Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Liguria, sentenza 06/02/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Liguria |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA n. __9__/2026
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
il Giudice, Cons. Alessandro Benigni, ai sensi dell’art. 164 c.g.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A C O N
C O N T E S T U A LE M O T I V A Z I O N E
nel giudizio iscritto al N.R.G. 21670, sul ricorso depositato il 15 luglio 2025 dal Capo 2° Classe Omissis, generalizzato in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Leonardo Bava del Foro di Genova, sito in Genova, Via XX Settembre n.
14/12 A, da cui è rappresentato e difeso, nei confronti di:
INPS - Gestione Pensioni Pubbliche – Direzione provinciale della Spezia, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliata in Genova, Piazza della Vittoria n. 6, rappresentata e difesa dall’Avv. Lilia Bonicioli dell’Avvocatura interna;
uditi all’odierna udienza l’Avv. Andrea Bava, in sostituzione dell’Avv. Leonardo Bava, e l’Avv. Bonicioli che si sono riportati alle rispettive conclusioni in atti;
F A T T O
1. Si premette che la presente sentenza viene redatta in forma semplificata e sintetica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1671,4 - 52 - 392 c.g.c./171, disp. att. c.g.c.
(riproduttivi degli artt. 132 c.p.c./118 disp. att. c.p.c.), attuativi dell’art. 111 Cost.
2. Il Capo 2° Classe Omissis nel proprio ricorso, regolarmente notificato alla parte convenuta, espone di avere conseguito, con il D.M. Omissis, n. Omissis, lo status di Equiparato a Vittima del Dovere, per avere contratto, in conseguenza della protratta esposizione ad amianto presente sulle varie unità navali su cui aveva prestato servizio, degli “ispessimenti pleurici suggestivi di asbestosi con lieve deficit respiratorio di tipo restrittivo” con la concessione della Speciale Elargizione della somma di € 38.004,39 e il diritto al godimento dei relativi benefici assistenziali.
Con successiva istanza del Omissis, inviata online all’odierna resistente, il ricorrente ha chiesto l’applicazione dell’esonero dall’imposizione fiscale al proprio trattamento pensionistico diretto n. Omissis.
2.1 Con nota del Omissis, e solo a seguito di formale diffida ad adempiere, l’INPS ha risposto negativamente a tale istanza, asserendo che l’efficacia di giudicato della sentenza Omissis, n. Omissis, espressamente richiamata nell’istanza, non si estende a casi similari.
2.2 Nell’odierno giudizio si chiede, pertanto, che venga accertata e dichiarata l’esenzione dall’imposizione fiscale della pensione diretta n. Omissis, condannando conseguentemente l’Ente previdenziale a versare i futuri ratei al lordo delle imposte sul reddito ivi comprese le addizionali, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
3. Dopo una prima assegnazione, operata il 17 luglio 2025, a seguito del trasferimento del magistrato interessato ad altra sede, con decreto presidenziale del 16 settembre 2025, era stato individuato un nuovo giudice – persona fisica come assegnatario del fascicolo, con fissazione all’udienza del 17 giugno p.v.
A seguito della richiesta formulata dal ricorrente nel giudizio n. Omissis, avente ad oggetto lo stesso petitum di cui qui trattasi ma relativo alla diversa pensione di reversibilità Cat.
SOCPDEL n. Omissis, di riunione dei procedimenti nella stessa udienza per connessione, il Presidente di questa Sezione giurisdizionale regionale, con decreto Omissis, n. Omissis, ha disposto l’anticipazione del presente giudizio all’udienza odierna, con riassegnazione del fascicolo a questo giudice – persona fisica, concedendo un termine di venti giorni per il deposito di memorie su questa specifica questione.
4. Il successivo 16 gennaio u.s. si é costituito in giudizio l’INPS, il quale, dopo avere pregiudizialmente eccepito il difetto di giurisdizione contabile sulla domanda, della propria legittimazione passiva e, in via subordinata, la mancata integrazione del contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate, ha chiesto il rigetto del ricorso, richiamando la sentenza 16 novembre 2022, n. 108 di questa Sezione giurisdizionale, potendo l’esenzione fiscale essere riconosciuta esclusivamente a quei trattamenti che traggono origine dall’infermità che ha determinato lo status di vittima del dovere e non altro.
5. In sede di discussione orale, preliminarmente, il difensore del ricorrente ha rinunciato alla riunione formale dei giudizi avendo raggiunto la finalità della celebrazione temporanea dei due giudizi alla presente udienza, in attuazione del principio del simultaneus processus.
Pertanto, la presente decisione sarà limitata al solo giudizio n. 21670.
Nel merito, le parti hanno ribadito le conclusioni esposte nei rispettivi atti processuali.
Esaurita la discussione la causa è andata in decisione con lettura e deposito della presente sentenza.
D I R I T T O
1. In via pregiudiziale, si ritiene di dare continuità all’indirizzo interpretativo del Giudice della giurisdizione, cui si è successivamente uniformata l’intera giurisprudenza contabile, secondo cui «le controversie tra sostituto d'imposta e sostituito, relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario, trattandosi di diritto cui resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestàsoggezione, proprio del rapporto tributario». (Cass. Sez. un.
8.04.2010, n. 8312; Id., 8.11.2012, n. 19289; da ultimo, Cass.
30.09.2019 n. 24298).
Tale soluzione, peraltro, si pone in linea con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, evincibile dagli art.
24/111 Cost (sul punto si richiama, in chiave adesiva, Corte cost. 9.06.2022, n. 143 che, ancora una volta, ribadisce il concetto per cui «la durata del processo non può mai andare a detrimento dell’attore che ha ragione, impedendogli di conseguire la tutela effettiva del suo diritto»). E ciò rileva ancor di più nel processo pensionistico dove il protagonista è un soggetto che, tendenzialmente, non può vantare una lunga aspettativa di vita.
Ed ecco che, sotto questo profilo, la migliore tutela non può che essere assicurata da un giudice monocratico, qual è il giudice unico delle pensioni presso la Corte dei conti che ha dei tempi di decisione estremamente rapidi, utilizzando ampiamente lo strumento della sentenza con contestuale motivazione (come nella fattispecie odierna).
Solo per completezza di esposizione, infine, si rileva che, nello stesso senso si sono orientate tutte le Sezione giurisdizionali regionali di primo grado (C.d.C. Sez. giur. Toscana 13 febbraio 2025, n. 17–18; Sez. giur. Campania 12 maggio 2025, n.
151; Sez. giur. Abruzzo 23 maggio 2025, n. 59; Sez. giur. Puglia 5 giugno 2025, n. 138; Sez. giur. Lombardia 1° luglio 2025, n.
109) affermando che «spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei conti tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l’inadempimento o l’inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell’ente obbligato, ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l’importo».
Pertanto, si rigetta la sollevata eccezione di difetto di giurisdizione della Corte dei conti sulla presente controversia.
1.1 Da rigettarsi anche le eccezioni di difetto di legittimazione passiva e di integrazione del contraddittorio, stante la differente natura giuridica dei diritti fatti eventualmente fatti valere dal ricorrente presso le competenti giurisdizioni che non comportano la sussistenza di un litisconsorzio necessario, ferma restando la decisione della singola Amministrazione di intervenire a titolo volontario.
La controversia proposta avanti alla Corte di Giustizia Tributaria, infatti, attiene al rapporto giuridico di imposta e, quindi, alla legittimità del prelievo già operato alla fonte, versato all’erario e di cui si chiede la successiva restituzione; in questa situazione, lato sensu equiparabile a quella del pagamento al creditore apparente disciplinata dall’art. 1189 c.c., il pensionato deve rivolgersi necessariamente all’Agenzia delle Entrate con apposita istanza di rimborso della somma dovutogli per poi agire, in presenza di provvedimento negativo o di silenzio – rigetto, davanti alla Corte di Giustizia Tributaria, rimanendo l’INPS del tutto estraneo a tale vicenda.
La differente controversia instaurata innanzi alla Corte dei conti in sede giurisdizionale ha, invece, per oggetto il rapporto previdenziale intercorrente tra pensionato e INPS e ha la finalità di accertare e dichiarare chi sia il legittimo creditore della somma corrispondente alle ritenute fiscali, in modo da consentire così all’Istituto previdenziale di adempiere correttamente alla propria obbligazione periodica.
L’opposta interpretazione proposta dall’ Avvocatura pubblica, come già in precedenti giudizi, darebbe luogo ad un danno oggettivo per il pensionato, il quale si vedrebbe costretto, mese dopo mese, a subire la trattenuta per poi fare un’istanza di rimborso ed eventualmente instaurare il contenzioso davanti al giudice tributario, incompetente a conoscere i rapporti previdenziali.
È del tutto infondata la possibilità che l’Agenzia delle Entrate, assente al giudizio, possa agire nei confronti dell’INPS per il recupero delle ritenute fiscali non operate.
E ciò ancor più dopo l’emanazione della Risoluzione 4 dicembre 2025, n. 68 con cui la stessa Agenzia, preso atto dell’orientamento giurisprudenziale consolidatosi nell’ultimo biennio in favore di chi abbia ottenuto lo status di “vittima del dovere”, di “familiare superstite di vittima del dovere” o di
“equiparato a vittima del dovere”, ha affermato la non assoggettabilità alle imposte sul reddito di «tutti i trattamenti pensionistici derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di cui sia titolare, anche se non correlati all’evento che ha dato luogo allo status medesimo».
2. Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che ora si espongono.
3. L’art. 1211 L. 11.12.2016, n. 232 (c.d. Legge di Stabilità 2017) stabilisce che «a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n.
302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano i benefìci fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi».
L’art. 32 L. 3.08.2004, n. 206 prevede l’esonero dall'imposta sul reddito delle persone fisiche per i trattamenti pensionistici spettanti a chi abbia subito un'invalidità permanente della capacità lavorativa a causa di atti terroristici e stragistici.
La Direttiva del 27 luglio 2007 della Presidenza del Consiglio dei ministri ha specificato che la disposizione di legge deve incidere «sui trattamenti pensionistici e sul relativo trattamento fiscale», senza, peraltro, operare alcuna distinzione tra quelli diretti e quelli indiretti, purché traggano fonte da una posizione contributiva obbligatoria.
La Circolare INPS 11.11.2008, n. 98 chiarisce che «nei casi in cui il soggetto avente diritto ai benefici è titolare di più posizioni assicurative, ovvero di più trattamenti pensionistici diretti, i benefici previsti dall’articolo 2 e dall’articolo 3 devono essere attribuiti su tutte le posizioni del beneficiario stesso».
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 1.12.2008, n.
453/E, in linea con la Circolare INPS pubblicata un mese prima, ha riconosciuto che «le integrazioni legislative intervenute nel corso degli anni hanno confermato la volontà delle istituzioni politiche di estendere i benefici e di dare concreta attuazione alle finalità di ristoro volute dalla legge in esame.», pervenendo «al convincimento che il riferimento al termine “pensione”, di cui al richiamato articolo 3 comma 2, debba assumere un significato più ampio di quello ritraibile da una semplice esegesi letterale della norma, comprendendo, in generale, tutti i trattamenti pensionistici derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti, autonomi o liberi professionisti, di cui fruiscono i soggetti considerati dalla legge n. 206 del 2004», concludendo che «l’esenzione totale dall’IRPEF di cui all’art. 3 comma 2 della legge n. 204 del 2006 si applichi alla totalità dei trattamenti pensionistici diretti di cui è titolare il soggetto beneficiario».
Con Messaggio 29.03.2017, n. 1412, la Direzione Centrale Pensioni dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale, andando in senso contrario al proprio precedente indirizzo interpretativo, indica alle Direzioni provinciali che «il regime di esenzione fiscale in argomento è applicabile limitatamente ai trattamenti pensionistici erogati in favore dell’interessato a causa dello svolgersi di fatti ed eventi previsti dalle normative richiamate dall’articolo 1, comma 211 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per i quali viene certificato lo status di vittima del dovere o equiparato».
La più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez.
Trib. 29.05.2024, nn.15023/15056/15115/15121), posta a fondamento della richiesta amministrativa respinta e del presente ricorso, a fronte del rigetto delle istanze di rimborso delle relative trattenute IRPEF da parte della competente Agenzia delle Entrate, ha affermato che la lettera dell’art. 1211 L. n. 232/2016
«estende i benefici a tutti i trattamenti pensionistici, senza indicare alcuna necessaria correlazione della pensione con l’evento che ha determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere», sottolineando come «la ratio legis sottesa alla normativa di cui alla l. n. 206/2004, [sia] individuabile nell'intento di garantire alle vittime ed ai loro familiari, anche superstiti, strumenti più adeguati di tutela e sostegno, in termini morali ed economici, che non siano meramente simbolici».
Successivamente, nello stesso senso, si sono già espressi, nell’ordine, la Corte di Giustizia Tributaria di II° grado della Liguria nella sentenza 5.11.2024, n. 829, il Tribunale di Savona nella sentenza 16.12.2024, n. 369, le varie Sezioni giurisdizionali regionali già richiamate, cui si rinvia, nonché C.d.C.
Sez. App. I 24 marzo 2025, n. 39 che ha riformato il precedente giurisprudenziale di questa Sezione giurisdizionale richiamato dal resistente, in quella sede condannato anche al rimborso delle spese processuali.
4. Appare a questo punto ancora più indiscutibile che nel passato la circostanza con l’art. 1221 L. cit., il Parlamento abbia ritenuto di estendere il regime di favor, inizialmente previsto per le sole Vittime del terrorismo, anche alle Vittime del Dovere a titolo di riconoscimento dovuto a chi abbia sacrificato, se non la vita, almeno l’integrità fisica nell’esercizio delle sue funzioni a favore della collettività, disponendo l’esonero dall'imposta sul reddito delle persone fisiche per i trattamenti pensionistici spettantigli senza alcuna specificazione o distinzione.
L’INPS, dopo una prima interpretazione estensiva esternata nella propria Circolare n. 98/2008, è andata in senso opposto ritenendo che il tenore letterale delle norme interessate la legittimi a disporre l’esonero dalla ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito solo con riguardo alle pensioni privilegiate che trovino titolo nell’infermità permanente subita a causa del servizio, non prendendo in considerazione nessun altro trattamento previdenziale, ancor meno se indiretto.
L’Agenzia delle Entrate, invece, con la recentissima risoluzione sopra richiamato, si è uniformata agli orientamenti interpretativi delle diverse giurisdizioni, riconoscendo la legittimità del beneficio dell’esonero dalla tassazione a tutte le pensioni dirette e indirette di cui è titolare la Vittima del dovere ancorché non collegabili all’evento lesivo.
5. La domanda specifica, in questo giudizio, ha per oggetto l’esonero dall’imposizione fiscale della pensione del Capo 2°Cl. Omissis cui è stato riconosciuto lo speciale status di
«equiparato a vittima del dovere» e deve ritenersi fondata alla luce del chiaro tenore dell’art. 1211 L. cit. il quale sancisce l’estensione dei benefici fiscali a tutti i trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere.
Tale lettura sembra quella più affine al fondamento politico – sostanziale di tali leggi, individuabile nell’intento di garantire alle vittime e ai familiari delle medesime adeguati strumenti di tutela e di sostegno in termini morali ed economici, anche tenendo presente del limitato ammontare annuo delle pensioni di reversibilità spettanti a tali categorie.
6. La necessità di evitare un duplice esborso a carico dell’Istituto previdenziale costituito dal contemporaneo flusso di denaro in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze corrispondente alla trattenuta fiscale mensile e l’obbligo di corrispondere al Capo 2°Cl. Omissis l’ammontare del rateo di pensione dovutogli al lordo delle imposte, induce questo giudice a differire gli effetti economici della presente sentenza a partire dalla emissione del cedolino pensionistico relativo al mese di marzo 2026.
8. La natura della controversia, unita alla presumibile difficoltà dell’Istituto previdenziale di adeguare i sistemi telematici al nuovo diritto può giustificare ancora la compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accogliendo il ricorso nei termini di cui in motivazione,
A C C E R T A
il diritto di Omissis all’esenzione dell’imposta personale sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) sulla propria pensione diretta n. Omissis, a decorrere dal mese di marzo 2026 e, per l’effetto,
C O N D A N N A
l’INPS a provvedere, a decorrere dal mese di marzo 2026, alla liquidazione dei futuri ratei pensionistici al lordo delle imposte che non dovranno essere applicate.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.
Il Giudice Cons. Alessandro Benigni Il Giudice ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art 52 del decreto legislativo 30 giugno2003 n.
196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), rubricato “Dati identificativi degli interessati”,
come novellato a seguito del recepimento del Regolamento n. 2016/679 (GDPR) con il d.lgs. n. 101/2018, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo nel riguardi di parte ricorrente, eredi ed aventi causa, le cui generalità e gli altri dati identificativi anche indiretti saranno pertanto oscurati nelle versioni inserite nelle banche dati pubbliche
(e non riservate) ovvero in caso di diffusione, anche via web e con qualsivoglia altra modalità.
Cons. Alessandro Benigni)
Depositata in udienza il 6 febbraio 2026.