Articolo 4 della Legge 30 novembre 1961, n. 1326
Articolo 3Articolo 5
Versione
12 gennaio 1962
Art. 4.
Le entrate della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza per sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza, diverse dai contributi degli iscritti di cui agli articoli 1 e 2 e dai redditi patrimoniali, costituiscono contabilita' separata e sono devolute in aumento all'indennita' e al premio erogati dagli Enti anzidetti a norma delle vigenti disposizioni.
Entrata in vigore il 12 gennaio 1962
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