Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 10/02/2026, n. 2217
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Accolto
    Nullità/inesistenza notifiche atti presupposti

    Per l'anno 2015, l'avviso di accertamento è stato annullato per sgravio da parte del concessionario. Per l'anno 2016, la notifica è intervenuta in data successiva alla sospensione dei termini dovuta alla pandemia, ma entro il termine di validità prorogato. Per l'anno 2017, la notifica è valida. Per l'anno 2018, la notifica è ritenuta assente e non provata, portando all'annullamento della pretesa.

  • Rigettato
    Tardività sgravio annualità 2015

    L'avviso di accertamento per l'anno 2015 è stato annullato per effetto di provvedimento di sgravio depositato in atti.

  • Rigettato
    Prescrizione annualità 2016

    La notifica dell'avviso di accertamento per l'anno 2016, seppur avvenuta dopo la scadenza ordinaria, è considerata valida in virtù della sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale (art. 67 D.L. 18/2020).

  • Accolto
    Regolarità notifica accertamento 2018

    Si rileva assente la notifica ad un minimo di riferimento all'atto e dunque non assurgendo la documentazione fornita a valenza probatoria che la stessa si sia regolarmente compiuta, l'atto non si deduce notificato e la pretesa va annullata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 10/02/2026, n. 2217
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 2217
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

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