Articolo 327 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 327. Modifiche alle proprieta' private e relativo indennizzo 1. L'amministrazione militare, all'atto dell'imposizione delle limitazioni, ha facolta' di modificare, nelle proprieta' assoggettate, lo stato delle cose che contrasti con le esigenze militari. 2. Tali modificazioni danno diritto a indennizzo che e' determinato con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 , dettati per i fabbricati e per i terreni.
Nota all' art. 327:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 , si vedano le note all'articolo 270.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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