Art. 4.
Le entrate della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza per sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza, diverse dai contributi degli iscritti di cui agli articoli 1 e 2 e dai redditi patrimoniali, costituiscono contabilita' separata e sono devolute in aumento all'indennita' e al premio erogati dagli Enti anzidetti a norma delle vigenti disposizioni.
Le entrate della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza per sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza, diverse dai contributi degli iscritti di cui agli articoli 1 e 2 e dai redditi patrimoniali, costituiscono contabilita' separata e sono devolute in aumento all'indennita' e al premio erogati dagli Enti anzidetti a norma delle vigenti disposizioni.