TRIB
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 27/03/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 829/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Andrea Padalino Presidente dott.ssa Simona Francese Giudice Relatore dott. Edoardo Gaspari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 829/2023 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
20/03/1983 e residente in [...] rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fiammetta Anna Capecchi e Josè Maria Valero Leguina del Foro di Milano
PARTE RICORRENTE nei confronti di:
C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
ivi residente
Rappresentato e difeso dall'Avv. Federica Viotto del Foro di Torino
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vercelli
INTERVENUTO
Oggetto: Separazione giudiziale CONCLUSIONI
Le Parti, attraverso memorie di precisazione conclusioni ex art. 473.bis 28 c.p.c., hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Parte attrice
Accogliere integralmente il ricorso per separazione personale dei coniugi, riconoscendo la responsabilità della crisi matrimoniale in capo al resistente SI. Parte_2
Affidare la minore in via condivisa a entrambi i genitori, con collocamento prevalente Persona_1
presso la madre definendo tempi e modalità di permanenza con il padre secondo quanto disposto dal provvedimento della Corte di Appello di Torino del 23 novembre 2023;
Assegnare alla SInora la casa coniugale sita in Via Osella 16 a Borgosesia (VC); Pt_1
Porre a carico del SI. l'obbligo di versare alla SI.ra a titolo di mantenimento per la Pt_2 Pt_1 figlia , l'importo pari a euro 800,00, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese Per_1
straordinarie così come definite dal Protocollo del Tribunale di Vercelli;
Addebitare la separazione dei coniugi al SInor Parte_2
Parte convenuta
1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2. assegnare la casa coniugale, sita in Borgosesia (VC), Via Osella n. 16, al sig. Parte_2
3. disporre l'affidamento di ad entrambi i genitori con dimora abituale e fissazione della Per_1
residenza presso il padre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale, con riferimento alle questioni di ordinaria amministrazione, nel tempo in cui ciascun genitore starà con il minore.
4. disporre che la minore possa incontrare la madre secondo tempi e modalità che sono stati individuati dal CTU, ossia precisamente:
- 1° settimana:
LUNEDI' e amma Per_2
papà Per_3 Per_4
e EN AM (con rientro a casa del papà per le ore 19.00) Per_5 Per_6
- 2° settimana:
LUNEDI' e apà Per_2
AM Per_3 Per_4
pagina 2 di 9 SABATO e EN papà Per_5
Durante il periodo estivo, ossia quando la bambina non frequenta la scuola, i passaggi della minore avranno luogo al mattino entro le ore 10.00.
- Vacanze di Natale: in alternanza tra i due genitori dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio.
- Pasqua, i ponti e le festività: alternanza paritaria tra i genitori.
- Carnevale: da suddividersi ad anni alterni con il papà o con la AM.
- Vacanze estive: 4 settimane di vacanza nell'arco temporale da giugno (fine scuola) a settembre
(inizio scuola), prevedendo due settimane consecutive con ciascun genitore.
5. Disporre a carico della SI.ra l'obbligo di corrispondere al sig. a titolo di Parte_1 Pt_2
contributo per il mantenimento della figlia, entro il giorno 5 di ogni mese, una somma mensile pari ad
Euro 250,00, con rivalutazione ISTAT annuale, oltre al 50% delle spese extra-assegno facendo riferimento, per la loro specifica individuazione e regolamentazione, al “Protocollo d'intesa fra
Magistrati e Avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art.
316 c.c.”.
6. Consigliare l'avvio di un Percorso di Coordinazione Genitoriale per la coppia Parte_3
Il PM ha concluso come da visto in atti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data Parte_1 Parte_2
2/8/2020 a Boccioleto IA (VC) con atto trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 1, Parte II, serie A, anno 2020.
Dall'unione dei coniugi è nata in data [...] la figlia Persona_1
Con ricorso depositato il 18/05/2023 la ricorrente -dato atto di avere intenzione di trasferirsi a breve in
Spagna, suo paese d'origine- conveniva in giudizio il marito, chiedendo di pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, l'affidamento della minore in via condivisa a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, nonché l'obbligo a carico del padre di versare, a titolo di mantenimento per la figlia l'importo di euro 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
in via Per_1
pagina 3 di 9 subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della richiesta di trasferimento in Spagna, chiedeva l'affidamento della minore in via condivisa, con collocamento prevalente presso la madre e definizione dei tempi e delle modalità di permanenza con il padre, l'assegnazione della casa coniugale sita in
Borgosesia, un contributo a titolo di mantenimento per la figlia pari a euro 800,00, oltre al 50% Per_1
delle spese straordinarie.
Successivamente si costituiva in giudizio il convenuto, aderendo alla domanda di separazione ma opponendosi al trasferimento della minore in Spagna con la madre;
chiedeva pertanto l'affido condiviso della figlia e la collocazione prevalente presso di sé con le correlate statuizioni economiche a carico del genitore non collocatario.
A seguito della prima udienza di comparizione, in cui venivano interrogate liberamente le parti, il
Giudice relatore, sciogliendo la riserva assunta, con provvedimenti temporanei ed urgenti autorizzava i coniugi a vivere separati e affidava la minore in via condivisa ai genitori, con collocazione prevalente presso il padre;
disponeva che la permanenza della minore presso la madre fosse regolata come in parte motiva della suddetta ordinanza;
poneva a carico della ricorrente, qualora si fosse trasferita in Spagna, il solo mantenimento diretto della minore, precisando che, nel caso di eventuale permanenza in Italia,
l'importo per il mantenimento indiretto a suo carico sarebbe stato di euro 150 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
in via istruttoria era disposta CTU psico-diagnostica sul nucleo.
La causa era pertanto istruita documentalmente e, depositata la CTU, era fissata udienza per la discussione della causa all'udienza del 25/01/2025, ove le parti concordavano nell'avvio di una coordinazione genitoriale, scelta di comune accordo, con differimento dell'udienza di discussione;
la ricorrente, inoltre, dichiarava decaduta la domanda principale, essendo venuta meno la possibilità di lavoro in Spagna. La causa era infine trattenuta a decisione previo deposito di note scritte autorizzate.
Ritenuto che:
SULLA PRONUNCIA DI SEPARAZIONE
Sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 comma 1° c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione delle parti, oltre che delle ampie emergenze processuali, compresa la CTU, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile.
pagina 4 di 9 Inoltre, occorre rilevare come parte ricorrente abbia avanzato la richiesta di addebito della separazione al marito esclusivamente in sede di precisazione delle conclusioni e come la tardività della domanda sia stata eccepita dal convenuto.
Si osservi che nei giudizi di separazione personale e di divorzio il limite ultimo per la proposizione di domande di addebito è rappresentato dal ricorso introduttivo e dalla memoria di costituzione;
superato tale limite, la proposizione della domanda di addebito comporta un inaccettabile ampliamento del thema decidendum, poiché essa esula dal novero delle nuove domande che possono essere proposte fino al momento della precisazione delle conclusioni (cfr. art. 473 bis 19 cpc).
Nel caso di specie la domanda di addebito, oltre ad essere stata proposta tardivamente, risultando quindi inammissibile, è anche sguarnita di un idoneo corredo probatorio, poiché parte ricorrente non ha allegato in modo specifico, né tantomeno provato, alcuna condotta specifica che abbia avuto una rilevanza causale nel fallimento del matrimonio.
SULL'AFFIDAMENTO DELLA PROLE E SULLE MODALITÀ DELL'ESERCIZIO DI
VISITA
In merito all'affidamento della minore e alle modalità di esercizio del diritto di visita occorre fare Per_1
riferimento alla CTU psico-diagnostica licenziata in corso di causa.
Per quanto la minore risulti affettivamente legata sia alla AM che al papà, all'esito delle operazioni peritali sono emersi alcuni elementi che sembrerebbero rendere maggiormente adeguata la situazione domestico-abitativa paterna, e ciò in conformità a quanto precedentemente disposto con i provvedimenti temporanei ed urgenti, successivamente modificati dalla Corte d'Appello in seguito a reclamo di parte ricorrente.
In particolare, nonostante la valutazione psichiatrica svolta dall'ausiliario del CTU abbia di fatto rilevato tratti di immaturità e di dipendenza nel padre, quest'ultimo sembra presentare “adeguate funzioni genitoriali, per una sua stabilità che gli permette di rassicurare la figlia ed essere per lei un punto di riferimento importante. Le modalità comunicative ed affettive con la piccola paiono Per_1
adeguate, così come la capacità normativa nel dare limiti e regole. Egli, inoltre, risulta adeguato anche per quanto attiene la funzione triadica. La madre, al contrario, ha presentato “carenti funzioni materne sul piano normativo, rappresentativo e comunicativo”, non risultando adeguata per quanto attiene alla funzione triadica (cfr. pag. 180 CTU).
pagina 5 di 9 La bigenitorialità, di fatto, sembra essere favorita esclusivamente dal padre, riuscendo quest'ultimo a garantire una buona continuità relazionale della minore anche con l'altro genitore. La madre, invece, sembra percepirsi come l'unico genitore in grado di provvedere agli interessi della figlia, avendo la stessa manifestato in corso di CTU anche una certa difficoltà nel mettersi in discussione. Inoltre, dall'operazione peritale si evince come mostri grande difficoltà nel separarsi dalla figlia e nel lasciarla andare verso la figura patena: “La signora sembra non riuscire a garantire e favorire il “criterio dell'accesso”, una delle funzioni più importanti a livello di genitoriale. LL appare completamente centrata sulla bambina e poco capace di pensarsi separata dalla stessa […] Di fatto la sig.ra Pt_1
appare oggi alquanto diffidente, bisognosa di controllare quanto accade intorno a Lei, iperprotettiva verso la figlia, in passato, quando i propri bisogni di controllo e rassicurazione non sono stati soddisfatti LL ha presentato evidenti discontrolli degli impulsi. Appare evidente come LL abbia la necessità del controllo assoluto all'interno della relazione affettiva e rischia di divenire escludente nei confronti del terzo, compreso il padre della figlia, non riuscendo a tutelare la funzione triadica e privando la figlia della funzione paterna”. (cfr. pag. 181 CTU).
Alla luce delle difficoltà manifestate dalla madre nel favorire il “criterio dell'accesso” e nel riuscire a tutelare la funzione triadica, questo Collegio ritiene che sia maggiormente rispondente all'interesse della minore un regime di affidamento condiviso con collocazione prevalente e residenza della minore presso il padre, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale e prescrizione di assumere congiuntamente esclusivamente tutte le decisioni più rilevanti per la medesima (ricomprendendosi in queste quelle relative alla scelta del corso degli studi, quelle mediche e quelle relative all'attività sportiva e ludico-ricreativa).
Si ritiene adeguato il calendario di incontri predisposto dalla CTU:
1° settimana
; (con rientro a casa del papà per le ore 19.00) CP_1 Per_7 Parte_4
Mamma Papà Mamma
2° settimana
MERC-GIOV; VEN-SAB-DOM CP_1
Papà Mamma Papà
pagina 6 di 9 Nella prima settimana la AM prenderà il lunedì pomeriggio dall'uscita da scuola e la terrà Per_1
con sè fino al mercoledì mattina quando la riaccompagnerà a scuola, e dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola fino alla domenica sera prima di cena (ore 19.00) quando la riaccompagnerà a casa del papà.
Nella seconda settimana la AM prenderà il mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola e la Per_1
terrà con sé fino al venerdì mattina quando la riaccompagnerà a scuola.
Durante il periodo estivo (quando la bambina non frequenta la scuola) i passaggi tra uno e l'altro genitore avverranno al mattino intorno alle ore 10.00.
- Vacanze di Natale: in alternanza paritaria tra i due genitori dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio.
- Pasqua, i ponti e le festività compreso Carnevale: alternanza paritaria tra i genitori.
- Vacanze estive: 4 settimane di vacanza con ciascun genitore nell'arco temporale da giugno (fine scuola) a settembre (inizio scuola), anche non continuative.
Le parti sono invitate a proseguire, nell'interesse della figlia minore, il percorso di coordinazione genitoriale intrapresa con il professionista individuato.
La casa precedentemente adibita ad abitazione familiare è assegnata ex art. 337 sexies c.c. al convenuto, genitore collocatario.
SUL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA PROLE E SULLE ALTRE QUESTIONI
ECONOMICHE
In merito al contributo al mantenimento della prole, si osservi che, alla luce delle ultime dichiarazioni dei redditi prodotte, la situazione economico-patrimoniale di parte attrice e di parte convenuta non risulta ad oggi essere mutata, emergendo come la ricorrente -genitore non collocatario e quindi onerato del pagamento del mantenimento indiretto- percepisca redditi per circa euro 24mila lordi annui;
mentre il convenuto può
contare su redditi superiori di circa 50mila euro annui lordi.
Tenuto conto, inoltre, dei tempi molto ampi di permanenza della minore presso la madre, è possibile disporre che le parti provvedano al solo mantenimento diretto della figlia quando l'hanno con sé, ferma la ripartizione al 50% delle spese extra-assegno facendo riferimento, per la loro specifica individuazione e regolamentazione, al “Protocollo d'intesa fra Magistrati e Avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.”.
pagina 7 di 9 SULLE SPESE PROCESSUALI
La tipologia della decisione induce a dichiarare integralmente compensate le spese di lite;
le spese della
CTU, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di ciascuna parte nella misura del 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. R.G. 829/2023, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa, così statuisce:
1. PRONUNCIA la separazione personale ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio civile in data 2/8/2020 a Boccioleto
[...] Parte_2
IA (VC) con atto trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 1,
Parte II, serie A, anno 2020;
2. MANDA il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. DISPONE l'affido condiviso della figlia minore a entrambi i genitori con collocazione Per_1
prevalente e residenza con collocazione presso il padre, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale e prescrizione di assumere congiuntamente esclusivamente tutte le decisioni più rilevanti per la medesima;
4. DISPONE l'osservanza del calendario di permanenza della minore presso ciascun genitore come indicato in parte motiva;
5. ASSEGNA la casa precedentemente adibita ad abitazione familiare al convenuto, genitore collocatario;
6. DISPONE che le parti provvedano al solo mantenimento diretto della minore quando l'hanno presso di sé, oltre al 50% delle spese extra-assegno facendo riferimento, per la loro specifica individuazione e regolamentazione, al Protocollo del Tribunale di Vercelli;
pagina 8 di 9
7. INVITA le parti ad intraprendere un percorso di coordinazione genitoriale presso la professionista individuata;
8. DICHIARA integralmente compensate le spese di lite;
PONE le spese della CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di ciascuna parte nella misura del 50%.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale Ordinario di Vercelli il 25/03/2025.
IL PRESIDENTE
dott. Andrea Padalino
IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Simona Francese
pagina 9 di 9