Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 20/01/2026, n. 1162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1162 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01162/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03102/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3102 del 2021, proposto da Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio Guccione, Maria Rita Silvestri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Claudio Guccione in Roma, via Po, n.2;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- della nota prot. n. 33099 del 31 dicembre 2020, avente ad oggetto “Aggiornamento tariffario per l'anno 2021”, adottata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ricevuta dalla concessionaria autostradale in pari data, con la quale è stato disposto che “in considerazione di quanto disposto dall'art. 14 del Decreto Legge n. 183 del 31 dicembre 2020 <Milleproroghe>, la variazione applicabile con decorrenza 1° gennaio 2021 risulta pari allo zero percento (0,00%)”;
- della nota prot. 0000013 del 2 gennaio 2021, avente ad oggetto “Aggiornamento tariffario per l'anno 2021” adottata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ricevuta dalla concessionaria autostradale in pari data, con la quale è stato precisato che “la sospensione dell'adeguamento per le tariffe autostradali decorrente dalla data del 1 gennaio 2021 è stata disposta dall'art. 13 del Decreto legge n. 183 del 31 dicembre 2020 <milleproroghe> pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2020, n. 323”;
- della nota prot. 4211 del 17 febbraio 2021 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha riscontrato l'istanza di accesso formulata dalla società ricorrente;
- per quanto occorrer possa, della nota prot. n. 3608 dell'11 febbraio 2021 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha proceduto, tra l'altro, “alla notifica, sul sistema SIVCA, della spesa ritenuta ammissibile unitamente alle motivazioni delle variazioni regolatorie apportate”;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, quand'anche sconosciuto,
nonché per l'accertamento
dei diritti ed interessi della società ricorrente nascenti dalla vigente ed operante convenzione di concessione autostradale ed afferente il contenuto patrimoniale ed economico del relativo rapporto concessorio (Schema di convenzione unica sottoscritta dalla Società ricorrente e da ANAS S.p.A., il 7 novembre 2007, divenuta efficace, ope legis, in forza dell'art. 8 duodecies del decreto legge n. 59 del 2008, coordinato con la legge di conversione n. 101 del 2008, integrata e modificata con Atto aggiuntivo sottoscritto dalle parti in data 15 giugno 2016).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. PE NC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che la parte ricorrente, in data 10 novembre 2025 ha depositato un atto di “rinuncia al ricorso” sottoscritto dal proprio difensore, munito all’uopo di mandato speciale;
Visto l’atto non opposizione depositato in data 1 dicembre 2025 dall’Amministrazione resistente;
Ritenuto di dover prendere atto della rinuncia ai fini dell’estinzione del processo;
Ritenuto, infine, di compensare le spese di lite, come richiesto dalle parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio per rinuncia, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod.proc.amm..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA Scali, Presidente FF
PE Grauso, Primo Referendario
PE NC, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PE NC | MA Scali |
IL SEGRETARIO