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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/03/2025, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale composto dai signori magistrati:
dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore dr. ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2328 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: richiesta di modifica accordi di divorzio
TRA nato a [...] il [...] (c.f.: ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso come da procura in atti dagli avv.ti Antonella Camera e
Mariella Suppa ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi sito in Napoli alla via G. Porzio n. 4 Centro Direzionale isola G1;
CONTRO
nata a [...] il [...] (c.f.: CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dagli avvocati Wanda Sciarrino e Alessandro Cantelmo come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi sito in
1 Napoli via G. Porzio Centro Direzionale Isola G;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.05.2024 il ricorrente adiva il tribunale di Nola per ottenere la modifica delle condizioni di divorzio indicate negli accordi di negoziazione assistita autorizzato dalla Procura della Repubblica in data
08.03.2022. In particolare, il ricorrente instava per la revoca o riduzione dell'assegno di divorzio dovuto in favore della signora nonché per CP_1
rideterminazione della misura della contribuzione alle spese straordinarie per il figlio . A sostegno delle proprie domande deduceva una contrazione del Per_1
proprio reddito, la circostanza di avere avuto un altro figlio nonché la capacità lavorativa della resistente. Parte resistente, costituitasi in giudizio, contestava in fatto e diritto l'avverso dedotto di cui chiedeva l'integrale rigetto.
Ascoltate le parti, all'udienza del 26.03.2025 la causa veniva riservata per la decisione.
Tanto brevemente premesso in fatto, il ricorso si è rivelato infondato e non può essere accolto.
È noto al riguardo che in tema di regime economico in favore della prole, in conseguenza della crisi familiare, la misura del contributo per il mantenimento dei figli minorenni , determinata in seno alla convenzione di negoziazione assistita per la soluzione consensuale del divorzio, ai sensi dell'art. d.l. n. 132/2014 , conv. con modif. in l. n. 162/2014 , è suscettibile di essere modificata , ai sensi dell'art. 337- quinquies c.c., in presenza degli stessi presupposti previsti per il caso in cui l'assegno sia stato determinato in sede giurisdizionale, poiché l'accordo produce gli effetti dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. È, dunque, necessario l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori e anche dell'idoneità di tale modifica a mutare il pregresso assetto patrimoniale , realizzato con la convenzione attributiva del menzionato assegno
(cfr. tra le altre Cass. Civ. 2024/19388).
In tema di assegno divorzile, qualora a supporto della richiesta di sua diminuzione siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell'obbligato, il giudice deve verificare se si gli stessi abbiano determinato un effettivo depauperamento delle sostanze di
2 quest'ultimo, tale da postulare una rinnovata valutazione comparativa della situazione economico-patrimoniale delle parti o se, viceversa, la complessiva, mutata condizione dell'obbligato non sia comunque di consistenza tale da rendere irrilevanti i nuovi oneri. (In applicazione di detto principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che il nuovo legame dell'obbligato e la nascita di un figlio non costituissero cause giustificative della soppressione o modifica dell'assegno divorzile, essendo rimaste indimostrati il depauperamento delle sostanze dell'obbligato stesso, la dedotta impossidenza e disoccupazione della nuova compagna, la circostanza che il mantenimento della nuova famiglia venisse a gravare esclusivamente su di lui). In tal senso Cassazione civile , sez. I ,
29/07/2021 , n. 21818.
In tema di modifica delle condizioni di separazione dei coniugi (nella specie, consensuale), non costituiscono di per sé giustificati motivi di revoca o di riduzione qell'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole
(nella specie, la moglie): a) la nascita, successiva alla separazione, di un nuovo figlio dell'onerato, in quanto il diritto del coniuge beneficiario non è recessivo rispetto a tale evento, sicché il giudice deve accertarne in concreto l'incidenza negativa sulla posizione economica dell'onerato medesimo;
b) la circostanza che il coniuge beneficiario non abbia reperito una sistemazione lavorativa, in quanto la sua attitudine lavorativa va riscontrata non alla stregua di valutazioni astratte ed ipotetiche, ma in concreto, in termini di sopravvenuta possiblità di svolgimento di una attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni effettivo fattore individuale ed ambientale (rilevando, ad es., l'acquisto, da parte del beneficiario, di professionalità diverse ed ulteriori rispetto a quelle possedute in precedenza, ovvero la circostanza che lo stesso abbia ricevuto, successivamente alla separazione, effettive offerte di lavoro). In tal senso Cassazione civile , sez. I , 13/01/2017 , n.
789.
Ancora, per consolidato orientamento giurisprudenziale, avuto riguardo alla sopravvenienza di fatti nuovi, tali da incidere in modo profondo sulle condizioni personali o patrimoniali di uno o di entrambi i coniugi, modificando la situazione preesistente ed imponendo un adeguamento delle statuizioni dettate nella sentenza di divorzio, è opinione largamente prevalente che non sia sufficiente un semplice mutamento di circostanze poste alla base del divorzio, occorrendo, invece, la sopravvenienza di circostanze nuove, non previste nè facilmente prevedibili dagli
3 interessati (cfr. Cass. Civ. 3018/2006).
In materia di revisione dell'assegno divorzile, si è da tempo affermato che la sentenza di divorzio, in relazione alle statuizioni di carattere patrimoniale in essa contenute, passa in cosa giudicata rebus sic stantibus . Tuttavia, la sopravvenienza di fatti nuovi, successivi alla sentenza di divorzio, non è di per sé idonea ad incidere direttamente ed immediatamente sulle statuizioni di ordine economico da essa recate e a determinarne automaticamente la modifica, essendo al contrario necessario che i giustificati motivi sopravvenuti siano esaminati, ai sensi dell' art. 9 della L. 1 dicembre 1970, n. 898 , e succ. modif., dal giudice di tale norma previsto,
e che questi, valutati detti fatti, rimodelli, in relazione alla nuova situazione, ricorrendone le condizioni di legge, le precedenti statuizioni. Nel giudizio di revisione, quindi, in vista di una rinnovata valutazione comparativa della situazione economica delle parti spetta al ricorrente offrire un esauriente quadro in ordine alle proprie condizioni economico – patrimoniali (cfr. Cassazione civile , sez. I ,
21/05/2024 , n. 14181)
Applicando i predetti principi al caso di specie, va evidenziato che parte ricorrente non ha invero comprovato la sopravvenienza di fatti nuovi rilevanti ed idonei ad incidere sull'equilibrio della pregressa regolamentazione.
Ed invero, la nascita del figlio nato in data [...] cioè circa tre mesi Per_2 dopo l'accordo di negoziazione assistita, è stato certamente un fatto prevedibile e, certamente, un fatto di cui il ricorrente ha tenuto conto (o avrebbe dovuto) nella determinazione delle condizioni di divorzio, non essendo verosimile l'idea di immaginare dopo tre mesi dalla negoziazione l'idea di adire nuovamente l'autorità giudiziaria per modificare i patti. Allo stesso modo, stante la tempistica dei fatti, era certamente prevedibile l'intenzione di convolare, dopo il divorzio, a nuove nozze come accaduto nell'ottobre 2022. In ogni caso, parte ricorrente non ha comprovato una complessiva condizione reddituale patrimoniale che non gli consenta di continuare a sopportare gli obblighi economici assunti in sede di divorzio.
Al riguardo non può non rilevarsi che: 1) i redditi dichiarati dal ricorrente nel 2023
(euro 68657,20) sono addirittura superiori a quelli dichiarati per l'anno 2022
(44643,00) e per l'anno 2021 (47980,00); 2) il ricorrente ha ricevuto in donazione un appartamento al primo piano in Casalnuovo di Napoli via Nazionale delle Puglie
319 con box auto e altro appartamento al piano rialzato con cantinola ed è
4 subentrato nel contratto di locazione in essere;
3) il ricorrente è rientrato dal giugno
2024 nella effettiva disponibilità della casa familiare lasciata dalla resistente in esecuzione degli accordi di divorzio;
4) il resistente è amministratore unico e socio della società costituita nel 2023, il chè è indice di una certa disponibilità CP_2
ad intraprendere nuove attività imprenditoriali e, quindi, di un positivo andamento economico;
nonché amministratore insieme a e socio della Rea CP_3
Trasporti srl rispetto alla quale non vengono comprovate situazioni di crisi o debitorie;
5) non sono dirimenti nè le spese che il ricorrente deve affrontare per l'acquisto di immobile ad Anagni atteso che l'atto di acquisto del 15.10.2018 è precedente anche rispetto alla separazione nè i costi relativi agli stadi avanzamento lavori, contratti liberamente e nella consapevolezza dei precedenti obblighi assunti e, comunque, tenuto conto dell'incremento patrimoniale di cui sopra al punto 2; 6) come dichiarato dal ricorrente all'udienza del 26.03.2025, la moglie ha ripreso a lavorare né è dato conoscere la complessiva condizione economica – patrimoniale della moglie.
Quanto alla resistente, questa ha comprovato di avere svolto di recente esami universitari e di essere prossima alla laurea, di seguire corsi di formazione. La resistente, inoltre, oggi, rispetto al passato è gravata da rata di mutuo di circa euro
370,00 mensili oltre che dei costi delle utenze (prima sostenute dal ricorrente) di talchè è a ritenersi, da un lato, che la signora non versi in una situazione CP_1
di inerzia nel mancato rinvenimento di una occupazione lavorativa atteso che è impegnata in attività formativa e non è stata fornita prova del rifiuto di proposte di lavoro. Dall'altro, la posizione economica della , sebbene come CP_1 conseguenza dell'attuazione degli accordi di divorzio, è di fatto peggiorata rispetto a quella preesistente. Ne deriva che non può essere accolta né la richiesta di revoca né di riduzione dell'assegno di divorzio né di diversa regolamentazione del regime delle spese straordinarie per la prole.
Non resta che statuire in merito alle spese di lite
Al riguardo si ritiene di compensare le spese di lite nonostante il rigetto del ricorso stante le circostanze temporali degli eventi nascita del figlio e nuovo Per_2
matrimonio.
PQM
5 Il tribunale così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 27.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti (dr.ssa Vincenza Barbalucca)
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