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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 27/05/2025, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di appello iscritto al n. 627/2022 R.G. promossa da
(cf: ) rappresentato e difeso, per Parte_1 CodiceFiscale_1
procura in atti, dall'avv. Dario Michele Scarlato presso il cui studio in Catania, via
P. L. Deodato n. 6, è elettivamente domiciliato;
appellante
contro
Controparte_1
(p.iva in persona del rappresentante generale
[...] P.IVA_1
per l'Italia e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Matteo Massimo D'Argenio, nonché dall'avv. Paola Lorenza
Barbagallo, elettivamente domiciliata nello studio di quest'ultima in Zafferana Etnea
(CT), via Algerazzi n. 36; appellata
All'udienza collegiale del 24.1.2025, le parti precisavano le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. al Tribunale di Catania, notificato a
[...]
, esponeva: i) di aver sottoscritto, in Controparte_1 Parte_1
data 12.3.2012, con Bieffe 5 s.p.a. (Findomestic - Gruppo Bnp Paribas) un contratto di finanziamento, da restituire mediante cessione di 72 quote di €.259,00 ciascuna dello stipendio percepito dal suo datore di lavoro;
ii) che al predetto contratto risultava abbinata una copertura assicurativa, stipulata tra la finanziaria Bieffe 5
s.p.a. e , a copertura di determinati rischi, tra i Controparte_1
quali la perdita dell'impiego del debitore;
iii) che in data 6.10.2014 il proprio rapporto lavorativo cessava per scadenza contrattuale e, per effetto della copertura assicurativa sopra citata, Bieffe 5 s.p.a. otteneva dalla la liquidazione di parte CP_1
della somma che esso ricorrente si era impegnato a restituire;
iv) che l'assicuratore,
a partire dal mese di ottobre 2019, previa rinotifica del contratto di finanziamento dietro cessione del quinto dello stipendio al nuovo datore di lavoro (Poste Italiane
s.p.a.), in surroga dell'originario ente finanziatore, operava la trattenuta di un quinto dello stipendio (pari a € 259,00 mensili).
Tanto premesso in fatto, assumeva, in diritto:
1) l'inefficacia e/o nullità dell'art 6 del contratto di finanziamento, nella parte in cui riconosceva all'assicuratore il diritto di surroga nei diritti della mutuante, siccome clausola vessatoria non espressamente richiamata e sottoscritta, in violazione degli artt.1341-1342 c.c. e comunque determinando un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, in violazione degli artt.
33 e 34 del codice del consumo;
2) in subordine, l'illegittimità della polizza assicurativa, integrando “pratica commerciale scorretta” ai sensi dell'art. 21, comma 3 bis, del codice del consumo, quella che obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario.
Sicchè il ricorrente chiedeva condannarsi la convenuta a restituirgli le CP_1
somme trattenute in busta paga e a cessare ogni altra trattenuta per il futuro. Nella resistenza della convenuta, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. il tribunale rigettava il ricorso, condannando il ricorrente al rimborso delle spese alla resistente.
Evidenziava il giudice, che, come emergeva chiaramente dalla documentazione in atti, la polizza in esame era stata stipulata a garanzia dell'ente finanziatore, Bieffe 5
s.p.a. (assicurandone il credito dal rischio dell'insolvenza del debitore), e dallo stesso era stato pagato il relativo premio, in unica soluzione;
non avendo il ricorrente stipulato la polizza, non poteva farne valere alcuna invalidità contrattuale;
inoltre, il ricorrente non poteva dolersi di alcuna pratica commerciale scorretta, atteso che nessun pregiudizio aveva subito, dovendosi limitare al solo pagamento delle rate pattuite (indifferente essendo il beneficiario del pagamento).
Avverso detta ordinanza proponeva appello, cui resisteva l'appellata. Pt_1
Posta in decisione, allo scadere dei termini per le comparse conclusionali e di replica, la causa è pervenuta alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con un primo motivo di impugnazione, l'appellante ripropone l'eccezione di inefficacia e nullità dell'art 6 del contratto di finanziamento in quanto vessatoria ed in violazione della disciplina consumeristica;
menziona, al riguardo, una pronuncia della Corte di Appello di Milano (sentenza n. 5619/2018), secondo cui “La clausola del contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio che preveda il diritto di surroga ex art. 1916 c.c. dell'assicuratore nei diritti e nei privilegi che la società finanziaria vanta nei confronti del mutuatario/assicurato in caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa è priva di causa poiché fa venir meno al soggetto assicurato la garanzia per i rischi che, a fronte del pagamento del premio assicurativo, aveva inteso trasferire in capo all'assicuratore attraverso la stipulazione del contratto di assicurazione” . Assume che ha errato il tribunale nel ritenere che la polizza in esame non sia stata stipulata a garanzia del ricorrente;
deduce, al riguardo: “Ma allora perché proprio il contratto de quo prevedeva che il consumatore istante pagasse, così com'è avvenuto, un premio assicurativo di Euro 1.421,91 (all.3, già agli atti di primo grado)?”. Con il secondo motivo, l'appellante ripropone l'eccezione, subordinata, di illegittimità della polizza assicurativa, per integrare “pratica commerciale scorretta” ai sensi dell'art. 21, comma 3 bis, del codice del consumo.
2.) Il gravame omette di confrontarsi con le ragioni della pronunzia impugnata.
La circostanza secondo cui la polizza assicurativa, a garanzia (come per legge: cfr. art.54 d.p.r. n.180/1950) del finanziamento, tramite cessione del quinto dello stipendio, in esame, sia stata stipulata (non già dal mutuatario, odierno appellante, bensì) “tra la finanziaria Bieffe 5 s.p.a. e è Controparte_1
anzitutto pacifica in causa, essendo stata espressamente riconosciuta dal Buda col ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (cfr. secondo capoverso della premessa di pag. 1).
D'altra parte, è pur vero che - come correttamente evidenziato dal tribunale - dalla documentazione in atti, ed in particolare dal certificato di polizza prodotto dalla resistente, emerge, all'evidenza, come il “contraente/assicurato” (ossia “il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione”, come da allegate condizioni di assicurazione), nonché “beneficiario” della garanzia assicurativa (“soggetto a cui spettano le prestazioni assicurative previste dal contratto”), sia Bieffe 5 s.p.a., ossia il soggetto mutuante. In esso, inoltre, si fa espresso richiamo alla disciplina pattizia emergente dall'accordo quadro intercorso tra Bieffe e del marzo 2012, pure CP_1
allegato.
A fronte delle richiamate evidenze documentali, l'appellante, nondimeno, si è limitato a sostenere (peraltro in forma interrogativa) che “il contratto de quo” (non è chiaro se riferito al contratto di finanziamento, ovvero a quello assicurativo)
“prevedeva che il consumatore istante pagasse, così com'è avvenuto, un premio assicurativo di Euro 1.421,91”.
L'assunto è tuttavia smentito in atti, dal momento che il certificato di polizza non prevede affatto che il “premio” (necessariamente a carico del contraente, come specificato anche dall'art. 7 u.c. delle condizioni di polizza, ossia, Bieffe 5 s.p.a.) sia stato pagato da . Parte_1 Né ciò, del resto, emerge dal contratto di finanziamento che, tra i costi del finanziamento (box 3.1), non prevede alcun importo a titolo assicurativo ed anzi, al box 2 (“caratteristiche del prodotto”), espressamente esclude che per ottenere il credito sia obbligatorio sottoscrivere, da parte del mutuatario, “un'assicurazione sulla vita per il caso morte” ovvero “un'assicurazione che garantisca il rischio impiego od il rischio credito”.
Va pertanto qui ribadito - non essendo stato oggetto di specifici e pertinenti rilievi critici in gravame - quanto già affermato dal tribunale, secondo cui la polizza in esame non è stata stipulata a garanzia del debitore mutuatario, bensì del mutuante, a garanzia del rischio di inadempimento del suo debitore, e che è stato Bieffe 5 s.p.a., ossia il soggetto assicurato, a corrispondere il premio alla compagnia assicuratrice.
Da ciò necessariamente discende l'erroneità del richiamo, da parte dell'appellante,
a principi giurisprudenziali riguardanti il diverso caso della polizza assicurativa stipulata a garanzia del debitore mutuatario, nonché l'infondatezza dell'eccezione di nullità per violazione della disciplina consumeristica dell'art. 6 del contratto di finanziamento, dal momento che, nel caso in esame, il diritto di surroga dell'odierna appellata nasce (oltre che dal contratto assicurativo intercorso tra Bieffe 5 e CP_1
direttamente dalla legge, ed in particolare, dall'art. 1201 c.c.
Da quanto precede, discende anche l'infondatezza dell'eccezione concernente la violazione dell'art. 21, comma 3 bis, del codice del consumo, dal momento che il mutuatario odierno appellante non ha assunto alcun obbligo di sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario, sicchè è esclusa in radice la sussistenza della denunciata “pratica commerciale scorretta” ai sensi della norma citata.
Per tali ragioni, l'appello va respinto, assorbita ogni altra questione.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo applicati i parametri medi dettati dalle tabelle allegate al DM n. 147/22.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente grado, che liquida in €.3.397,00, oltre rimborso 15 % spese generali, iva e cpa come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti, richiesti dall'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 23.5.2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di appello iscritto al n. 627/2022 R.G. promossa da
(cf: ) rappresentato e difeso, per Parte_1 CodiceFiscale_1
procura in atti, dall'avv. Dario Michele Scarlato presso il cui studio in Catania, via
P. L. Deodato n. 6, è elettivamente domiciliato;
appellante
contro
Controparte_1
(p.iva in persona del rappresentante generale
[...] P.IVA_1
per l'Italia e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Matteo Massimo D'Argenio, nonché dall'avv. Paola Lorenza
Barbagallo, elettivamente domiciliata nello studio di quest'ultima in Zafferana Etnea
(CT), via Algerazzi n. 36; appellata
All'udienza collegiale del 24.1.2025, le parti precisavano le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. al Tribunale di Catania, notificato a
[...]
, esponeva: i) di aver sottoscritto, in Controparte_1 Parte_1
data 12.3.2012, con Bieffe 5 s.p.a. (Findomestic - Gruppo Bnp Paribas) un contratto di finanziamento, da restituire mediante cessione di 72 quote di €.259,00 ciascuna dello stipendio percepito dal suo datore di lavoro;
ii) che al predetto contratto risultava abbinata una copertura assicurativa, stipulata tra la finanziaria Bieffe 5
s.p.a. e , a copertura di determinati rischi, tra i Controparte_1
quali la perdita dell'impiego del debitore;
iii) che in data 6.10.2014 il proprio rapporto lavorativo cessava per scadenza contrattuale e, per effetto della copertura assicurativa sopra citata, Bieffe 5 s.p.a. otteneva dalla la liquidazione di parte CP_1
della somma che esso ricorrente si era impegnato a restituire;
iv) che l'assicuratore,
a partire dal mese di ottobre 2019, previa rinotifica del contratto di finanziamento dietro cessione del quinto dello stipendio al nuovo datore di lavoro (Poste Italiane
s.p.a.), in surroga dell'originario ente finanziatore, operava la trattenuta di un quinto dello stipendio (pari a € 259,00 mensili).
Tanto premesso in fatto, assumeva, in diritto:
1) l'inefficacia e/o nullità dell'art 6 del contratto di finanziamento, nella parte in cui riconosceva all'assicuratore il diritto di surroga nei diritti della mutuante, siccome clausola vessatoria non espressamente richiamata e sottoscritta, in violazione degli artt.1341-1342 c.c. e comunque determinando un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, in violazione degli artt.
33 e 34 del codice del consumo;
2) in subordine, l'illegittimità della polizza assicurativa, integrando “pratica commerciale scorretta” ai sensi dell'art. 21, comma 3 bis, del codice del consumo, quella che obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario.
Sicchè il ricorrente chiedeva condannarsi la convenuta a restituirgli le CP_1
somme trattenute in busta paga e a cessare ogni altra trattenuta per il futuro. Nella resistenza della convenuta, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. il tribunale rigettava il ricorso, condannando il ricorrente al rimborso delle spese alla resistente.
Evidenziava il giudice, che, come emergeva chiaramente dalla documentazione in atti, la polizza in esame era stata stipulata a garanzia dell'ente finanziatore, Bieffe 5
s.p.a. (assicurandone il credito dal rischio dell'insolvenza del debitore), e dallo stesso era stato pagato il relativo premio, in unica soluzione;
non avendo il ricorrente stipulato la polizza, non poteva farne valere alcuna invalidità contrattuale;
inoltre, il ricorrente non poteva dolersi di alcuna pratica commerciale scorretta, atteso che nessun pregiudizio aveva subito, dovendosi limitare al solo pagamento delle rate pattuite (indifferente essendo il beneficiario del pagamento).
Avverso detta ordinanza proponeva appello, cui resisteva l'appellata. Pt_1
Posta in decisione, allo scadere dei termini per le comparse conclusionali e di replica, la causa è pervenuta alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con un primo motivo di impugnazione, l'appellante ripropone l'eccezione di inefficacia e nullità dell'art 6 del contratto di finanziamento in quanto vessatoria ed in violazione della disciplina consumeristica;
menziona, al riguardo, una pronuncia della Corte di Appello di Milano (sentenza n. 5619/2018), secondo cui “La clausola del contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio che preveda il diritto di surroga ex art. 1916 c.c. dell'assicuratore nei diritti e nei privilegi che la società finanziaria vanta nei confronti del mutuatario/assicurato in caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa è priva di causa poiché fa venir meno al soggetto assicurato la garanzia per i rischi che, a fronte del pagamento del premio assicurativo, aveva inteso trasferire in capo all'assicuratore attraverso la stipulazione del contratto di assicurazione” . Assume che ha errato il tribunale nel ritenere che la polizza in esame non sia stata stipulata a garanzia del ricorrente;
deduce, al riguardo: “Ma allora perché proprio il contratto de quo prevedeva che il consumatore istante pagasse, così com'è avvenuto, un premio assicurativo di Euro 1.421,91 (all.3, già agli atti di primo grado)?”. Con il secondo motivo, l'appellante ripropone l'eccezione, subordinata, di illegittimità della polizza assicurativa, per integrare “pratica commerciale scorretta” ai sensi dell'art. 21, comma 3 bis, del codice del consumo.
2.) Il gravame omette di confrontarsi con le ragioni della pronunzia impugnata.
La circostanza secondo cui la polizza assicurativa, a garanzia (come per legge: cfr. art.54 d.p.r. n.180/1950) del finanziamento, tramite cessione del quinto dello stipendio, in esame, sia stata stipulata (non già dal mutuatario, odierno appellante, bensì) “tra la finanziaria Bieffe 5 s.p.a. e è Controparte_1
anzitutto pacifica in causa, essendo stata espressamente riconosciuta dal Buda col ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (cfr. secondo capoverso della premessa di pag. 1).
D'altra parte, è pur vero che - come correttamente evidenziato dal tribunale - dalla documentazione in atti, ed in particolare dal certificato di polizza prodotto dalla resistente, emerge, all'evidenza, come il “contraente/assicurato” (ossia “il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione”, come da allegate condizioni di assicurazione), nonché “beneficiario” della garanzia assicurativa (“soggetto a cui spettano le prestazioni assicurative previste dal contratto”), sia Bieffe 5 s.p.a., ossia il soggetto mutuante. In esso, inoltre, si fa espresso richiamo alla disciplina pattizia emergente dall'accordo quadro intercorso tra Bieffe e del marzo 2012, pure CP_1
allegato.
A fronte delle richiamate evidenze documentali, l'appellante, nondimeno, si è limitato a sostenere (peraltro in forma interrogativa) che “il contratto de quo” (non è chiaro se riferito al contratto di finanziamento, ovvero a quello assicurativo)
“prevedeva che il consumatore istante pagasse, così com'è avvenuto, un premio assicurativo di Euro 1.421,91”.
L'assunto è tuttavia smentito in atti, dal momento che il certificato di polizza non prevede affatto che il “premio” (necessariamente a carico del contraente, come specificato anche dall'art. 7 u.c. delle condizioni di polizza, ossia, Bieffe 5 s.p.a.) sia stato pagato da . Parte_1 Né ciò, del resto, emerge dal contratto di finanziamento che, tra i costi del finanziamento (box 3.1), non prevede alcun importo a titolo assicurativo ed anzi, al box 2 (“caratteristiche del prodotto”), espressamente esclude che per ottenere il credito sia obbligatorio sottoscrivere, da parte del mutuatario, “un'assicurazione sulla vita per il caso morte” ovvero “un'assicurazione che garantisca il rischio impiego od il rischio credito”.
Va pertanto qui ribadito - non essendo stato oggetto di specifici e pertinenti rilievi critici in gravame - quanto già affermato dal tribunale, secondo cui la polizza in esame non è stata stipulata a garanzia del debitore mutuatario, bensì del mutuante, a garanzia del rischio di inadempimento del suo debitore, e che è stato Bieffe 5 s.p.a., ossia il soggetto assicurato, a corrispondere il premio alla compagnia assicuratrice.
Da ciò necessariamente discende l'erroneità del richiamo, da parte dell'appellante,
a principi giurisprudenziali riguardanti il diverso caso della polizza assicurativa stipulata a garanzia del debitore mutuatario, nonché l'infondatezza dell'eccezione di nullità per violazione della disciplina consumeristica dell'art. 6 del contratto di finanziamento, dal momento che, nel caso in esame, il diritto di surroga dell'odierna appellata nasce (oltre che dal contratto assicurativo intercorso tra Bieffe 5 e CP_1
direttamente dalla legge, ed in particolare, dall'art. 1201 c.c.
Da quanto precede, discende anche l'infondatezza dell'eccezione concernente la violazione dell'art. 21, comma 3 bis, del codice del consumo, dal momento che il mutuatario odierno appellante non ha assunto alcun obbligo di sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario, sicchè è esclusa in radice la sussistenza della denunciata “pratica commerciale scorretta” ai sensi della norma citata.
Per tali ragioni, l'appello va respinto, assorbita ogni altra questione.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo applicati i parametri medi dettati dalle tabelle allegate al DM n. 147/22.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente grado, che liquida in €.3.397,00, oltre rimborso 15 % spese generali, iva e cpa come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti, richiesti dall'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 23.5.2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo