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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/10/2025, n. 1466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1466 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. v.g. 19003/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
AU ER DI
ND SI DI nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 19003/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. , con l'avv. PIERA FEDRIGA Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. PIERA FEDRIGA;
Parte_2 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione congiunta dei rapporti concernenti figli nati fuori dal matrimonio;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle trascritte conclusioni congiunte:
“1) Il sig. e la sig.ra parti continueranno a vivere separatamente, con l'obbligo del Parte_1 Parte_2 reciproco rispetto, con l'obiettivo primario di collaborare e di essere sempre solidali nell'adempimento dei loro doveri genitoriali, impegnandosi sin d'ora – entrambi – a condurre uno stile di vita adeguato alle responsabilità connesse al loro ruolo, a mantenere una comunicazione funzionale con il figlio e a contattare il prima possibile l'altro genitore in caso di emergenze che riguardino . Per_1
2) AFFIDAMENNTO CONDIVISO E COLLOCAMENTO PARITARIO DEL MINORE
Il figlio minore resterà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori che eserciteranno la Persona_2 responsabilità genitoriale in via congiunta per le decisioni di carattere straordinario ed in via disgiunta per quelle di carattere ordinario, che riguardano la vita e la crescita dello stesso.
I genitori, tenuto conto dell'età del figlio, di anni 16, oramai autonomo dal punto di vista della relazione con i genitori, pur confermando la scelta di disciplinare una collocazione, in forma paritetica, da sempre attuata sin dalla pagina 1 di 4 scrittura privata / accordo di mediazione del 06 06 2013 intendono ora disciplinare tempi e modi di permanenza del figlio , in modo più rispondente alle esigenze di quest'ultimo e quindi: Persona_2
sarà collocato in modo paritario presso ciascun genitore, pur mantenendo la residenza anagrafica Persona_2 con la madre, con le seguenti modalità
Durante il periodo scolastico, e più specificatamente dal 10 ottobre fino al 15 aprile sarà collocato Persona_2 presso la casa della madre, a Salò
Durante il periodo estivo, e più specificatamente dal 15 aprile al 10 ottobre Sarà collocato presso la Persona_2 casa del padre a Toscolano Maderno.
A prescindere dal regime di collocazione del minore, i genitori potranno vedere e sentire il figlio ogni qualvolta lo desiderino, compatibilmente con i propri impegni personali e scolastici, in considerazione dell'età e del grado di autonomia del minore. Potranno anche ospitare il figlio anche per pernottamenti, previamente concordati tra i genitori medesimi, senza che ciò possa alterare l'assetto concordato dai genitori sulla collocazione del figlio.
I genitori concordano che vacanze estive saranno gestite in autonomia dal minore, compatibilmente con la disponibilità dei genitori e nel rispetto delle sue esigenze personali.
Festività natalizie e pasquali i genitori concordano di trascorrere il giorno di Natale insieme, a casa della madre, mentre il giorno di Pasqua verrà trascorso insieme a casa del padre, sempre lo desideri. Qualora ciò non sia Per_1 possibile, si seguirà il criterio dell'alternanza.
Compleanni a prescindere dal periodo di spettanza, ciascun genitore potrà trascorrere il giorno del proprio compleanno con il figlio, compatibilmente con gli impegni di quest'ultimo.
Il compleanno del figlio sarà trascorso se possibile insieme, e sempre compatibilmente con gli impegni e nel rispetto delle volontà di quest'ultimo.
3) MANTENIMENTO DEL FIGLIO MINORE
è studente, e versa in stato di bisogno incolpevole. Persona_2
I genitori provvederanno quindi al mantenimento diretto di durante i rispettivi tempi di permanenza Persona_2 presso di sé, con riferimento alle spese ordinarie.
Per le spese di abbigliamento e calzature i genitori concordano che a partire dal 01 ottobre 2025 doteranno Per_1 di una carta prepagata sulla quale ciascun genitore verserà mensilmente l'importo di € 50,00. Per spese che dovessero superare detto importo, ciascun genitore si farà carico delle ulteriori spese di abbigliamento e calzature per i periodi di spettanza, compatibilmente con la situazione economica di ciascun genitore.
L'assegno unico INPS sarà devoluto interamente alla sig.ra . Parte_2
Le spese straordinarie saranno divise secondo protocollo in uso alla sezione famiglia del Tribunale di Brescia che si allega al presente atto sottoscritto dalle parti a dimostrazione della conoscenza del suo contenuto, della consapevolezza delle voci di spesa ivi elencate, delle modalità del rimborso, con la precisazione che si intendono spese straordinarie anche quelle sostenute attività estive, viaggi studio. (doc. 17).
pagina 2 di 4 In particolare:
Spese per la salute:
A) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3) trattamenti sanitari erogati o meno dal servizio sanitario nazionale ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
4) ticket sanitari.
B) spese mediche che richiedono in preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) farmaci particolari.
Spese per l'istruzione: spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3) gite scolastiche senza pernottamento;
4) trasporto pubblico spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) corsi di recupero e lezioni private;
5) alloggio presso la sede universitaria spese extra scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: 1) tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola
Spese per il divertimento
Spese che richiedono il preventivo accordo: 1) attività sportive, ricreative e ludiche ( esempio palestra) e pertinenti attrezzature;
2) corsi di lingua straniera;
3) viaggi e vacanze.
Tutte le spese dovranno sempre essere: a) documentate;
b) suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 giorni dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice iban verrà indicato nella richiesta.
Fermo restando quanto sopra, i genitori concordano che, al fine di compensare rapporti economici pregressi tra le parti, il padre si farà integralmente carico (100%) delle spese straordinarie relative al figlio sino al mese di ottobre
2025, senza diritto di rivalsa nei confronti della madre.
4) EX CASA FAMILIARE:
L'immobile sito in Salò Via Montessori n 3 D, condotto in locazione dalla sig.ra , rimarrà assegnato Parte_2 alla medesima, che già lo abita da tempo, in via esclusiva dalla interruzione della convivenza nell' anno 2011, avendo il sig trasferito la propria residenza a Toscolano Maderno. Parte_1
5) RAPPORTI PATRIMONIALI TRA LE PARTI
Dare atto che le parti hanno risolto ogni questione economica e che non vantano alcun credito l'uno nei confronti dell'altro con riferimento a spese pregresse relative al mantenimento del minore . Per_1
Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza che sarà emessa alle condizioni qui trascritte, alla quale, pertanto, prestano fin d'ora acquiescenza”.
Fatto e diritto pagina 3 di 4 Con ricorso congiunto depositato il 22/09/2025, e , Parte_1 Parte_2 premesso di essere genitori di nato il [...], domandavano la Persona_3 regolamentazione dei rapporti personali ed economici concernenti i figli in seguito alla cessazione della convivenza more uxorio, formulando le conclusioni in epigrafe.
Previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Ritenuto l'accordo pienamente conforme alla legge ed all'interesse morale e materiale dei figli minorenni, il Collegio dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto, l'ascolto dei figli minorenni ultradodicenni si reputa manifestamente superfluo e le spese del giudizio si intendono integralmente compensate.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
p.q.m.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo trascritto in epigrafe.
Spese del giudizio interamente compensate.
Brescia, camera di consiglio del 9/10/2025.
Il Presidente est.
HE SI
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
AU ER DI
ND SI DI nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 19003/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. , con l'avv. PIERA FEDRIGA Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. PIERA FEDRIGA;
Parte_2 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione congiunta dei rapporti concernenti figli nati fuori dal matrimonio;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle trascritte conclusioni congiunte:
“1) Il sig. e la sig.ra parti continueranno a vivere separatamente, con l'obbligo del Parte_1 Parte_2 reciproco rispetto, con l'obiettivo primario di collaborare e di essere sempre solidali nell'adempimento dei loro doveri genitoriali, impegnandosi sin d'ora – entrambi – a condurre uno stile di vita adeguato alle responsabilità connesse al loro ruolo, a mantenere una comunicazione funzionale con il figlio e a contattare il prima possibile l'altro genitore in caso di emergenze che riguardino . Per_1
2) AFFIDAMENNTO CONDIVISO E COLLOCAMENTO PARITARIO DEL MINORE
Il figlio minore resterà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori che eserciteranno la Persona_2 responsabilità genitoriale in via congiunta per le decisioni di carattere straordinario ed in via disgiunta per quelle di carattere ordinario, che riguardano la vita e la crescita dello stesso.
I genitori, tenuto conto dell'età del figlio, di anni 16, oramai autonomo dal punto di vista della relazione con i genitori, pur confermando la scelta di disciplinare una collocazione, in forma paritetica, da sempre attuata sin dalla pagina 1 di 4 scrittura privata / accordo di mediazione del 06 06 2013 intendono ora disciplinare tempi e modi di permanenza del figlio , in modo più rispondente alle esigenze di quest'ultimo e quindi: Persona_2
sarà collocato in modo paritario presso ciascun genitore, pur mantenendo la residenza anagrafica Persona_2 con la madre, con le seguenti modalità
Durante il periodo scolastico, e più specificatamente dal 10 ottobre fino al 15 aprile sarà collocato Persona_2 presso la casa della madre, a Salò
Durante il periodo estivo, e più specificatamente dal 15 aprile al 10 ottobre Sarà collocato presso la Persona_2 casa del padre a Toscolano Maderno.
A prescindere dal regime di collocazione del minore, i genitori potranno vedere e sentire il figlio ogni qualvolta lo desiderino, compatibilmente con i propri impegni personali e scolastici, in considerazione dell'età e del grado di autonomia del minore. Potranno anche ospitare il figlio anche per pernottamenti, previamente concordati tra i genitori medesimi, senza che ciò possa alterare l'assetto concordato dai genitori sulla collocazione del figlio.
I genitori concordano che vacanze estive saranno gestite in autonomia dal minore, compatibilmente con la disponibilità dei genitori e nel rispetto delle sue esigenze personali.
Festività natalizie e pasquali i genitori concordano di trascorrere il giorno di Natale insieme, a casa della madre, mentre il giorno di Pasqua verrà trascorso insieme a casa del padre, sempre lo desideri. Qualora ciò non sia Per_1 possibile, si seguirà il criterio dell'alternanza.
Compleanni a prescindere dal periodo di spettanza, ciascun genitore potrà trascorrere il giorno del proprio compleanno con il figlio, compatibilmente con gli impegni di quest'ultimo.
Il compleanno del figlio sarà trascorso se possibile insieme, e sempre compatibilmente con gli impegni e nel rispetto delle volontà di quest'ultimo.
3) MANTENIMENTO DEL FIGLIO MINORE
è studente, e versa in stato di bisogno incolpevole. Persona_2
I genitori provvederanno quindi al mantenimento diretto di durante i rispettivi tempi di permanenza Persona_2 presso di sé, con riferimento alle spese ordinarie.
Per le spese di abbigliamento e calzature i genitori concordano che a partire dal 01 ottobre 2025 doteranno Per_1 di una carta prepagata sulla quale ciascun genitore verserà mensilmente l'importo di € 50,00. Per spese che dovessero superare detto importo, ciascun genitore si farà carico delle ulteriori spese di abbigliamento e calzature per i periodi di spettanza, compatibilmente con la situazione economica di ciascun genitore.
L'assegno unico INPS sarà devoluto interamente alla sig.ra . Parte_2
Le spese straordinarie saranno divise secondo protocollo in uso alla sezione famiglia del Tribunale di Brescia che si allega al presente atto sottoscritto dalle parti a dimostrazione della conoscenza del suo contenuto, della consapevolezza delle voci di spesa ivi elencate, delle modalità del rimborso, con la precisazione che si intendono spese straordinarie anche quelle sostenute attività estive, viaggi studio. (doc. 17).
pagina 2 di 4 In particolare:
Spese per la salute:
A) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3) trattamenti sanitari erogati o meno dal servizio sanitario nazionale ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
4) ticket sanitari.
B) spese mediche che richiedono in preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) farmaci particolari.
Spese per l'istruzione: spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3) gite scolastiche senza pernottamento;
4) trasporto pubblico spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) corsi di recupero e lezioni private;
5) alloggio presso la sede universitaria spese extra scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: 1) tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola
Spese per il divertimento
Spese che richiedono il preventivo accordo: 1) attività sportive, ricreative e ludiche ( esempio palestra) e pertinenti attrezzature;
2) corsi di lingua straniera;
3) viaggi e vacanze.
Tutte le spese dovranno sempre essere: a) documentate;
b) suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 giorni dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice iban verrà indicato nella richiesta.
Fermo restando quanto sopra, i genitori concordano che, al fine di compensare rapporti economici pregressi tra le parti, il padre si farà integralmente carico (100%) delle spese straordinarie relative al figlio sino al mese di ottobre
2025, senza diritto di rivalsa nei confronti della madre.
4) EX CASA FAMILIARE:
L'immobile sito in Salò Via Montessori n 3 D, condotto in locazione dalla sig.ra , rimarrà assegnato Parte_2 alla medesima, che già lo abita da tempo, in via esclusiva dalla interruzione della convivenza nell' anno 2011, avendo il sig trasferito la propria residenza a Toscolano Maderno. Parte_1
5) RAPPORTI PATRIMONIALI TRA LE PARTI
Dare atto che le parti hanno risolto ogni questione economica e che non vantano alcun credito l'uno nei confronti dell'altro con riferimento a spese pregresse relative al mantenimento del minore . Per_1
Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza che sarà emessa alle condizioni qui trascritte, alla quale, pertanto, prestano fin d'ora acquiescenza”.
Fatto e diritto pagina 3 di 4 Con ricorso congiunto depositato il 22/09/2025, e , Parte_1 Parte_2 premesso di essere genitori di nato il [...], domandavano la Persona_3 regolamentazione dei rapporti personali ed economici concernenti i figli in seguito alla cessazione della convivenza more uxorio, formulando le conclusioni in epigrafe.
Previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Ritenuto l'accordo pienamente conforme alla legge ed all'interesse morale e materiale dei figli minorenni, il Collegio dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto, l'ascolto dei figli minorenni ultradodicenni si reputa manifestamente superfluo e le spese del giudizio si intendono integralmente compensate.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
p.q.m.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo trascritto in epigrafe.
Spese del giudizio interamente compensate.
Brescia, camera di consiglio del 9/10/2025.
Il Presidente est.
HE SI
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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