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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 14/01/2026, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 300/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 07/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice monocratico in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5187/2024 depositato il 12/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A000302/2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A000302/2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A000302/2023 IRPEF-ALTRO 2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Società_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS02A001775/2023 IRAP 2017
- sul ricorso n. 5188/2024 depositato il 12/06/2024
proposto da
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A000307/2024 IRPEF-ALTRO 2017
proposto da
Società_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS02A001775/2023 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: Il rappresentante di Agenzia delle Entrate si riporta alle controdeduzioni e insiste come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi, iscritti ai nn. R.G.R. 5187/2024 e 5188/2024, i dott. Ricorrente_1 e Nominativo_1, rispettivamente in proprio e quali associati dello Nominativo_1
, hanno impugnato: l'avviso di accertamento n. TYS02A001775/2023, emesso nei confronti dello Studio Nominativo_1 per il periodo d'imposta 2017, con il quale l'Agenzia delle Entrate ha rideterminato un maggior reddito per euro 16.516,27 per spese ritenute indebitamente dedotte in violazione degli artt. 54 e 109 TUIR, nonché ha effettuato riprese ai fini IRAP;
i correlati avvisi di accertamento: n. TYS01A000302/2023 emesso nei confronti del dott. Ricorrente_1, recante maggior reddito ai fini IRPEF e relative addizionali, con irrogazione di sanzioni;
n. TYS01A000307/2023 emesso nei confronti del dott. Nominativo_1, anch'esso recante maggior reddito ai fini IRPEF e addizionali, con irrogazione di sanzioni;
atti tutti notificati in data 14 marzo 2024.
I ricorrenti hanno chiesto l'annullamento degli avvisi, deducendo:
1. intervenuta decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento ex art.43 D. P. R.600/1973; 2. difetto di motivazione degli atti impositivi e violazione dell'art.7, comma 5-bis, D. Lgs. 546/1992 (come modificato dalla L.130/2022), anche con riferimento al riparto dell'onere della prova;
3. infondatezza nel merito delle riprese afferenti: costi dedotti a titolo di quote di ammortamento (rigo RE7), segnatamente spese per mobilio e arredi d'ufficio, anche acquistati tramite compensazione con un cliente (“Società_1 ”); costi dedotti al rigo RE14 (“consumi”), tra cui spese per marche da bollo, visure, formazione del personale, nonché fatture TE NI e Nominativo_3.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania, ritualmente costituitasi, ha depositato controdeduzioni eccependo l'infondatezza dei motivi di ricorso e chiedendo, in via preliminare, la riunione dei giudizi iscritti ai nn. R.G.R. 5187/2024 e 5188/2024 per litisconsorzio necessario tra studio associato e soci, in considerazione dell'unicità del presupposto impositivo (accertamento sul reddito dello studio imputato per trasparenza ex art.5 TUIR); chiedendo il rigetto dei ricorsi, con condanna alle spese. All'udienza di trattazione, parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi, mentre l'Ufficio ha ribadito le proprie difese, reiterando la richiesta di riunione e di rigetto.
All'udienza del 07 gennaio 2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
Rilevato: che i giudizi iscritti ai nn. R. G. R. 005187/2024 e 005188/2024 hanno ad oggetto il medesimo avviso di accertamento emesso nei confronti dello Studio Associato (n. TYS02A001775/2023), nonché i corrispondenti avvisi emessi nei confronti dei soci ai sensi dell'art.5 TUIR;
sussiste una evidente connessione oggettiva e soggettiva, trattandosi di accertamento unitario sul reddito di studio associato, imputato per trasparenza ai soci in via automatica;
ritenuto che
ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra studio e soci, in quanto la definizione della pretesa in capo all'associazione professionale incide necessariamente sulla posizione dei singoli associati;
la Corte dispone la riunione dei due procedimenti, la cui trattazione unitaria e decisione con unica sentenza si impone ex art.29 D. Lgs. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, esaminati gli atti del procedimento, ritiene i ricorsi infondati e, pertanto, non meritevoli di accoglimento.
Sulla dedotta decadenza dell'Amministrazione (art.43 D. P. R.600/1973), i ricorrenti deducono che l'avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2017, notificato il 12 marzo 2024, sarebbe tardivo e dunque emesso in violazione dell'art.43 D. P. R.600/1973, assumendo che il termine di decadenza sarebbe spirato al 31 dicembre 2022, e che la disciplina emergenziale COVID-19 (art.67 D.L.18/2020 e art.157 D.L.34/2020) non opererebbe sull'annualità 2017. L'eccezione è infondata. Dagli atti di causa risulta, infatti, che: lo Studio Nominativo_1 ha presentato la dichiarazione dei "Redditi società di persone” per l'anno 2017, Modello LI, n.11245962240-0000002, in data 31 ottobre 2018; la dichiarazione è stata acquisita con stato “REGOLARE”; ai sensi dell'art.43, comma 1, D. P. R.600/1973: “Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione”. Ne consegue che, in assenza di altra disciplina, il termine ordinario di decadenza per l'accertamento relativo all'anno d'imposta 2017 sarebbe venuto a scadenza il 31 dicembre
2023 (e non il 31 dicembre 2022, come sostenuto dai ricorrenti, che omettono di considerare la data effettiva di presentazione della dichiarazione – 31 ottobre 2018). Inoltre, emerge dalla documentazione prodotta dall'Ufficio che: l'Agenzia delle Entrate ha emesso e notificato allo Studio associato l'invito a comparire ex art.
5-ter D. Lgs.218/1997 n. TYSI1A001135/2023, con fissazione della data di comparizione al 29 novembre
2023; tra la data di comparizione fissata (29.11.2023) e la data di scadenza del termine di accertamento
(31.12.2023) intercorrerebbero meno di 90 giorni. Trova dunque applicazione l'art.5, comma 3-bis, D.
Lgs.218/1997, secondo cui: “Qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1, lettera b), e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario”. In virtù di tale norma, il termine decadenziale per la notifica degli avvisi di accertamento in contestazione risulta automaticamente prorogato di 120 giorni rispetto al
31.12.2023, sicché la notifica intervenuta in data 12 marzo 2024 deve considerarsi tempestiva. Le argomentazioni dei ricorrenti incentrate sulla disciplina emergenziale COVID (art.67 D. L.18/2020 e art.157
D.L.34/2020) risultano, da un lato, irrilevanti – stante la più diretta e specifica applicazione dell'art.5, comma
3-bis, D.Lgs.218/1997 – e, dall'altro, comunque non idonee a scalfire la validità di una proroga espressamente prevista dal legislatore in ragione dell'instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale. Non essendo stata in alcun modo contestata la data di notifica dell'invito ex art.
5-ter e non risultando elementi per escludere l'applicabilità della norma di proroga, l'eccezione di decadenza deve essere respinta.
Sul dedotto difetto di motivazione e sulla violazione dell'art.7, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992, i ricorrenti lamentano l'asserita genericità e carenza motivazionale degli avvisi di accertamento, nonché la violazione del novellato art.7, comma 5-bis, D. Lgs. 546/1992, sostenendo che l'Agenzia delle Entrate - Direzione
Provinciale di Catania non avrebbe assolto all'onere di provare “in modo circostanziato e puntuale” le ragioni oggettive della pretesa, in particolare in relazione al disconoscimento di costi per: visure, marche da bollo e formazione del personale (rigo RE14); arredi e mobilio di studio, anche acquistati mediante compensazione
(rigo RE7). La censura non merita accoglimento. Gli atti di accertamento: richiamano e riproducono puntualmente il “Conto economico dal 01.01.2017 al 31.12.2017” dello Studio associato, documento peraltro prodotto dallo stesso contribuente in sede istruttoria;
individuano analiticamente le voci di costo contestate, indicando: gli importi complessivi;
la collocazione nei righi dichiarativi (RE7, RE14); le singole fatture oggetto di ripresa (es. fattura n.115 TE NI;
fattura n.20/2017 Nominativo_3; spesa di € 10.000,00 registrata per “Società_1 ” come mobili e macchine d'ufficio, ecc. ); espongono le ragioni di inerenza e/o di effettività non dimostrate, precisando: per le spese di pernottamento TE NI, l'assenza di prova della correlazione con l'attività professionale;
per la fattura Nominativo_3 , la mancata dimostrazione del collegamento tra la consulenza amministrativa e l'attività tipica dello studio;
per la fattura (non reperita) verso
“Società_1 ”, la mancanza di adeguata documentazione sia sull'esistenza della fattura stessa sia sul pagamento, nonché sulla stessa attendibilità della compensazione invocata;
per le spese “per conto del cliente” (visure, marche, etc. ), la totale assenza di prova del riaddebitamento ai clienti e della confluenza nei ricavi. Tale impianto motivazionale, supportato dalla riproduzione del conto economico e da specifici riferimenti documentali, soddisfa pienamente gli standard richiesti dall'art.7, comma 1, L.212/2000 e dall'art.42 D.P.R.600/1973, garantendo la piena conoscibilità, da parte del contribuente, dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della ripresa. Quanto all'art.7, comma 5-bis, D. Lgs. 546/1992, la norma regola i poteri decisori del giudice in ordine alla valutazione delle prove che emergono nel giudizio, imponendo l'annullamento dell'atto ove la prova della sua fondatezza manchi, sia contraddittoria o insufficiente. Nel caso di specie l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania ha assolto all'onere probatorio mediante: produzione della contabilità del contribuente (conto economico, registri IVA, libro cespiti); evidenziazione delle incongruenze e delle mancate giustificazioni dei costi dedotti;
i ricorrenti, a fronte di tali specifiche contestazioni, si sono limitati, in larga parte, a mere affermazioni apodittiche (“spese inglobate nell'onorario”, “pagamento avvenuto per compensazione”, “spese ontologicamente inerenti”), senza produrre idonea documentazione analitica di riscontro (fatture di riaddebito, note spese, contratti, contabili bancarie, ecc. ). Alla luce di ciò, non può dirsi che la prova della pretesa erariale manca o sia contraddittoria o insufficiente;
al contrario, il quadro probatorio offerto dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di
Catania appare coerente, mentre è deficitaria la prova contraria che sarebbe gravata sui contribuenti in relazione alla deducibilità dei costi. La censura di difetto di motivazione e di violazione dell'art.7, comma 5- bis, D. Lgs. 546/1992 deve quindi essere rigettata.
Sul merito delle riprese – costi in RE14 (visure, marche, formazione, TE NI, Nominativo_3)
Sul riparto dell'onere della prova in tema di deducibilità dei costi, in materia di imposte sui redditi, è principio consolidato che la deducibilità dei costi dal reddito imponibile è subordinata: alla loro effettività; alla loro inerenza all'attività esercitata;
alla loro imputazione all'esercizio di competenza (per i soggetti in regime di competenza, ovvero, per i lavoratori autonomi, alla correlazione con il principio di cassa); la prova del diritto alla deduzione dei costi grava sul contribuente, sia in base all'art.2697 c. c. (chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento) sia in base al criterio della vicinanza della prova, essendo il contribuente nella migliore condizione per documentare le spese sostenute e la loro inerenza. L'Amministrazione finanziaria, anche in presenza di fatture, può contestare la deducibilità dei costi e l'effettività delle operazioni, anche sulla base di presunzioni semplici desunte da elementi gravi, precisi e concordanti, e il giudice deve valutare l'intero quadro probatorio.
Sulle spese per visure, marche, formazione e “spese per conto del cliente”, i ricorrenti affermano che una parte dei costi contestati (euro 14.980,78) riguarderebbe spese sostenute “per conto del cliente” (marche da bollo, visure catastali e camerali, ecc. ) e che le stesse sarebbero state: riaddebitate ai clienti;
inglobate negli onorari professionali assoggettati ad IVA e IRPEF. L'assunto resta, tuttavia, privo di adeguata prova documentale. Nel corso del procedimento amministrativo e di questo giudizio non risultano prodotti: documenti fiscali di riaddebito delle spese (fatture, ricevute, note spese dettagliate per cliente); scritture contabili o prospetti analitici idonei a correlare specifiche spese (visure, marche, diritti) a specifici compensi fatturati;
la parte si limita a richiamare, in via generale, la prassi professionale di inglobare tali costi nelle parcelle, senza dimostrare in concreto, con riferimenti puntuali, che ciò sia avvenuto per le spese oggetto di ripresa. In assenza di prova del riaddebito o dell'inclusione nei ricavi, tali costi restano, sul piano fiscale, oneri propri dello studio, la cui deducibilità è comunque subordinata alla dimostrazione dell'inerenza specifica e dell'effettività. Né, per le stesse ragioni, può configurarsi automatica neutralità economico-fiscale del relativo sostenimento.
Con riguardo, poi, alle spese: da TE NI (fattura n.115, pernottamenti per euro 190,00, confluite nel rigo RE14 “Consumi”); da Nominativo_3 (fattura n.20/2017 per euro 1.640,00, relativa ad attività di consulenza amministrativa), l'Ufficio ne ha contestato l'inerenza all'attività dello studio professionale, evidenziando che: per i pernottamenti non è stata fornita alcuna documentazione o spiegazione in ordine al collegamento con specifiche attività di consulenza svolte per clienti, trasferte professionali, partecipazione a convegni, ecc. ; per la consulenza amministrativa non è stato chiarito né dimostrato: in quale attività dello studio detta consulenza si sarebbe innestata;
se essa fosse funzionale, in modo specifico e non meramente generico, alla produzione del reddito professionale. I ricorrenti, a fronte di tali rilievi, non hanno addotto ulteriori elementi probatori idonei a colmare le lacune evidenziate dall'Ufficio, limitandosi, ancora una volta,
a ribadire in termini generici la “necessarietà” delle spese all'attività. La Corte ritiene, pertanto, che: difetti la prova della specifica correlazione di tali spese all'attività professionale del contribuente;
correttamente l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania abbia proceduto al recupero a tassazione di tali oneri, non potendosene riconoscere la deducibilità. Conseguentemente, la ripresa di complessivi euro
16.810,78 operata dall'Ufficio in relazione alle spese di cui al rigo RE14 deve ritenersi legittima e fondata.
Per quanto concerne i costi iscritti al rigo RE7 (quote di ammortamento), risulta: una deduzione di quota di ammortamento pari a euro 960,00 su bene del valore di euro 8.000,00, relativo a: “n.1 quadro dipinto 200x150
e n.10 stampe su tela vari soggetti”, come da fattura n.6 del 30.10.2014 di ART DESIGN ARREDAMENTI;
una spesa registrata per € 10.000,00 nei registri IVA acquisti 2017, classificata come “mobili e macchine d'ufficio” e riferita a “Società_1 ”, di cui tuttavia non è stata reperita/fatta valere in giudizio la relativa fattura, con conseguente ripresa della quota di ammortamento per € 600,00. I contribuenti affermano che:
l'immobile di Indirizzo_1 a Misterbianco è adibito esclusivamente a studio professionale;
il mobilio e gli arredi (ivi compresi quelli acquistati da “Società_1 ”) sarebbero stati acquisiti al solo fine di allestire la sede dello studio;
il corrispettivo di € 10.000,00 sarebbe stato pagato mediante compensazione con crediti maturati per prestazioni professionali rese alla medesima società cliente, con successiva emissione di fattura da parte dello studio a saldo della compensazione. Tali allegazioni non trovano, tuttavia, pieno riscontro probatorio. Con particolare riguardo alla spesa registrata per “Società_1 ”: non risulta prodotta in giudizio idonea documentazione a dimostrazione: dell'esistenza della fattura di acquisto per € 10.000,00
(né il suo contenuto specifico); dell'avvenuta emissione, da parte dello studio associato, di fatture per prestazioni professionali verso “Società_1 ” per importi corrispondenti o comunque tali da giustificare la dedotta compensazione;
dell'effettivo perfezionamento di un accordo di compensazione conforme ai requisiti di cui agli artt.1241 e ss. c. c. (crediti reciproci, certi, liquidi ed esigibili). La mera allegazione di un accordo di massima o di una prassi tra professionista e cliente non è sufficiente, in assenza: di precise indicazioni temporalmente collocate;
di documenti contabili (fatture, estratti conto, scritture interne) che attestino la compensazione e l'iscrizione coerente dei relativi componenti di reddito. Peraltro, nel regime del reddito di lavoro autonomo e delle associazioni professionali, vige il principio di cassa (art. 54 TUIR), in forza del quale: i componenti negativi (costi) sono deducibili nell'esercizio in cui risultano effettivamente sostenuti;
il pagamento per compensazione presuppone, ai fini fiscali, che il credito professionale e il debito per l'acquisto del bene siano entrambi reali e determinati, e che la compensazione sia effettivamente avvenuta, dovendo risultare da idonea contabilizzazione. Nel caso di specie, la mancanza di: prove certe del credito professionale dello studio verso “Società_1 ”; prova documentale dell'avvenuta compensazione;
non consente di ritenere dimostrato l'effettivo sostenimento del costo in capo allo studio, né la correttezza della successiva deduzione per quote di ammortamento. Parimenti, quanto alle opere artistiche (quadro e stampe), sebbene la natura di arredo di studio possa in astratto rendere tali spese astrattamente riferibili all'attività, nel caso concreto: i ricorrenti non hanno fornito elementi specifici idonei a superare le perplessità dell'Ufficio; la deduzione delle relative quote resta, quindi, non adeguatamente supportata da prova in ordine alla effettiva strumentalità e all'uso esclusivo in funzione dell'attività professionale. Deve pertanto ritenersi legittima la ripresa a tassazione, da parte dell'Ufficio, della quota di ammortamento complessiva di euro
1.560,00 (somma delle quote contestate).
Dall'esame congiunto degli elementi di fatto e di diritto, la Corte ritiene che:
l'eccezione di decadenza ex art.43 D. P. R.600/1973 è infondata, poiché: la dichiarazione per il 2017 è stata presentata il 31.10.2018, con termine ordinario di accertamento fissato al 31.12.2023; la notifica dell'invito ex art.
5-ter D. Lgs.218/1997, con fissazione della comparizione al 29.11.2023, ha comportato la proroga automatica di 120 giorni del termine di decadenza, rendendo tempestiva la notifica degli avvisi in data
12.03.2024;
la doglianza concernente il difetto di motivazione e la violazione dell'art.7, comma 5-bis, D. Lgs. 546/1992 non può accogliersi, avendo l'Ufficio: indicato con puntualità le voci di costo contestate, i relativi importi e le ragioni di inerenza/effettività non riconosciute;
assolto all'onere probatorio di base, mentre i contribuenti non hanno fornito prova idonea della deducibilità dei costi;
le contestazioni di merito dei ricorrenti risultano, nel complesso, non supportate da adeguati riscontri documentali: non è dimostrata l'effettiva deducibilità delle spese per visure, marche, formazione, pernottamenti e consulenze amministrative, né il loro effettivo riaddebito ai clienti;
non è dimostrato l'effettivo sostenimento dei costi di mobilio e arredi asseritamente acquistati tramite compensazione, né la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento delle relative quote di ammortamento.
Ne discende che gli avvisi di accertamento impugnati risultano legittimi e fondati, sia sotto il profilo formale che sostanziale.
Alla luce delle superiori considerazioni i ricorsi sono infondati e, pertanto, vanno rigettati.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti proposti dai dott. Ricorrente_1 e Nominativo_1, nonché dallo Studio Nominativo_1 , come in epigrafe indicati, avverso gli avvisi di accertamento nn. TYS02A001775/2023, TYS01A000302/2023 e TYS01A000307/2023, così provvede:
dispone la riunione dei procedimenti iscritti ai nn. R.G.R. 5187/2024 e 5188/2024;
rigetta i ricorsi;
conferma integralmente gli avvisi di accertamento impugnati;
Condanna, in solido, i ricorrenti alla rifusione, in favore di parte resistente costituita Agenzia delle Entrate -
Direzione Provinciale di Catania, delle spese di lite che si liquidano in euro 1.000,00 (mille/00).
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della XIII Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Primo Grado di Catania il 7 Gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Dott. Salvatore Panebianco)
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 07/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice monocratico in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5187/2024 depositato il 12/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A000302/2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A000302/2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A000302/2023 IRPEF-ALTRO 2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Società_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS02A001775/2023 IRAP 2017
- sul ricorso n. 5188/2024 depositato il 12/06/2024
proposto da
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A000307/2024 IRPEF-ALTRO 2017
proposto da
Società_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS02A001775/2023 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: Il rappresentante di Agenzia delle Entrate si riporta alle controdeduzioni e insiste come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi, iscritti ai nn. R.G.R. 5187/2024 e 5188/2024, i dott. Ricorrente_1 e Nominativo_1, rispettivamente in proprio e quali associati dello Nominativo_1
, hanno impugnato: l'avviso di accertamento n. TYS02A001775/2023, emesso nei confronti dello Studio Nominativo_1 per il periodo d'imposta 2017, con il quale l'Agenzia delle Entrate ha rideterminato un maggior reddito per euro 16.516,27 per spese ritenute indebitamente dedotte in violazione degli artt. 54 e 109 TUIR, nonché ha effettuato riprese ai fini IRAP;
i correlati avvisi di accertamento: n. TYS01A000302/2023 emesso nei confronti del dott. Ricorrente_1, recante maggior reddito ai fini IRPEF e relative addizionali, con irrogazione di sanzioni;
n. TYS01A000307/2023 emesso nei confronti del dott. Nominativo_1, anch'esso recante maggior reddito ai fini IRPEF e addizionali, con irrogazione di sanzioni;
atti tutti notificati in data 14 marzo 2024.
I ricorrenti hanno chiesto l'annullamento degli avvisi, deducendo:
1. intervenuta decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento ex art.43 D. P. R.600/1973; 2. difetto di motivazione degli atti impositivi e violazione dell'art.7, comma 5-bis, D. Lgs. 546/1992 (come modificato dalla L.130/2022), anche con riferimento al riparto dell'onere della prova;
3. infondatezza nel merito delle riprese afferenti: costi dedotti a titolo di quote di ammortamento (rigo RE7), segnatamente spese per mobilio e arredi d'ufficio, anche acquistati tramite compensazione con un cliente (“Società_1 ”); costi dedotti al rigo RE14 (“consumi”), tra cui spese per marche da bollo, visure, formazione del personale, nonché fatture TE NI e Nominativo_3.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania, ritualmente costituitasi, ha depositato controdeduzioni eccependo l'infondatezza dei motivi di ricorso e chiedendo, in via preliminare, la riunione dei giudizi iscritti ai nn. R.G.R. 5187/2024 e 5188/2024 per litisconsorzio necessario tra studio associato e soci, in considerazione dell'unicità del presupposto impositivo (accertamento sul reddito dello studio imputato per trasparenza ex art.5 TUIR); chiedendo il rigetto dei ricorsi, con condanna alle spese. All'udienza di trattazione, parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi, mentre l'Ufficio ha ribadito le proprie difese, reiterando la richiesta di riunione e di rigetto.
All'udienza del 07 gennaio 2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
Rilevato: che i giudizi iscritti ai nn. R. G. R. 005187/2024 e 005188/2024 hanno ad oggetto il medesimo avviso di accertamento emesso nei confronti dello Studio Associato (n. TYS02A001775/2023), nonché i corrispondenti avvisi emessi nei confronti dei soci ai sensi dell'art.5 TUIR;
sussiste una evidente connessione oggettiva e soggettiva, trattandosi di accertamento unitario sul reddito di studio associato, imputato per trasparenza ai soci in via automatica;
ritenuto che
ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra studio e soci, in quanto la definizione della pretesa in capo all'associazione professionale incide necessariamente sulla posizione dei singoli associati;
la Corte dispone la riunione dei due procedimenti, la cui trattazione unitaria e decisione con unica sentenza si impone ex art.29 D. Lgs. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, esaminati gli atti del procedimento, ritiene i ricorsi infondati e, pertanto, non meritevoli di accoglimento.
Sulla dedotta decadenza dell'Amministrazione (art.43 D. P. R.600/1973), i ricorrenti deducono che l'avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2017, notificato il 12 marzo 2024, sarebbe tardivo e dunque emesso in violazione dell'art.43 D. P. R.600/1973, assumendo che il termine di decadenza sarebbe spirato al 31 dicembre 2022, e che la disciplina emergenziale COVID-19 (art.67 D.L.18/2020 e art.157 D.L.34/2020) non opererebbe sull'annualità 2017. L'eccezione è infondata. Dagli atti di causa risulta, infatti, che: lo Studio Nominativo_1 ha presentato la dichiarazione dei "Redditi società di persone” per l'anno 2017, Modello LI, n.11245962240-0000002, in data 31 ottobre 2018; la dichiarazione è stata acquisita con stato “REGOLARE”; ai sensi dell'art.43, comma 1, D. P. R.600/1973: “Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione”. Ne consegue che, in assenza di altra disciplina, il termine ordinario di decadenza per l'accertamento relativo all'anno d'imposta 2017 sarebbe venuto a scadenza il 31 dicembre
2023 (e non il 31 dicembre 2022, come sostenuto dai ricorrenti, che omettono di considerare la data effettiva di presentazione della dichiarazione – 31 ottobre 2018). Inoltre, emerge dalla documentazione prodotta dall'Ufficio che: l'Agenzia delle Entrate ha emesso e notificato allo Studio associato l'invito a comparire ex art.
5-ter D. Lgs.218/1997 n. TYSI1A001135/2023, con fissazione della data di comparizione al 29 novembre
2023; tra la data di comparizione fissata (29.11.2023) e la data di scadenza del termine di accertamento
(31.12.2023) intercorrerebbero meno di 90 giorni. Trova dunque applicazione l'art.5, comma 3-bis, D.
Lgs.218/1997, secondo cui: “Qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1, lettera b), e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario”. In virtù di tale norma, il termine decadenziale per la notifica degli avvisi di accertamento in contestazione risulta automaticamente prorogato di 120 giorni rispetto al
31.12.2023, sicché la notifica intervenuta in data 12 marzo 2024 deve considerarsi tempestiva. Le argomentazioni dei ricorrenti incentrate sulla disciplina emergenziale COVID (art.67 D. L.18/2020 e art.157
D.L.34/2020) risultano, da un lato, irrilevanti – stante la più diretta e specifica applicazione dell'art.5, comma
3-bis, D.Lgs.218/1997 – e, dall'altro, comunque non idonee a scalfire la validità di una proroga espressamente prevista dal legislatore in ragione dell'instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale. Non essendo stata in alcun modo contestata la data di notifica dell'invito ex art.
5-ter e non risultando elementi per escludere l'applicabilità della norma di proroga, l'eccezione di decadenza deve essere respinta.
Sul dedotto difetto di motivazione e sulla violazione dell'art.7, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992, i ricorrenti lamentano l'asserita genericità e carenza motivazionale degli avvisi di accertamento, nonché la violazione del novellato art.7, comma 5-bis, D. Lgs. 546/1992, sostenendo che l'Agenzia delle Entrate - Direzione
Provinciale di Catania non avrebbe assolto all'onere di provare “in modo circostanziato e puntuale” le ragioni oggettive della pretesa, in particolare in relazione al disconoscimento di costi per: visure, marche da bollo e formazione del personale (rigo RE14); arredi e mobilio di studio, anche acquistati mediante compensazione
(rigo RE7). La censura non merita accoglimento. Gli atti di accertamento: richiamano e riproducono puntualmente il “Conto economico dal 01.01.2017 al 31.12.2017” dello Studio associato, documento peraltro prodotto dallo stesso contribuente in sede istruttoria;
individuano analiticamente le voci di costo contestate, indicando: gli importi complessivi;
la collocazione nei righi dichiarativi (RE7, RE14); le singole fatture oggetto di ripresa (es. fattura n.115 TE NI;
fattura n.20/2017 Nominativo_3; spesa di € 10.000,00 registrata per “Società_1 ” come mobili e macchine d'ufficio, ecc. ); espongono le ragioni di inerenza e/o di effettività non dimostrate, precisando: per le spese di pernottamento TE NI, l'assenza di prova della correlazione con l'attività professionale;
per la fattura Nominativo_3 , la mancata dimostrazione del collegamento tra la consulenza amministrativa e l'attività tipica dello studio;
per la fattura (non reperita) verso
“Società_1 ”, la mancanza di adeguata documentazione sia sull'esistenza della fattura stessa sia sul pagamento, nonché sulla stessa attendibilità della compensazione invocata;
per le spese “per conto del cliente” (visure, marche, etc. ), la totale assenza di prova del riaddebitamento ai clienti e della confluenza nei ricavi. Tale impianto motivazionale, supportato dalla riproduzione del conto economico e da specifici riferimenti documentali, soddisfa pienamente gli standard richiesti dall'art.7, comma 1, L.212/2000 e dall'art.42 D.P.R.600/1973, garantendo la piena conoscibilità, da parte del contribuente, dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della ripresa. Quanto all'art.7, comma 5-bis, D. Lgs. 546/1992, la norma regola i poteri decisori del giudice in ordine alla valutazione delle prove che emergono nel giudizio, imponendo l'annullamento dell'atto ove la prova della sua fondatezza manchi, sia contraddittoria o insufficiente. Nel caso di specie l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania ha assolto all'onere probatorio mediante: produzione della contabilità del contribuente (conto economico, registri IVA, libro cespiti); evidenziazione delle incongruenze e delle mancate giustificazioni dei costi dedotti;
i ricorrenti, a fronte di tali specifiche contestazioni, si sono limitati, in larga parte, a mere affermazioni apodittiche (“spese inglobate nell'onorario”, “pagamento avvenuto per compensazione”, “spese ontologicamente inerenti”), senza produrre idonea documentazione analitica di riscontro (fatture di riaddebito, note spese, contratti, contabili bancarie, ecc. ). Alla luce di ciò, non può dirsi che la prova della pretesa erariale manca o sia contraddittoria o insufficiente;
al contrario, il quadro probatorio offerto dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di
Catania appare coerente, mentre è deficitaria la prova contraria che sarebbe gravata sui contribuenti in relazione alla deducibilità dei costi. La censura di difetto di motivazione e di violazione dell'art.7, comma 5- bis, D. Lgs. 546/1992 deve quindi essere rigettata.
Sul merito delle riprese – costi in RE14 (visure, marche, formazione, TE NI, Nominativo_3)
Sul riparto dell'onere della prova in tema di deducibilità dei costi, in materia di imposte sui redditi, è principio consolidato che la deducibilità dei costi dal reddito imponibile è subordinata: alla loro effettività; alla loro inerenza all'attività esercitata;
alla loro imputazione all'esercizio di competenza (per i soggetti in regime di competenza, ovvero, per i lavoratori autonomi, alla correlazione con il principio di cassa); la prova del diritto alla deduzione dei costi grava sul contribuente, sia in base all'art.2697 c. c. (chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento) sia in base al criterio della vicinanza della prova, essendo il contribuente nella migliore condizione per documentare le spese sostenute e la loro inerenza. L'Amministrazione finanziaria, anche in presenza di fatture, può contestare la deducibilità dei costi e l'effettività delle operazioni, anche sulla base di presunzioni semplici desunte da elementi gravi, precisi e concordanti, e il giudice deve valutare l'intero quadro probatorio.
Sulle spese per visure, marche, formazione e “spese per conto del cliente”, i ricorrenti affermano che una parte dei costi contestati (euro 14.980,78) riguarderebbe spese sostenute “per conto del cliente” (marche da bollo, visure catastali e camerali, ecc. ) e che le stesse sarebbero state: riaddebitate ai clienti;
inglobate negli onorari professionali assoggettati ad IVA e IRPEF. L'assunto resta, tuttavia, privo di adeguata prova documentale. Nel corso del procedimento amministrativo e di questo giudizio non risultano prodotti: documenti fiscali di riaddebito delle spese (fatture, ricevute, note spese dettagliate per cliente); scritture contabili o prospetti analitici idonei a correlare specifiche spese (visure, marche, diritti) a specifici compensi fatturati;
la parte si limita a richiamare, in via generale, la prassi professionale di inglobare tali costi nelle parcelle, senza dimostrare in concreto, con riferimenti puntuali, che ciò sia avvenuto per le spese oggetto di ripresa. In assenza di prova del riaddebito o dell'inclusione nei ricavi, tali costi restano, sul piano fiscale, oneri propri dello studio, la cui deducibilità è comunque subordinata alla dimostrazione dell'inerenza specifica e dell'effettività. Né, per le stesse ragioni, può configurarsi automatica neutralità economico-fiscale del relativo sostenimento.
Con riguardo, poi, alle spese: da TE NI (fattura n.115, pernottamenti per euro 190,00, confluite nel rigo RE14 “Consumi”); da Nominativo_3 (fattura n.20/2017 per euro 1.640,00, relativa ad attività di consulenza amministrativa), l'Ufficio ne ha contestato l'inerenza all'attività dello studio professionale, evidenziando che: per i pernottamenti non è stata fornita alcuna documentazione o spiegazione in ordine al collegamento con specifiche attività di consulenza svolte per clienti, trasferte professionali, partecipazione a convegni, ecc. ; per la consulenza amministrativa non è stato chiarito né dimostrato: in quale attività dello studio detta consulenza si sarebbe innestata;
se essa fosse funzionale, in modo specifico e non meramente generico, alla produzione del reddito professionale. I ricorrenti, a fronte di tali rilievi, non hanno addotto ulteriori elementi probatori idonei a colmare le lacune evidenziate dall'Ufficio, limitandosi, ancora una volta,
a ribadire in termini generici la “necessarietà” delle spese all'attività. La Corte ritiene, pertanto, che: difetti la prova della specifica correlazione di tali spese all'attività professionale del contribuente;
correttamente l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania abbia proceduto al recupero a tassazione di tali oneri, non potendosene riconoscere la deducibilità. Conseguentemente, la ripresa di complessivi euro
16.810,78 operata dall'Ufficio in relazione alle spese di cui al rigo RE14 deve ritenersi legittima e fondata.
Per quanto concerne i costi iscritti al rigo RE7 (quote di ammortamento), risulta: una deduzione di quota di ammortamento pari a euro 960,00 su bene del valore di euro 8.000,00, relativo a: “n.1 quadro dipinto 200x150
e n.10 stampe su tela vari soggetti”, come da fattura n.6 del 30.10.2014 di ART DESIGN ARREDAMENTI;
una spesa registrata per € 10.000,00 nei registri IVA acquisti 2017, classificata come “mobili e macchine d'ufficio” e riferita a “Società_1 ”, di cui tuttavia non è stata reperita/fatta valere in giudizio la relativa fattura, con conseguente ripresa della quota di ammortamento per € 600,00. I contribuenti affermano che:
l'immobile di Indirizzo_1 a Misterbianco è adibito esclusivamente a studio professionale;
il mobilio e gli arredi (ivi compresi quelli acquistati da “Società_1 ”) sarebbero stati acquisiti al solo fine di allestire la sede dello studio;
il corrispettivo di € 10.000,00 sarebbe stato pagato mediante compensazione con crediti maturati per prestazioni professionali rese alla medesima società cliente, con successiva emissione di fattura da parte dello studio a saldo della compensazione. Tali allegazioni non trovano, tuttavia, pieno riscontro probatorio. Con particolare riguardo alla spesa registrata per “Società_1 ”: non risulta prodotta in giudizio idonea documentazione a dimostrazione: dell'esistenza della fattura di acquisto per € 10.000,00
(né il suo contenuto specifico); dell'avvenuta emissione, da parte dello studio associato, di fatture per prestazioni professionali verso “Società_1 ” per importi corrispondenti o comunque tali da giustificare la dedotta compensazione;
dell'effettivo perfezionamento di un accordo di compensazione conforme ai requisiti di cui agli artt.1241 e ss. c. c. (crediti reciproci, certi, liquidi ed esigibili). La mera allegazione di un accordo di massima o di una prassi tra professionista e cliente non è sufficiente, in assenza: di precise indicazioni temporalmente collocate;
di documenti contabili (fatture, estratti conto, scritture interne) che attestino la compensazione e l'iscrizione coerente dei relativi componenti di reddito. Peraltro, nel regime del reddito di lavoro autonomo e delle associazioni professionali, vige il principio di cassa (art. 54 TUIR), in forza del quale: i componenti negativi (costi) sono deducibili nell'esercizio in cui risultano effettivamente sostenuti;
il pagamento per compensazione presuppone, ai fini fiscali, che il credito professionale e il debito per l'acquisto del bene siano entrambi reali e determinati, e che la compensazione sia effettivamente avvenuta, dovendo risultare da idonea contabilizzazione. Nel caso di specie, la mancanza di: prove certe del credito professionale dello studio verso “Società_1 ”; prova documentale dell'avvenuta compensazione;
non consente di ritenere dimostrato l'effettivo sostenimento del costo in capo allo studio, né la correttezza della successiva deduzione per quote di ammortamento. Parimenti, quanto alle opere artistiche (quadro e stampe), sebbene la natura di arredo di studio possa in astratto rendere tali spese astrattamente riferibili all'attività, nel caso concreto: i ricorrenti non hanno fornito elementi specifici idonei a superare le perplessità dell'Ufficio; la deduzione delle relative quote resta, quindi, non adeguatamente supportata da prova in ordine alla effettiva strumentalità e all'uso esclusivo in funzione dell'attività professionale. Deve pertanto ritenersi legittima la ripresa a tassazione, da parte dell'Ufficio, della quota di ammortamento complessiva di euro
1.560,00 (somma delle quote contestate).
Dall'esame congiunto degli elementi di fatto e di diritto, la Corte ritiene che:
l'eccezione di decadenza ex art.43 D. P. R.600/1973 è infondata, poiché: la dichiarazione per il 2017 è stata presentata il 31.10.2018, con termine ordinario di accertamento fissato al 31.12.2023; la notifica dell'invito ex art.
5-ter D. Lgs.218/1997, con fissazione della comparizione al 29.11.2023, ha comportato la proroga automatica di 120 giorni del termine di decadenza, rendendo tempestiva la notifica degli avvisi in data
12.03.2024;
la doglianza concernente il difetto di motivazione e la violazione dell'art.7, comma 5-bis, D. Lgs. 546/1992 non può accogliersi, avendo l'Ufficio: indicato con puntualità le voci di costo contestate, i relativi importi e le ragioni di inerenza/effettività non riconosciute;
assolto all'onere probatorio di base, mentre i contribuenti non hanno fornito prova idonea della deducibilità dei costi;
le contestazioni di merito dei ricorrenti risultano, nel complesso, non supportate da adeguati riscontri documentali: non è dimostrata l'effettiva deducibilità delle spese per visure, marche, formazione, pernottamenti e consulenze amministrative, né il loro effettivo riaddebito ai clienti;
non è dimostrato l'effettivo sostenimento dei costi di mobilio e arredi asseritamente acquistati tramite compensazione, né la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento delle relative quote di ammortamento.
Ne discende che gli avvisi di accertamento impugnati risultano legittimi e fondati, sia sotto il profilo formale che sostanziale.
Alla luce delle superiori considerazioni i ricorsi sono infondati e, pertanto, vanno rigettati.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti proposti dai dott. Ricorrente_1 e Nominativo_1, nonché dallo Studio Nominativo_1 , come in epigrafe indicati, avverso gli avvisi di accertamento nn. TYS02A001775/2023, TYS01A000302/2023 e TYS01A000307/2023, così provvede:
dispone la riunione dei procedimenti iscritti ai nn. R.G.R. 5187/2024 e 5188/2024;
rigetta i ricorsi;
conferma integralmente gli avvisi di accertamento impugnati;
Condanna, in solido, i ricorrenti alla rifusione, in favore di parte resistente costituita Agenzia delle Entrate -
Direzione Provinciale di Catania, delle spese di lite che si liquidano in euro 1.000,00 (mille/00).
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della XIII Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Primo Grado di Catania il 7 Gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Dott. Salvatore Panebianco)