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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 04/10/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2268/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2268/2025 V.G. promossa con ricorso depositato da:
, nata a [...], il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
AN ET del Foro di Venezia (pec: presso il Email_1 cui studio - sito in Venezia, Santa Croce, n. 312/A - è elettivamente domiciliata per mandato in calce al ricorso introduttivo,
e
, nato a [...], l'[...] (C.F. ), residente in [...]C.F._2
Venezia-Lido (VE), Via Enrico Dandolo, n. 19/A, rappresentato e difeso dall'Avv. Matteo
AS del Foro di Venezia (pec: , presso il cui Email_2 studio – sito in Venezia, Santa croce, n. 468/B - è elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo;
e con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia.
Oggetto: Separazione consensuale tra i coniugi e contestuale istanza di scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da ricorso del 21.05.2025 e richiamate nel verbale di udienza del
17.07.2025;
Conclusioni del PM: “Voglia il Tribunale accogliere il ricorso.” N. 2268/2025 R.G.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto di separazione e di scioglimento del matrimonio depositato il 21.05.2025,
e esponevano di aver contratto matrimonio con Parte_1 CP_1 rito civile in data 20.05.2006, in Venezia (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia atto n. 76, Parte I, Ufficio 1, dell'anno 2006); che i coniugi adottavano il figlio (nato in [...], il [...]), maggiorenne ma non Persona_1 economicamente indipendente;
che ormai da tempo la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era venuta meno, così che essi avevano maturato la decisione di procedere alla separazione personale e, decorsi i termini di legge, quella di scioglimento del matrimonio;
di aver raggiunto un accordo in ordine alla regolamentazione degli aspetti della separazione alle condizioni meglio indicate in atti.
Le parti ricorrenti, quindi, concludevano chiedendo l'omologa della separazione secondo le condizioni di seguito riportate:
“1. I coniugi vivranno separati.
2. La casa coniugale sita a Venezia Lido, Via Enrico Dandolo 19/A, resta assegnata con i mobili ed arredi ivi esistenti, alla signora presso la quale continuerà a risedervi il figlio, in quanto maggiorenne non Parte_1 economicamente autosufficiente.
3. Il signor corrisponderà alla signora entro il 10 di ogni mese in via anticipata, CP_1 Parte_1 la somma mensile di Euro 300,00 quale contributo al mantenimento del figlio , maggiorenne non Persona_1 autosufficiente economicamente, mediante bonifico bancario intestato all'avente diritto;
detta somma sarà rivalutata secondo gli indici Istat annualmente (dal mese di marzo 2026 su marzo 2025).
4. I genitori divideranno al 50% ciascuno le spese straordinarie sostenute o da sostenersi per il figlio, secondo quanto previsto all'art. 16 dal Protocollo del Tribunale di Venezia, di data 20 settembre 2019, noto alle parti allegato al ricorso (doc. 08).
5. Il signor corrisponderà alla signora entro il 10 di ogni mese in via anticipata, CP_1 Parte_1 la somma mensile di Euro 100,00 quale contributo al mantenimento della stessa, mediante bonifico bancario intestato all'avente diritto;
detta somma sarà rivalutata secondo gli indici Istat annualmente (dal mese di marzo
2026 su marzo 2025).
6. Nell'ottica di definizione dei rapporti economici tra i coniugi e di riequilibrio degli assetti conseguenti alla loro separazione, le parti pattuiscono concordemente e con reciproca soddisfazione, a saldo e stralcio di ogni pretesa, titolo e ragione, quanto segue:
(A)
(IMMOBILE/ parti / consenso ed oggetto)
Il signor , nato a [...], il 1° ottobre 1964 (C.F. ), cede CP_1 CodiceFiscale_3
e trasferisce alla signora , nata a [...], il [...] (C.F. Parte_1 C.F._4 N. 2268/2025 R.G.
63P54 ), la quale accetta, la propria quota di proprietà pari ad ½ (la residua quota già di proprietà C.F._5 della signora dell'immobile, già casa coniugale, sito a Venezia Lido Via Enrico Dandolo 19/A Parte_1
Scala 1 – Piano 4 [di cui all'Atto di provenienza Compravendita 15.11.1999 – Pubblico Ufficiale Notaio
Dott.ssa Maria Luisa Semi Rep. N. 105.096 Registrato a Venezia il 1° dicembre 1999], così individuato al
Catastato TI (Allegato A):
- Comune di Venezia (L736) – Foglio 27 – Particella 33 – Subalterno 26 – Piano 4– ZC 4 – Cat. A/3 –
Classe 4 – Vani 3,5 – Rendita Castale Euro 497,99 con pertinenze, scoperti e parti comuni dell'edificio a norma dell'art. 1117 cod. civ..
Confini: da nord in senso orario con il Mappale 181, con Via Enrico Dandolo e con Via Lepanto.
▪ Le parti pattuiscono che unitamente al trasferimento dell'immobile in favore della signora devono Parte_1 intendersi trasferiti alla stessa gli arredi e i mobili ivi già giacenti, ad eccezione degli effetti personali del signor che provvederà ad asportare in accordo tra le parti. CP_1
▪ Le parti pattuiscono che il predetto trasferimento in favore della signora avviene senza Parte_1 corrispettivo di prezzo per la causale di cui in premessa della condizione in oggetto.
▪ La quota dell'unità immobiliare sopradescritta è pervenuta al signor con Atto pubblico di CP_1
Compravendita di data 15 novembre 1999, Notaio Maria Luisa Semi del Collegio Notarile di Venezia, N.
105.096 di Repertorio, registrato a Venezia in data 1° dicembre 1999.
▪ Il bene viene trasferito nello stato di fatto e di diritto nel quale ora si trova, con ogni annesso e connesso, infisso ed accessorio, con le inerenti servitù attive e passive, libero da ipoteche e/o iscrizioni pregiudizievoli.
(adempimenti ex D.L. 31 maggio 2010 n. 78)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1 bis della legge 27 febbraio 1985, n. 52, introdotto dall'art. 19, comma 14 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni della legge 30 luglio 2010 n. 122:
a. Le parti precisano che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano le unità immobiliari ed annesse pertinenze raffigurati nelle planimetrie depositate in catasto (Allegato B);
b. I signori e dichiarano che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato CP_1 Parte_1 di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa;
c. I signori e dichiarano altresì che l'intestazione catastale del compendio CP_1 Parte_1 immobiliare in oggetto è conforme alle risultanze dei Registri immobiliari.
(certificazione energetica)
▪ In conformità all'art. 6 comma 2 ter del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192 (di attuazione della direttiva
2002/91/CE) la parte cessionaria dichiara di aver ricevuto dalla parte cedente le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici. N. 2268/2025 R.G.
▪ Il signor , nello specifico, conscio delle responsabilità penali alle quali può andare incontro in caso CP_1 di dichiarazioni mendaci o non più rispondenti al vero – ai sensi e per gli effetti degli artt. 3, 47 e 76 del d.p.r.
445/2000 – dichiara, ai sensi del testo Unico n. 445/2000 e, sotto la propria responsabilità, ai soli fini del comma 1 – bis dell'art. 6 del su richiamato Decreto Legislativo 192/2005 e successive modificazioni che a l'unità oggetto di trasferimento è di superficie utile inferiore a metri quadri 1000
b la medesima è di classe energetica G,
- Si allega all'uopo Attestato di Prestazione Energetica (Allegato C).
(garanzie e gravami)
▪ Il signor , per quanto nella fattispecie occorra, dichiara di rinunciare espressamente all'ipoteca legale CP_1 ed esonera espressamente il dirigente addetto al servizio di pubblicità immobiliare competente per territorio da ogni responsabilità al riguardo.
▪ Il signor , per quanto occorra, dichiara che il reddito fondiario dell'immobile oggetto del presente CP_1 trasferimento è stato denunciato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data odierna.
▪ Il signor garantisce la regolarità urbanistico – edilizia dell'immobile nonché la piena titolarità dei CP_1 diritti ceduti e la loro libertà da vincoli, oneri reali, privilegi anche fiscali, azioni di riduzione, ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli.
▪ Le parti garantiscono la conformità degli impianti alla normativa in materia di sicurezza.
(menzioni urbanistiche)
Il signor , consapevole delle responsabilità penali alle quali può incorrere in caso di dichiarazioni CP_1 mendaci o non più rispondenti al vero, dichiara ed attesta sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 3, 47 e 76, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, ai fini di cui alla legge n. 47/1985 e successive modifiche e comunque ai fini del T.U. delle disposizioni in materia edilizia approvato con D.P.R.
380/2001 e D. Lgs. n. 301/2002, ai sensi della vigente normativa urbanistica,
a) che le opere di costruzione dell'immobile in oggetto risultano iniziate in data anteriore al 1° settembre 1967,
b) che non sono state apportate al fabbricato modifiche che richiedessero provvedimenti autorizzativi e che dunque quanto in oggetto è immune da vizi per i quali siano stati addottati i provvedimenti sanzionatori ai sensi dell'art. 41 della Legge 1150/1942 e successive modifiche ed integrazioni o per i quali dovesse richiedersi concessione o autorizzazione in sanatoria ai sensi della legge 47/1985, D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e successive modificazioni, integrazioni e leggi successive,
c) che l'immobile in oggetto è, dunque, in regola con i vigenti strumenti e regole urbanistiche ed edilizie;
d) garantisce la presenza dei requisiti di agibilità del fabbricato previsti dalla legge vigente al momento della fine lavori.
▪ La signora quale comproprietaria, conferma quanto sopra e manleva la parte cedente dalla Parte_1 consegna della certificazione di agibilità.
(agevolazioni fiscali) N. 2268/2025 R.G.
▪ Le parti dichiarano che il valore commerciale della quota pari ad ½ è stimato in Euro 150.000,00, mentre a meri fini fiscali il valore catastale del predetto trasferimento è stabilito in complessivi Euro 31.437,00.
▪ In relazione alla presente cessione la signora chiede di poter beneficiare delle Parte_1 esenzioni e degli esoneri previsti dalla legge 898/1970 così come modificata dalla legge
74/1987 (e successive integrazioni), nonché come da disposto della sentenza della Corte
Costituzionale n. 154/1999, applicabili dunque nella fattispecie.
▪ In ipotesi subordinata, la signora chiede gli siano concessi le agevolazioni e i benefici previsti per Parte_1
l'acquisto della prima casa, previsti dall'art. 10 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dalle disposizioni della nota II bis della Tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
Registro, da calcolarsi sul valore catastale della quota.
▪ In tale ipotesi subordinata, la parte cessionaria, con il consenso della parte cedente, chiede ai sensi dell'art. 1, comma
497 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 – ai fini dell'eventuale imposta di registro, ipotecaria e catastale – il calcolo della base imponibile sul valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 52, commi 4° e 5° del D.P.R.
131/1986, e quindi sulla somma di Euro 31.437,00, a mente della quota del 50% che viene trasferita;
allo scopo le parti stesse dichiarano che non agiscono nel presente atto nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali.
▪ In relazione all'art. 1, comma 496, Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006), il signor CP_1
dichiara, con riferimento alla cessione in oggetto, che il presente atto non è idoneo a realizzare plusvalenze
[...] ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera b) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni.
[effetti utili e onerosi]
Le parti dichiarano che gli effetti sia utili che onerosi relativi alla presente cessione decorrano dal perfezionamento della cessione stessa.
(clausole finali)
▪ Le parti dichiarano di essere state informate e danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il Tribunale si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà della predetta quota di immobile da intendersi quale condizione di separazione.
▪ Nel caso di invalidità dell'atto e/o nel caso in cui il Conservatore rifiutasse la trascrizione, le parti si impegnano ad effettuare la stipula avanti al Notaio o, comunque, ad esperire a dar corso ad ogni ulteriore formalità necessaria ai fini del trasferimento;
pertanto in tal caso il signor si obbliga nei confronti della signora CP_1 [...]
a dar corso ad ogni ulteriore formalità al fine di dare esecuzione al trasferimento predetto nei termini Pt_1 evidenziati nonché per la trascrizione del trasferimento stesso presso la competente conservatoria dei registri immobiliari, entro 60 giorni dall'emissione dell'emananda sentenza.
▪ Le parti ed il loro difensore si impegnano a curare la trascrizione del presente atto, ove non vi provveda il Cancelliere del Tribunale. N. 2268/2025 R.G.
▪ Imposte e tasse inerenti e conseguenti a tale trasferimento, se dovute, verranno sostenute dalla parte cessionaria, del pari ad eventuali spese notarili.
(B)
Le parti si impegnano a mettere in vendita le due autovetture Ford Ecosport targata FL409DP e Fiat 600 targata CN409ZJ ed il ricavato prezzo verrà diviso a metà, salvo facoltà di liquidare la quota di proprietà l'uno all'altro al prezzo di mercato.
Sino alla vendita, o alla liquidazione della quota, i costi delle autovetture verranno sostenuti dalla parte che l'ha in utilizzo.
(C)
Il signor riconosce di essere debitore della signora per la somma di Euro CP_1 Parte_1
10.000,00 (Euro diecimila,00), che si impegna a corrisponderle entro 5 anni dalla sottoscrizione del presente atto.
(D)
I coniugi dichiarano di aver già estinto il conto corrente cointestato presso Credit Agricole con IBAN
[...].
(E)
Le parti pattuiscono che le somme giacenti presso i conti correnti e/o rapporti finanziari rispettivamente e formalmente intestati a ciascuno, restano di spettanza dell'intestatario, con rinuncia reciproca a far valere qualsiasi pretesa l'una nei confronti dell'altra.
(F)
La signora si impegna a provvedere alla voltura a proprio nome delle utenze domestiche entro 30 Parte_1 giorni dalla sottoscrizione del presente atto.
7. Le parti con l'esecuzione delle condizioni di cui al punto 6, dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra per la divisione dei beni comuni.
8. Le parti dichiarano che le condizioni relative al mantenimento di cui ai punti 3 – 4 – 5, sono da ritenersi efficaci tra le parti con effetto immediato dalla sottoscrizione del ricorso.
9. Spese legali del presente procedimento interamente compensate tra le parti.”
A seguito dell'udienza del 17.07.2025 nella quale le parti confermavano la volontà di separarsi e chiedevano l'omologa delle condizioni di cui al ricorso introduttivo (comprensive anche di regolamentazione degli assetti patrimoniali mediante trasferimento immobiliare), il Giudice si riservava di riferire al Collegio previa acquisizione del parere favorevole del P.M.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha espresso parere favorevole in data 13.08.2025.
Ciò premesso, la domanda di separazione formulata dai coniugi merita di essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla N. 2268/2025 R.G.
volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975,
n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata oltre che conformi all'interesse morale e materiale della prole.
Nel verbale d'udienza del 17.07.2025, le parti hanno inoltre concordato un trasferimento immobiliare, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della regolamentazione definitiva degli interessi economici nascenti dal matrimonio.
Si evidenzia che – non trattandosi di atto notarile – della volontà manifestata dalle parti avanti al
Giudice il Collegio può solo limitarsi a darne atto, fermo restando che le parti si assumono ogni responsabilità in ordine alla identificazione catastale del bene immobile, alla titolarità del bene oggetto di alienazione, alla regolarità urbanistica, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli ovvero alla veridicità delle dichiarazioni rese in ordine alla libera commerciabilità e alla mancanza di trascrizioni pregiudizievoli, non avendo il Tribunale esercitato in proposito alcun controllo – che del resto non gli compete – né preventivo né successivo. Le parti e i difensori dovranno curare la relativa trascrizione, esonerando il Cancelliere.
Per quanto attiene alla contestuale istanza di scioglimento del matrimonio, ammissibile alla luce della riforma recentemente intervenuta secondo l'interpretazione offerta dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 28727 del 16.10.2023, deve essere disposta con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio davanti al giudice relatore.
La pronuncia sulle spese avverrà con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA N. 2268/2025 R.G.
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto al fine di procedere all'annotazione della stessa all'esito del passaggio in giudicato.
Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del procedimento in relazione all'istanza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 16.09.2025.
Il Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente dott. Alessandro Cabianca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2268/2025 V.G. promossa con ricorso depositato da:
, nata a [...], il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
AN ET del Foro di Venezia (pec: presso il Email_1 cui studio - sito in Venezia, Santa Croce, n. 312/A - è elettivamente domiciliata per mandato in calce al ricorso introduttivo,
e
, nato a [...], l'[...] (C.F. ), residente in [...]C.F._2
Venezia-Lido (VE), Via Enrico Dandolo, n. 19/A, rappresentato e difeso dall'Avv. Matteo
AS del Foro di Venezia (pec: , presso il cui Email_2 studio – sito in Venezia, Santa croce, n. 468/B - è elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo;
e con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia.
Oggetto: Separazione consensuale tra i coniugi e contestuale istanza di scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da ricorso del 21.05.2025 e richiamate nel verbale di udienza del
17.07.2025;
Conclusioni del PM: “Voglia il Tribunale accogliere il ricorso.” N. 2268/2025 R.G.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto di separazione e di scioglimento del matrimonio depositato il 21.05.2025,
e esponevano di aver contratto matrimonio con Parte_1 CP_1 rito civile in data 20.05.2006, in Venezia (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia atto n. 76, Parte I, Ufficio 1, dell'anno 2006); che i coniugi adottavano il figlio (nato in [...], il [...]), maggiorenne ma non Persona_1 economicamente indipendente;
che ormai da tempo la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era venuta meno, così che essi avevano maturato la decisione di procedere alla separazione personale e, decorsi i termini di legge, quella di scioglimento del matrimonio;
di aver raggiunto un accordo in ordine alla regolamentazione degli aspetti della separazione alle condizioni meglio indicate in atti.
Le parti ricorrenti, quindi, concludevano chiedendo l'omologa della separazione secondo le condizioni di seguito riportate:
“1. I coniugi vivranno separati.
2. La casa coniugale sita a Venezia Lido, Via Enrico Dandolo 19/A, resta assegnata con i mobili ed arredi ivi esistenti, alla signora presso la quale continuerà a risedervi il figlio, in quanto maggiorenne non Parte_1 economicamente autosufficiente.
3. Il signor corrisponderà alla signora entro il 10 di ogni mese in via anticipata, CP_1 Parte_1 la somma mensile di Euro 300,00 quale contributo al mantenimento del figlio , maggiorenne non Persona_1 autosufficiente economicamente, mediante bonifico bancario intestato all'avente diritto;
detta somma sarà rivalutata secondo gli indici Istat annualmente (dal mese di marzo 2026 su marzo 2025).
4. I genitori divideranno al 50% ciascuno le spese straordinarie sostenute o da sostenersi per il figlio, secondo quanto previsto all'art. 16 dal Protocollo del Tribunale di Venezia, di data 20 settembre 2019, noto alle parti allegato al ricorso (doc. 08).
5. Il signor corrisponderà alla signora entro il 10 di ogni mese in via anticipata, CP_1 Parte_1 la somma mensile di Euro 100,00 quale contributo al mantenimento della stessa, mediante bonifico bancario intestato all'avente diritto;
detta somma sarà rivalutata secondo gli indici Istat annualmente (dal mese di marzo
2026 su marzo 2025).
6. Nell'ottica di definizione dei rapporti economici tra i coniugi e di riequilibrio degli assetti conseguenti alla loro separazione, le parti pattuiscono concordemente e con reciproca soddisfazione, a saldo e stralcio di ogni pretesa, titolo e ragione, quanto segue:
(A)
(IMMOBILE/ parti / consenso ed oggetto)
Il signor , nato a [...], il 1° ottobre 1964 (C.F. ), cede CP_1 CodiceFiscale_3
e trasferisce alla signora , nata a [...], il [...] (C.F. Parte_1 C.F._4 N. 2268/2025 R.G.
63P54 ), la quale accetta, la propria quota di proprietà pari ad ½ (la residua quota già di proprietà C.F._5 della signora dell'immobile, già casa coniugale, sito a Venezia Lido Via Enrico Dandolo 19/A Parte_1
Scala 1 – Piano 4 [di cui all'Atto di provenienza Compravendita 15.11.1999 – Pubblico Ufficiale Notaio
Dott.ssa Maria Luisa Semi Rep. N. 105.096 Registrato a Venezia il 1° dicembre 1999], così individuato al
Catastato TI (Allegato A):
- Comune di Venezia (L736) – Foglio 27 – Particella 33 – Subalterno 26 – Piano 4– ZC 4 – Cat. A/3 –
Classe 4 – Vani 3,5 – Rendita Castale Euro 497,99 con pertinenze, scoperti e parti comuni dell'edificio a norma dell'art. 1117 cod. civ..
Confini: da nord in senso orario con il Mappale 181, con Via Enrico Dandolo e con Via Lepanto.
▪ Le parti pattuiscono che unitamente al trasferimento dell'immobile in favore della signora devono Parte_1 intendersi trasferiti alla stessa gli arredi e i mobili ivi già giacenti, ad eccezione degli effetti personali del signor che provvederà ad asportare in accordo tra le parti. CP_1
▪ Le parti pattuiscono che il predetto trasferimento in favore della signora avviene senza Parte_1 corrispettivo di prezzo per la causale di cui in premessa della condizione in oggetto.
▪ La quota dell'unità immobiliare sopradescritta è pervenuta al signor con Atto pubblico di CP_1
Compravendita di data 15 novembre 1999, Notaio Maria Luisa Semi del Collegio Notarile di Venezia, N.
105.096 di Repertorio, registrato a Venezia in data 1° dicembre 1999.
▪ Il bene viene trasferito nello stato di fatto e di diritto nel quale ora si trova, con ogni annesso e connesso, infisso ed accessorio, con le inerenti servitù attive e passive, libero da ipoteche e/o iscrizioni pregiudizievoli.
(adempimenti ex D.L. 31 maggio 2010 n. 78)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1 bis della legge 27 febbraio 1985, n. 52, introdotto dall'art. 19, comma 14 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni della legge 30 luglio 2010 n. 122:
a. Le parti precisano che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano le unità immobiliari ed annesse pertinenze raffigurati nelle planimetrie depositate in catasto (Allegato B);
b. I signori e dichiarano che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato CP_1 Parte_1 di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa;
c. I signori e dichiarano altresì che l'intestazione catastale del compendio CP_1 Parte_1 immobiliare in oggetto è conforme alle risultanze dei Registri immobiliari.
(certificazione energetica)
▪ In conformità all'art. 6 comma 2 ter del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192 (di attuazione della direttiva
2002/91/CE) la parte cessionaria dichiara di aver ricevuto dalla parte cedente le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici. N. 2268/2025 R.G.
▪ Il signor , nello specifico, conscio delle responsabilità penali alle quali può andare incontro in caso CP_1 di dichiarazioni mendaci o non più rispondenti al vero – ai sensi e per gli effetti degli artt. 3, 47 e 76 del d.p.r.
445/2000 – dichiara, ai sensi del testo Unico n. 445/2000 e, sotto la propria responsabilità, ai soli fini del comma 1 – bis dell'art. 6 del su richiamato Decreto Legislativo 192/2005 e successive modificazioni che a l'unità oggetto di trasferimento è di superficie utile inferiore a metri quadri 1000
b la medesima è di classe energetica G,
- Si allega all'uopo Attestato di Prestazione Energetica (Allegato C).
(garanzie e gravami)
▪ Il signor , per quanto nella fattispecie occorra, dichiara di rinunciare espressamente all'ipoteca legale CP_1 ed esonera espressamente il dirigente addetto al servizio di pubblicità immobiliare competente per territorio da ogni responsabilità al riguardo.
▪ Il signor , per quanto occorra, dichiara che il reddito fondiario dell'immobile oggetto del presente CP_1 trasferimento è stato denunciato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data odierna.
▪ Il signor garantisce la regolarità urbanistico – edilizia dell'immobile nonché la piena titolarità dei CP_1 diritti ceduti e la loro libertà da vincoli, oneri reali, privilegi anche fiscali, azioni di riduzione, ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli.
▪ Le parti garantiscono la conformità degli impianti alla normativa in materia di sicurezza.
(menzioni urbanistiche)
Il signor , consapevole delle responsabilità penali alle quali può incorrere in caso di dichiarazioni CP_1 mendaci o non più rispondenti al vero, dichiara ed attesta sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 3, 47 e 76, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, ai fini di cui alla legge n. 47/1985 e successive modifiche e comunque ai fini del T.U. delle disposizioni in materia edilizia approvato con D.P.R.
380/2001 e D. Lgs. n. 301/2002, ai sensi della vigente normativa urbanistica,
a) che le opere di costruzione dell'immobile in oggetto risultano iniziate in data anteriore al 1° settembre 1967,
b) che non sono state apportate al fabbricato modifiche che richiedessero provvedimenti autorizzativi e che dunque quanto in oggetto è immune da vizi per i quali siano stati addottati i provvedimenti sanzionatori ai sensi dell'art. 41 della Legge 1150/1942 e successive modifiche ed integrazioni o per i quali dovesse richiedersi concessione o autorizzazione in sanatoria ai sensi della legge 47/1985, D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e successive modificazioni, integrazioni e leggi successive,
c) che l'immobile in oggetto è, dunque, in regola con i vigenti strumenti e regole urbanistiche ed edilizie;
d) garantisce la presenza dei requisiti di agibilità del fabbricato previsti dalla legge vigente al momento della fine lavori.
▪ La signora quale comproprietaria, conferma quanto sopra e manleva la parte cedente dalla Parte_1 consegna della certificazione di agibilità.
(agevolazioni fiscali) N. 2268/2025 R.G.
▪ Le parti dichiarano che il valore commerciale della quota pari ad ½ è stimato in Euro 150.000,00, mentre a meri fini fiscali il valore catastale del predetto trasferimento è stabilito in complessivi Euro 31.437,00.
▪ In relazione alla presente cessione la signora chiede di poter beneficiare delle Parte_1 esenzioni e degli esoneri previsti dalla legge 898/1970 così come modificata dalla legge
74/1987 (e successive integrazioni), nonché come da disposto della sentenza della Corte
Costituzionale n. 154/1999, applicabili dunque nella fattispecie.
▪ In ipotesi subordinata, la signora chiede gli siano concessi le agevolazioni e i benefici previsti per Parte_1
l'acquisto della prima casa, previsti dall'art. 10 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dalle disposizioni della nota II bis della Tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
Registro, da calcolarsi sul valore catastale della quota.
▪ In tale ipotesi subordinata, la parte cessionaria, con il consenso della parte cedente, chiede ai sensi dell'art. 1, comma
497 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 – ai fini dell'eventuale imposta di registro, ipotecaria e catastale – il calcolo della base imponibile sul valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 52, commi 4° e 5° del D.P.R.
131/1986, e quindi sulla somma di Euro 31.437,00, a mente della quota del 50% che viene trasferita;
allo scopo le parti stesse dichiarano che non agiscono nel presente atto nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali.
▪ In relazione all'art. 1, comma 496, Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006), il signor CP_1
dichiara, con riferimento alla cessione in oggetto, che il presente atto non è idoneo a realizzare plusvalenze
[...] ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera b) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni.
[effetti utili e onerosi]
Le parti dichiarano che gli effetti sia utili che onerosi relativi alla presente cessione decorrano dal perfezionamento della cessione stessa.
(clausole finali)
▪ Le parti dichiarano di essere state informate e danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il Tribunale si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà della predetta quota di immobile da intendersi quale condizione di separazione.
▪ Nel caso di invalidità dell'atto e/o nel caso in cui il Conservatore rifiutasse la trascrizione, le parti si impegnano ad effettuare la stipula avanti al Notaio o, comunque, ad esperire a dar corso ad ogni ulteriore formalità necessaria ai fini del trasferimento;
pertanto in tal caso il signor si obbliga nei confronti della signora CP_1 [...]
a dar corso ad ogni ulteriore formalità al fine di dare esecuzione al trasferimento predetto nei termini Pt_1 evidenziati nonché per la trascrizione del trasferimento stesso presso la competente conservatoria dei registri immobiliari, entro 60 giorni dall'emissione dell'emananda sentenza.
▪ Le parti ed il loro difensore si impegnano a curare la trascrizione del presente atto, ove non vi provveda il Cancelliere del Tribunale. N. 2268/2025 R.G.
▪ Imposte e tasse inerenti e conseguenti a tale trasferimento, se dovute, verranno sostenute dalla parte cessionaria, del pari ad eventuali spese notarili.
(B)
Le parti si impegnano a mettere in vendita le due autovetture Ford Ecosport targata FL409DP e Fiat 600 targata CN409ZJ ed il ricavato prezzo verrà diviso a metà, salvo facoltà di liquidare la quota di proprietà l'uno all'altro al prezzo di mercato.
Sino alla vendita, o alla liquidazione della quota, i costi delle autovetture verranno sostenuti dalla parte che l'ha in utilizzo.
(C)
Il signor riconosce di essere debitore della signora per la somma di Euro CP_1 Parte_1
10.000,00 (Euro diecimila,00), che si impegna a corrisponderle entro 5 anni dalla sottoscrizione del presente atto.
(D)
I coniugi dichiarano di aver già estinto il conto corrente cointestato presso Credit Agricole con IBAN
[...].
(E)
Le parti pattuiscono che le somme giacenti presso i conti correnti e/o rapporti finanziari rispettivamente e formalmente intestati a ciascuno, restano di spettanza dell'intestatario, con rinuncia reciproca a far valere qualsiasi pretesa l'una nei confronti dell'altra.
(F)
La signora si impegna a provvedere alla voltura a proprio nome delle utenze domestiche entro 30 Parte_1 giorni dalla sottoscrizione del presente atto.
7. Le parti con l'esecuzione delle condizioni di cui al punto 6, dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra per la divisione dei beni comuni.
8. Le parti dichiarano che le condizioni relative al mantenimento di cui ai punti 3 – 4 – 5, sono da ritenersi efficaci tra le parti con effetto immediato dalla sottoscrizione del ricorso.
9. Spese legali del presente procedimento interamente compensate tra le parti.”
A seguito dell'udienza del 17.07.2025 nella quale le parti confermavano la volontà di separarsi e chiedevano l'omologa delle condizioni di cui al ricorso introduttivo (comprensive anche di regolamentazione degli assetti patrimoniali mediante trasferimento immobiliare), il Giudice si riservava di riferire al Collegio previa acquisizione del parere favorevole del P.M.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha espresso parere favorevole in data 13.08.2025.
Ciò premesso, la domanda di separazione formulata dai coniugi merita di essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla N. 2268/2025 R.G.
volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975,
n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata oltre che conformi all'interesse morale e materiale della prole.
Nel verbale d'udienza del 17.07.2025, le parti hanno inoltre concordato un trasferimento immobiliare, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della regolamentazione definitiva degli interessi economici nascenti dal matrimonio.
Si evidenzia che – non trattandosi di atto notarile – della volontà manifestata dalle parti avanti al
Giudice il Collegio può solo limitarsi a darne atto, fermo restando che le parti si assumono ogni responsabilità in ordine alla identificazione catastale del bene immobile, alla titolarità del bene oggetto di alienazione, alla regolarità urbanistica, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli ovvero alla veridicità delle dichiarazioni rese in ordine alla libera commerciabilità e alla mancanza di trascrizioni pregiudizievoli, non avendo il Tribunale esercitato in proposito alcun controllo – che del resto non gli compete – né preventivo né successivo. Le parti e i difensori dovranno curare la relativa trascrizione, esonerando il Cancelliere.
Per quanto attiene alla contestuale istanza di scioglimento del matrimonio, ammissibile alla luce della riforma recentemente intervenuta secondo l'interpretazione offerta dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 28727 del 16.10.2023, deve essere disposta con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio davanti al giudice relatore.
La pronuncia sulle spese avverrà con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA N. 2268/2025 R.G.
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto al fine di procedere all'annotazione della stessa all'esito del passaggio in giudicato.
Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del procedimento in relazione all'istanza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 16.09.2025.
Il Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente dott. Alessandro Cabianca