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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 08/11/2024, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PARMA
Sezione Prima Civile
In composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Presidente relatore-estensore
Dott.ssa Angela Casalini Giudice
Dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4857/2024 R.G. V.G. promossa da
, con l'Avv. Claudia Manfredi Parte_1
e da
, con l'Avv. Simone Scaccia Parte_2 con l'intervento del P.M. in sede oggetto: Separazione consensuale
*********
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28 giugno 2024 e , premesso che Parte_1 Parte_2 avevano contratto matrimonio in Lesignano de' Bagni (PR) in data 23 luglio 2017 e che dall'unione coniugale non erano nati figli, hanno chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale.
I ricorrenti hanno dato atto della intollerabilità della convivenza per incompatibilità di carattere, chiedendo congiuntamente che la separazione sia regolata dalle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Con note in sostituzione di udienza, depositate in data 15 ottobre 2024, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e hanno chiesto al Tribunale di omologare le concordate condizioni;
la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
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La separazione personale fra i coniugi e deve essere senz'altro Parte_1 Parte_2 pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ.. Quanto alle questioni accessorie, ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo. Tali condizioni vengono pertanto recepite e fatte proprie dal Tribunale, in accordo al parere favorevole espresso dal PM.
Nulla poi in materia di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dagli interessati anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e uniti in Parte_1 Parte_2
matrimonio in data 23 luglio 2017 a Lesignano de' Bagni (PR), atto trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Lesignano de' Bagni (PR) al N. 7 P. 2 S. A anno 2017;
2. dispone che la separazione personale tra i coniugi sia regolata dalle condizioni concordate dalle parti di cui al ricorso congiunto, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
3. manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Parma per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 6 novembre 2024
Il Presidente relatore-estensore
(Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena)