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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 23/12/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1006/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Sara Cargasacchi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1006/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CAROLINA Parte_1 C.F._1
HI (C.F. ), presso il cui studio in Lecco, via Mentana n. 75 è elettivamente C.F._2 domiciliata, giusta procura telematica allegata al ricorso ricorrente e da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. LAURA Parte_2 C.F._3
UZ (C.F. ), presso il cui indirizzo digitale C.F._4
è elettivamente domiciliato, giusta procura telematica allegata Email_1 alla comparsa di costituzione e risposta Resistente
AVV. ), con studio in Lecco, Corso Martiri Controparte_1 CodiceFiscale_5 della Liberazione n. 12, nella sua qualità di Curatore Speciale, giusta nomina del 17.10.24 (doc. 1), dei Minori nata a [...] il [...], c.f. e nato a Per_1 C.F._6 CP_2
Lecco il 17.03.09, c.f. , entrambi residenti in [...]– Cassina Valsassina C.F._7
(LC); Via Da Cassina 5, rappresentandoli in proprio ed eleggendo domicilio presso il proprio studio in Lecco, Corso Martiri della Liberazione n. 12 – Email_2
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
pagina 1 di 7 Oggetto del processo: separazione personale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia l'onorevole Tribunale adito dichiarare la separazione personale dei coniugi e lo scioglimento del matrimonio accogliendo le seguenti:
CONCLUSIONI
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Assegnare la casa coniugale sita in Cassina Valsassina (LC) – Via Da Cassina Mazzecca, 5 – con tutte le pertinenze, gli arredi e corredi al Sig. con cui restano a convivere i figli minori Parte_2 ed conomicamente non autosufficienti. CP_2 Per_1
3) Affidare in via esclusiva ex art. 337 quater c.c. i minori ed l padre Sig. CP_2 Per_1 Pt_2
[...]
4) Disporre che vengano sospese le attuali frequentazioni tra parte ricorrente Sig.ra e i Parte_1 figli minori ed CP_2 Per_1
5) Disporre la prosecuzione del monitoraggio da parte dei Servizi Sociali e del percorso psicologico intrapreso dai minori ed al fine di valutare un futuro rispristino dei rapporti e CP_2 Per_1 delle frequentazioni madre/figli, con le modalità ritenute più consone tenendo conto delle condizioni psico-fisiche della madre, nonché di sostegno ai genitori.
6) Disporre che parte ricorrente corrisponda al resistente un assegno a titolo di contributo al mantenimento del figlio l'importo annuo di Euro 1.200,00 = da corrispondere in 12 rate CP_2 mensili in via anticipata entro il 5 di ogni mese di Euro 100,00 = ciascuna, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso. L'assegno sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT, a partire dall'anno successivo al deposito della pronuncia.
7) Disporre che parte ricorrente corrisponda al resistente un assegno a titolo di contributo al mantenimento della figlia l'importo annuo di Euro 1.200,00 = da corrispondere in 12 Per_1 rate mensili in via anticipata entro il 5 di ogni mese di Euro 100,00 = ciascuna, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa. L'assegno sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT, a partire dall'anno successivo al deposito della pronuncia.
8) Disporre che per le spese straordinarie, non rientranti nell'assegno ordinario di mantenimento, i genitori terranno a proprio carico per il 50% ciascuno le seguenti spese con i seguenti obblighi di corresponsione giusta applicazione del protocollo in vigore presso il Tribunale di Lecco:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
pagina 2 di 7 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo - accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità di altri familiari b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o entri territoriali)
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
9) Disporre che l'assegno unico sia percepito integralmente dal padre così come tutte le detrazioni fiscali, ivi compresi gli oneri deducibili, afferenti ai minori competeranno a parte resistente.
10) Disporre che la Sig.ra e il di lei figlio maggiorenne Sig. trasferiscano la Per_1 Persona_2 residenza anagrafica dalla casa coniugale entro l'emissione del provvedimento di separazione.
11) Le parti si impegnano a rimettere le querele reciprocamente sporte ed accettare la remissione delle stesse. Ognuna delle parti sosterrà le spese di remissione di propria competenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. svolgimento del processo.
- Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., ritualmente notificato, chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di dichiarare la separazione personale dal sig. con il quale aveva Parte_2 contratto matrimonio civile in GI (LC), il 25.10.2008, e dalla cui relazione erano nati i figli a Lecco, il 17.3.2009) ed a lecco, il 7.8.2012), entrambi minorenni. CP_2 Per_1
pagina 3 di 7 La ricorrente deduceva che, a seguito del matrimonio, il marito aveva adottato il figlio Per_2 nato a [...], il [...]), da lei avuto da una precedente relazione, maggiorenne e non
[...] economicamente indipendente, allontanato dalla famiglia quando ancora era minorenne ed affidato ai servizi sociali del Comune di Cassina Valsassina, a causa degli agiti “verbalmente, fisicamente e psicologicamente” violenti del sig. causa di un “profondo turbamento” nel figlio. Parte_2
La sig.ra nel proprio ricorso, descriveva una vita matrimoniale caratterizzata da vessazioni e Per_1 umiliazioni da parte del marito, tali da creare in lei uno stato di timore per la propria incolumità e per quella del figlio maggiore, oltre che la paura di perdere la custodia degli altri due figli, vivendo in un costante stato di ansia ed instabilità psicofisica, culminata con il suo ricovero, della durata di un mese (dal 27.9.2023 al 27.10.2023), presso la struttura Villa San Benedetto Menni – Suore Ospedaliere di Albese con Cassano, ove era sottoposta a cure anche farmacologiche. Parte ricorrente riferiva, inoltre, che, una volta dimessa e migliorata la propria condizione, pur mantenendo contatti telefonici con i figli ed decideva di non fare rientro presso l'abitazione familiare, al fine di salvaguardare CP_2 Per_1 il proprio benessere psicofisico, gravemente compromesso dal comportamento del marito.
Precisato, inoltre, che il proprio nucleo familiare era stato da tempo segnalato ai Servizi Sociali e che erano stati avviati due procedimenti davanti al Tribunale per i Minorenni di Milano, uno nei confronti del figlio (a seguito del quale era stato disposto il suo allontanamento) e l'altro nei confronti Per_2 dei figli ed anch'essi affidati all'Ente territorialmente competente e collocati in CP_2 Per_1
Comunità educativa di Erba, dal 26.10.2020 sino alla conclusione dell'anno scolastico, in ragione della situazione familiare pregiudizievole, ha dunque chiesto la conferma dell'affido dei figli minori all'Ente, con loro collocamento presso l'abitazione paterna, la regolamentazione del diritto di visita secondo l'apprezzamento dei servizi sociali, e l'adozione di disposizioni in punto di mantenimento, prevedendo, in particolare, che, sino al reperimento da parte sua di un'attività lavorativa, fosse il padre a farsi interamente carico dei minori, mentre lei provvederà a quello del figlio maggiorenne, con lei convivente.
- Si costituiva in giudizio il sig. aderendo alla domanda di separazione, ma Parte_2 chiedendo l'addebito alla moglie per abbandono del tetto coniugale e contestando recisamente i fatti dedotti in ricorso.
In particolare, parte resistente negava di avere mai posto in essere condotte, verbalmente o fisicamente, violente nei confronti della moglie o del figlio , il quale, contrariamente a quanto sostenuto da Per_2 controparte, era stato collocato in comunità a causa dei frequenti episodi in cui manifestava un'acuta incapacità di controllo della rabbia;
riferiva inoltre che le frequenti discussioni con la moglie nascevano da una diversa visione della gestione della situazione familiare e dalle problematiche connesse all'abuso di alcol e sostanze stupefacenti da parte di e della stessa sig.ra Il resistente Per_2 Per_1 imputava proprio al comportamento disfunzionale del figlio maggiore, la decisione, da parte del Pt_3
pagina 4 di 7 di affidare all'Ente ed con loro temporaneo collocamento in comunità e presa in CP_2 Per_1 Cont carico della ricorrente da parte del per un percorso terapeutico e farmacologico.
Il sig. educeva che il clima familiare peggiorava dopo il trasferimento ad IO (avvenuto Per_1 in ragione del reperimento di una nuova attività lavorativa), a causa delle frequentazioni della moglie, sempre più dedita all'alcol e agli stupefacenti. In particolare, riferisce che la situazione degenerava nel mese di giugno 2023, quando la sig.ra si rendeva irreperibile per un'intera giornata, Per_1 comunicando, dapprima, di essere intenzionata a “farla finita” e, in un secondo momento, che non sarebbe più tornata, poiché “stufa dei suoi rimproveri”. La ricorrente veniva ritrovata dai Carabinieri solo il giorno seguente, per poi essere ricoverata presso il nosocomio di Erba e, dopo un breve rientro in famiglia, presso il reparto di psichiatria dell'ospedale di Lecco, come dalla stessa riferito in ricorso.
Visto l'atteggiamento della moglie, la quale, dopo le dimissioni nel mese di ottobre 2023, recideva completamente ogni rapporto anche con i due figli minori, il sig. si trovava costretto a Per_1 declinare le sue successive richieste di riavvicinamenti a ed avvenute solo nei primi CP_2 Per_1 mesi del 2024, dopo che, faticosamente, era riuscito “nei limiti del possibile” a ricreare “un sereno ménage familiare” (cfr. pag. 9, comparsa di costituzione).
Il sig. ripercorsi infine alcuni episodi che a suo dire dimostrerebbero il disinteresse della Per_1 ricorrente nei confronti del benessere psico-affettivo dei figli e il suo perdurante abuso di alcool e stupefacenti, chiedeva dunque che fosse disposto l'affido esclusivo a sé dei figli ed e CP_2 Per_1 un contributo al loro mantenimento, da porre a carico della ricorrente, nella misura di € 500,00, in ragione delle difficoltà economiche affrontate e del fatto che l'assenza di esperienze lavorative da parte della sig.ra ra da imputare unicamente alle scelte di vita assunte dalla stessa. Per_1
- Alla prima udienza di comparizione del 16.10.2024, il Tribunale adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c., ai quali le parti dichiaravano di aderire, confermando, in particolare, l'affido dei minori all'Ente, incaricato di monitorare la situazione dei minori e di relazionare al Tribunale, e nominando l'avv. uale curatore speciale di ed Controparte_1 CP_2 Per_1
- Con comparsa del 10.4.2025, si costituiva l'avv. descrivendo i minori come due CP_1 adolescenti “più maturi dei loro coetanei”, restii a parlare della madre, nei cui confronti nutrivano delusione e un forte senso di rabbia. Riferiva che tutti gli operatori coinvolti (servizi sociali e personale scolastico), riportavano una presenza costante del padre e l'assenza di notizie della madre, nonché l'esigenza di un supporto psicologico per i due ragazzi. Concludeva, pertanto, chiedendo la prosecuzione dell'affido all'Ente e il monitoraggio da parte dei Servizi sociali, oltre alla prosecuzione di un programma di supporto psicologico per ed finalizzato alla ricostruzione del CP_2 Per_1 rapporto con la madre, oltre che uno di sostegno per i genitori.
pagina 5 di 7 - All'udienza del 30.4.2025, vista la relazione dei Servizi sociali, le parti si sono determinate a chiedere un rinvio per presentare conclusioni congiunte, previo parere favorevole del Curatore dei minori;
cosicché il Giudice relatore fissava termine ex art. 127 ter c.p.c. sino al 28.5.2025, per il deposito di note in sostituzione dell'udienza di P.C., successivamente posticipato al 20.7.2025 su istanza delle parti, e poi all'udienza in presenza del 26.11.2025, stante la riassegnazione della causa ad altro giudice relatore, nel corso della quale i coniugi e la Curatrice, aderendo alla relazione da ultimo depositata dai Servizi sociali, chiedevano un ulteriore rinvio per rassegnare conclusioni congiunte.
- Mediante il deposito di note scritte, nel termine concesso del 2.12.2025, le parti chiedevano congiuntamente che la causa fosse mandata in decisione alle condizioni di separazione sopra trascritte.
- La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione senza la concessione dei termini per il deposito di memorie conclusionali.
2. status.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Emerge dagli atti che e hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 Parte_2 GI (LC), il 25.10.2008, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune nell'anno 2008 al n. 4, parte I (cfr. doc. 2, ricorrente).
Le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano, inoltre, in modo inequivocabile che la prosecuzione della vita matrimoniale è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. come allegato concordemente dalle parti.
Va quindi emessa la richiesta pronuncia.
3. condizioni.
Quanto alle condizioni di separazione, gli accordi raggiunti dalle parti, in punto affidamento, sospensione del diritto di visita materno e di collocamento dei figli ed nonché in CP_2 Per_1 punto di statuizioni economiche, appaiono equi e rispondenti all'interesse della prole, oltre che in linea con quanto rilevato dai Servizi sociali che hanno monitorato il nucleo familiare, i quali hanno individuato nel sig. l punto di riferimento dei figli, pur necessitando di un adeguato sostegno e Per_1 di un aiuto a “rileggere e significare le proprie emozioni, nonché il vissuto luttuoso derivato dalla separazione”.
Si ritengono pertanto sussistenti i presupposti per disporre in conformità all'accordo raggiunto.
Rilevato infine che il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero che è intervenuto e non ha presentato osservazioni, va, pertanto, pronunciata la separazione personale dei coniugi Parte_1
pagina 6 di 7 e alle condizioni sopra riportate, con integrale compensazione delle spese del Parte_2 giudizio, in ragione dell'accordo raggiunto.
Vanno, invece, poste a carico dei coniugi le spese del procedimento a favore dell'Avv.
[...] la quale è stata nominata Curatrice speciale dei minori, in ragione delle difese dagli CP_1 stessi svolte e della situazione familiare emersa nel corso del giudizio. I sigg.ri e Parte_1 vanno pertanto condannati a pagare alle Casse dell'Erario, in ragione Parte_2 dell'ammissione dei minori al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, le spese di lite relative all'attività della Curatrice speciale, liquidate in € 4.721,25 a titolo di compensi ex D.M. 55/2014 (considerato il valore indeterminabile della causa, secondo lo scaglione base da € 26.000,01 ad € 52.000,00, della tabella n. 2 allegata al D.M., contenute entro i valori medi per la fase introduttiva e per la fase di studio, ed ai valori minimi per fase decisoria con l'aumento del 25% per la conciliazione, considerato la definizione in via conciliativa della vertenza, dopo la celebrazione della prima udienza), oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 D.M. citato, oltre I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecco, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, sul ricorso proposto dalla sig.ra ei confronti del sig. ogni altra istanza ed eccezione Parte_1 Parte_2 disattesa o assorbita, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi n relazione al Parte_1 Parte_2 matrimonio civile contratto in GI, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2008 al n. 4 parte I;
2. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3. compensa tra le parti, le spese di procedura;
Parte_1 Parte_2
4. condanna n solido tra loro a rifondere alle Casse dell'Erario Parte_1 Parte_2 le spese del presente giudizio per la difesa resa dalla Curatrice speciale dei minori, che liquida in € 4.721,25 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendo che il pagamento avvenga a favore delle Casse dello Stato. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge. Così deciso in Lecco nella Camera di Consiglio del 22 dicembre 2025. Il Giudice Relatore Il Presidente Dott.ssa Sara Cargasacchi Dott. Marco Erminio Maria Tremolada
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Sara Cargasacchi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1006/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CAROLINA Parte_1 C.F._1
HI (C.F. ), presso il cui studio in Lecco, via Mentana n. 75 è elettivamente C.F._2 domiciliata, giusta procura telematica allegata al ricorso ricorrente e da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. LAURA Parte_2 C.F._3
UZ (C.F. ), presso il cui indirizzo digitale C.F._4
è elettivamente domiciliato, giusta procura telematica allegata Email_1 alla comparsa di costituzione e risposta Resistente
AVV. ), con studio in Lecco, Corso Martiri Controparte_1 CodiceFiscale_5 della Liberazione n. 12, nella sua qualità di Curatore Speciale, giusta nomina del 17.10.24 (doc. 1), dei Minori nata a [...] il [...], c.f. e nato a Per_1 C.F._6 CP_2
Lecco il 17.03.09, c.f. , entrambi residenti in [...]– Cassina Valsassina C.F._7
(LC); Via Da Cassina 5, rappresentandoli in proprio ed eleggendo domicilio presso il proprio studio in Lecco, Corso Martiri della Liberazione n. 12 – Email_2
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
pagina 1 di 7 Oggetto del processo: separazione personale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia l'onorevole Tribunale adito dichiarare la separazione personale dei coniugi e lo scioglimento del matrimonio accogliendo le seguenti:
CONCLUSIONI
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Assegnare la casa coniugale sita in Cassina Valsassina (LC) – Via Da Cassina Mazzecca, 5 – con tutte le pertinenze, gli arredi e corredi al Sig. con cui restano a convivere i figli minori Parte_2 ed conomicamente non autosufficienti. CP_2 Per_1
3) Affidare in via esclusiva ex art. 337 quater c.c. i minori ed l padre Sig. CP_2 Per_1 Pt_2
[...]
4) Disporre che vengano sospese le attuali frequentazioni tra parte ricorrente Sig.ra e i Parte_1 figli minori ed CP_2 Per_1
5) Disporre la prosecuzione del monitoraggio da parte dei Servizi Sociali e del percorso psicologico intrapreso dai minori ed al fine di valutare un futuro rispristino dei rapporti e CP_2 Per_1 delle frequentazioni madre/figli, con le modalità ritenute più consone tenendo conto delle condizioni psico-fisiche della madre, nonché di sostegno ai genitori.
6) Disporre che parte ricorrente corrisponda al resistente un assegno a titolo di contributo al mantenimento del figlio l'importo annuo di Euro 1.200,00 = da corrispondere in 12 rate CP_2 mensili in via anticipata entro il 5 di ogni mese di Euro 100,00 = ciascuna, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso. L'assegno sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT, a partire dall'anno successivo al deposito della pronuncia.
7) Disporre che parte ricorrente corrisponda al resistente un assegno a titolo di contributo al mantenimento della figlia l'importo annuo di Euro 1.200,00 = da corrispondere in 12 Per_1 rate mensili in via anticipata entro il 5 di ogni mese di Euro 100,00 = ciascuna, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa. L'assegno sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT, a partire dall'anno successivo al deposito della pronuncia.
8) Disporre che per le spese straordinarie, non rientranti nell'assegno ordinario di mantenimento, i genitori terranno a proprio carico per il 50% ciascuno le seguenti spese con i seguenti obblighi di corresponsione giusta applicazione del protocollo in vigore presso il Tribunale di Lecco:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
pagina 2 di 7 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo - accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità di altri familiari b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o entri territoriali)
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
9) Disporre che l'assegno unico sia percepito integralmente dal padre così come tutte le detrazioni fiscali, ivi compresi gli oneri deducibili, afferenti ai minori competeranno a parte resistente.
10) Disporre che la Sig.ra e il di lei figlio maggiorenne Sig. trasferiscano la Per_1 Persona_2 residenza anagrafica dalla casa coniugale entro l'emissione del provvedimento di separazione.
11) Le parti si impegnano a rimettere le querele reciprocamente sporte ed accettare la remissione delle stesse. Ognuna delle parti sosterrà le spese di remissione di propria competenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. svolgimento del processo.
- Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., ritualmente notificato, chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di dichiarare la separazione personale dal sig. con il quale aveva Parte_2 contratto matrimonio civile in GI (LC), il 25.10.2008, e dalla cui relazione erano nati i figli a Lecco, il 17.3.2009) ed a lecco, il 7.8.2012), entrambi minorenni. CP_2 Per_1
pagina 3 di 7 La ricorrente deduceva che, a seguito del matrimonio, il marito aveva adottato il figlio Per_2 nato a [...], il [...]), da lei avuto da una precedente relazione, maggiorenne e non
[...] economicamente indipendente, allontanato dalla famiglia quando ancora era minorenne ed affidato ai servizi sociali del Comune di Cassina Valsassina, a causa degli agiti “verbalmente, fisicamente e psicologicamente” violenti del sig. causa di un “profondo turbamento” nel figlio. Parte_2
La sig.ra nel proprio ricorso, descriveva una vita matrimoniale caratterizzata da vessazioni e Per_1 umiliazioni da parte del marito, tali da creare in lei uno stato di timore per la propria incolumità e per quella del figlio maggiore, oltre che la paura di perdere la custodia degli altri due figli, vivendo in un costante stato di ansia ed instabilità psicofisica, culminata con il suo ricovero, della durata di un mese (dal 27.9.2023 al 27.10.2023), presso la struttura Villa San Benedetto Menni – Suore Ospedaliere di Albese con Cassano, ove era sottoposta a cure anche farmacologiche. Parte ricorrente riferiva, inoltre, che, una volta dimessa e migliorata la propria condizione, pur mantenendo contatti telefonici con i figli ed decideva di non fare rientro presso l'abitazione familiare, al fine di salvaguardare CP_2 Per_1 il proprio benessere psicofisico, gravemente compromesso dal comportamento del marito.
Precisato, inoltre, che il proprio nucleo familiare era stato da tempo segnalato ai Servizi Sociali e che erano stati avviati due procedimenti davanti al Tribunale per i Minorenni di Milano, uno nei confronti del figlio (a seguito del quale era stato disposto il suo allontanamento) e l'altro nei confronti Per_2 dei figli ed anch'essi affidati all'Ente territorialmente competente e collocati in CP_2 Per_1
Comunità educativa di Erba, dal 26.10.2020 sino alla conclusione dell'anno scolastico, in ragione della situazione familiare pregiudizievole, ha dunque chiesto la conferma dell'affido dei figli minori all'Ente, con loro collocamento presso l'abitazione paterna, la regolamentazione del diritto di visita secondo l'apprezzamento dei servizi sociali, e l'adozione di disposizioni in punto di mantenimento, prevedendo, in particolare, che, sino al reperimento da parte sua di un'attività lavorativa, fosse il padre a farsi interamente carico dei minori, mentre lei provvederà a quello del figlio maggiorenne, con lei convivente.
- Si costituiva in giudizio il sig. aderendo alla domanda di separazione, ma Parte_2 chiedendo l'addebito alla moglie per abbandono del tetto coniugale e contestando recisamente i fatti dedotti in ricorso.
In particolare, parte resistente negava di avere mai posto in essere condotte, verbalmente o fisicamente, violente nei confronti della moglie o del figlio , il quale, contrariamente a quanto sostenuto da Per_2 controparte, era stato collocato in comunità a causa dei frequenti episodi in cui manifestava un'acuta incapacità di controllo della rabbia;
riferiva inoltre che le frequenti discussioni con la moglie nascevano da una diversa visione della gestione della situazione familiare e dalle problematiche connesse all'abuso di alcol e sostanze stupefacenti da parte di e della stessa sig.ra Il resistente Per_2 Per_1 imputava proprio al comportamento disfunzionale del figlio maggiore, la decisione, da parte del Pt_3
pagina 4 di 7 di affidare all'Ente ed con loro temporaneo collocamento in comunità e presa in CP_2 Per_1 Cont carico della ricorrente da parte del per un percorso terapeutico e farmacologico.
Il sig. educeva che il clima familiare peggiorava dopo il trasferimento ad IO (avvenuto Per_1 in ragione del reperimento di una nuova attività lavorativa), a causa delle frequentazioni della moglie, sempre più dedita all'alcol e agli stupefacenti. In particolare, riferisce che la situazione degenerava nel mese di giugno 2023, quando la sig.ra si rendeva irreperibile per un'intera giornata, Per_1 comunicando, dapprima, di essere intenzionata a “farla finita” e, in un secondo momento, che non sarebbe più tornata, poiché “stufa dei suoi rimproveri”. La ricorrente veniva ritrovata dai Carabinieri solo il giorno seguente, per poi essere ricoverata presso il nosocomio di Erba e, dopo un breve rientro in famiglia, presso il reparto di psichiatria dell'ospedale di Lecco, come dalla stessa riferito in ricorso.
Visto l'atteggiamento della moglie, la quale, dopo le dimissioni nel mese di ottobre 2023, recideva completamente ogni rapporto anche con i due figli minori, il sig. si trovava costretto a Per_1 declinare le sue successive richieste di riavvicinamenti a ed avvenute solo nei primi CP_2 Per_1 mesi del 2024, dopo che, faticosamente, era riuscito “nei limiti del possibile” a ricreare “un sereno ménage familiare” (cfr. pag. 9, comparsa di costituzione).
Il sig. ripercorsi infine alcuni episodi che a suo dire dimostrerebbero il disinteresse della Per_1 ricorrente nei confronti del benessere psico-affettivo dei figli e il suo perdurante abuso di alcool e stupefacenti, chiedeva dunque che fosse disposto l'affido esclusivo a sé dei figli ed e CP_2 Per_1 un contributo al loro mantenimento, da porre a carico della ricorrente, nella misura di € 500,00, in ragione delle difficoltà economiche affrontate e del fatto che l'assenza di esperienze lavorative da parte della sig.ra ra da imputare unicamente alle scelte di vita assunte dalla stessa. Per_1
- Alla prima udienza di comparizione del 16.10.2024, il Tribunale adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c., ai quali le parti dichiaravano di aderire, confermando, in particolare, l'affido dei minori all'Ente, incaricato di monitorare la situazione dei minori e di relazionare al Tribunale, e nominando l'avv. uale curatore speciale di ed Controparte_1 CP_2 Per_1
- Con comparsa del 10.4.2025, si costituiva l'avv. descrivendo i minori come due CP_1 adolescenti “più maturi dei loro coetanei”, restii a parlare della madre, nei cui confronti nutrivano delusione e un forte senso di rabbia. Riferiva che tutti gli operatori coinvolti (servizi sociali e personale scolastico), riportavano una presenza costante del padre e l'assenza di notizie della madre, nonché l'esigenza di un supporto psicologico per i due ragazzi. Concludeva, pertanto, chiedendo la prosecuzione dell'affido all'Ente e il monitoraggio da parte dei Servizi sociali, oltre alla prosecuzione di un programma di supporto psicologico per ed finalizzato alla ricostruzione del CP_2 Per_1 rapporto con la madre, oltre che uno di sostegno per i genitori.
pagina 5 di 7 - All'udienza del 30.4.2025, vista la relazione dei Servizi sociali, le parti si sono determinate a chiedere un rinvio per presentare conclusioni congiunte, previo parere favorevole del Curatore dei minori;
cosicché il Giudice relatore fissava termine ex art. 127 ter c.p.c. sino al 28.5.2025, per il deposito di note in sostituzione dell'udienza di P.C., successivamente posticipato al 20.7.2025 su istanza delle parti, e poi all'udienza in presenza del 26.11.2025, stante la riassegnazione della causa ad altro giudice relatore, nel corso della quale i coniugi e la Curatrice, aderendo alla relazione da ultimo depositata dai Servizi sociali, chiedevano un ulteriore rinvio per rassegnare conclusioni congiunte.
- Mediante il deposito di note scritte, nel termine concesso del 2.12.2025, le parti chiedevano congiuntamente che la causa fosse mandata in decisione alle condizioni di separazione sopra trascritte.
- La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione senza la concessione dei termini per il deposito di memorie conclusionali.
2. status.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Emerge dagli atti che e hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 Parte_2 GI (LC), il 25.10.2008, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune nell'anno 2008 al n. 4, parte I (cfr. doc. 2, ricorrente).
Le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano, inoltre, in modo inequivocabile che la prosecuzione della vita matrimoniale è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. come allegato concordemente dalle parti.
Va quindi emessa la richiesta pronuncia.
3. condizioni.
Quanto alle condizioni di separazione, gli accordi raggiunti dalle parti, in punto affidamento, sospensione del diritto di visita materno e di collocamento dei figli ed nonché in CP_2 Per_1 punto di statuizioni economiche, appaiono equi e rispondenti all'interesse della prole, oltre che in linea con quanto rilevato dai Servizi sociali che hanno monitorato il nucleo familiare, i quali hanno individuato nel sig. l punto di riferimento dei figli, pur necessitando di un adeguato sostegno e Per_1 di un aiuto a “rileggere e significare le proprie emozioni, nonché il vissuto luttuoso derivato dalla separazione”.
Si ritengono pertanto sussistenti i presupposti per disporre in conformità all'accordo raggiunto.
Rilevato infine che il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero che è intervenuto e non ha presentato osservazioni, va, pertanto, pronunciata la separazione personale dei coniugi Parte_1
pagina 6 di 7 e alle condizioni sopra riportate, con integrale compensazione delle spese del Parte_2 giudizio, in ragione dell'accordo raggiunto.
Vanno, invece, poste a carico dei coniugi le spese del procedimento a favore dell'Avv.
[...] la quale è stata nominata Curatrice speciale dei minori, in ragione delle difese dagli CP_1 stessi svolte e della situazione familiare emersa nel corso del giudizio. I sigg.ri e Parte_1 vanno pertanto condannati a pagare alle Casse dell'Erario, in ragione Parte_2 dell'ammissione dei minori al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, le spese di lite relative all'attività della Curatrice speciale, liquidate in € 4.721,25 a titolo di compensi ex D.M. 55/2014 (considerato il valore indeterminabile della causa, secondo lo scaglione base da € 26.000,01 ad € 52.000,00, della tabella n. 2 allegata al D.M., contenute entro i valori medi per la fase introduttiva e per la fase di studio, ed ai valori minimi per fase decisoria con l'aumento del 25% per la conciliazione, considerato la definizione in via conciliativa della vertenza, dopo la celebrazione della prima udienza), oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 D.M. citato, oltre I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecco, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, sul ricorso proposto dalla sig.ra ei confronti del sig. ogni altra istanza ed eccezione Parte_1 Parte_2 disattesa o assorbita, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi n relazione al Parte_1 Parte_2 matrimonio civile contratto in GI, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2008 al n. 4 parte I;
2. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3. compensa tra le parti, le spese di procedura;
Parte_1 Parte_2
4. condanna n solido tra loro a rifondere alle Casse dell'Erario Parte_1 Parte_2 le spese del presente giudizio per la difesa resa dalla Curatrice speciale dei minori, che liquida in € 4.721,25 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendo che il pagamento avvenga a favore delle Casse dello Stato. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge. Così deciso in Lecco nella Camera di Consiglio del 22 dicembre 2025. Il Giudice Relatore Il Presidente Dott.ssa Sara Cargasacchi Dott. Marco Erminio Maria Tremolada
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