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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/07/2025, n. 4577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4577 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANI' consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 4978 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 18 marzo 2025 e vertente
TRA
_1
(p.i.: ), P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avvocati Rocco Manzi e Rocco Crincoli
APPELLANTE
E
(c.f.: , Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avvocato Carmen Di Carlo
APPELLATA
OGGETTO: altre controversie di diritto amministrativo
1 CONCLUSIONI
I difensori delle parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La _1
(d'ora in avanti ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di _1
Roma n. 1803/2020, che ha accolto l'opposizione proposta dalla (già Parte_2 [...]
) avverso il decreto ingiuntivo n. 14189/2017, con cui era stato ingiunto a Pt_3 quest'ultima il pagamento della somma di 17.581,20 €, oltre interessi, in favore della a titolo di corrispettivo per le prestazioni sanitarie riabilitative ex art. 26 della _1 legge 23 dicembre 1978, n. 833, erogate dal – struttura di proprietà Controparte_2 della ubicata a Perugia e accreditata presso il Sistema Sanitario della Regione _1
UM - in favore di pazienti residenti nella Regione IO nel corso del primo e del secondo trimestre del 2016.
L'appellante ha dedotto al riguardo che:
1) il tribunale ha erroneamente richiamato le sentenze del Tribunale di Roma n.
23055/2018 e n. 25702/2013, inconferenti rispetto alla controversia in esame in quanto tali pronunce sono state emesse nei confronti della (ex ) - e non della Parte_4 Pt_5 [...]
parte del presente giudizio - e non ne è stata fornita prova del passaggio Parte_6 in giudicato mediante l'attestazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c.;
2) il tribunale avrebbe dovuto applicare alle prestazioni erogate dal CP_2
– benché rese in favore di pazienti residenti al di fuori della Regione UM - la
[...] delibera della Giunta Regionale dell'UM n. 182/2009 e l'accordo-contratto stipulato tra la
Congregazione e l' a valle dell'accreditamento, in quanto le delibere tariffarie Parte_7 delle Regioni di appartenenza delle strutture accreditate entrano di imperio nei contratti e in tutti i rapporti giuridici di cui siano parti le stesse strutture;
3) il tribunale ha erroneamente negato la spettanza degli interessi di cui al d. lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, dal momento che il rapporto tra la Congregazione, la Regione UM e Parte la è sorto successivamente all'8 agosto 2002;
4) il tribunale ha erroneamente condannato la al pagamento delle spese _1 Parte di lite, in quanto l' ha corrisposto la somma dovuta soltanto dopo la notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo (applicando la minor tariffa prevista dalla delibera della Giunta
Regionale del IO n. 380/2010) e il giudice avrebbe potuto semmai ravvisare gli estremi della soccombenza parziale (rimanendo la Congregazione vittoriosa per il resto) tenuto conto del credito effettivamente spettante alla _1
L'appellante ha concluso chiedendo che venga dichiarato inapplicabile nel presente giudizio il giudicato esterno formatosi sulle sentenze del Tribunale di Roma n. 10050/2017, n.
10053/2017 e n. 14625/2017 e che si accerti – previa disapplicazione della delibera della
2 Giunta Regionale del IO n. 380 del 2010 – che le prestazioni erogate dal CP_2
di Perugia nel caso di specie vanno remunerate nella misura di 138,00 € al giorno
[...] come previsto nella delibera della Giunta Regionale dell'UM n. 182/2009, con conseguente condanna della al pagamento della somma complessiva di Parte_2
17.581,20 € oltre interessi computati ex artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituita in giudizio l' chiedendo il rigetto dell'appello perché Parte_2 infondato.
Con il primo motivo, l'appellante si duole del fatto che il tribunale abbia posto a fondamento della propria decisione alcune sentenze del Tribunale di Roma che non trovano applicazione nel caso di specie, sia perché non vi è prova del loro passaggio in giudicato, sia Parte perché alcune di esse sono state emesse nei confronti di una ( ) diversa da Parte_8 quella che è parte del presente giudizio.
Tale doglianza è infondata, in quanto il tribunale non ha attribuito alle sentenze richiamate in motivazione l'efficacia di giudicato esterno, ma si è limitato a citare alcune pronunce del Tribunale di Roma aventi ad oggetto le medesime questioni giuridiche di cui si discute in questo giudizio, al solo scopo di condividerne le argomentazioni in diritto.
Con il secondo motivo, l'appellante sostiene che il tribunale avrebbe dovuto applicare la delibera della Giunta Regionale dell'UM n. 182/2009 e l'accordo-contratto stipulato - a valle dell'accreditamento - tra la Congregazione e l' , stabilendo che le Parte_9 prestazioni erogate dal in favore dei pazienti residenti nella Regione IO Controparte_2 andavano remunerate nella misura ivi prevista.
Anche tale motivo è infondato.
Nella presente controversia si discute di prestazioni extraregione eseguite ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il quale stabilisce che “le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono erogate dalle unità sanitarie locali attraverso i propri servizi. L'unità sanitaria locale, quando non sia in grado di fornire il servizio direttamente, vi provvede mediante convenzioni con istituti esistenti nella regione in cui abita l'utente o anche in altre regioni, aventi i requisiti indicati dalla legge, stipulate in conformità ad uno schema tipo approvato dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale”.
La controversia in esame ha ad oggetto l'individuazione della tariffa da applicare alle prestazioni extraregione eseguite ai sensi dell'art. 26 della legge n. 833 del 1978 – per le quali non opera il meccanismo della compensazione interregionale e che sono remunerate direttamente dietro presentazione di fattura - erogate in favore di pazienti residenti nel IO
(su autorizzazione della da una struttura sanitaria ubicata a Perugia e Parte_2 accreditata con la Regione UM.
Su tale specifica questione si è pronunciata di recente Cass. 23481/2024, affermando che
3 “se tra le parti non vi è accordo - redatto in forma scritta e inquadrato nell'ambito di una convenzione nei termini previsti dall'art. 26 cit. - sulla applicazione delle tariffe umbre, non è consentito alla struttura, a fronte di un pagamento già spontaneamente eseguito secondo la tariffa laziale, di invocare una diversa e maggiore tariffa per le prestazioni extraregione eseguite, perché non spetta alla struttura convenzionata determinare le tariffe, ma alla
Regione territorialmente competente a fissarle. La struttura può decidere in autonomia se vincolarsi o meno a quelle tariffe, ma non può modificarle con atto unilaterale;
e poiché il contratto ha effetto solo tra le parti (art 1372 c.c.), le tariffe che si applicano ad un certo contratto – segnatamente a quello con l'ente accreditante - non vincolano che le parti di quel contratto, e quindi le tariffe dell'accordo della struttura in questione con la Regione UM vincolano sono quest'ultima, e non anche la Regione IO”.
La Corte di Cassazione giunge a tale conclusione sul presupposto che l'obbligo per la struttura privata, già titolare di convenzione esterna ai sensi della legge n. 833 del 1978, di Parte stipulare apposito contratto con l' di altra Regione si pone necessariamente a valle della autorizzazione e dell'accordo, nonché della fase autoritativa e di programmazione che compete alla Regione stessa, la quale non solo definisce unilateralmente il tetto massimo annuale di spesa sostenibile con il fondo sanitario per singola istituzione o per gruppi di istituzioni ed i preventivi annuali delle prestazioni, ma vincola la successiva contrattazione determinandone modalità e indirizzi (Cons. Stato 12 aprile 2013, n. 3).
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non viene in rilievo la questione dell'estensione territoriale della potestà legislativa della Regione, poiché non è in gioco il rapporto tra le Regioni - tenuto conto del fatto che non opera il meccanismo della compensazione interregionale – ma il rapporto tra una struttura accreditata dalla Regione
UM (la Provincia IT ) _1 Parte e una operante nella Regione IO, che deve essere esaminato verificando se tra le parti vi sia stato un accordo a valle dell'accreditamento.
Ne deriva che non ha alcuna rilevanza il fatto che un simile accordo sia stato concluso tra la struttura accreditata e la Regione UM, in quanto ogni Regione è soggetto giuridico a sé stante e l'art. 26 della legge n. 833 del 1978 consente di avvalersi di strutture aventi i requisiti di legge (e quindi l'accreditamento) che operano in altra Regione, ma pur sempre su base convenzionale.
Applicando tali principi al caso di specie, si osserva che costituisce circostanza non contestata il fatto che:
a) non è mai intervenuto alcun accordo tra la e la Parte_2 [...] per regolare le modalità di _1 erogazione e il pagamento delle prestazioni riabilitative;
Parte b) i pazienti erano inviati presso la struttura accreditata dalla previa Pt_2 autorizzazione rilasciata di volta in volta da quest'ultima, nella quale si specificava che le prestazioni erogate sarebbero state remunerate in base alla tariffa regionale laziale prevista
4 dalla delibera della Giunta Regionale del IO n. 380 del 7 agosto 2010.
Pertanto, stante la consapevolezza della delle condizioni di pagamento _1 delle prestazioni riabilitative e l'assenza di qualsivoglia accordo tra la e la Parte_2 in merito alla remunerazione delle prestazioni rese dal Centro _1 CP_2 di Perugia, non potevano trovare applicazione le diverse tariffe stabilite negli accordi conclusi
- a valle dell'accreditamento – tra la Regione UM e la della _1
, trattandosi di accordi vincolanti _1 esclusivamente tra le parti.
Nella memoria conclusionale di replica l'appellante afferma per la prima volta che alle prestazioni sanitarie in oggetto andrebbe applicata la delibera della Giunta Regionale del
IO n. 790/2016 (in luogo della delibera della Giunta Regionale del IO n. 380/2010).
Si osserva al riguardo che tale circostanza – oltre ad essere stata allegata tardivamente in giudizio - è allegata in modo generico e non è fornita di prova.
L'ulteriore documentazione depositata dall'appellante con la memoria conclusionale di replica - seppur ammissibile perché formatasi dopo l'instaurazione del giudizio - è infatti irrilevante ai fini della decisione, in quanto la delibera della Giunta Regionale del IO n.
22/2025 (documento D allegato alla memoria di replica della Congregazione) trova espressamente applicazione a far data dal 1° gennaio 2025 e la nota della Regione IO
(documento “C”) fa riferimento a documenti non presenti in atti (note e delibera della Giunta
Regionale del IO n. 790/2016).
Con il terzo motivo, l'appellante sostiene l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui non ha riconosciuto la debenza degli interessi nella misura di cui al d.lgs. n. 231 del 2002, che trova invece applicazione nel caso di specie in quanto il rapporto tra la la Regione UM e la è regolato da un accordo concluso _1 Parte_9 successivamente all'8 agosto 2002 e qualificabile come transazione commerciali ai sensi del d.lgs. cit.
Anche tale doglianza è infondata.
Premesso che nel giudizio di primo grado la _1 non ha chiesto la corresponsione degli interessi ai
[...] sensi dell'art. 1284, quarto comma, c.c. ma la corresponsione degli interessi da ritardato pagamento del corrispettivo di una transazione commerciale, si osserva che il riconoscimento degli interessi moratori nella misura prevista dall'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 presuppone che tra le parti sia stato concluso, in data successiva all'8 agosto 2002, un contratto in forma scritta (vertendosi in materia di rapporti in regime di accreditamento tra struttura privata e
Servizio sanitario nazionale): Cass. 29472/2024; Cass., Sez. Un., 35092/2023.
Nel caso di specie, nessuna convenzione è stata stipulata tra la Congregazione e la
[...]
né può individuarsi come accordo legittimante il riconoscimento degli interessi de Pt_2 quibus quello intercorso tra la Congregazione e la Regione UM il 27 luglio 2009
(rinnovato nel 2014 e nel 2016), in quanto quest'ultimo vincola soltanto le parti stipulanti e
5 non anche l' Parte_2
Mentre, infatti, sussiste un atto scritto con cui la autorizzava il ricovero Parte_2 del singolo paziente presso la struttura umbra – stante la non disponibilità di posti presso analoghi centri della regione IO (v. ad esempio il documento n. 1 allegato alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c. della - con la disponibilità al pagamento delle Parte_2 prestazioni autorizzate secondo le tariffe previste dalla regione IO, manca tra le parti un accordo o convenzione, in forma scritta, sulla applicazione delle tariffe deliberate dalla regione UM.
Con il quarto motivo, l'appellante si duole della decisione in punto di spese processuali, affermando che il riconoscimento, sia pur parziale, delle ragioni creditorie della impediva al tribunale di condannare quest'ultima al pagamento delle spese di _1 lite, giustificando al più un provvedimento di compensazione parziale delle spese.
La doglianza è fondata, in quanto il principio della soccombenza che regola la condanna alle spese (art. 91 c.p.c.) impedisce di porre le spese del giudizio a carico della parte che risulti anche solo parzialmente vittoriosa (come nel caso di specie, in cui la Congregazione è stata riconosciuta creditrice nei confronti della sia pure per un importo inferiore Parte_2 rispetto a quello richiesto in via monitoria).
Tenuto conto del minor credito spettante alla del fatto che il pagamento _1 del corrispettivo sia avvenuto soltanto dopo l'emissione del decreto ingiuntivo opposto e del fatto che soltanto nel 2024 il giudice di legittimità si sia espresso sulle questioni giuridiche oggetto del presente giudizio, si giustifica la compensazione delle spese del giudizio di primo grado (dovendosi in questi termini accogliere il quarto motivo di appello).
La soccombenza reciproca nel giudizio di appello giustifica altresì la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla
[...]
avverso la sentenza del Tribunale _1 di Roma n. 1803/2020 – che conferma per il resto – compensa tra le parti le spese del primo grado di giudizio;
2) compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANI' consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 4978 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 18 marzo 2025 e vertente
TRA
_1
(p.i.: ), P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avvocati Rocco Manzi e Rocco Crincoli
APPELLANTE
E
(c.f.: , Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avvocato Carmen Di Carlo
APPELLATA
OGGETTO: altre controversie di diritto amministrativo
1 CONCLUSIONI
I difensori delle parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La _1
(d'ora in avanti ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di _1
Roma n. 1803/2020, che ha accolto l'opposizione proposta dalla (già Parte_2 [...]
) avverso il decreto ingiuntivo n. 14189/2017, con cui era stato ingiunto a Pt_3 quest'ultima il pagamento della somma di 17.581,20 €, oltre interessi, in favore della a titolo di corrispettivo per le prestazioni sanitarie riabilitative ex art. 26 della _1 legge 23 dicembre 1978, n. 833, erogate dal – struttura di proprietà Controparte_2 della ubicata a Perugia e accreditata presso il Sistema Sanitario della Regione _1
UM - in favore di pazienti residenti nella Regione IO nel corso del primo e del secondo trimestre del 2016.
L'appellante ha dedotto al riguardo che:
1) il tribunale ha erroneamente richiamato le sentenze del Tribunale di Roma n.
23055/2018 e n. 25702/2013, inconferenti rispetto alla controversia in esame in quanto tali pronunce sono state emesse nei confronti della (ex ) - e non della Parte_4 Pt_5 [...]
parte del presente giudizio - e non ne è stata fornita prova del passaggio Parte_6 in giudicato mediante l'attestazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c.;
2) il tribunale avrebbe dovuto applicare alle prestazioni erogate dal CP_2
– benché rese in favore di pazienti residenti al di fuori della Regione UM - la
[...] delibera della Giunta Regionale dell'UM n. 182/2009 e l'accordo-contratto stipulato tra la
Congregazione e l' a valle dell'accreditamento, in quanto le delibere tariffarie Parte_7 delle Regioni di appartenenza delle strutture accreditate entrano di imperio nei contratti e in tutti i rapporti giuridici di cui siano parti le stesse strutture;
3) il tribunale ha erroneamente negato la spettanza degli interessi di cui al d. lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, dal momento che il rapporto tra la Congregazione, la Regione UM e Parte la è sorto successivamente all'8 agosto 2002;
4) il tribunale ha erroneamente condannato la al pagamento delle spese _1 Parte di lite, in quanto l' ha corrisposto la somma dovuta soltanto dopo la notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo (applicando la minor tariffa prevista dalla delibera della Giunta
Regionale del IO n. 380/2010) e il giudice avrebbe potuto semmai ravvisare gli estremi della soccombenza parziale (rimanendo la Congregazione vittoriosa per il resto) tenuto conto del credito effettivamente spettante alla _1
L'appellante ha concluso chiedendo che venga dichiarato inapplicabile nel presente giudizio il giudicato esterno formatosi sulle sentenze del Tribunale di Roma n. 10050/2017, n.
10053/2017 e n. 14625/2017 e che si accerti – previa disapplicazione della delibera della
2 Giunta Regionale del IO n. 380 del 2010 – che le prestazioni erogate dal CP_2
di Perugia nel caso di specie vanno remunerate nella misura di 138,00 € al giorno
[...] come previsto nella delibera della Giunta Regionale dell'UM n. 182/2009, con conseguente condanna della al pagamento della somma complessiva di Parte_2
17.581,20 € oltre interessi computati ex artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituita in giudizio l' chiedendo il rigetto dell'appello perché Parte_2 infondato.
Con il primo motivo, l'appellante si duole del fatto che il tribunale abbia posto a fondamento della propria decisione alcune sentenze del Tribunale di Roma che non trovano applicazione nel caso di specie, sia perché non vi è prova del loro passaggio in giudicato, sia Parte perché alcune di esse sono state emesse nei confronti di una ( ) diversa da Parte_8 quella che è parte del presente giudizio.
Tale doglianza è infondata, in quanto il tribunale non ha attribuito alle sentenze richiamate in motivazione l'efficacia di giudicato esterno, ma si è limitato a citare alcune pronunce del Tribunale di Roma aventi ad oggetto le medesime questioni giuridiche di cui si discute in questo giudizio, al solo scopo di condividerne le argomentazioni in diritto.
Con il secondo motivo, l'appellante sostiene che il tribunale avrebbe dovuto applicare la delibera della Giunta Regionale dell'UM n. 182/2009 e l'accordo-contratto stipulato - a valle dell'accreditamento - tra la Congregazione e l' , stabilendo che le Parte_9 prestazioni erogate dal in favore dei pazienti residenti nella Regione IO Controparte_2 andavano remunerate nella misura ivi prevista.
Anche tale motivo è infondato.
Nella presente controversia si discute di prestazioni extraregione eseguite ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il quale stabilisce che “le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono erogate dalle unità sanitarie locali attraverso i propri servizi. L'unità sanitaria locale, quando non sia in grado di fornire il servizio direttamente, vi provvede mediante convenzioni con istituti esistenti nella regione in cui abita l'utente o anche in altre regioni, aventi i requisiti indicati dalla legge, stipulate in conformità ad uno schema tipo approvato dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale”.
La controversia in esame ha ad oggetto l'individuazione della tariffa da applicare alle prestazioni extraregione eseguite ai sensi dell'art. 26 della legge n. 833 del 1978 – per le quali non opera il meccanismo della compensazione interregionale e che sono remunerate direttamente dietro presentazione di fattura - erogate in favore di pazienti residenti nel IO
(su autorizzazione della da una struttura sanitaria ubicata a Perugia e Parte_2 accreditata con la Regione UM.
Su tale specifica questione si è pronunciata di recente Cass. 23481/2024, affermando che
3 “se tra le parti non vi è accordo - redatto in forma scritta e inquadrato nell'ambito di una convenzione nei termini previsti dall'art. 26 cit. - sulla applicazione delle tariffe umbre, non è consentito alla struttura, a fronte di un pagamento già spontaneamente eseguito secondo la tariffa laziale, di invocare una diversa e maggiore tariffa per le prestazioni extraregione eseguite, perché non spetta alla struttura convenzionata determinare le tariffe, ma alla
Regione territorialmente competente a fissarle. La struttura può decidere in autonomia se vincolarsi o meno a quelle tariffe, ma non può modificarle con atto unilaterale;
e poiché il contratto ha effetto solo tra le parti (art 1372 c.c.), le tariffe che si applicano ad un certo contratto – segnatamente a quello con l'ente accreditante - non vincolano che le parti di quel contratto, e quindi le tariffe dell'accordo della struttura in questione con la Regione UM vincolano sono quest'ultima, e non anche la Regione IO”.
La Corte di Cassazione giunge a tale conclusione sul presupposto che l'obbligo per la struttura privata, già titolare di convenzione esterna ai sensi della legge n. 833 del 1978, di Parte stipulare apposito contratto con l' di altra Regione si pone necessariamente a valle della autorizzazione e dell'accordo, nonché della fase autoritativa e di programmazione che compete alla Regione stessa, la quale non solo definisce unilateralmente il tetto massimo annuale di spesa sostenibile con il fondo sanitario per singola istituzione o per gruppi di istituzioni ed i preventivi annuali delle prestazioni, ma vincola la successiva contrattazione determinandone modalità e indirizzi (Cons. Stato 12 aprile 2013, n. 3).
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non viene in rilievo la questione dell'estensione territoriale della potestà legislativa della Regione, poiché non è in gioco il rapporto tra le Regioni - tenuto conto del fatto che non opera il meccanismo della compensazione interregionale – ma il rapporto tra una struttura accreditata dalla Regione
UM (la Provincia IT ) _1 Parte e una operante nella Regione IO, che deve essere esaminato verificando se tra le parti vi sia stato un accordo a valle dell'accreditamento.
Ne deriva che non ha alcuna rilevanza il fatto che un simile accordo sia stato concluso tra la struttura accreditata e la Regione UM, in quanto ogni Regione è soggetto giuridico a sé stante e l'art. 26 della legge n. 833 del 1978 consente di avvalersi di strutture aventi i requisiti di legge (e quindi l'accreditamento) che operano in altra Regione, ma pur sempre su base convenzionale.
Applicando tali principi al caso di specie, si osserva che costituisce circostanza non contestata il fatto che:
a) non è mai intervenuto alcun accordo tra la e la Parte_2 [...] per regolare le modalità di _1 erogazione e il pagamento delle prestazioni riabilitative;
Parte b) i pazienti erano inviati presso la struttura accreditata dalla previa Pt_2 autorizzazione rilasciata di volta in volta da quest'ultima, nella quale si specificava che le prestazioni erogate sarebbero state remunerate in base alla tariffa regionale laziale prevista
4 dalla delibera della Giunta Regionale del IO n. 380 del 7 agosto 2010.
Pertanto, stante la consapevolezza della delle condizioni di pagamento _1 delle prestazioni riabilitative e l'assenza di qualsivoglia accordo tra la e la Parte_2 in merito alla remunerazione delle prestazioni rese dal Centro _1 CP_2 di Perugia, non potevano trovare applicazione le diverse tariffe stabilite negli accordi conclusi
- a valle dell'accreditamento – tra la Regione UM e la della _1
, trattandosi di accordi vincolanti _1 esclusivamente tra le parti.
Nella memoria conclusionale di replica l'appellante afferma per la prima volta che alle prestazioni sanitarie in oggetto andrebbe applicata la delibera della Giunta Regionale del
IO n. 790/2016 (in luogo della delibera della Giunta Regionale del IO n. 380/2010).
Si osserva al riguardo che tale circostanza – oltre ad essere stata allegata tardivamente in giudizio - è allegata in modo generico e non è fornita di prova.
L'ulteriore documentazione depositata dall'appellante con la memoria conclusionale di replica - seppur ammissibile perché formatasi dopo l'instaurazione del giudizio - è infatti irrilevante ai fini della decisione, in quanto la delibera della Giunta Regionale del IO n.
22/2025 (documento D allegato alla memoria di replica della Congregazione) trova espressamente applicazione a far data dal 1° gennaio 2025 e la nota della Regione IO
(documento “C”) fa riferimento a documenti non presenti in atti (note e delibera della Giunta
Regionale del IO n. 790/2016).
Con il terzo motivo, l'appellante sostiene l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui non ha riconosciuto la debenza degli interessi nella misura di cui al d.lgs. n. 231 del 2002, che trova invece applicazione nel caso di specie in quanto il rapporto tra la la Regione UM e la è regolato da un accordo concluso _1 Parte_9 successivamente all'8 agosto 2002 e qualificabile come transazione commerciali ai sensi del d.lgs. cit.
Anche tale doglianza è infondata.
Premesso che nel giudizio di primo grado la _1 non ha chiesto la corresponsione degli interessi ai
[...] sensi dell'art. 1284, quarto comma, c.c. ma la corresponsione degli interessi da ritardato pagamento del corrispettivo di una transazione commerciale, si osserva che il riconoscimento degli interessi moratori nella misura prevista dall'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 presuppone che tra le parti sia stato concluso, in data successiva all'8 agosto 2002, un contratto in forma scritta (vertendosi in materia di rapporti in regime di accreditamento tra struttura privata e
Servizio sanitario nazionale): Cass. 29472/2024; Cass., Sez. Un., 35092/2023.
Nel caso di specie, nessuna convenzione è stata stipulata tra la Congregazione e la
[...]
né può individuarsi come accordo legittimante il riconoscimento degli interessi de Pt_2 quibus quello intercorso tra la Congregazione e la Regione UM il 27 luglio 2009
(rinnovato nel 2014 e nel 2016), in quanto quest'ultimo vincola soltanto le parti stipulanti e
5 non anche l' Parte_2
Mentre, infatti, sussiste un atto scritto con cui la autorizzava il ricovero Parte_2 del singolo paziente presso la struttura umbra – stante la non disponibilità di posti presso analoghi centri della regione IO (v. ad esempio il documento n. 1 allegato alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c. della - con la disponibilità al pagamento delle Parte_2 prestazioni autorizzate secondo le tariffe previste dalla regione IO, manca tra le parti un accordo o convenzione, in forma scritta, sulla applicazione delle tariffe deliberate dalla regione UM.
Con il quarto motivo, l'appellante si duole della decisione in punto di spese processuali, affermando che il riconoscimento, sia pur parziale, delle ragioni creditorie della impediva al tribunale di condannare quest'ultima al pagamento delle spese di _1 lite, giustificando al più un provvedimento di compensazione parziale delle spese.
La doglianza è fondata, in quanto il principio della soccombenza che regola la condanna alle spese (art. 91 c.p.c.) impedisce di porre le spese del giudizio a carico della parte che risulti anche solo parzialmente vittoriosa (come nel caso di specie, in cui la Congregazione è stata riconosciuta creditrice nei confronti della sia pure per un importo inferiore Parte_2 rispetto a quello richiesto in via monitoria).
Tenuto conto del minor credito spettante alla del fatto che il pagamento _1 del corrispettivo sia avvenuto soltanto dopo l'emissione del decreto ingiuntivo opposto e del fatto che soltanto nel 2024 il giudice di legittimità si sia espresso sulle questioni giuridiche oggetto del presente giudizio, si giustifica la compensazione delle spese del giudizio di primo grado (dovendosi in questi termini accogliere il quarto motivo di appello).
La soccombenza reciproca nel giudizio di appello giustifica altresì la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla
[...]
avverso la sentenza del Tribunale _1 di Roma n. 1803/2020 – che conferma per il resto – compensa tra le parti le spese del primo grado di giudizio;
2) compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
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