Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 06/02/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 379/2022 Ruolo Generale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione notificato il 17 febbraio
2022
da
(C.F. e P.I. ) con il Parte_1 P.IVA_1
procuratore e domiciliatario avv. Gianni Zgagliardich, per mandato in calce al predetto atto di citazione
- attrice -
contro
(C.F. e P.I. ) con il procuratore e Controparte_1 P.IVA_2
domiciliatario avv. Elena Feresin, per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta -
Oggetto: appalto di opere pubbliche.
Causa iscritta a ruolo il 24 febbraio 2022 e trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 20 settembre 2024.
Pagina 1 di 13
Per l'attrice: come da foglio depositato telematicamente il 19 settembre 2024:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così disporre:
In via principale:
- accertare e dichiarare l'inesistenza e/o nullità della risoluzione contrattuale come disposta dal di di , poiché contraria al disposto dell'art. 108, CP_1 CP_1 CP_1
comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 ed alla procedura ivi prevista sul piano formale e/o sul piano sostanziale;
- accertare e dichiarare la risoluzione del contratto medesimo per mancanza di cooperazione del e per esclusiva sua colpa, oltre che mancanza di buona fede e CP_1
correttezza;
In via subordinata:
- accertare e dichiarare l'illegittimità della risoluzione contrattuale disposta dal
[...]
, poiché in ogni caso carente di entrambi e/o di uno dei presupposti di Controparte_1 legge di cui all'art. 108, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 (grave inadempimento e compromissione della buona riuscita delle prestazioni);
- accertare e dichiarare la risoluzione del contratto medesimo per mancanza di cooperazione del e per esclusiva sua colpa, stante anche la mancata CP_1 cooperazione nella conduzione dell'appalto de quo, oltre che la mancanza di buona fede e correttezza;
Condannando in ogni caso, per l'effetto, il al risarcimento Controparte_1 di tutti i danni subiti e subendi, nella misura complessiva di € 291.858,89 per le voci come sopra determinate o nella diversa somma come ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese di lite e compensi in misura massima”.
Per il convenuto: come da foglio depositato telematicamente il 17 settembre 2024:
“in via pregiudiziale di rito si eccepisce il difetto di giurisdizione del G.O., in riferimento alla
Pagina 2 di 13 specifica richiesta di di accertare e dichiarare in via principale la Parte_1 nullità/inesistenza della risoluzione del contratto d'appalto assunta con determinazione n.
362 del 1° ottobre 2021 e in via subordinata la sua illegittimità (per ragioni procedurali/incompetenza del R.U.P. e della Giunta comunale) rientrando tutto ciò nella giurisdizione esclusiva del G.A. di cui agli artt. 30 e 133 del CPA così come il relativo risarcimento del danno (come esposto a pagina 31 e 32 della comparsa di costituzione e risposta che qui si richiama), avendo il G.O. potere di accertare incidenter tantum la nullità/inesistenza/illegittimità di provvedimenti amministrativi per poi disapplicarli, purché non siano l'oggetto principale del contendere com'è invece nel caso di specie;
- sempre in via preliminare di merito si eccepisce la carenza delle condizioni di esistenza dell'azione (interesse ad agire e legittimazione ad agire), in quanto domanda la Parte_1 nullità/inesistenza/illegittimità della risoluzione del contratto d'appalto quando nessuna lesione è derivata da tale provvedimento amministrativo (determinazione n. 362 del 1° ottobre 2021) posto che ben prima (metà dicembre 2020) l'attrice aveva espresso per facta concludentia la volontà di non proseguire con l'esecuzione dell'appalto abbandonando il cantiere e dunque l'intenzione risolutiva del vincolo contrattuale. Inoltre, in via subordinata è l'attrice stessa che domanda la risoluzione per colpa del CP_1
convenuto.
- In via altresì preliminare di merito si eccepisce la decadenza e l'inammissibilità delle domande di cui ai punti 4. E 5 (5.1., 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6) dell'atto di citazione per non aver rispettato la disciplina contrattuale delle riserve, così come disciplinata dal d.m.
49/2018 e dall'art. 47 del Capitolato Speciale d'Appalto. I fatti che contesta Parte_1
dovevano essere eccepiti secondo quanto prevedeva il CSA la cui inosservanza prevede la sanzione della decadenza e dell'inammissibilità;
- Nel merito accertare e dichiarare infondate tutte le domande di formulate Parte_1 nell'atto di citazione nei punti 1-5 compresi i rispettivi sottopunti perché infondate in fatto e in diritto e per l'effetto respingerle, accogliendo le ragioni del convenuto come CP_1
esposte nella comparsa di costituzione e risposta e negli altri atti richiamati supra (I, II e III memoria ex art. 183 c.p.c. e note scritte per l'udienza del 31 marzo 2023), con vittoria di spese, competenze e onorari di causa”.
Pagina 3 di 13 RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice Parte_1
(di seguito solo attrice o ha evocato avanti al Tribunale di
[...] Pt_1
Pordenone il convenuto (di seguito solo convenuto o Controparte_1
, al fine di sentir accogliere le seguenti, testuali, domande: CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così disporre:
In via principale:
- accertare e dichiarare l'inesistenza e/o nullità della risoluzione contrattuale come disposta dal , poiché contraria al disposto dell'art. 108, CP_1 Controparte_1
comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 ed alla procedura ivi prevista sul piano formale e/o sul piano sostanziale;
- accertare e dichiarare la risoluzione del contratto medesimo per mancanza di cooperazione del e per esclusiva sua colpa, oltre che mancanza di buona fede e CP_1
correttezza;
In via subordinata:
- accertare e dichiarare l'illegittimità della risoluzione contrattuale disposta dal
[...]
, poiché in ogni caso carente di entrambi e/o di uno dei presupposti di Controparte_1 legge di cui all'art. 108, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 (grave inadempimento e compromissione della buona riuscita delle prestazioni);
- accertare e dichiarare la risoluzione del contratto medesimo per mancanza di cooperazione del e per esclusiva sua colpa, stante anche la mancata CP_1 cooperazione nella conduzione dell'appalto de quo, oltre che la mancanza di buona fede e correttezza,
Condannando in ogni caso, per l'effetto, il al risarcimento Controparte_1 di tutti i danni subiti e subendi, nella misura complessiva di € 291.858,89 per le voci come sopra determinate o nella diversa somma come ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese di lite e compensi in misura massima”.
Pagina 4 di 13 A sostegno di tali domande, ha dedotto: Pt_1
- di essersi vista aggiudicare con determina del Responsabile del Servizio LL.PP. del
Comune n. 43 di data 3 marzo 2020 i lavori di realizzazione della pista ciclopedonale
“Strada del Roro”, compresa la posa di una condotta sottostante per conto di
[...]
(di seguito , per un importo di € 290.603,87 complessivi;
Parte_2 Pt_3
- che il relativo contratto era stato stipulato il 30 aprile 2020, con termine utile per ultimare i lavori fissato in 116 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna;
- che sia prima della formale consegna del cantiere, avvenuta il 3 giugno 2020, sia in sede di consegna sia subito dopo la stessa consegna erano emerse diverse criticità circa le lavorazioni da svolgere (quali la necessità di un'indagine geologica e dei calcoli di portanza e di dimensionamento del “pacchetto pista ciclabile”, la previsione in progetto di una pista da posizionare ad una quota altimetrica più bassa rispetto ai terreni circostanti,
l'esproprio di una zona troppo “risicata” ai lati della pista, la necessità di eseguire ulteriori interventi, non previsti in progetto), che l'avevano indotta a chiedere chiarimenti ovvero a farne segnalazione al progettista, allora anche D.L., arch. ; Persona_1
- che, a fronte di tali problematiche ad essa non addebitabili, le parti avevano convenuto entrambe sulla necessità di far predisporre con urgenza, da parte del D.L., una perizia di variante al progetto, al fine di consentirle di operare, come aveva contato di poter fare al momento della sua offerta, con due squadre che avrebbero lavorato in sequenza, realizzando prima la posa della tubazione e, subito dopo, la sovrastante pista, il tutto nel periodo estivo/inizio autunno;
- di aver subito dato avvio ai lavori relativi alla posa della condotta per conto di non Pt_3
interessata dalla predisposizione della variante, se non per marginalissime questioni;
- che l'arch. già a fine luglio 2020 aveva approntato la perizia;
Per_1
- che il aveva tardato nell'approvare la variante, tanto è vero che i lavori della CP_1
condotta erano stati conclusi ad ottobre 2020, mentre, a quella data, la perizia relativa alla pista ciclabile non era stata ancora approvata;
Pagina 5 di 13 - che, infatti, tale approvazione era intervenuta solo il 3 novembre 2020, ossia in piena stagione delle piogge ed a lavori di posa della tubazione oramai ultimati, con propri conseguenti maggiori costi;
- che, inoltre, nella perizia di variante era stato fissato il termine finale per ultimare tutte le lavorazioni in soli 21 giorni naturali e consecutivi, termine impossibile da rispettare e che ignorava le richieste di proroga via via da essa inoltrate;
- di aver dovuto subire il fermo delle lavorazioni relative alla pista dal 25 maggio al 3 novembre 2020;
- che i lavori della pista non potevano, tuttavia, proseguire anche a causa della natura melmosa del terreno, reso impraticabile, con ovvia e scontata necessità di una sospensione dei lavori stessi, mai formalizzata dal D.L.;
- che, peraltro, con Ordine di Servizio n. 10 del 12 gennaio 2021 il D.L. si era riferito ad un inesistente “abbandono del cantiere”, essendo, viceversa, evidente che la prosecuzione dei lavori della pista era condizionata pure dal collaudo funzionale della condotta;
- di aver con PEC del 19 gennaio 2021 chiesto nuovamente la sospensione dei lavori, allegando documentazione fotografica a comprova dello stato dei terreni, che le impediva di far operare le proprie maestranze in sicurezza;
- che dalla nota di riscontro “2” del 20 gennaio 2021 aveva appreso dal D.L. che il RUP del avrebbe preteso che essa attrice operasse nonostante l'assenza di perizia di CP_1
variante approvata;
- di aver con successiva PEC del 22 gennaio 2021 puntualizzato la propria totale estraneità per i ritardi nell'esecuzione delle opere, ribadendo la necessità della sospensione dei lavori in attesa del miglioramento delle condizioni climatiche;
- che il 26 gennaio 2021 si era tenuto presso la sede municipale un incontro tra essa ed i rappresentanti del alla presenza anche del D.L., incontro nel corso del quale il CP_1
Sindaco aveva suggerito dei minimi interventi “tampone”, che avrebbero potuto mettere in sicurezza i lavori e “mascherare” lo stallo dei lavori, interventi che essa aveva immediatamente eseguito, nonostante si fosse in piena emergenza COVID;
Pagina 6 di 13 - che in tale occasione, per la prima volta, era emerso anche un problema relativo ad una presunta errata contabilizzazione, da parte del D.L., pari a circa € 30.000,00 ad essa accreditati asseritamente per lavori non svolti;
- che tale ritenuta errata contabilizzazione, da quel momento e per molti mesi, era divenuta il centro di ogni attenzione del RUP, forse preoccupato di possibili sue personali responsabilità;
- che, pur essendo estranea all'errore contabile, aveva confermato di aver effettivamente riscontrato nel SAL n. 2 un importo liquidatole superiore di € 30.185,30 rispetto ai lavori eseguiti, rendendosi disponibile a trovare una soluzione;
- di aver, nel frattempo, realizzato ulteriori lavori quantificabili in circa € 15.000,00, che avrebbero potuto essere compensati a livello contabile;
- che il “conflitto interno” insorto fra D.L e RUP era culminato nella risoluzione del contratto per grave inadempimento del professionista e nella nomina del RUP a nuovo D.L.;
- che, in una situazione di ingiustificata e perdurante “sospensione di fatto” dei lavori, il
RUP/D.L./Responsabile di P.O. aveva, quindi, iniziato a tenere un atteggiamento vessatorio nei propri confronti;
- che era stato invano tentato un accordo bonario;
- che, a quel punto, il RUP con determina n. 362 del 1° ottobre 2021 aveva optato per l'immediata, unilaterale, risoluzione del contratto d'appalto ai sensi dell'art. 108 comma 3°
D.Lgs. n. 50/2016, senza rispettarne, tuttavia, la procedura, posto che essa non aveva mai ricevuto puntuali contestazioni;
- di aver richiesto, nonostante la risoluzione formalizzata, un incontro finalizzato a verificare la possibilità di una composizione bonaria, incontrando, tuttavia, l'ostracismo del
RUP/D.L./Responsabile di P.O.;
- che la situazione era, nel frattempo, peggiorata, avendo ricevuto dall'ANAC comunicazione dell'apertura di un procedimento relativo alla segnalazione ricevuta dal
CP_1
Pagina 7 di 13 - che solo due mesi più tardi il convenuto aveva proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c.;
- che, frattanto, si era vista escutere la cauzione prestata;
- che la risoluzione disposta dal convenuto era inesistente e/o nulla sia sul pianto formale che sostanziale, per la palese violazione dei presupposti procedimentali imposti dall'art. 108 D.Lgs. n. 50/2016;
- che il contratto doveva essere, invece, dichiarato risolto a causa della mancata cooperazione da parte del considerate le problematiche emerse già in fase CP_1
prodromica alla consegna dei lavori;
- che l'impugnata risoluzione era, in subordine, illegittima per carenza di entrambi e/o di uno dei presupposti di cui all'art. 108 comma 3° D.Lgs. n. 50/2016 (grave inadempimento e compromissione della buona riuscita delle prestazioni), dovendo anche in tal il contratto essere risolto per mancanza di cooperazione del convenuto e per sua esclusiva colpa, stante anche la mancata cooperazione nella conduzione dell'appalto, oltre che la mancanza di correttezza e buona fede di cui all'art. 30 1° e ultimo comma D.Lgs. n.
50/2016;
- che vi era stata pure la violazione delle norme in materia di sospensione dei lavori e relativi termini;
- di aver subito in conseguenza delle illecite condotte perpetrate dal convenuto e dai suoi esponenti rilevantissimi danni, di cui richiedeva il necessario ristoro.
1.2 Si è costituito il formulando le seguenti, testuali, conclusioni: CP_1
“In via pregiudiziale di rito si eccepisce il difetto di giurisdizione del GO, in riferimento alla richiesta di di accertare e dichiarare in via principale la nullità/inesistenza della Parte_1 risoluzione del contratto d'appalto assunta con determinazione n. 362 del 1° ottobre 2021
e in via subordinata la sua illegittimità (per ragioni procedurali/incompetenza del R.U.P. e della Giunta comunale) rientrando tutto ciò nella giurisdizione esclusiva del GA di cui agli artt. 30 e 133 del CPA così come il relativo risarcimento del danno come esposto a pagina
31 e 32 della presente comparsa di costituzione e risposta che qui si richiama.
Pagina 8 di 13 In via preliminare di merito si eccepisce la carenza delle condizioni di esistenza dell'azione
(interesse ad agire e legittimazione ad agire), in quanto domanda la Parte_1 nullità/inesistenza/illegittimità della risoluzione del contratto d'appalto quando nessuna lesione è derivata da tale provvedimento amministrativo (determinazione n. 362 del 1° ottobre 2021) posto che ben prima (metà dicembre 2020) l'attrice aveva espresso per facta concludentia la volontà di non proseguire con l'esecuzione dell'appalto abbandonando il cantiere e dunque l'intenzione risolutiva del vincolo contrattuale. Inoltre, in via subordinata è l'attrice stessa che domanda la risoluzione per colpa del CP_1
convenuto.
In via altresì preliminare di merito si eccepisce la decadenza e l'inammissibilità delle domande di cui ai punti 4. E 5 (5.1., 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6) dell'atto di citazione per non aver rispettato la disciplina contrattuale delle riserve, così come disciplinata dal d.m.
49/2018 e dall'art. 47 del Capitolato Speciale d'Appalto. I fatti che ora contesta Parte_1
dovevano essere eccepiti secondo quanto prevede il CSA la cui inosservanza prevede la sanzione della decadenza, dell'inammissibilità.
Nel merito: accertare e dichiarare infondate tutte le domande di formulate Parte_1 nell'atto di citazione nei punti 1-5 compresi i rispettivi sottopunti perché infondate in fato”
[rectius: in fatto] “e in diritto e per l'effetto respingerle, accogliendo le ragioni del CP_1
convenuto come esposte nella comparsa di costituzione e risposta con vittoria di spese, competenze e onorari di causa”.
Nel rilevare l'infondatezza delle pretese attoree, il ha, in particolare, offerto CP_1 la propria, diversa, versione circa lo svolgimento degli eventi portati all'attenzione del
Tribunale; ha, quindi, eccepito in via pregiudiziale di rito il difetto di giurisdizione del
Giudice ordinario sulle domande, proposte da in via principale e subordinata, di Pt_1
inesistenza/nullità o di illegittimità della risoluzione contrattuale;
ha, altresì, eccepito in via preliminare di merito la carenza delle condizioni di esistenza dell'azione (interesse ad agire e legittimazione ad agire); ha, ulteriormente, eccepito in via preliminare di merito la decadenza dalle richieste risarcitorie esposte in citazione per inosservanza della disciplina sulle riserve e, comunque, la loro inammissibilità, deducendone nel merito l'infondatezza.
1.3 Disposti due rinvii, congiuntamente chiesti dalle parti al fine di poter acquisire la
Pagina 9 di 13 relazione di A.T.P. redatta dall'ing. nel separato giudizio, previamente Persona_2
promosso dal avanti a questo stesso Tribunale, le parti sono state, quindi, CP_1 autorizzate al deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c..
1.4 Da ultimo, all'esito dell'udienza cartolare del 20 settembre 2024 la causa, acquisita la documentazione prodotta, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, con concessione alle parti di termine sino al 19 novembre 2024 per il deposito delle comparse conclusionali e di successivo termine sino al 9 dicembre 2024 per il deposito delle memorie di replica.
2.1 Operata, nei termini succinti che precedono, l'esposizione dei fatti rilevanti oggetto del contendere, le domande proposte in via principale ed in via subordinata dall'attrice vanno rigettate per le ragioni di seguito illustrate.
Occorre, anzitutto, soffermarsi sui soli rilievi che il ha espressamente CP_1 inteso porre a fondamento della risoluzione del contratto d'appalto di che trattasi, adottata con la Determinazione n. 362 del 1° ottobre 2021 (cfr., rispettivamente, il documento 54 dell'attrice ed il documento 7 del convenuto).
Orbene, tali rilievi, più precisamente, consistono nella “mancata ultimazione dei lavori in oggetto entro il termine contrattuale fissato per il 22.01.2021, quale termine rideterminato rispetto quello originario (26.09.2020) a seguito della perizia di variante, di proroghe e di sospensioni lavori accordate nel corso dell'esecuzione degli stessi”, e nell'aver percepito circa 30.000,00 euro in base al SAL n. 2 per lavori, tuttavia, Pt_1
dalla stessa non eseguiti, senza aver in seguito restituito tale importo.
E che l'attrice a gennaio 2021 non avesse portato a termine i lavori e che la medesima attrice a tutt'oggi non abbia ancora formalmente rimesso quella somma nella piena disponibilità del convenuto sono circostanze da ritenersi per pacifiche, poiché non ha, viceversa, sostenuto di aver completato l'opera né ha dedotto di aver Pt_1
materialmente reso quanto percepito al titolo sopra ricordato.
Ci si trova, peraltro, al cospetto di fatti di per sé stesso talmente gravi da non consentire l'ulteriore prosecuzione del rapporto, giacché idonei a minare insanabilmente la fiducia che il riponeva nell'appaltatrice per la stessa buona riuscita delle CP_1
Pagina 10 di 13 prestazioni qui esaminate.
Al fine di contrastare le prospettazioni attoree relative alla violazione, da parte del convenuto, della procedura di cui all'art. 108 comma 3° D.Lgs. n. 50/2016 nonché alla mancanza, in capo al convenuto stesso, di cooperazione, buona fede e correttezza nella conduzione dell'appalto de quo, va, altresì, osservato:
- che i fatti di cui ai superiori rilievi risultano debitamente contestati alla luce dell'ampio carteggio dimesso da entrambe le parti;
- che su tali fatti, per la stessa ragione appena indicata, si è validamente instaurato il contraddittorio a mezzo delle controdeduzioni che l'appaltatrice ha potuto rendere, il che ha indotto la Stazione appaltante a rimettere al RUP ogni decisione per risolvere il problema;
- che la procedura delineata nell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 risulta, per l'effetto, rispettata, potendosi, per analogia, richiamare l'insegnamento della Suprema Corte che, ante D.Lgs. n. 50/2016, ma nella vigenza, comunque, di normativa sostanzialmente a tale
D.Lgs. sovrapponibile, ha statuito (cfr. Cassazione civile, sez. I, sentenza n. 972 del 14 febbraio 1979) che “L'esigenza di tutela dell'interesse dell'appaltatore - che sta a base della disposizione dell'art 27 del R.D. 25 maggio 1895 n 350, in ordine alla preventiva contestazione degli inadempimenti contrattuali ai fini della risoluzione dell'appalto ad opera della P.A. - può ritenersi soddisfatta tutte le volte in cui l'appaltatore sia stato messo in grado di conoscere gli inadempimenti contrattuali addebitatigli e di prospettare all'amministrazione le proprie deduzioni in proposito. Pertanto, la comunicazione all'appaltatore della relazione particolareggiata contenente gli addebiti - prevista dall'art 27 citato - non può considerarsi una formalità essenziale che non ammette equipollenti, essendo sufficiente che l'appaltatore venga informato, con qualunque mezzo idoneo, degli addebiti mossigli dall'amministrazione committente, in modo da poter proporre le proprie contestazioni e le proprie giustificazioni prima che questa risolva il contratto per gli inadempimenti contrattuali addebitatigli (nella specie è stata ritenuta l'equipollenza fra la comunicazione dell'ordine di servizio della direzione lavori contenente la indicazione degli inadempimenti contrattuali dei quali l'appaltatore si era reso responsabile e quella della relazione particolareggiata prevista dall'art 27 del R.D. n. 350 del 1895)”; principio anche
Pagina 11 di 13 più di recente ribadito (cfr. Cassazione civile, sez. I, sentenza n. 18645 del 12 agosto
2010), avendo il Supremo Collegio osservato che “L'esigenza di tutela dell'interesse dell'appaltatore - che sta alla base dell'art 27 del R.D. 25 maggio 1895 n. 350, applicabile ratione temporis, riguardante la preventiva contestazione degli inadempimenti contrattuali ai fini della risoluzione dell'appalto - può ritenersi soddisfatta tutte le volte in cui
l'appaltatore sia stato messo in grado di conoscere gli inadempimenti contrattuali addebitatigli e di prospettare all'Amministrazione le proprie deduzioni al riguardo, con la conseguenza che la comunicazione all'appaltatore della relazione particolareggiata contenente gli addebiti, di cui al primo comma dello stesso art. 27, non può considerarsi una formalità essenziale che non ammette equipollenti, essendo a tal fine sufficiente che
l'appaltatore venga informato, con qualunque mezzo idoneo a tale scopo, degli addebiti mossigli dall'Amministrazione committente, in modo tale da consentirgli la deduzione delle proprie contestazioni e giustificazioni prima dell'adozione del provvedimento di rescissione”;
- che si è, comunque, pattiziamente obbligata ad eseguire i lavori in questione, ivi Pt_1
compresi quelli previsti dalla variante di perizia, senza muovere contestazioni di sorta in ordine alle tempistiche via via indicate, come pure in riferimento alle criticità che oggi assume essere emerse prima, durante e dopo la consegna formale del cantiere, vieppiù considerato che, per la sua indiscutibile qualità di operatore professionale nel settore dei pubblici appalti, la stessa era senz'altro in grado di avvedersene immediatamente;
Pt_1
- che dalla esaustiva produzione documentale complessivamente offerta dalle parti non emerge alcun colpevole ritardo in capo al convenuto quanto all'approvazione della summenzionata variante, consegnata nella sua versione definitiva e completa dall'allora progettista e D.L. ad ottobre 2020 ed a stretto giro assentita all'organo amministrativo.
Respinte, come detto, le domande sin qui affrontate per le dirimenti ragioni che precedono (con assorbimento, sul punto, di ogni altra questione), ne discende, di riflesso, anche il rigetto della richiesta risarcitoria avanzata da Parte_1
2.2 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in applicazione dei criteri medi suggeriti dai vigenti parametri forensi per lo scaglione di valore indicato in citazione quanto alle fasi di studio ed introduttiva e di quelli minimi per le
Pagina 12 di 13 fasi di trattazione e decisionale (connotate dal mancato espletamento di attività di indagine istruttoria e dalla mera riproduzione negli scritti finali delle difese già in precedenza spiegate).
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna l'attrice alla rifusione delle spese processuali sostenute dal convenuto, che liquida in € 14.170,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, CNA ed IVA come per legge.
Così deciso in Pordenone il 6 febbraio 2025.
Il Giudice
dr.ssa Maria Paola Costa
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