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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 29/10/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2549/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Gian Andrea MORBELLI PRESIDENTE
Dott. ssa Elga BULGARELLI GIUDICE
Dott. ssa Sara POZZETTI GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2549/2023 R.G. avente per oggetto: separazione personale.
promossa da:
in GJEPALI rappresentata e difesa dall'avv. Paola Costa ed elettivamente domiciliata Parte_1 presso il di lei Studio in Torino, Via Giacinto Collegno n. 52
Parte ricorrente contro
, rappresentata e difesa, dall'Avv. Giulia GAI del Foro di Asti nominato curatore CP_1 speciale del sig. con provvedimento del Tribunale di Asti datato 25.10.2023 ed CP_1 elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Asti, Piazza San Giuseppe n. 1,
parte resistente rappresentata e difesa dall'avv. Luca Salvadori del Foro di Asti , in qualità di curatore CP_2 speciale nominato con provvedimento dell'08.01.2024
Con l'intervento del Pubblico Ministero
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
“Voglia Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, preso atto della Sentenza n. 185/2025 pubbl. il 27/03/2025, con la quale Tribunale di Asti ha pronunciato la separazione personale dei coniugi in nata a [...], Durres Parte_1 CP_1
(Albania), il 02.03.1988, nato a [...], il [...], CP_1 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Asti di provvedere alle incombenze di legge;
preso atto che le parti, a seguito di tale Sentenza, hanno già chiuso il conto corrente cointestato n.
32143-8 acceso presso la Banca di Asti ed hanno già volturato a favore della ricorrente il 50% della quota di proprietà dell'auto Citroen C3 Tg. EN843LV,
DISPORRE lo scioglimento della comunione dei beni, assegnando alla sig.r i il Parte_1 CP_1
100% di quanto giacente sul Libretto di Risparmio n. 51229689 press . CP_3
ASSEGNARE la casa coniugale, con tutti i suoi arredi, alla ricorrente.
DISPORRE l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, con residenza stabile della stessa presso la madre, con attribuzione alla stessa del potere di assumere in autonomia le decisione di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute.
DISPORRE che il padre possa incontrare la figlia minore previo contatto ed accordo coi Servizi, individuando i Servizi, le modalità di incontro ritenute più adeguate rispetto alle esigenze di cura ed assistenza della figlia, incontri che comunque dovranno avvenire con le garanzie del
Luogo Neutro, alla presenza degli educatori e previo gradimento della minore.
DISPORRE che il padre contribuisca al mantenimento delle figlie mediante il versamento alla madre della somma di € 170,00 (€ 85,00 per ciascuna figlia) o quella diversa ritenuta opportuna, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
DISPORRE che l'assegno unico erogato dal a favore del nucleo famigliare venga assegnato in CP_4 via esclusiva ed al 100% a favore della ricorrente.
DISPORRE inoltre che il padre rimborsi alla ricorrente il 50% delle spese straordinarie sostenute dalla madre per le figlie, secondo quanto disposto dal Protocollo siglato tra il Presidente del Tribunale di
Asti ed il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Asti.
IN OGNI CASO con vittoria di spese e competenze di lite oltre accessori di legge.”.
Per il resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
- preso atto della sentenza n. 185/2025 pubblicata in data 27.03.2025, con la quale il Tribunale di
Asti ha pronunciato la separazione personale dei coniugi (nata in [...] il Parte_1
02.03.1988) (nato in [...] il [...]) ; CP_1 - disporre lo scioglimento della comunione dei beni (tenuto conto che la divisione e chiusura del conto corrente 32143 acceso presso la Banca di Asti è già avvenuta così come la voltura a della automobile Citroen C3 tg EN843NV da parte del sig a favore della sig.r ) e per l'effetto CP_1 Pt_1 disporre la divisione al 50% di eventuali conti correnti/libretti cointestati tra i sigg.r Pt_1 CP_1
- assegnare alla sig.r la casa coniugale;
Parte_1
- disporre l'affido condiviso con collocazione presso la madre della figlia minor (l'altra figlia CP_2
nelle more è divenuta maggiorenne); Per_1
- disporre un percorso di riavvicinamento delle figlie e al padre con incontri da Per_1 CP_2 effettuarsi in luogo neutro alla presenza di Educatore/Assistente Sociale (ovvero secondo le modalità di incontro ritenuto più adeguate) e solo all'esito del percorso, previo parere favorevole dei Servizi, liberalizzare gli incontri padre-figlie;
- disporre che l'assegno unico venga percepito interamente dalla sig.r ; Parte_1
- disporre il contributo di mantenimento di € 170,00 omnia (ovvero € 85,00 per ogni figlia) da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, da intendersi già comprensivo anche del 50% delle spese straordinarie (come documentato i percepisce unicamente la pensione di invalidità pari ad € CP_1
346,00).
- con vittoria di spese e competenze di lite oltre accessori di legge.”
Per la minore CP_2
“Voglia il Tribunale Ill.mo, in via definitiva, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- rigettare la domanda di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore formulata dal P.M.M. nel proprio ricorso del 31.03.2023, contestualmente CP_2 dichiarando il non luogo a provvedere rispetto alla figlia , stante la sopravvenienza della sua Per_1 maggiore età in corso di giudizio;
- disporre l'affido esclusivo della minore alla madre, con la possibilità per quest'ultima di CP_2 decidere autonomamente per tutte le questioni più rilevanti attinenti al piano della sua istruzione, salute e, in generale, educazione;
- mantenere l'attuale collocazione di presso la madre, assegnando a quest'ultima la casa CP_2 coniugale ove già attualmente vive con le figlie;
- mantenere l'attività di monitoraggio della minore e del nucleo familiare da parte del Servizio
Sociale;
- mantenere incontri tra la figlia minore ed il padre in contesto monitorato e protetto con cadenza mensile e con la possibilità, per il Servizio Sociale, di interromperli in caso di sopravvenute criticità o di condotte inadeguate da parte della figura genitoriale o, al contrario, di incrementarne la frequenza
(sino ad una loro liberalizzazione) in caso di buon andamento dei medesimi;
e in ogni caso con richiesta al Servizio Sociale di segnalare tempestivamente ogni eventuale sopravvenuta criticità; - confermare in via definitiva quanto già provvisoriamente disposto in merito al contributo al mantenimento delle figlie da parte del sig CP_1
- prevedere l'assegnazione integrale a favore della madre della minore dell'assegno unico erogato dal a favore del nucleo familiare;
CP_4
- prescrivere ad entrambi i genitori di continuare a collaborare con tutti i Servizi”.
***
I signori e contraevano matrimonio il 19.04.2004 in Albania, Parte_1 CP_1 trascritto in Italia nei registri di stato civile presso il Comune di Asti al n. 338, parte II, serie C, anno
2017.
Dall'unione coniugale sono nate due figlie oggi minorenni, , nata ad [...] il [...] e Per_1
nata ad [...] [...]. CP_2
Con ricorso depositato il 26.9.2023, in GJEPALI chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale delle parti allegando la sopravvenuta intollerabilità della convivenza. Esponeva che:
- nel giugno 2022 il marito, da sempre aggressivo, aveva violentemente aggredito la ricorrente in presenza delle figlie, che sono intervenute in difesa madre e che, a seguito dell'episodio, la ricorrente sporgere denuncia;
- veniva aperto il procedimento penale n. 3733/2022 Reg A Civ, presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Asti nei confronti del sig. per il reato di maltrattamenti in famiglia, CP_1 ex art. 572 c.p.;
- con ordinanza del 30.09.2022, il G.I.P. emanava la misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare, divieto di avvicinamento alla moglie e alle figlie e ai luoghi dalle stesse frequentanti, con divieto di comunicare con le persone offese;
- nel corso delle indagini, il Pubblico Ministero incaricava il dott. di procedere a Consulenza Per_2 tecnica volta ad accertare la capacità di intendere e volere del sig. perizia che Persona_3 accertava l'infermità di mente dell'odierno resistente per “Disturbo Schizzofrenico, Tipo Paranoie, ad andamento cronico, con Deliri di Veneficio e di Gelosia” e veniva dichiarato persona socialmente pericolosa;
- il G.I.P. revocava la misura cautelare ed applicava la misura di sicurezza provvisoria della libertà vigilata con collocazione del sig. presso una Comunità, con la prescrizione allo stesso CP_1 di non allontanarsi dalla struttura senza l'autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria e di non poter incontrare la moglie e le figlie in nessun modo, né contattarle.
Chiedeva, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, affidarsi le figlia in via esclusiva alla madre presso la quale saranno collocate, assegnarsi la casa familiare alla ricorrente che vi vivrà con le figlie. Sotto il profilo economico, chiedeva disporsi a carico del padre un contributo al mantenimento delle figlie minori di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Si costituiva ritualmente il sig. per mezzo del proprio curatore speciale nominatogli CP_1 con provvedimento del Tribunale di Asti datato 25.10.2023, aderendo alla domanda di separazione personale, chiedendo l'affidamento condiviso delle minori con incontri in luogo neutro.
All'udienza del 08.01.2024, vista la richiesta di decadenza del padre formulata dal PMM, il Giudice delegato nominava curatore speciale delle minori l'avv. Luca Salvadori del Foro di Asti e disponeva l'immediata presa in carico del nucleo familiare da parte dei servizi sociali territorialmente competenti (Comune di Asti) e da parte dell' . Pt_2
Si costituiva in giudizio il Curatore delle minori chiedendo al Giudice di mantenere l'attuale collocazione di e presso la madre, attivare il monitoraggio e supporto delle minori e del Per_1 CP_2 nucleo familiare da parte del Servizio Sociale, disporre l'intervento di monitoraggio e supporto psicologico a favore delle minori da parte del Servizio di NPI/Psicologia, prevedere incontri tra le minori ed il padre in contesto monitorato e protetto.
Sentite le parti ed emessi i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473bis.22 c.p.c. (con i quali veniva disposto l'affidamento esclusivo rafforzato delle minori e alla madre, che le Per_1 CP_2 minori potessero vedere il padre in luogo neutro, alla presenza di un educatore una volta al mese con possibilità, ove le condizioni di salute del sig. lo dovessero consentire, di gradualmente CP_1 intensificare gli incontri, oltre ad una telefonata tra le minori e il padre con cadenza settimanale), all'udienza del 24.3.2025, alla luce del riconoscimento al sig. della pensione di invalidità di € CP_1
346 al mese e della perdita del lavoro da parte della sig.ra in il GD, ad Parte_1 CP_1 integrazione dei provvedimenti provvisori emessi in data 24.4.2024, disponeva che il sig. CP_1 versasse entro il 5 di ogni mese alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento delle Parte_3 minori, la somma omnicomprensiva di € 170 mensili (€ 85 per figlia), somma rivalutabile annualmente ex indici ISTAT.
La parte ricorrente chiedeva emettersi sentenza parziale in punto status richiesta cui il resistente non si opponeva.
Con sentenza n. 185/2025 pubblicata in data 27.03.2025, questo Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi (nata in [...] il [...]) e Parte_1 CP_1
(nato in [...] il [...]) e la causa veniva rimessa in istruttoria per l'istruzione e decisione sulle domande concernenti l'affidamento e mantenimento delle figlie minori nonché il regime delle visite con il padre.
Nel corso del giudizio, la figlia raggiungeva la maggiore età. Per_1
Nelle relazioni depositate dai Servizi Sociali della Città di Asti, si dà atto che la sig.ra è risultata Pt_1 una figura genitoriale autorevole e funzionale, in grado di prendersi adeguatamente cura delle figlie.
Da marzo 2024, su richiesta del Tribunale, sono stati programmati dai Servizi incontri mensili in luogo neutro e una telefonata settimanale che hanno permesso un riavvicinamento delle ragazze alla figura paterna;
dapprima le ragazze sono apparse serene e accoglienti nei confronti del padre, poi è stato rilevato un comportamento delle figlie troppo tutelante nei confronti del padre e quest'ultimo ha iniziato a mostrarsi nervoso ed agitato, tant'è che con relazione del 21.03.2025 i CP_5 suggerivano di mantenere le modalità d'incontro previste, non ritenendo opportuno apportare modifiche al progetto. Con l'ultima relazione del 29.04.25, i Servizi confermavano come sia fondamentale durante gli incontri padre/figlie la presenza di figure educative di supporto al fine di mediare, rileggere e contenere gli episodi che si verificano nel contesto d'incontro, rilevando quanto segue (“Seppure il sig. mostri un atteggiamento collaborativo, si sono verificati episodi di CP_1 rivendicazione nei confronti della sig.r , come l'aver affermato che “spende male i soldi”. Tali Pt_1 esternazioni si riflettono negativamente sulle figlie, che reagiscono con comprensibile stizza;
il padre però, con le proprie capacità, non riesce a fronteggiare e gestire la fatica delle figlie, reagendo con agitazione emotiva, come confermato dagli operatori della comunità in cui risiede. A fronte delle fragilità della figura paterna e delle sue difficoltà nella piena comprensione dello stato psicoemotivo delle figlie, il servizio scrivente non ritiene di attuare modifiche al progetto, né rispetto alla durata degli incontri né in merito alla loro frequenza. Per le medesime ragioni, non appare indicato, altresì, aumentare la frequenza delle telefonate settimanali”).
All'udienza del 5 maggio 2025, su richiesta delle parti, veniva fissata udienza di rimessione della causa in decisione al 13.10.2025 ore 13:00, con assegnazione alle parti dei termini a ritroso di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.. All'esito, la causa veniva quindi rimessa in decisione al Collegio.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'affidamento della figlia minore CP_2
La domanda di decadenza del sig. dalla responsabilità genitoriale nei confronti della figlia CP_1 minore inizialmente formulata dal PMM non è stata riproposta in sede conclusionale, né dal PM, né dalle parti né dal curatore speciale della minore CP_2
Osserva il Tribunale che l'art. 330 c.c. configura il presupposto per la decadenza dalla responsabilità genitoriale in termini di violazione dei doveri ad essa inerenti o di abuso dei relativi poteri con "grave pregiudizio del figlio"; la decadenza dalla potestà sopravviene, pertanto, come reazione alla inaffidabilità del genitore a curare gli interessi del figlio, sul presupposto di un inadempimento di particolare importanza e implica una valutazione di non affidabilità del genitore a curare gli interessi del figlio. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali (Cass., Sez. I, 9 maggio 2023, n. 12237). Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce l'extrema ratio, ossia una misura adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore e solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque idonei a tutelare l'interesse prevalente di quest'ultimo a crescere sano nel contesto familiare d'origine (Cass., Sez. I, 27 ottobre 2023, n. 29814). Il provvedimento ablativo della responsabilità dei genitori, infatti, è preordinato alla esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio: esso non costituisce una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori ma piuttosto è fondato sull'accertamento, da parte del giudice, degli effetti lesivi che detti comportamenti hanno prodotto e possono ulteriormente produrre in danno del figlio, tali da giustificare l'ablazione della responsabilità genitoriale (Cass., Sez. I, 7 giugno 2017, n. 14145).
Pertanto, se non vi è un concreto pregiudizio l'autorità giudiziaria non può intervenire con la decadenza, atteso che il provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale è preordinato all'esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio. Per tale ragione, ai fini della pronuncia di decadenza non è sufficiente che il genitore abbia violato e trascurato i doveri inerenti alla propria veste (in alternativa all'abuso dei relativi poteri), ma occorre anche che da ciò sia conseguito pregiudizio per il figlio e tale pregiudizio deve anche essere grave e certamente, alla luce della struttura della norma, non può ritenersi implicito in ogni accertata violazione dei doveri genitoriali
(Cassazione civile sez. I, 16/09/2024, n. 24708; Cass., Sez. I, 3 agosto 2023, n. 23669).
Posti i superiori principi, nel caso di specie è emerso dall'istruttoria svolta che il sig. è CP_1 affetto da disturbo schizofrenico di tipo paranoide con deliri di venefici e gelosia e, a cagione di tale patologia, è stato prosciolto dal reato di maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie, ma, essendo risultato socialmente pericoloso, gli è stata applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata in comunità terapeutica per la durata di 4 anni.
Nel corso del giudizio, dopo un intervallo di un anno e mezzo, dal mese di marzo 2024 ha ripreso a vedere le minori in luogo neutro. In sede di audizione avanti al giudice delegato, entrambe le figlie hanno confermato di avere un legame con il padre che intendono mantenere, di non essere mai state oggetto di condotte aggressive da parte del padre, di aver sempre saputo delle sue precarie condizioni di salute psichica e di voler stare lui vicino;
hanno confermato di stare bene con la madre, di vederla maggiormente serena da quando il padre non vive più con loro e di essere conseguentemente più serene anche loro, di desiderare che il padre guarisca per poterlo frequentare liberamente e di volere, nel frattempo, mantenere un contatto con lui.
Da quanto sopra è possibile affermare che le condotte del sig. espressione della sua patologia CP_1 psichica, non abbiano prodotto, né in prospettiva siano idonee a produrre, effetti lesivi tali nei confronti delle figlie da giustificare l'ablazione della responsabilità genitoriale. Ciò posto, va osservato che gli incontri in luogo neutro e le telefonate settimanali con le figlie sono proseguiti per tutto il corso del processo, ma i servizi sociali incaricati hanno evidenziato che condizione affinché i contatti tra padre e figlie proseguano positivamente è necessario che si rimanga all'interno dei pochi argomenti che il sig. riesce ad affrontare, che si evitino argomenti che CP_1 potrebbero turbarlo e che siano presenti delle figure educative presenti al fine di mediare, rileggere e contenere gli episodi che si verificano nel contesto d'incontro in quanto il padre, con le proprie limitate capacità, non riesce a fronteggiare e gestire la fatica delle figlie, reagendo con agitazione emotiva.
A fronte delle fragilità della figura paterna e delle sue difficoltà nella piena comprensione dello stato psicoemotivo delle figlie, appare fondato il rischio di condotte da parte del padre potenzialmente idonee a paralizzare l'assunzione di decisioni di fondamentale importanza per la vita e l'educazione della figlia minore Appare pertanto adeguata alla miglior tutela degli interessi della minore, CP_2 confermare l'affidamento via esclusiva di alla madre presso la quale manterrà CP_2 Parte_3 collocazione e residenza abituale, con attribuzione alla stessa del potere di assumere in autonomia le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute.
Consegue a quanto sopra, l'assegnazione della ex casa coniugale, con tutti i suoi arredi, alla ricorrente che vi vivrà unitamente alle figlie.
La minore potrà continuare a vedere il padre in luogo neutro, alla presenza di un educatore una volta al mese con possibilità, ove le condizioni di salute del sig. lo dovessero consentire, di CP_1 gradualmente intensificare gli incontri. potrà sentire il padre telefonicamente una volta alla CP_2 settimana in orario che la comunità terapeutica concorderà con i servizi sociali incaricati.
Si impone la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte dei servizi sociali territorialmente competenti in funzione di supporto alla genitorialità in favore della sig.ra e CP_1 di monitoraggio della situazione.
Alla luce delle difficoltà di apprendimento manifestate da dovrà, al pari, proseguire la presa CP_2 in carico della minore da parte del servizio di NPI ASL AT.
Del contributo al mantenimento delle figlie
In merito alle condizioni economiche delle parti, deve rilevarsi che dal marzo 2025, a seguito del decesso del datore di lavoro, la sig.ra è disoccupata e percepisce una indennità di circa € Parte_4
190,00 mensili, oltre all'assegno unico erogato dall' pari ad € 298,70. CP_4
Il resistente, a causa del suo attuale stato di salute, è disoccupato dal mese di giugno 2022, ha percepito inizialmente un'indennità di disoccupazione di circa € 700,00 netti al mese ed attualmente percepisce una invalidità di € 346,00 al mese. Il sig. è, inoltre, proprietario esclusivo CP_1 di un immobile sito in Albania proveniente dalla successione del padre ed a sé trasferito nel 2017 ove attualmente vive la di lui madre 77enne pensionata. Considerato, da una parte, che i figli minorenni sono titolari del diritto ad un mantenimento tale da garantire loro un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia e in linea, per quanto possibile, con quello goduto in epoca antecedente la separazione personale dei genitori o comunque idoneo ad assicurare loro il soddisfacimento delle primarie esigenza di vita e, dall'altro, delle oggettive limitazioni della capacità lavorativa del sig. derivanti dalla patologia CP_1 psichiatrica dalla quale è affetto e delle sue seppur limitate esigenze di mantenimento con coperte dalla comunità che lo ospita, il Tribunale ritiene che debba essere previsto carico del resistente un seppur minimo contributo al mantenimento delle figlie, che si quantifica nella somma omnicomprensiva di € 170 mensili (€ 85 per figlia), somma rivalutabile annualmente ex indici
ISTAT. L'assegno Unico sarà percepito integralmente dalla ricorrente.
Le restanti domande.
Circa le restanti domande, si osserva che lo scioglimento della comunione legale dei beni consegue ex lege alla pronuncia di separazione personale, mentre le domande di assegnare alla sig.ra Parte_1 in “il 100% di quanto giacente sul Libretto di Risparmio n. 51229689 press ” e CP_1 CP_3 di “disporre la divisione al 50% di eventuali conti correnti/libretti cointestati tra i sigg.ri e Pt_1
, esulano dalla materia dedotta nel presente giudizio. In questi termini, infatti, più volte si è CP_1 pronunciata la Suprema Corte, anche in epoca recente, affermando che la trattazione congiunta di cause soggette a riti diversi è consentita, ai sensi dell'art. 40 c.p.c., solo nei casi di cui agli artt. 31,
32, 34 e 36 c.p.c., sicché le uniche domande, di contenuto patrimoniale, ammissibili nel giudizio di divorzio (o di separazione), sono quelle strettamente attinenti all'oggetto del giudizio, in quanto consequenziali alle statuizioni ivi emanande in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra questi e la prole (Cass. Civ., 12.1.2000 n. 266; Cass. Civ., 15.5.2001 n. 6660).
Le spese del giudizio.
Stante la parziale reciproca soccombenza (della ricorrente sull'entità del contributo al mantenimento delle figlie e il resistente sul regime di affidamento della minore), le spese di lite si compensano integralmente tra le parti.
Le spese del curatore speciale, liquidate come in dispositivo in favore dello Stato facendo applicazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche, tenuto conto del valore della causa, da considerarsi indeterminato basso, della non particolare difficoltà della lite e delle attività in concreto svolte, sono poste solidalmente a carico delle parti in virtù del principio di causalità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti ogni diversa domanda od eccezione respinta, - affida in via esclusiva alla signora in nata a [...], Durres (Albania), il Parte_1 CP_1
02.03.1988 la figlia minore con residenza e dimora abituale presso la madre e con CP_2 facoltà della stessa di assumere in via esclusiva nell'interesse della minore le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
- assegna la casa coniugale con tutti gli arredi che la compongono alla ricorrente che vi vivrà unitamente ai figli;
- dispone che la minore potrà vedere il padre in luogo neutro, alla presenza di un educatore una volta al mese con possibilità, ove le condizioni di salute del sig. lo dovessero consentire, di CP_1 gradualmente intensificare gli incontri. potrà sentire il padre telefonicamente una volta alla CP_2 settimana in orario che la comunità terapeutica concorderà con i servizi sociali incaricati.
- dispone la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte dei servizi sociali territorialmente competenti in funzione di supporto alla genitorialità in favore della sig.ra e CP_1 di monitoraggio;
- dispone la prosecuzione della presa in carico della minore da parte del servizio di NPI ASL CP_2
AT che porrà in essere tutti gli interventi necessari ad ovviare alle sue difficoltà di apprendimento;
-dispone che versi a in entro il giorno 5 del mese, un CP_1 Parte_1 CP_1 contributo al mantenimento delle figlie quantificato nella somma omnicomprensiva di € 170 mensili
(€ 85 per figlia), somma rivalutabile annualmente ex indici ISTAT. L'assegno Unico sarà percepito integralmente dalla ricorrente;
- rigetta ogni diversa domanda;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
- condanna e in in via solidale tra loro, a corrispondere in CP_1 Parte_1 CP_1 favore dello Stato le spese del curatore speciale che si liquidano in complessivi € 5.000, oltre spese generali, IVA e CPA, se e come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Asti in data 15.10.2025
Si comunichi alle parti e ai servizi sociali e di NPI competenti.
Il Giudice Est.
Dr.ssa Sara POZZETTI
Il Presidente
Dr. Gian Andrea Morbelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Gian Andrea MORBELLI PRESIDENTE
Dott. ssa Elga BULGARELLI GIUDICE
Dott. ssa Sara POZZETTI GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2549/2023 R.G. avente per oggetto: separazione personale.
promossa da:
in GJEPALI rappresentata e difesa dall'avv. Paola Costa ed elettivamente domiciliata Parte_1 presso il di lei Studio in Torino, Via Giacinto Collegno n. 52
Parte ricorrente contro
, rappresentata e difesa, dall'Avv. Giulia GAI del Foro di Asti nominato curatore CP_1 speciale del sig. con provvedimento del Tribunale di Asti datato 25.10.2023 ed CP_1 elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Asti, Piazza San Giuseppe n. 1,
parte resistente rappresentata e difesa dall'avv. Luca Salvadori del Foro di Asti , in qualità di curatore CP_2 speciale nominato con provvedimento dell'08.01.2024
Con l'intervento del Pubblico Ministero
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
“Voglia Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, preso atto della Sentenza n. 185/2025 pubbl. il 27/03/2025, con la quale Tribunale di Asti ha pronunciato la separazione personale dei coniugi in nata a [...], Durres Parte_1 CP_1
(Albania), il 02.03.1988, nato a [...], il [...], CP_1 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Asti di provvedere alle incombenze di legge;
preso atto che le parti, a seguito di tale Sentenza, hanno già chiuso il conto corrente cointestato n.
32143-8 acceso presso la Banca di Asti ed hanno già volturato a favore della ricorrente il 50% della quota di proprietà dell'auto Citroen C3 Tg. EN843LV,
DISPORRE lo scioglimento della comunione dei beni, assegnando alla sig.r i il Parte_1 CP_1
100% di quanto giacente sul Libretto di Risparmio n. 51229689 press . CP_3
ASSEGNARE la casa coniugale, con tutti i suoi arredi, alla ricorrente.
DISPORRE l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, con residenza stabile della stessa presso la madre, con attribuzione alla stessa del potere di assumere in autonomia le decisione di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute.
DISPORRE che il padre possa incontrare la figlia minore previo contatto ed accordo coi Servizi, individuando i Servizi, le modalità di incontro ritenute più adeguate rispetto alle esigenze di cura ed assistenza della figlia, incontri che comunque dovranno avvenire con le garanzie del
Luogo Neutro, alla presenza degli educatori e previo gradimento della minore.
DISPORRE che il padre contribuisca al mantenimento delle figlie mediante il versamento alla madre della somma di € 170,00 (€ 85,00 per ciascuna figlia) o quella diversa ritenuta opportuna, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
DISPORRE che l'assegno unico erogato dal a favore del nucleo famigliare venga assegnato in CP_4 via esclusiva ed al 100% a favore della ricorrente.
DISPORRE inoltre che il padre rimborsi alla ricorrente il 50% delle spese straordinarie sostenute dalla madre per le figlie, secondo quanto disposto dal Protocollo siglato tra il Presidente del Tribunale di
Asti ed il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Asti.
IN OGNI CASO con vittoria di spese e competenze di lite oltre accessori di legge.”.
Per il resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
- preso atto della sentenza n. 185/2025 pubblicata in data 27.03.2025, con la quale il Tribunale di
Asti ha pronunciato la separazione personale dei coniugi (nata in [...] il Parte_1
02.03.1988) (nato in [...] il [...]) ; CP_1 - disporre lo scioglimento della comunione dei beni (tenuto conto che la divisione e chiusura del conto corrente 32143 acceso presso la Banca di Asti è già avvenuta così come la voltura a della automobile Citroen C3 tg EN843NV da parte del sig a favore della sig.r ) e per l'effetto CP_1 Pt_1 disporre la divisione al 50% di eventuali conti correnti/libretti cointestati tra i sigg.r Pt_1 CP_1
- assegnare alla sig.r la casa coniugale;
Parte_1
- disporre l'affido condiviso con collocazione presso la madre della figlia minor (l'altra figlia CP_2
nelle more è divenuta maggiorenne); Per_1
- disporre un percorso di riavvicinamento delle figlie e al padre con incontri da Per_1 CP_2 effettuarsi in luogo neutro alla presenza di Educatore/Assistente Sociale (ovvero secondo le modalità di incontro ritenuto più adeguate) e solo all'esito del percorso, previo parere favorevole dei Servizi, liberalizzare gli incontri padre-figlie;
- disporre che l'assegno unico venga percepito interamente dalla sig.r ; Parte_1
- disporre il contributo di mantenimento di € 170,00 omnia (ovvero € 85,00 per ogni figlia) da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, da intendersi già comprensivo anche del 50% delle spese straordinarie (come documentato i percepisce unicamente la pensione di invalidità pari ad € CP_1
346,00).
- con vittoria di spese e competenze di lite oltre accessori di legge.”
Per la minore CP_2
“Voglia il Tribunale Ill.mo, in via definitiva, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- rigettare la domanda di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore formulata dal P.M.M. nel proprio ricorso del 31.03.2023, contestualmente CP_2 dichiarando il non luogo a provvedere rispetto alla figlia , stante la sopravvenienza della sua Per_1 maggiore età in corso di giudizio;
- disporre l'affido esclusivo della minore alla madre, con la possibilità per quest'ultima di CP_2 decidere autonomamente per tutte le questioni più rilevanti attinenti al piano della sua istruzione, salute e, in generale, educazione;
- mantenere l'attuale collocazione di presso la madre, assegnando a quest'ultima la casa CP_2 coniugale ove già attualmente vive con le figlie;
- mantenere l'attività di monitoraggio della minore e del nucleo familiare da parte del Servizio
Sociale;
- mantenere incontri tra la figlia minore ed il padre in contesto monitorato e protetto con cadenza mensile e con la possibilità, per il Servizio Sociale, di interromperli in caso di sopravvenute criticità o di condotte inadeguate da parte della figura genitoriale o, al contrario, di incrementarne la frequenza
(sino ad una loro liberalizzazione) in caso di buon andamento dei medesimi;
e in ogni caso con richiesta al Servizio Sociale di segnalare tempestivamente ogni eventuale sopravvenuta criticità; - confermare in via definitiva quanto già provvisoriamente disposto in merito al contributo al mantenimento delle figlie da parte del sig CP_1
- prevedere l'assegnazione integrale a favore della madre della minore dell'assegno unico erogato dal a favore del nucleo familiare;
CP_4
- prescrivere ad entrambi i genitori di continuare a collaborare con tutti i Servizi”.
***
I signori e contraevano matrimonio il 19.04.2004 in Albania, Parte_1 CP_1 trascritto in Italia nei registri di stato civile presso il Comune di Asti al n. 338, parte II, serie C, anno
2017.
Dall'unione coniugale sono nate due figlie oggi minorenni, , nata ad [...] il [...] e Per_1
nata ad [...] [...]. CP_2
Con ricorso depositato il 26.9.2023, in GJEPALI chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale delle parti allegando la sopravvenuta intollerabilità della convivenza. Esponeva che:
- nel giugno 2022 il marito, da sempre aggressivo, aveva violentemente aggredito la ricorrente in presenza delle figlie, che sono intervenute in difesa madre e che, a seguito dell'episodio, la ricorrente sporgere denuncia;
- veniva aperto il procedimento penale n. 3733/2022 Reg A Civ, presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Asti nei confronti del sig. per il reato di maltrattamenti in famiglia, CP_1 ex art. 572 c.p.;
- con ordinanza del 30.09.2022, il G.I.P. emanava la misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare, divieto di avvicinamento alla moglie e alle figlie e ai luoghi dalle stesse frequentanti, con divieto di comunicare con le persone offese;
- nel corso delle indagini, il Pubblico Ministero incaricava il dott. di procedere a Consulenza Per_2 tecnica volta ad accertare la capacità di intendere e volere del sig. perizia che Persona_3 accertava l'infermità di mente dell'odierno resistente per “Disturbo Schizzofrenico, Tipo Paranoie, ad andamento cronico, con Deliri di Veneficio e di Gelosia” e veniva dichiarato persona socialmente pericolosa;
- il G.I.P. revocava la misura cautelare ed applicava la misura di sicurezza provvisoria della libertà vigilata con collocazione del sig. presso una Comunità, con la prescrizione allo stesso CP_1 di non allontanarsi dalla struttura senza l'autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria e di non poter incontrare la moglie e le figlie in nessun modo, né contattarle.
Chiedeva, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, affidarsi le figlia in via esclusiva alla madre presso la quale saranno collocate, assegnarsi la casa familiare alla ricorrente che vi vivrà con le figlie. Sotto il profilo economico, chiedeva disporsi a carico del padre un contributo al mantenimento delle figlie minori di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Si costituiva ritualmente il sig. per mezzo del proprio curatore speciale nominatogli CP_1 con provvedimento del Tribunale di Asti datato 25.10.2023, aderendo alla domanda di separazione personale, chiedendo l'affidamento condiviso delle minori con incontri in luogo neutro.
All'udienza del 08.01.2024, vista la richiesta di decadenza del padre formulata dal PMM, il Giudice delegato nominava curatore speciale delle minori l'avv. Luca Salvadori del Foro di Asti e disponeva l'immediata presa in carico del nucleo familiare da parte dei servizi sociali territorialmente competenti (Comune di Asti) e da parte dell' . Pt_2
Si costituiva in giudizio il Curatore delle minori chiedendo al Giudice di mantenere l'attuale collocazione di e presso la madre, attivare il monitoraggio e supporto delle minori e del Per_1 CP_2 nucleo familiare da parte del Servizio Sociale, disporre l'intervento di monitoraggio e supporto psicologico a favore delle minori da parte del Servizio di NPI/Psicologia, prevedere incontri tra le minori ed il padre in contesto monitorato e protetto.
Sentite le parti ed emessi i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473bis.22 c.p.c. (con i quali veniva disposto l'affidamento esclusivo rafforzato delle minori e alla madre, che le Per_1 CP_2 minori potessero vedere il padre in luogo neutro, alla presenza di un educatore una volta al mese con possibilità, ove le condizioni di salute del sig. lo dovessero consentire, di gradualmente CP_1 intensificare gli incontri, oltre ad una telefonata tra le minori e il padre con cadenza settimanale), all'udienza del 24.3.2025, alla luce del riconoscimento al sig. della pensione di invalidità di € CP_1
346 al mese e della perdita del lavoro da parte della sig.ra in il GD, ad Parte_1 CP_1 integrazione dei provvedimenti provvisori emessi in data 24.4.2024, disponeva che il sig. CP_1 versasse entro il 5 di ogni mese alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento delle Parte_3 minori, la somma omnicomprensiva di € 170 mensili (€ 85 per figlia), somma rivalutabile annualmente ex indici ISTAT.
La parte ricorrente chiedeva emettersi sentenza parziale in punto status richiesta cui il resistente non si opponeva.
Con sentenza n. 185/2025 pubblicata in data 27.03.2025, questo Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi (nata in [...] il [...]) e Parte_1 CP_1
(nato in [...] il [...]) e la causa veniva rimessa in istruttoria per l'istruzione e decisione sulle domande concernenti l'affidamento e mantenimento delle figlie minori nonché il regime delle visite con il padre.
Nel corso del giudizio, la figlia raggiungeva la maggiore età. Per_1
Nelle relazioni depositate dai Servizi Sociali della Città di Asti, si dà atto che la sig.ra è risultata Pt_1 una figura genitoriale autorevole e funzionale, in grado di prendersi adeguatamente cura delle figlie.
Da marzo 2024, su richiesta del Tribunale, sono stati programmati dai Servizi incontri mensili in luogo neutro e una telefonata settimanale che hanno permesso un riavvicinamento delle ragazze alla figura paterna;
dapprima le ragazze sono apparse serene e accoglienti nei confronti del padre, poi è stato rilevato un comportamento delle figlie troppo tutelante nei confronti del padre e quest'ultimo ha iniziato a mostrarsi nervoso ed agitato, tant'è che con relazione del 21.03.2025 i CP_5 suggerivano di mantenere le modalità d'incontro previste, non ritenendo opportuno apportare modifiche al progetto. Con l'ultima relazione del 29.04.25, i Servizi confermavano come sia fondamentale durante gli incontri padre/figlie la presenza di figure educative di supporto al fine di mediare, rileggere e contenere gli episodi che si verificano nel contesto d'incontro, rilevando quanto segue (“Seppure il sig. mostri un atteggiamento collaborativo, si sono verificati episodi di CP_1 rivendicazione nei confronti della sig.r , come l'aver affermato che “spende male i soldi”. Tali Pt_1 esternazioni si riflettono negativamente sulle figlie, che reagiscono con comprensibile stizza;
il padre però, con le proprie capacità, non riesce a fronteggiare e gestire la fatica delle figlie, reagendo con agitazione emotiva, come confermato dagli operatori della comunità in cui risiede. A fronte delle fragilità della figura paterna e delle sue difficoltà nella piena comprensione dello stato psicoemotivo delle figlie, il servizio scrivente non ritiene di attuare modifiche al progetto, né rispetto alla durata degli incontri né in merito alla loro frequenza. Per le medesime ragioni, non appare indicato, altresì, aumentare la frequenza delle telefonate settimanali”).
All'udienza del 5 maggio 2025, su richiesta delle parti, veniva fissata udienza di rimessione della causa in decisione al 13.10.2025 ore 13:00, con assegnazione alle parti dei termini a ritroso di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.. All'esito, la causa veniva quindi rimessa in decisione al Collegio.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'affidamento della figlia minore CP_2
La domanda di decadenza del sig. dalla responsabilità genitoriale nei confronti della figlia CP_1 minore inizialmente formulata dal PMM non è stata riproposta in sede conclusionale, né dal PM, né dalle parti né dal curatore speciale della minore CP_2
Osserva il Tribunale che l'art. 330 c.c. configura il presupposto per la decadenza dalla responsabilità genitoriale in termini di violazione dei doveri ad essa inerenti o di abuso dei relativi poteri con "grave pregiudizio del figlio"; la decadenza dalla potestà sopravviene, pertanto, come reazione alla inaffidabilità del genitore a curare gli interessi del figlio, sul presupposto di un inadempimento di particolare importanza e implica una valutazione di non affidabilità del genitore a curare gli interessi del figlio. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali (Cass., Sez. I, 9 maggio 2023, n. 12237). Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce l'extrema ratio, ossia una misura adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore e solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque idonei a tutelare l'interesse prevalente di quest'ultimo a crescere sano nel contesto familiare d'origine (Cass., Sez. I, 27 ottobre 2023, n. 29814). Il provvedimento ablativo della responsabilità dei genitori, infatti, è preordinato alla esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio: esso non costituisce una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori ma piuttosto è fondato sull'accertamento, da parte del giudice, degli effetti lesivi che detti comportamenti hanno prodotto e possono ulteriormente produrre in danno del figlio, tali da giustificare l'ablazione della responsabilità genitoriale (Cass., Sez. I, 7 giugno 2017, n. 14145).
Pertanto, se non vi è un concreto pregiudizio l'autorità giudiziaria non può intervenire con la decadenza, atteso che il provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale è preordinato all'esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio. Per tale ragione, ai fini della pronuncia di decadenza non è sufficiente che il genitore abbia violato e trascurato i doveri inerenti alla propria veste (in alternativa all'abuso dei relativi poteri), ma occorre anche che da ciò sia conseguito pregiudizio per il figlio e tale pregiudizio deve anche essere grave e certamente, alla luce della struttura della norma, non può ritenersi implicito in ogni accertata violazione dei doveri genitoriali
(Cassazione civile sez. I, 16/09/2024, n. 24708; Cass., Sez. I, 3 agosto 2023, n. 23669).
Posti i superiori principi, nel caso di specie è emerso dall'istruttoria svolta che il sig. è CP_1 affetto da disturbo schizofrenico di tipo paranoide con deliri di venefici e gelosia e, a cagione di tale patologia, è stato prosciolto dal reato di maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie, ma, essendo risultato socialmente pericoloso, gli è stata applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata in comunità terapeutica per la durata di 4 anni.
Nel corso del giudizio, dopo un intervallo di un anno e mezzo, dal mese di marzo 2024 ha ripreso a vedere le minori in luogo neutro. In sede di audizione avanti al giudice delegato, entrambe le figlie hanno confermato di avere un legame con il padre che intendono mantenere, di non essere mai state oggetto di condotte aggressive da parte del padre, di aver sempre saputo delle sue precarie condizioni di salute psichica e di voler stare lui vicino;
hanno confermato di stare bene con la madre, di vederla maggiormente serena da quando il padre non vive più con loro e di essere conseguentemente più serene anche loro, di desiderare che il padre guarisca per poterlo frequentare liberamente e di volere, nel frattempo, mantenere un contatto con lui.
Da quanto sopra è possibile affermare che le condotte del sig. espressione della sua patologia CP_1 psichica, non abbiano prodotto, né in prospettiva siano idonee a produrre, effetti lesivi tali nei confronti delle figlie da giustificare l'ablazione della responsabilità genitoriale. Ciò posto, va osservato che gli incontri in luogo neutro e le telefonate settimanali con le figlie sono proseguiti per tutto il corso del processo, ma i servizi sociali incaricati hanno evidenziato che condizione affinché i contatti tra padre e figlie proseguano positivamente è necessario che si rimanga all'interno dei pochi argomenti che il sig. riesce ad affrontare, che si evitino argomenti che CP_1 potrebbero turbarlo e che siano presenti delle figure educative presenti al fine di mediare, rileggere e contenere gli episodi che si verificano nel contesto d'incontro in quanto il padre, con le proprie limitate capacità, non riesce a fronteggiare e gestire la fatica delle figlie, reagendo con agitazione emotiva.
A fronte delle fragilità della figura paterna e delle sue difficoltà nella piena comprensione dello stato psicoemotivo delle figlie, appare fondato il rischio di condotte da parte del padre potenzialmente idonee a paralizzare l'assunzione di decisioni di fondamentale importanza per la vita e l'educazione della figlia minore Appare pertanto adeguata alla miglior tutela degli interessi della minore, CP_2 confermare l'affidamento via esclusiva di alla madre presso la quale manterrà CP_2 Parte_3 collocazione e residenza abituale, con attribuzione alla stessa del potere di assumere in autonomia le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute.
Consegue a quanto sopra, l'assegnazione della ex casa coniugale, con tutti i suoi arredi, alla ricorrente che vi vivrà unitamente alle figlie.
La minore potrà continuare a vedere il padre in luogo neutro, alla presenza di un educatore una volta al mese con possibilità, ove le condizioni di salute del sig. lo dovessero consentire, di CP_1 gradualmente intensificare gli incontri. potrà sentire il padre telefonicamente una volta alla CP_2 settimana in orario che la comunità terapeutica concorderà con i servizi sociali incaricati.
Si impone la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte dei servizi sociali territorialmente competenti in funzione di supporto alla genitorialità in favore della sig.ra e CP_1 di monitoraggio della situazione.
Alla luce delle difficoltà di apprendimento manifestate da dovrà, al pari, proseguire la presa CP_2 in carico della minore da parte del servizio di NPI ASL AT.
Del contributo al mantenimento delle figlie
In merito alle condizioni economiche delle parti, deve rilevarsi che dal marzo 2025, a seguito del decesso del datore di lavoro, la sig.ra è disoccupata e percepisce una indennità di circa € Parte_4
190,00 mensili, oltre all'assegno unico erogato dall' pari ad € 298,70. CP_4
Il resistente, a causa del suo attuale stato di salute, è disoccupato dal mese di giugno 2022, ha percepito inizialmente un'indennità di disoccupazione di circa € 700,00 netti al mese ed attualmente percepisce una invalidità di € 346,00 al mese. Il sig. è, inoltre, proprietario esclusivo CP_1 di un immobile sito in Albania proveniente dalla successione del padre ed a sé trasferito nel 2017 ove attualmente vive la di lui madre 77enne pensionata. Considerato, da una parte, che i figli minorenni sono titolari del diritto ad un mantenimento tale da garantire loro un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia e in linea, per quanto possibile, con quello goduto in epoca antecedente la separazione personale dei genitori o comunque idoneo ad assicurare loro il soddisfacimento delle primarie esigenza di vita e, dall'altro, delle oggettive limitazioni della capacità lavorativa del sig. derivanti dalla patologia CP_1 psichiatrica dalla quale è affetto e delle sue seppur limitate esigenze di mantenimento con coperte dalla comunità che lo ospita, il Tribunale ritiene che debba essere previsto carico del resistente un seppur minimo contributo al mantenimento delle figlie, che si quantifica nella somma omnicomprensiva di € 170 mensili (€ 85 per figlia), somma rivalutabile annualmente ex indici
ISTAT. L'assegno Unico sarà percepito integralmente dalla ricorrente.
Le restanti domande.
Circa le restanti domande, si osserva che lo scioglimento della comunione legale dei beni consegue ex lege alla pronuncia di separazione personale, mentre le domande di assegnare alla sig.ra Parte_1 in “il 100% di quanto giacente sul Libretto di Risparmio n. 51229689 press ” e CP_1 CP_3 di “disporre la divisione al 50% di eventuali conti correnti/libretti cointestati tra i sigg.ri e Pt_1
, esulano dalla materia dedotta nel presente giudizio. In questi termini, infatti, più volte si è CP_1 pronunciata la Suprema Corte, anche in epoca recente, affermando che la trattazione congiunta di cause soggette a riti diversi è consentita, ai sensi dell'art. 40 c.p.c., solo nei casi di cui agli artt. 31,
32, 34 e 36 c.p.c., sicché le uniche domande, di contenuto patrimoniale, ammissibili nel giudizio di divorzio (o di separazione), sono quelle strettamente attinenti all'oggetto del giudizio, in quanto consequenziali alle statuizioni ivi emanande in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra questi e la prole (Cass. Civ., 12.1.2000 n. 266; Cass. Civ., 15.5.2001 n. 6660).
Le spese del giudizio.
Stante la parziale reciproca soccombenza (della ricorrente sull'entità del contributo al mantenimento delle figlie e il resistente sul regime di affidamento della minore), le spese di lite si compensano integralmente tra le parti.
Le spese del curatore speciale, liquidate come in dispositivo in favore dello Stato facendo applicazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche, tenuto conto del valore della causa, da considerarsi indeterminato basso, della non particolare difficoltà della lite e delle attività in concreto svolte, sono poste solidalmente a carico delle parti in virtù del principio di causalità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti ogni diversa domanda od eccezione respinta, - affida in via esclusiva alla signora in nata a [...], Durres (Albania), il Parte_1 CP_1
02.03.1988 la figlia minore con residenza e dimora abituale presso la madre e con CP_2 facoltà della stessa di assumere in via esclusiva nell'interesse della minore le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
- assegna la casa coniugale con tutti gli arredi che la compongono alla ricorrente che vi vivrà unitamente ai figli;
- dispone che la minore potrà vedere il padre in luogo neutro, alla presenza di un educatore una volta al mese con possibilità, ove le condizioni di salute del sig. lo dovessero consentire, di CP_1 gradualmente intensificare gli incontri. potrà sentire il padre telefonicamente una volta alla CP_2 settimana in orario che la comunità terapeutica concorderà con i servizi sociali incaricati.
- dispone la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte dei servizi sociali territorialmente competenti in funzione di supporto alla genitorialità in favore della sig.ra e CP_1 di monitoraggio;
- dispone la prosecuzione della presa in carico della minore da parte del servizio di NPI ASL CP_2
AT che porrà in essere tutti gli interventi necessari ad ovviare alle sue difficoltà di apprendimento;
-dispone che versi a in entro il giorno 5 del mese, un CP_1 Parte_1 CP_1 contributo al mantenimento delle figlie quantificato nella somma omnicomprensiva di € 170 mensili
(€ 85 per figlia), somma rivalutabile annualmente ex indici ISTAT. L'assegno Unico sarà percepito integralmente dalla ricorrente;
- rigetta ogni diversa domanda;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
- condanna e in in via solidale tra loro, a corrispondere in CP_1 Parte_1 CP_1 favore dello Stato le spese del curatore speciale che si liquidano in complessivi € 5.000, oltre spese generali, IVA e CPA, se e come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Asti in data 15.10.2025
Si comunichi alle parti e ai servizi sociali e di NPI competenti.
Il Giudice Est.
Dr.ssa Sara POZZETTI
Il Presidente
Dr. Gian Andrea Morbelli