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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/04/2025, n. 1841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1841 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Claudia Gentile, nella causa iscritta al n° 13423/2023 R.G.L. promossa
D A
, rappresentata e difeso dall'avv. Antonio Walter Gulotta Parte_1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Palermo, Via N. Turrisi
n°38, giusta procura in atti
- ricorrente -
C O N T R O
- in persona del legale rappresentante pro-tempore - domiciliato legalmente in CP_1
Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale , Via Laurana n. 59, CP_1
con il dott. , designato ai sensi del D.P.C.M. del 30.3.2007 e conseguente Persona_1
provvedimento del Direttore della Sede di Palermo.
- resistente -
OGGETTO: invalidità civile (esenzione ticket)
All'esito del deposito delle note di trattazione scritta autorizzate ex art. 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 9 aprile 2025, ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e dichiara che parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'ente previdenziale.
1 Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza liquidate con separato CP_1
provvedimento.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che, con ricorso depositato in data 2.11.2023 la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, conveniva in giudizio l'ente previdenziale al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario necessario per ottenere l'esenzione dal pagamento del ticket, sin dalla data della visita di revisione (5.6.2023) che le aveva riconosciuto un grado invalidante solamente del 46%; premesso, inoltre, che – ritualmente instauratosi il contraddittorio – parte resistente chiedeva il rigetto del ricorso, del quale deduceva variamente l'infondatezza; premesso, infine, che, effettuata consulenza tecnica affidata al dott. la Persona_2
causa, assunta in riserva all'udienza del 9 aprile 2025 tenuta in modalità cartolare, verificato il deposito di note autorizzate ex art 127 ter cpc, viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico;
rilevato, nel merito, che la domanda è infondata, atteso che il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per l'insussistenza del requisito sanitario (riconoscendo una riduzione permanente della capacità lavorativa - 53% - ) necessario per ottenere l'invocato beneficio prestazione;
rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti); rilevato, infine, per ciò che concerne le spese processuali, che la parte soccombente non deve esserne condannata al pagamento, tenuto conto della dichiarazione relativa alla situazione reddituale e del disposto dell'art. 152 disp. att. c.p.c. nella formulazione attualmente in vigore mentre restano definitivamente a carico dell' le spese per la CP_1
consulenza tecnica liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, udienza a trattazione scritta del 9 aprile 2025
Il Giudice
Claudia Gentile
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