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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 06/12/2024, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3784/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott. Pierpaolo Galante Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 3784/2024 V.G. posta in decisione il 07.11.2024
e promossa dai coniugi
, nato a [...] il [...], residente a [...], Parte_1
Via G. B. Bassi n. 65, C.F. (avv. Stefania Venturini) C.F._1
e
, nata a [...] il [...], residente a [...]
MB (RA), Via G. B. Bassi n. 65, C.F. (avv. Guido Dirani) C.F._2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
11.09.2024;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio civile in Massa MB (RA) il 26/11/2022, in regime di separazione dei beni, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 13, parte I, anno 2022;
preso atto che l'udienza presidenziale del 07.11.2024 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di Massa MB (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi rinunciano, l'uno nei confronti dell'altra, a qualsiasi richiesta di contributo nel mantenimento, essendo in grado di provvedere a loro stessi.
2) Nell'ambito della definizione dei rapporti patrimoniali fra le parti, nella premessa che:
- La casa, già adibita a residenza familiare, sita a Massa MB (RA), è in comproprietà fra le parti, in ragione di ½ ciascuno, giusta compravendita del 11/11/2021 a ministero notaio repertorio n.39552/12080 - reg.to a Ravenna il 19/11/2021 N.13483/1T, Persona_1
trascritto a Ravenna il 23/11/2021 R.G.N. 25049- 25050-25051 R.P.N. 17285-17286-17287
le parti convengono quanto segue a) Il IG. si obbliga a vendere alla IG.ra che si Parte_1 Parte_2
obbliga ad acquistare, la sua quota di proprietà pari ad ½ sull'immobile, già adibito a residenza familiare, sito a Massa MB, Via G. B. Bassi n. 65, per il prezzo concordato fra le parti pari ad € 40.000,00 (quarantamila/00) che verrà corrisposto dalla IG.ra al IG. con le seguenti modalità: Parte_2 Pt_1
- a titolo di acconto la IG.ra , in data odierna, versa al sig. che con la Parte_2 Pt_1 sottoscrizione del presente ricorso ne rilascia ricevuta e quietanza, la somma di € 25.000,00
(venticinquemila/00).
In data odierna il IG. lascerà la residenza coniugale per trasferirsi altrove, Parte_1
immettendo nel pieno possesso della di lui quota la moglie, alla quale consegna le chiavi dell'appartamento, del garage e della cantina.
Le parti regoleranno le spese relative agli oneri condominiali entro un mese dall'approvazione del bilancio consuntivo, tenuto conto dell'anticipato rilascio da parte del sig. Pt_1 Contestualmente si provvederà alla lettura di tutte le utenze per eventuali conguagli anche ai fini della Tari.
Si dà atto che il IG. porterà con sé i soli suoi effetti personali, lasciando alla moglie Pt_1 tutti gli arredi, elettrodomestici e beni mobili presenti nell'appartamento.
- il saldo, pari a € 15.000,00 (quindicimila/00) sarà corrisposto in sede di stipula notarile, da rogarsi entro il termine massimo di mesi tre mesi dal deposito della sentenza di separazione.
Le spese notarili, dipendenti e conseguenti la vendita, saranno a totale carico dell'acquirente
IG.ra . Parte_2
b) In esecuzione del suddetto accordo, il IG. si impegna ed obbliga, ora per Parte_1
allora, a trasferire a nata a [...], il giorno 08/09/1962, la sua quota Parte_2
di proprietà pari ad ½ del dell'immobile sito a Massa MB (RA), costituito da abitazione al piano terra con corte esclusiva e autorimessa al primo piano sottostrada, distinte al Catasto
Fabbricati al foglio 32, mappali:
- 985 sub 37 Via Giambattista Bassi n. 65, p. TS-1, Cat. A/3 classe 3, vani 5, sup.cat.mq 71,
R.C. € 477,72;
- 985 sub 25 Via Carlo Pisacane n. 46/A p. S1, cat. C/6, classe 2, mq 14, sup. cat. mq. 16 RC €
47,00.
Pertanto il IG. si impegna, e fin da ora si obbliga, a presentarsi per la stipula Parte_1
avanti al Notaio che verrà indicato, a semplice richiesta, con spese per onorari di notaio nonché imposte e tasse dipendenti e conseguenti a carico della cessionaria Parte_2 Pt_2
.
[...]
Trattandosi di trasferimento immobiliare costituente elemento essenziale funzionale ed indispensabile ai fini della separazione e della regolamentazione dei rapporti fra i coniugi, le parti richiedono fin da ora espressamente, ove applicabili alla fattispecie concreta, le agevolazioni di cui all'art. 19 L. nr. 75/1987, nel testo attualmente vigente così come integrato a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale 15.04.92 nr. 176 e 10.05.99 nr. 154, come previsto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa - nella Circolare nr. 18/E del 29.05.13 e nella Circolare nr. 2/E del 21.02.14; tale trasferimento immobiliare dovrà pertanto ritenersi esente da qualsiasi imposta e/o tassa, ivi comprese l'imposta di registro,
l'imposta di bollo e le imposte ipotecaria e catastale.
Le parti concordano che il presente atto ha efficacia obbligatoria e non traslativa ed esonerano altresì la cancelleria dall'obbligo di trascrizione.
3) Si dà atto tra le parti che l'autovettura Fiat DA tg/FX183RR, intestata alla IG.ra
, le resti assegnata in proprietà esclusiva, senza conguaglio. Parte_2
4) Le parti si danno reciprocamente atto di aver definito ogni altro rapporto di natura economico-patrimoniale tra loro intercorrente, pertanto, fatta salva l'esecuzione delle condizioni tutte di cui al presente ricorso, dichiarano di rinunciare vicendevolmente a qualsiasi ulteriore pretesa o azione di carattere patrimoniale.
5) Le spese e competenze professionali connesse alla presente procedura saranno interamente compensate tra le parti.”
Così deciso il 20.11.2024 Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott. Pierpaolo Galante Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 3784/2024 V.G. posta in decisione il 07.11.2024
e promossa dai coniugi
, nato a [...] il [...], residente a [...], Parte_1
Via G. B. Bassi n. 65, C.F. (avv. Stefania Venturini) C.F._1
e
, nata a [...] il [...], residente a [...]
MB (RA), Via G. B. Bassi n. 65, C.F. (avv. Guido Dirani) C.F._2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
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IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
11.09.2024;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio civile in Massa MB (RA) il 26/11/2022, in regime di separazione dei beni, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 13, parte I, anno 2022;
preso atto che l'udienza presidenziale del 07.11.2024 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di Massa MB (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi rinunciano, l'uno nei confronti dell'altra, a qualsiasi richiesta di contributo nel mantenimento, essendo in grado di provvedere a loro stessi.
2) Nell'ambito della definizione dei rapporti patrimoniali fra le parti, nella premessa che:
- La casa, già adibita a residenza familiare, sita a Massa MB (RA), è in comproprietà fra le parti, in ragione di ½ ciascuno, giusta compravendita del 11/11/2021 a ministero notaio repertorio n.39552/12080 - reg.to a Ravenna il 19/11/2021 N.13483/1T, Persona_1
trascritto a Ravenna il 23/11/2021 R.G.N. 25049- 25050-25051 R.P.N. 17285-17286-17287
le parti convengono quanto segue a) Il IG. si obbliga a vendere alla IG.ra che si Parte_1 Parte_2
obbliga ad acquistare, la sua quota di proprietà pari ad ½ sull'immobile, già adibito a residenza familiare, sito a Massa MB, Via G. B. Bassi n. 65, per il prezzo concordato fra le parti pari ad € 40.000,00 (quarantamila/00) che verrà corrisposto dalla IG.ra al IG. con le seguenti modalità: Parte_2 Pt_1
- a titolo di acconto la IG.ra , in data odierna, versa al sig. che con la Parte_2 Pt_1 sottoscrizione del presente ricorso ne rilascia ricevuta e quietanza, la somma di € 25.000,00
(venticinquemila/00).
In data odierna il IG. lascerà la residenza coniugale per trasferirsi altrove, Parte_1
immettendo nel pieno possesso della di lui quota la moglie, alla quale consegna le chiavi dell'appartamento, del garage e della cantina.
Le parti regoleranno le spese relative agli oneri condominiali entro un mese dall'approvazione del bilancio consuntivo, tenuto conto dell'anticipato rilascio da parte del sig. Pt_1 Contestualmente si provvederà alla lettura di tutte le utenze per eventuali conguagli anche ai fini della Tari.
Si dà atto che il IG. porterà con sé i soli suoi effetti personali, lasciando alla moglie Pt_1 tutti gli arredi, elettrodomestici e beni mobili presenti nell'appartamento.
- il saldo, pari a € 15.000,00 (quindicimila/00) sarà corrisposto in sede di stipula notarile, da rogarsi entro il termine massimo di mesi tre mesi dal deposito della sentenza di separazione.
Le spese notarili, dipendenti e conseguenti la vendita, saranno a totale carico dell'acquirente
IG.ra . Parte_2
b) In esecuzione del suddetto accordo, il IG. si impegna ed obbliga, ora per Parte_1
allora, a trasferire a nata a [...], il giorno 08/09/1962, la sua quota Parte_2
di proprietà pari ad ½ del dell'immobile sito a Massa MB (RA), costituito da abitazione al piano terra con corte esclusiva e autorimessa al primo piano sottostrada, distinte al Catasto
Fabbricati al foglio 32, mappali:
- 985 sub 37 Via Giambattista Bassi n. 65, p. TS-1, Cat. A/3 classe 3, vani 5, sup.cat.mq 71,
R.C. € 477,72;
- 985 sub 25 Via Carlo Pisacane n. 46/A p. S1, cat. C/6, classe 2, mq 14, sup. cat. mq. 16 RC €
47,00.
Pertanto il IG. si impegna, e fin da ora si obbliga, a presentarsi per la stipula Parte_1
avanti al Notaio che verrà indicato, a semplice richiesta, con spese per onorari di notaio nonché imposte e tasse dipendenti e conseguenti a carico della cessionaria Parte_2 Pt_2
.
[...]
Trattandosi di trasferimento immobiliare costituente elemento essenziale funzionale ed indispensabile ai fini della separazione e della regolamentazione dei rapporti fra i coniugi, le parti richiedono fin da ora espressamente, ove applicabili alla fattispecie concreta, le agevolazioni di cui all'art. 19 L. nr. 75/1987, nel testo attualmente vigente così come integrato a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale 15.04.92 nr. 176 e 10.05.99 nr. 154, come previsto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa - nella Circolare nr. 18/E del 29.05.13 e nella Circolare nr. 2/E del 21.02.14; tale trasferimento immobiliare dovrà pertanto ritenersi esente da qualsiasi imposta e/o tassa, ivi comprese l'imposta di registro,
l'imposta di bollo e le imposte ipotecaria e catastale.
Le parti concordano che il presente atto ha efficacia obbligatoria e non traslativa ed esonerano altresì la cancelleria dall'obbligo di trascrizione.
3) Si dà atto tra le parti che l'autovettura Fiat DA tg/FX183RR, intestata alla IG.ra
, le resti assegnata in proprietà esclusiva, senza conguaglio. Parte_2
4) Le parti si danno reciprocamente atto di aver definito ogni altro rapporto di natura economico-patrimoniale tra loro intercorrente, pertanto, fatta salva l'esecuzione delle condizioni tutte di cui al presente ricorso, dichiarano di rinunciare vicendevolmente a qualsiasi ulteriore pretesa o azione di carattere patrimoniale.
5) Le spese e competenze professionali connesse alla presente procedura saranno interamente compensate tra le parti.”
Così deciso il 20.11.2024 Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi