Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00133/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02874/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2874 del 2025, proposto dall’avvocato GU AR, rappresentato e difeso in proprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustzia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore ; Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore ; non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza
- di quattro sentenze rese dai Tribunali di Firenze sezione Lavoro e Previdenza (n. 1068/2024; n. 675/2024; n. 707/2024 e n. 1191/2024) con le quali sono state disposte condanne al pagamento delle spese legali con distrazione a favore dello scrivente per complessivi € 2.000,00 oltre accessori.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 la dott.ssa SC PI;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato il 14 ottobre 2025 e depositato in pari data, il ricorrente agisce per l’ottemperanza delle quattro epigrafate sentenze emesse dal Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, divenute definitive, che per quanto qui interessa hanno condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessive €. 2.000,00 per compensi professionali (€. 657,00 nella sentenza n. 1191/2024; €. 336,00 nella sentenza n. 707/2024; €. 657,00 nella sentenza n. 675/2024; €. 350,00 per la sentenza n. 1068/2024), oltre Iva, Cap, rimborso spese forfettario al 15% e restituzione del contributo unificato ove dovuto, con distrazione in favore del difensore GU AR, odierno attore;
Considerato che:
- i titoli esecutivi sono stati notificati al Ministero dell’Istruzione e del Merito il 5 novembre 2024 (sentenza n. 1068/2024), il 22 novembre 2024 (sentenza n. 1191/2024) e il 3 marzo 2025 (sentenze nn. 675 e 707/2024), e nonostante il decorso del termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 conv. in legge 28 febbraio 1997, n. 30, a tutt'oggi l'Amministrazione intimata non ha ottemperato al pagamento delle somme dovute all’avvocato AR;
Ritenuto pertanto:
- di dichiarare, in accoglimento del ricorso, l'obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di disporre il pagamento delle suindicate somme dovute all’avvocato GU AR, ove non ancora corrisposte, e degli ulteriori accessori di legge, in ottemperanza alle sentenze indicate in epigrafe, entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della presente sentenza;
- di stabilire che in caso di ulteriore inadempimento provvederà, nei sessanta giorni successivi in veste di Commissario ad acta , il Direttore generale p.t. dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, con facoltà di delega, su richiesta della parte interessata e senza maturare diritto al compenso;
- di condannare il Ministero, vista la domanda non manifestamente iniqua di astreintes presentata dal ricorrente, al pagamento, in favore dell’avvocato AR, della somma di €. 20,00 a titolo di penalità di mora ex art. 114 comma 4 lettera ‘e’ c.p.a., per ciascun giorno di ritardo, decorrente dalla scadenza del primo termine per adempiere di 60 gg. e fino all’insediamento del commissario ad acta ;
Ritenuto inoltre di condannare il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in favore dell’odierno ricorrente - che si difende in proprio -, delle spese del presente giudizio, che vengono quantificate nella misura complessiva di €. 1.500,00 oltre accessori di legge e alla restituzione del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
- dichiara l'obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere al pagamento delle somme dovute, come indicate in motivazione, in adempimento alle decisioni oggetto del presente giudizio, entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della presente sentenza, e della penalità di mora ove e da quando ne ricorrano i presupposti;
- nomina Commissario ad acta il Direttore generale p.t. dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, con facoltà di delega, affinché provveda nei sessanta giorni successivi, su richiesta della parte interessata, ai necessari adempimenti e senza maturare diritto al compenso ;
- condanna il Ministero resistente al pagamento in favore del ricorrente, che si difende in proprio, delle spese processuali che si liquidano nella misura complessiva di €. 1.500,00 ( millecinquecento /00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ND IA, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario
SC PI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SC PI | ND IA |
IL SEGRETARIO