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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/02/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Sezione Lavoro in persona del G.O.T. dottor Giuseppe Marino, in funzione di giudice del lavoro, delegato per la decisione della causa ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 7896/2023 promossa da
nato a [...] il [...], CF Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso , per procura in atti, dall'Avvocato VINCENZO AIELLO
-ricorrente- contro
l' , anche quale mandatario di in persona dei rispettivi legali CP_1 Controparte_2
rappresentanti p.t., rappresentato e difeso, per mandato generale alle liti in atti , dall'Avvocato LIVIA GAEZZA;
-resistente- contro in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3
rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'Avvocato SOFIA LAMESA
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento e relativi avvisi di addebito.
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 28 ottobre 2024 dalle attività previste dall'art. 127 – ter c.p.c., le parti concludevano come da note scritte c.d. cartolare depositate nel termine assegnato conformemente alla citata disposizione normativa
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.07.2023 , il ricorrente in epigrafe indicato proponeva
1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29320229015448606 000 notificata da sede di Catania in data 16.06.2023 , limitatamente al ruolo Controparte_3 previdenziale portato dall'avviso di addebito n. 59320160004942844000 in essa contenuto ed asseritamente notificato il 31.10.2016 relativo all' omesso versamento di IVS coltivatori diretti e somme aggiuntive per gli anni 2009-2010-2011-2012 per un importo di Euro
20.119,00
Eccepiva la prescrizione della pretesa creditoria dell' , essendo evidente come tra la CP_1
data di notificazione dell'impugnata intimazione di pagamento il giorno 16.6.2023 e quella di presunta notificazione del succitato atto, il giorno 31.10.2016 fosse , comunque, trascorso il termine di cinque anni, e ciò anche a voler considerare applicabile la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale per il COVID 19.
Eccepiva, altresì la nullità dell'avviso di addebito in questione per omessa notifica dello istesso che rendeva nulla l'intimazione di pagamento impugnata.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva al Tribunale quanto segue: << - Accertare e dichiarare ormai prescritte le presunte pretese creditorie, vantate dall'Ente previdenziale, e intimate dall'ente riscossore con l'intimazione di pagamento n. 29320229015448606000 impugnata, in relazione all'avviso di addebito n. 59320160004942844000 per omesso versamento di IVS coltivatori diretti e somme aggiuntive per gli anni 2009-2010-2011-2012 per un importo di Euro 20.119,03, per i motivi suesposti, e che nessuna somma è dovuta dalla ricorrente per nessun titolo e causale all' ; - Accertare e dichiarare il difetto insanabile CP_1
di notifica dell'atto impugnato, per omessa notifica degli atti prodromici e presupposti, come sopra specificato, e per l'effetto annullarlo integralmente, dichiararlo illegittimo ed inefficace;
- Condannare l' al pagamento delle spese e dei compensi come per legge da CP_1
attribuire ex art 93 c.p.c. >>.
In data 19.12.2023 si costituiva l' , il quale, in primo luogo, eccepiva la carenza di CP_1
legittimazione passiva della trattandosi nella specie di crediti non ceduti CP_2
dall' alla detta società. CP_1
Inoltre, sempre, in via preliminare e/o pregiudiziale, rilevava il suo difetto di legittimazione passiva in relazione all'opposizione all'intimazione di pagamento opposta, atto, questo, prodromici all'esecuzione esattoriale, che viene notificato all'interessato solo successivamente
2 alla notifica degli avvisi di addebito, già divenuti definitivamente esecutivi ed inoppugnabili per mancata proposizione di rituale opposizione ex art. 24, d. lgs. n. 46/1999.
Eccepiva, ancora, l' inammissibilità dell'opposizione per motivi formali afferenti la notifica degli atti impugnati, in quanto la stessa, volta a contestare non il merito della controversia, ma la regolarità degli atti esattoriali, ovvero della notifica (o mancata notifica) degli avvisi di addebito, andava propriamente qualificata come opposizione agli atti esecutivi, come tale regolata dall'art.617 c.p.c, che assegna al debitore il termine perentorio di giorni venti dalla notificazione o dalla conoscenza dell'atto opposto per la proposizione del rimedio, termine che, nella specie, non risultava essere stato rispettato,
Eccepiva, l'inammissibilità del presente giudizio volto alla contestazione per motivi di merito antecedente la formazione dell' avviso di addebito, siccome tardiva alla luce della data di notifica dello stesso avvenuta in data 31.10.2016, rilevando la ritualità della notifica degli stessi.
Evidenziava che essendosi la notifica degli avvisi di addebito ritualmente perfezionata con recapito a mezzo posta all'indirizzo del destinatario, il ricorso proposto dal ricorrente era dunque tardivo, e rimaneva pertanto preclusa qualsivoglia disamina circa fatti antecedenti la formazione del titolo esecutivo, stante il mancato rispetto dell'art. 24, d. lgs. n. 46/99 per la proposizione dell'opposizione.
In punto di fatto, l' premetteva che l'atto impugnato intimava il pagamento di contributi CP_1
a percentuale IVS e/o sanzioni dovuti alla gestione coltivatori diretti, per le annualità dal
2009 al 2012 e che le somme dovute erano state quantificate ex lege n. 233/1990.
Evidenziava in relazione all' eccezione di prescrizione, che in ogni caso nessuna prescrizione si fosse maturata nella fattispecie de qua, per fatti antecedenti la formazione del titolo esecutivo, per essere stato formato l' avviso di addebito nel rispetto del termine prescrizionale, avuto riguardo alla naturale scadenza dei ratei, e considerato che la notifica dell' avviso di addebito, comportava la preclusione della disamina di fatti antecedenti il consolidamento del ruolo esattoriale.
In relazione, invece, ai fatti posteriori alla formazione degli dei titoli esecutivi, rilevava come alcuna prescrizione potesse essere eccepita nei confronti di , che non è il CP_4
legittimo contraddittore per fatti successivi alla formazione del ruolo esattoriale/avviso, dovendo, piuttosto, essere rivolta al Concessionario, titolare del servizio di riscossione.
3 Al riguardo deduceva che in relazione a tutti gli atti impugnati era stata effettuata richiesta a mezzo pec dall' all'Agente della Riscossione, che, allo stato, non risulta essere stata da CP_1
Contr quest'ultimo riscontrata;
nell'ipotesi in cui fosse pervenuto il richiesto riscontro dall relativo agli atti impugnati ed alla documentazione ad essa inerente, sin d'ora ne chiedeva di volersene disporre l'acquisizione, anche ai sensi dell'art. 421 c.p.c.
In ogni caso alla luce della normativa emanata per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 avrebbe dovuto essere tenuto conto di un periodo di sospensione dei termini di prescrizione pari a 542 giorni ( dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021)
Tanto premesso l' chiedeva al Tribunale quanto segue: << Per quel che riguarda la CP_1
posizione processuale della - Controparte_6
accertare e dichiarare l'estraneità della Controparte_6 al presente giudizio, disponendone l'estromissione col favore delle spese. Per quel che
[...]
riguarda la posizione dell' : In via Controparte_7 preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' in CP_1
relazione ai motivi di opposizione per vizi formali ex art. 617 c.p.c. In via principale: - dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso per tardività dello stesso, ex art. 617 c.p.c.
e/o ex art. 24 comma 5 del D. Lgs. 46/1999, -rigettare comunque l'opposizione avversaria proposta ai sensi dell'art.24 d.lgs. n.46/1999 e confermare gli atti impugnati, in subordine, per la parte che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria, ed, ancora, in subordine, disporre la condanna di controparte al pagamento di quanto accertato. -in ordine all'opposizione ai sensi dell'art.615 cpc, decidere secondo giustizia la domanda proposta e di conseguenza, qualora risulti accertata l'intervenuta prescrizione successiva alla notifica degli atti impugnati, dichiarare che non ha diritto a procedere esecutivamente in forza dello stesso. Con CP_8
il favore di spese ed onorari di causa ovvero con compensazione, quanto meno parziale, delle stesse, in applicazione dei criteri legali di valutazione della soccombenza reciproca. Ordinare
a l'esibizione in giudizio e degli atti esecutivi ed intimatori computi Controparte_9
successivamente alla formazione degli atti impugnati >>.
In data 29.12.2023 si costituiva l la quale eccepiva il Controparte_3
proprio difetto di legittimazione passiva atteso che con riguardo agli avvisi di addebito l'art. 30 del D. L. 31 maggio 2010, n.78, come modificato in sede di conversione dalla Legge 30 luglio
2010, n. 122, ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, l' provvede al recupero dei CP_1
4 crediti contributivi di propria competenza attraverso la notifica al contribuente di un avviso di addebito e pertanto trattandosi di atto emanato e notificato dall , la legittimazione CP_1 passiva spettava al detto Ente sia in merito alla notifica dell'avviso di addebito sia in merito alla prescrizione del credito.
Per quanto concerne l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente, l CP_3
rilevava che l'intimazione di pagamento impugnata era stata notificata ai sensi
[...]
dell'art. 140 cpc, come da relata che veniva allegata ,e, pertanto, l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente era infondata, essendo indubbio che avrebbe dovuto tenersi conto della sospensione prevista per tutte le attività dell'Agente della Riscossione dall'art. 37, comma 2, del D.L. n.18/20 per il periodo dal 23/02/2020 al 30/06/2020 (129 giorni) e dall'art. 68 del D.L. n.18/20 e s.m.i. per il periodo dal 08/03/2020 al 31/08/2021 (542 giorni).
Tanto premesso l – chiedeva al Tribunale quanto segue: << Controparte_3
- Ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell Controparte_3
nel presente giudizio, per le ragioni esposte in narrativa. - Ritenere e dichiarare
[...]
l'avverso ricorso infondato in fatto e diritto per le ragioni espresse nel presente atto e, per l'effetto, rigettarlo;
Con vittoria di spese e compensi e salvo ogni altro diritto, azione e/o ragione.
All'udienza di discussione del 28 ottobre 2024, sostituita dalle attività previste dall'art. 127- ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, atteso il suo carattere documentale, la stessa è stata trattenuta per la decisione. Indi veniva decisa con la presente sentenza emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
Tanto premesso e allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente
- la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.),
l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere
5 questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.).
Nella specie il ricorrente ha proposto sia motivi che possono essere qualificati come opposizione agli atti esecutivi ( omessa notifica dell'avviso di addebito) che motivi quale la prescrizione della pretesa creditoria che integra un'opposizione all'esecuzione.
Per come si è detto, attraverso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., il debitore contesta la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa ovvero adduce fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (Cass. 18/7/2005 n. 15149).
Inoltre tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007).
Deve, preliminarmente essere dichiarata la carenza di legittimazione passiva di CP_2
trattandosi di pretese creditoria non cedute da alla detta società di cartolarizzazione. CP_1
Avuto riguardo all'avviso di addebito n. 59320160004942844000 , si osserva che, dalla documentazione versata in atti, risulta che lo stesso è stato regolarmente notificato data 31 ottobre 2016 tramite posta presso la residenza del ricorrente in Misterbianco (CT), Via Degli
Oleandri, 50, a persona convivente.
Sulla regolarità della notifica tramite posta dell'avviso de qua , trova applicazione il principio affermato dalla Suprema Corte di Cassazione in numerose sentenze, secondo il quale, in caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi della Legge n. 890 del 1982, art. 14 si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla
6 suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. ,la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione (Sez. 5 -, Sentenza Cass. n. 29642 del
14/11/2019; nello stesso senso, Sez. 6 – , Ordinanza Cass. n. 24780 del 08/10/2018, secondo la quale non sussiste alcun profilo di nullità ove la raccomandata postale venga consegnata nel domicilio del destinatario e l'avviso di ricevimento venga sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale senza che risulti da esso la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario, con superabilità della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c solo se il destinatario provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del plico;
così anche Sez. 5, Ordinanza Cass. n. 946 del 17/01/2020).
Opera la presunzione di conoscenza dell'atto in ragione della consegna dell'atto a persona rinvenuta all'indirizzo del destinatario, come attestato dall'ufficiale postale, e tale presunzione opera anche nel caso di firma illeggibile o apparentemente apocrifa (come ritenuto anche 31/07/2015): si è infatti affermato ( Cass. Sez. Lav. Ordinnza 4160 del
21.2.2022) che pur se manchino, nell'avviso di ricevimento, le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è tuttavia valido poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale ( Cass. nn. 946, 6753 e 19680 del 2020 ed altri precedenti , che attribuiscono addirittura alla detta attestazione l'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c.).
Deve quindi essere rigettata la richiesta di nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica dell'avviso di addebito.
A questo punto, occorre valutare se la pretesa creditoria portata dall'avviso di addebito in questione si sia prescritta.
7 Ciò premesso, deve osservarsi che tenuto conto della data di notifica dell'avviso di addebito n. 59320160004942844000 da ritenersi effettuata ritualmente, il merito della pretesa contributiva – e il riferimento è nel caso di specie all'eccezione di prescrizione dei crediti ipoteticamente maturata prima della notifica della cartella – non è più contestabile.
Osserva questo giudice che ogni questione inerente il merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione della omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, ”deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (Cfr.: Cass. n. 2835/2008; Cass. n.
4506/07; Cass. n. 6674/08). All'ente previdenziale è, dunque, attribuito il potere di riscuotere i propri crediti attraverso un titolo (il ruolo esattoriale, da cui scaturisce la cartella di pagamento) che si forma prima e al di fuori del giudizio e in forza del quale l'ente può conseguire il soddisfacimento della pretesa a prescindere da una verifica in sede giurisdizionale della sua fondatezza, in quanto, da un lato, non è irragionevole la scelta del legislatore di consentire ad un creditore, attesa la sua natura pubblicistica e l'affidabilità derivante dal procedimento che ne governa l'attività, di formare unilateralmente un titolo esecutivo, e, dall'altro lato, è rispettosa del diritto di difesa e dei principi del giusto processo la possibilità, concessa al preteso debitore, di promuovere, entro un termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione nel quale far efficacemente valere le proprie ragioni, sia grazie alla possibilità di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo c/o dell'esecuzione, sia grazie alla ripartizione dell'onere della prova in base alla posizione sostanziale (e non già formale) assunta dalle parti nel giudizio di opposizione. (Cfr.: Corte
Cost. Ord. n. 111/2007). Il detto termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al
8 fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso è diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire, così, una rapida riscossione del credito medesimo. La situazione che si verifica nel caso di mancata osservanza del termine suddetto non è quindi dissimile da quella già ritenuta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione per l'ipotesi di mancato rispetto del termine previsto dall'ormai abrogato D.L. n. 338/1989, art. 2, convertito in L. n. 389/1989, (Cfr.:
Cass., n. 8624/1993). Era stato ritenuto, in proposito, che non solamente i titoli esecutivi giudiziali sono passibili di diventare definitivi, cioè incontrovertibili con effetti analoghi al giudicato, in caso di mancata opposizione o di opposizione proposta fuori termine, poiché, tenuto conto delle leggi speciali che sono state emanate in diverse materie e con le quali il legislatore ha consentito agli organi della pubblica amministrazione di ordinare ai privati, mediante ingiunzioni, il pagamento di somme di danaro, la giurisprudenza di legittimità aveva già avuto modo di individuare i c.d. titoli paragiudiziali (Cfr.: ex plurimis, per l'utilizzo di tale terminologia, Cass. n. 9944/1991; Cass. n. 10269/1991), per i quali, al pari di quelli giudiziali, è previsto un termine perentorio per la relativa opposizione davanti al giudice ordinario;
con la conseguenza che tali titoli diventano definitivi in caso di omessa opposizione ovvero di opposizione tardiva, in quanto proposta dopo la scadenza del termine e tale dichiarata dal giudice a conclusione del relativo giudizio. La conseguenza è, dunque, che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile, neanche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito. La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza quindi definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito
(che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo). Ne consegue che alla data di deposito del ricorso in opposizione il termine di cui all'art. 24 D. Lgs. 46/1999, decorrente dalla notificazione dell'avviso di addebito, era ampiamente decorso, quindi il merito della pretesa contributiva è incontestabile.
9 Osserva, tuttavia, ancora il decidente che il ricorrente ha eccepito la prescrizione, formulando per tale verso un'opposizione all'esecuzione. In proposito giova evidenziare che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo. Occorre, a questo punto, risolvere la questione se, divenuto incontestabile il credito contributivo per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge n. 335/1995, ovvero a quello più lungo dell'azione nascente dal giudicato di cui all'art. 2953 c.c.. Reputa il Tribunale che la prima opzione sia la più corretta. La cartella esattoriale può essere assimilata all'ingiunzione fiscale che, in quanto espressione del potere di accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo ed è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato sicché la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953
c.c. ai fini della prescrizione. Identica la ratio, reputa, dunque, il Tribunale che nella specie possa farsi applicazione dei principi stabiliti dalla Suprema Corte in materia di ingiunzione fiscale alla stregua dei quali ”l'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di auto- accertamento e di autotutela della p.a., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato... con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione” (cfr, Cass. Civile, sez. trib., 25 maggio 2007, n. 12263). Alle stesse conclusioni deve pervenirsi nell'ipotesi in esame giacché neppure ai ruoli formati dagli enti pubblici previdenziali per la riscossione dei crediti contribuivi e alle cartelle esattoriali può assegnarsi natura giurisdizionale;
ciò che impedisce che alla mancata opposizione possano far seguito, oltre all'effetto sostanziale dell'incontestabilità del credito, anche effetti di natura processuale riservati ai provvedimenti giurisdizionali e, dunque, la idoneità al giudicato. Ne consegue che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non
10 tempestivamente opposto è soggetto non al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c. ma al termine proprio della riscossione dei tributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge n. 335/1995.
Si deve, pertanto, a questo punto valutare se dalla data di notifica dell'avviso di addebito de quo alla data di notificazione dell'intimazione di pagamento n. 29320229015448606 000 sia decorso il detto termine prescrizionale.
Al tale riguardo si deve subito osservare che vi è contrasto tra le parti in ordine alla data in cui si è perfezionata la notifica dell'intimazione di pagamento in parola, in quanto il ricorrente afferma essere stato notificato il predetto atto in data 16.6.2023, mentre gli enti resistenti affermano che la notifica dell'intimazione di pagamento de qua è avvenuta in data 15.3.2023.
Ebbene dalla documentazione versata in atti dall' e dall CP_1 Controparte_3
, ( non avendo il ricorrente offerto alcuna prova a sostegno della sua allegazione)
[...] risulta che l'agente notificatore ha tentato il recapito dell'intimazione di pagamento in parola una prima volta il giorno 14.3.2023 alle ore 16.06, non rinvendo presso la sua residenza né il ricorrente né le altre persone previste dall'art. 139 c.p.c. , una seconda volta il giorno
15.3.2023 allorchè, in assenza del ricorrente e delle altre persone previste dall'art. 139 c.p.p. ha provveduto alla notifica dell'atto ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
Ritiene questo decidente che non vi è prova della regolare avvenuta notifica dell'intimazione di pagamento de qua al ricorrente.
Infatti l'agente notificatore in data 15.3.2023 ha dato atto , che dopo aver constatato la temporanea assenza del ricorrente, di aver notificato l'intimazione di pagamento, depositandola presso la casa comunale e affiggendo alla porta dell'abitazione dello stesso l'avviso di deposito in busta chiusa e sigillata.
Di tale attività risulta prova dalla relazione di notificazione prodotta dagli enti resistenti.
Inoltre gli enti resistenti hanno depositato l'Elenco Dass nr. 44 Comune di Biancavilla – Avviso di deposito di atti nella Casa del Comune datato 28 aprile 2023, nel quale il nominativo del ricorrente risulta al n. 2 dell'elenco ( l'atto depositato è l'intimazione di pagamento n
29320229015448606 000) e la Distinta di Postalizzazione Raccomandate A.R. art. 140 n.
421 datata 29 aprile 2023, nella quale viene indicato il nominativo del ricorrente al n. 289 della distinta a cui risulta l'invio della Comunicazione di avvenuto deposito dell' intimazione di pagamento n. 29320229015448606 000, con raccomandata NPA140004769330. 11 Alla luce di quanto precede deve ritenersi che gli enti resistenti, ai quali incombe l'onere della prova, non hanno provato la regolare notifica dell'intimazione di pagamento in questione.
Con riferimento alla notifica avvenuta presso la casa comunale per temporanea assenza del destinatario si rileva quanto segue.
A seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 258 del 2012 “nei casi di irreperibilità
“relativa” (cioè nei casi di cui all'art. 140 c.p.c. a), è applicabile, con riguardo alla notificazione delle cartelle di pagamento, il disposto dell'ultimo comma dello stesso art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, in forza del quale - come visto - «Per quanto non è regolato dal presente articolo, si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto» n. 600 del 1973 e, quindi, in base all'interpretazione data a tale normativa dal diritto vivente, quelle dell'art. 140 c.p.c, cui anche rinvia l'alinea del primo comma dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973” nei casi di irreperibilità "relativa" (cioè nei casi di cui all'art. 140 c.p.c. ) (Cass. Civ..Sez. Tributaria
31.3.2017n. 8433 )
Pertanto, la norma di cui all'art. 140 c.p.c. richiede, per il perfezionamento del procedimento notificatorio in caso di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia da parte delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c. ., il compimento di tre formalità (deposito nella casa comunale, affissione dell'avviso alla porta del destinatario, invio di raccomandata con avviso di ricevimento), la cui essenzialità è pacifica in giurisprudenza e viene qui ribadita essendo condizionata al loro integrale adempimento l'efficacia giuridica della notifica stessa (
Cassazione, Sent. 14 gennaio 2002 n. 359). Non è altrettanto necessario che del compimento di tali formalità l'agente notificatore debba dare atto con formule sacramentali, esattamente corrispondenti al tenore testuale della norma. La relata di notificazione va, in altre parole, interpretata attribuendo a ciascuna parte di essa il senso che risulta dal complesso dell'atto
(art. 1363 c.c..) e non certo sulla base di una considerazione “atomistica” delle parti che la compongono.
Ne consegue che, ove l'agente notificatore dichiari di effettuare la notificazione di un atto ai sensi dell'art. 140 c.p.c., l'attestazione di avere “rilasciato avviso sul luogo del destinatario” non può essere interpretata in altro modo, secondo buona fede, se non nel senso che detto avviso è stato rilasciato nelle forme previste dal citato art. 140 c.p.c. , e cioè mediante affissione sulla porta del destinatario, essendo ogni diversa interpretazione contraria alle
12 usuali regole di ermeneutica contrattuale, applicabili, nei limiti della compatibilità, agli atti amministrativi (Cass. Sez. Tributaria n. 3426 del 12.2.2010.
Difatti, nelle ipotesi di notificazione eseguita ai sensi del succitato art. 140 c.p.c. , la relata di notifica fa fede fino a querela di falso in ordine all'attestazione delle operazioni compiute ed al contenuto estrinseco delle dichiarazioni ricevute dal messo notificatore, mentre l'attestazione che il luogo della notificazione fosse l'abitazione del notificando, in quanto risultante da attività meramente informativa, non può considerarsi assistita dalla fede pubblica privilegiata, ben potendo essere dimostrata non rispondente a verità con ogni mezzo di prova ( Cass. Sent. n. 4844 del 24.4.1993).
Alla luce della pronuncia n. 3/2010 della Consulta, la notifica è inesistente in caso di mancata prova dell'effettiva consegna della raccomandata informativa, ovvero il c.d. avviso di ricevimento, che deve ormai considerarsi, secondo la Cassazione, “un momento strutturale del processo notificatorio”.
L'avviso di ricevimento, infatti, costituisce “il solo documento idoneo a dimostrare sia l'intervenuta consegna della raccomandata al destinatario e la data di essa, che l'identità della persona a mani della quale è eseguita, o ancora il compimento di tutte le formalità necessarie al perfezionamento della c.d. compiuta giacenza”. Di talché la mancata produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata di cui all'art. 140 c.p.c. comporta “non la mera nullità”, conclude la sezione tributaria della Corte, bensì l'inesistenza della notificazione .
Deve in conclusione ritenersi che in ordine al compimento delle formalità a carico dell'incaricato della notificazione ex art. 140 c.p.c., ossia: 1) accertamento dell'irreperibilità relativa del destinatario, 2) deposito della cartella nella casa comunale 3) affissione dell'avviso alla porta del destinatario, è sufficiente il riscontro dell'attestazione sulla relata di notifica la quale, per quanto detto, fa fede fino a querela di falso delle indagini compiute e delle formalità adempiute;
in ordine all'invio di raccomandata informativa, occorre la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento che segna il momento conclusivo perfezionativo del procedimento notificatorio e il dies da cui calcolare il termine in favore del notificato per opporsi tempestivamente alla cartella esattoriale. L'omissione di una delle tre formalità prescritte dall'art. 140 c.p.c., determina dunque una nullità che resta, in ogni caso, sanata dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, l'effetto sanante in tal caso realizzandosi nel momento di tale ricezione ( Cass. Sent. n. 5450/2005). In caso di
13 irreperibilità relativa la notifica si considera avvenuta, per le cartelle esattoriali, nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune.
Nel caso di specie, la raccomandata informativa risulta spedita all'indirizzo del ricorrente ma non vi è prova della corretta notificazione, difettando la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata di avvenuto deposito presso la . CP_10
Deve pertanto accogliersi l'eccezione di prescrizione proposta dal ricorrente avuto riguardo alla pretesa creditoria di cui all' avviso addebito n. 59320160004942844000 notificato in data 31.10.2016 essendo maturata la prescrizione in data 26.04.2023 ( 31.10.2021 + 542 giorni) senza che siano stati dagli enti resistenti notificati regolari atti interruttivi del decorso della prescrizione.
Ne discende che il ricorrente nulla deve all' quanto alle somme indicate CP_1 nell'intimazione di pagamento in relazione all' avviso di pagamento n. 29320229015448606
000 e che non ha conseguentemente titolo all'avvio di procedura Controparte_3 esecutiva per il recupero del credito suddetto .
Le spese sono poste a carico di in considerazione del fatto che la Controparte_3
riscossione del credito iscritto a ruolo è di competenza dell'agente della riscossione e non dell'ente impositore, per cui l'intimazione di pagamento relativa ad un credito prescritto successivamente alla formazione del ruolo risulta imputabile solo a quest'ultimo soggetto e le stesse liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e delle questioni giuridiche ad essa sottese.
Le spese di lite nel rapporto processuale tra il ricorrente e l' e possono CP_1 Controparte_2
essere integralmente compensate in ragione della carenza di legittimazione passiva in relazione alla fase di riscossione coattiva successiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona del G.O.T. Giuseppe Marino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7896 /2023 R.G., ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattese o assorbita, così statuisce:
Dichiara la carenza di legittimazione passiva di Controparte_2
Dichiara la prescrizione del credito portato dall'avviso di addebito n.
59320160004942844000 e la nullità in parte qua dell'intimazione di pagamento n. .
000 PartitaIVA_1
14 Condanna a pagare in favore del ricorrente le spese di Controparte_3
lite che si liquidano, in complessivi Euro 3.529, oltre rimborso del delle spese forfettarie,
IVA e CPA, da distrarsi a favore del procuratore antistatario, Avvocato Vincenzo Aiello
Dichiara compensate le spese di lite tra le parti tra il ricorrente e e CP_1 CP_2
Catania, 4 febbraio 2025
Il G.O.T.
Giuseppe Marino
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