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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XI, sentenza 17/02/2026, n. 2516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2516 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2516/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NO PAOLO ANTONIO, Presidente
TI ER, LA
MAGRO RI BEATRICE, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7464/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 81229 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 985/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri scritti.
Resistente/Appellato: assente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito della rilevazione delle posizioni tributarie ai fini IMU è stata verificata, da parte di Roma Capitale ed a carico del "Ricorrente_1 " con codice fiscale n. P.IVA_1, una maggiore imposta dovuta (IMU 2019) per infedele dichiarazione ed insufficiente versamento relativamente alle unità immobiliare accertate. Roma Capitale in data 5/02/2025 ha provveduto alla notifica dell'avviso di accertamento IMU n. 81229, relativo all'anno d'imposta 2019 per euro 28.933,44, inclusi interessi, sanzioni e spese di notifica.
Il ricorrente ha proposto ricorso avverso il succitato avviso di accertamento dinanzi alla Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di Roma eccependone l'illegittimità per il mancato riconoscimento dell'esenzione da imposta ex art. 7, c. 1, lett. i) del D. Lgs. n. 504/92 limitatamente all'immobile di Indirizzo_1, indicato al prog. n. 8 del medesimo avviso ed iscritto al Daticatastali_1 Il Ricorrente ha chiesto alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma:
- il riconoscimento dell'esenzione in esame dall'imposta stabilita dall'art. 7, primo comma, lettera i), del
D.Lgs. 504/1992, requisiti per beneficiare dell'esenzione Imu e Tasi;
- la disapplicazione delle sanzioni a motivo della sussistenza di condizioni di obiettiva incertezza interpretativa della esenzione in esame.
Si costituiva in giudizio Roma Capitale che contestava tutto quanto richiesto da parte ricorrente, ritenendo valido il proprio operato evidenziando che l'Ente Ecclesiastico nel suddetto immobile svolgeva attività commerciale. Secondo l' Ufficio accertatore, dall'analisi delle rette praticate e dal bilancio depositato emergeva che l'attività didattica non si era svolta gratuitamente e le rette non erano simboliche. L'Ufficio sostiene che anche se i corrispettivi versati per il servizio da parte degli utenti sono pari o inferiori alla spesa annua per studente, l'esenzione IMU non spetta in automatico, poiché nessun automatismo è legato al rapporto tra corrispettivo e costo medio.
In data 27/01/2026 la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e meritevole di essere accolto.
L'esenzione TASI è disciplinata dall'art. 7, co. 1, lett. i), D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, per effetto del rinvio di cui all'art. 1, comma 3, D.L. 6 Marzo 2014, n. 16. Le suddette esenzioni spettano a condizione che sussistano congiuntamente i seguenti requisiti.
Il soggetto passivo deve essere un Ente non commerciale ai sensi dell'art. 73, co. 1, lett. c), D.P.R. 29 dicembre 1986, n. 917 -TUIR- (c.d. requisito soggettivo). In secondo luogo, il fabbricato deve essere destinato ed utilizzato esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione e di culto di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222 (c.d. requisito oggettivo).
La sussistenza del primo requisito (soggettivo) è fissata dagli artt. 2 e 16, L. 20 maggio 1985, n. 222, legge emanata in attuazione dell'Accordo di Località_1 del 1984 tra Stato italiano e Santa Sede ratificato con L. 25 marzo 1985, n. 121.
La “Ricorrente_1 i,” è un Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto ai sensi dell'art. 2, L. n. 222/85, regolarmente iscritto nel Registro delle
Persone giuridiche tenuto presso l'U.T. G. Prefettura di Roma , e come tale è un Ente non commerciale ai sensi della lett. c) dell'art. 73 D.P.R. n. 917/86 ed ai sensi dell'art. 149, co. 4, TUIR. che esclude la possibilità di applicare i parametri utilizzati per gli Enti civili per disconoscere la qualifica di “Ente non commerciale” di un Ente Ecclesiastico riconosciuto come persona giuridica agli effetti civili.
Per quanto riguarda il secondo requisito (oggettivo), l'interpretazione letterale dell'art. 7, co. 1, lett. i), D.Lgs n. 504/92, stabilisce che lo svolgimento di una o più attività di utilità sociale come sopra indicate, costituisce di per sé il requisito oggettivo per attribuire l'esenzione. Sulla sussistenza del requisito oggettivo si evidenzia, che l'unità immobiliare accertata è stata utilizzata esclusivamente e direttamente dall' istituto ed adibita ad attività didattica di scuola dell'infanzia paritaria “Scuola_1” . Ai fini dell'esenzione IMU e TASI, l'Istituto ha registrato in data 24 dicembre 2012 il regolamento recante le prescrizioni stabilite dall'art. 7, comma 1,
Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 19 Novembre 2012, n. 200, ossia il divieto di distribuzione degli utili, l'obbligo di reimpiego degli stessi nelle attività istituzionali e l'obbligo di devoluzione del patrimonio in caso di estinzione , in continuità con i chiarimenti interpretativi forniti dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze nella risoluzione del 3 dicembre 2012, n. 1/DF. Nell'unità immobiliare accertata viene svolta dall'Istituto un'attività didattica di scuola dell'infanzia (materna) in cui sono stati iscritti 30 bambini nell'anno
2019 e 21 bambini nell'anno 2020 .
Ai sensi della lett. i) dell'art. 7 D.Lgs n. 504/92, in vigore a seguito delle modifiche operate dall'art. 91-bis, comma 1, D.L. n. 1/2012, il ricorrente dimostra, ai fini dell'esenzione IMU le condizioni secondo cui l'attività didattica viene svolta seguendo una “modalità non commerciale”. I criteri per stabilire la modalità non commerciale dell'attività, “meritevole” di attribuire l'esenzione IMU al fabbricato in cui viene esercitata, sono definiti nel regolamento di cui al citato decreto del 19 novembre 2012, n. 200, emanato in attuazione dell'articolo 91- bis, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.
1. Il comma 3 dell'art. 4 del decreto stabilisce che lo svolgimento di attività didattiche si ritiene effettuato con modalità non commerciali se:
a) l'attività è paritaria rispetto a quella statale e la scuola adotta un regolamento che garantisce la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni;
b) sono comunque osservati gli obblighi di accoglienza di alunni portatori di handicap, di applicazione della contrattazione collettiva al personale docente e non docente, di adeguatezza delle strutture agli standard previsti, di pubblicità del bilancio;
c) l'attività è svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso.
Per quanto riguarda i requisiti sub a) e b), il riconoscimento di una scuola “paritaria” postula l'esercizio di un'attività didattica che integra un servizio pubblico, come espressamente stabilito dai commi 2 e 3 dell'art
1 L. 10 marzo 2000, n. 62, con l'obiettivo precipuo di espandere l'offerta formativa sul territorio nazionale
(art. 1, co. 1 L. n. 62/2000). Le scuole “paritarie” costituiscono una parte del sistema nazionale d'istruzione, che attribuisce, appunto, pari dignità alle scuole statali ed agli istituti non statali, rappresentati dalle istituzioni scolastiche gestite dagli Enti privati, anche non commerciali. Detti istituti a partire dalla scuola per l'infanzia osservano l'ordinamento generale dell'istruzione ed assolvono gli obblighi di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 1, L. n. 62/2000.
Gli obblighi indicati dal decreto sono rispettati tanto è vero che la scuola ha predisposto un piano dell'offerta formativa (c.d. P.O.F.) conforme ai suddetti ordinamenti dell'istruzione, ed osserva la predisposizione di appositi bilanci.
In merito alla sussistenza dei requisiti sub a) e b), occorre precisare che lo stesso Ministero della Pubblica
Istruzione accerta l'originario possesso e la successiva permanenza di tutti i requisiti necessari per il riconoscimento di “scuola paritaria” (art. 10, commi 5 e 6, L. n. 62/2000). Per quanto riguarda il requisito di cui alla lett. c) del comma 3 dell'art. 4 del citato regolamento, si evidenzia che nessuna tipologia di contributo, pubblico o privato, erogato alla scuola è sufficiente di per sé a coprire il costo complessivo del servizio, come si evince dal bilancio.
Ai fini dell'esenzione IMU e TASI, la misura del contributo unitario pro-capite (per ciascun alunno) deve essere analizzata altresì per stabilire l'osservanza dei parametri, fissati all'art. 4, comma 3, lett. c) del decreto citato. A tale scopo, soccorrono le istruzioni alla compilazione della dichiarazione IMU TASI ENC dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che rinviano ad un valore di riferimento elaborato appositamente di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per stabilire la soglia entro la quale devono rientrare i “corrispettivi” previsti dalla lett. c) dell'art. 4 del citato decreto n. 200/2012, per ciascun alunno dalle scuole paritarie. Nel documento MIUR si legge se “il corrispettivo medio (Cm) è inferiore o uguale al costo medio per studente (Cms), ciò significa che l'attività didattica è svolta con modalità non commerciali e, quindi, non è assoggettabile a imposizione”.
Ne deriva che, ai fini dell'esenzione IMU e TASI, la misura del contributo per ciascun alunno non deve eccedere il costo medio per studente determinato dal MIUR. Tale limite è fissato nella misura annua di euro
5.739,17 per le scuole per l'infanzia, con la conseguenza che il valore del costo medio per studente (c.d.
CMS) va comparato con il corrispettivo medio annuo (c.d. CM) erogato dalle famiglie all'Ente gestore della scuola in relazione a ciascun alunno, calibrato per ogni ordine di scuola.
Nel prospetto delle rette è indicato che il contributo annuo richiesto per studente (CM) negli anni 2019 e
2020 è pari ad euro 1.340,00, oltre 160 euro di iscrizione una tantum, pari ad un totale annuo di euro 1.500, per la scuola dell'infanzia (materna) . Detto importo risulta già ampiamente inferiore rispetto ai parametri di riferimento (CMS = 5.739,17) elaborati dal MIUR per stabilire quando un'attività didattica “paritaria” è svolta secondo modalità non commerciali.
L'Istituto religioso ha tuttavia applicato gratuità e riduzioni di retta che hanno determinato un corrispettivo medio (CM) effettivamente praticato inferiore al valore sopra indicato. Per la corretta determinazione del corrispettivo medio, l'importo complessivo delle rette indicate in bilancio deve essere suddiviso per il numero degli alunni giungendo ad un corrispettivo medio effettivo pari ad Euro 1.199,39= (Euro 28.578,70+7.403/30 bambini) per la scuola dell'infanzia nel 2019, su un ammontare complessivo di contributi dalle famiglie della scuola materna di Euro 35.981,70 nel 2019, e lo stesso corrispettivo medio (CM) è pari ad Euro 653,71 =
(13.728/21 bambini) per la scuola dell'infanzia nel 2020, su un ammontare complessivo di entrate della scuola dell'infanzia di Euro 13.728,00 nel 2020. La riduzione delle rette nel 2020 è stata determinata dall'emergenza pandemica. La presenza di tre religiose addette all'attività della scuola, indicate in apposito libro bollato tenuto ai fini fiscali, evidenzia come la scuola abbia potuto “sopravvivere” pur in assenza di un metodo gestionale improntato ad un criterio di effettiva economicità esclusivamente mediante l'impiego diretto delle suore, limitando da un lato i contributi delle famiglie ed offrendo gratuità e riduzioni. Ne deriva che l'eventuale sostituzione delle suddette suore con personale laico – la cui retribuzione sarebbe stata pari ai valori evidenziati in bilancio (salari, contributi e TFR) applicando i contratti collettivi nazionali dei dipendenti degli enti ecclesiastici (Ente_1) – avrebbe determinato la chiusura immediata della struttura in esame. Tale particolare metodo di gestione esclude qualsivoglia correlazione dei contributi erogati dalle famiglie fondata sulla misurazione dei costi effettivamente sostenuti. Tanto è dimostrato dal fatto che ciascuna fonte di entrata, inclusi i contributi ministeriali, di per sé non è sufficiente a coprire i costi diretti ed indiretti di gestione come da bilanci e quindi appare evidente come gli stessi contributi delle famiglie abbiano coperto negli anni accertati esclusivamente una frazione del costo del servizio.
Il comma 856 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2025, in vigore dal 1° gennaio 2026 ha stabilito che l'esenzione IMU degli enti non commerciali (di cui all'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre
2019, n. 160), si interpreta, per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che le attività didattiche, svolte negli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, si intendono svolte con modalità non commerciali quando il loro corrispettivo medio percepito è inferiore al costo medio per studente (CMS) pubblicato annualmente dal Ministero dell'istruzione e del merito nonché dal Ministero dell'università e della ricerca. Il richiamo dell'art. 1, comma
2, della L. n. 212/2000 (c.d. statuto del contribuente)definisce la natura di interpretazione autentica alle suddette disposizioni, che per effetto di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, dello stesso statuto hanno efficacia retroattiva. Ne consegue che tale interpretazione costituisce un tassello decisivo per attribuire definitivamente valenza normativa ai parametri elaborati dal MIUR, a conferma della correttezza dell'operato della ricorrente ai fini del riconoscimento dell'esenzione IMU. L'osservanza dei parametri ministeriali (retta inferiore CM al costo medio per studente CMS) è ampiamente soddisfatta e documentata negli allegati al ricorso.
Per quanto sopra esposto il ricorso è fondato e meritevole di essere accolto. Le spese di lite seguono la soccombenza così come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado accoglie il ricorso. Condanna Roma Capitale alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate in € 3.000,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2026
IL GIUSICE EST. IL PRESIDENTE
BE ET OL ON UN
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NO PAOLO ANTONIO, Presidente
TI ER, LA
MAGRO RI BEATRICE, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7464/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 81229 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 985/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri scritti.
Resistente/Appellato: assente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito della rilevazione delle posizioni tributarie ai fini IMU è stata verificata, da parte di Roma Capitale ed a carico del "Ricorrente_1 " con codice fiscale n. P.IVA_1, una maggiore imposta dovuta (IMU 2019) per infedele dichiarazione ed insufficiente versamento relativamente alle unità immobiliare accertate. Roma Capitale in data 5/02/2025 ha provveduto alla notifica dell'avviso di accertamento IMU n. 81229, relativo all'anno d'imposta 2019 per euro 28.933,44, inclusi interessi, sanzioni e spese di notifica.
Il ricorrente ha proposto ricorso avverso il succitato avviso di accertamento dinanzi alla Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di Roma eccependone l'illegittimità per il mancato riconoscimento dell'esenzione da imposta ex art. 7, c. 1, lett. i) del D. Lgs. n. 504/92 limitatamente all'immobile di Indirizzo_1, indicato al prog. n. 8 del medesimo avviso ed iscritto al Daticatastali_1 Il Ricorrente ha chiesto alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma:
- il riconoscimento dell'esenzione in esame dall'imposta stabilita dall'art. 7, primo comma, lettera i), del
D.Lgs. 504/1992, requisiti per beneficiare dell'esenzione Imu e Tasi;
- la disapplicazione delle sanzioni a motivo della sussistenza di condizioni di obiettiva incertezza interpretativa della esenzione in esame.
Si costituiva in giudizio Roma Capitale che contestava tutto quanto richiesto da parte ricorrente, ritenendo valido il proprio operato evidenziando che l'Ente Ecclesiastico nel suddetto immobile svolgeva attività commerciale. Secondo l' Ufficio accertatore, dall'analisi delle rette praticate e dal bilancio depositato emergeva che l'attività didattica non si era svolta gratuitamente e le rette non erano simboliche. L'Ufficio sostiene che anche se i corrispettivi versati per il servizio da parte degli utenti sono pari o inferiori alla spesa annua per studente, l'esenzione IMU non spetta in automatico, poiché nessun automatismo è legato al rapporto tra corrispettivo e costo medio.
In data 27/01/2026 la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e meritevole di essere accolto.
L'esenzione TASI è disciplinata dall'art. 7, co. 1, lett. i), D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, per effetto del rinvio di cui all'art. 1, comma 3, D.L. 6 Marzo 2014, n. 16. Le suddette esenzioni spettano a condizione che sussistano congiuntamente i seguenti requisiti.
Il soggetto passivo deve essere un Ente non commerciale ai sensi dell'art. 73, co. 1, lett. c), D.P.R. 29 dicembre 1986, n. 917 -TUIR- (c.d. requisito soggettivo). In secondo luogo, il fabbricato deve essere destinato ed utilizzato esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione e di culto di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222 (c.d. requisito oggettivo).
La sussistenza del primo requisito (soggettivo) è fissata dagli artt. 2 e 16, L. 20 maggio 1985, n. 222, legge emanata in attuazione dell'Accordo di Località_1 del 1984 tra Stato italiano e Santa Sede ratificato con L. 25 marzo 1985, n. 121.
La “Ricorrente_1 i,” è un Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto ai sensi dell'art. 2, L. n. 222/85, regolarmente iscritto nel Registro delle
Persone giuridiche tenuto presso l'U.T. G. Prefettura di Roma , e come tale è un Ente non commerciale ai sensi della lett. c) dell'art. 73 D.P.R. n. 917/86 ed ai sensi dell'art. 149, co. 4, TUIR. che esclude la possibilità di applicare i parametri utilizzati per gli Enti civili per disconoscere la qualifica di “Ente non commerciale” di un Ente Ecclesiastico riconosciuto come persona giuridica agli effetti civili.
Per quanto riguarda il secondo requisito (oggettivo), l'interpretazione letterale dell'art. 7, co. 1, lett. i), D.Lgs n. 504/92, stabilisce che lo svolgimento di una o più attività di utilità sociale come sopra indicate, costituisce di per sé il requisito oggettivo per attribuire l'esenzione. Sulla sussistenza del requisito oggettivo si evidenzia, che l'unità immobiliare accertata è stata utilizzata esclusivamente e direttamente dall' istituto ed adibita ad attività didattica di scuola dell'infanzia paritaria “Scuola_1” . Ai fini dell'esenzione IMU e TASI, l'Istituto ha registrato in data 24 dicembre 2012 il regolamento recante le prescrizioni stabilite dall'art. 7, comma 1,
Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 19 Novembre 2012, n. 200, ossia il divieto di distribuzione degli utili, l'obbligo di reimpiego degli stessi nelle attività istituzionali e l'obbligo di devoluzione del patrimonio in caso di estinzione , in continuità con i chiarimenti interpretativi forniti dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze nella risoluzione del 3 dicembre 2012, n. 1/DF. Nell'unità immobiliare accertata viene svolta dall'Istituto un'attività didattica di scuola dell'infanzia (materna) in cui sono stati iscritti 30 bambini nell'anno
2019 e 21 bambini nell'anno 2020 .
Ai sensi della lett. i) dell'art. 7 D.Lgs n. 504/92, in vigore a seguito delle modifiche operate dall'art. 91-bis, comma 1, D.L. n. 1/2012, il ricorrente dimostra, ai fini dell'esenzione IMU le condizioni secondo cui l'attività didattica viene svolta seguendo una “modalità non commerciale”. I criteri per stabilire la modalità non commerciale dell'attività, “meritevole” di attribuire l'esenzione IMU al fabbricato in cui viene esercitata, sono definiti nel regolamento di cui al citato decreto del 19 novembre 2012, n. 200, emanato in attuazione dell'articolo 91- bis, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.
1. Il comma 3 dell'art. 4 del decreto stabilisce che lo svolgimento di attività didattiche si ritiene effettuato con modalità non commerciali se:
a) l'attività è paritaria rispetto a quella statale e la scuola adotta un regolamento che garantisce la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni;
b) sono comunque osservati gli obblighi di accoglienza di alunni portatori di handicap, di applicazione della contrattazione collettiva al personale docente e non docente, di adeguatezza delle strutture agli standard previsti, di pubblicità del bilancio;
c) l'attività è svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso.
Per quanto riguarda i requisiti sub a) e b), il riconoscimento di una scuola “paritaria” postula l'esercizio di un'attività didattica che integra un servizio pubblico, come espressamente stabilito dai commi 2 e 3 dell'art
1 L. 10 marzo 2000, n. 62, con l'obiettivo precipuo di espandere l'offerta formativa sul territorio nazionale
(art. 1, co. 1 L. n. 62/2000). Le scuole “paritarie” costituiscono una parte del sistema nazionale d'istruzione, che attribuisce, appunto, pari dignità alle scuole statali ed agli istituti non statali, rappresentati dalle istituzioni scolastiche gestite dagli Enti privati, anche non commerciali. Detti istituti a partire dalla scuola per l'infanzia osservano l'ordinamento generale dell'istruzione ed assolvono gli obblighi di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 1, L. n. 62/2000.
Gli obblighi indicati dal decreto sono rispettati tanto è vero che la scuola ha predisposto un piano dell'offerta formativa (c.d. P.O.F.) conforme ai suddetti ordinamenti dell'istruzione, ed osserva la predisposizione di appositi bilanci.
In merito alla sussistenza dei requisiti sub a) e b), occorre precisare che lo stesso Ministero della Pubblica
Istruzione accerta l'originario possesso e la successiva permanenza di tutti i requisiti necessari per il riconoscimento di “scuola paritaria” (art. 10, commi 5 e 6, L. n. 62/2000). Per quanto riguarda il requisito di cui alla lett. c) del comma 3 dell'art. 4 del citato regolamento, si evidenzia che nessuna tipologia di contributo, pubblico o privato, erogato alla scuola è sufficiente di per sé a coprire il costo complessivo del servizio, come si evince dal bilancio.
Ai fini dell'esenzione IMU e TASI, la misura del contributo unitario pro-capite (per ciascun alunno) deve essere analizzata altresì per stabilire l'osservanza dei parametri, fissati all'art. 4, comma 3, lett. c) del decreto citato. A tale scopo, soccorrono le istruzioni alla compilazione della dichiarazione IMU TASI ENC dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che rinviano ad un valore di riferimento elaborato appositamente di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per stabilire la soglia entro la quale devono rientrare i “corrispettivi” previsti dalla lett. c) dell'art. 4 del citato decreto n. 200/2012, per ciascun alunno dalle scuole paritarie. Nel documento MIUR si legge se “il corrispettivo medio (Cm) è inferiore o uguale al costo medio per studente (Cms), ciò significa che l'attività didattica è svolta con modalità non commerciali e, quindi, non è assoggettabile a imposizione”.
Ne deriva che, ai fini dell'esenzione IMU e TASI, la misura del contributo per ciascun alunno non deve eccedere il costo medio per studente determinato dal MIUR. Tale limite è fissato nella misura annua di euro
5.739,17 per le scuole per l'infanzia, con la conseguenza che il valore del costo medio per studente (c.d.
CMS) va comparato con il corrispettivo medio annuo (c.d. CM) erogato dalle famiglie all'Ente gestore della scuola in relazione a ciascun alunno, calibrato per ogni ordine di scuola.
Nel prospetto delle rette è indicato che il contributo annuo richiesto per studente (CM) negli anni 2019 e
2020 è pari ad euro 1.340,00, oltre 160 euro di iscrizione una tantum, pari ad un totale annuo di euro 1.500, per la scuola dell'infanzia (materna) . Detto importo risulta già ampiamente inferiore rispetto ai parametri di riferimento (CMS = 5.739,17) elaborati dal MIUR per stabilire quando un'attività didattica “paritaria” è svolta secondo modalità non commerciali.
L'Istituto religioso ha tuttavia applicato gratuità e riduzioni di retta che hanno determinato un corrispettivo medio (CM) effettivamente praticato inferiore al valore sopra indicato. Per la corretta determinazione del corrispettivo medio, l'importo complessivo delle rette indicate in bilancio deve essere suddiviso per il numero degli alunni giungendo ad un corrispettivo medio effettivo pari ad Euro 1.199,39= (Euro 28.578,70+7.403/30 bambini) per la scuola dell'infanzia nel 2019, su un ammontare complessivo di contributi dalle famiglie della scuola materna di Euro 35.981,70 nel 2019, e lo stesso corrispettivo medio (CM) è pari ad Euro 653,71 =
(13.728/21 bambini) per la scuola dell'infanzia nel 2020, su un ammontare complessivo di entrate della scuola dell'infanzia di Euro 13.728,00 nel 2020. La riduzione delle rette nel 2020 è stata determinata dall'emergenza pandemica. La presenza di tre religiose addette all'attività della scuola, indicate in apposito libro bollato tenuto ai fini fiscali, evidenzia come la scuola abbia potuto “sopravvivere” pur in assenza di un metodo gestionale improntato ad un criterio di effettiva economicità esclusivamente mediante l'impiego diretto delle suore, limitando da un lato i contributi delle famiglie ed offrendo gratuità e riduzioni. Ne deriva che l'eventuale sostituzione delle suddette suore con personale laico – la cui retribuzione sarebbe stata pari ai valori evidenziati in bilancio (salari, contributi e TFR) applicando i contratti collettivi nazionali dei dipendenti degli enti ecclesiastici (Ente_1) – avrebbe determinato la chiusura immediata della struttura in esame. Tale particolare metodo di gestione esclude qualsivoglia correlazione dei contributi erogati dalle famiglie fondata sulla misurazione dei costi effettivamente sostenuti. Tanto è dimostrato dal fatto che ciascuna fonte di entrata, inclusi i contributi ministeriali, di per sé non è sufficiente a coprire i costi diretti ed indiretti di gestione come da bilanci e quindi appare evidente come gli stessi contributi delle famiglie abbiano coperto negli anni accertati esclusivamente una frazione del costo del servizio.
Il comma 856 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2025, in vigore dal 1° gennaio 2026 ha stabilito che l'esenzione IMU degli enti non commerciali (di cui all'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre
2019, n. 160), si interpreta, per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che le attività didattiche, svolte negli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, si intendono svolte con modalità non commerciali quando il loro corrispettivo medio percepito è inferiore al costo medio per studente (CMS) pubblicato annualmente dal Ministero dell'istruzione e del merito nonché dal Ministero dell'università e della ricerca. Il richiamo dell'art. 1, comma
2, della L. n. 212/2000 (c.d. statuto del contribuente)definisce la natura di interpretazione autentica alle suddette disposizioni, che per effetto di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, dello stesso statuto hanno efficacia retroattiva. Ne consegue che tale interpretazione costituisce un tassello decisivo per attribuire definitivamente valenza normativa ai parametri elaborati dal MIUR, a conferma della correttezza dell'operato della ricorrente ai fini del riconoscimento dell'esenzione IMU. L'osservanza dei parametri ministeriali (retta inferiore CM al costo medio per studente CMS) è ampiamente soddisfatta e documentata negli allegati al ricorso.
Per quanto sopra esposto il ricorso è fondato e meritevole di essere accolto. Le spese di lite seguono la soccombenza così come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado accoglie il ricorso. Condanna Roma Capitale alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate in € 3.000,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2026
IL GIUSICE EST. IL PRESIDENTE
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