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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 23/02/2026, n. 3057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3057 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3057/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
IOVINO FELICE PIER CARLO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20100/2025 depositato il 21/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Napoli Obiettivo Valore S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 183741-2003 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3195/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti ed insiste per l'accoglimento del ricorso. Resistente/Appellato: si riporta agli atti ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 21 novembre 2025 la parte ha proposto ricorso
contro
NAPOLI OBIETTIVO VALORE
S.R.L in relazione ad avviso di accertamento per omesso/ parziale/tardivo versamento dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2020, prot. n. 183741/2003, del 22.7.2025, notificato in data 5.9. 2025, di € 2.076,00 eccependo la illegittimità dell'atto impugnato per violazione della normativa recante la disciplina dell'IMU (art. 1, commi 738 e ss., della l. 160/2019 e art. 13 d.l. 201/2011) che espressamente prevede l'esenzione del pagamento di tale imposta per l'abitazione principale;
mancato contraddittorio carenza istruttoria e di motivazione.
Con controdeduzioni del 3 febbraio 2026 si è costituita in giudizio Napoli Obiettivo Valore che ribadita la correttezza del proprio operato ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione versata in atti risulta che la ricorrente è comproprietaria al 50% con la sorella di un appartamento sito in F. Cilea 145, int. 5, accatastato al foglio 13, particella 522, sub 18, z.c. 6, catg A/2, classe 7 dove risiede e che a seguito di lavori l'immobile è stato frazionato in due diverse unità immobiliari, così accatastate un immobile di mq. 46.44, sezione Avv., foglio 13, p.lla 522, sub 54, categoria A/2, classe
7, consistenza 3,5 vani, nel quale risiede e abita la ricorrente;
e un immobile di mq. 69.01, sezione Avv., foglio 13, p.lla 522, sub 55, categoria A/2, classe 7, consistenza 4,5 vani, nel quale risiede e abita la sorella.
Ne consegue che il ricorso, con motivazione assorbente in relazione alle ulteriori prospettazioni della parte,
è fondato in relazione alla non debenza del tributo richiesto limitatamente all'immobile di mq. 46.44, sezione
Avv., foglio 13, p.lla 522, sub 54, categoria A/2, classe 7, consistenza 3,5 vani, nel quale risiede, infondato nel resto.
La Corte, rilevata l'inscindibile connessione tra lo svolgimento della causa e la pronuncia sulle spese, ritiene, che nella fattispecie concreta nel suo complesso, sussistono le ragioni che giustificano la compensazione delle stesse. Tali ragioni si rinvengono nelle statuizioni relative ai punti della controversia, così come evidenziate e risolte da questa Corte, nella peculiarità e della complessità delle questioni trattate, e da tutte le vicende processuali così come esposte in narrativa.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso in relazione all'immobile di residenza. Rigetta nel resto. Compensa le spese.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
IOVINO FELICE PIER CARLO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20100/2025 depositato il 21/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Napoli Obiettivo Valore S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 183741-2003 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3195/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti ed insiste per l'accoglimento del ricorso. Resistente/Appellato: si riporta agli atti ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 21 novembre 2025 la parte ha proposto ricorso
contro
NAPOLI OBIETTIVO VALORE
S.R.L in relazione ad avviso di accertamento per omesso/ parziale/tardivo versamento dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2020, prot. n. 183741/2003, del 22.7.2025, notificato in data 5.9. 2025, di € 2.076,00 eccependo la illegittimità dell'atto impugnato per violazione della normativa recante la disciplina dell'IMU (art. 1, commi 738 e ss., della l. 160/2019 e art. 13 d.l. 201/2011) che espressamente prevede l'esenzione del pagamento di tale imposta per l'abitazione principale;
mancato contraddittorio carenza istruttoria e di motivazione.
Con controdeduzioni del 3 febbraio 2026 si è costituita in giudizio Napoli Obiettivo Valore che ribadita la correttezza del proprio operato ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione versata in atti risulta che la ricorrente è comproprietaria al 50% con la sorella di un appartamento sito in F. Cilea 145, int. 5, accatastato al foglio 13, particella 522, sub 18, z.c. 6, catg A/2, classe 7 dove risiede e che a seguito di lavori l'immobile è stato frazionato in due diverse unità immobiliari, così accatastate un immobile di mq. 46.44, sezione Avv., foglio 13, p.lla 522, sub 54, categoria A/2, classe
7, consistenza 3,5 vani, nel quale risiede e abita la ricorrente;
e un immobile di mq. 69.01, sezione Avv., foglio 13, p.lla 522, sub 55, categoria A/2, classe 7, consistenza 4,5 vani, nel quale risiede e abita la sorella.
Ne consegue che il ricorso, con motivazione assorbente in relazione alle ulteriori prospettazioni della parte,
è fondato in relazione alla non debenza del tributo richiesto limitatamente all'immobile di mq. 46.44, sezione
Avv., foglio 13, p.lla 522, sub 54, categoria A/2, classe 7, consistenza 3,5 vani, nel quale risiede, infondato nel resto.
La Corte, rilevata l'inscindibile connessione tra lo svolgimento della causa e la pronuncia sulle spese, ritiene, che nella fattispecie concreta nel suo complesso, sussistono le ragioni che giustificano la compensazione delle stesse. Tali ragioni si rinvengono nelle statuizioni relative ai punti della controversia, così come evidenziate e risolte da questa Corte, nella peculiarità e della complessità delle questioni trattate, e da tutte le vicende processuali così come esposte in narrativa.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso in relazione all'immobile di residenza. Rigetta nel resto. Compensa le spese.