TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/06/2025, n. 6722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6722 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE D I ROMA
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
S E N T E N Z A
Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG.n 46255/024 all'udienza del 10/6/24 mediante lettura, la seguente sentenza
TRA
in persona dell'amministratore unico p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Francesco Rondina pec giusta Email_1 delega in calce al ricorso .
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'avv Gustavo CP_1
Iandolo , pec t, giusta procura notarile del Email_2
22/3/24
RESISTENTE
OGGETTO: OPPOSIZIONE AVVISO DI ADDEBITO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16/12/24 la società ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentire : “accertare e dichiarare la nullità e illegittimità dell'avviso di addebito impugnato e di tutti gli atti presupposti e successivi, ivi compreso il verbale ispettivo, o comunque annullarli per le ragioni esposte.In ogni caso, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla società per i titoli oggetto di opposizione” A sostegno del ricorso deduceva che la società esercitava attività di catering e banqueting;
che con verbale unico di accertamento ispettivo notificato il 15/1/21 si riscontravano irregolarità contributive sulle trasferte, permessi non retribuiti , rimborsi spese, e assenza non retribuita;
che il verbale prevedeva la contribuzione dovuta con il recupero delle agevolazioni;
che secondo l'art 12 L153/69 e 51 c 5 TUIR concorrevano a formare reddito le indennità forfettarie e i rimborsi spese percepiti per missioni effettuate nel territorio del comune in cui era ubicata la sede di servizio;
che gran parte dell'attività del personale si svolgeva al di fuori del comune ove era la sede della società ubicata a Monte Porzio , che l'onere della prova era dell' che non poteva limitarsi a contestare l'effettività di tutte le trasferte addossando la CP_1 prova sulla società , che non era stata neanche applicata la disciplina dettata dal comma 6 dell'art 51 Tuir;
che anche le spese non documentate non dovevano essere assoggettate a contribuzione perché di importo inferiore ad euro 15,49 come previsto dall'art 51 c 5 TUIR (DPR 917/86); che si era inoltre ritenuta dovuta la contribuzione anche per i giorni di assenza non retribuita e, quindi, anche nel caso di sciopero, assenza ingiustificata , assenza semplice ed in ogni caso di assenza della prestazione senza offerta , tranne nei casi dei permessi di cui all'art 4 c 1 L53/00 e aspettativa per motivi familiari , contravvenendosi così al principio secondo il quale la contribuzione è legata alla retribuzione, non percepita nel caso in esame per volontà del lavoratore;
che in tal caso si era trattato di assenze non giustificate e riduzione oraria richiesta dal lavoratore;
contestava la quantificazione di cui al verbale ed all'ava ;che illegittimo era anche il recupero delle agevolazioni contributive , in quanto era mancata la procedura volta ad invitare la società alla regolarizzazione;
che inoltre era illegittimo il recupero delle agevolazioni per i contratti di apprendistato , in quanto, considerato che la era la regola per un determinato settore non si poteva parlare di sgravio;
che Controparte_2 non era applicabile il sistema sanzionatorio dell'evasione ma al più quello dell'omissione , avendo iscritto tutti i lavorator nel LUL , essendo gli stessi indicati nei modelli emens e non avendo occultato nessuna retribuzione corrisposta . Concludeva come sopra Si costituiva l' che eccepiva la tardività dell'opposizione,assumeva avere gli ispettori CP_1 assoggettato a contribuzione le somme erogate a titolo di trasferta e rimborsi spese per i lavoratori indicati nel prospetto non essendo stata la documentazione offerta dalla società sufficiente per dimostrare trasferte extraurbane e le richieste di rimborso sono state insufficienti ai fini probatori in quanto in alcuni casi non vi era sottoscrizione del dipendente ed in altri non era allegata documentazione di supporto;
che inoltre era stata calcolata la contribuzione sugli emolumenti indicati in tabella allegata al verbale dovuti per i giorni di assenza in relazione ai quali non vi era alcuna prova che rientrassero nell'ambito di quelli previsti dall'art 4 c 2 L 53/0, essendo nullo ogni accordo volto a derogare agli obblighi di previdenza;
che l'assenza di regolarità contributiva non consentiva alla società di avere le agevolazioni contributive;
che corrette erano le sanzioni applicate , in ogni caso l'indennità di trasferta per essere tale non doveva avere il carattere della continuità. Chiedeva il rigetto del ricorso. La causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza Deve essere respinta l'eccezione di tardività dell'opposizione, essendo stato l'avviso di addebito notificato il 4/11/24 e l'opposizione proposta il 16/12/24 cadendo il 40 ° giorno il 14/12/24 di sabato ed essendo applicabile la regola dell'art 155 cpc Passandosi all'esame del merito della questione ,nel verbale ispettivo si contesta in primo luogo che, avuto riguardo ai lavoratori indicati ,risultavano corrisposte indennità di trasferta e rimborsi spese non inseriti nell'imponibile contributivo Nel verbale si legge:
“Con riferimento ai suelencati lavoratori nel LUL risultano registrati indennità di trasferta e rimborsi spese, i quali non risultano essere stati inseriti nell'imponibile contributivo. Si ricorda, in proposito, che secondo l'art.12 L.153/ 69 la contribuzione previdenziale deve essere calcolata su tutte le somme ed i valori in genere percepiti in relazione al rapporto di lavoro, fatta eccezione per gli emolumenti tassativamente elencati nella medesima norma. Secondo il principio dell'armonizzazione dell'imponibile contributivo e di quello fiscale, inoltre, la determinazione dei redditi di lavoro dipendente, ai fini contributivi, segue i criteri contenuti negli artt.48 ss. DPR. 917/86. Secondo l'art.51 comma 5 TUIR, in particolar modo, concorrono interamente alla formazione del reddito le indennità forfettarie ed i rimborsi spese percepiti dal dipendente per missioni effettuate nel territorio del comune in cui è ubicata la sede abituale di servizio, fatta eccezione per i rimborsi delle spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore. Sono esenti da imposizione, viceversa, nei limiti dell'importo giornaliero di € 46,48, le indennità di trasferta corrisposte al lavoratore per spostamenti extraurbani, cosi come i rimborsi delle spese documentate e di quelle non documentate, nei limiti dell'importo giornaliero di €.15,84. Nella fattispecie in esame il materiale fornito dall'azienda include prospetti riepilogativi, in formato excel, delle missioni degli anni 2018 - 2019, le fatture dei servizi resi dalla società, ricevute ed altri documenti relativi a spese di trasporto ed altri esborsi;
tuttavia, detta documentazione non è sufficiente a dimostrare l'avvenuta effettuazione di trasferte extraurbane. Per quanto concerne i prospetti riepilogativi, si tratta di documenti informatici privi di sottoscrizione di data certa, per quel che riguarda le fatture queste non indicano i nominativi dei dipendenti occupati nei servizi ed allo stesso modo le ricevute non contengono alcuna indicazione in tal senso, fatto salvo quanta di seguito specificato. Per mera completezza si precisa che alcuni dipendenti, i quali risultano aver percepito indennità di trasferte e/ o rimborsi, ossia i Sig.ri , , Parte_2 CP_3 Persona_1 hanno espressamente dichiarato di non aver effettuato spostamenti o trasferte.” Sul punto si osserva che come è affermato dall' l'art 12 della L 153/ 69 prevede quale CP_1 sia il reddito da lavoro da considerare per la contribuzione rimandando al TUIR modificato dal Dl vo344/03 che all'art 49 prevede i redditi da lavoro dipendente . L'art 51 c 5 TUIR prevede che le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di viaggio e trasporto comprovate e documentate, concorrono a formare il reddito così come sono esenti da imposizione nei limiti dell'importo giornaliero di € 46,48, le indennità di trasferta corrisposte al lavoratore per spostamenti extraurbani, come cosi come i rimborsi delle spese documentate e di quelle non documentate, nei limiti dell'importo giornaliero di €.15,84.”
Gli ispettori hanno ritenuto che il materiale dato dalla società costituito da prospetti riepilogativi in formato excel delle missioni anni 2018-2019 , nonché le fatture del servizi offerti dalla società ,le ricevute e gli altri documenti relativi a spese di trasporto ed altri esborsi non fossero sufficienti a dimostrare le trasferte e le spese extraurbane. Trattandosi di un valutazione degli ispettori inerente la documentazione prodotta dalla società ,tale valutazione non fa prova fino a querela di falso, per cui era onere dell' dimostrare il CP_1 fondamento della pretesa indicando innanzi tutto chiaramente i lavoratori in relazione ai quali nel Lul risultavano erogate somme per indennità trasferta e rimborsi spese , l'ammontare di dette somme corrisposte a tale titolo ai singoli lavoratori e in quali mesi, in modo da poter verificare quali fossero le trasferte effettuate e le spese effettuate dai singoli lavoratori in detti mesi. Nel verbale , invece ,si fa riferimento ad un gruppo di lavoratori nominativamente indicati, senza specificare per ciascuno di essi quanto percepito ed in che mesi e se corrisposto per indennità di trasferta o rimborso spese, così che l' non ha dimostrato l'ammontare CP_1 su cui per tali titoli ha calcolato le omissioni contributive ,né che le trasferte e spese fossero legate a missioni da svolgere entro il comune ,né ha permesso alla società di dimostrare che le missioni fossero per quel lavoratore e per quel mese extraurbane .Inoltre l' non ha CP_1 neanche prodotto le dichiarazione dei lavoratori che avrebbero detto di non essersi mai CP_ spostati ,né la documentazione offerta dalla società all in sede amministrativa volta a dimostrare gli spostamenti extraurbani in modo da poter la stessa essere valutata dal giudice. Né può ritenersi che non poteva parlarsi di trasferta in quanto i relativi emolumenti erano erogati con continuità, non avendo l' dimostrato che per tutti i lavoratori CP_1 nominativamente indicati la voce indennità di trasferta fosse presente tutti i mesi nelle buste paga di pertinenza di ciascun lavoratore Pertanto si ritiene che nessuna omissione può ritenersi effettuata con riferimento a dette voci. Nel verbale poi si legge , ancora “Per quanto riguarda le assenze non retribuite, fatto salvo quanto evidenziato relativamente al Sig. , le trattenute presenti nel Parte_3
LUL devono ritenersi illegittimamente effettuate. Secondo l'art.4 comma 1 della L.53/00 la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica.
Secondo l'art.4 comma 2, inoltre, i dipendenti pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni, con diritto alla conservazione del posto di lavoro senza retribuzione e con ii divieto di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Nella fattispecie in esame non è stata esibita alcuna richiesta di congedo nè altra documentazione idonea a comprovare la sussistenza di almeno uno dei presupposti di cui all'art.4 comma 2 cit.; inoltre va sottolineato che l'art.2115 comma 3 cc. sancisce la nullità di qualunque accordo volto a derogare gli obblighi in materia previdenziale “ L' procedeva , pertanto, alla rideterminazione degli imponibili, mediante computo delle CP_1 ore/giorni d'assenza, per calcolare i contributi dovuti Sostene la società in estrema sintesi che non essendovi stata prestazione e retribuzione per volontà del lavoratore o accordo delle parti, non vi doveva essere versamento della contribuzione . L'assunto di parte ricorrente non può essere condiviso.La Suprema Corte ha costantemente affermato ““La regola del cd. minimale contributivo, che deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, opera anche con riferimento all'orario di lavoro, che va parametrato a quello previsto dalla contrattazione collettiva, o dal contratto individuale, se superiore;
ne deriva che la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti che derivi da una libera scelta del datore di lavoro.” (Cass 15120/19; 16859/20) Pertanto la contribuzione richiesta risulta dovuta operando la regola del minimale contributivo che trova la sua fonte nel principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva. Con riferimento poi alla contribuzione richiesta per sgravi cui il datore di lavoro non aveva diritto Nel verbale si legge: “Secondo le informazioni estrapolate dagli archivi la società ha CP_1 fruito dello sgravio contributivo previsto dalla legge di stabilita 190/2014, con riferimento ai contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati a partire dal 01 gennaio 2015. L'azienda ha beneficiato, altresì, dello sgravio del 100% della quota della contribuzione a carico del datore di lavoro, previsto per i primi 3 anni di contratto con riferimento ai rapporti di apprendistato, in favore delle aziende che occupano dipendenti in numero non superiore a 9, fermo restando l'onere per il finanziamento dcl trattamento di disoccupazione ordinaria, pari a 1,31% + 0,30% (art.22 L.183/11). Trattandosi di una riduzione dell'aliquota ordinaria prevista dall'art. 1 comma 773 L.296/2006 per gli apprendisti, detto sgravio costituisce, parimenti, un'agevolazione contributiva soggetta alle condizioni di cui all'art.1 commi 1175 L.296/2006. Conseguentemente, le irregolarità accertate determinano la decadenza sia dai benefici previsti dalla L.190/2014 e dalla L.183/2011 (art.1 commi 1175 Circ. Ispettorato Nazionale del Lavoro n.3/2017) e si è pertanto proceduto al recupero degli stessi, con l'aggiunta delle sanzioni civili per evasione. “ Sostiene parte ricorrente che la discipline attuative in materia di regolarità contributiva era contenuta nel decreto interministeriale 30 gennaio che all'articolo quattro prevedeva il cosiddetto invito regolarizzare con l'espresso avviso che il perdurante inadempimento oltre 15 giorni dal ricevimento dell'invito comportava la decadenza delle agevolazioni contributive. NV . Nel caso de quo sono state chiesti i contributi non pagati per effetto di agevolazioni contributive applicando l'art 1 c 1175 L 296/06 secondo cui :
“1175. A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.” Con particolare riferimento al recupero delle agevolazioni contributive ottenute per i contratti di apprendistato, parte ricorrente ritiene illegittimo il recupero perché tenuto conto che la decontribuzione era considerata la regola per un determinato settore, categoria di lavoratori o tipo di contratto, non poteva parlarsi in tali casi di sgravi soggetti alla decadenza di cui all'articolo uno comma 1175 L 296/06 . Le considerazioni esposte da parte ricorrente trovano conferma nella sentenza della Suprema Corte n 6428/18 secondo cui “19. Le esposte considerazioni dimostrano l'erroneità della motivazione della sentenza impugnata la quale, confondendo gli ambiti della disciplina del sistema di finanziamento della previdenza sociale applicabile all'apprendistato con le norme contingenti in materia di sgravi e fiscalizzazione degli oneri sociali, ha determinato la conseguenza che l'applicazione dei minimi retributivi collettivi, posta in realtà come condizione per fruire degli sgravi, si traduca in una misura di alterazione dell'obbligo contributivo non voluta dalla legge. 20. Tale ricostruzione trova conferma anche nell'art. 1, comma 1175, della I. n. 296/2006, che, in riferimento al DURC ( documento unico di regolarità contributiva) finalizzato alla fruizione dei benefici normativi e contributivi, subordina al possesso del medesimo «i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale » come interpretata dalla circolare n. 5 del 2008 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, a sua volta, individua i benefici contributivi e normativi negati in caso di mancato rilascio del DURC negli sgravi collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro che rappresentano una deroga all'ordinario regime contributivo. 21. Tale deroga ( ossia lo sgravio) non configura un'ipotesi di agevolazione nel caso in cui lo sgravio non rappresenti una riduzione di un'aliquota più onerosa, calcolata secondo i normali parametri statistico-attuariali, ma rappresenti la regola per un determinato settore o categoria di lavoratori (così come avviene per taluni settori produttivi, territori ovvero specifiche tipologie contrattuali (apprendistato) con una speciale aliquota contributiva prevista dalla legge”. Pertanto la decadenza prevista dall'art 1 c 1175 L 296/06 non opera per gli sgravi previsti per il contratto di apprendistato , non essendo tale sgravio un'agevolazione , ma una regola per una categoria di lavoratori come gli apprendisti. Passando all'esame delle sanzioni , appare superfluo l 'esame della sussistenza dell'ipotesi dell'evasione con riferimento ai contributi per trasferte, spese e sgravi apprendistato ,ritenuti non dovuti con la presene sentenza . Rimangono pertanto da esaminare le ipotesi dei contributi richiesti sulla retribuzione non corrisposta per le assenze e riduzioni orarie e per gli sgravi ottenuti sulla base della L 190/2014 e non dovuti per non essere la società in regola con la contribuzione , con riferimento ai contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati a partire dal 01 gennaio 2015, sui quali nulla la società osserva se nn non esservi state a monte le irregolarità contestate . Osserva la Suprema Corte , citata da parte ricorrente che ““risulta ormai generalmente condiviso il principio secondo cui "In tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali, l'omessa o infedele denuncia mensile all' CP_1
(attraverso i cosiddetti modelli DM10) di rapporti di lavoro o di retribuzioni erogate, ancorchè registrati nei libri di cui è obbligatoria la tenuta, concretizza l'ipotesi di "evasione contributiva" di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. b), e non la meno grave fattispecie di "omissione contributiva" di cui alla lett. a), della medesima norma, che riguarda le sole ipotesi in cui il datore di lavoro, pur avendo provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta il pagamento dei contributi, dovendosi ritenere che l'omessa o infedele denuncia configuri occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e faccia presumere l'esistenza della volontà datoriale di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti" (così, da ultimo, Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 15- 10-2015, n. 20845)
Nel caso di specie la trasmissione del modello emens consistente nelle comunicazioni obbligatorie dei dati retributivi e delle informazioni necessarie ai fini del calcolo dei contributi all sono state omesse con riferimento alla retribuzione da calcolare secondo la regola CP_1 del minimale contributivo e agli sgravi illegittimamente ottenuti stante la irregolarità contributiva , configurandosi un'ipotesi di omessa registrazione e , quindi , di evasione. Deve pertanto annullarsi l'avviso di addebito opposto con riferimento ai contributi e sanzioni richiesti in relazione alle indennità di trasferta rimborsi spese e sgravi apprendistato , mentre l'avviso va confermato per le restanti somme Dato l'accoglimento parziale del ricorso, le spese di lite , liquidate in dispositivo , seguono la soccombenza parziale
PQM
Definitivamente pronunciando ogni contraria eccezione e/o istanza disattese : annulla l'avviso di addebito opposto con riferimento alle somme richieste per contributi e sanzioni richiesti in relazione alle indennità di trasferta, rimborsi spese e sgravi apprendistato , conferma l'avviso per le restanti somme, condanna l' al pagamento di metà delle totali spese di lite , liquidate in euro 4831,00 CP_1 oltre iva cpa e spese generali Roma 10/6/25
Il giudice