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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 26/01/2026, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 504/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
DRAGO TIZIANA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5668/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica RE EG - 91015560807
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240029052600000 QUOTA CONSORZ. 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 60/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato ad Agenzia delle Entrate Riscossione e al Consorzio di Bonifica RE
EG Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento in epigrafe indicata relativa a quota consortile anno 2022.
A sostegno del ricorso ha eccepito la infondatezza della pretesa atteso che i terreni in discussione non hanno mai ricevuto alcun beneficio per effetto delle opere del Consorzio, come dimostrato dalla perizia di parte allegata, rilevando peraltro che il contributo è richiesto ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. a) l.r. 11/03, norma dichiarata incostituzionale con sentenza n. 188/18.
Si è costituito l'agente della riscossione che ha eccepito il difetto di legittimazione passiva.
All'udienza del 13.01.2026 la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appare opportuno, per una migliore comprensione del percorso logico-giuridico seguito dalla Corte nella decisione, delineare sinteticamente il quadro normativo di riferimento.
Occorre rilevare che l'obbligo di contribuire e, quindi, l'assoggettamento al potere impositivo dei Consorzi discende direttamente dalla legge, in particolare dall'art. 10, comma 1, R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 "Testo unico sulla bonifica integrale", il quale stabilisce che "nella spesa delle opere di competenza statale che non siano a totale carico dello Stato sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica, compresi lo stato, le Province ed i Comuni per i beni di loro pertinenza"; nonché dall'art. 860 del codice civile, il quale stabilisce che "i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire alla spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica".
Inoltre, l'art. 11, comma 1, del citato regio decreto stabilisce che "la ripartizione della quota di spesa fra i proprietari è fatta, in via definitiva, in ragione dei benefici conseguiti per effetto delle opere di bonifica di competenza statale o di singoli gruppi, a sè stanti, di esse;
e in via provvisoria sulla base di indici approssimativi e presuntivi del benefìcio conseguibile".
Il successivo art. 17, comma 1, precisa che "la manutenzione e l'esercizio delle opere di competenza statale sono a carico dei proprietari degli immobili situati entro il perimetro di competenza, a partire dalla data della dichiarazione di compimento di ciascun lotto".
Infine, l'art. 59, comma 2, prevede che "per adempimento dei loro fini istituzionali essi hanno il potere di imporre contributi alle proprietà consortili, alle quali si applicano le disposizioni dell'art. 21".
Con il progressivo trasferimento delle competenze alle Regioni, anche il legislatore regionale si è preoccupato di disciplinare la materia. In tal senso, la Regione Calabria ha provveduto a disciplinare la materia della bonifica con la legge n. 11 del 2003, successivamente modificata con legge n. 13 del 2017. Dopo aver catalogato dettagliatamente gli interventi di bonifica (art. 3), la legge regionale del 2003 prevede che su tutto il territorio regionale possano esserci comprensori di bonifica, ciascuno come area di operatività di un singolo consorzio destinato a realizzare le opere e l'attività di bonifica (art. 13).
L'art. 17 della medesima legge regionale prescrive che i proprietari di immobili agricoli ed extra agricoli situati nell'ambito di un comprensorio di bonifica acquisiscono la qualità di consorziati-contribuenti con l'iscrizione degli immobili stessi nel perimetro di contribuenza, risultante dall'approvazione del piano di classifica di cui al successivo art. 24.
Il perimetro di contribuenza è reso pubblico con il mezzo della trascrizione, ai sensi dell'art. 58 del r.d. n.
215 del 1933. In ragione di tale iscrizione, i consorziati, divenuti consorziati-contribuenti, sono tenuti al pagamento dei contributi di bonifica di cui all'art. 23.
L'art. 24 stabilisce che il piano di classifica individua i «benefici diretti, indiretti e potenziali», derivanti dall'attività di bonifica agli immobili ricadenti nei comprensori di bonifica e stabilisce i parametri per la quantificazione di detti benefici, determinando l'indice di contribuenza di ciascun immobile.
L'assoggettamento a contribuzione consortile è quindi condizionato all'iscrizione dell'immobile nel perimetro di contribuenza risultante dal piano di classifica, in ragione della verificata sussistenza di un beneficio diretto, indiretto o potenziale per l'immobile, non essendo sufficiente il mero dato spaziale della sua collocazione nel comprensorio di bonifica.
La legge disciplina poi in dettaglio i contributi consortili all'art. 23 che, nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate con legge n. 13/17, stabiliva che il contributo consortile di bonifica è costituito dalle quote dovute da ciascun consorziato per il funzionamento dei Consorzi ed è applicato secondo i seguenti criteri: a) «per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario»; b) per le spese riferibili al successivo articolo 24, comma 1, lettera b), sulla base del beneficio.
Vi erano quindi due quote del contributo consortile, la prima delle quali - quota a) - testualmente indipendente dal beneficio fondiario, mentre la seconda - quota b) - presupponente il beneficio per il consorziato.
La Corte Costituzionale con la sentenza 188/2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto art. 23, comma 1, lett. a), "nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto "indipendentemente dal beneficio fondiario" invece che "in presenza del beneficio"", ma ha precisato che, la successiva legge n. 13 del 2017, ha posto rimedio a tale vulnus per il futuro, in quanto all'art. 1 ha novellato l'art. 23, comma 1 della l.r. n.
11/03, statuendo "senza più distinguere tra quota a) e quota b) - che i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall'attività di bonifica effettuate o gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati e approvati ai sensi del successivo art. 24 e specificando che per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall'immobile agricolo ed extragricolo a seguito dell'opera e dell'attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne e incrementarne il relativo valore".
Così delineato il quadro normativo di riferimento, è utile richiamare i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di riparto dell'onere della prova nella materia in esame.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte in tema di contributi di bonifica, "in assenza di perimetro di contribuenza o di un piano di classifica o, ancora, della valutazione in quest'ultimo dell'immobile del contribuente, grava sul Consorzio l'onere di provare sia la qualità di proprietario del bene sito nel comprensorio, sia il conseguimento per effetto di ciò di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite;
diversamente, l'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e la sua valutazione nell'ambito di un piano di classifica, comporta l'onere per il contribuente, che impugni la cartella esattoriale affermando l'insussistenza del dovere contributivo, di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica e segnatamente la mancata esecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste, poiché il vantaggio diretto ed immediato per il fondo, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi dell'art. 860 c.c. e art. 10 R.D. n. 215 del 1933, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile.." (cfr. ex multis Cass. civ. n. 20359/2021).
Se, dunque, vi è un piano di classifica regolarmente approvato dalla competente autorità l'ente impositore
è esonerato dalla prova del predetto benefìcio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (cfr. Cass. civ. n. 8079/2020).
Il Piano di classifica è dunque, lo strumento indicato dal legislatore per individuare i benefici derivanti dalle opere pubbliche di bonifica e stabilisce, nel rispetto delle linee guida emanate dalla Regione, i parametri per la quantificazione dei medesimi e i conseguenti metodi per la determinazione dei contributi a carico dei consorziati;
attraverso di esso è possibile verificare la correttezza dell'imposizione di bonifica e comprendere in maniera chiara la presenza o meno del beneficio a vantaggio delle proprietà consorziate e i criteri utilizzati per la ripartizione tra i vari immobili e degli oneri che il Consorzio sostiene annualmente.
Tanto premesso e venendo all'esame della pretesa consacrata nell'avviso impugnato, deve rilevarsi che a pag. 5 della cartella nella sezione dedicata alla “Tipologia del contributo richiesto” si fa riferimento all'art. 23 comma 1 Lett. A) – L.R. 11/2003”.
Ora l'espresso richiamo alla quota a) del contributo consortile di cui al comma 1 dell'art. 23 rende la pretesa senz'altro illegittima proprio alla luce della citata pronuncia della Corte Costituzionale n. 188/18.
Va poi evidenziato che a pag. 6 nella sezione dedicata a “Comunicazioni dell'Ente” si dà atto che “IL
CONTRIBUTO È CALCOLATO CON RIFERIMENTO ALLE PARTICELLE CATASTALI DI CUI LEI È'
TITOLARE, RISULTANTI IN BANCA DATI CONSORTILE E RICADENTI NEL COMPRENSORIO DEL
SUDDETTO CONSORZIO, APPLICANDO I CRITERI INDICATI NEL PIANO DI CLASSIFICA PER IL
RIPARTO DEGLI ONERI CONSORTILI ADOTTATO DAL CONSORZIO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO
DEI DELEGATI N. 11 DEL 26/06/2014 SULLA BASE DELLE LINEE GUIDA STABILITE DALLA REGIONE
CALABRIA IN 16/01/2014. IL SUDDETTO PIANO DI CLASSIFICA È STATO APPROVATO CON DELIBERA
DI GIUNTA REGIONALE N. 266 DEL 04/08/2015, E SUCCESSIVAMENTE DAL CONSIGLIO REGIONALE
CON DELIBERA N. 199 DEL 05/06/2017, PUBBLICATA SUL BURC N. 58 DEL 19/06/2017”.
Orbene, la suddetta specificazione nel fare menzione del piano di classifica non vale a legittimare la pretesa avanzata dal Consorzio RE EG.
Ed invero, il Piano di Classifica richiamato è quello adottato dal diverso Consorzio_3, nel cui comprensorio pacificamente non ricade l'immobile in controversia.
Trattasi dunque di atto promanante da un ente impositore diverso dal Consorzio RE EG e dunque non utilmente invocabile da quest'ultimo.
In ogni caso la perizia di parte allegata al ricorso dimostra la insussistenza di qualsivoglia beneficio per i terreni in discussione.
Il ricorso va quindi accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si pongono a carico del Consorzio essendo l'opposizione accolta per ragioni ad esso riferibili.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Reggio Calabria – Sez. VI – in composizione monocratica, così provvede: accoglie il ricorso;
condanna il Consorzio al pagamento delle spese di lite che liquida in
€143,00 oltre C.U. e accessori, da distrarsi in favore del difensore che ne ha fatto richiesta;
compensa le spese nei rapporti con AdER. Reggio Calabria, 13.01.2026 Il giudice Tiziana Drago
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
DRAGO TIZIANA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5668/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica RE EG - 91015560807
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240029052600000 QUOTA CONSORZ. 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 60/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato ad Agenzia delle Entrate Riscossione e al Consorzio di Bonifica RE
EG Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento in epigrafe indicata relativa a quota consortile anno 2022.
A sostegno del ricorso ha eccepito la infondatezza della pretesa atteso che i terreni in discussione non hanno mai ricevuto alcun beneficio per effetto delle opere del Consorzio, come dimostrato dalla perizia di parte allegata, rilevando peraltro che il contributo è richiesto ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. a) l.r. 11/03, norma dichiarata incostituzionale con sentenza n. 188/18.
Si è costituito l'agente della riscossione che ha eccepito il difetto di legittimazione passiva.
All'udienza del 13.01.2026 la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appare opportuno, per una migliore comprensione del percorso logico-giuridico seguito dalla Corte nella decisione, delineare sinteticamente il quadro normativo di riferimento.
Occorre rilevare che l'obbligo di contribuire e, quindi, l'assoggettamento al potere impositivo dei Consorzi discende direttamente dalla legge, in particolare dall'art. 10, comma 1, R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 "Testo unico sulla bonifica integrale", il quale stabilisce che "nella spesa delle opere di competenza statale che non siano a totale carico dello Stato sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica, compresi lo stato, le Province ed i Comuni per i beni di loro pertinenza"; nonché dall'art. 860 del codice civile, il quale stabilisce che "i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire alla spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica".
Inoltre, l'art. 11, comma 1, del citato regio decreto stabilisce che "la ripartizione della quota di spesa fra i proprietari è fatta, in via definitiva, in ragione dei benefici conseguiti per effetto delle opere di bonifica di competenza statale o di singoli gruppi, a sè stanti, di esse;
e in via provvisoria sulla base di indici approssimativi e presuntivi del benefìcio conseguibile".
Il successivo art. 17, comma 1, precisa che "la manutenzione e l'esercizio delle opere di competenza statale sono a carico dei proprietari degli immobili situati entro il perimetro di competenza, a partire dalla data della dichiarazione di compimento di ciascun lotto".
Infine, l'art. 59, comma 2, prevede che "per adempimento dei loro fini istituzionali essi hanno il potere di imporre contributi alle proprietà consortili, alle quali si applicano le disposizioni dell'art. 21".
Con il progressivo trasferimento delle competenze alle Regioni, anche il legislatore regionale si è preoccupato di disciplinare la materia. In tal senso, la Regione Calabria ha provveduto a disciplinare la materia della bonifica con la legge n. 11 del 2003, successivamente modificata con legge n. 13 del 2017. Dopo aver catalogato dettagliatamente gli interventi di bonifica (art. 3), la legge regionale del 2003 prevede che su tutto il territorio regionale possano esserci comprensori di bonifica, ciascuno come area di operatività di un singolo consorzio destinato a realizzare le opere e l'attività di bonifica (art. 13).
L'art. 17 della medesima legge regionale prescrive che i proprietari di immobili agricoli ed extra agricoli situati nell'ambito di un comprensorio di bonifica acquisiscono la qualità di consorziati-contribuenti con l'iscrizione degli immobili stessi nel perimetro di contribuenza, risultante dall'approvazione del piano di classifica di cui al successivo art. 24.
Il perimetro di contribuenza è reso pubblico con il mezzo della trascrizione, ai sensi dell'art. 58 del r.d. n.
215 del 1933. In ragione di tale iscrizione, i consorziati, divenuti consorziati-contribuenti, sono tenuti al pagamento dei contributi di bonifica di cui all'art. 23.
L'art. 24 stabilisce che il piano di classifica individua i «benefici diretti, indiretti e potenziali», derivanti dall'attività di bonifica agli immobili ricadenti nei comprensori di bonifica e stabilisce i parametri per la quantificazione di detti benefici, determinando l'indice di contribuenza di ciascun immobile.
L'assoggettamento a contribuzione consortile è quindi condizionato all'iscrizione dell'immobile nel perimetro di contribuenza risultante dal piano di classifica, in ragione della verificata sussistenza di un beneficio diretto, indiretto o potenziale per l'immobile, non essendo sufficiente il mero dato spaziale della sua collocazione nel comprensorio di bonifica.
La legge disciplina poi in dettaglio i contributi consortili all'art. 23 che, nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate con legge n. 13/17, stabiliva che il contributo consortile di bonifica è costituito dalle quote dovute da ciascun consorziato per il funzionamento dei Consorzi ed è applicato secondo i seguenti criteri: a) «per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario»; b) per le spese riferibili al successivo articolo 24, comma 1, lettera b), sulla base del beneficio.
Vi erano quindi due quote del contributo consortile, la prima delle quali - quota a) - testualmente indipendente dal beneficio fondiario, mentre la seconda - quota b) - presupponente il beneficio per il consorziato.
La Corte Costituzionale con la sentenza 188/2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto art. 23, comma 1, lett. a), "nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto "indipendentemente dal beneficio fondiario" invece che "in presenza del beneficio"", ma ha precisato che, la successiva legge n. 13 del 2017, ha posto rimedio a tale vulnus per il futuro, in quanto all'art. 1 ha novellato l'art. 23, comma 1 della l.r. n.
11/03, statuendo "senza più distinguere tra quota a) e quota b) - che i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall'attività di bonifica effettuate o gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati e approvati ai sensi del successivo art. 24 e specificando che per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall'immobile agricolo ed extragricolo a seguito dell'opera e dell'attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne e incrementarne il relativo valore".
Così delineato il quadro normativo di riferimento, è utile richiamare i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di riparto dell'onere della prova nella materia in esame.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte in tema di contributi di bonifica, "in assenza di perimetro di contribuenza o di un piano di classifica o, ancora, della valutazione in quest'ultimo dell'immobile del contribuente, grava sul Consorzio l'onere di provare sia la qualità di proprietario del bene sito nel comprensorio, sia il conseguimento per effetto di ciò di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite;
diversamente, l'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e la sua valutazione nell'ambito di un piano di classifica, comporta l'onere per il contribuente, che impugni la cartella esattoriale affermando l'insussistenza del dovere contributivo, di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica e segnatamente la mancata esecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste, poiché il vantaggio diretto ed immediato per il fondo, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi dell'art. 860 c.c. e art. 10 R.D. n. 215 del 1933, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile.." (cfr. ex multis Cass. civ. n. 20359/2021).
Se, dunque, vi è un piano di classifica regolarmente approvato dalla competente autorità l'ente impositore
è esonerato dalla prova del predetto benefìcio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (cfr. Cass. civ. n. 8079/2020).
Il Piano di classifica è dunque, lo strumento indicato dal legislatore per individuare i benefici derivanti dalle opere pubbliche di bonifica e stabilisce, nel rispetto delle linee guida emanate dalla Regione, i parametri per la quantificazione dei medesimi e i conseguenti metodi per la determinazione dei contributi a carico dei consorziati;
attraverso di esso è possibile verificare la correttezza dell'imposizione di bonifica e comprendere in maniera chiara la presenza o meno del beneficio a vantaggio delle proprietà consorziate e i criteri utilizzati per la ripartizione tra i vari immobili e degli oneri che il Consorzio sostiene annualmente.
Tanto premesso e venendo all'esame della pretesa consacrata nell'avviso impugnato, deve rilevarsi che a pag. 5 della cartella nella sezione dedicata alla “Tipologia del contributo richiesto” si fa riferimento all'art. 23 comma 1 Lett. A) – L.R. 11/2003”.
Ora l'espresso richiamo alla quota a) del contributo consortile di cui al comma 1 dell'art. 23 rende la pretesa senz'altro illegittima proprio alla luce della citata pronuncia della Corte Costituzionale n. 188/18.
Va poi evidenziato che a pag. 6 nella sezione dedicata a “Comunicazioni dell'Ente” si dà atto che “IL
CONTRIBUTO È CALCOLATO CON RIFERIMENTO ALLE PARTICELLE CATASTALI DI CUI LEI È'
TITOLARE, RISULTANTI IN BANCA DATI CONSORTILE E RICADENTI NEL COMPRENSORIO DEL
SUDDETTO CONSORZIO, APPLICANDO I CRITERI INDICATI NEL PIANO DI CLASSIFICA PER IL
RIPARTO DEGLI ONERI CONSORTILI ADOTTATO DAL CONSORZIO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO
DEI DELEGATI N. 11 DEL 26/06/2014 SULLA BASE DELLE LINEE GUIDA STABILITE DALLA REGIONE
CALABRIA IN 16/01/2014. IL SUDDETTO PIANO DI CLASSIFICA È STATO APPROVATO CON DELIBERA
DI GIUNTA REGIONALE N. 266 DEL 04/08/2015, E SUCCESSIVAMENTE DAL CONSIGLIO REGIONALE
CON DELIBERA N. 199 DEL 05/06/2017, PUBBLICATA SUL BURC N. 58 DEL 19/06/2017”.
Orbene, la suddetta specificazione nel fare menzione del piano di classifica non vale a legittimare la pretesa avanzata dal Consorzio RE EG.
Ed invero, il Piano di Classifica richiamato è quello adottato dal diverso Consorzio_3, nel cui comprensorio pacificamente non ricade l'immobile in controversia.
Trattasi dunque di atto promanante da un ente impositore diverso dal Consorzio RE EG e dunque non utilmente invocabile da quest'ultimo.
In ogni caso la perizia di parte allegata al ricorso dimostra la insussistenza di qualsivoglia beneficio per i terreni in discussione.
Il ricorso va quindi accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si pongono a carico del Consorzio essendo l'opposizione accolta per ragioni ad esso riferibili.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Reggio Calabria – Sez. VI – in composizione monocratica, così provvede: accoglie il ricorso;
condanna il Consorzio al pagamento delle spese di lite che liquida in
€143,00 oltre C.U. e accessori, da distrarsi in favore del difensore che ne ha fatto richiesta;
compensa le spese nei rapporti con AdER. Reggio Calabria, 13.01.2026 Il giudice Tiziana Drago