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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 10/02/2026, n. 2217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2217 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2217/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PERLINGIERI ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15042/2025 depositato il 29/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marano Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250048167880060929353 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2254/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo n. 20250048167880060929353 del 19.06.2025, emessa da Municipia Spa, notificata in data
05.08.2025, concessionario della riscossione per l'IMU del comune di Marano di Napoli per gli anni 2015,
2016, 2017 e 2018.
Oppone la nullità e/o l'inesistenza delle notifiche dei relativi avvisi di accertamento prodromici la prescrizione e la decadenza del diritto all'azione.
Il ricorso è stato ritualmente introdotto nei confronti del Comune e di Municipia spa.
Si è costituita Municipia spa che ha eccepito l'infondatezza della contestata omessa notifica degli atti presupposti, con deposito di atti notificati e richiesta di rigetto, con vittoria di spese.
Non si è costituito il Comune di Marano.
Con memorie il ricorrente ha eccepito la tardività dello sgravio della iscrizione eseguita a seguito del ricorso per l'annualità 2015 eseguita dalla resistente, ha insistito sulla prescrizione per l'annualità 2016 ed ha contestato la regolarità della notifica dell'accertamento dell'annualità 2018 eseguita da società priva di autorizzazione ministeriale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va parzialmente accolto.
L'avviso di accertamento per l'anno 2015 (n. 4576 del 19/09/2020) si rileva annullato per effetto di provvedimento di sgravio di Municipia spa depositato in atti, in data 10.09.2025.
L'avviso di accertamento per l'anno 2016 n. 158 si rileva, dal referto, notificato in data 5.01.2022 e, all'uopo, opera l'art. 67 del D.L.18/2020 in quanto alla data dell'8 marzo 2020 erano pendenti i termini relativi agli atti di accertamento esecutivi per omesso versamento per gli anni 2015- 2019 e pertanto l'atto (2016) rientra in quello che ha goduto degli effetti della sospensione “dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori” ('art. 67) ovvero degli 85 giorni 8.03.2020-31.05.2020 per il compimento degli effetti della notifica, valida fino al 26.03.2022.
L'avviso di accertamento n. 1362 per il 2017 si rileva notificato a mezzo raccomandata A/R consegnata presso il domicilio in data 30.11.2022 e costituisce valido titolo ai fini della pretesa iscritta.
Per l'avviso di accertamento n. 247 per il 2018, si rileva assente la notifica ad un benchè minimo di riferimento all'atto e dunque non assurgendo la documentazione fornita a valenza probatoria che la stessa si sia regolarmente compiuta, l'atto non si deduce notificato e la pretesa va annullata.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione;
compensa le spese. Napoli, 5 febbraio 2026
Il Giudice monocratico dr. Alessandro Perlingieri
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PERLINGIERI ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15042/2025 depositato il 29/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marano Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250048167880060929353 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2254/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo n. 20250048167880060929353 del 19.06.2025, emessa da Municipia Spa, notificata in data
05.08.2025, concessionario della riscossione per l'IMU del comune di Marano di Napoli per gli anni 2015,
2016, 2017 e 2018.
Oppone la nullità e/o l'inesistenza delle notifiche dei relativi avvisi di accertamento prodromici la prescrizione e la decadenza del diritto all'azione.
Il ricorso è stato ritualmente introdotto nei confronti del Comune e di Municipia spa.
Si è costituita Municipia spa che ha eccepito l'infondatezza della contestata omessa notifica degli atti presupposti, con deposito di atti notificati e richiesta di rigetto, con vittoria di spese.
Non si è costituito il Comune di Marano.
Con memorie il ricorrente ha eccepito la tardività dello sgravio della iscrizione eseguita a seguito del ricorso per l'annualità 2015 eseguita dalla resistente, ha insistito sulla prescrizione per l'annualità 2016 ed ha contestato la regolarità della notifica dell'accertamento dell'annualità 2018 eseguita da società priva di autorizzazione ministeriale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va parzialmente accolto.
L'avviso di accertamento per l'anno 2015 (n. 4576 del 19/09/2020) si rileva annullato per effetto di provvedimento di sgravio di Municipia spa depositato in atti, in data 10.09.2025.
L'avviso di accertamento per l'anno 2016 n. 158 si rileva, dal referto, notificato in data 5.01.2022 e, all'uopo, opera l'art. 67 del D.L.18/2020 in quanto alla data dell'8 marzo 2020 erano pendenti i termini relativi agli atti di accertamento esecutivi per omesso versamento per gli anni 2015- 2019 e pertanto l'atto (2016) rientra in quello che ha goduto degli effetti della sospensione “dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori” ('art. 67) ovvero degli 85 giorni 8.03.2020-31.05.2020 per il compimento degli effetti della notifica, valida fino al 26.03.2022.
L'avviso di accertamento n. 1362 per il 2017 si rileva notificato a mezzo raccomandata A/R consegnata presso il domicilio in data 30.11.2022 e costituisce valido titolo ai fini della pretesa iscritta.
Per l'avviso di accertamento n. 247 per il 2018, si rileva assente la notifica ad un benchè minimo di riferimento all'atto e dunque non assurgendo la documentazione fornita a valenza probatoria che la stessa si sia regolarmente compiuta, l'atto non si deduce notificato e la pretesa va annullata.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione;
compensa le spese. Napoli, 5 febbraio 2026
Il Giudice monocratico dr. Alessandro Perlingieri