TRIB
Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 25/07/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 4177/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa RA Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est. dott.ssa Martina R. Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4177/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Ratto, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. , nato in [...] il [...] CP_1 C.F._2
RESISTENTE - contumace
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO-
Oggetto: scioglimento del matrimonio civile
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“come da ricorso introduttivo”
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 2
Il Collegio, a seguito della camera di consiglio del 24.7.2025, premesso che:
- i coniugi contraevano matrimonio civile in Dakar (Senegal), in data 9.11.1996, trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Como (CO), al numero 498, parte II, Serie C, Anno
2016;
- dall'unione coniugale nascevano due figli: (nata in [...]11.2001), oggi maggiorenne Per_1
ed autonoma, e nato in data [...], oggi maggiorenne ma non Per_2
economicamente autonomo;
- nella contumacia del resistente, resosi irreperibile, ed a seguito delle ricerche consolari svolte dalla ricorrente, il Presidente del Tribunale in data 8.6.2022 autorizzava i coniugi a vivere separati e pronunciava i provvedimenti provvisori;
- con sentenza parziale n. 1164/2022 pubblicata dal Tribunale di Como in data 28.10.2022
veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi;
mentre, con successiva sentenza definitiva n. 608/2023, pubblicata dal Tribunale di Como in data 26.05.2023, il Tribunale si pronunciava sulle ulteriori statuizioni (affido esclusivo del figlio in allora minore, Per_2
alla madre;
regolamentazione del diritto di visita del padre;
contributo al mantenimento dovuto dal padre per il figlio minore, quantificato in euro 250,00 mensili, oltre alla suddivisione delle spese straordinarie al 50%, con applicazione del protocollo del Tribunale di Como);
- da allora i coniugi hanno vissuto sempre separati;
- con ricorso in data 13.12.2023 la moglie chiedeva che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio;
- alla udienza fissata ai sensi dell'art. 473 bis.14 c.p.c. del 3.6.2025, il giudice pronunciava i provvedimenti provvisori ex art. 473 bis.22 c.p.c., confermando le condizioni di separazione in punto assegno di mantenimento dovuto dal padre (ammontante alla somma di euro 250,00 mensili) per il mantenimento del figlio divenuto maggiore, ma non autonomo ed assegnava termine alla parte ricorrente per produrre la documentazione attestante la irreperibilità del resistente;
- il marito è rimasto contumace, nonostante la regolare notifica svolta ai sensi dell'art. 143
c.p.c., attesa la irreperibilità del resistente, giusta la documentazione prodotta dalla ricorrente nel termine assegnato dal G.R. ed attestante la effettuazione delle ricerche consolari e la condizione di irreperibilità;
Considerato che:
2 3
- sussistono le condizioni di legge per lo scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale di Como, a seguito di ricorso per separazione, e che la separazione tra i coniugi prosegue tuttora, dal momento che gli stessi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento dello scioglimento del matrimonio;
- la ricorrente non ha proposto altre domande accessorie, chiedendo unicamente la pronuncia sullo status, in quanto la domanda di conferma delle condizioni di cui alla separazione omologata è già coperta da giudicato, non essendone richiesta alcuna modificazione, fatta salva la precisazione, che, a fronte della documentazione che il figlio benchè Per_2
divenuto maggiore, non è ancora autonomo economicamente, frequentando un corso di studi, come documentato dalla madre, il contributo di mantenimento per esso previsto a carico del padre con la sentenza di separazione (ed ammontante alla somma di euro 250 mensili rivalutabili) risulta ancora dovuto;
ne consegue che vanno dunque confermate le statuizioni contenute nella sentenza di separazione da intendersi espressamente qui richiamate;
- la natura necessaria del procedimento e la mancanza di contestazioni in ordine alle domande proposte giustificano la compensazione integrale delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in Dakar (Senegal), in data 9.11.1996, trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Como (CO), al numero
498, parte II, Serie C, Anno 2016;
2) CONFERMA le ulteriori condizioni di cui alla sentenza di separazione;
3) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Como, per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze;
4) COMPENSA le spese di lite.
3 4
Così deciso in camera di consiglio in Como del 24.7.2025.
Il Presidente
Dott.ssa RA Cao
Il Giudice rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
4
N. R.G. 4177/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa RA Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est. dott.ssa Martina R. Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4177/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Ratto, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. , nato in [...] il [...] CP_1 C.F._2
RESISTENTE - contumace
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO-
Oggetto: scioglimento del matrimonio civile
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“come da ricorso introduttivo”
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 2
Il Collegio, a seguito della camera di consiglio del 24.7.2025, premesso che:
- i coniugi contraevano matrimonio civile in Dakar (Senegal), in data 9.11.1996, trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Como (CO), al numero 498, parte II, Serie C, Anno
2016;
- dall'unione coniugale nascevano due figli: (nata in [...]11.2001), oggi maggiorenne Per_1
ed autonoma, e nato in data [...], oggi maggiorenne ma non Per_2
economicamente autonomo;
- nella contumacia del resistente, resosi irreperibile, ed a seguito delle ricerche consolari svolte dalla ricorrente, il Presidente del Tribunale in data 8.6.2022 autorizzava i coniugi a vivere separati e pronunciava i provvedimenti provvisori;
- con sentenza parziale n. 1164/2022 pubblicata dal Tribunale di Como in data 28.10.2022
veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi;
mentre, con successiva sentenza definitiva n. 608/2023, pubblicata dal Tribunale di Como in data 26.05.2023, il Tribunale si pronunciava sulle ulteriori statuizioni (affido esclusivo del figlio in allora minore, Per_2
alla madre;
regolamentazione del diritto di visita del padre;
contributo al mantenimento dovuto dal padre per il figlio minore, quantificato in euro 250,00 mensili, oltre alla suddivisione delle spese straordinarie al 50%, con applicazione del protocollo del Tribunale di Como);
- da allora i coniugi hanno vissuto sempre separati;
- con ricorso in data 13.12.2023 la moglie chiedeva che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio;
- alla udienza fissata ai sensi dell'art. 473 bis.14 c.p.c. del 3.6.2025, il giudice pronunciava i provvedimenti provvisori ex art. 473 bis.22 c.p.c., confermando le condizioni di separazione in punto assegno di mantenimento dovuto dal padre (ammontante alla somma di euro 250,00 mensili) per il mantenimento del figlio divenuto maggiore, ma non autonomo ed assegnava termine alla parte ricorrente per produrre la documentazione attestante la irreperibilità del resistente;
- il marito è rimasto contumace, nonostante la regolare notifica svolta ai sensi dell'art. 143
c.p.c., attesa la irreperibilità del resistente, giusta la documentazione prodotta dalla ricorrente nel termine assegnato dal G.R. ed attestante la effettuazione delle ricerche consolari e la condizione di irreperibilità;
Considerato che:
2 3
- sussistono le condizioni di legge per lo scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale di Como, a seguito di ricorso per separazione, e che la separazione tra i coniugi prosegue tuttora, dal momento che gli stessi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento dello scioglimento del matrimonio;
- la ricorrente non ha proposto altre domande accessorie, chiedendo unicamente la pronuncia sullo status, in quanto la domanda di conferma delle condizioni di cui alla separazione omologata è già coperta da giudicato, non essendone richiesta alcuna modificazione, fatta salva la precisazione, che, a fronte della documentazione che il figlio benchè Per_2
divenuto maggiore, non è ancora autonomo economicamente, frequentando un corso di studi, come documentato dalla madre, il contributo di mantenimento per esso previsto a carico del padre con la sentenza di separazione (ed ammontante alla somma di euro 250 mensili rivalutabili) risulta ancora dovuto;
ne consegue che vanno dunque confermate le statuizioni contenute nella sentenza di separazione da intendersi espressamente qui richiamate;
- la natura necessaria del procedimento e la mancanza di contestazioni in ordine alle domande proposte giustificano la compensazione integrale delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in Dakar (Senegal), in data 9.11.1996, trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Como (CO), al numero
498, parte II, Serie C, Anno 2016;
2) CONFERMA le ulteriori condizioni di cui alla sentenza di separazione;
3) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Como, per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze;
4) COMPENSA le spese di lite.
3 4
Così deciso in camera di consiglio in Como del 24.7.2025.
Il Presidente
Dott.ssa RA Cao
Il Giudice rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
4