Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 29/12/2025, n. 1212
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Sentenza 29 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Applicazione dell'art. 1069 c.c. in tema di opere sul fondo servente

    La Corte ha ritenuto che le opere di demolizione e rifacimento del muro di sostegno giovassero equamente sia al fondo dominante che a quello servente, applicando il principio di ripartizione delle spese in proporzione dei rispettivi vantaggi, come previsto dall'art. 1069 c.c. e dalla giurisprudenza di legittimità.

  • Rigettato
    Errata quantificazione dell'importo per lavori di minore entità

    La Corte ha ritenuto che la questione sollevata dall'appellante, relativa alla minore lunghezza effettiva del muro realizzato e al conseguente minor costo, esulasse dall'oggetto del presente giudizio di ripartizione delle spese, potendo essere fatta valere in altro procedimento.

  • Rigettato
    Erroneità della statuizione sulle spese di CTU

    La Corte ha chiarito che la parziale compensazione delle spese di lite non preclude la possibilità di porre le spese di CTU a carico di una sola parte, ritenendo la parte vincitrice anche per tali spese, in quanto la compensazione delle spese di lite è stata disposta in base al comportamento processuale complessivo, ma non in virtù di una reciproca soccombenza. La regolazione delle spese della CTU può essere diversa dalle spese restanti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 29/12/2025, n. 1212
    Giurisdizione : Corte d'Appello Reggio Calabria
    Numero : 1212
    Data del deposito : 29 dicembre 2025

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