Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 14/01/2026, n. 300
CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento

    Il termine ordinario di decadenza scadeva il 31 dicembre 2023, considerando la presentazione della dichiarazione nell'ottobre 2018. L'invito a comparire ex art.5-ter D. Lgs.218/1997, fissato per il 29 novembre 2023, ha comportato una proroga automatica di 120 giorni del termine di decadenza, rendendo tempestiva la notifica nel marzo 2024. La disciplina emergenziale COVID-19 è irrilevante in questo contesto.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione degli atti impositivi e violazione dell'art.7, comma 5-bis, D. Lgs. 546/1992

    Gli atti di accertamento richiamano puntualmente il conto economico del contribuente, individuano analiticamente le voci di costo contestate, gli importi, i righi dichiarativi e le singole fatture. Espongono le ragioni di inerenza e effettività non dimostrate. L'Agenzia ha assolto all'onere probatorio producendo la contabilità del contribuente e evidenziando incongruenze. I ricorrenti non hanno fornito idonea documentazione di riscontro.

  • Rigettato
    Infondatezza nel merito delle riprese relative a costi dedotti

    Per le spese per visure, marche, formazione e per conto del cliente, non è stata fornita adeguata prova documentale del riaddebito ai clienti o dell'inclusione nei ricavi. Per i pernottamenti e le consulenze amministrative, manca la prova della specifica correlazione con l'attività professionale. Per i costi di mobilio e arredi, non è stata dimostrata l'esistenza della fattura, l'avvenuta compensazione e i requisiti per la deducibilità delle relative quote di ammortamento.

  • Rigettato
    Decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento

    Il termine ordinario di decadenza scadeva il 31 dicembre 2023, considerando la presentazione della dichiarazione nell'ottobre 2018. L'invito a comparire ex art.5-ter D. Lgs.218/1997, fissato per il 29 novembre 2023, ha comportato una proroga automatica di 120 giorni del termine di decadenza, rendendo tempestiva la notifica nel marzo 2024. La disciplina emergenziale COVID-19 è irrilevante in questo contesto.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione degli atti impositivi e violazione dell'art.7, comma 5-bis, D. Lgs. 546/1992

    Gli atti di accertamento richiamano puntualmente il conto economico del contribuente, individuano analiticamente le voci di costo contestate, gli importi, i righi dichiarativi e le singole fatture. Espongono le ragioni di inerenza e effettività non dimostrate. L'Agenzia ha assolto all'onere probatorio producendo la contabilità del contribuente e evidenziando incongruenze. I ricorrenti non hanno fornito idonea documentazione di riscontro.

  • Rigettato
    Infondatezza nel merito delle riprese relative a costi dedotti

    Per le spese per visure, marche, formazione e per conto del cliente, non è stata fornita adeguata prova documentale del riaddebito ai clienti o dell'inclusione nei ricavi. Per i pernottamenti e le consulenze amministrative, manca la prova della specifica correlazione con l'attività professionale. Per i costi di mobilio e arredi, non è stata dimostrata l'esistenza della fattura, l'avvenuta compensazione e i requisiti per la deducibilità delle relative quote di ammortamento.

  • Rigettato
    Decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento

    Il termine ordinario di decadenza scadeva il 31 dicembre 2023, considerando la presentazione della dichiarazione nell'ottobre 2018. L'invito a comparire ex art.5-ter D. Lgs.218/1997, fissato per il 29 novembre 2023, ha comportato una proroga automatica di 120 giorni del termine di decadenza, rendendo tempestiva la notifica nel marzo 2024. La disciplina emergenziale COVID-19 è irrilevante in questo contesto.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione degli atti impositivi e violazione dell'art.7, comma 5-bis, D. Lgs. 546/1992

    Gli atti di accertamento richiamano puntualmente il conto economico del contribuente, individuano analiticamente le voci di costo contestate, gli importi, i righi dichiarativi e le singole fatture. Espongono le ragioni di inerenza e effettività non dimostrate. L'Agenzia ha assolto all'onere probatorio producendo la contabilità del contribuente e evidenziando incongruenze. I ricorrenti non hanno fornito idonea documentazione di riscontro.

  • Rigettato
    Infondatezza nel merito delle riprese relative a costi dedotti

    Per le spese per visure, marche, formazione e per conto del cliente, non è stata fornita adeguata prova documentale del riaddebito ai clienti o dell'inclusione nei ricavi. Per i pernottamenti e le consulenze amministrative, manca la prova della specifica correlazione con l'attività professionale. Per i costi di mobilio e arredi, non è stata dimostrata l'esistenza della fattura, l'avvenuta compensazione e i requisiti per la deducibilità delle relative quote di ammortamento.

  • Rigettato
    Decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento

    Il termine ordinario di decadenza scadeva il 31 dicembre 2023, considerando la presentazione della dichiarazione nell'ottobre 2018. L'invito a comparire ex art.5-ter D. Lgs.218/1997, fissato per il 29 novembre 2023, ha comportato una proroga automatica di 120 giorni del termine di decadenza, rendendo tempestiva la notifica nel marzo 2024. La disciplina emergenziale COVID-19 è irrilevante in questo contesto.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione degli atti impositivi e violazione dell'art.7, comma 5-bis, D. Lgs. 546/1992

    Gli atti di accertamento richiamano puntualmente il conto economico del contribuente, individuano analiticamente le voci di costo contestate, gli importi, i righi dichiarativi e le singole fatture. Espongono le ragioni di inerenza e effettività non dimostrate. L'Agenzia ha assolto all'onere probatorio producendo la contabilità del contribuente e evidenziando incongruenze. I ricorrenti non hanno fornito idonea documentazione di riscontro.

  • Rigettato
    Infondatezza nel merito delle riprese relative a costi dedotti

    Per le spese per visure, marche, formazione e per conto del cliente, non è stata fornita adeguata prova documentale del riaddebito ai clienti o dell'inclusione nei ricavi. Per i pernottamenti e le consulenze amministrative, manca la prova della specifica correlazione con l'attività professionale. Per i costi di mobilio e arredi, non è stata dimostrata l'esistenza della fattura, l'avvenuta compensazione e i requisiti per la deducibilità delle relative quote di ammortamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 14/01/2026, n. 300
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 300
    Data del deposito : 14 gennaio 2026

    Testo completo