TAR Cagliari, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 424
TAR
Ordinanza cautelare 30 giugno 2022
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TAR
Ordinanza collegiale 29 settembre 2025
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TAR
Sentenza 20 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale ha ritenuto che la controversia relativa alla revoca di un beneficio pubblico, basata sull'accertamento di un presupposto ostativo definito dalla legge, configura un diritto soggettivo e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. L'amministrazione si limita a verificare la sussistenza di requisiti previsti dalla normativa, esercitando un potere vincolato.

  • Inammissibile
    Limite temporale al potere di accertamento del credito per indebita erogazione

    Il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, non entrando nel merito delle questioni relative ai limiti temporali.

  • Inammissibile
    Data rilevante di accertamento del carattere indebito dell'erogazione: irrilevanza degli atti istruttori e dell'avvio del procedimento

    Il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, non entrando nel merito delle questioni relative alla data rilevante di accertamento.

  • Inammissibile
    Buona fede del ricorrente

    Il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, non entrando nel merito della questione della buona fede.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Cagliari, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 424
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
    Numero : 424
    Data del deposito : 20 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo