Art. 16.
Con decreto Reale, da emanarsi ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze, saranno dettate le norme per l'esecuzione della presente legge.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 maggio 1940-XVIII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Host Venturi - Di Revel - Grandi
Visto, il Guardasigilli: Grandi
Con decreto Reale, da emanarsi ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze, saranno dettate le norme per l'esecuzione della presente legge.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 maggio 1940-XVIII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Host Venturi - Di Revel - Grandi
Visto, il Guardasigilli: Grandi