Ordinanza cautelare 4 agosto 2021
Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 30/12/2025, n. 24013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 24013 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 24013/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07021/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7021 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Doria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari
- del decreto interministeriale n. 156 del 13 maggio 2021 relativo alla procedura selettiva riservata al personale impegnato per almeno 5 anni presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità' di dipendente a tempo determinato o indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia (21 giugno la data di pubblicazione del bando sul sito internet del Ministero e degli USR);
- del d.d.g. 16 giugno 2021 n. 951 con il quale è stata bandita la procedura selettiva in oggetto;
- del d.m. n. 1074/2019;
- di ogni altro atto presupposto connesso o conseguente, anche se non noto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 ottobre 2025 il dott. AR IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
La ricorrente, in servizio come ausiliario presso l’Istituto scolastico Paritario religioso “-OMISSIS-” di Lecce, dal 12.9.2005 con contratto a tempo indeterminato e part time con la mansione “promiscuo” corrispondente a “pulizia e ausiliari”, di fatto svolge l’attività di “addetto alle pulizie” ed intende partecipare al bando per titoli di cui al decreto interministeriale n. 156 del 13 maggio 2021 relativo alla procedura selettiva riservata al personale impegnato per almeno 5 anni presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità' di dipendente a tempo determinato o indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia.
La disciplina distingue fra dipendenti privati privilegiando solo coloro che siano stati assunti da ditta o impresa che, a sua volta, abbia ottenuto l’affidamento del servizio presso una Scuola pubblica. I dipendenti di impresa privata restano tali anche se l’impresa stessa abbia ottenuto l’affidamento del servizio presso una struttura pubblica.
La norma e la clausola disegnano un privilegio poiché includono taluni e ne escludono altri sulla base di un fatto accidentale si chiede, ove ritenuto necessario, la rimessione degli atti alla Corte cost. le per il vaglio della norma, sotto tutti i profili censurati, dell’articolo 1, comma 760, lettera b) della Legge 30 dicembre 2018, n.145 e successivamente modificato dall'articolo
2, comma 5, lettera c), del D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 2019, n. 159.
Tuttavia in sede di verifica della corresponsione del contributo unificato, la ricorrente all’ufficio preposto inviava nel 2024 sia l’attestazione dell’avvenuto pagamento sia una irrituale comunicazione di rinuncia al ricorso, che oggi può venir rilevata solo dal Collegio in sede decisoria onde trarne le necessitate conseguenze.
Sicché il ricorso va considerato improcedibile per carenza di interesse, non potendo attestarne l’estinzione per palese irritualità della dichiarazione di rinuncia; le spese, per tale ragione, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR IA, Presidente, Estensore
Luca De Gennaro, Consigliere
Luigi Edoardo Fiorani, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AR IA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.