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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/06/2025, n. 2719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2719 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 6846/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 16.06.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6846/2024 R.G. LAVORO
TRA
, CF: , nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Rossetti, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
, in persona del Dirigente pro Controparte_3 tempore e Controparte_4 in persona del legale rapp.te p.t. rappresentati e difesi ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal
Dirigente dott. Vincenzo Romano
RESISTENTE
OGGETTO: Diritto degli insegnanti con contratti annuali o con contratti fino al termine delle attività didattiche ad usufruire del beneficio previsto dall'art. 1 della Legge n. 107/2015 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente- Retribuzione professionale docenti
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.05.2024 la ricorrente indicata in epigrafe, premesso di essere attualmente una docente precaria che per l'anno scolastico corrente (2023-2024) presta servizio alle dipendenze del , presso l'Istituto Comprensivo Statale “Caivano Controparte_1
IC 3 Parco Verde” sito in Caivano (NA) al Viale Margherita s.n.c. (cod. mecc. NAIC8DS003) in qualità di docente nella scuola dell'infanzia, con contratto a tempo determinato decorrente dal
11.09.2023 al 30.06.2024 per n. 25 ore settimanali, ha dedotto che in precedenza aveva lavorato alle dipendenze dell'Amministrazione resistente, in qualità di docente nella scuola dell'infanzia, ricoprendo incarichi di supplenza con plurimi contratti a tempo determinato presso i seguenti Istituti
Scolastici e nei seguenti periodi:
1. a.s. 2020/21 - dal 02.10.2020 al 30.06.2021 presso l'I.C. “Vitruvio
Pollione” in Formia (LT) alla Via E. Filiberto n. 73, (cod. mecc. LTI81300V) presso il Plesso
“Vitruvio Pollione” (cod. mecc. LTAA81300P) per n. 25 ore settimanali (allegato 4);
2. a.s. 2021/22
- dal 15.10.2021 al 30.12.2021; dal 31.12.2021 al 31.03.2022; dal 01.04.2022 al 30.04.2022 presso l'I.C. “N. Prampolini” in Latina alla Via Alte Acque snc, (cod. mecc. LTIC81500E) presso il Plesso
“N. Prampolini” (cod. mecc. LTAA81500A) per n. 12,5 ore settimanali (allegato 5) 3. a.s. 2022/23 - dal 12.09.2022 al 30.06.2023 presso L'ic “Caivano IC3 Parco Verde” in Caivano (NA) al Viale
Margherita s.n.c. (cod. mecc. NAIC8DS003) presso il Plesso “IC3 Parco Verde” (cod. mecc.
NAAA8DS00V) per n. 25 ore settimanali (allegato 6); che il convenuto non aveva CP_1 riconosciuto, in quanto docente a tempo determinato, il diritto di fruire della cosiddetta “carta elettronica del docente”, della somma di € 500,00 di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 ed ai pedissequi DD.P.C.M. del 23/09/2015 e del 28/11/2016, ivi prevista per ciascun anno scolastico e finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
che, inoltre, non era stata riconosciuta e corrisposta la “Retribuzione Professionale Docenti”, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.8.1999, in relazione al servizio prestato ininterrottamente in virtù di plurimi contratti brevi e saltuari, nei seguenti anni scolastici:
1. a.s. 2020/21: dal 02.10.2020 al
30.06.2021, ovvero per 9 mesi;
2. a.s. 2021/22: dal 15.10.2021 al 30.12.2021; dal 31.12.2021 al
31.03.2022; dal 01.04.2022 al 30.04.2022 per un totale di 6 mesi e mezzo;
di aver in data 10/05/2024 diffidato a mezzo pec il dell' per l'erogazione di tali benefici, ma che tale CP_1 CP_1 richiesta era rimasta infruttuosa.
Tanto premesso, dedotto il contrasto con il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, sancito dalla clausola 4, comma 1, dell'accordo-quadro sul lavoro a tempo determinato CES-UNICE.CEEP, recepito dalla Dir.
1999/70/CE, ha chiesto all'autorità giudicante “previo accertamento dello svolgimento da parte della ricorrente del lavoro di insegnante alle dipendenze del resistente in forza dei contratti e nei CP_1 periodi di cui al punto a) e b) della premessa, accertare e dichiarare il diritto della signora Parte_1
ad ottenere, per ogni anno di servizio prestato, il beneficio economico di €. 500,00 di cui
[...] all'art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Carta elettronica del docente); 2) per l'effetto, condannare il resistente al pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo CP_1 corrispondente alle annualità in cui è non è stata emessa in suo favore la Carta elettronica del docente, pari ad € 2.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
3) in subordine, condannare il resistente a mettere la predetta somma a disposizione della CP_1 ricorrente per il tramite della Carta elettronica del Docente;
4) accertare e dichiarare, altresì, il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.8.1999, in relazione al servizio prestato, in forza dei plurimi contratti a tempo determinato, nei periodi analiticamente descritti al capo i) della premessa e nel prospetto di calcolo RP (cfr allegato n. 10); 5) per l'effetto, condannare altresì il resistente al pagamento della complessiva CP_1 somma di € 3.105,34 a titolo di Retribuzione Professionale Docente, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
6) in ogni caso, dichiarare tenuto e condannare il resistente al pagamento CP_1 di spese e compensi del presente giudizio, aumentati del 30% ai sensi del comma 1-bis dell'art. 4 del
D.M. n. 55/2014, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, antistatario”.
Il convenuto si è costituito in giudizio eccependo in via preliminare il difetto di CP_1 giurisdizione del giudice adito e la prescrizione del credito. Nel merito ha chiesto a vario titolo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La domanda è parzialmente fondata e come tale va accolta nei limiti di cui in motivazione.
Il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato preliminarmente dal riconoscimento della c.d. carta docente di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 ed al DPCM 28.11.2016 che ha sostituito il precedente DPCM 23.9.2015.
Sussiste, in via preliminare, la giurisdizione del giudice ordinario in quanto la presente controversia attiene alla fase di gestione del rapporto di lavoro ed al riconoscimento del credito in esame.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, infatti, il processo in materia di pubblico impiego privatizzato non ha struttura impugnatoria poiché ha ad oggetto non l'atto od il provvedimento emesso dal datore di lavoro ma il diritto soggettivo del lavoratore.
Il dato normativo di riferimento, infatti, è rappresentato dall'art. 63 co. 1 d.lgs. 165/2001 in base al quale sono devolute alla giurisdizione ordinaria tutte le controversie relative agli atti di c.d. micro- organizzazione ex art. 5 co. 2 d.lgs. cit., che incidono, cioè, sulla gestione di un rapporto di lavoro già instaurato, “incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti”, mentre restano devolute alla giurisdizione amministrativa di legittimità le controversie relative alle procedure concorsuali ed a quella esclusiva tutte le controversie concernenti i rapporti di pubblico impiego non privatizzato. La P.A., infatti, agisce con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro ex art. 5 co. 2 d.lgs. 165/2001 e, pertanto, tutti gli atti attinenti ai profili organizzativi e gestionali devono essere valutati secondo i medesimi parametri (Cass. Ord.
28873 dell'1.12.2017).
Per quanto riguarda il merito, il riconosce, con cadenza annuale, un buono Controparte_1 elettronico di spesa dell'importo annuo di € 500,00, maturato tra il primo settembre ed il 31 agosto di ciascun anno scolastico (art. 5 DPCM cit.), con vincolo di destinazione per l'acquisto di beni e servizi specificamente indicati (art. 6 co. 3 DPCM cit.) con funzione formativa, in favore dei docenti in servizio (art. 3 co. 1 e 2 e art. 9 co. 3 e 4 DPCM cit.) presso gli enti accreditati (art. 7 DPCM cit.).
A tal proposito occorre evidenziare come il credito in esame non ha natura temporalmente illimitata in quanto sulla relativa app possono essere accreditati i crediti elettronici per un massimo di due anni
(art. 6 co. 6 e art- 12 co. 2 DPCM cit.). Inoltre, il credito elettronico di un anno deve essere necessariamente utilizzato entro il termine dell'anno scolastico successivo.
In altre parole, il credito elettronico in esame è caratterizzato da una duplice limitazione intrinseca:
1.una limitazione funzionale in quanto le somme in esame possono essere utilizzate solo per l'acquisto dei beni e servizi specificamente indicati dal DPCM cit. La ratio di tale vincolo di destinazione è rappresentata dalla funzionalizzazione di tali bonus solo ed esclusivamente per la formazione del docente medesimo.
2.una limitazione temporale, di tipo biennale. La ratio di tale vincolo è duplice in quanto esso è volto, da un lato, ad impedire l'accumulo di un ingente importo sulla carta, nell'ipotesi di reiterato non utilizzo dei crediti, e, dall'altro lato, a favorire la periodicità della formazione e dell'aggiornamento professionale del docente. La durata biennale del beneficio, infatti, induce il docente ad acquistare quei beni e servizi utili alla sua crescita professionale, a cadenza annuale o comunque non oltre a quella biennale, garantendo, in tale modo, una formazione periodica, sempre aggiornata e costante nel tempo.
In tale contesto normativo si inserisce la recente sentenza della Corte di Giustizia (sent. 18.5.2022, causa C-450/2021), secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale Controparte_1 docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo CP_1 di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Tali considerazioni sono state condivise anche dal Consiglio di Stato (Cons. St. 1842/2022).
A tali arresti giurisprudenziali si aggiunge anche il recente intervento della Suprema Corte (Cass.
29961/2023) la quale, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1. “La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della
L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art.
22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Le rationes decidendi espresse dalla Suprema Corte, quindi, riguardano i seguenti profili di indagine:
a) l'estensione dell'ambito applicativo soggettivo della Carta docente al personale docente non di ruolo;
b) le condizioni per la proposizione dell'azione di adempimento in forma specifica;
c) la natura sussidiaria e residuale dell'azione risarcitoria rispetto a quella di adempimento;
d) l'individuazione dell'exordium praescriptionis e del periodo di prescrizione delle due azioni.
La Suprema Corte, infatti, conferma come la carte docente costituisca un'obbligazione pecuniaria sui generis (par. 13) funzionalmente vincolata (“Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali.” – par. 12.2) le cui modalità di fruizione sono specificamente indicate nel DPCM 28.11.2016, applicabile a tutti i provvedimenti giurisdizionali, in quanto emessi all'attualità (par. 12).
Si tratta, quindi, di uno strumento formativo del personale docente strutturalmente e funzionalmente correlato all'annualità didattica che ne parametra:
1) la misura (“annua e per anno scolastico” – cfr. par 5.3 e 7 e segg);
2) la funzione (“obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso
l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto”
- “sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica “annua”);
3) la fruizione temporale (“12.4 In effetti, mentre il sorgere del diritto è connesso strettamente dal sistema allo svolgimento di attività di didattica nell'anno di riferimento, l'esercizio di tale diritto può essere spalmato anche sull'anno successivo. Ciò assicura strutturalmente il nesso tra Carta e didattica, ma poi consente al docente margini di scelta temporale nella fruizione del bonus. Resta dunque la ratio di fondo di sostegno alla didattica annua - lo si dice per evidenziare anche da questo punto di vista il persistere della coerenza di sistema - ma semplicemente si assicura al beneficiario una qualche flessibilità al fine di consentire la miglior utilizzazione del beneficio.” – par. 12.4; cfr. anche par. 16);
4) il periodo di prescrizione (“In breve, il pagamento "di scopo" di cui consiste la Carta Docente deve essere assicurato annualmente dal ai docenti che ne abbiano diritto e rispetto a ciò è dato CP_1 meramente occasionale che per taluni di essi ed in particolare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito.” – par. 19).
D'altra parte, proprio il concetto di annualità didattica costituisce il criterio di comparabilità tra la posizione dei docenti di ruolo, da un lato, ed i docenti non di ruolo, dall'altro lato, con riferimento ai seguenti aspetti:
a) l'ambito soggettivo di applicazione, con estensione della carta docente alle ipotesi di supplenze sia su organico di diritto che su organico di fatto (“Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.” – par. 7.6);
b) la rimodulazione del concetto di “cessazione del servizio” per il personale docente precario in termine di permanenza nel sistema educativo scolastico (par. 16);
c) la ricostruzione del rapporto tra azione di adempimento in forma specifica ed azione risarcitoria a seconda dell'inserimento o meno del ricorrente nel sistema scolastico al momento della pronuncia giurisdizionale (par. 18);
d) l'individuazione dell'exordium praescriptionis dell'azione di adempimento (par. 20.1)
Il trattamento discriminatorio, dunque, viene rimosso, come precisato dalla Suprema Corte, con una disapplicazione parziale e non totale dell'art. 1 co. 121 l. 107/2015, nella parte relativa esclusivamente all'ambito soggettivo di applicazione (par. 8).
Deve essere, quindi, riconosciuto il diritto dell'insegnante precario a fruire di tale beneficio ma con le medesime modalità ed alle stesse condizioni di cui al DPCM 28.11.2016 con cui è attribuita ai docenti a tempo indeterminato (par. 12 e 12.2).
Quanto alla fruizione della Carta Docente per le annualità pregresse, la Suprema Corte ha chiarito:
“16. Nel valutare il tema dell'interesse rispetto all'adempimento dell'obbligazione oggetto del contenzioso deve muoversi dal richiamo, dal lato datoriale, alla natura “continua” del diritto-dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre 2019, n. 31149), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre 2016, n. 22558). Ciò porta a ritenere che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo. […] 17. Il giudice del rinvio chiede anche di chiarire i rapporti tra il diritto alla Carta Docente quale riconosciuto ex post ed alcune delle regole di esercizio del corrispondente diritto previste rispetto ai casi di fisiologico riconoscimento in corso di rapporto. 17.1 Intanto è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro.
È vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, comma 2 del D.P.C.M.), sulla base di un'autenticazione attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato "SPID" (art. 5, comma 1, e 3, comma 2, del D.P.C.M.). Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza. Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega l'esistenza di CP_1 un loro diritto in proposito. 17.2 Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto
e viene poi accertato dal giudice.”.
Tali considerazioni riguardano, dunque, le supplenze aventi durata fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto) ovvero fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) di cui all'art. 4 co.
1 e 2 l. 124/1999. Per le supplenze brevi e saltuarie di cui all'art. 4 co. 3 l. cit., invece, la Suprema
Corte non formula alcun principio di diritto in quanto esse risultano estranee al giudizio a quo. Sul punto, però, risulta fondamentale la ricostruzione dell'iter motivazionale con cui la Prima Presidente della Suprema Corte con decreto del 19.3.2024 ha dichiarato inammissibile il nuovo rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., riguardante l'individuazione dei parametri per l'estensione del beneficio in esame anche in caso di supplenze brevi.
Si ribadisce, quindi, come l'annualità didattica rappresenta ancora il parametro di comparabilità tra i docenti precari e quelli di ruolo e tale requisito può sussistere solo se la supplenza si inserisce nella programmazione didattico-educativa. Per tali ragioni, tale profilo non può essere ricostruito ex post e de facto (punti 7.4 e 8.2) con conseguente rischio di un'estensione a catena del beneficio in esame
(punto 8.1) ma è possibile discorrere di programmazione solo ex ante e de iure, ancorandola alla differenza qualitativa tra le diverse tipologie di supplenza di cui all'art. 4 l. 124/1999 (punti 7.1, 7.2.
e 7.3). Per tali ragioni, appare difficile ritenere sussistente tale requisito per le ipotesi già indicate dal giudice a quo (punto 8) ed, in particolare, “contratti di supplenza breve successivi, per insegnamenti con oggetto differente o impartiti presso istituti scolastici diversi o scuole di ordine diverso”.
Venendo al caso di specie, parte ricorrente ha provato di aver stipulato più contratti a tempo determinato per supplenze brevi per l'anno scolastico 2021/2022, mentre per l'anno scolastico
2020/2021 è stata destinataria di incarico temporaneo ai sensi dell'art.231bis d.l.34/2020 (cfr. contratti in atti) e non per la durata dell'intero anno o fino al termine delle attività didattiche.
Pertanto, con riferimento alle predette annualità allegate non è possibile ritenere sussistente il requisito della connessione con l'annualità didattica, in ragione sia della tipologia (supplenze brevi di cui all'art. 4 co. 3 l. 124/1999) sia della durata di ciascuno di essi.
Con riguardo invece gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 la ricorrente è stata assunta con contratto a tempo determinato per docenza fino al termine delle attività didattiche (cfr. contratti in atti) ed attualmente risulta ancora inserita stabilmente nel sistema scolastico (cfr. contratto di supplenza a.s. 2024/2025).
È il caso di ricordare, infine, che il decreto legge 13 giugno 2023 n.69, c.d. salva-infrazioni, ha esteso il beneficio originariamente previsto per i soli insegnanti a tempo indeterminato anche a quelli precari con supplenze annuali (e quindi con scadenza al 31 agosto).
Resta quindi inalterata la discriminazione in danno dei precari con altro tipo di supplenza (come l'odierna parte ricorrente) che il giudice è tenuto a sanzionare alla luce della richiamata giurisprudenza della Corte di Giustizia.
La durata al 30 giugno e non al 31 agosto delle supplenze esclude anche che possa trovare applicazione il decreto legge n. 69/2023, c.d. Salva Infrazioni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il
13 giugno 2023, che all'art. 15 prevede che “la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma
121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche a i docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”, dovendosi intendere per
“supplenza annuale” quelle con durata fino al 31 agosto, escludendo i titolari di supplenze fino al 30 giugno.
Il ricorso deve essere, pertanto, accolto con condanna dell'Amministrazione convenuta all'assegnazione in favore di parte ricorrente della carta docente solo per gli anni scolastici 2022/2023
e 2023/2024, con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di €
500,00 per ciascuno anno scolastico, da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016. Sul predetto importo spettano gli interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione ma non anche la rivalutazione monetaria in quanto in base al combinato disposto dell'art. 16 co. 6 l.
412/1991 e dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994, come risultante dalla sentenza della Consulta n. 459/2000, nell'ambito del pubblico impiego, l'importo dovuto a titolo di interessi, stante il divieto di cumulo, è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal creditore per la diminuzione del valore del suo credito. Nel caso in esame parte ricorrente non ha né allegato né provato di aver subìto un maggior danno per la diminuzione del valore del suo credito.
Venendo poi all'esame della domanda relativa al pagamento della retribuzione professionale docente per il tempo di servizio impiegato per supplenze brevi e temporanee, vanno condivise sul punto le posizioni espresse dalla giurisprudenza di legittimità, con la pronuncia citata anche dalla parte ricorrente (Cass.27.7.2018 n. 20015), anche successivamente confermate (cfr. Cass. 5.3.2020, n.
6293) nonché dalla costante giurisprudenza di merito, anche dell'intestato Tribunale, così come tutti gli argomenti esposti in tali pronunce, da intendersi qui richiamati ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c..
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha infatti ricordato che l'art.7, comma 1, del CCNL per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, deve essere interpretato - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, con la conseguenza per cui il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo.
A tale conclusioni può giungersi avendo riguardo alla natura ed alla funzione dell'emolumento richiesto, introdotto secondo quanto previsto dall'art. 7 sopra citato “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”.
In merito alle modalità di corresponsione, va fatto poi riferimento all' art.7 comma 3 del predetto
CCNL, per cui “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art.
25 del CCNI del 31.8.1999”, disposizione che in merito precisa ulteriormente che il trattamento è dovuto in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio, e per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese, detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
Dunque, sulla base di tali norme, non modificate dalla successiva contrattazione di settore, deve ritenersi che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo.
Premesse tali argomentazioni in merito alla funzione dell'emolumento, va richiamata sul punto la normativa comunitaria ed in particolare la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, per cui il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare pari trattamento agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. Tale clausola, per l'interpretazione ricavabile dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (cfr. Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06; 13.9.2007, causa C307/05, e 8.9.2011, causa C-177/10).
Tali principi risultano inoltre confermati anche dalla successiva giurisprudenza (cfr. Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 20.9.2018, C466/17 Motter) che ha chiarito che la discrezionalità degli Stati membri nel giustificare disparità di trattamento tra i lavoratori assunti a tempo indeterminato e i lavoratori a termine possa trovare fondamento esclusivamente dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego e che sono estranee alla durata determinata del rapporto di lavoro.
Nel caso di specie, dall'esame delle allegazioni in fatto, nonché dalle previsioni contrattuali, non risulta alcuna distinzione nell'attività professionale svolta dalla ricorrente in forza dei contratti prodotti rispetto a quella richiesta ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato che hanno percepito anche la retribuzione professionale docente, né peraltro tali esigenze o obiettive differenze risultano allegate in maniera specifica dal resistente. CP_1
Né le previsioni di cui all'art. 25 del CCNI del 1999 risultano idonee in alcun modo a costituire ragioni obiettive tali da escludere la sussistenza di una disparità di trattamento contraria alle disposizioni comunitarie sopra richiamate nel caso di specie, ma all'inverso vanno interpretate, come evidenziato dalla Suprema Corte nelle pronunce sopra citate, conformemente ai principi di derivazione comunitaria, e dunque nel senso che il richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo. Diversamente ragionando, si produrrebbe, per le ragioni sopra esposte, una disparità di trattamento obiettivamente ingiustificata, e dunque contraria alla clausola 4 dell'Accordo Quadro per come interpretata dalla giurisprudenza comunitaria.
Dunque, tenuto conto delle rispettive allegazioni delle parti, dell'insussistenza di ragioni obiettive tali da differenziare l'attività della ricorrente da quella dei docenti assunti a tempo indeterminato, avuto riguardo alle norme che prevedono la retribuzione professionale docente e all'obbligo di interpretazione conforme al diritto comunitario a cui è tenuto il giudice nazionale, la domanda della parte ricorrente dev'essere accolta e va dichiarato il diritto della stessa ad ottenere il pagamento della retribuzione professionale docente per il periodo di servizio svolto a titolo di supplenze brevi e saltuarie di cui è causa.
In merito alla quantificazione operata dalla parte ricorrente, nel caso di specie questa pare correttamente individuata, posto che i periodi di svolgimento dell'attività sono documentalmente provati dai contratti prodotti per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, (cfr. all. ti 7,8 e 9 fasc. ricorrente, con riferimento alle buste paga prodotte nonché alle certificazioni attestanti il servizio e la mancata corresponsione della retribuzione professionale docente), e che la quantificazione operata tiene conto delle previsioni tabellari allegate al CCNL in atti (all.to 10 fasc. ricorrente).
Dunque, il credito residuo della parte ricorrente va determinato, sulla base del conteggio correttamente elaborato nel ricorso introduttivo, in complessivi € 3.105,34, moltiplicando l'importo unitario per il numero di giornate di servizio emerse dalla documentazione versata in giudizio.
L'amministrazione resistente va dunque condannata al pagamento di tale somma in favore della ricorrente, oltre interessi dalla scadenza al saldo.
Quanto alle spese del giudizio, queste seguono la soccombenza, e devono essere poste a carico dell'amministrazione resistente, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM
55/2014, in relazione al valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria, applicando le dovute riduzioni in virtù della limitata complessità della stessa, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. in accoglimento parziale del ricorso, condanna il Controparte_1 all'assegnazione in favore di parte ricorrente della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00 per ogni anno scolastico da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016, oltre interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- condanna il al pagamento in favore della ricorrente della somma Controparte_1 complessiva di € 3.105,34, oltre interessi legali dalla scadenza al saldo, a titolo di retribuzione professionale docente per il periodo di servizio a tempo determinato attestato nei certificati di servizio per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022;
- Condanna la parte resistente al pagamento delle spese del giudizio in Controparte_1 favore della ricorrente che si liquidano in complessivi € 1.100,00 oltre spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Aversa, 17.06.2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 16.06.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6846/2024 R.G. LAVORO
TRA
, CF: , nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Rossetti, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
, in persona del Dirigente pro Controparte_3 tempore e Controparte_4 in persona del legale rapp.te p.t. rappresentati e difesi ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal
Dirigente dott. Vincenzo Romano
RESISTENTE
OGGETTO: Diritto degli insegnanti con contratti annuali o con contratti fino al termine delle attività didattiche ad usufruire del beneficio previsto dall'art. 1 della Legge n. 107/2015 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente- Retribuzione professionale docenti
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.05.2024 la ricorrente indicata in epigrafe, premesso di essere attualmente una docente precaria che per l'anno scolastico corrente (2023-2024) presta servizio alle dipendenze del , presso l'Istituto Comprensivo Statale “Caivano Controparte_1
IC 3 Parco Verde” sito in Caivano (NA) al Viale Margherita s.n.c. (cod. mecc. NAIC8DS003) in qualità di docente nella scuola dell'infanzia, con contratto a tempo determinato decorrente dal
11.09.2023 al 30.06.2024 per n. 25 ore settimanali, ha dedotto che in precedenza aveva lavorato alle dipendenze dell'Amministrazione resistente, in qualità di docente nella scuola dell'infanzia, ricoprendo incarichi di supplenza con plurimi contratti a tempo determinato presso i seguenti Istituti
Scolastici e nei seguenti periodi:
1. a.s. 2020/21 - dal 02.10.2020 al 30.06.2021 presso l'I.C. “Vitruvio
Pollione” in Formia (LT) alla Via E. Filiberto n. 73, (cod. mecc. LTI81300V) presso il Plesso
“Vitruvio Pollione” (cod. mecc. LTAA81300P) per n. 25 ore settimanali (allegato 4);
2. a.s. 2021/22
- dal 15.10.2021 al 30.12.2021; dal 31.12.2021 al 31.03.2022; dal 01.04.2022 al 30.04.2022 presso l'I.C. “N. Prampolini” in Latina alla Via Alte Acque snc, (cod. mecc. LTIC81500E) presso il Plesso
“N. Prampolini” (cod. mecc. LTAA81500A) per n. 12,5 ore settimanali (allegato 5) 3. a.s. 2022/23 - dal 12.09.2022 al 30.06.2023 presso L'ic “Caivano IC3 Parco Verde” in Caivano (NA) al Viale
Margherita s.n.c. (cod. mecc. NAIC8DS003) presso il Plesso “IC3 Parco Verde” (cod. mecc.
NAAA8DS00V) per n. 25 ore settimanali (allegato 6); che il convenuto non aveva CP_1 riconosciuto, in quanto docente a tempo determinato, il diritto di fruire della cosiddetta “carta elettronica del docente”, della somma di € 500,00 di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 ed ai pedissequi DD.P.C.M. del 23/09/2015 e del 28/11/2016, ivi prevista per ciascun anno scolastico e finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
che, inoltre, non era stata riconosciuta e corrisposta la “Retribuzione Professionale Docenti”, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.8.1999, in relazione al servizio prestato ininterrottamente in virtù di plurimi contratti brevi e saltuari, nei seguenti anni scolastici:
1. a.s. 2020/21: dal 02.10.2020 al
30.06.2021, ovvero per 9 mesi;
2. a.s. 2021/22: dal 15.10.2021 al 30.12.2021; dal 31.12.2021 al
31.03.2022; dal 01.04.2022 al 30.04.2022 per un totale di 6 mesi e mezzo;
di aver in data 10/05/2024 diffidato a mezzo pec il dell' per l'erogazione di tali benefici, ma che tale CP_1 CP_1 richiesta era rimasta infruttuosa.
Tanto premesso, dedotto il contrasto con il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, sancito dalla clausola 4, comma 1, dell'accordo-quadro sul lavoro a tempo determinato CES-UNICE.CEEP, recepito dalla Dir.
1999/70/CE, ha chiesto all'autorità giudicante “previo accertamento dello svolgimento da parte della ricorrente del lavoro di insegnante alle dipendenze del resistente in forza dei contratti e nei CP_1 periodi di cui al punto a) e b) della premessa, accertare e dichiarare il diritto della signora Parte_1
ad ottenere, per ogni anno di servizio prestato, il beneficio economico di €. 500,00 di cui
[...] all'art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Carta elettronica del docente); 2) per l'effetto, condannare il resistente al pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo CP_1 corrispondente alle annualità in cui è non è stata emessa in suo favore la Carta elettronica del docente, pari ad € 2.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
3) in subordine, condannare il resistente a mettere la predetta somma a disposizione della CP_1 ricorrente per il tramite della Carta elettronica del Docente;
4) accertare e dichiarare, altresì, il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.8.1999, in relazione al servizio prestato, in forza dei plurimi contratti a tempo determinato, nei periodi analiticamente descritti al capo i) della premessa e nel prospetto di calcolo RP (cfr allegato n. 10); 5) per l'effetto, condannare altresì il resistente al pagamento della complessiva CP_1 somma di € 3.105,34 a titolo di Retribuzione Professionale Docente, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
6) in ogni caso, dichiarare tenuto e condannare il resistente al pagamento CP_1 di spese e compensi del presente giudizio, aumentati del 30% ai sensi del comma 1-bis dell'art. 4 del
D.M. n. 55/2014, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, antistatario”.
Il convenuto si è costituito in giudizio eccependo in via preliminare il difetto di CP_1 giurisdizione del giudice adito e la prescrizione del credito. Nel merito ha chiesto a vario titolo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La domanda è parzialmente fondata e come tale va accolta nei limiti di cui in motivazione.
Il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato preliminarmente dal riconoscimento della c.d. carta docente di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 ed al DPCM 28.11.2016 che ha sostituito il precedente DPCM 23.9.2015.
Sussiste, in via preliminare, la giurisdizione del giudice ordinario in quanto la presente controversia attiene alla fase di gestione del rapporto di lavoro ed al riconoscimento del credito in esame.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, infatti, il processo in materia di pubblico impiego privatizzato non ha struttura impugnatoria poiché ha ad oggetto non l'atto od il provvedimento emesso dal datore di lavoro ma il diritto soggettivo del lavoratore.
Il dato normativo di riferimento, infatti, è rappresentato dall'art. 63 co. 1 d.lgs. 165/2001 in base al quale sono devolute alla giurisdizione ordinaria tutte le controversie relative agli atti di c.d. micro- organizzazione ex art. 5 co. 2 d.lgs. cit., che incidono, cioè, sulla gestione di un rapporto di lavoro già instaurato, “incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti”, mentre restano devolute alla giurisdizione amministrativa di legittimità le controversie relative alle procedure concorsuali ed a quella esclusiva tutte le controversie concernenti i rapporti di pubblico impiego non privatizzato. La P.A., infatti, agisce con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro ex art. 5 co. 2 d.lgs. 165/2001 e, pertanto, tutti gli atti attinenti ai profili organizzativi e gestionali devono essere valutati secondo i medesimi parametri (Cass. Ord.
28873 dell'1.12.2017).
Per quanto riguarda il merito, il riconosce, con cadenza annuale, un buono Controparte_1 elettronico di spesa dell'importo annuo di € 500,00, maturato tra il primo settembre ed il 31 agosto di ciascun anno scolastico (art. 5 DPCM cit.), con vincolo di destinazione per l'acquisto di beni e servizi specificamente indicati (art. 6 co. 3 DPCM cit.) con funzione formativa, in favore dei docenti in servizio (art. 3 co. 1 e 2 e art. 9 co. 3 e 4 DPCM cit.) presso gli enti accreditati (art. 7 DPCM cit.).
A tal proposito occorre evidenziare come il credito in esame non ha natura temporalmente illimitata in quanto sulla relativa app possono essere accreditati i crediti elettronici per un massimo di due anni
(art. 6 co. 6 e art- 12 co. 2 DPCM cit.). Inoltre, il credito elettronico di un anno deve essere necessariamente utilizzato entro il termine dell'anno scolastico successivo.
In altre parole, il credito elettronico in esame è caratterizzato da una duplice limitazione intrinseca:
1.una limitazione funzionale in quanto le somme in esame possono essere utilizzate solo per l'acquisto dei beni e servizi specificamente indicati dal DPCM cit. La ratio di tale vincolo di destinazione è rappresentata dalla funzionalizzazione di tali bonus solo ed esclusivamente per la formazione del docente medesimo.
2.una limitazione temporale, di tipo biennale. La ratio di tale vincolo è duplice in quanto esso è volto, da un lato, ad impedire l'accumulo di un ingente importo sulla carta, nell'ipotesi di reiterato non utilizzo dei crediti, e, dall'altro lato, a favorire la periodicità della formazione e dell'aggiornamento professionale del docente. La durata biennale del beneficio, infatti, induce il docente ad acquistare quei beni e servizi utili alla sua crescita professionale, a cadenza annuale o comunque non oltre a quella biennale, garantendo, in tale modo, una formazione periodica, sempre aggiornata e costante nel tempo.
In tale contesto normativo si inserisce la recente sentenza della Corte di Giustizia (sent. 18.5.2022, causa C-450/2021), secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale Controparte_1 docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo CP_1 di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Tali considerazioni sono state condivise anche dal Consiglio di Stato (Cons. St. 1842/2022).
A tali arresti giurisprudenziali si aggiunge anche il recente intervento della Suprema Corte (Cass.
29961/2023) la quale, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1. “La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della
L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art.
22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Le rationes decidendi espresse dalla Suprema Corte, quindi, riguardano i seguenti profili di indagine:
a) l'estensione dell'ambito applicativo soggettivo della Carta docente al personale docente non di ruolo;
b) le condizioni per la proposizione dell'azione di adempimento in forma specifica;
c) la natura sussidiaria e residuale dell'azione risarcitoria rispetto a quella di adempimento;
d) l'individuazione dell'exordium praescriptionis e del periodo di prescrizione delle due azioni.
La Suprema Corte, infatti, conferma come la carte docente costituisca un'obbligazione pecuniaria sui generis (par. 13) funzionalmente vincolata (“Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali.” – par. 12.2) le cui modalità di fruizione sono specificamente indicate nel DPCM 28.11.2016, applicabile a tutti i provvedimenti giurisdizionali, in quanto emessi all'attualità (par. 12).
Si tratta, quindi, di uno strumento formativo del personale docente strutturalmente e funzionalmente correlato all'annualità didattica che ne parametra:
1) la misura (“annua e per anno scolastico” – cfr. par 5.3 e 7 e segg);
2) la funzione (“obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso
l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto”
- “sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica “annua”);
3) la fruizione temporale (“12.4 In effetti, mentre il sorgere del diritto è connesso strettamente dal sistema allo svolgimento di attività di didattica nell'anno di riferimento, l'esercizio di tale diritto può essere spalmato anche sull'anno successivo. Ciò assicura strutturalmente il nesso tra Carta e didattica, ma poi consente al docente margini di scelta temporale nella fruizione del bonus. Resta dunque la ratio di fondo di sostegno alla didattica annua - lo si dice per evidenziare anche da questo punto di vista il persistere della coerenza di sistema - ma semplicemente si assicura al beneficiario una qualche flessibilità al fine di consentire la miglior utilizzazione del beneficio.” – par. 12.4; cfr. anche par. 16);
4) il periodo di prescrizione (“In breve, il pagamento "di scopo" di cui consiste la Carta Docente deve essere assicurato annualmente dal ai docenti che ne abbiano diritto e rispetto a ciò è dato CP_1 meramente occasionale che per taluni di essi ed in particolare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito.” – par. 19).
D'altra parte, proprio il concetto di annualità didattica costituisce il criterio di comparabilità tra la posizione dei docenti di ruolo, da un lato, ed i docenti non di ruolo, dall'altro lato, con riferimento ai seguenti aspetti:
a) l'ambito soggettivo di applicazione, con estensione della carta docente alle ipotesi di supplenze sia su organico di diritto che su organico di fatto (“Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.” – par. 7.6);
b) la rimodulazione del concetto di “cessazione del servizio” per il personale docente precario in termine di permanenza nel sistema educativo scolastico (par. 16);
c) la ricostruzione del rapporto tra azione di adempimento in forma specifica ed azione risarcitoria a seconda dell'inserimento o meno del ricorrente nel sistema scolastico al momento della pronuncia giurisdizionale (par. 18);
d) l'individuazione dell'exordium praescriptionis dell'azione di adempimento (par. 20.1)
Il trattamento discriminatorio, dunque, viene rimosso, come precisato dalla Suprema Corte, con una disapplicazione parziale e non totale dell'art. 1 co. 121 l. 107/2015, nella parte relativa esclusivamente all'ambito soggettivo di applicazione (par. 8).
Deve essere, quindi, riconosciuto il diritto dell'insegnante precario a fruire di tale beneficio ma con le medesime modalità ed alle stesse condizioni di cui al DPCM 28.11.2016 con cui è attribuita ai docenti a tempo indeterminato (par. 12 e 12.2).
Quanto alla fruizione della Carta Docente per le annualità pregresse, la Suprema Corte ha chiarito:
“16. Nel valutare il tema dell'interesse rispetto all'adempimento dell'obbligazione oggetto del contenzioso deve muoversi dal richiamo, dal lato datoriale, alla natura “continua” del diritto-dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre 2019, n. 31149), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre 2016, n. 22558). Ciò porta a ritenere che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo. […] 17. Il giudice del rinvio chiede anche di chiarire i rapporti tra il diritto alla Carta Docente quale riconosciuto ex post ed alcune delle regole di esercizio del corrispondente diritto previste rispetto ai casi di fisiologico riconoscimento in corso di rapporto. 17.1 Intanto è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro.
È vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, comma 2 del D.P.C.M.), sulla base di un'autenticazione attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato "SPID" (art. 5, comma 1, e 3, comma 2, del D.P.C.M.). Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza. Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega l'esistenza di CP_1 un loro diritto in proposito. 17.2 Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto
e viene poi accertato dal giudice.”.
Tali considerazioni riguardano, dunque, le supplenze aventi durata fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto) ovvero fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) di cui all'art. 4 co.
1 e 2 l. 124/1999. Per le supplenze brevi e saltuarie di cui all'art. 4 co. 3 l. cit., invece, la Suprema
Corte non formula alcun principio di diritto in quanto esse risultano estranee al giudizio a quo. Sul punto, però, risulta fondamentale la ricostruzione dell'iter motivazionale con cui la Prima Presidente della Suprema Corte con decreto del 19.3.2024 ha dichiarato inammissibile il nuovo rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., riguardante l'individuazione dei parametri per l'estensione del beneficio in esame anche in caso di supplenze brevi.
Si ribadisce, quindi, come l'annualità didattica rappresenta ancora il parametro di comparabilità tra i docenti precari e quelli di ruolo e tale requisito può sussistere solo se la supplenza si inserisce nella programmazione didattico-educativa. Per tali ragioni, tale profilo non può essere ricostruito ex post e de facto (punti 7.4 e 8.2) con conseguente rischio di un'estensione a catena del beneficio in esame
(punto 8.1) ma è possibile discorrere di programmazione solo ex ante e de iure, ancorandola alla differenza qualitativa tra le diverse tipologie di supplenza di cui all'art. 4 l. 124/1999 (punti 7.1, 7.2.
e 7.3). Per tali ragioni, appare difficile ritenere sussistente tale requisito per le ipotesi già indicate dal giudice a quo (punto 8) ed, in particolare, “contratti di supplenza breve successivi, per insegnamenti con oggetto differente o impartiti presso istituti scolastici diversi o scuole di ordine diverso”.
Venendo al caso di specie, parte ricorrente ha provato di aver stipulato più contratti a tempo determinato per supplenze brevi per l'anno scolastico 2021/2022, mentre per l'anno scolastico
2020/2021 è stata destinataria di incarico temporaneo ai sensi dell'art.231bis d.l.34/2020 (cfr. contratti in atti) e non per la durata dell'intero anno o fino al termine delle attività didattiche.
Pertanto, con riferimento alle predette annualità allegate non è possibile ritenere sussistente il requisito della connessione con l'annualità didattica, in ragione sia della tipologia (supplenze brevi di cui all'art. 4 co. 3 l. 124/1999) sia della durata di ciascuno di essi.
Con riguardo invece gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 la ricorrente è stata assunta con contratto a tempo determinato per docenza fino al termine delle attività didattiche (cfr. contratti in atti) ed attualmente risulta ancora inserita stabilmente nel sistema scolastico (cfr. contratto di supplenza a.s. 2024/2025).
È il caso di ricordare, infine, che il decreto legge 13 giugno 2023 n.69, c.d. salva-infrazioni, ha esteso il beneficio originariamente previsto per i soli insegnanti a tempo indeterminato anche a quelli precari con supplenze annuali (e quindi con scadenza al 31 agosto).
Resta quindi inalterata la discriminazione in danno dei precari con altro tipo di supplenza (come l'odierna parte ricorrente) che il giudice è tenuto a sanzionare alla luce della richiamata giurisprudenza della Corte di Giustizia.
La durata al 30 giugno e non al 31 agosto delle supplenze esclude anche che possa trovare applicazione il decreto legge n. 69/2023, c.d. Salva Infrazioni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il
13 giugno 2023, che all'art. 15 prevede che “la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma
121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche a i docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”, dovendosi intendere per
“supplenza annuale” quelle con durata fino al 31 agosto, escludendo i titolari di supplenze fino al 30 giugno.
Il ricorso deve essere, pertanto, accolto con condanna dell'Amministrazione convenuta all'assegnazione in favore di parte ricorrente della carta docente solo per gli anni scolastici 2022/2023
e 2023/2024, con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di €
500,00 per ciascuno anno scolastico, da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016. Sul predetto importo spettano gli interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione ma non anche la rivalutazione monetaria in quanto in base al combinato disposto dell'art. 16 co. 6 l.
412/1991 e dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994, come risultante dalla sentenza della Consulta n. 459/2000, nell'ambito del pubblico impiego, l'importo dovuto a titolo di interessi, stante il divieto di cumulo, è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal creditore per la diminuzione del valore del suo credito. Nel caso in esame parte ricorrente non ha né allegato né provato di aver subìto un maggior danno per la diminuzione del valore del suo credito.
Venendo poi all'esame della domanda relativa al pagamento della retribuzione professionale docente per il tempo di servizio impiegato per supplenze brevi e temporanee, vanno condivise sul punto le posizioni espresse dalla giurisprudenza di legittimità, con la pronuncia citata anche dalla parte ricorrente (Cass.27.7.2018 n. 20015), anche successivamente confermate (cfr. Cass. 5.3.2020, n.
6293) nonché dalla costante giurisprudenza di merito, anche dell'intestato Tribunale, così come tutti gli argomenti esposti in tali pronunce, da intendersi qui richiamati ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c..
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha infatti ricordato che l'art.7, comma 1, del CCNL per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, deve essere interpretato - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, con la conseguenza per cui il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo.
A tale conclusioni può giungersi avendo riguardo alla natura ed alla funzione dell'emolumento richiesto, introdotto secondo quanto previsto dall'art. 7 sopra citato “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”.
In merito alle modalità di corresponsione, va fatto poi riferimento all' art.7 comma 3 del predetto
CCNL, per cui “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art.
25 del CCNI del 31.8.1999”, disposizione che in merito precisa ulteriormente che il trattamento è dovuto in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio, e per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese, detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
Dunque, sulla base di tali norme, non modificate dalla successiva contrattazione di settore, deve ritenersi che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo.
Premesse tali argomentazioni in merito alla funzione dell'emolumento, va richiamata sul punto la normativa comunitaria ed in particolare la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, per cui il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare pari trattamento agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. Tale clausola, per l'interpretazione ricavabile dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (cfr. Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06; 13.9.2007, causa C307/05, e 8.9.2011, causa C-177/10).
Tali principi risultano inoltre confermati anche dalla successiva giurisprudenza (cfr. Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 20.9.2018, C466/17 Motter) che ha chiarito che la discrezionalità degli Stati membri nel giustificare disparità di trattamento tra i lavoratori assunti a tempo indeterminato e i lavoratori a termine possa trovare fondamento esclusivamente dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego e che sono estranee alla durata determinata del rapporto di lavoro.
Nel caso di specie, dall'esame delle allegazioni in fatto, nonché dalle previsioni contrattuali, non risulta alcuna distinzione nell'attività professionale svolta dalla ricorrente in forza dei contratti prodotti rispetto a quella richiesta ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato che hanno percepito anche la retribuzione professionale docente, né peraltro tali esigenze o obiettive differenze risultano allegate in maniera specifica dal resistente. CP_1
Né le previsioni di cui all'art. 25 del CCNI del 1999 risultano idonee in alcun modo a costituire ragioni obiettive tali da escludere la sussistenza di una disparità di trattamento contraria alle disposizioni comunitarie sopra richiamate nel caso di specie, ma all'inverso vanno interpretate, come evidenziato dalla Suprema Corte nelle pronunce sopra citate, conformemente ai principi di derivazione comunitaria, e dunque nel senso che il richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo. Diversamente ragionando, si produrrebbe, per le ragioni sopra esposte, una disparità di trattamento obiettivamente ingiustificata, e dunque contraria alla clausola 4 dell'Accordo Quadro per come interpretata dalla giurisprudenza comunitaria.
Dunque, tenuto conto delle rispettive allegazioni delle parti, dell'insussistenza di ragioni obiettive tali da differenziare l'attività della ricorrente da quella dei docenti assunti a tempo indeterminato, avuto riguardo alle norme che prevedono la retribuzione professionale docente e all'obbligo di interpretazione conforme al diritto comunitario a cui è tenuto il giudice nazionale, la domanda della parte ricorrente dev'essere accolta e va dichiarato il diritto della stessa ad ottenere il pagamento della retribuzione professionale docente per il periodo di servizio svolto a titolo di supplenze brevi e saltuarie di cui è causa.
In merito alla quantificazione operata dalla parte ricorrente, nel caso di specie questa pare correttamente individuata, posto che i periodi di svolgimento dell'attività sono documentalmente provati dai contratti prodotti per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, (cfr. all. ti 7,8 e 9 fasc. ricorrente, con riferimento alle buste paga prodotte nonché alle certificazioni attestanti il servizio e la mancata corresponsione della retribuzione professionale docente), e che la quantificazione operata tiene conto delle previsioni tabellari allegate al CCNL in atti (all.to 10 fasc. ricorrente).
Dunque, il credito residuo della parte ricorrente va determinato, sulla base del conteggio correttamente elaborato nel ricorso introduttivo, in complessivi € 3.105,34, moltiplicando l'importo unitario per il numero di giornate di servizio emerse dalla documentazione versata in giudizio.
L'amministrazione resistente va dunque condannata al pagamento di tale somma in favore della ricorrente, oltre interessi dalla scadenza al saldo.
Quanto alle spese del giudizio, queste seguono la soccombenza, e devono essere poste a carico dell'amministrazione resistente, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM
55/2014, in relazione al valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria, applicando le dovute riduzioni in virtù della limitata complessità della stessa, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. in accoglimento parziale del ricorso, condanna il Controparte_1 all'assegnazione in favore di parte ricorrente della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00 per ogni anno scolastico da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016, oltre interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- condanna il al pagamento in favore della ricorrente della somma Controparte_1 complessiva di € 3.105,34, oltre interessi legali dalla scadenza al saldo, a titolo di retribuzione professionale docente per il periodo di servizio a tempo determinato attestato nei certificati di servizio per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022;
- Condanna la parte resistente al pagamento delle spese del giudizio in Controparte_1 favore della ricorrente che si liquidano in complessivi € 1.100,00 oltre spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Aversa, 17.06.2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Paesano