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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/12/2025, n. 11372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11372 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
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TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE I Così composto Dott.ssa Immacolata Cozzolino Presidente rel./est. Dott. ssa Rosaria Gatti Giudice Dott. ssa Ivana Sassi Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 5434 del Ruolo Generale degli affari non contenziosi civili dell'anno 2025, avente ad oggetto: ricorso per le modalità di affido e di mantenimento di figlio nato fuori del matrimonio
TRA nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Parte_1 Garganese, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Controparte_1 Migliaccio, giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHE' Il PUBBLICO MINISTERO, Sostituto Procuratore della Repubblica presso gli Affari Civili
INTERVENTORE NECESSARIO
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 09.03.2025, – premesso di aver intrattenuto, a decorrere dal Parte_1 2017, una relazione more uxorio con il e che dalla stessa nasceva il figlio (il Controparte_1 Per_1 02.02.2018) – adiva il Tribunale di Napoli al fine di chiedere ed ottenere la regolamentazione, in punto di affido e di mantenimento, del minore. In particolare, parte ricorrente evidenziava che la predetta relazione si interrompeva per incompatibilità caratteriali già nel 2018 e deduceva sia il proprio stato di disoccupazione (lavorando solo saltuariamente come baby sitter) che quello del , il quale non contribuirebbe in alcun modo al mantenimento del CP_1 minore. Dunque, concludeva chiedendo: A) affido del figlio minore ad entrambi i genitori, Persona_2 secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre in Napoli al Vico Valente n. 42; per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio;
entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
la Sig.ra avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire altrove la propria Parte_1 residenza e quella del figlio In caso di trasferimento della residenza la Sig.ra Persona_2 Parte_1
darà notizia al Sig. con congruo preavviso;
[...] Controparte_1 Il Sig. avrà la facoltà di tenere con sé il figlio alternativamente un weekend settimanale Controparte_1 dal venerdì sera dalle ore 18:00 alle ore 20:00 della domenica, nonché almeno due pomeriggi a settimana, da concordarsi, dall'orario di uscita dalla scuola del minore sino alle ore 20:00; ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio;
per quanto concerne le festività natalizie la Sig.ra avrà la facoltà di trascorrere con il figlio i giorni di 24, 26 e 31 dicembre mentre i giorni 25 Pt_1 dicembre e 1 gennaio e 6 gennaio con il padre, alternando i predetti giorni di anno in anno, salvo la possibilità di accordi diversi fra le stesse parti. Per le festività Pasquali, invece, il minore trascorrerà alternativamente con i genitori il giorno di Pasqua ed il Lunedì in Albis. Quanto alle vacanze estive, il periodo di vacanze sarà ripartito tra i genitori in maniera tale che il figlio potrà trascorrere con loro
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eguali periodi di vacanza (che si indicano in quindici giorni cadauno), anche non continuativi, da concordarsi entro il 30 maggio di ciascun anno, salvo diverse intese;
i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno;
Il Sig. dovrà versare mensilmente, a titolo di concorso alle spese per il mantenimento Controparte_1 ordinario indiretto del figlio minore, la somma di € 300,00 (euro trecento/00), da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT;
la suddetta somma dovrà essere corrisposta mediante vaglia postale o bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla Sig.ra , Parte_1 previa indicazione da parte della stessa delle relative coordinate sulle quali versare gli importi, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
la ricorrente percepirà nella misura del 100% l'assegno unico per il figlio Persona_2 Il Sig. dovrà rimborsare, inoltre, alla Sig.ra il 50% (cinquanta per Controparte_1 Parte_1 cento) di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse del figlio, preventivamente concordate e dietro presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa;
in particolare, non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni); preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa;
a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese: Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
Spese di custodia del minorenne (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite (…)
Si costituiva in giudizio, in data 07.11.2025 il quale chiedeva: “1) Assumersi i Controparte_1 provvedimenti per la regolamentazione dell'affido e del mantenimento del figlio minore , Persona_2 come richiesti dalla sig.ra 2) Disporsi l'affido condiviso del figlio ad ambo i genitori Pt_2 confermando la residenza preferenziale dello stesso presso la madre e con diritto del padre di stare con il figlio due pomeriggi a settimana e, precisamente il martedì ed il giovedi dalle 17.00 alle 20.30, cena inclusa, ed un weekend ogni 14 giorni dalle 18.00 del venerdì alle 20.00 della domenica, con diritto di trascorrere nelle feste comandate come la Pasqua, il giorno della Pasqua con un genitore e il lunedì in Albis con l'altro genitore ad anni alterni e il Natale, trascorrendo la il giorno 24 dicembre e 26 dicembre e 31 dicembre con un genitore e il 25 dicembre ed 1 gennaio ed il 6 gennaio con l'altro e così in alternanza. Confermare per le ferie estive il diritto del padre di tenere con se i figli per n.15 giorni consecutivi nel mese di giugno o luglio o agosto o settembre presso la località di vacanza dal genitore prescelta, previa comunicazione alla sig.ra entro il 30.05.di ogni anno del periodo di vacanza Pt_1 prescelto. Prevedersi il diritto del figlio di comunicare telefonicamente ogni giorno durante le ferie estive con il genitore non presente. Prevedre che l'onomastico ed i compleanno e la festa del papà saranno trascorsi dal minore con il padre al di là della turnazione e che l'onomastico ed il compleanno e la festa della mamma siano invece trascorsi con la mamma al di là delle turnazioni. 3) Disporsi un assegno di mantenimento per i figli a carico del padre non superiore ad €.200,00 mensili con adeguamento ISTAT, oltre partecipazione paritaria alle spese straordinarie come da Protocollo”.
All'udienza in presenza del 07.11.2025 parte ricorrente dichiarava: “vivo con mio figlio ed il mio Per_1 compagno. Sono d'accordo con il sull'affido condiviso del bambino e residenza privilegiata CP_1 presso di me e sulle modalità di visita del minore con il padre come indicate nel ricorso. Non ho problemi con le visite né con l'assegno che il mi corrisponde”. CP_1 Parte resistente dichiarava: “sono d'accordo per la soluzione transattiva che abbiamo trovato. Le modalità di visita possono essere indicate come quelle riportate in ricorso dalla Mi impegno a Pt_1 dare la soma mensile di € 230, 00 per mio figlio, il 100% dell'AU lo percepirà e dividiamo a Parte_1 metà le spese straordinarie. Non posso dare di più in quanto lavoro saltuariamente come montatore di impalcature e vivo con i miei genitori. Vedo regolarmente mio figlio”.
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Il Collegio, preso atto della concorde volontà delle parti in punto di affido e di contributo al mantenimento del minore, letto ed acquisito il parere positivo del PM, dispone quanto segue.
Con riferimento all'affido del minore si dispone l'affido condiviso ad entrambi i genitori con Per_1 residenza privilegiata presso la madre, in Napoli alla Vico Valente n. 42.
Con riguardo al diritto di visita, il Tribunale recepisce gli accordi raggiunti innanzi al GI dalle parti valutandoli non contrari a norme imperative e conformi all'interesse del minore. Pertanto, il avrà la facoltà di tenere con sé il figlio alternativamente un weekend Controparte_1 settimanale dal venerdì sera dalle ore 18:00 alle ore 20:00 della domenica, nonché almeno due pomeriggi a settimana, da concordarsi, dall'orario di uscita dalla scuola del minore sino alle ore 20:00; ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio;
per quanto concerne le festività natalizie la Sig.ra vrà la facoltà di trascorrere con il figlio i Pt_1 giorni di 24, 26 e 31 dicembre mentre i giorni 25 dicembre e 1 gennaio e 6 gennaio con il padre, alternando i predetti giorni di anno in anno, salvo la possibilità di accordi diversi fra le stesse parti. Per le festività Pasquali, invece, il minore trascorrerà alternativamente con i genitori il giorno di Pasqua ed il Lunedì in Albis. Quanto alle vacanze estive, il periodo di vacanze sarà ripartito tra i genitori in maniera tale che il figlio potrà trascorrere con loro eguali periodi di vacanza (che si indicano in quindici giorni cadauno), anche non continuativi, da concordarsi entro il 30 maggio di ciascun anno, salvo diverse intese;
i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno”.
Del pari, il Tribunale recepisce gli accordi raggiunti dalle parti innanzi al GI con riferimento al contributo al mantenimento del minore Per_1 Dunque, è posto a carico del un assegno mensile di €230,00 a favore della e quale CP_1 Pt_1 contributo al mantenimento del minore. Entrambi i genitori dovranno contribuire, per la quota del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie come indicate dal Protocollo di Intesa del 2018. Infine, l'intero ammontare dell'assegno unico sarà corrisposto a favore della quale genitore Pt_1 collocatario del minore.
Spese compensate.
P.T.M. Il Tribunale definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso depositato da Parte_1 ei confronti di determina le modalità di affido del minore
[...] Controparte_1
, le modalità di visita ed il contributo a carico del padre come riportato in parte Persona_2 motiva.
- Spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del 14 novembre 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Immacolata Cozzolino
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio dott.ssa Claudia Altomare.
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TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE I Così composto Dott.ssa Immacolata Cozzolino Presidente rel./est. Dott. ssa Rosaria Gatti Giudice Dott. ssa Ivana Sassi Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 5434 del Ruolo Generale degli affari non contenziosi civili dell'anno 2025, avente ad oggetto: ricorso per le modalità di affido e di mantenimento di figlio nato fuori del matrimonio
TRA nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Parte_1 Garganese, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Controparte_1 Migliaccio, giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHE' Il PUBBLICO MINISTERO, Sostituto Procuratore della Repubblica presso gli Affari Civili
INTERVENTORE NECESSARIO
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 09.03.2025, – premesso di aver intrattenuto, a decorrere dal Parte_1 2017, una relazione more uxorio con il e che dalla stessa nasceva il figlio (il Controparte_1 Per_1 02.02.2018) – adiva il Tribunale di Napoli al fine di chiedere ed ottenere la regolamentazione, in punto di affido e di mantenimento, del minore. In particolare, parte ricorrente evidenziava che la predetta relazione si interrompeva per incompatibilità caratteriali già nel 2018 e deduceva sia il proprio stato di disoccupazione (lavorando solo saltuariamente come baby sitter) che quello del , il quale non contribuirebbe in alcun modo al mantenimento del CP_1 minore. Dunque, concludeva chiedendo: A) affido del figlio minore ad entrambi i genitori, Persona_2 secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre in Napoli al Vico Valente n. 42; per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio;
entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
la Sig.ra avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire altrove la propria Parte_1 residenza e quella del figlio In caso di trasferimento della residenza la Sig.ra Persona_2 Parte_1
darà notizia al Sig. con congruo preavviso;
[...] Controparte_1 Il Sig. avrà la facoltà di tenere con sé il figlio alternativamente un weekend settimanale Controparte_1 dal venerdì sera dalle ore 18:00 alle ore 20:00 della domenica, nonché almeno due pomeriggi a settimana, da concordarsi, dall'orario di uscita dalla scuola del minore sino alle ore 20:00; ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio;
per quanto concerne le festività natalizie la Sig.ra avrà la facoltà di trascorrere con il figlio i giorni di 24, 26 e 31 dicembre mentre i giorni 25 Pt_1 dicembre e 1 gennaio e 6 gennaio con il padre, alternando i predetti giorni di anno in anno, salvo la possibilità di accordi diversi fra le stesse parti. Per le festività Pasquali, invece, il minore trascorrerà alternativamente con i genitori il giorno di Pasqua ed il Lunedì in Albis. Quanto alle vacanze estive, il periodo di vacanze sarà ripartito tra i genitori in maniera tale che il figlio potrà trascorrere con loro
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eguali periodi di vacanza (che si indicano in quindici giorni cadauno), anche non continuativi, da concordarsi entro il 30 maggio di ciascun anno, salvo diverse intese;
i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno;
Il Sig. dovrà versare mensilmente, a titolo di concorso alle spese per il mantenimento Controparte_1 ordinario indiretto del figlio minore, la somma di € 300,00 (euro trecento/00), da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT;
la suddetta somma dovrà essere corrisposta mediante vaglia postale o bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla Sig.ra , Parte_1 previa indicazione da parte della stessa delle relative coordinate sulle quali versare gli importi, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
la ricorrente percepirà nella misura del 100% l'assegno unico per il figlio Persona_2 Il Sig. dovrà rimborsare, inoltre, alla Sig.ra il 50% (cinquanta per Controparte_1 Parte_1 cento) di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse del figlio, preventivamente concordate e dietro presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa;
in particolare, non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni); preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa;
a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese: Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
Spese di custodia del minorenne (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite (…)
Si costituiva in giudizio, in data 07.11.2025 il quale chiedeva: “1) Assumersi i Controparte_1 provvedimenti per la regolamentazione dell'affido e del mantenimento del figlio minore , Persona_2 come richiesti dalla sig.ra 2) Disporsi l'affido condiviso del figlio ad ambo i genitori Pt_2 confermando la residenza preferenziale dello stesso presso la madre e con diritto del padre di stare con il figlio due pomeriggi a settimana e, precisamente il martedì ed il giovedi dalle 17.00 alle 20.30, cena inclusa, ed un weekend ogni 14 giorni dalle 18.00 del venerdì alle 20.00 della domenica, con diritto di trascorrere nelle feste comandate come la Pasqua, il giorno della Pasqua con un genitore e il lunedì in Albis con l'altro genitore ad anni alterni e il Natale, trascorrendo la il giorno 24 dicembre e 26 dicembre e 31 dicembre con un genitore e il 25 dicembre ed 1 gennaio ed il 6 gennaio con l'altro e così in alternanza. Confermare per le ferie estive il diritto del padre di tenere con se i figli per n.15 giorni consecutivi nel mese di giugno o luglio o agosto o settembre presso la località di vacanza dal genitore prescelta, previa comunicazione alla sig.ra entro il 30.05.di ogni anno del periodo di vacanza Pt_1 prescelto. Prevedersi il diritto del figlio di comunicare telefonicamente ogni giorno durante le ferie estive con il genitore non presente. Prevedre che l'onomastico ed i compleanno e la festa del papà saranno trascorsi dal minore con il padre al di là della turnazione e che l'onomastico ed il compleanno e la festa della mamma siano invece trascorsi con la mamma al di là delle turnazioni. 3) Disporsi un assegno di mantenimento per i figli a carico del padre non superiore ad €.200,00 mensili con adeguamento ISTAT, oltre partecipazione paritaria alle spese straordinarie come da Protocollo”.
All'udienza in presenza del 07.11.2025 parte ricorrente dichiarava: “vivo con mio figlio ed il mio Per_1 compagno. Sono d'accordo con il sull'affido condiviso del bambino e residenza privilegiata CP_1 presso di me e sulle modalità di visita del minore con il padre come indicate nel ricorso. Non ho problemi con le visite né con l'assegno che il mi corrisponde”. CP_1 Parte resistente dichiarava: “sono d'accordo per la soluzione transattiva che abbiamo trovato. Le modalità di visita possono essere indicate come quelle riportate in ricorso dalla Mi impegno a Pt_1 dare la soma mensile di € 230, 00 per mio figlio, il 100% dell'AU lo percepirà e dividiamo a Parte_1 metà le spese straordinarie. Non posso dare di più in quanto lavoro saltuariamente come montatore di impalcature e vivo con i miei genitori. Vedo regolarmente mio figlio”.
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Il Collegio, preso atto della concorde volontà delle parti in punto di affido e di contributo al mantenimento del minore, letto ed acquisito il parere positivo del PM, dispone quanto segue.
Con riferimento all'affido del minore si dispone l'affido condiviso ad entrambi i genitori con Per_1 residenza privilegiata presso la madre, in Napoli alla Vico Valente n. 42.
Con riguardo al diritto di visita, il Tribunale recepisce gli accordi raggiunti innanzi al GI dalle parti valutandoli non contrari a norme imperative e conformi all'interesse del minore. Pertanto, il avrà la facoltà di tenere con sé il figlio alternativamente un weekend Controparte_1 settimanale dal venerdì sera dalle ore 18:00 alle ore 20:00 della domenica, nonché almeno due pomeriggi a settimana, da concordarsi, dall'orario di uscita dalla scuola del minore sino alle ore 20:00; ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio;
per quanto concerne le festività natalizie la Sig.ra vrà la facoltà di trascorrere con il figlio i Pt_1 giorni di 24, 26 e 31 dicembre mentre i giorni 25 dicembre e 1 gennaio e 6 gennaio con il padre, alternando i predetti giorni di anno in anno, salvo la possibilità di accordi diversi fra le stesse parti. Per le festività Pasquali, invece, il minore trascorrerà alternativamente con i genitori il giorno di Pasqua ed il Lunedì in Albis. Quanto alle vacanze estive, il periodo di vacanze sarà ripartito tra i genitori in maniera tale che il figlio potrà trascorrere con loro eguali periodi di vacanza (che si indicano in quindici giorni cadauno), anche non continuativi, da concordarsi entro il 30 maggio di ciascun anno, salvo diverse intese;
i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno”.
Del pari, il Tribunale recepisce gli accordi raggiunti dalle parti innanzi al GI con riferimento al contributo al mantenimento del minore Per_1 Dunque, è posto a carico del un assegno mensile di €230,00 a favore della e quale CP_1 Pt_1 contributo al mantenimento del minore. Entrambi i genitori dovranno contribuire, per la quota del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie come indicate dal Protocollo di Intesa del 2018. Infine, l'intero ammontare dell'assegno unico sarà corrisposto a favore della quale genitore Pt_1 collocatario del minore.
Spese compensate.
P.T.M. Il Tribunale definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso depositato da Parte_1 ei confronti di determina le modalità di affido del minore
[...] Controparte_1
, le modalità di visita ed il contributo a carico del padre come riportato in parte Persona_2 motiva.
- Spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del 14 novembre 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Immacolata Cozzolino
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio dott.ssa Claudia Altomare.
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