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Sentenza 5 febbraio 2024
Sentenza 5 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/02/2024, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III ^ sezione civile in composizione monocratica e nella in persona del G.O.T dott.ssa Angela Ranieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 5517/2022 avente ad oggetto: risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo.
Tra
, c.f. , difensore di sé stesso, elett.te dom.to per Parte_1 C.F._1 la presente procedura presso il suo studio in Boscoreale (NA) alla via Armando Diaz n.
17;
ATTORE
Contro
nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2 rapp.to e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Arcangelo Fele c.f.
e Daniela Sodano C.F. , ed elettivamente C.F._3 C.F._4 domiciliato presso lo studio dei predetti difensori in Napoli al Corso Ponticelli n. 52;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 02.02.2024 la causa veniva posta in decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente si da atto che la presente sentenza viene resa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 comma 17 della Legge 18 giugno 2009 n. 69.
Conseguentemente devono considerarsi integralmente richiamati nella presente pronuncia sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
La novella, dettata con finalità di accelerazione della conclusione dei procedimenti e di emanazione della sentenza, consente a questo giudice di pronunziare la decisione, senza che possa ciò costituire ipotesi di nullità, senza la preliminare esposizione dei fatti e dello svolgimento del processo (cfr. con riferimento ad ipotesi analoga ex art. 281 sexies c.p.c. Cass. N. 22409/2006).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida,
l' odierno ricorrente chiamava in giudizio, dinanzi all' intestato Tribunale , il
, al fine di richiedere, in via principale la convalida dello sfratto Controparte_1 dell' immobile dallo steso occupato in qualità di conduttore e , in subordine, in caso di opposizione del convenuto , l' emissione di giusta ordinanza di rilascio immediato dell' immobile adibito a civile abitazione sito in Boscoreale (NA) alla via Sottotenente
Ernesto Cirillo n.85/93, posto al piano primo, composto di vani 3, cucina e due bagni, con posto auto, catastalmente identificato al foglio n.20, mappali n.173/3-, 173/4-,
173/5-.
Nella predetta intimazione di sfratto si precisava il mancato pagamento da parte del di dodici canoni di locazione mensili per un importo pari ad euro Controparte_1
5400,00 ( cinquemila quattrocento/00) nonché sempre il mancato versamento degli aumenti ISTAT dovuti sempre in forza del contratto di locazione registrato , per un importo complessivo di euro 2.050,64, in forza del contratto di locazione sottoscritto tra le parti in data 12.12.2011, registrato il 03.01.2012, al numero 05, serie 3° presso l' Organizzazione_1
[...]
Si costituiva in giudizio il , per mezzo dei propri difensori Controparte_1 opponendosi allo sfratto ma senza dare prova del dedotto pagamento dei canoni in contestazione e, conseguentemente il Giudice adito emetteva ordinanza di rilascio dell'immobile; contestualmente ,ut ex lege stabilito , veniva modificato il rito del giudizio e ordinato alle parti di esperire il procedimento di mediazione obbligatoria.
L' odierno ricorrente, , in ossequio all'ordine impartito dal Giudice e nei Parte_1 termini stabiliti, chiedeva all' organismo di mediazione in essere presso l'ordine degli avvocati di Torre Annunziata di avviare la procedura di mediazione che si concludeva negativamente per mancata partecipazione alla stessa del , Controparte_1 nonostante fosse stato ritualmente convenuto per mezzo dei propri difensori. Veniva, pertanto, successivamente, avviata in danno del la procedura Controparte_1 esecutiva di rilascio in forza del titolo esecutivo sopra descritto.
A seguito di tre accessi operati dall' Ufficiale Giudiziario dott. Persona_1
l'immobile veniva rilasciato effettivamente in data 26 Giugno 2023 (vedasi verbali di accesso) ed estinta, di conseguenza, la procedura esecutiva de quo.
Nelle more dalla notifica del titolo esecutivo fino all' effettivo rilascio dell'immobile il non versava i canoni di locazione ed i contestuali aumenti ISTAT Controparte_1 dal mese di dicembre 2022 fino a tutto il mese di giugno 2023.
Pag. 2 di 5 Veniva celebrata l'udienza del 16/10/2023; assente la parte resistente, ove il giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all' udienza del 02/02/2024, con concessione di termini fino a dieci giorni prima per il deposito di note conclusive.
Ebbene risulta agli atti che il alla data di rilascio dell'immobile Controparte_1 locato era ed è ancora debitore della somma complessiva di euro 11.116,62 (undicimila centosedici/62) aventi titolo nel contratto di locazione.
Infatti, l'allora conduttore non versava i canoni mensili di locazione dei mesi di Aprile e Giugno 2019, oltre ai canoni mensili di Febbraio – Aprile- Maggio – Agosto – Ottobre
– Dicembre 2020 ed altresì dei mesi Febbraio- Aprile – Maggio Agosto 2021; in totale dodici mensilità, per un importo complessivo, solo ed esclusivamente a titolo di mancato versamento dei canoni di locazione di euro 5.400,00, come precisamente indicato nello stesso atto di intimazione di sfratto ed altresì nella lettera di diffida e messa in mora indirizzata al prima dell' avvio della procedura di Controparte_1 sfratto.
Dalla lettura dell'art. 5 del contratto di locazione è facilmente evincibile che il canone di locazione annuo pattuito tra le parti è pari ad euro 5.400,00 oltra al versamento degli aumenti ISTAT di anno in anno rivalutati, nella misura del 100%.
Orbene, sulla base di quanto sopra indicato e riscontrabile negli atti che risultano allegati in giudizio (contratto di locazione, estratti del conto corrente bancario intestato al locatore ) risulta provato che nell' anno 2019 il Parte_1 Controparte_1 ha versato al locatore , per la conduzione dell' immobile la somma di Parte_1 euro 4.500,00 a fronte di euro 5.400,00 dovuti;
nell' anno 2020, invece ha versato per lo stesso titolo solamente euro 2.700,00 , a fronte dei 5.400,00 euro dovuti;
ancora nell' anno 2021, ancora per lo stesso titolo ha versato nell' anno 2021 la somma di euro 3.600,00 a fronte sempre dei dovuti 5.400,00 euro ad . Il Parte_1 CP_1
, con il deposito degli estratti del proprio conto corrente bancario, nel giudizio
[...]
a quo, non ha superato;
quindi, l'eccezione formulata dall' odierno ricorrente;
quindi, non ha provato il parziale pagamento dei canoni di locazione, come dai difensori dello stesso dedotti nell'atto di opposizione all' intimazione di sfratto.
Il inoltre è stato ulteriormente inadempiente, rispetto al contratto Controparte_1 di locazione stipulato (ved. art. 5 contratto di locazione) in quanto non ha mai versato
(fin dalla data di stipula e registrazione del contratto di locazione) gli aumenti ISTAT dovuti sempre in forza del richiamato contratto locatizio, per un importo fino alla data del 31/03/2022 di euro 2.050,64, come evincibile dalla lettura sia della lettera di diffida e messa in mora, sia dell'intimazione di sfratto per morosità.
Il , successivamente alla notifica dell'ordinanza di rilascio non ha Controparte_1 versato i canoni mensili di locazione dovuti, da dicembre 2022 fino a giugno 2023, quando è stato rilasciato a seguito del terzo accesso da parte dell' Ufficiale Giudiziario l' immobile condotto;
conseguentemente, sempre il , essendo obbligato al CP_1
Pag. 3 di 5 pagamento dell'importo corrispondente pari ad euro 3.150, 00 ( 7 mensilità per euro
450,00), in forza del titolo rappresentato dal contratto di locazione.
Inoltre, che il ha continuato a non riconoscere al locatore gli aumenti ISTAT CP_1 anche successivamente al 31 marzo 2022 e fino al rilascio dell'immobile avvenuto come da verbale allegato in data 26 giugno 2023, divenendo così debitore dell'ulteriore importo complessivo di euro 3.016,62- tremila sedici/62, come da calcoli effettuati.
Quanto esposto è reputato sufficiente dal Giudicante ai fini della decisione della controversia. Se ne deduce che non si è tenuti ad esaminare e/o analizzare ulteriori e diversi profili o questioni sottoposte dalle parti, che debbono ritenersi assorbite.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
il Tribunale di Torre Annunziata III^ sezione civile, in persona del G.O.T., dott.ssa
Angela Ranieri, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- Accerta e dichiara la risoluzione del contratto di locazione, alla data di rilascio dell'immobile da parte del conduttore avvenuta in data 26/06/2023
come da verbale di rilascio;
- In virtù delle obbligazioni pecuniarie sorte in capo al Controparte_1
con la stipulazione del contratto di locazione ed in particolare contenute all'
art. 5 di detto contratto e da quest' ultimo non ottemperate (versamento canone di locazione e aumento ), condanna al Org_2 Controparte_1
pagamento della somma dovuta a titolo di canoni di locazioni non versati ,
pari ad euro 8.100,00 ( dico ottomila cento/00) ed altresì, in forza dello stesso titolo negoziale sopra richiamato , condannarlo al pagamento delle somme dovute a quali rivalutazioni mai versati, pari Parte_1 Org_2
ad euro 3.016,62 (tremila sedici/62) per un importo totale (canoni di
Pag. 4 di 5 locazione + rivalutazione ) pari ad euro 11.116, 62.; Org_2
- Condanna alla refusione delle spese di lite ai sensi Controparte_1
dell'art. 91 c.p.c., in favore di liquidate in complessivi € Parte_1
5.077,00 oltre rimborso spese forfettarie, nella misura del 15%, IVA, e CPA,
come per legge;
Così deciso in Torre Annunziata, data deposito
Il G.O.T.
Dott.ssa Angela Ranieri
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III ^ sezione civile in composizione monocratica e nella in persona del G.O.T dott.ssa Angela Ranieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 5517/2022 avente ad oggetto: risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo.
Tra
, c.f. , difensore di sé stesso, elett.te dom.to per Parte_1 C.F._1 la presente procedura presso il suo studio in Boscoreale (NA) alla via Armando Diaz n.
17;
ATTORE
Contro
nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2 rapp.to e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Arcangelo Fele c.f.
e Daniela Sodano C.F. , ed elettivamente C.F._3 C.F._4 domiciliato presso lo studio dei predetti difensori in Napoli al Corso Ponticelli n. 52;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 02.02.2024 la causa veniva posta in decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente si da atto che la presente sentenza viene resa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 comma 17 della Legge 18 giugno 2009 n. 69.
Conseguentemente devono considerarsi integralmente richiamati nella presente pronuncia sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
La novella, dettata con finalità di accelerazione della conclusione dei procedimenti e di emanazione della sentenza, consente a questo giudice di pronunziare la decisione, senza che possa ciò costituire ipotesi di nullità, senza la preliminare esposizione dei fatti e dello svolgimento del processo (cfr. con riferimento ad ipotesi analoga ex art. 281 sexies c.p.c. Cass. N. 22409/2006).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida,
l' odierno ricorrente chiamava in giudizio, dinanzi all' intestato Tribunale , il
, al fine di richiedere, in via principale la convalida dello sfratto Controparte_1 dell' immobile dallo steso occupato in qualità di conduttore e , in subordine, in caso di opposizione del convenuto , l' emissione di giusta ordinanza di rilascio immediato dell' immobile adibito a civile abitazione sito in Boscoreale (NA) alla via Sottotenente
Ernesto Cirillo n.85/93, posto al piano primo, composto di vani 3, cucina e due bagni, con posto auto, catastalmente identificato al foglio n.20, mappali n.173/3-, 173/4-,
173/5-.
Nella predetta intimazione di sfratto si precisava il mancato pagamento da parte del di dodici canoni di locazione mensili per un importo pari ad euro Controparte_1
5400,00 ( cinquemila quattrocento/00) nonché sempre il mancato versamento degli aumenti ISTAT dovuti sempre in forza del contratto di locazione registrato , per un importo complessivo di euro 2.050,64, in forza del contratto di locazione sottoscritto tra le parti in data 12.12.2011, registrato il 03.01.2012, al numero 05, serie 3° presso l' Organizzazione_1
[...]
Si costituiva in giudizio il , per mezzo dei propri difensori Controparte_1 opponendosi allo sfratto ma senza dare prova del dedotto pagamento dei canoni in contestazione e, conseguentemente il Giudice adito emetteva ordinanza di rilascio dell'immobile; contestualmente ,ut ex lege stabilito , veniva modificato il rito del giudizio e ordinato alle parti di esperire il procedimento di mediazione obbligatoria.
L' odierno ricorrente, , in ossequio all'ordine impartito dal Giudice e nei Parte_1 termini stabiliti, chiedeva all' organismo di mediazione in essere presso l'ordine degli avvocati di Torre Annunziata di avviare la procedura di mediazione che si concludeva negativamente per mancata partecipazione alla stessa del , Controparte_1 nonostante fosse stato ritualmente convenuto per mezzo dei propri difensori. Veniva, pertanto, successivamente, avviata in danno del la procedura Controparte_1 esecutiva di rilascio in forza del titolo esecutivo sopra descritto.
A seguito di tre accessi operati dall' Ufficiale Giudiziario dott. Persona_1
l'immobile veniva rilasciato effettivamente in data 26 Giugno 2023 (vedasi verbali di accesso) ed estinta, di conseguenza, la procedura esecutiva de quo.
Nelle more dalla notifica del titolo esecutivo fino all' effettivo rilascio dell'immobile il non versava i canoni di locazione ed i contestuali aumenti ISTAT Controparte_1 dal mese di dicembre 2022 fino a tutto il mese di giugno 2023.
Pag. 2 di 5 Veniva celebrata l'udienza del 16/10/2023; assente la parte resistente, ove il giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all' udienza del 02/02/2024, con concessione di termini fino a dieci giorni prima per il deposito di note conclusive.
Ebbene risulta agli atti che il alla data di rilascio dell'immobile Controparte_1 locato era ed è ancora debitore della somma complessiva di euro 11.116,62 (undicimila centosedici/62) aventi titolo nel contratto di locazione.
Infatti, l'allora conduttore non versava i canoni mensili di locazione dei mesi di Aprile e Giugno 2019, oltre ai canoni mensili di Febbraio – Aprile- Maggio – Agosto – Ottobre
– Dicembre 2020 ed altresì dei mesi Febbraio- Aprile – Maggio Agosto 2021; in totale dodici mensilità, per un importo complessivo, solo ed esclusivamente a titolo di mancato versamento dei canoni di locazione di euro 5.400,00, come precisamente indicato nello stesso atto di intimazione di sfratto ed altresì nella lettera di diffida e messa in mora indirizzata al prima dell' avvio della procedura di Controparte_1 sfratto.
Dalla lettura dell'art. 5 del contratto di locazione è facilmente evincibile che il canone di locazione annuo pattuito tra le parti è pari ad euro 5.400,00 oltra al versamento degli aumenti ISTAT di anno in anno rivalutati, nella misura del 100%.
Orbene, sulla base di quanto sopra indicato e riscontrabile negli atti che risultano allegati in giudizio (contratto di locazione, estratti del conto corrente bancario intestato al locatore ) risulta provato che nell' anno 2019 il Parte_1 Controparte_1 ha versato al locatore , per la conduzione dell' immobile la somma di Parte_1 euro 4.500,00 a fronte di euro 5.400,00 dovuti;
nell' anno 2020, invece ha versato per lo stesso titolo solamente euro 2.700,00 , a fronte dei 5.400,00 euro dovuti;
ancora nell' anno 2021, ancora per lo stesso titolo ha versato nell' anno 2021 la somma di euro 3.600,00 a fronte sempre dei dovuti 5.400,00 euro ad . Il Parte_1 CP_1
, con il deposito degli estratti del proprio conto corrente bancario, nel giudizio
[...]
a quo, non ha superato;
quindi, l'eccezione formulata dall' odierno ricorrente;
quindi, non ha provato il parziale pagamento dei canoni di locazione, come dai difensori dello stesso dedotti nell'atto di opposizione all' intimazione di sfratto.
Il inoltre è stato ulteriormente inadempiente, rispetto al contratto Controparte_1 di locazione stipulato (ved. art. 5 contratto di locazione) in quanto non ha mai versato
(fin dalla data di stipula e registrazione del contratto di locazione) gli aumenti ISTAT dovuti sempre in forza del richiamato contratto locatizio, per un importo fino alla data del 31/03/2022 di euro 2.050,64, come evincibile dalla lettura sia della lettera di diffida e messa in mora, sia dell'intimazione di sfratto per morosità.
Il , successivamente alla notifica dell'ordinanza di rilascio non ha Controparte_1 versato i canoni mensili di locazione dovuti, da dicembre 2022 fino a giugno 2023, quando è stato rilasciato a seguito del terzo accesso da parte dell' Ufficiale Giudiziario l' immobile condotto;
conseguentemente, sempre il , essendo obbligato al CP_1
Pag. 3 di 5 pagamento dell'importo corrispondente pari ad euro 3.150, 00 ( 7 mensilità per euro
450,00), in forza del titolo rappresentato dal contratto di locazione.
Inoltre, che il ha continuato a non riconoscere al locatore gli aumenti ISTAT CP_1 anche successivamente al 31 marzo 2022 e fino al rilascio dell'immobile avvenuto come da verbale allegato in data 26 giugno 2023, divenendo così debitore dell'ulteriore importo complessivo di euro 3.016,62- tremila sedici/62, come da calcoli effettuati.
Quanto esposto è reputato sufficiente dal Giudicante ai fini della decisione della controversia. Se ne deduce che non si è tenuti ad esaminare e/o analizzare ulteriori e diversi profili o questioni sottoposte dalle parti, che debbono ritenersi assorbite.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
il Tribunale di Torre Annunziata III^ sezione civile, in persona del G.O.T., dott.ssa
Angela Ranieri, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- Accerta e dichiara la risoluzione del contratto di locazione, alla data di rilascio dell'immobile da parte del conduttore avvenuta in data 26/06/2023
come da verbale di rilascio;
- In virtù delle obbligazioni pecuniarie sorte in capo al Controparte_1
con la stipulazione del contratto di locazione ed in particolare contenute all'
art. 5 di detto contratto e da quest' ultimo non ottemperate (versamento canone di locazione e aumento ), condanna al Org_2 Controparte_1
pagamento della somma dovuta a titolo di canoni di locazioni non versati ,
pari ad euro 8.100,00 ( dico ottomila cento/00) ed altresì, in forza dello stesso titolo negoziale sopra richiamato , condannarlo al pagamento delle somme dovute a quali rivalutazioni mai versati, pari Parte_1 Org_2
ad euro 3.016,62 (tremila sedici/62) per un importo totale (canoni di
Pag. 4 di 5 locazione + rivalutazione ) pari ad euro 11.116, 62.; Org_2
- Condanna alla refusione delle spese di lite ai sensi Controparte_1
dell'art. 91 c.p.c., in favore di liquidate in complessivi € Parte_1
5.077,00 oltre rimborso spese forfettarie, nella misura del 15%, IVA, e CPA,
come per legge;
Così deciso in Torre Annunziata, data deposito
Il G.O.T.
Dott.ssa Angela Ranieri
Pag. 5 di 5