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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, ordinanza cautelare 08/07/2020, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2020 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/07/2020
N. 00757/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di LA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 757 del 2019, proposto da
Mad s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Cristiana Loreti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Frosinone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Mariacristina Iadecola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Teresa Chieppa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Marcantonio Colonna 27;
Comune di Roccasecca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gennaro Rocco Notarnicola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio AN ED in LA, v.le XXI Aprile, 53;
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Agenzia Regionale Protezione per L'Ambiente - Arpa Lazio, Azienda Usl Frosinone non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1) dell’ordinanza della Provincia di Frosinone n. 3/2019, prot. n. 36996, del 6 dicembre 2019, con la quale, ai sensi dell’art. 244, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, è stato ordinato a MAD s.r.l., in veste di proprietaria dell’area e di responsabile della potenziale contaminazione, di eseguire entro 30 giorni e secondo le specifiche di cui alla delibera della Giunta regionale n. 296 del 21 maggio 2019, i “necessari interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale” del sito su cui esercisce il proprio impianto di gestione di rifiuti ubicato sul territorio del Comune di Roccasecca in località Cerreto;
2) di ogni altro atto presupposto o applicativo, antecedente o conseguente, comunque connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Frosinone, della Regione Lazio, del Comune di Roccasecca e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2020 il dott. Antonio Vinciguerra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista l’ordinanza 12.2.2020 n. 61, con la quale questa Sezione, dato atto che tra la Regione Lazio e l’IRSA – CNR è in essere una convenzione in virtù della quale a quest’ultima è stato conferito l’incarico di effettuare analisi ambientali nel territorio regionale e vista la richiesta di parte ricorrente di riscontrare gli esiti del sopralluogo IRSA – CNR di imminente esecuzione, ha accolto la medesima, nelle more sospendendo l’esecuzione del provvedimento della Provincia di Frosinone;
Viste le ordinanze 17.4.2020 n. 129 e 24.6.2020 n. 254 di proroga della precedente;
Dato atto degli esiti dei rapporti IRSA – CNR a tutto maggio 2020, dai quali emerge che le problematiche correlate al rilascio di sostanze inquinanti (ferro, arsenico, manganese) generato dalla reazione chimica con i gas biologici prodotti dalla discarica, non adeguatamente intercettati a causa del malfunzionamento dei piezometri PZ11 e PZ11 bis, sono state affrontate con la sostituzione dei predetti col nuovo PZ17, con il risultato della riduzione dell’inquinamento entro i limiti di tolleranza;
Vista la determinazione n. GO7356 del 23.6.2020 della Direzione politiche ambientali ciclo dei rifiuti della Regione Lazio, con la quale è stata disposta, su rilievo tecnico dell’IRSA – CNR, la prosecuzione del monitoraggio a tutto il 2020;
Ritenuto che siano cessati i presupposti del pericolo d’inquinamento alla base del provvedimento della Provincia e che le esigenze cautelari della Mad s.r.l., in costanza dell’ordine di bonifica (desueto all’esito degli accertamenti), possano essere salvaguardate con la sospensione dell’atto nelle more del giudizio di merito;
Ritenuto che, ai fini della valutazione del merito, occorrerà acquisire i report del monitoraggio a tutto il 2020;
Ritenuto, infine, che gli sviluppi in sede amministrativa della vicenda rendano necessaria, più che opportuna, l’interlocuzione tra la ricorrente e la Provincia di Frosinone, condotta alla luce degli accertamenti effettuati e degli accertamenti in prosecuzione;
Ritenuto di compensare, tra le parti costituite, le spese della fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di LA (Sezione Prima), accoglie la domanda cautelare e, per l'effetto, sospende il provvedimento impugnato.
Ordina alla Regione Lazio di produrre in giudizio, entro la fine del mese di febbraio 2021, i report di monitoraggio a tutto il 2020, come ordinati dalla determina n. GO7356 del 23.6.2020 della Direzione politiche ambientali ciclo dei rifiuti.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso la prima udienza pubblica del mese di aprile 2021.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in LA nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 84, comma 6, del D.L. n. 18/2020 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente, Estensore
Dauno Trebastoni, Consigliere
Roberto Maria Bucchi, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Antonio Vinciguerra |
IL SEGRETARIO