Ordinanza cautelare 30 giugno 2022
Ordinanza collegiale 29 settembre 2025
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00424/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00365/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 365 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Pintor e Francesco Pintor, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliata in Cagliari presso gli uffici della medesima, via Nuoro n. 50;
per l'annullamento
- del provvedimento di decadenza dei contributi erogati e intimazione di restituzione delle somme indebitamente percepite.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di AGEA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 settembre 2025 il dott. IO OS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO
1. Il ricorrente, imprenditore agricolo, percepiva, per le campagne dal 2007 al 2020, contributi comunitari per un importo complessivo di Euro 89.578,33 erogati da AGEA, in qualità di organismo pagatore.
2. A seguito di accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza, AGEA apprendeva, nel mese di novembre 2020, che il ricorrente era destinatario della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni due, applicata con decreto del Tribunale di Cagliari in data 14 febbraio 2007.
3. Con l’impugnato provvedimento n. -OMISSIS- del 25 marzo 2022 e notificato il 5 aprile 2022 l’amministrazione ha revocato i premi erogati, in quanto, ai sensi dell’art. 67, c. 1, lett. g) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le persone a cui sia stata applicata, tra, le altre, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale non possono ottenere “ contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali ”.
4. Con ricorso notificato il 3 giugno 2022 il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione e con vittoria delle spese, del provvedimento di revoca, deducendo i seguenti motivi:
1) limite temporale al potere di accertamento del credito per indebita erogazione da parte dell'AGEA;
2) data rilevante di accertamento del carattere indebito dell'erogazione: irrilevanza degli atti istruttori e dell'avvio del procedimento;
3) buona fede del ricorrente.
5. Si è costituita in giudizio AGEA, che ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
6. Con ordinanza n. 167 del 30 giugno 2022 l’istanza cautelare è stata respinta per insussistenza del fumus boni iuris .
7. In vista dell’udienza di trattazione il ricorrente e la resistente hanno depositato memorie con le quali hanno insistito nelle rispettive conclusioni.
8. Alla pubblica udienza del 25 settembre 2025, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.
9. Dopo il passaggio in decisione il Collegio ha rilevato d’ufficio il possibile di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine al ricorso in esame e, con ordinanza n. 776 del 29 settembre 2025, ha sottoposto la questione al contraddittorio tra le parti.
10. Con memoria depositata il 23 ottobre 2025 il ricorrente ha ribadito la giurisdizione del giudice amministrativo, venendo in rilievo, nel caso in esame, una situazione giuridica soggettiva da qualificarsi come interesse legittimo, “ in quanto l’annullamento del provvedimento per vizi di legittimità originari (…) va qualificato proprio come interesse legittimo poiché la revoca o l’annullamento dei contributi dipende dall’esercizio di poteri di autotutela dell’amministrazione che intende annullarli per vizi di legittimità da cui sarebbero affetti per contrasto originario con l’interesse pubblico ”
11. Alla camera di consiglio riconvocata del 15 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso ha ad oggetto la revoca di contributi pubblici a seguito di esercizio da parte dell’amministrazione del potere di accertamento, con conseguente notifica dell’impugnato provvedimento.
2. Il complesso quadro normativo è costituito:
- dall’art. 73, par. 5, regolamento CE n. 796/2004 (abrogato dal regolamento CE n. 1122/2009, che non prevede analoghe disposizioni), secondo cui l’obbligo di restituzione degli importi indebitamente erogati “ non si applica se il periodo intercorso tra la data di pagamento dell’aiuto e quella in cui l’autorità competente ha notificato per la prima volta al beneficiario il carattere indebito del pagamento effettuato è superiore a dieci anni. Tuttavia, il periodo di cui al comma precedente è ridotto a quattro anni se il beneficiario ha agito in buona fede ”. Il regime di cui al regolamento CE n. 796/2004 continua a trovare applicazione, ai sensi dell’art. 86, par. 1, regolamento CE n. 1122/2009, in relazione “ alle domande di aiuto relative alle campagne di commercializzazione o ai periodi di erogazione dei premi iniziati precedentemente al 1° gennaio 2010 ” (Consiglio di Stato n. 11267/2023);
- dall’art. 3, par. 1, regolamento CE-Euratom n. 2988/95, secondo cui “[i] l termine di prescrizione delle azioni giudiziarie è di quattro anni a decorrere dall'esecuzione dell'irregolarità. Tuttavia, le normative settoriali possono prevedere un termine inferiore e comunque non inferiore a tre anni. Per le irregolarità permanenti o ripetute, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui cessa l'irregolarità. […]. La prescrizione delle azioni giudiziarie è interrotta per effetto di qualsiasi atto dell’autorità competente, portato a conoscenza della persona interessata, che abbia natura istruttoria o che sia volto a perseguire l'irregolarità. Il termine di prescrizione decorre nuovamente dal momento di ciascuna interruzione ”;
- dall’art. 3, par. 3, regolamento CE-Euratom n. 2988/95, che fa salva la possibilità per gli Sati membri di “ applicare un termine più lungo ” rispetto ai quattro anni previsti dal precedente par. 1, con conseguente applicazione, nel nostro ordinamento, del termine decennale di prescrizione di cui all’art. 2946, c.c. (T.A.R. Lazio, sede Roma, n. 9941/2024 e la giurisprudenza ivi richiamata).
2.1 Le discipline previste dai due regolamenti comunitari sono concorrenti, in quanto il recupero di crediti comunitari è sottoposto, da un lato, i) al regime di prescrizione dell’azione di cui al regolamento CE-Euratom n. 2988/95, stabilito in 10 anni in virtù del combinato disposto dell’art. 3, par. 3 e dell’art. 2946 c.c. e, dall’altro lato, ii) dal termine di decadenza di 10 anni (ridotto a quattro anni in caso di buona fede) per la notifica per la prima volta della contestazione del carattere indebito dell’erogazione (per i periodi di erogazione dei premi iniziati prima del 1° gennaio 2010) di cui al regolamento CE n. 796/2004.
In estrema sintesi, pertanto, il recupero dei contributi è sottoposto al termine decennale di prescrizione e, per le sole campagne precedenti al 1° gennaio 2010, occorre, altresì, che l’amministrazione abbia notificato nel termine di 10 anni (o quattro anni se il beneficiario è in buona fede) un atto di contestazione dell’indebito percepimento (T.A.R. Lazio, sede Roma, n. 9941/2024)
3. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
3.1 Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, con specifico riferimento alle controversie relative alla concessione o revoca di finanziamenti pubblici, la giurisdizione è del giudice ordinario quando la normativa definisce direttamente i presupposti per la concessione del finanziamento e la pubblica amministrazione si limita a verificare la loro effettiva sussistenza, esercitando un potere vincolato a fronte del quale il privato è titolare di un diritto soggettivo. La giurisdizione è, invece, del giudice amministrativo quando la concessione del contributo è discrezionale o viene disposta all’esito di procedure comparative (Cassazione Civile, Sezioni Unite, nn. 1710/2013, 150/2013, 21062/2011, 16896/2006, 10689/2002; Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 17/2013).
3.2 Nel caso in esame, dagli atti versati in giudizio emerge che il beneficio è riconosciuto non a seguito di “ procedura di selezione ” (come sembrerebbe invece nel caso esaminato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 9927/2024, che approda ad una diversa soluzione ermeneutica), ma a seguito di attività di mero riscontro dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento, sicché, applicando le richiamate coordinate interpretative, eventuali contestazioni concernenti la mancata attribuzione del contributo spetterebbero al giudice ordinario, venendo in rilievo una situazione giuridica di diritto soggettivo.
Nel caso di specie si controverte sulla revoca del beneficio, a seguito dell’accertamento della sussistenza, ab origine , di un presupposto ostativo alla sua concessione (misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza) definito direttamente dalla legge, sicché l’amministrazione deve limitarsi a verificarne l’effettiva consistenza, con configurazione di un potere vincolato, di un diritto soggettivo e giurisdizione del giudice ordinario.
4. In conclusione deve, quindi, essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale adito e la giurisdizione del giudice ordinario.
5. Le spese di lite possono essere compensate, in quanto l’impugnato provvedimento indica, in calce, la possibilità di presentare ricorso giurisdizionale al giudice amministrativo, circostanza che comunque non assume rilevanza ai fini del riparto di giurisdizione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione e indica come giudice competente a decidere il giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto ai sensi dell’art. 11, c.p.a..
Compensa le spese di giudizio.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TI RU, Presidente
Andrea Gana, Referendario
IO OS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO OS | TI RU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.