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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 02/05/2025, n. 1389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1389 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. 5413/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lecce
Terza Sezione Civile
Il Tribunale di Lecce, nella persona del Giudice dott.ssa Annafrancesca Capone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 5413/2023, proposto
DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Ernesto Refolo;
Parte_1
appellante
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Cosimo Cito;
Controparte_1
appellato
NONCHÉ CONTRO
Controparte_2
appellato contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
(fatto e diritto)
Con atto di citazione in appello datato 28.07.2023, conveniva Parte_1
in giudizio e il innanzi al Tribunale di Lecce, per ottenere la Controparte_1 Controparte_2
riforma della sentenza n. 59/2023, con cui il Giudice di Pace di Tricase aveva accolto l'opposizione promossa dal in primo grado, annullando la cartella di pagamento n. CP_1
05920220032102373, e compensando le spese.
si costituiva con comparsa di costituzione depositata in data 24.11.2023, Controparte_1
pagina 1 di 4 chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
Il sebbene ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_2
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva istruita con la sola documentazione delle parti.
Dopo la precisazione delle conclusioni, in data 17.12.2024, la causa veniva trattenuta per la decisione, con concessione dei termini per il deposito di conclusionali e repliche.
***
L'appello è fondato e merita di essere accolto.
Merita di trovare accoglimento il motivo di appello con cui Parte_2
censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di Pace ha ritenuto irrituale e tardiva la costituzione del avvenuta a mezzo pec, nonché tardiva la costituzione di Controparte_2
con conseguente inutilizzabilità della documentazione Parte_1
prodotta dalle stesse.
Invero, quanto al profilo del tardivo deposito della documentazione, va evidenziato che il termine di cui al d.lgs. n. 150 del 2011, art. 7, comma 7, per il deposito della documentazione strettamente connessa all'atto impugnato non è, in difetto di espressa previsione, perentorio, a differenza di quello previsto dall'art. 416 c.p.c., che si applica, per il richiamo operato dal medesimo art. 7, comma 1 per gli altri documenti depositati dall'Amministrazione (così Cass.
Sez. 6 - 2, 09/08/2016, n. 16853 richiamata da Cass. civ. Sez. II, Sent., 18-04-2018, n. 9545).
Quanto poi al profilo del deposito della documentazione a mezzo pec, va rilevato che è vero che per i giudizi dinanzi al Giudice di Pace non era consentita la costituzione telematica fino al 30 giugno 2023 così come previsto dall'art. 35 del D. Lgs. 149/2022, ma la fattispecie concreta di opposizione recuperatoria a verbale di contestazione esula dalla disciplina generale.
Essa, infatti, non è altro che un'opposizione tardiva al verbale di accertamento di infrazione al codice della strada ammessa laddove si deduca l'omessa notifica del primigenio atto.
Circostanza, quest'ultima, di cui è ben consapevole l'appellante che difatti nell'impugnare la cartella propone ricorso ai sensi della disciplina applicabile, ovvero l'art. 7 del D. Lgs n.
150/2011.
Di conseguenza, l'utilizzo da parte del del sistema PEC per l'inoltro degli atti Controparte_2
relativi alla costituzione in giudizio avanti il Giudice di Pace in questo tipo di giudizi deve reputarsi consentito, trattandosi in buona sostanza di un'opposizione ad ordinanza-ingiunzione, ossia di una delle ipotesi speciali (insieme al giudizio di cassazione ed a quello tributario) in deroga al principio generale che considera un deposito non cartaceo dell'atto irrituale, in quanto pagina 2 di 4 non previsto dalla legge (più di recente Cass. Civ., sent. n. 14281/2023; già prima Cass. Civ. Sez.
6-2, n. 1027 del 17 gennaio 2017; Cass. Civ. Sez. U., n. 5160 del 4 marzo 2009).
In definitiva, come correttamente evidenziato dalla difesa dell'appellante, la documentazione versata in atti in primo grado da e dal Parte_2 Controparte_2
doveva essere ritenuta ammissibile, nonché utilizzabile ai fini della decisione.
Ebbene, a questo punto, va rilevato che l'opposizione spiegata dal in primo grado andava CP_1
dichiarata inammissibile, come prospettato dalla difesa di , Parte_2
per omessa impugnazione del verbale di contestazione presupposto, regolarmente notificato, in data 15.02.2020, a mani proprie dell'opponente (all. 2 memoria difensiva del CP_2
).
[...]
Per ragioni di completezza, va evidenziato che il primo giudice ha altresì errato nel ritenere che la cartella notificata a mezzo pec da è nulla perché incompleta, Parte_2
atteso che ex actis si ricava che la cartella esattoriale - regolarmente notificata a mezzo pec all'opponente in data 19.12.2022, il quale ha tempestivamente proposto opposizione -, non può dirsi incompleta, essendo conforme al modello di cartella di pagamento imposto per legge, nonché contendendo il dettaglio delle somme iscritte a ruolo, non potendosi, quindi, affermare che l'opponente non avesse <precisa e dettagliata contezza del credito vantato dal CP_2
.
[...]
In conclusione, l'appello è fondato e deve essere accolto.
Per quanto riguarda le spese di lite, questo Giudice, attesa l'accertata infondatezza dell'azione spiegata dall'opponente in primo grado, ritiene di dover accogliere il motivo di appello con cui si lamenta la compensazione disposta in primo grado e, di conseguenza, di dover condannare il al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio nella misura che sarà determinata CP_1
in dispositivo.
p.q.m.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza gravata, conferma la validità della cartella di pagamento impugnata;
2) condanna al pagamento delle spese di lite del primo grado in favore del Controparte_1
difensore antistatario di e del Parte_2 Controparte_2
pagina 3 di 4 liquidate in € 300,00 per ciascuno, oltre spese generali, c.p.a. ed iva, se dovute;
nonché al pagamento delle spese di lite del secondo grado in favore del difensore antistatario di
, liquidate in € 490,00, oltre spese generali, c.p.a. ed iva, Parte_2
se dovute;
3) nulla per le spese di lite del secondo grado per il non costituitosi. Controparte_2
Lecce, 24.04.2025
Il Giudice unico
Dott.ssa Annafrancesca Capone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lecce
Terza Sezione Civile
Il Tribunale di Lecce, nella persona del Giudice dott.ssa Annafrancesca Capone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 5413/2023, proposto
DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Ernesto Refolo;
Parte_1
appellante
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Cosimo Cito;
Controparte_1
appellato
NONCHÉ CONTRO
Controparte_2
appellato contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
(fatto e diritto)
Con atto di citazione in appello datato 28.07.2023, conveniva Parte_1
in giudizio e il innanzi al Tribunale di Lecce, per ottenere la Controparte_1 Controparte_2
riforma della sentenza n. 59/2023, con cui il Giudice di Pace di Tricase aveva accolto l'opposizione promossa dal in primo grado, annullando la cartella di pagamento n. CP_1
05920220032102373, e compensando le spese.
si costituiva con comparsa di costituzione depositata in data 24.11.2023, Controparte_1
pagina 1 di 4 chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
Il sebbene ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_2
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva istruita con la sola documentazione delle parti.
Dopo la precisazione delle conclusioni, in data 17.12.2024, la causa veniva trattenuta per la decisione, con concessione dei termini per il deposito di conclusionali e repliche.
***
L'appello è fondato e merita di essere accolto.
Merita di trovare accoglimento il motivo di appello con cui Parte_2
censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di Pace ha ritenuto irrituale e tardiva la costituzione del avvenuta a mezzo pec, nonché tardiva la costituzione di Controparte_2
con conseguente inutilizzabilità della documentazione Parte_1
prodotta dalle stesse.
Invero, quanto al profilo del tardivo deposito della documentazione, va evidenziato che il termine di cui al d.lgs. n. 150 del 2011, art. 7, comma 7, per il deposito della documentazione strettamente connessa all'atto impugnato non è, in difetto di espressa previsione, perentorio, a differenza di quello previsto dall'art. 416 c.p.c., che si applica, per il richiamo operato dal medesimo art. 7, comma 1 per gli altri documenti depositati dall'Amministrazione (così Cass.
Sez. 6 - 2, 09/08/2016, n. 16853 richiamata da Cass. civ. Sez. II, Sent., 18-04-2018, n. 9545).
Quanto poi al profilo del deposito della documentazione a mezzo pec, va rilevato che è vero che per i giudizi dinanzi al Giudice di Pace non era consentita la costituzione telematica fino al 30 giugno 2023 così come previsto dall'art. 35 del D. Lgs. 149/2022, ma la fattispecie concreta di opposizione recuperatoria a verbale di contestazione esula dalla disciplina generale.
Essa, infatti, non è altro che un'opposizione tardiva al verbale di accertamento di infrazione al codice della strada ammessa laddove si deduca l'omessa notifica del primigenio atto.
Circostanza, quest'ultima, di cui è ben consapevole l'appellante che difatti nell'impugnare la cartella propone ricorso ai sensi della disciplina applicabile, ovvero l'art. 7 del D. Lgs n.
150/2011.
Di conseguenza, l'utilizzo da parte del del sistema PEC per l'inoltro degli atti Controparte_2
relativi alla costituzione in giudizio avanti il Giudice di Pace in questo tipo di giudizi deve reputarsi consentito, trattandosi in buona sostanza di un'opposizione ad ordinanza-ingiunzione, ossia di una delle ipotesi speciali (insieme al giudizio di cassazione ed a quello tributario) in deroga al principio generale che considera un deposito non cartaceo dell'atto irrituale, in quanto pagina 2 di 4 non previsto dalla legge (più di recente Cass. Civ., sent. n. 14281/2023; già prima Cass. Civ. Sez.
6-2, n. 1027 del 17 gennaio 2017; Cass. Civ. Sez. U., n. 5160 del 4 marzo 2009).
In definitiva, come correttamente evidenziato dalla difesa dell'appellante, la documentazione versata in atti in primo grado da e dal Parte_2 Controparte_2
doveva essere ritenuta ammissibile, nonché utilizzabile ai fini della decisione.
Ebbene, a questo punto, va rilevato che l'opposizione spiegata dal in primo grado andava CP_1
dichiarata inammissibile, come prospettato dalla difesa di , Parte_2
per omessa impugnazione del verbale di contestazione presupposto, regolarmente notificato, in data 15.02.2020, a mani proprie dell'opponente (all. 2 memoria difensiva del CP_2
).
[...]
Per ragioni di completezza, va evidenziato che il primo giudice ha altresì errato nel ritenere che la cartella notificata a mezzo pec da è nulla perché incompleta, Parte_2
atteso che ex actis si ricava che la cartella esattoriale - regolarmente notificata a mezzo pec all'opponente in data 19.12.2022, il quale ha tempestivamente proposto opposizione -, non può dirsi incompleta, essendo conforme al modello di cartella di pagamento imposto per legge, nonché contendendo il dettaglio delle somme iscritte a ruolo, non potendosi, quindi, affermare che l'opponente non avesse <precisa e dettagliata contezza del credito vantato dal CP_2
.
[...]
In conclusione, l'appello è fondato e deve essere accolto.
Per quanto riguarda le spese di lite, questo Giudice, attesa l'accertata infondatezza dell'azione spiegata dall'opponente in primo grado, ritiene di dover accogliere il motivo di appello con cui si lamenta la compensazione disposta in primo grado e, di conseguenza, di dover condannare il al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio nella misura che sarà determinata CP_1
in dispositivo.
p.q.m.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza gravata, conferma la validità della cartella di pagamento impugnata;
2) condanna al pagamento delle spese di lite del primo grado in favore del Controparte_1
difensore antistatario di e del Parte_2 Controparte_2
pagina 3 di 4 liquidate in € 300,00 per ciascuno, oltre spese generali, c.p.a. ed iva, se dovute;
nonché al pagamento delle spese di lite del secondo grado in favore del difensore antistatario di
, liquidate in € 490,00, oltre spese generali, c.p.a. ed iva, Parte_2
se dovute;
3) nulla per le spese di lite del secondo grado per il non costituitosi. Controparte_2
Lecce, 24.04.2025
Il Giudice unico
Dott.ssa Annafrancesca Capone
pagina 4 di 4