Art. 19.
I proprietari delle ville di cui all'art. 3 hanno l'obbligo di eseguire i lavori di consolidamento, manutenzione e restauro necessari ed opportuni per assicurare la conservazione e la monumentalita' od impedirne il deterioramento.
Qualora i proprietari non provvedano direttamente ai lavori di cui al comma precedente, sotto la vigilanza ed entro i termini fissati dalla competente Soprintendenza, l'Ente puo' intimare loro, a mezzo di ufficiale giudiziario, che intende sostituirsi nella esecuzione di detti lavori.
Tale deliberazione sara' di competenza del Comitato esecutivo che dovra' previamente assicurarsi che il credito derivante al Consorzio per effetto di tale sostituzione sia sufficientemente garantito.
Prima di iniziare i lavori, il Consorzio deve redigere regolare stato di consistenza, previo avviso al proprietario da notificarsi almeno cinque giorni prima. Redatto lo stato di consistenza, il Consorzio ha diritto di provvedere a tutte le opere senza che il proprietario possa sollevare eccezioni.
La liquidazione delle spese effettuate, alla fine dei lavori, sara' fatta dal Soprintendente ai monumenti competente per territorio, sentito l'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio e costituira' titolo esecutivo per il rimborso.
Contro la liquidazione e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, al Ministero della pubblica istruzione, che provvede in via definitiva.
Le norme del presente articolo si applicano anche per la ricostruzione e la sistemazione dei parchi annessi alle ville.
Per la riscossione delle somme corrispondenti alla liquidazione, l'Ente potra' avvalersi della procedura relativa alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
I proprietari delle ville di cui all'art. 3 hanno l'obbligo di eseguire i lavori di consolidamento, manutenzione e restauro necessari ed opportuni per assicurare la conservazione e la monumentalita' od impedirne il deterioramento.
Qualora i proprietari non provvedano direttamente ai lavori di cui al comma precedente, sotto la vigilanza ed entro i termini fissati dalla competente Soprintendenza, l'Ente puo' intimare loro, a mezzo di ufficiale giudiziario, che intende sostituirsi nella esecuzione di detti lavori.
Tale deliberazione sara' di competenza del Comitato esecutivo che dovra' previamente assicurarsi che il credito derivante al Consorzio per effetto di tale sostituzione sia sufficientemente garantito.
Prima di iniziare i lavori, il Consorzio deve redigere regolare stato di consistenza, previo avviso al proprietario da notificarsi almeno cinque giorni prima. Redatto lo stato di consistenza, il Consorzio ha diritto di provvedere a tutte le opere senza che il proprietario possa sollevare eccezioni.
La liquidazione delle spese effettuate, alla fine dei lavori, sara' fatta dal Soprintendente ai monumenti competente per territorio, sentito l'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio e costituira' titolo esecutivo per il rimborso.
Contro la liquidazione e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, al Ministero della pubblica istruzione, che provvede in via definitiva.
Le norme del presente articolo si applicano anche per la ricostruzione e la sistemazione dei parchi annessi alle ville.
Per la riscossione delle somme corrispondenti alla liquidazione, l'Ente potra' avvalersi della procedura relativa alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.