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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/09/2025, n. 2547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2547 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 169/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente
- dr.ssa Irene Lupo Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 169/2025 r.g., pendente in grado di appello e promossa
DA
(p. VA ) con sede legale in Padova via Galleria Borromeo n. 3, Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Martina BRUSCAGNIN (c. F. ), presso il cui studio legale è C.F._1 elettivamente domiciliata, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(c. f. ) nato a [...] il [...] e residente a _1 C.F._2
Traverdona Monate via Giovanni Verga n. 64, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Corradi VERTTI (c. f. ) presso il cui studio legale in Milano via C.F._3
pagina 1 di 14 Lecco n. 12 è elettivamente domiciliato, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
E
- c. f. e p. iva ) in persona del proprio amministratore Controparte_2 P.IVA_2 delegato , con sede in Firenze via Jacopo da Diacceto n. 48, rappresentata e difesa, CP_3 giusta procura in atti, dall'avv. Francesco GAMBI (c. f. ), presso il cui C.F._4 studio legale in Firenze via R. Lupi n. m20, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_3
APPELLATA
Avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex artt. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669
c.c.)
Sulle seguenti conclusioni:
per appellante principale Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Varese n. 1027/2024 di data
3.12.2024, in via preliminare
- disporre inaudita altera parte o previa anticipazione dell'udienza di comparizione l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza n. 1027/2024 emessa dal Tribunale di Varese in data
3.12.2024 ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c., in considerazione della manifesta fondatezza della presente impugnazione per le ragioni esposte nel presente atto;
nel merito, in via principale,
pagina 2 di 14 - riformare la sentenza n. 1027/2024 emessa dal Tribunale di Varese in data 3.12.2024 per tutti i motivi in fatto e in diritto sopra esposti, con conseguente rigetto di ogni domanda formulata dalla parte attrice in primo grado, in quanto infondata in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte in atto;
- accogliere la domanda di condanna del sig. ex art. 96 c.p.c. _1 in ogni caso
- con integrale vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio;
in via istruttoria
- si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttoria formulate nel corso del primo grado nella seconda e terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. in data 18.04.2022 come richiamati in atto (già richiesti nel giudizio di primo grado), per le ragioni ivi esposte;
Per appellato-appellante incidentale, _1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, accogliere le seguenti conclusioni:
- rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- riformare la sentenza di primo grado riconoscendo al signor gli esborsi relativi al _1 contributo di avvio della mediazione per euro 48,80, del contributo di attivazione della procedura di mediazione per euro 61,00, il contributo unificato per euro, per u importo complessivo di euro 373,80, nonché provveda alla liquidazione delle spese di mediazione e a una diversa liquidazione dele spese processuali di primo grado di cui il procuratore si dichiarata antistatario;
- con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, e oneri di legge di cui il sottoscritto si dichiara antistatario;
Per appellata Controparte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta:
- è remissiva a Giustizia in relazione all'appello proposto da Controparte_2 [...] avverso la sentenza n. 1027/2024 del Tribunale di Varese;
Parte_1
- nell'ipotesi in cui, in accoglimento dell'appello di l'Ecc.ma Corte adita Parte_1 riformuli la sentenza n. 1027/2024 del Tribunale di Varese in punto di risoluzione del contratto di fornitura oglia l'Ecc.ma Corte: Controparte_4 _1
pagina 3 di 14 - in riforma della sentenza n. 1027/2024 del Tribunale di Varese respingere la domanda del sig. di dichiarare la risoluzione del contratto di finanziamento _1 [...]
Controparte_5
- in ogni caso con vittoria di spese e competenze e spese di lite di I e II grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 1027/2024 pubblicata in data 3.12.2024, il Tribunale Ordinario di Varese, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 653/02023 promossa da ogni _1 diversa domanda ed eccezione rigettata così provvedeva:
- dichiara risolto il contratto sottoscritto tra e in data _1 Parte_1
4.03.2020 e, conseguentemente, dichiara la risoluzione del contratto sottoscritto tra _1
e n data 9.03.2020;
[...] Controparte_2
- condanna al risarcimento del danno subito dall'attore Parte_1 _1 che quantifica in euro 700,00 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
- rigetta le domande di condanna nei confronti di e di Controparte_2 [...] al pagamento della sanzione di cui all'art. 67 septiesdecies del d.lgs. n. 206 del Parte_1
6.09.2005;
- condanna a rifondere all'attore e a Parte_1 _1 CP_2 le spese di lite che liquida per ciascuno in euro 4.237,00 per compensi oltre spese
[...] generali al 15% iva e cpa;
- compensa le spese di lite tra e _1 Controparte_2
***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
- Con atto di citazione notificato in data 27.02.2023 conveniva in giudizio innanzi _1 al Tribunale Ordinario di Varese e chiedendo la Parte_1 Controparte_2 risoluzione del contratto stipulato con in data 4.03.2020, e per l'effetto anche la Parte_1 risoluzione e/o la declaratoria di nullità o inefficacia del contratto stipulato tra e _1
e la condanna di al risarcimento del danno Controparte_6 Parte_1
pagina 4 di 14 nonché la condanna di entrambe le parti convenute al pagamento della sanzione ex art. 69 del d.lgs. n.
206 del 6.09.2005.
Deduceva di aver sottoscritto in data 4.03.2020 un contratto con per l'istallazione Parte_1 di un impianto fotovoltaico, in relazione al quale, in violazione delle relative Parte_1 previsioni contrattuali, non aveva provveduto al completamento delle pratiche necessarie per l'allaccio dell'impianto alla rete pubblica ENEL e GSE, rendendo conseguentemente inutilizzabile l'impianto stesso. Deduceva, inoltre, che, prevedendo il contratto in oggetto che il pagamento del corrispettivo avvenisse mediante finanziaria convenzionata, riceveva da ichiesta di Controparte_2 pagamento delle rate di rimborso di un finanziamento per il quale non aveva ricevuto alcuna informativa.
Su tali basi chiedeva la risoluzione del contratto e la conseguente condanna di al Parte_1 risarcimento dei danni derivati, nonché la risoluzione anche del contratto di finanziamento concluso con la condanna di entrambi le convenute alla sanzione di cui all'art. Controparte_2
69 del d.lgs. n. 206 del 6.09.2005.
- Si costituiva in giudizio che, contestando le domande proposte da parte attrice, ne Parte_1 chiedeva il rigetto.
In primis, richiamata la disciplina dettata in materia di vizi delle opere appaltate, eccepiva la decadenza di parte attrice dal termine di denuncia previsto dall'art. 1667 c.c. e la prescrizione della relativa azione.
Adduceva inoltre che il mancato completamento della pratica di allaccio fosse imputabile esclusivamente ad una condotta omissiva di parte attrice.
Su tali basi chiedeva il rigetto di ogni domanda attorea.
- Si costituiva in giudizio rilevando la propria estraneità ai termini del Controparte_2 contratto di acquisto/fornitura nonché ai fatti intercorsi tra parte attrice e la convenuta Parte_1 quale fornitrice, precisando che nell'ipotesi in cui il contratto di vendita fosse dichiarato risolto
[...] non formulava opposizione alla domanda di risoluzione del contratto di finanziamento in ragione di quanto previsto dall'art. 11 delle condizioni generali del contratto di finanziamento sottoscritto con
_1
Assunta la prova orale ammessa, la causa era posta in decisione.
***
Con la sentenza impugnata l'organo giudicante di primo grado, in parziale accoglimento della domanda attorea, qualificata l'azione di risoluzione articolata da parte attrice nell'azione generale di risoluzione pagina 5 di 14 del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c. attesa la non integrale esecuzione delle attività contrattualmente previste, il che esclude l'applicabilità dell'azione redibitoria prevista in materia di appalto la quale presuppone l'integrale completamento delle opere commissionate, accertato l'inadempimento di rispetto a quanto prescritto dall'art.
1.1.3. del regolamento Parte_1 contrattuale – che prevedeva, ad opera della fornitrice esecutrice, oltre a tutto quanto necessario per il montaggio e l'istallazione degli impianti fotovoltaici anche
e GSE>>, di fatto non svolte – rilevato che secondo quando confermato dal teste la Testimone_1 fornitrice-esecutrice non aveva reso possibile il completamento della pratica di allaccio alla rete pubblica non avendo presentato la dichiarazione di fine lavori, necessaria al completamento della pratica di allaccio e dunque per la funzionalità dell'impianto, attività tecnica di competenza di
[...]
dichiarava risolto il contratto di appalto e, dichiarato del pari risolto anche il contratto di Parte_1 finanziamento concluso tra e condannava _1 Controparte_2 [...]
al risarcimento del danno conseguentemente derivato a parte attrice liquidandolo in via Pt_1 equitativa in complessivi euro 700,00 oltre rifusione delle spese di lite.
***
- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello formulando preliminare Parte_1 istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Con il primo motivo di appello adduceva che contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, tra le obbligazioni a carico di non vi era quella di provvedere al Parte_1 positivo perfezionamento dell'allaccio dell'impianto fotovoltaico alla rete domestica e alla rete pubblica da parte di la quale non aveva assunto l'obbligo di garantire Parte_1
l'allacciamento dell'impianto alla rete Enel e GSE, prevedendo le prestazioni optate dalla committente
– sub punto “A” – una mera attività di <<sviluppo delle pratiche presso enel e gse>>, non già quella di
(Enel, GSE e >>, né l'obbligo di <> . CP_7
Pertanto, nessuna inadempienza poteva essere sotto tali profili ascritta a Parte_1
Con il secondo motivo di appello lamentava l'erroneo richiamo dell'istituto generale della risoluzione per inadempimento di cui all'art. 1453 c.c. dovendo invece l'azione esperita ricondursi al paradigma della azione redibitoria per vizi di cui all'art. 1667 c.c. in relazione alla quale ribadiva la maturata decadenza in relazione alla mancata denunzia dei vizi e l'intervenuta prescrizione dell'azione.
pagina 6 di 14 Con il terzo motivo di appello adduceva che l'asserito inadempimento imputato a Parte_1 contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante con la sentenza impugnata, non integrava i crismi della gravità ordinamentalmente richiesti, e pertanto era inidoneo a supportare il rimedio risolutorio.
Con il quarto motivo di appello lamentava la mancata valutazione del comportamento omissivo tenuto dalla parte committente in relazione al mancato allacciamento dell'impianto fotovoltaico alla rete pubblica, non avendo fornito la documentazione richiesta da e non avendo Parte_1 provveduto tempestivamente a volturare l'utenza ancora intestata al precedente defunto titolare.
Con il quinto motivo di appello lamentava l'erronea liquidazione del danno in via equitativa.
- Si costituiva in giudizio che contestando integralmente il gravame proposto _1 articolava appello incidentale con cui lamentava la mancata liquidazione delle spese sostenute in relazione all'attività di mediazione e dei relativi contributi versati oltre che il mancato riconoscimento del contributo unificato;
lamentava inoltre l'incongruità degli importi liquidati a titolo di compenso professionale rispetto all'entità dell'attività difensiva svolta, attesa la complessa della stessa in ragione della posizione processuale, maggiore rispetto a quella relativa alla posizione di CP_2 le cui spettanze difensive sono state liquidate in pari importo.
[...]
- Si costituiva ribadendo la propria estraneità rispetto alle domande Controparte_2 relative alla risoluzione del contratto di appalto, insistendo, in caso di accoglimento dell'appello principale, nella riforma della sentenza anche in relazione alla dichiarazione risoluzione del contratto di finanziamento.
Con ordinanza di questa Corte del 15.05.2025 era rigettata l'istanza di sospensiva della efficacia esecutiva della sentenza appellata articolata da Parte_1
All'udienza dell'11.09.2025, all'esito della discussione orale ex art. 350 bis c.p.c., la causa era trattenuta in decisione e decisa nella camera di consiglio del 17.09.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È dato obiettivamente acquisito al giudizio ed emergente dai rispettivi scritti di causa prodotti dalle parti che l'impianto fotovoltaico commissionato non è mai stato reso funzionante non essendo stato realizzato il collegamento alla rete domestica ed alla rete pubblica, necessitante del completamento pagina 7 di 14 della relativa pratica previo rilascio del documento finale di fine lavori ad opera e cure della società esecutrice delle opere commissionate.
Tanto premesso, va rilevato che il collegamento dell'impianto alla rete pubblica e privata è di esclusiva competenza di E-Distribuzioni, società proprietaria dei contatori e attributaria della gestione delle reti di distribuzione dell'energia elettrica.
Come ampiamente emerso in corso di causa, e segnatamente sulla base di quanto riferito nel corso del relativo esame testimoniale dal teste ing. , per l'attivazione del collegamento dell'impianto Tes_2 alla rete pubblica è richiesta la presentazione di apposita domanda rivolta a E-Distribuzioni la quale, operate le verifiche di regolarità tecnica ed amministrativa, provvede alla connessione dell'impianto fotovoltaico alla rete pubblica e alla rete privata.
Secondo quanto previsto dall'art.
1.1.3. del regolamento contrattuale – che prevedeva, ad opera della fornitrice esecutrice oltre a tutto quanto necessario per il montaggio e l'istallazione degli impianti fotovoltaici anche <<lo sviluppo pratiche per allaccio enel e gse>> – in Parte_1 quanto contrattualmente specificamente obbligata, era obbligata a provvedere al disbrigo delle pratiche per il collegamento dell'impianto fotovoltaico commissionatole alla rete pubblica e alla rete privata, provvedendo alla presentazione della relativa domanda e all'inoltro della documentazione necessaria ed in particolare ad inviare a E-DISTRIBUZIONI del modello unico previsto per la realizzazione della connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici. Dalle risultanze di causa è emerso che non ha emesso né caricato sul portale di E- Parte_1
DISTRIBUZIONI la dichiarazione di fine lavori dell'impianto fotovoltaico da parte di Parte_1 né dato inizio alla pratica di connessione.
Né parte appellante ha offerto alcuna prova dell'effettivo invio a E-Distribuzione del per la realizzazione la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici>>, limitandosi al deposito in giudizio di detto documento senza comprovarne l'invio all'ente competente.
Al contrario sulla base di quanto riferito dal teste Ing. , l'attività di sviluppo pratiche per Tes_2 allaccio non risulta essere stata spiegata né iniziata. Al riguardo il teste, dopo aver premesso che la
<> risulta lavori>>, ha riferito che nel caso di specie lavori in quanto mancava il passaggio precedente, ossia l'inizio della pratica di connessione>>, precisando altresì che per la pratica di allaccio alla rete pubblica era pagina 8 di 14 tecnico incaricato da caricasse sul portale di E-Distribuzioni la dichiarazione di fine Parte_1 lavori dell'impianto fotovoltaico rilasciata da Parte_1
Pertanto, sulla base dei suddetti elementi, puntualmente valutati dall'organo giudicante di primo grado con la sentenza impugnata, appare positivamente provato che è rimasta Parte_1 completamente inadempiente rispetto all'obbligo, contrattualmente assunto e di rilevanza centrale sul piano della funzionalità del contratto in quanto incidente sulla stessa utilità e funzionalità dell'impianto commissionato, e dunque sul piano dell'elemento causale, inutilizzabile in assenza del disbrigo della predetta pratica e prima ancora in assenza della dichiarazione di fine lavori necessaria al conseguimento dell'allaccio, di cui all'art.
1.1.3. del regolamento contrattuale che specificamente prevedeva a carico di l'obbligo di sviluppo delle pratiche per l'allaccio Parte_1 dell'impianto fotovoltaico alla rete privata e pubblica.
Segue il rigetto del primo motivo di appello.
***
Del pari infondato appare il secondo motivo di appello.
Al riguardo vale rilevare che, contrariamente a quanto assunto da parte appellante, l'azione risolutoria esperita dal committente non può essere ricondotta al paradigma di cui all'art. 1667 c.c., che sottende il completamento e la consegna dell'opera, accettata dalla committente, e l'emersione, successivamente alla consegna, di vizi strutturali o funzionali dell'opera, trovando applicazione la disciplina generale della risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c., come correttamente ritenuto dall'organo giudicante di primo grado.
L'azione redibitoria per vizi o difetti delle opere appaltate, in rapporto di specialità rispetto al rimedio risolutorio generale disciplinato dall'art. 1453 c.c., trova applicazione nelle ipotesi in cui il committente ponga a base del rimedio redibitorio esperito la presenza di un vizio e dunque di una alterazione morfologica strutturale o funzionale del bene commissionato e consegnato dall'appaltatore, tale da incidere negativamente sull'utilizzo e sul valore del bene stesso, nel quale caso trova applicazione, in ragione del principio di specialità, la disciplina specificamente dettata per l'azione redibitoria e conseguentemente il regime decadenziale previsto in relazione all'obbligo di denuncia le vizio e del difetto lamentato, che deve essere denunciato entro sessanta giorni dalla scoperta, e prescrizionale per l'esercizio dell'azione, che deve essere esperita entro due anni dalla consegna del bene, oltre che il presupposto della gravità dell'inadempimento, di valutazione più rigorosa e gravosa rispetto a quanto previsto per l'azione generale di risoluzione per inadempimento, restando applicabile il rimedio pagina 9 di 14 risolutorio generale per le altre inadempienze afferenti ad altre previsioni contrattuali, relative ai termini di consegna, o alla violazione di prestazioni che sebbene non attinenti alla predisposizione e consegna del bene costituiscono comunque elemento centrale per la stessa funzionalità del bene commissionato.
Nel caso di specie l'inadempimento della società appaltatrice ed esecutrice dell'opera commissionata è integrato non già dalla alterazione strutturale del bene o dalla inidoneità strutturale dello stesso integrante la fattispecie del vizio, bensì dalla inottemperanza della società appaltatrice di specifici e paralleli obblighi prestazionali contrattualmente assunti, funzionali alla utilizzabilità del bene, e dunque incidenti sulla stessa funzionalità del contratto, la cui inottemperanza rendono il bene del tutto non fruibile per la destinazione sua propria e per l'uso pattuito, e pertanto, in quanto inscindibilmente connessi alla causa del contratto, la relativa inadempienza, compromettendo l'utilità stessa del bene, integra i crismi della gravità richiesti dal dettato dell'art. 1453 c.c. per l'esperibilità del rimedio risolutorio.
Il mancato compimento dell'attività di <> contrattualmente specificamente assunto dalla società appellante, prodromico e necessario per il collegamento dell'impianto alla rete domestica ed alla rete pubblica, non rende fruibile ed utilizzabile secondo la destinazione d'uso l'impianto e pertanto, incide negativamente, vanificandola, sulla stessa funzionalità del contratto, non potendo da sé solo l'impianto fotovoltaico assolvere allo scopo ed alla funzione economica per cui l'opera fu commissionata.
Peraltro, nel regolamento contrattuale non risulta indicato un termine entro il quale la società esecutrice avrebbe dovuto completare l'attività di sviluppo pratiche di allaccio Enel e GES e dal quale avrebbe dovuto decorrere qualsiasi termine decadenziale o prescrizionale.
Segue il rigetto del secondo motivo di appello.
***
Il ritardo di oltre un quinquennio costituisce grave inadempimento giustificante, contrariamente a quanto assunto da parte appellante con il terzo motivo di appello, il rimedio risolutorio.
Più specificamente in ordine al profilo della gravità dell'inadempimento, richiesta dal dettato dell'art. 1455 c.c. per l'esperibilità dell'azione generale di risoluzione del contratto per inadempimento, vale richiamare l'orientamento giurisprudenziale per cui la valutazione della gravità dell'inadempimento sotto il profilo oggettivo comporta la verifica che l'inadempimento abbia inciso in modo apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto contrattuale, in astratto, per la sua entità e, in concreto in pagina 10 di 14 relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altra parte contraente, sì da dar luogo aduno squilibrio sensibile del sinallagma negoziale. Pertanto, essa non si limita ad una stima meramente economica della parte di prestazione rimasta inadempiuta ma impone di valutare in che misura l'inadempimento precluda alla parte non inadempiente ed interessata all'attuazione del sinallagma del contratto di realizzare l'interesse sotteso dal contratto e per il quale il vincolo contrattuale è stato instaurato.
Per l'assunto nel caso di specie sussiste il presupposto della gravità dell'inadempimento atteso che l'inadempimento della parte convenuta è stato tale da aver determinato la totale inutilizzabilità dell'impianto fotovoltaico rendendo di fatto impossibile per la parte committente la realizzazione dell'interesse profuso nel contratto, ciò anche a fronte dell'onere economico sostenuto senza poter trarne alcuna utilità.
Ne consegue che la condotta omissiva ed inadempitiva tenuta da essendo Parte_1 connotata da oggettiva gravità, integra il profilo della non scarsa importanza richiesto dal dettato dell'art. 1453 c.c. per l'esperibilità del rimedio risolutorio.
Segue il rigetto del terzo motivo di appello.
***
Contrariamente a quanto assunto dall'appellante principale con il quarto motivo Parte_2 di appello, nessuna rilevanza riveste inoltre la circostanza, allegata da parte appellante, che l'utenza fosse intestata a persona defunta diversa dal contraente, non essendo stata tale circostanza contestata al el corso del rapporto contrattuale. _1
Segue il rigetto del quarto motivo di appello.
***
Del pari infondato risulta il quinto motivo di appello.
Correttamente l'organo giudicante di primo grado in assenza di elemento oggettivi di valutazione del danno lamentato a parte appellata, ha applicato il criterio di liquidazione equitativa determinando in euro 700,00 l'ammontare del pregiudizio patito da parte attrice in relazione all'inadempienza della società appaltatrice.
Va pertanto rigettato il quinto motivo di appello.
***
Consegue l'integrale rigetto dell'appello principale proposto da Parte_1
***
pagina 11 di 14 Deve trovare parziale accoglimento l'appello incidentale proposto da _1
Al riguardo, correttamente applicata la regola della soccombenza quale criterio regolatore delle spese di lite del primo grado di giudizio, le stesse appaiono correttamente liquidate in relazione alla posizione della parte attrice nell'importo determinato con la sentenza impugnata in applicazione dei valori tariffari, importi che risultano allineati al valore della causa, non connotata da elementi di particolare complessità, ed all'attività difensiva svolta ed all'esito finale del giudizio, che pertanto vanno confermati in quanto correttamente e congruamente determinati.
Tuttavia, contrariamente a quanto operato dall'organo giudicante di primo grado, quali effettivi esborsi sostenuti e documentati dall'appellante incidentale, vanno riconosciuti gli importi versati a titolo di contributo per la procedura di mediazione pari ad euro 61,00, l'importo versato a titolo di contributi unificato per il primo grado di giudizio, pari ad euro 237,00 e l'importo di euro 27,00 per la marca da bollo, nonché le spese per l'attività difensiva relative al procedimento di mediazione, da liquidare in ragione del valore della causa (compresa nello scaglione tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00) in complessivi euro 1.600,00 oltre cpa ed iva come per legge.
***
Nei predetti termini va parzialmente riformata la sentenza appellata che resta nel resto confermata.
***
Le spese di lite del presente giudizio seguono la regola della soccombenza.
Pertanto, va condannata alla rifusione in favore di delle spese Parte_1 _1 di lite del presente giudizio di appello che si liquidano, in ragione dell'attività difensiva svolta e del valore della causa (compreso nello scaglio tra euro 26.000,00 e euro 52.000,00), applicati i parametri tariffari (da attestare in prossimità dei valori medi), in complessivi euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre la maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Del pari va condannata la rifusione in favore di Parte_1 Controparte_2 delle spese del presente giudizio di appello che vanno liquidate, in ragione dell'attività difensiva svolta e del valore della causa (compreso nello scaglio tra euro 26.001,00 e euro 52.000,00), applicati i parametri tariffari (da attestare in prossimità dei valori medi), in complessivi euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre la maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
***
pagina 12 di 14 Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante principale dell'ulteriore importo pari al doppio del contributo unificato a norma del comma Parte_1
1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza n. 609/2024,
[...] _1 pubblicata il 2.04.2024, del Tribunale Ordinario di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
- in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da in parziale _1 riforma della sentenza appellata, condanna a corrispondere a Parte_1 _1
, in aggiunta agli importi già liquidati a titolo di rifusione delle spese di lite del primo
[...] grado di giudizio, gli ulteriori importi di euro 61,00 a titolo di rimborso contributo per mediazione, di euro 237,00 a titolo di contributo unificato, di euro 27,00 per rimborso marca da bollo, e di complessivi euro 1.600,00 oltre cpa ed VA come per legge per compensi difensivi per l'attività di mediazione.
- conferma nel resto la sentenza appellata;
- condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite Parte_1 _1 del presente giudizio di appello che liquida in complessivi euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge;
- condanna alla rifusione in favore di elle Parte_1 Controparte_2 spese di lite del presente giudizio di appello che liquida in euro 6.000,00 per compensi professionali oltre maggiorazione dl 15% per rimborso spese generali, CPA ed VA (se dovuta) come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante principale a norma del comma Parte_1
1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002.
pagina 13 di 14 Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Marco del Vecchio
Il Presidente
Dr. Alberto Massimo Vigorelli
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente
- dr.ssa Irene Lupo Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 169/2025 r.g., pendente in grado di appello e promossa
DA
(p. VA ) con sede legale in Padova via Galleria Borromeo n. 3, Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Martina BRUSCAGNIN (c. F. ), presso il cui studio legale è C.F._1 elettivamente domiciliata, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(c. f. ) nato a [...] il [...] e residente a _1 C.F._2
Traverdona Monate via Giovanni Verga n. 64, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Corradi VERTTI (c. f. ) presso il cui studio legale in Milano via C.F._3
pagina 1 di 14 Lecco n. 12 è elettivamente domiciliato, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
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APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
E
- c. f. e p. iva ) in persona del proprio amministratore Controparte_2 P.IVA_2 delegato , con sede in Firenze via Jacopo da Diacceto n. 48, rappresentata e difesa, CP_3 giusta procura in atti, dall'avv. Francesco GAMBI (c. f. ), presso il cui C.F._4 studio legale in Firenze via R. Lupi n. m20, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
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APPELLATA
Avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex artt. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669
c.c.)
Sulle seguenti conclusioni:
per appellante principale Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Varese n. 1027/2024 di data
3.12.2024, in via preliminare
- disporre inaudita altera parte o previa anticipazione dell'udienza di comparizione l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza n. 1027/2024 emessa dal Tribunale di Varese in data
3.12.2024 ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c., in considerazione della manifesta fondatezza della presente impugnazione per le ragioni esposte nel presente atto;
nel merito, in via principale,
pagina 2 di 14 - riformare la sentenza n. 1027/2024 emessa dal Tribunale di Varese in data 3.12.2024 per tutti i motivi in fatto e in diritto sopra esposti, con conseguente rigetto di ogni domanda formulata dalla parte attrice in primo grado, in quanto infondata in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte in atto;
- accogliere la domanda di condanna del sig. ex art. 96 c.p.c. _1 in ogni caso
- con integrale vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio;
in via istruttoria
- si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttoria formulate nel corso del primo grado nella seconda e terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. in data 18.04.2022 come richiamati in atto (già richiesti nel giudizio di primo grado), per le ragioni ivi esposte;
Per appellato-appellante incidentale, _1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, accogliere le seguenti conclusioni:
- rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- riformare la sentenza di primo grado riconoscendo al signor gli esborsi relativi al _1 contributo di avvio della mediazione per euro 48,80, del contributo di attivazione della procedura di mediazione per euro 61,00, il contributo unificato per euro, per u importo complessivo di euro 373,80, nonché provveda alla liquidazione delle spese di mediazione e a una diversa liquidazione dele spese processuali di primo grado di cui il procuratore si dichiarata antistatario;
- con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, e oneri di legge di cui il sottoscritto si dichiara antistatario;
Per appellata Controparte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta:
- è remissiva a Giustizia in relazione all'appello proposto da Controparte_2 [...] avverso la sentenza n. 1027/2024 del Tribunale di Varese;
Parte_1
- nell'ipotesi in cui, in accoglimento dell'appello di l'Ecc.ma Corte adita Parte_1 riformuli la sentenza n. 1027/2024 del Tribunale di Varese in punto di risoluzione del contratto di fornitura oglia l'Ecc.ma Corte: Controparte_4 _1
pagina 3 di 14 - in riforma della sentenza n. 1027/2024 del Tribunale di Varese respingere la domanda del sig. di dichiarare la risoluzione del contratto di finanziamento _1 [...]
Controparte_5
- in ogni caso con vittoria di spese e competenze e spese di lite di I e II grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 1027/2024 pubblicata in data 3.12.2024, il Tribunale Ordinario di Varese, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 653/02023 promossa da ogni _1 diversa domanda ed eccezione rigettata così provvedeva:
- dichiara risolto il contratto sottoscritto tra e in data _1 Parte_1
4.03.2020 e, conseguentemente, dichiara la risoluzione del contratto sottoscritto tra _1
e n data 9.03.2020;
[...] Controparte_2
- condanna al risarcimento del danno subito dall'attore Parte_1 _1 che quantifica in euro 700,00 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
- rigetta le domande di condanna nei confronti di e di Controparte_2 [...] al pagamento della sanzione di cui all'art. 67 septiesdecies del d.lgs. n. 206 del Parte_1
6.09.2005;
- condanna a rifondere all'attore e a Parte_1 _1 CP_2 le spese di lite che liquida per ciascuno in euro 4.237,00 per compensi oltre spese
[...] generali al 15% iva e cpa;
- compensa le spese di lite tra e _1 Controparte_2
***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
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- Con atto di citazione notificato in data 27.02.2023 conveniva in giudizio innanzi _1 al Tribunale Ordinario di Varese e chiedendo la Parte_1 Controparte_2 risoluzione del contratto stipulato con in data 4.03.2020, e per l'effetto anche la Parte_1 risoluzione e/o la declaratoria di nullità o inefficacia del contratto stipulato tra e _1
e la condanna di al risarcimento del danno Controparte_6 Parte_1
pagina 4 di 14 nonché la condanna di entrambe le parti convenute al pagamento della sanzione ex art. 69 del d.lgs. n.
206 del 6.09.2005.
Deduceva di aver sottoscritto in data 4.03.2020 un contratto con per l'istallazione Parte_1 di un impianto fotovoltaico, in relazione al quale, in violazione delle relative Parte_1 previsioni contrattuali, non aveva provveduto al completamento delle pratiche necessarie per l'allaccio dell'impianto alla rete pubblica ENEL e GSE, rendendo conseguentemente inutilizzabile l'impianto stesso. Deduceva, inoltre, che, prevedendo il contratto in oggetto che il pagamento del corrispettivo avvenisse mediante finanziaria convenzionata, riceveva da ichiesta di Controparte_2 pagamento delle rate di rimborso di un finanziamento per il quale non aveva ricevuto alcuna informativa.
Su tali basi chiedeva la risoluzione del contratto e la conseguente condanna di al Parte_1 risarcimento dei danni derivati, nonché la risoluzione anche del contratto di finanziamento concluso con la condanna di entrambi le convenute alla sanzione di cui all'art. Controparte_2
69 del d.lgs. n. 206 del 6.09.2005.
- Si costituiva in giudizio che, contestando le domande proposte da parte attrice, ne Parte_1 chiedeva il rigetto.
In primis, richiamata la disciplina dettata in materia di vizi delle opere appaltate, eccepiva la decadenza di parte attrice dal termine di denuncia previsto dall'art. 1667 c.c. e la prescrizione della relativa azione.
Adduceva inoltre che il mancato completamento della pratica di allaccio fosse imputabile esclusivamente ad una condotta omissiva di parte attrice.
Su tali basi chiedeva il rigetto di ogni domanda attorea.
- Si costituiva in giudizio rilevando la propria estraneità ai termini del Controparte_2 contratto di acquisto/fornitura nonché ai fatti intercorsi tra parte attrice e la convenuta Parte_1 quale fornitrice, precisando che nell'ipotesi in cui il contratto di vendita fosse dichiarato risolto
[...] non formulava opposizione alla domanda di risoluzione del contratto di finanziamento in ragione di quanto previsto dall'art. 11 delle condizioni generali del contratto di finanziamento sottoscritto con
_1
Assunta la prova orale ammessa, la causa era posta in decisione.
***
Con la sentenza impugnata l'organo giudicante di primo grado, in parziale accoglimento della domanda attorea, qualificata l'azione di risoluzione articolata da parte attrice nell'azione generale di risoluzione pagina 5 di 14 del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c. attesa la non integrale esecuzione delle attività contrattualmente previste, il che esclude l'applicabilità dell'azione redibitoria prevista in materia di appalto la quale presuppone l'integrale completamento delle opere commissionate, accertato l'inadempimento di rispetto a quanto prescritto dall'art.
1.1.3. del regolamento Parte_1 contrattuale – che prevedeva, ad opera della fornitrice esecutrice, oltre a tutto quanto necessario per il montaggio e l'istallazione degli impianti fotovoltaici anche
e GSE>>, di fatto non svolte – rilevato che secondo quando confermato dal teste la Testimone_1 fornitrice-esecutrice non aveva reso possibile il completamento della pratica di allaccio alla rete pubblica non avendo presentato la dichiarazione di fine lavori, necessaria al completamento della pratica di allaccio e dunque per la funzionalità dell'impianto, attività tecnica di competenza di
[...]
dichiarava risolto il contratto di appalto e, dichiarato del pari risolto anche il contratto di Parte_1 finanziamento concluso tra e condannava _1 Controparte_2 [...]
al risarcimento del danno conseguentemente derivato a parte attrice liquidandolo in via Pt_1 equitativa in complessivi euro 700,00 oltre rifusione delle spese di lite.
***
- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello formulando preliminare Parte_1 istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Con il primo motivo di appello adduceva che contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, tra le obbligazioni a carico di non vi era quella di provvedere al Parte_1 positivo perfezionamento dell'allaccio dell'impianto fotovoltaico alla rete domestica e alla rete pubblica da parte di la quale non aveva assunto l'obbligo di garantire Parte_1
l'allacciamento dell'impianto alla rete Enel e GSE, prevedendo le prestazioni optate dalla committente
– sub punto “A” – una mera attività di <<sviluppo delle pratiche presso enel e gse>>, non già quella di
(Enel, GSE e >>, né l'obbligo di <
Pertanto, nessuna inadempienza poteva essere sotto tali profili ascritta a Parte_1
Con il secondo motivo di appello lamentava l'erroneo richiamo dell'istituto generale della risoluzione per inadempimento di cui all'art. 1453 c.c. dovendo invece l'azione esperita ricondursi al paradigma della azione redibitoria per vizi di cui all'art. 1667 c.c. in relazione alla quale ribadiva la maturata decadenza in relazione alla mancata denunzia dei vizi e l'intervenuta prescrizione dell'azione.
pagina 6 di 14 Con il terzo motivo di appello adduceva che l'asserito inadempimento imputato a Parte_1 contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante con la sentenza impugnata, non integrava i crismi della gravità ordinamentalmente richiesti, e pertanto era inidoneo a supportare il rimedio risolutorio.
Con il quarto motivo di appello lamentava la mancata valutazione del comportamento omissivo tenuto dalla parte committente in relazione al mancato allacciamento dell'impianto fotovoltaico alla rete pubblica, non avendo fornito la documentazione richiesta da e non avendo Parte_1 provveduto tempestivamente a volturare l'utenza ancora intestata al precedente defunto titolare.
Con il quinto motivo di appello lamentava l'erronea liquidazione del danno in via equitativa.
- Si costituiva in giudizio che contestando integralmente il gravame proposto _1 articolava appello incidentale con cui lamentava la mancata liquidazione delle spese sostenute in relazione all'attività di mediazione e dei relativi contributi versati oltre che il mancato riconoscimento del contributo unificato;
lamentava inoltre l'incongruità degli importi liquidati a titolo di compenso professionale rispetto all'entità dell'attività difensiva svolta, attesa la complessa della stessa in ragione della posizione processuale, maggiore rispetto a quella relativa alla posizione di CP_2 le cui spettanze difensive sono state liquidate in pari importo.
[...]
- Si costituiva ribadendo la propria estraneità rispetto alle domande Controparte_2 relative alla risoluzione del contratto di appalto, insistendo, in caso di accoglimento dell'appello principale, nella riforma della sentenza anche in relazione alla dichiarazione risoluzione del contratto di finanziamento.
Con ordinanza di questa Corte del 15.05.2025 era rigettata l'istanza di sospensiva della efficacia esecutiva della sentenza appellata articolata da Parte_1
All'udienza dell'11.09.2025, all'esito della discussione orale ex art. 350 bis c.p.c., la causa era trattenuta in decisione e decisa nella camera di consiglio del 17.09.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È dato obiettivamente acquisito al giudizio ed emergente dai rispettivi scritti di causa prodotti dalle parti che l'impianto fotovoltaico commissionato non è mai stato reso funzionante non essendo stato realizzato il collegamento alla rete domestica ed alla rete pubblica, necessitante del completamento pagina 7 di 14 della relativa pratica previo rilascio del documento finale di fine lavori ad opera e cure della società esecutrice delle opere commissionate.
Tanto premesso, va rilevato che il collegamento dell'impianto alla rete pubblica e privata è di esclusiva competenza di E-Distribuzioni, società proprietaria dei contatori e attributaria della gestione delle reti di distribuzione dell'energia elettrica.
Come ampiamente emerso in corso di causa, e segnatamente sulla base di quanto riferito nel corso del relativo esame testimoniale dal teste ing. , per l'attivazione del collegamento dell'impianto Tes_2 alla rete pubblica è richiesta la presentazione di apposita domanda rivolta a E-Distribuzioni la quale, operate le verifiche di regolarità tecnica ed amministrativa, provvede alla connessione dell'impianto fotovoltaico alla rete pubblica e alla rete privata.
Secondo quanto previsto dall'art.
1.1.3. del regolamento contrattuale – che prevedeva, ad opera della fornitrice esecutrice oltre a tutto quanto necessario per il montaggio e l'istallazione degli impianti fotovoltaici anche <<lo sviluppo pratiche per allaccio enel e gse>> – in Parte_1 quanto contrattualmente specificamente obbligata, era obbligata a provvedere al disbrigo delle pratiche per il collegamento dell'impianto fotovoltaico commissionatole alla rete pubblica e alla rete privata, provvedendo alla presentazione della relativa domanda e all'inoltro della documentazione necessaria ed in particolare ad inviare a E-DISTRIBUZIONI del modello unico previsto per la realizzazione della connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici. Dalle risultanze di causa è emerso che non ha emesso né caricato sul portale di E- Parte_1
DISTRIBUZIONI la dichiarazione di fine lavori dell'impianto fotovoltaico da parte di Parte_1 né dato inizio alla pratica di connessione.
Né parte appellante ha offerto alcuna prova dell'effettivo invio a E-Distribuzione del per la realizzazione la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici>>, limitandosi al deposito in giudizio di detto documento senza comprovarne l'invio all'ente competente.
Al contrario sulla base di quanto riferito dal teste Ing. , l'attività di sviluppo pratiche per Tes_2 allaccio non risulta essere stata spiegata né iniziata. Al riguardo il teste, dopo aver premesso che la
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Pertanto, sulla base dei suddetti elementi, puntualmente valutati dall'organo giudicante di primo grado con la sentenza impugnata, appare positivamente provato che è rimasta Parte_1 completamente inadempiente rispetto all'obbligo, contrattualmente assunto e di rilevanza centrale sul piano della funzionalità del contratto in quanto incidente sulla stessa utilità e funzionalità dell'impianto commissionato, e dunque sul piano dell'elemento causale, inutilizzabile in assenza del disbrigo della predetta pratica e prima ancora in assenza della dichiarazione di fine lavori necessaria al conseguimento dell'allaccio, di cui all'art.
1.1.3. del regolamento contrattuale che specificamente prevedeva a carico di l'obbligo di sviluppo delle pratiche per l'allaccio Parte_1 dell'impianto fotovoltaico alla rete privata e pubblica.
Segue il rigetto del primo motivo di appello.
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Del pari infondato appare il secondo motivo di appello.
Al riguardo vale rilevare che, contrariamente a quanto assunto da parte appellante, l'azione risolutoria esperita dal committente non può essere ricondotta al paradigma di cui all'art. 1667 c.c., che sottende il completamento e la consegna dell'opera, accettata dalla committente, e l'emersione, successivamente alla consegna, di vizi strutturali o funzionali dell'opera, trovando applicazione la disciplina generale della risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c., come correttamente ritenuto dall'organo giudicante di primo grado.
L'azione redibitoria per vizi o difetti delle opere appaltate, in rapporto di specialità rispetto al rimedio risolutorio generale disciplinato dall'art. 1453 c.c., trova applicazione nelle ipotesi in cui il committente ponga a base del rimedio redibitorio esperito la presenza di un vizio e dunque di una alterazione morfologica strutturale o funzionale del bene commissionato e consegnato dall'appaltatore, tale da incidere negativamente sull'utilizzo e sul valore del bene stesso, nel quale caso trova applicazione, in ragione del principio di specialità, la disciplina specificamente dettata per l'azione redibitoria e conseguentemente il regime decadenziale previsto in relazione all'obbligo di denuncia le vizio e del difetto lamentato, che deve essere denunciato entro sessanta giorni dalla scoperta, e prescrizionale per l'esercizio dell'azione, che deve essere esperita entro due anni dalla consegna del bene, oltre che il presupposto della gravità dell'inadempimento, di valutazione più rigorosa e gravosa rispetto a quanto previsto per l'azione generale di risoluzione per inadempimento, restando applicabile il rimedio pagina 9 di 14 risolutorio generale per le altre inadempienze afferenti ad altre previsioni contrattuali, relative ai termini di consegna, o alla violazione di prestazioni che sebbene non attinenti alla predisposizione e consegna del bene costituiscono comunque elemento centrale per la stessa funzionalità del bene commissionato.
Nel caso di specie l'inadempimento della società appaltatrice ed esecutrice dell'opera commissionata è integrato non già dalla alterazione strutturale del bene o dalla inidoneità strutturale dello stesso integrante la fattispecie del vizio, bensì dalla inottemperanza della società appaltatrice di specifici e paralleli obblighi prestazionali contrattualmente assunti, funzionali alla utilizzabilità del bene, e dunque incidenti sulla stessa funzionalità del contratto, la cui inottemperanza rendono il bene del tutto non fruibile per la destinazione sua propria e per l'uso pattuito, e pertanto, in quanto inscindibilmente connessi alla causa del contratto, la relativa inadempienza, compromettendo l'utilità stessa del bene, integra i crismi della gravità richiesti dal dettato dell'art. 1453 c.c. per l'esperibilità del rimedio risolutorio.
Il mancato compimento dell'attività di <
Peraltro, nel regolamento contrattuale non risulta indicato un termine entro il quale la società esecutrice avrebbe dovuto completare l'attività di sviluppo pratiche di allaccio Enel e GES e dal quale avrebbe dovuto decorrere qualsiasi termine decadenziale o prescrizionale.
Segue il rigetto del secondo motivo di appello.
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Il ritardo di oltre un quinquennio costituisce grave inadempimento giustificante, contrariamente a quanto assunto da parte appellante con il terzo motivo di appello, il rimedio risolutorio.
Più specificamente in ordine al profilo della gravità dell'inadempimento, richiesta dal dettato dell'art. 1455 c.c. per l'esperibilità dell'azione generale di risoluzione del contratto per inadempimento, vale richiamare l'orientamento giurisprudenziale per cui la valutazione della gravità dell'inadempimento sotto il profilo oggettivo comporta la verifica che l'inadempimento abbia inciso in modo apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto contrattuale, in astratto, per la sua entità e, in concreto in pagina 10 di 14 relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altra parte contraente, sì da dar luogo aduno squilibrio sensibile del sinallagma negoziale. Pertanto, essa non si limita ad una stima meramente economica della parte di prestazione rimasta inadempiuta ma impone di valutare in che misura l'inadempimento precluda alla parte non inadempiente ed interessata all'attuazione del sinallagma del contratto di realizzare l'interesse sotteso dal contratto e per il quale il vincolo contrattuale è stato instaurato.
Per l'assunto nel caso di specie sussiste il presupposto della gravità dell'inadempimento atteso che l'inadempimento della parte convenuta è stato tale da aver determinato la totale inutilizzabilità dell'impianto fotovoltaico rendendo di fatto impossibile per la parte committente la realizzazione dell'interesse profuso nel contratto, ciò anche a fronte dell'onere economico sostenuto senza poter trarne alcuna utilità.
Ne consegue che la condotta omissiva ed inadempitiva tenuta da essendo Parte_1 connotata da oggettiva gravità, integra il profilo della non scarsa importanza richiesto dal dettato dell'art. 1453 c.c. per l'esperibilità del rimedio risolutorio.
Segue il rigetto del terzo motivo di appello.
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Contrariamente a quanto assunto dall'appellante principale con il quarto motivo Parte_2 di appello, nessuna rilevanza riveste inoltre la circostanza, allegata da parte appellante, che l'utenza fosse intestata a persona defunta diversa dal contraente, non essendo stata tale circostanza contestata al el corso del rapporto contrattuale. _1
Segue il rigetto del quarto motivo di appello.
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Del pari infondato risulta il quinto motivo di appello.
Correttamente l'organo giudicante di primo grado in assenza di elemento oggettivi di valutazione del danno lamentato a parte appellata, ha applicato il criterio di liquidazione equitativa determinando in euro 700,00 l'ammontare del pregiudizio patito da parte attrice in relazione all'inadempienza della società appaltatrice.
Va pertanto rigettato il quinto motivo di appello.
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Consegue l'integrale rigetto dell'appello principale proposto da Parte_1
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pagina 11 di 14 Deve trovare parziale accoglimento l'appello incidentale proposto da _1
Al riguardo, correttamente applicata la regola della soccombenza quale criterio regolatore delle spese di lite del primo grado di giudizio, le stesse appaiono correttamente liquidate in relazione alla posizione della parte attrice nell'importo determinato con la sentenza impugnata in applicazione dei valori tariffari, importi che risultano allineati al valore della causa, non connotata da elementi di particolare complessità, ed all'attività difensiva svolta ed all'esito finale del giudizio, che pertanto vanno confermati in quanto correttamente e congruamente determinati.
Tuttavia, contrariamente a quanto operato dall'organo giudicante di primo grado, quali effettivi esborsi sostenuti e documentati dall'appellante incidentale, vanno riconosciuti gli importi versati a titolo di contributo per la procedura di mediazione pari ad euro 61,00, l'importo versato a titolo di contributi unificato per il primo grado di giudizio, pari ad euro 237,00 e l'importo di euro 27,00 per la marca da bollo, nonché le spese per l'attività difensiva relative al procedimento di mediazione, da liquidare in ragione del valore della causa (compresa nello scaglione tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00) in complessivi euro 1.600,00 oltre cpa ed iva come per legge.
***
Nei predetti termini va parzialmente riformata la sentenza appellata che resta nel resto confermata.
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Le spese di lite del presente giudizio seguono la regola della soccombenza.
Pertanto, va condannata alla rifusione in favore di delle spese Parte_1 _1 di lite del presente giudizio di appello che si liquidano, in ragione dell'attività difensiva svolta e del valore della causa (compreso nello scaglio tra euro 26.000,00 e euro 52.000,00), applicati i parametri tariffari (da attestare in prossimità dei valori medi), in complessivi euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre la maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Del pari va condannata la rifusione in favore di Parte_1 Controparte_2 delle spese del presente giudizio di appello che vanno liquidate, in ragione dell'attività difensiva svolta e del valore della causa (compreso nello scaglio tra euro 26.001,00 e euro 52.000,00), applicati i parametri tariffari (da attestare in prossimità dei valori medi), in complessivi euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre la maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
***
pagina 12 di 14 Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante principale dell'ulteriore importo pari al doppio del contributo unificato a norma del comma Parte_1
1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza n. 609/2024,
[...] _1 pubblicata il 2.04.2024, del Tribunale Ordinario di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
- in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da in parziale _1 riforma della sentenza appellata, condanna a corrispondere a Parte_1 _1
, in aggiunta agli importi già liquidati a titolo di rifusione delle spese di lite del primo
[...] grado di giudizio, gli ulteriori importi di euro 61,00 a titolo di rimborso contributo per mediazione, di euro 237,00 a titolo di contributo unificato, di euro 27,00 per rimborso marca da bollo, e di complessivi euro 1.600,00 oltre cpa ed VA come per legge per compensi difensivi per l'attività di mediazione.
- conferma nel resto la sentenza appellata;
- condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite Parte_1 _1 del presente giudizio di appello che liquida in complessivi euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge;
- condanna alla rifusione in favore di elle Parte_1 Controparte_2 spese di lite del presente giudizio di appello che liquida in euro 6.000,00 per compensi professionali oltre maggiorazione dl 15% per rimborso spese generali, CPA ed VA (se dovuta) come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante principale a norma del comma Parte_1
1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002.
pagina 13 di 14 Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Marco del Vecchio
Il Presidente
Dr. Alberto Massimo Vigorelli
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