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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/07/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di conSIlio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 05/05/2025 al n. 1139 /2025 R.G. avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di separazione (ricorso congiunto) promosso da nata a [...] il [...], Parte_1
e da
, nato a [...] ) il 23/08/1951, Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.to SERPICO MARIA LUIGIA, dalla quale sono rappresentati e difesi giusta procura in atti,
-ricorrenti -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interventore ex lege-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 02/05/2025 i SInori e Parte_1
instavano per la modifica delle disposizioni di separazione la previsione Parte_2 dell'assegno di mantenimento a carico del SI. nei confronti della SI.ra , Pt_2 Parte_1 prevista dal decreto di omologazione emesso dal Tribunale di Nola in data 14/06/2026 e pubblicato il 27/07/2006 relativo alla procedura recante r.g.n. 1410/2006, stante le mutate eSIenze sia economiche che di vita di entrambe le parti e chiedevano:
1) La SI.ra continuerà a vivere da sola nella casa coniugale anche se cointestata con il marito Parte_1 provvedendo autonomamente al pagamento di tutti i servizi ed utenze mentre le spese straordinarie relative alla gestione della casa saranno a carico del SI. Parte_2
2) Entrambi convengono di revocare la corresponsione dell'assegno di mantenimento alla moglie la quale ne fa espressamente rinuncia.”
Orbene, ritiene il Collegio che le condizioni pattuite possano essere recepite dal Tribunale.
Spese compensate in ragione della richiesta concorde delle parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per effetto, modifica il decreto di omologazione emesso dal Tribunale di Nola in data 14/06/2026 e pubblicato il 27/07/2006 relativo alla procedura recante r.g.n. 1410/2006 e così dispone:
1) conferma l'assegnazione della casa coniugale cointestata alla SI.ra , che provvederà al Parte_1 pagamento di tutti i servizi e le utenze, mentre le spese straordinarie relative alla gestione della casa saranno a carico del SI. Pt_2
2) revoca il diritto al contributo di mantenimento a favore della SI.ra ; Parte_1
3) nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Nola nella Camera di ConSIlio del 03/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di conSIlio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 05/05/2025 al n. 1139 /2025 R.G. avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di separazione (ricorso congiunto) promosso da nata a [...] il [...], Parte_1
e da
, nato a [...] ) il 23/08/1951, Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.to SERPICO MARIA LUIGIA, dalla quale sono rappresentati e difesi giusta procura in atti,
-ricorrenti -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interventore ex lege-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 02/05/2025 i SInori e Parte_1
instavano per la modifica delle disposizioni di separazione la previsione Parte_2 dell'assegno di mantenimento a carico del SI. nei confronti della SI.ra , Pt_2 Parte_1 prevista dal decreto di omologazione emesso dal Tribunale di Nola in data 14/06/2026 e pubblicato il 27/07/2006 relativo alla procedura recante r.g.n. 1410/2006, stante le mutate eSIenze sia economiche che di vita di entrambe le parti e chiedevano:
1) La SI.ra continuerà a vivere da sola nella casa coniugale anche se cointestata con il marito Parte_1 provvedendo autonomamente al pagamento di tutti i servizi ed utenze mentre le spese straordinarie relative alla gestione della casa saranno a carico del SI. Parte_2
2) Entrambi convengono di revocare la corresponsione dell'assegno di mantenimento alla moglie la quale ne fa espressamente rinuncia.”
Orbene, ritiene il Collegio che le condizioni pattuite possano essere recepite dal Tribunale.
Spese compensate in ragione della richiesta concorde delle parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per effetto, modifica il decreto di omologazione emesso dal Tribunale di Nola in data 14/06/2026 e pubblicato il 27/07/2006 relativo alla procedura recante r.g.n. 1410/2006 e così dispone:
1) conferma l'assegnazione della casa coniugale cointestata alla SI.ra , che provvederà al Parte_1 pagamento di tutti i servizi e le utenze, mentre le spese straordinarie relative alla gestione della casa saranno a carico del SI. Pt_2
2) revoca il diritto al contributo di mantenimento a favore della SI.ra ; Parte_1
3) nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Nola nella Camera di ConSIlio del 03/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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