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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 07/07/2025, n. 1173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1173 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA Seconda Sezione Civile Proc. n. 2903 /2024 Rg
VERBALE DI UDIENZA CON CONTESTUALE SENTENZA AI SENSI DELL'ART 281 sexies cpc
All'udienza del 07/07/2025 , innanzi al giudice dott.ssa Giusi Ianni, sono comparsi:
Per l'avv. MASCARO GAETANO;
Parte_1
Per l'avv. Mario Guarnieri in sostituzione dell'avv. FAGGELLA Controparte_1
PELLEGRINO CHRISTIAN ANTONIO
I difensori discutono la causa riportandosi agli atti di causa e alle note conclusive rispettivamente depositate, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
Il giudice, dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Il giudice Giusi Ianni
All'esito della camera di consiglio, alle ore 13:15, assenti le parti, il giudice decide la causa come a contestuale sentenza di cui dà lettura e che allega al presente verbale al fine di costituirne parte integrante.
Il giudice Giusi Ianni
1
TRIBUNALE DI COSENZA
- SEZIONE SECONDA CIVILE –
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Giusi Ianni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2903 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Cosenza alla via Panebianco n. 177, presso lo studio dell'avv. Gaetano Mascaro, da cui è rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti da intendersi apposta in calce all'atto introduttivo
- OPPONENTE –
E
(c.f. ), in giudizio per il tramite della Controparte_1 P.IVA_1 procuratrice (c.f. , giusta procura per atto del CP_2 P.IVA_2
03.08.2021 a firma del notaio (nn. 32649/21819), registrato a Persona_1
Pordenone in data 20.02.2023 al n. 14343 Serie IT, in persona del procuratore CP_3
, a ciò legittimata in forza di procura rilasciata il 29.02.2024 ed autenticata
[...] nelle firme dal notaio in data 29.02.2024, rep. n. 11671, racc. n. Persona_2
6596, registrata a Milano in data 01.03.2024 al n. 18745 serie 1T, rappresentata e difesa in forza di mandato da intendersi apposto in calce alla comparsa di costituzione dall'avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino, presso il cui studio, in Milano, alla via Correggio 43 è elettivamente domiciliata
- OPPOSTA –
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 722/2024, emesso da questo Tribunale
a definizione del procedimento monitorio n. 1326/2024 Rg
2 CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 7.7.2025 le parti, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e alle note autorizzate, chiedevano che la causa fosse decisa sulle seguenti conclusioni:
Per l'opponente (conclusioni rassegnate nella prima memoria ex art. 171 ter cpc e richiamate nelle note conclusive e all'udienza di discussione): “In via principale: accertare e dichiarare, per i motivi di cui al paragrafo 1 del presente atto, il difetto di titolarità, in capo ad del diritto di credito fatto valere in Controparte_1 giudizio, anche ed eventualmente in dipendenza della qualificazione del rapporto contrattuale inter partes in termini di contratto autonomo di garanzia, revocando, per l'effetto, il monitorio opposto e rigettando la domanda di pagamento;
In via subordinata: accertare e dichiarare, per i motivi di cui al paragrafo 2 del presente atto, l'infondatezza, in fatto e diritto, della domanda di pagamento per come formulata, revocando, per l'effetto, il monitorio opposto;
In via gradata: previo accertamento, per i motivi di cui al paragrafo 3 dell'atto di citazione, della nullità parziale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1418, co. 1 e 2 e 1419, co. 2, delle fideiussioni del 03/06/2004 e dell'11/04/2011, relativamente alle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e di rinuncia al termine di decadenza previsto dall'art.
1957 del c.c., in esse contenute, per violazione dell'art. 2 della L. n. 287/1990, giusta il Provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 02.05.2005, dichiarare che l'opposta
è decaduta dal diritto di chiedere l'escussione di dette fideiussioni per violazione dell'art. 1957 del c.c. e, per l'effetto, rigettare la domanda di pagamento proposta nei confronti dell'odierno opponente, poiché infondata in fatto e diritto, revocando
e/o dichiarando la nullità del monitorio opposto. Il tutto, in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, che dichiara di averle anticipate”;
Per l'opposta (conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e richiamate nelle note conclusive e all'udienza di discussione): “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare: ● concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, come previsto dall'art. 648
c.p.c.; ● concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010; Nel merito, in via principale: ● respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per
3 tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, in via subordinata: ● nella denegata
e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di CP_1
e per essa dell'importo di Euro 16.576,52, oltre successivi
[...] CP_2 interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio;
In via istruttoria: ● con riserva di altro dedurre e produrre ed articolare istanze istruttorie;
In ogni caso: ● con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge”
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso telematicamente depositato in data 2.5.2024 , per Controparte_1 il tramite della procuratrice e nella dichiarata qualità di cessionaria CP_2 dei crediti di (incorporante ), chiedeva Controparte_4 CP_5 emettersi ingiunzione di pagamento ante causam in relazione all'esposizione debitoria derivante da contratto di finanziamento sottoscritto da , assistito CP_6 da fideiussione specifica prestata da fino alla concorrenza della somma Parte_1 di euro 75.000,00 (oltre che da fideiussione omnibus già prestata dalla medesima fino alla concorrenza della somma di euro 78.000,00, poi aumentata a euro Pt_1
120.000,00 nel corso del tempo).
Avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla predetta società interponeva opposizione la quale, nella sua veste di fideiussore, eccepiva: la carenza di prova Parte_1 circa la titolarità del credito in capo alla società ricorrente in monitorio;
la nullità delle fideiussioni prestate in ragione della conformità al modello predisposto da ABI, giudicato da Banca d'Italia lesivo della normativa a tutela della concorrenza;
la decadenza dall'azione da parte della società creditrice per mancato rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c. nelle azioni nei confronti della società debitrice.
Resisteva , chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma Controparte_1 del decreto ingiuntivo opposto.
Accordata con ordinanza del 4.3.2025 la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, la causa era istruita solo documentalmente e decisa in data odierna all'esito di discussione delle parti ex art. 281 sexies cpc.
2. L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
4 2.1 Deve premettersi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dal punto di vista sostanziale, è l'opposto che assume la posizione processuale di attore, con relativo onere di dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente, malgrado la vocatio in ius, assume la posizione di convenuto, con conseguente legittimazione anche alla proposizione di domande riconvenzionali (cfr., tra le tante, Cass., 3 febbraio 2006, n. 2421). L'opposto poi, in quanto parte creditrice che agisce per l'adempimento, deve provare la fonte (legale o negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o, comunque, di un'altra fattispecie idonea a provare tale effetto (così Cassazione civile, SS.UU., 30 ottobre 2001 n. 13533). Va ulteriormente premesso che, come chiarito anche dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (Cass., Sez. Un., 927/2022), l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non
è una "actio nullitatis" o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo. Ne consegue che il giudice dell'opposizione non potrebbe limitarsi ad una verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto opposto, dovendo in ogni caso accertare, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza - e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione.
2.2 Ciò posto, ribadendosi e approfondendosi quanto già osservato nell'ordinanza del
4.3.2025, deve rilevarsi:
a) che parte opposta ha dato prova del titolo della pretesa (producendo il contratto con e relativo piano di ammortamento;
la fideiussione specifica prestata, a CP_6 garanzia del predetto contratto, dalla e ulteriori fideiussioni omnibus Pt_1 sottoscritte dalla medesima a garanzia delle obbligazioni di;
Pt_1 CP_6
b) che non appare dubbio né il perfezionarsi del contratto di finanziamento prodotto come all. 6 del fascicolo del monitorio (data la firma del mutuatario che vale quale accettazione della proposta contrattuale dell'istituto di credito e l'erogazione del finanziamento evincibile dagli estratti conto prodotti dall'opposta e in ogni caso dalla
5 circostanza che la debitrice provvedeva al pagamento di talune rate in adempimento degli obblighi restitutori), né la riferibilità ad esso della domanda dell'attrice in senso sostanziale, anche in ragione dell'integrazione documentale effettuata dalla parte in sede monitoria su rilievo del giudice di quel procedimento;
c) che non appare dubbia, altresì, la riconducibilità al finanziamento di cui ai punti che precede della fideiussione in pari data prestata dall'opponente, a garanzia dei relativi obblighi fino alla concorrenza della somma di euro 75.000,000;
d) che la prestazione di fideiussione specifica fino a somma ampiamente superiore a quella oggetto di domanda rende superflua ogni delibazione sull'eccezione riconvenzionale di nullità per violazione della normativa a tutela della concorrenza, trattandosi di eccezione riferibile – in quanto fondata sul provvedimento di Banca
d'Italia n. 55/2005 - alle sole fideiussioni omnibus (Cass. 21841/2024); se anche, peraltro, si volesse superare la causa petendi dell'eccezione, essa resterebbe comunque sprovvista di prova, in quanto, non potendosi il provvedimento n. 55 del
2005 della Banca d'Italia utilizzare per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, sarebbe stato onere dell'eccipiente la nullità dimostrare la sussistenza dell'illecito antitrust , senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata (Cass. 26847/2024) e senza rimettere al giudice
(o a ricerche internet, sollecitate negli scritti difensivi) il reperimento di provvedimenti di natura ammnistrativa, non soggetti al principio iura novit curia.
Una simile prova non può dirsi offerta dall'opponente, non essendo stato ad esempio versato in atti il modulo standard dell'ABI a fini di verifica della conformità ad esso delle clausole della garanzia prestata dalla e non essendo coevi alla Pt_1 fideiussione oggetto di giudizio (risalente al 2011) i modelli comparativi allegati alla memoria ex art. 171 tre n. 1 cpc della parte;
e) che l'art. 1957 c.c., fuori dall'ambito applicativo della normativa antitrust, è derogabile nell'ambito della contrattazione tra le parti e valida deroga si rinviene nella fideiussione specifica sottoscritta dall'opponente;
f) che la titolarità del credito in capo all'attrice in senso sostanziale è sufficientemente provata sulla base della dichiarazione della cedente (all. 6 fascicolo dell'opposta), quale elemento documentale potenzialmente decisivo a fini di prova della cessione
(Cass. 10200/2021) e non potrebbe escludersi la facoltà di invocare la garanzia in ragione della qualificazione della fideiussione prestata dall'opponente in termini di
6 contratto autonomo di garanzia, seguendo anche quest'ultimo automaticamente la cessione del credito (Cass. 16962/2024);
g) che quanto alle raccomandate versate in atti dall'opposta, non appare sufficiente al fine di eliderne la rilevanza probatoria il disconoscimento operato dall'opponente, in quanto anche l'avviso di ricevimento di raccomandata ordinaria è qualificabile come atto pubblico, la cui contestazione di veridicità richiede, pertanto, la proposizione della querela di falso.
Il decreto ingiuntivo opposto va, conclusivamente, confermato. Non occorre dichiarazione di esecutorietà ai sensi dell'art. 653 cpc, essendo avvenuta dichiarazione di provvisoria esecutorietà in corso di causa ai sensi dell'art. 642 cpc.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei medi tabellari per tutte le fasi, salvo quella istruttoria/di trattazione, rispetto alla quale, essendo remunerabile il solo deposito di memorie ex art. 171 ter cpc, risultano giustificati i valori tabellari minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Giusi Ianni, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato provvisoriamente esecutivo in corso di causa;
2. Condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta, che liquida in euro 4.237,00 per onorari, oltre rimborso forf. spese generali, IVA e CP come per legge;
3. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Cosenza, 07/07/2025
Il giudice dott.ssa Giusi Ianni
7
VERBALE DI UDIENZA CON CONTESTUALE SENTENZA AI SENSI DELL'ART 281 sexies cpc
All'udienza del 07/07/2025 , innanzi al giudice dott.ssa Giusi Ianni, sono comparsi:
Per l'avv. MASCARO GAETANO;
Parte_1
Per l'avv. Mario Guarnieri in sostituzione dell'avv. FAGGELLA Controparte_1
PELLEGRINO CHRISTIAN ANTONIO
I difensori discutono la causa riportandosi agli atti di causa e alle note conclusive rispettivamente depositate, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
Il giudice, dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Il giudice Giusi Ianni
All'esito della camera di consiglio, alle ore 13:15, assenti le parti, il giudice decide la causa come a contestuale sentenza di cui dà lettura e che allega al presente verbale al fine di costituirne parte integrante.
Il giudice Giusi Ianni
1
TRIBUNALE DI COSENZA
- SEZIONE SECONDA CIVILE –
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Giusi Ianni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2903 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Cosenza alla via Panebianco n. 177, presso lo studio dell'avv. Gaetano Mascaro, da cui è rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti da intendersi apposta in calce all'atto introduttivo
- OPPONENTE –
E
(c.f. ), in giudizio per il tramite della Controparte_1 P.IVA_1 procuratrice (c.f. , giusta procura per atto del CP_2 P.IVA_2
03.08.2021 a firma del notaio (nn. 32649/21819), registrato a Persona_1
Pordenone in data 20.02.2023 al n. 14343 Serie IT, in persona del procuratore CP_3
, a ciò legittimata in forza di procura rilasciata il 29.02.2024 ed autenticata
[...] nelle firme dal notaio in data 29.02.2024, rep. n. 11671, racc. n. Persona_2
6596, registrata a Milano in data 01.03.2024 al n. 18745 serie 1T, rappresentata e difesa in forza di mandato da intendersi apposto in calce alla comparsa di costituzione dall'avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino, presso il cui studio, in Milano, alla via Correggio 43 è elettivamente domiciliata
- OPPOSTA –
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 722/2024, emesso da questo Tribunale
a definizione del procedimento monitorio n. 1326/2024 Rg
2 CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 7.7.2025 le parti, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e alle note autorizzate, chiedevano che la causa fosse decisa sulle seguenti conclusioni:
Per l'opponente (conclusioni rassegnate nella prima memoria ex art. 171 ter cpc e richiamate nelle note conclusive e all'udienza di discussione): “In via principale: accertare e dichiarare, per i motivi di cui al paragrafo 1 del presente atto, il difetto di titolarità, in capo ad del diritto di credito fatto valere in Controparte_1 giudizio, anche ed eventualmente in dipendenza della qualificazione del rapporto contrattuale inter partes in termini di contratto autonomo di garanzia, revocando, per l'effetto, il monitorio opposto e rigettando la domanda di pagamento;
In via subordinata: accertare e dichiarare, per i motivi di cui al paragrafo 2 del presente atto, l'infondatezza, in fatto e diritto, della domanda di pagamento per come formulata, revocando, per l'effetto, il monitorio opposto;
In via gradata: previo accertamento, per i motivi di cui al paragrafo 3 dell'atto di citazione, della nullità parziale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1418, co. 1 e 2 e 1419, co. 2, delle fideiussioni del 03/06/2004 e dell'11/04/2011, relativamente alle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e di rinuncia al termine di decadenza previsto dall'art.
1957 del c.c., in esse contenute, per violazione dell'art. 2 della L. n. 287/1990, giusta il Provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 02.05.2005, dichiarare che l'opposta
è decaduta dal diritto di chiedere l'escussione di dette fideiussioni per violazione dell'art. 1957 del c.c. e, per l'effetto, rigettare la domanda di pagamento proposta nei confronti dell'odierno opponente, poiché infondata in fatto e diritto, revocando
e/o dichiarando la nullità del monitorio opposto. Il tutto, in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, che dichiara di averle anticipate”;
Per l'opposta (conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e richiamate nelle note conclusive e all'udienza di discussione): “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare: ● concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, come previsto dall'art. 648
c.p.c.; ● concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010; Nel merito, in via principale: ● respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per
3 tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, in via subordinata: ● nella denegata
e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di CP_1
e per essa dell'importo di Euro 16.576,52, oltre successivi
[...] CP_2 interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio;
In via istruttoria: ● con riserva di altro dedurre e produrre ed articolare istanze istruttorie;
In ogni caso: ● con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge”
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso telematicamente depositato in data 2.5.2024 , per Controparte_1 il tramite della procuratrice e nella dichiarata qualità di cessionaria CP_2 dei crediti di (incorporante ), chiedeva Controparte_4 CP_5 emettersi ingiunzione di pagamento ante causam in relazione all'esposizione debitoria derivante da contratto di finanziamento sottoscritto da , assistito CP_6 da fideiussione specifica prestata da fino alla concorrenza della somma Parte_1 di euro 75.000,00 (oltre che da fideiussione omnibus già prestata dalla medesima fino alla concorrenza della somma di euro 78.000,00, poi aumentata a euro Pt_1
120.000,00 nel corso del tempo).
Avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla predetta società interponeva opposizione la quale, nella sua veste di fideiussore, eccepiva: la carenza di prova Parte_1 circa la titolarità del credito in capo alla società ricorrente in monitorio;
la nullità delle fideiussioni prestate in ragione della conformità al modello predisposto da ABI, giudicato da Banca d'Italia lesivo della normativa a tutela della concorrenza;
la decadenza dall'azione da parte della società creditrice per mancato rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c. nelle azioni nei confronti della società debitrice.
Resisteva , chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma Controparte_1 del decreto ingiuntivo opposto.
Accordata con ordinanza del 4.3.2025 la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, la causa era istruita solo documentalmente e decisa in data odierna all'esito di discussione delle parti ex art. 281 sexies cpc.
2. L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
4 2.1 Deve premettersi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dal punto di vista sostanziale, è l'opposto che assume la posizione processuale di attore, con relativo onere di dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente, malgrado la vocatio in ius, assume la posizione di convenuto, con conseguente legittimazione anche alla proposizione di domande riconvenzionali (cfr., tra le tante, Cass., 3 febbraio 2006, n. 2421). L'opposto poi, in quanto parte creditrice che agisce per l'adempimento, deve provare la fonte (legale o negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o, comunque, di un'altra fattispecie idonea a provare tale effetto (così Cassazione civile, SS.UU., 30 ottobre 2001 n. 13533). Va ulteriormente premesso che, come chiarito anche dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (Cass., Sez. Un., 927/2022), l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non
è una "actio nullitatis" o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo. Ne consegue che il giudice dell'opposizione non potrebbe limitarsi ad una verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto opposto, dovendo in ogni caso accertare, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza - e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione.
2.2 Ciò posto, ribadendosi e approfondendosi quanto già osservato nell'ordinanza del
4.3.2025, deve rilevarsi:
a) che parte opposta ha dato prova del titolo della pretesa (producendo il contratto con e relativo piano di ammortamento;
la fideiussione specifica prestata, a CP_6 garanzia del predetto contratto, dalla e ulteriori fideiussioni omnibus Pt_1 sottoscritte dalla medesima a garanzia delle obbligazioni di;
Pt_1 CP_6
b) che non appare dubbio né il perfezionarsi del contratto di finanziamento prodotto come all. 6 del fascicolo del monitorio (data la firma del mutuatario che vale quale accettazione della proposta contrattuale dell'istituto di credito e l'erogazione del finanziamento evincibile dagli estratti conto prodotti dall'opposta e in ogni caso dalla
5 circostanza che la debitrice provvedeva al pagamento di talune rate in adempimento degli obblighi restitutori), né la riferibilità ad esso della domanda dell'attrice in senso sostanziale, anche in ragione dell'integrazione documentale effettuata dalla parte in sede monitoria su rilievo del giudice di quel procedimento;
c) che non appare dubbia, altresì, la riconducibilità al finanziamento di cui ai punti che precede della fideiussione in pari data prestata dall'opponente, a garanzia dei relativi obblighi fino alla concorrenza della somma di euro 75.000,000;
d) che la prestazione di fideiussione specifica fino a somma ampiamente superiore a quella oggetto di domanda rende superflua ogni delibazione sull'eccezione riconvenzionale di nullità per violazione della normativa a tutela della concorrenza, trattandosi di eccezione riferibile – in quanto fondata sul provvedimento di Banca
d'Italia n. 55/2005 - alle sole fideiussioni omnibus (Cass. 21841/2024); se anche, peraltro, si volesse superare la causa petendi dell'eccezione, essa resterebbe comunque sprovvista di prova, in quanto, non potendosi il provvedimento n. 55 del
2005 della Banca d'Italia utilizzare per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, sarebbe stato onere dell'eccipiente la nullità dimostrare la sussistenza dell'illecito antitrust , senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata (Cass. 26847/2024) e senza rimettere al giudice
(o a ricerche internet, sollecitate negli scritti difensivi) il reperimento di provvedimenti di natura ammnistrativa, non soggetti al principio iura novit curia.
Una simile prova non può dirsi offerta dall'opponente, non essendo stato ad esempio versato in atti il modulo standard dell'ABI a fini di verifica della conformità ad esso delle clausole della garanzia prestata dalla e non essendo coevi alla Pt_1 fideiussione oggetto di giudizio (risalente al 2011) i modelli comparativi allegati alla memoria ex art. 171 tre n. 1 cpc della parte;
e) che l'art. 1957 c.c., fuori dall'ambito applicativo della normativa antitrust, è derogabile nell'ambito della contrattazione tra le parti e valida deroga si rinviene nella fideiussione specifica sottoscritta dall'opponente;
f) che la titolarità del credito in capo all'attrice in senso sostanziale è sufficientemente provata sulla base della dichiarazione della cedente (all. 6 fascicolo dell'opposta), quale elemento documentale potenzialmente decisivo a fini di prova della cessione
(Cass. 10200/2021) e non potrebbe escludersi la facoltà di invocare la garanzia in ragione della qualificazione della fideiussione prestata dall'opponente in termini di
6 contratto autonomo di garanzia, seguendo anche quest'ultimo automaticamente la cessione del credito (Cass. 16962/2024);
g) che quanto alle raccomandate versate in atti dall'opposta, non appare sufficiente al fine di eliderne la rilevanza probatoria il disconoscimento operato dall'opponente, in quanto anche l'avviso di ricevimento di raccomandata ordinaria è qualificabile come atto pubblico, la cui contestazione di veridicità richiede, pertanto, la proposizione della querela di falso.
Il decreto ingiuntivo opposto va, conclusivamente, confermato. Non occorre dichiarazione di esecutorietà ai sensi dell'art. 653 cpc, essendo avvenuta dichiarazione di provvisoria esecutorietà in corso di causa ai sensi dell'art. 642 cpc.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei medi tabellari per tutte le fasi, salvo quella istruttoria/di trattazione, rispetto alla quale, essendo remunerabile il solo deposito di memorie ex art. 171 ter cpc, risultano giustificati i valori tabellari minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Giusi Ianni, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato provvisoriamente esecutivo in corso di causa;
2. Condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta, che liquida in euro 4.237,00 per onorari, oltre rimborso forf. spese generali, IVA e CP come per legge;
3. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Cosenza, 07/07/2025
Il giudice dott.ssa Giusi Ianni
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