Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/05/2025, n. 2941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2941 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere all'esito della camera di consiglio del 15.4.2025, ha pronunciato sulle conclusioni scritte delle parti, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile iscritto al n. 3096/2023 tra:
ARTISTI 60 (CF. in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r. p.t., elett.te dom.ta in Roma alla Via Venti Settembre 3 c/o lo studio degli Avv.ti Domenico Sandulli e Federica Sandulli dai quali è rappresentata e difesa giusta procura in calce all'atto di appello
-APPELLANTE -
CONTRO
Controparte_1
(CF. , in persona del l.r. p.t., elett.te dom.ta in
[...] P.IVA_2
-APPELLATA –
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 5775/23.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_2
(da ora semplicemente , ha impugnato la sentenza
[...] CP_1
n. 5775/23 con cui il Tribunale di Roma, pronunciando sulle domande dalla medesima proposte nei confronti del ha così CP_1
statuito:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Rigetta tutte le domande formulate da parte attrice;
- Condanna alla rifusione, in favore di delle Parte_2 CP_1
spese di lite, che si liquidano complessivamente nell'importo di €
29.193,00 per compensi (di cui € 4.607,00 per la fase di studio, €
3.039,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 13.534,00 per la fase istruttoria, € 8.013,00 per la fase decisoria), oltre il rimborso delle spese generali al 15%, IVA al 22% e CPA al 4% sui compensi.
pag. 2/31 - Spese CTU definitivamente a carico di parte attrice”.
A sostegno del lungo ed articolato gravame, ha posto i seguenti motivi:
a) DEL CAPO “1B. (I) SULLA STRATEGIA
COMPLESSIVAMENTE EMARGINANTE, CONSISTENTE IN
PLURIMI ATTI DISCRIMINATORI AI DANNI DI AIE NON
ISCRITTI A , VOLTI A MANTENERE O CP_1
CONQUISTARE GLI AIE DEI NUOVI SOGGETTI ENTRATI
NEL SETTORE AUDIOVISIVO - VIOLAZIONE DEGLI ART.
102 TFUE, 2598 C.C. E 2043 COD. CIV. – VIOLAZIONE
DEGLI ARTT. 116 CPC E 118 DISP.ATT.C.C. – ERRONEITÀ
E ILLOGICITÀ DELLA DECISIONE – ERRATA
VALUTAZIONE DELLE PROVE – VIOLAZIONE DI LEGGE
- VIZIO DI MOTIVAZIONE – OMESSA PRONUNCIA -
SULLA “SEARCHING MISSION”.
b) DEL CAPO “1B. (I) SULLA STRATEGIA
COMPLESSIVAMENTE EMARGINANTE, CONSISTENTE IN
PLURIMI ATTI DISCRIMINATORI AI DANNI DI AIE NON
ISCRITTI A , VOLTI A MANTENERE O CP_1
CONQUISTARE GLI AIE DEI NUOVI SOGGETTI ENTRATI
NEL SETTORE AUDIOVISIVO - VIOLAZIONE DEGLI ART.
102 TFUE, 2598 C.C. E 2043 COD. CIV. – VIOLAZIONE
DEGLI ARTT. 116 CPC E 118 DISP.ATT.C.C. – ERRONEITÀ
E ILLOGICITÀ DELLA DECISIONE – ERRATA
VALUTAZIONE DELLE PROVE –VIOLAZIONE DI LEGGE
- VIZIO DI MOTIVAZIONE – OMESSA PRONUNCIA -
“SULLO SFRUTTAMENTO INDEBITO DELLA
pag. 3/31 CONTINUITÀ CON IL VECCHIO IMAIE AL FINE DI
PROSPETTARE VANTAGGI INESISTENTI AGLI AIE IN
FUNZIONE DEL CONFERIMENTO DEL MANDATO.
c) DEL CAPO “1B. (I) SULLA STRATEGIA
COMPLESSIVAMENTE EMARGINANTE, CONSISTENTE IN
PLURIMI ATTI DISCRIMINATORI AI DANNI DI AIE NON
ISCRITTI A , VOLTI A MANTENERE O CP_1
CONQUISTARE GLI AIE DEI NUOVI SOGGETTI ENTRATI
NEL SETTORE AUDIOVISIVO - VIOLAZIONE DEGLI ART.
102 TFUE, 2598 C.C. E 2043 COD. CIV. – VIOLAZIONE
DEGLI ARTT. 116 CPC E 118 DISP.ATT.C.C. – ERRONEITÀ
E ILLOGICITÀ DELLA DECISIONE – ERRATA
VALUTAZIONE DELLE PROVE - VIZIO DI
MOTIVAZIONE – OMESSA PRONUNCIA – VIOLAZIONE
DI LEGGE - SULLA “FOCUS MAIL SULLA
LIQUIDAZIONE”.
d) DEL CAPO “1B. (I) SULLA STRTEGIA
COMPLESSIVAMENTE EMARGINANTE, CONSISTENTE IN
PLURIMI ATTI DISCRIMINATORI AI DANNI DI AIE NON
ISCRITTI A , VOLTI A MANTENERE O CP_1
CONQUISTARE GLI AIE DEI NUOVI SOGGETTI ENTRATI
NEL SETTORE AUDIOVISIVO - VIOLAZIONE DEGLI ART.
102 TFUE, 2598 C.C. E 2043 COD. CIV. – VIOLAZIONE
DEGLI ARTT. 116 CPC E 118 DISP.ATT.C.C. – ERRONEITÀ
E ILLOGICITÀ DELLA DECISIONE – ERRATA
VALUTAZIONE DELLE PROVE - VIZIO DI
MOTIVAZIONE – OMESSA PRONUNCIA – VIOLAZIONE
pag. 4/31 DI LEGGE - SULLA “GESTIONE DEI FONDI EX ART. 7 L.
93/92”.
e) DEL CAPO “1B. (II) SUL RIFIUTO DI CONCEDERE A
PARTE ATTRICE L'ACCESSO ALL'ARCHIVIO GENERALE
DELLE OPERE DEI TITOLARI DEI DIRITTI CONNESSI LA
DIRITTO D'AUTORE DEL VECCHIO IMAIE -
VIOLAZIONE DEGLI ART. 102 TFUE, 2598 C.C. E 2043 COD.
CIV. – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 116 CPC E 118
DISP.ATT.C.C. – ERRONEITÀ E ILLOGICITÀ DELLA
DECISIONE – ERRATA VALUTAZIONE DELLE PROVE -
VIZIO DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DI LEGGE.
f) DEL CAPO “1B. (III) SULLA SOTTOSCRIZIONE, NELLA
FINESTRA TEMPORALE TRA L'EMANAZIONE DEL
DECRETO MONTI DI LIBERALIZZAZIONE ED IL DPCM
REQUISITI MINIMI, CON COLLECTING STRANIERE DI
ACCORDI PLURIENNALI FINALIZZATI AD IMPEDIRE
ALLA SOCIETÀ ATTRICE L'ACCESSO AL MERCATO
INTERNAZIONALE, NONCHÉ DI ACCORDI CON
RILEVANTI UTILIZZATORI ITALIANI SEMPRE CON
FINALITÀ ESCLUDENTE - VIOLAZIONE DEGLI ART. 102
TFUE, 2598 C.C. E 2043 COD. CIV. – VIOLAZIONE ART. 39
D.L. 1/12 IN COMBINATO DISPOSTO D.P.C.M. REQUISITI
MINIMI - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2967 C.C. 116 CPC E
118 DISP.ATT.C.C. – ERRONEITÀ E ILLOGICITÀ DELLA
DECISIONE – ERRATA VALUTAZIONE DELLE PROVE –
VIOLAZIONE DI LEGGE - VIZIO DI MOTIVAZIONE –
pag. 5/31 OMESSA PROUNCIA – “SUI CONTRATTI CON LE
COLLECTING STRANIERE”.
g) DEL CAPO “1B. (III) SULLA SOTTOSCRIZIONE, NELLA
FINESTRA TEMPORALE TRA L'EMANAZIONE DEL
DECRETO MONTI DI LIBERALIZZAZIONE ED IL DPCM
REQUISITI MINIMI, CON COLLECTING STRANIERE DI
ACCORDI PLURIENNALI FINALIZZATI AD IMPEDIRE
ALLA SOCIETÀ ATTRICE L'ACCESSO AL MERCATO
INTERNAZIONALE, NONCHÉ DI ACCORDI CON
RILEVANTI UTILIZZATORI ITALIANI SEMPRE CON
FINALITÀ ESCLUDENTE - VIOLAZIONE DEGLI ART. 102
TFUE, 2598 C.C. E 2043 COD. CIV. – VIOLAZIONE ART. 39
D.L. 1/12 IN COMBINATO DISPOSTO D.P.C.M. REQUISITI
MINIMI - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2967 C.C. 116 CPC E
118 DISP.ATT.C.C. – ERRONEITÀ E ILLOGICITÀ DELLA
DECISIONE – ERRATA VALUTAZIONE DELLE PROVE -
VIZIO DI MOTIVAZIONE – OMESSA PRONUNCIA - SUL
CONTRATTO CON L'UTILIZZATORE .
h) DEL CAPO “1B. (III) SULLE ULTERIORI VIOLAZIONI
COMMESSE DA - VIOLAZIONE DEGLI CP_1
ART. 102 TFUE, 2598 C.C. E 2043 COD. CIV. – VIOLAZIONE
ART. 1, COMMA 8 D.P.C.M. REQUISITI MINIMI E ART. 12
D.LGS. 35/17 - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2967 C.C. 116
CPC E 118 DISP.ATT.C.C. – ERRONEITÀ E ILLOGICITÀ
DELLA DECISIONE – ERRATA VALUTAZIONE DELLE
PROVE - VIZIO DI MOTIVAZIONE – “VIOLAZIONE
DELLE NORME PREVISTE IN TEMA DI CONFLITTO DI
pag. 6/31 INTERESSI DEGLI ORGANI APICALI DELLA
COLLECTING”.
i) DEL CAPO “1B. (III) SULLE ULTERIORI VIOLAZIONI
COMMESSE DA - VIOLAZIONE DEGLI CP_1
ART. 102 TFUE, 2598 C.C. E 2043 COD. CIV. – VIOLAZIONE
ART. 111 COST. - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2967 C.C. 116
CPC E 118 DISP.ATT.C.C. – ERRONEITÀ E ILLOGICITÀ
DELLA DECISIONE – ERRATA VALUTAZIONE DELLE
PROVE - VIZIO DI MOTIVAZIONE – OMESSA
PRONUNCIA – VIOLAZIONE DI LEGGE.
j) DEL CAPO “1B. (IV) SULLE ULTERIORI VIOLAZIONI
COMMESSE DA - VIOLAZIONE DEGLI CP_1
ART. 102 TFUE, 2598 C.C. E 2043 COD. CIV. – VIOLAZIONE
ART. 111 COST. - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2967 C.C. 116
CPC E 118 DISP.ATT.C.C. – ERRONEITÀ E ILLOGICITÀ
DELLA DECISIONE – ERRATA VALUTAZIONE DELLE
PROVE - VIZIO DI MOTIVAZIONE – OMESSA
PRONUNCIA.
k) DEL CAPO “2 SULLA CONFIGURABILITÀ DELLA
CONCORRENZA SLEALE EX ART. 2598 C.C. N. 3 (E
CONSEGUENTE INIBITOIRA EX ART. 614 BIS C.P.C) E/O
DELLA REPONSAIBILITÀ CIVILE EX ART. 2043 -
VIOLAZIONE DEGLI ART. 102 TFUE, 2598 C.C. E 2043 COD.
CIV. – VIOLAZIONE ART. 111 COST. - VIOLAZIONE
DEGLI ARTT. 2967 C.C. 116 CPC E 118 DISP.ATT.C.C. –
ERRONEITÀ E ILLOGICITÀ DELLA DECISIONE –
pag. 7/31 ERRATA VALUTAZIONE DELLE PROVE - VIZIO DI
MOTIVAZIONE – OMESSA PRONUNCIA.
l) DEL CAPO “3 SUL RISARCIMENTO DEL DANNO E
SULL'ORDINE DI RENDICONTAZIONE - VIOLAZIONE
DEGLI ART. 102 TFUE, 2598 C.C. E 2043 COD. CIV. –
VIOLAZIONE ART. 111 COST. - VIOLAZIONE DEGLI
ARTT. 2967 C.C. 116 CPC E 118 DISP.ATT.C.C. – ERRONEITÀ
E ILLOGICITÀ DELLA DECISIONE – ERRATA
VALUTAZIONE DELLE PROVE - VIZIO DI
MOTIVAZIONE – OMESSA PRONUNCIA.
Sulla base dei predetti motivi ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“1. Riformare la sentenza n. 5775/2023, resa dal Tribunale di Roma, Sezione
Specializzata in materia di Impresa, nel giudizio recante RG. n. 64605/2018, in data 23 marzo e pubblicata in data 11 aprile 2023, notificata in data 8 maggio
2023 e per l'effetto:
A) accertare e dichiarare che le condotte, analiticamente descritte in narrativa, poste in essere dal integrano fattispecie di abuso di posizione CP_1
dominante e/o concorrenza sleale e/o comunque illeciti ex art. 2043 cod.civ.;
B) accertare e dichiarare che, per effetto immediato e diretto di tali condotte,
60 ha patito pregiudizi, di varia natura e portata, come descritti in CP_1
narrativa; per l'effetto, condannare al risarcimento del danno in favore di CP_1
60 da quantificarsi in corso di causa all'esito della esibizione della CP_1
documentazione richiesta ex art. 3 d.lgs. 3/2017, e comunque in misura non inferiore ai benefici ottenuti dall'istituto per effetto del compimento dei pag. 8/31 menzionati illeciti, o nella somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia,
e quindi, anche in via equitativa;
C) in ogni caso, inibire a la prosecuzione delle condotte CP_1
analiticamente descritte e impartire i provvedimenti necessari definendo, ai sensi dell'art. 614 bis cod. proc. civ., una somma di danaro dovuta dal CP_1
per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo
[...]
nell'esecuzione del provvedimento;
D) ordinare a di rendere il conto della gestione dei fondi ex CP_1
art. 7 L. 93/32 amministrati nell'interesse dell'intera categoria degli AIE sino al novembre 2013;
E) ordinare a di rendere il conto dei compensi incassati da CP_1
e condannare il medesimo a corrispondere ad 60 CP_1 CP_1
quanto dovuto per i propri mandanti;
in ogni caso:
F) condannare controparte alla refusione delle spese di lite, spese generali, iva e cpa come per legge, nonché alla restituzione delle spese di lite e degli accessori di legge corrisposti da 60, con riserva di ripetizione, in CP_1
esecuzione della sentenza di primo grado qui impugnata.
In via istruttoria:
G) ordinare l'esibizione della documentazione richiesta ai sensi dell'art. 3,
d.lgs. 3/2017
H) disporre consulenza tecnica d'ufficio”.
Si è costituito che, contestando l'avverso gravame in quanto, a CP_1
suo dire, infondato in fatto e diritto, ha a sua volta così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni avversa domanda, impugnazione, istanza (anche istruttoria) ed eccezione:
pag. 9/31 - rigettare tutti i singoli motivi d'appello avanzati da 60 in quanto CP_1
inammissibili o comunque infondati in punto di fatto e/o di diritto in ragione di quanto esposto in narrativa, per l'effetto confermando integralmente la sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Roma, Sez. Imprese, n. 5775, emessa in data 23 marzo 2023 all'esito del procedimento sub R.G. 64605/2018
e pubblicata l'11 aprile 2023;
- con vittoria di spese e compensi di lite ivi incluso del presente giudizio di appello”.
Alla udienza a trattazione scritta del 22.1.2025 la Corte, sulle conclusioni delle parti, ha riservato la decisione senza concessione dei termini in quanto già anticipatamente concessi come da Decreto Presidenziale.
Il Tribunale, nelle premesse dalla sentenza impugnata, ha innanzitutto richiamato il contesto giuridico normativo nell'ambito del quale è sorta la controversia introdotta dalla attrice, odierna appellante, la quale ha lamentato l'abuso di posizione dominante del convenuto succeduto ex CP_1
lege al vecchio istituito con la L. 93/92 ed estinto con provvedimento CP_1
del Prefetto di Roma del 28.5.2009 cui poi ha fatto seguito il provvedimento di liberalizzazione (c.d. Decreto Monti del 24.1.2012 n. 1) dei servizi di amministrazione ed intermediazione dei diritti connessi al diritto di autore come ulteriormente disciplinato dal successivo DPCM 19.12.2012 che ha individuato i requisiti minimi necessari che le imprese devono possedere per svolgere detta attività. Detta normativa è stata poi definitivamente integrata dal DPCM 17.1.2014(c.d. Decreto di riordino) e dal D.L.vo n. 35/17 che ha introdotto specifiche norme in tema di organizzazione corporativa delle dette società e di trasparenza.
pag. 10/31 Nel caso di specie, le due parti del presente giudizio sono appunto due collecting societies che agiscono quali intermediarie nella attività di gestione collettiva dei diritti connessi al diritto di autore.
La attrice ha ricevuto la abilitazione l'1.11.2013 mentre il convenuto CP_1
risulta essere stato accreditato il 2.5.2013 quale successore, come sopra già anticipato, del che aveva agito in regime monopolista. Persona_1
È stato inoltre, opportunamente ricordato come la gestione in regime monopolista del cosiddetto vecchio Imaie è durata sino al 14 luglio del 2009, con la conseguenza che i compensi maturati fino a tale data sono stati, e ancora oggi vengono corrisposti agli artisti direttamente dal vecchio CP_1
oggi in liquidazione. Quanto, invece, ai compensi maturati successivamente al
14 luglio 2009 e sino alla concreta attuazione dell'apertura del mercato avvenuta nel 2012, ha gestito i compensi di copia privata CP_1
nell'interesse della intera categoria degli AIE sino al 31 dicembre 2011, (atteso che la liberalizzazione in relazione ad essi è divenuta efficace a partire dall' 1 gennaio 2012. Pertanto, proprio da tale data le collecting accreditate hanno potuto percepire le somme dovute agli AIE, loro mandanti e l'equo compenso sino al 31 ottobre 2013, dal momento che in base all'articolo 6 del Decreto di riordino “ai fini della individuazione del soggetto preposto alla riscossione dei compensi spettanti agli artisti interpreti ed esecutori, si tiene conto (…) del primo giorno del mese in cui è stata effettuata la comunicazione di inizio attività”: per la società attrice, appunto, dall'1 novembre 2013.
Ebbene, la ha posto a fondamento delle proprie domande una serie di CP_1
azioni poste in essere dalla controparte che, a suo dire, sarebbero da ritenersi una evidente manifestazione della sua posizione dominante con grave pregiudizio per le altre collecting, frutto di una chiara strategia emarginante consistente in plurimi atti discriminatori ai danni di AIE non iscritti al Nuovo
pag. 11/31 e volti a mantenere, o comunque conquistare gli AIE dei nuovi soggetti CP_1
entrati nel settore audiovisivo.
Il Giudice di prime cure, sulla base di una valutazione complessiva della attività istruttoria sia orale che documentale, ha ritenuto di poter escludere la illegittima rilevanza delle contestate condotte ascritte appunto al CP_1
pur dopo aver preso atto di quanto evidenziato dall all'esito del CP_4
procedimento di infrazione attivato su specifica segnalazione e secondo cui appare detenere una posizione dominante su tutti i mercati CP_1
rilevanti. Il dato strutturale derivante dalle significative quote di mercato detenute trova spiegazione principalmente nella circostanza che CP_1
è il successore del monopolista legale di settore. Nonostante il processo di liberalizzazione del settore, la posizione dominante di risulta CP_1
stabile, anche in virtù della circostanza che esso gode di ampie riserve patrimoniali. Ciò consente all'Istituto di essere ampiamente autonomo dai concorrenti i quali, al contrario, addirittura dipendono da esso per il pagamento degli importi dovuti ai propri iscritti, quantomeno fino alla data di formale accreditamento del 2013”.
Va comunque altresì evidenziato, che la stessa Autorità antitrust ha successivamente deliberato di chiudere il procedimento amministrativo avviato senza accertare l'infrazione, dal momento che il ha CP_1
spontaneamente proposto di assumere ai sensi dell'articolo 14 ter della legge numero 287/90 impegni che poi sono stati accettati e, quindi, resi obbligatori dalla medesima Autorità e idonei ad attenuare i profili anticoncorrenziali sopra evidenziati.
Fatta questa necessaria premessa, con l'atto di appello la difesa appellante ha censurato la sentenza di primo grado soprattutto, se non soltanto, sotto il pag. 12/31 profilo della valutazione di merito effettuata dal Tribunale che, a suo dire, avrebbe appunto travisato i fatti omettendo, altresì, di attribuire il giusto rilievo ad altri ulteriori elementi che lo avrebbero portato ad una decisione diversa, così incorrendo finanche in un palese vizio e/o carenza di motivazione.
Venendo, a questo punto, alla disamina dei numerosi specifici motivi, si osserva:
PRIMO MOTIVO
Secondo la difesa appellante il Tribunale avrebbe errato nel non aver ritenuto come provata la fondamentale circostanza che, rispetto alla “Searching
Mission”, la attrice aveva provato che la controparte aveva strumentalmente sfruttato per uso esclusivo personale il patrimonio delle informazioni ottenuto grazie alla stipula del contratto di consulenza con il Parte_3
ed al comodato d'uso gratuito relativo alla sua Banca dati, al fine
[...]
proprio “di mettere a punto e perseguire una strategia illecita denominata
Searching Mission funzionale a: tracciare gli AIE e completarne l'anagrafica; prendere contatti;
richiedere il conferimento del mandato da parte degli stessi”.
Detta richiamata circostanza sarebbe palese dalla mail inviata dal Direttore generale del 23.10.2014 diretta al sig. del Comitato Video, per CP_5
rappresentare le modalità operative ed avente il seguente contenuto:
“caro , come da accordi ti invio il file Excel che riporta tutti gli aventi CP_5
diritto attori che devono percepire un compenso dall'Istituto ai fini della ricerca ed acquisizione di nuovi soci e mandanti. Lo schema riporta per ciascun nominativo se il nostro socio/mandante, se in base ai vecchi elenchi,
pag. 13/31 prima della costituzione della cooperativa 60, è dichiarato come mandante di 60, se è un mandato società estere, se abbiamo indirizzo o almeno un recapito. Con il comitato audio carichiamo un medesimo file su Google document e lo condividiamo/aggiorniamo tutti, (uffici e artisti), ciascun componente indica in un campo note di avere contatti e riferimenti e si fa carico di rintracciare l'artista e, una volta raccontata la bontà del lavoro dell , lo mette in contatto con gli uffici ai fini dell'iscrizione, CP_1
pagamento, chiarimenti eccetera. Questa via ha prodotto buoni risultati con la musica”.
Detto ordine di servizio risulterebbe essere stato effettivamente lavorato da parte dei componenti dell'Area servizi “Contatta”, sicchè attraverso tale attività la parte appellata si sarebbe accaparrata illegittimamente n. 33 AIE.
L'errore commesso dal Giudice di prima istanza sarebbe quello di essere partito da un equivoco di fondo, ovvero quello “secondo cui l'utilizzo della banca dati di da parte di ai fini della Persona_1 CP_1
implementazione della strategia “Seraching Mission” sarebbe da escludere perché – come dichiarato dal teste – i dipendenti di Tes_1 CP_1
ricercavano gli indiritti degli AIE cui richiedere il mandato attraverso i social network”.
Infatti, pur se alla data della Searching Mission Nuovo Imaie aveva restituito la banca dati al comunque ne aveva acquisito tutte le Persona_1
informazioni necessarie che avevano consentito l'attivazione della suddetta illegittima procedura.
Quanto, poi, alle dichiarazioni testimoniali rese dalla esse erano del Tes_1
tutto contraddittorie e, dunque, irrilevanti ai fini del decidere, tanto che più che era stata lei stessa a scrivere la mail sopra citata.
pag. 14/31 A riprova di quanto detto, sarebbe stato sufficiente ordinare alla controparte la esibizione dell'elenco contenente la indicazione analitica dei mandanti successivamente alla data della ricordata mail del 23.10.2014 e confrontarli con quello della lista Searching Mission.
La censura non è meritevole di accoglimento.
Il fatto che vi sia stata una continuità tra il Vecchio ed il non CP_1
costituisce di per sé una circostanza sufficiente per avallare la tesi secondo cui quest'ultimo abbia posto in essere la condotta costituente la contestata pratica illegittima, anche perché è stato successore ex lege del Vecchio CP_1
Imaie.
Ugualmente, non può costituire prova dirimente l'ulteriore elemento costituito dal contratto di comodato della banca dati del visto che la Persona_1
stessa è stata restituita e la ipotesi che il convenuto avesse utilizzato i dati da essa estratti per fini illegittimi resta una mera supposizione della CP_1
Ciò detto, occorre verificare, piuttosto, se la mail del 23.10.2014 inviata a tale verosimilmente dalla teste quale direttore generale dal Persona_2 Tes_1
2011, possa costituire prova certa della illegittima attività di Seraching Mission.
Ritiene il Collegio di non poter dare che una risposta negativa, trattandosi di una missiva interna all'ufficio da cui non è di per sé ricavabile neanche la volontà di porre in essere una siffatta attività di accaparramento illegittimo di
AIE, laddove piuttosto si ricava proprio la necessità di tenere anzi ben distinti i clienti della CP_1
Ma anche la circostanza che il richiamato documento 61 (mail del 19.6.2015 inviata al Presidente e al Direttore del non fosse conferente alla CP_1
tematica in questione, non sarebbe ugualmente dirimente ai fini della decisione nel senso voluto dalla appellante.
pag. 15/31 Appare infatti assolutamente coerente con le risultanze documentali, proprio la testimonianza della teste che, viceversa, la appellante ha inteso Tes_1
censurare come inattendibile solo perché vi sarebbero state delle imprecisioni su circostanze comunque secondarie.
Resta il fatto che non è smentito quanto dalla stessa affermato, ovvero che abbia fatto scouting sul mercato e non utilizzando i dati presi CP_1
dal vecchio database avuto in comodato per un limitato periodo.
La riprova è costituita dalla mail che, quale documento 43 di parte convenuta nel fascicolo di primo grado, è stata inviata indistintamente a tutti gli artisti, al solo fine di facilitarli per la liquidazione dei compensi fino al luglio 2009, essendo fatto un espresso richiamo alla racc. a loro inviata in precedenza dal
. Parte_3
Del resto, dagli stessi documenti richiamati dalla difesa appellante (docc. 50-
60) emerge, in quanto chiaramente espresso a chiare lettere, come i contatti con gli AIE fossero stati effettuati dagli addetti del attraverso i CP_1
“siti internet e social networks”, come appunto riferito dalla teste sopra richiamata.
Ad ulteriore conferma della correttezza della ricostruzione operata dal
Tribunale, v'è anche la testimonianza pure dal medesimo richiamata e resa dalla teste la quale ha riferito come la mail tanto contestata del Tes_2
19.6.2015 fosse stata da lei stessa proposta ma bocciata dopo una discussione.
Dunque, non vi sono elementi che possano portare ad escludere che da parte di sia stata posta in essere la contestata pratica illegittima, né CP_1
sarebbe dirimente a sopperire alla carenza probatoria la acquisizione della documentazione indicata nell'atto di appello e, in particolare, l'elenco dei nominativi relativi ai mandati conclusi da successivamente alla CP_1
data del 23.10.2014 al fine di confrontarli con i nominativi indicati nella lista pag. 16/31 del Srarching Mission e, tanto meno, la rendicontazione contabile di tutte le somme distribuite dalla controparte ai vari artisti per effetto della contestata, ma non provata, illegittima pratica.
Il motivo va, pertanto, respinto.
SECONDO MOTIVO
Ha contestato ARTISTI una strategia emarginante posta in essere dal CP_1
mediante atti discriminatori ai danni di AIE non ad esso iscritti.
[...]
In particolare, secondo sarebbe stata disattesa la prova documentale CP_1
fornita da cui sarebbe stato possibile ricavare il pieno convincimento del contatto che avrebbe operato nei confronti di diversi AIE al CP_1
fine di convincerli a conferirgli il mandato, onde non subire possibile pregiudizio dei rispettivi diritti.
Anche sotto tale profilo, tuttavia, la documentazione non dà ragione della tesi appellante.
Non si ricava, infatti, dalla email inviata agli AIE di cui agli allegati prodotti dalla difesa appellante e richiamati nell'atto di appello, alcun intento di accaparramento degli stessi, trattandosi di una mera comunicazione nella quale viene peraltro espressamente riferito della avvenuta liberalizzazione del mercato e della necessità di munirsi di una collecting a cui conferire mandato ove mai non ne avessero già conferito uno ad altro soggetto.
Per il resto, nulla aggiunge l'appellante sicchè non può che farsi rimando alle considerazioni svolte sul punto dal Tribunale che possono essere assolutamente condivise.
Il motivo va, pertanto, respinto.
pag. 17/31 TERZO MOTIVO
Sulla strategia emarginante consistente in plurimi atti discriminatori ai danni di
AIE non iscritti al CP_1
Ancora una volta, oltre che con specifico richiamo a quanto detto in sede di primo motivo in relazione al Searching Mission, la difesa appellante pone a sostegno del gravame la errata valutazione da parte del Giudice di prime cure della email 19.6.2015 diretta a tutti gli AIE aventi diritto che vantassero un credito pari o superiore ad € 1.000,00.
Ebbene, si tratta sempre della medesima email che, come già esposto in relazione al motivo n. 1, non v'è prova che sia mai stata neanche inviata essendovi, al contrario, la prova che detta bozza preparata dalla fu Tes_2
bocciata all'esito di apposita discussione.
Null'altro deve essere aggiunto e, quindi, anche tale motivo non può che essere disatteso.
QUARTO MOTIVO
SEMPRE SULLA STRATEGIA Parte_4
ha lamentato di aver dimostrato ampiamente come la strategia posta in CP_1
essere dal fosse stata quella di prospettare il conferimento del CP_1
mandato in suo favore agli AIE onde poter conseguire vantaggi nella presentazione e partecipazione a progetti finanziati con fondi ex art. 7 L.
93/92.
Tale circostanza risulterebbe essere stata dimostrata attraverso la deposizione di vari testi , . Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
pag. 18/31 Ma la prova sarebbe ricavabile anche dall'annuncio pubblicato il 14.6.2017 sul sito IMmozies Magazine nel quale si conferma che per la realizzazione di una serie di filmati per cortometraggio retribuiti ecc. si ricercavano “attori e/o attrici con residenza italiana ed iscrizioni al . CP_1
Altrettanto sarebbe a dirsi con riferimento ad altri avvisi (6.7.2017).
Ulteriore riprova sarebbe desumibile dalla email redatta da un componente del
Comitato Video e diretta al Presidente, con cui ci si lamentava della gestione per la strategia clientelare adottata.
Ebbene, quanto alla email nulla essa prova della tesi attrice in ordine alla gestione clientelare e, soprattutto, discriminatoria nei confronti dei soggetti non rappresentati da CP_1
Quanto alle deposizioni richiamate, il Tribunale le ha prese in esame ed ha correttamente evidenziato come i recessi operati dai testi fosse avvenuto quando ormai vi era già stata la liberalizzazione del mercato, per cui CP_1
ben poteva con i propri bandi riservare il trattamento ai suoi soli iscritti,
[...]
non per questo incorrendo in alcuna violazione.
Risulta peraltro neanche smentita la circostanza che invece, nell'anno 2016, fu pubblicato un bando diretto a tutti gli AIE, iscritti e non iscritti al CP_1
per anni successivi al 2012 per favorire tutti i loro interessi ed esigenze.
[...]
Dunque, a fronte della dettagliata motivazione del Tribunale, l'appellante non ha fatto altro che operare una lettura differente a suo esclusivo vantaggio ma che non corrisponde alla obiettività processuale.
Anche tale censura va respinta.
QUINTO MOTIVO
pag. 19/31 SUL RIFIUTO DELL'APPELLATO A CONCEDERE L'ACCESSO
ALL'ARCHIVIO GENERALE DEL VECCHIO IMAIE E
CONSEGUENTI VIOLAZIONI
La appellante ha contestato la sentenza nella misura in cui ha respinto la domanda sulla base di una non condivisibile ctu che, pur avendo confermato che tra la base consegnata da ad era sussistente una CP_1 CP_1
differenza di 11.019 opere, che erano risultate mancanti 41 opere pure individuate come presenti nel V^ stato passivo di , che Parte_3
mancavano da ultimo anche n. 2168 opere rispetto a quelle presenti nella originaria banca dati di ha tuttavia concluso affermando che “la banca CP_1
dati consegnata ad 60 corrispondeva all'epoca dei fatti a quella in uso CP_1
a limitatamente alle opere diffuse dagli utilizzatori fino CP_1
all'1.3.2014 e alle rendicontazioni sino a quel momento ricevute ed elaborate”.
Il Tribunale ha ritenuto, in ogni caso, di dover disattendere la domanda anche sotto tale ulteriore profilo, ovvero in quanto la richiesta formulata da il CP_1
26.6.2015 era successiva al momento della restituzione della banca dati da a e, inoltre, come da previsione CP_1 Parte_3
contrattuale del comodato stipulato tra i due il non avrebbe CP_1 CP_1
giammai potuto consegnare la banca dati a chicchessia.
La difesa appellante ha contestato tale statuizione sul presupposto che ciò che avrebbe dovuto consegnare non era la banca dati (software CP_1
ecc.), quanto semplicemente il patrimonio informativo che CP_1
aveva acquisito attraverso la suddetta banca dati.
Inoltre, il Giudicante, nonostante avesse disposto una ctu. diretta a verificare
“attraverso la disamina della banca dati artisti audiovisivi di CP_1
(repertorio titoli ed opere), se quella consegnata ad 7697 corrispondesse CP_1
pag. 20/31 o meno ed in che misura a quella in uso al 31.3.2017 a CP_1
limitatamente ai dati relativi alle opere audiovisive diffuse dagli utilizzatori fino all'11.3.2014”, ha poi concluso in sentenza affermando: “in disparte la circostanza secondo cui la competenza a verificare la corretta ottemperanza agli impegni assunti ex art. 14 ter L. n. 287/1990 e, in caso, ad intervenire è esclusivamente la quale ha, oltretutto, trasmesso “due prese d'atto” CP_4
della documentazione sulla osservanza degli impegni trasmessa dall'odierna convenuta”, così di fatto declinando ogni competenza rispetto ad un accertamento che sarebbe stato viceversa fondamentale per valutare la correttezza del comportamento tenuto da CP_1
Per il resto, il motivo si è risolto in una critica all'elaborato peritale ed alle modalità di esecuzione dello stesso da parte dell'Ausiliario che avrebbe, secondo la difesa appellante, anche travalicato il quesito postogli dal Giudice.
Orbene, quanto alla questione del rifiuto a consegnare la banca dati di essa è stata condivisibilmente risolta dal Tribunale nei termini Persona_1
sopra indicati e non si comprende affatto il perché dovrebbe effettuarsi una distinzione tra la consegna materiale della banca dati come bene fisico e la consegna delle informazioni ricavate dalla detta banca dati.
E' evidente che, come si ricava dalla stessa richiesta inviata a CP_1
dalla appellante, l'accesso era riferito alle informazioni acquisite dalla vecchia banca dati di laddove una distinzione di tal fatta come prospettata in CP_1
appello non è assolutamente rilevante essendo assolutamente capziosa. Ciò che era contrattualmente impedito dal contratto di comodato stipulato tra ed i Commissari liquidatori del era proprio la CP_1 Persona_1
impossibilità di consentire la utilizzazione da parte di terzi delle relative informazioni.
pag. 21/31 Tra l'altro, dalla istruttoria svolta, è emerso che i dati forniti comunque da in base all'impegno assunto con erano il frutto della CP_1 CP_4
rielaborazione dei dati da parte dello stesso convenuto.
Dunque, alcuna violazione in tal senso vi è stata e ciò, anche a prescindere dalla sollevata eccezione di inammissibilità della domanda in quanto formulata tardivamente dalla appellante.
Quanto alle risultanze della ctu. infine, occorre premettere che l'Ausiliario del
Giudice ha puntualmente risposto con ampia ed esaustiva motivazione alle diverse osservazioni critiche a lui rivolte dal ctp. della attrice e anche della parte convenuta.
In questa sede, sono state riproposte le medesime contestazioni e il Collegio non ritiene che vi siano ulteriori argomenti da spendere rispetto a quanto già fatto dal ctu. nominato dal Tribunale, non avendo peraltro l'Ausiliario certamente esondato dagli argini del quesito postogli dal Tribunale, avendo lo stesso fornito una propria valutazione tecnica che ha consentito al giudicante di adottare una decisione altrettanto puntuale e consapevole.
Si riportano per comodità le conclusioni peritali:
“Si precisa altresì che nel database consegnato ad 60 (59.257 CP_1
opere) vi erano 1331 opere in più rispetto al dovuto (si consideri che le opere riportate ai punti d) ed e) del secondo punto non avrebbero dovuto far parte del database consegnato) e 41 opere in meno presenti nel quinto stato passivo.
In virtù delle suddette considerazioni si può asserire che la banca dati consegnata ad 60 corrispondeva all'epoca dei fatti a quella in uso a CP_1
limitatamente alle opere diffuse dagli utilizzatori fino CP_1
all'11.03.2014 e alle rendicontazioni sino a quel momento ricevute ed elaborate”.
pag. 22/31 Quanto al dedotto mancato accertamento da parte del Giudice relativo all'obbligo di adempimento rispetto all'obbligo assunto con è chiaro CP_4
che a fronte delle stesse prese d'atto dell'Autorità di controllo, unitamente a quanto emerso dalla ctu. non può affermarsi che vi sia stato inadempimento da parte di CP_1
Né vi sono motivi per disporre una rinnovazione di ctu. in quanto pienamente esaustiva quella già espletata.
Il motivo va, dunque, respinto.
SESTO MOTIVO
SULLA SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDI PLURIENNALI CON
COLLECTING STRANIERE PER IMPEDIRE L'ACCESSO AL
MERCATO INTERNAZIONALE
Attraverso le sottoscrizioni di accordi con collecting straniere, CP_6
avrebbe, nel periodo intercorrente tra il Decreto Monti di liberalizzazione e il
DPCM Requisiti Minimi, di fatto esautorato il mercato estero.
Secondo la tesi appellante, la esibizione da parte del convenuto, su ordine del giudice, della documentazione costituita dai contratti bilaterali dal medesimo stipulati con le collecting straniere, avrebbe fornito l'ampia prova della condotta illegittima della odierna appellata.
Al riguardo, il Primo Giudice ha respinto la doglianza attorea motivando nei seguenti termini:
“Al riguardo, la predetta “corazzatura” del mercato estero ai danni dei competitors risulta invero smentita dalla circostanza riportata da parte convenuta secondo cui altre Collecting operanti nel settore della Pt_5
pag. 23/31 intermediazione dei diritti connessi nel limitrofo settore musicale, una volta accreditatesi, sono comunque riuscite a concludere accordi di rappresentanza con Collecting internazionali su mercati particolarmente rilevanti. A ciò si aggiunga inoltre che, ferma oltretutto la conformità della stipula dei predetti accordi al protocollo negoziale internazionale SCAPR, questo Tribunale ritiene di condividere l'osservazione di parte convenuta secondo cui, nelle more dell'attuazione del Decreto Monti, questa “non solo era legittimata ad operare, ma era addirittura tenuta a farlo” in forza del proprio mandato e della propria funzione statutaria, e ciò al fine di evitare la frustrazione dei diritti degli AIE stranieri che avrebbero perso i compensi loro spettanti in Italia, non essendo gli altri intermediari nazionali, al tempo della stipula di tali accordi, ancora accreditati”.
L'appellante ha censurato detta motivazione in quanto ritenuta acriticamente adesiva della difesa avversaria, non avendo il Tribunale motivato ad esempio, sulla necessità che fosse obbligato a stipulare i contratti con CP_1
collecting straniere proprio a tutela degli AIE stranieri, non essendovi all'epoca ancora altri soggetti accreditati.
In effetti, anche a prescindere da detta prova, non vi era all'epoca alcun impedimento per alla stipula dei detti contratti e alcuna prova CP_1
contraria l'appellante ha fornito in giudizio in ordine ad un suo impedimento alla stipula a sua volta di contratti con collecting straniere in conseguenza della condotta presuntivamente illegittima ascritta alla controparte.
Anche tale censura non può che essere respinta.
SETTIMO MOITIVO
pag. 24/31 SUL CONTRATTO CON L'UTILIZZATORE
Il Giudice non avrebbe posto la dovuta attenzione, attribuendogli valore, all'accordo quadriennale sottoscritto dalla controparte con ad un prezzo a suo dire irrisorio, al solo evidente fine di “battere sul tempo i competitori in procinto di ottenere l'accreditamento presso il DIE e garantirsi in tal modo un mercato più ampio possibile”.
La circostanza appare del tutto irrilevante, non essendo tale accordo impedito a e non essendo peraltro sufficiente al raggiungimento della CP_1
prova del fine illecito, la comparazione con altri corrispettivi versati dalla attrice ad altri utilizzatori quale, ad esempio, nche in considerazione della diversità dei prodotti offerti.
La censura è dunque immeritevole di accoglimento.
OTTAVO MOTIVO
VIOLAZIONE DELLE NORME PREVISTE IN TEMA DI CONFLITTO
DI INTERESSI DEGLI ORGANI APICALI DELLA COLLECTING
A detta di parte appallante sarebbe stata da essa dimostrata la violazione da parte del Nuovo Imaie dell'art. 1 comma 8^ del DPCM Requisiti Minimi avente ad oggetto “l'attribuzione degli incarichi di amministrazione e direzione a soggetti dotati di comprovata esperienza e capacità professionale per i quali non sussistano situazioni di conflitto di interessi” e successivamente dell'art. 12 del D.L.vo n. 35/2017 secondo cui “Gli statuti possono prevedere ulteriori procedure al fine di evitare conflitti di interesse e, qualora non sia possibile evitare tali conflitti, procedure volte ad evitare, gestire, controllare e rendere pag. 25/31 pubblici i conflitti di interesse effettivi o potenziali in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi collettivi dei titolari dei diritti rappresentati dall'organismo di gestione collettiva”.
Infatti, la violazione della detta normativa sarebbe individuabile nella avvenuta nomina dell'Avv.to Miccichè che contemporaneamente intratterrebbe ancora alla attualità rapporti di natura professionale con tutti i rappresentanti della filiera produttiva di settore (ad es. SKAY, RAI ecc.).
Ora, quanto alla capacità professionale del Miccichè non si possono nutrire dubbi alla stregua della stessa ammissione della parte appellante che ha citato i numerosi rapporti dal medesimo intrattenuti con altri componenti della filiera,
a dimostrazione evidentemente della conoscenza del campo operativo da parte del predetto.
Ma, a ciò deve aggiungersi l'ampio curriculum acquisito agli atti del giudizio.
Il d.lgs. 35/2017, all'art. 12, prevede, peraltro, semplicemente che gli amministratori di una collecting “non possano assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in soggetti concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in soggetti concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea generale dei membri” (art. 12 comma II) e che, nel caso in cui dovessero avere degli interessi “per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione dell'organismo di gestione collettiva” (art. 12 comma V), debbano semplicemente astenersi dal compiere l'operazione, informando gli organi di sorveglianza”.
Risulta per di più in atti che la , ancor prima della instaurazione del Parte_2
presente giudizio, ovvero nel 2015, aveva presentato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/1971 e succ. modifiche. E tuttavia, inoltre, su istanza dello stesso Avv. Miccichè, era anche pag. 26/31 stata sollecitata una specifica delibazione e valutazione dell'Organismo di
Vigilanza del che ha escluso la sussistenza di situazioni di CP_1
conflitto di interessi. Né, comunque, ha rilevato in qualsivoglia CP_1
circostanza una tale situazione.
La doglianza va respinta.
NONO MOTIVO
ERRATA VALUTAZIONE DELLE PROVE
La controparte avrebbe violato la disciplina in materia di redazione del bilancio secondo le norme del codice civile in violazione del precetto dell'art. 1 lett. H) comma 4 del DPCM Requisiti Minimi.
I bilanci, infatti, sin dall'anno 2011 e almeno fino al 2013, non sarebbero stati rispondenti a verità visto che i dati relativi all'attivo patrimoniale e i ricavi delle vendite e delle prestazioni sarebbero stati ben più rilevanti rispetto ai parametri fissati dalla legge per la redazione del bilancio in forma abbreviata.
Si è doluta la difesa appellante che il Tribunale, benchè avesse posto particolare attenzione nel corso del giudizio al tema dei bilanci, ne ha poi ritenuto la estraneità rispetto al presente giudizio.
Ma, in verità, non si vede come tale questione possa assurgere a rilievo effettivamente, non avendo alcuna incidenza rispetto al thema decidendum introdotto da ovvero all'abuso di posizione dominante e alla CP_1
concorrenza sleale con la conseguente domanda risarcitoria.
Dunque, la censura non appare assolutamente condivisibile e né l'appellante ha fornito alcuna valida spiegazione al riguardo.
Anche tale motivo va dunque respinto.
pag. 27/31 DECIMO MOTIVO
ANCORA SULLA ERRATA VALUTAZIONE DELLE PROVE
Il Tribunale avrebbe omesso di decidere in merito ad altre specifiche contestazioni pure sollevate in primo grado.
In particolare, avrebbe omesso di valutare la illegittimità del contratto di consulenza stipulato con e conseguente pubblicità Parte_3
ingannevole in merito ai termini dell'accordo stesso.
La stipula di detto contratto pluriennale avrebbe, infatti, sortito come effetto immediato il rafforzamento della posizione di abuso dominante di CP_1
avendo in tal modo esso potuto utilizzare tutte le informazioni
[...]
acquisite mediante detta collaborazione per conseguire vari mandanti da parte di AIE.
Inoltre, attraverso la pubblicazione di una nota del 2.7.2015, avrebbe ingannato gli AIE facendo chiaramente intendere che sarebbe stata effettuata una distribuzione in loro favore di una somma importante di circa €
35.000.000,00 senza la necessità dell'intervento di intermediari laddove esso, invece, ebbe a ricavare un guadagno pari ad € 730.000,00 proprio dalla relativa attività di intermediazione.
Quanto alla prima questione relativa alla stipula del contratto di collaborazione per la liquidazione a fronte di un compenso di € 730.000,00, davvero non è possibile ritenere che fosse illegittimo, rientrando tale possibilità di accordo nella libera disponibilità delle parti.
Né, può ritenersi che abbia abusato della sua posizione CP_1
attraverso la pubblicazione della nota sul proprio sito della imminente pag. 28/31 liquidazione delle somme in favore di AIE senza alcuna intermediazione, che effettivamente non vi è stata, non potendosi pervenire a conclusione diversa sulla base del suddetto contratto di consulenza.
Quanto alla violazione dell'impegno assunto con non può che CP_4
rimandarsi a quanto detto in precedenza.
Ha rappresentato ancora l'appellante che con la sua condotta abusiva CP_1
avrebbe indotto diversi artisti a revocare il mandato in suo favore.
[...]
Ma tale condotta abusiva non emerge dagli atti e né è ricavabile dalla documentazione prodotta, ovvero dalle revoche poste in essere dagli artisti medesimi, quale frutto della pressione esercitata nei loro confronti dall'odierno appellato, avendo di fatto gestito i diritti dei suoi CP_1
iscritti in modo assolutamente conforme e secondo mandato, ogni altra questione restando del tutto irrilevante ai fini della decisione.
Il motivo va dunque respinto.
UNDICESIMO E DODICESIMO MOTIVO
SULLA CONCORRENZA SLEALE
Effettivamente, esclusa la sussistenza delle condotte illecite ascritte dall'appellate alla parte appellata, resta esclusa anche ogni ipotesi di concorrenza sleale e di risarcimento danni ex art. 2043 c.c., atteso che come correttamente evidenziato dal Giudice di prime cure, alla cui motivazione per il resto non può che farsi espresso richiamo, alcuna illiceità può essere individuata nelle condotte poste in essere dal CP_1
Anche detti motivi vanno dunque reietti.
pag. 29/31 In definitiva, per tutte le ragioni sopra esposte, la sentenza appellata va confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 5775/2023 del Tribunale di Roma proposto dalla Artisti
Società Cooperativa, così provvede: Pt_2
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.
Condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese e competenze del presente grado che per l'intero liquida, quanto alle competenze, in € 26.155,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante, dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore C.U., se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 15.4.2025
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
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