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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 29/12/2025, n. 1212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1212 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Federica Rende Consigliere,
3) dott. Massimo Sereno Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 253/2020 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 7 ottobre 2024 e vertente
T R A
(P. , in persona del suo legale rappresentante Parte_1 PartitaIVA_1 pro-tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Via Malavenda n. 57, presso lo studio dell'Avv. Filippo Neri (p.e.c.: , che Email_1 la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Andrea Michele Viola (p.e.c.:
, giusta procura in atti;
Email_2
APPELLANTE
E
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_2 dell'amministratore pro-tempore, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via
Crisafi, 25, presso lo studio dell'Avv. Giovanni De Stefano (p.e.c.:
– fax: 0965/1870350), che lo rappresenta e difende, Email_3 giusta procura in atti;
APPELLATO
NONCHE'
(C.F. ; Controparte_2 C.F._1
APPELLATO/CONTUMACE
NONCHE'
(già (P. IVA Controparte_3 Controparte_4
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore; P.IVA_3 APPELLATA/CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 482/2020, emessa dal Tribunale di
Reggio Calabria in data 24.04.2020 nell'ambito del procedimento n. 3119/2013 R.G.
CONCLUSIONI
In riferimento all'udienza del 07.10.2024, svoltasi in modalità telematica, entrambe le parti costituite hanno precisato le conclusioni, mediante istanza di assegnazione a sentenza presentata in via telematica, rispettivamente, in data 05.10.2024 ed in data
07.10.2024, ovvero, per quanto riguarda l'appellante, come appresso: “…i sottoscritti procuratori precisano le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto di appello come di seguito trascritte. conclusioni
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Reggio Calabria, contrariis reiectis:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 482/2020 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria Seconda Sezione Civile, Giudice Dott.ssa
Tagliamonte, nell'ambito del giudizio N.R.G. 3119/2013 R.G.A.C., pubblicata in data 24.04.2020 e notificata in pari data, accogliere le seguenti conclusioni:
1. Dichiarare che nessuna somma è dovuta dalla al Parte_1 CP_1 per l'attività di manutenzione effettuata quale fondo dominante sulle aree di
[...] proprietà del fondo servente.
Dichiarare che nessuna somma è dovuta dall'odierna appellante per le spese processuali, i compensi e gli onorari del difensore, le spese di consulenza tecnica.
2. In via subordinata. Rideterminare la somma dovuta dall quale fondo Parte_1 servente, decurtandola dagli importi non dovuti e pagati in più dal per CP_1
l'intervento manutentivo, riducendola inoltre all'effettivo, residuale e del tutto marginale vantaggio del fondo servente.
3. Condannare gli eventuali oppositori alla presente domanda al pagamento delle spese e competenze ed onorari del presente giudizio, gravate di spese generali, CPA ed IVA”, nonché a quelle del giudizio di primo grado.”
A tal fine si insiste nella richiesta di integrazione della CTU sul seguente punto:
“Calcoli il minor costo dell'intervento considerato che l'impresa esecutrice non ha realizzato una porzione del manufatto per 5,90 metri lineari includendo anche i minori costi di demolizione, minore sbancamento, minore realizzazione di massetti di sottofondazione”; per il appellato, come segue: “Il sottoscritto Avv. Giovanni De Stefano, CP_1 del Foro di Reggio Calabria, difensore di fiducia del (parte Controparte_1 appellata), nel giudizio n° 253/2020 R.G.A.C., per cui è stato notificato a mezzo pec dalla Corte D'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, termine per il deposito di note a trattazione scritta in sostituzione dell'udienza prefissata, in via preliminare si riporta integralmente ed insiste in tutte le conclusioni rassegnate nella memoria di costituzione e risposta ritualmente depositata nel giudizio di appello ed in particolare insiste in tutte le conclusioni ivi rassegnate, insiste altresì nelle eccezioni e deduzioni sollevate nel merito.
L'avvocato De Stefano impugna sul punto ogni difesa ex adverso così come formulata da controparte ed insiste nel rigetto di ogni domanda in quanto del tutto infondata in fatto e diritto.
L'avv. De Stefano, infine, chiede la condanna di controparte al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarre in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così lo svolgersi del processo di primo grado è compendiato nella sentenza impugnata: <con atto di citazione del 14.07.2013 i conveniva in giudizio Parte_1 PartitaIVA_1 pro-tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Via Malavenda n. 57, presso lo studio dell'Avv. Filippo Neri (p.e.c.: , che Email_1 la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Andrea Michele Viola (p.e.c.:
, giusta procura in atti;
Email_2
APPELLANTE
E
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_2 dell'amministratore pro-tempore, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via
Crisafi, 25, presso lo studio dell'Avv. Giovanni De Stefano (p.e.c.:
– fax: 0965/1870350), che lo rappresenta e difende, Email_3 giusta procura in atti;
APPELLATO
NONCHE'
(C.F. ; Controparte_2 C.F._1
APPELLATO/CONTUMACE
NONCHE'
(già (P. IVA Controparte_3 Controparte_4
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore; P.IVA_3 APPELLATA/CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 482/2020, emessa dal Tribunale di
Reggio Calabria in data 24.04.2020 nell'ambito del procedimento n. 3119/2013 R.G.
CONCLUSIONI
In riferimento all'udienza del 07.10.2024, svoltasi in modalità telematica, entrambe le parti costituite hanno precisato le conclusioni, mediante istanza di assegnazione a sentenza presentata in via telematica, rispettivamente, in data 05.10.2024 ed in data
07.10.2024, ovvero, per quanto riguarda l'appellante, come appresso: “…i sottoscritti procuratori precisano le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto di appello come di seguito trascritte. conclusioni
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Reggio Calabria, contrariis reiectis:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 482/2020 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria Seconda Sezione Civile, Giudice Dott.ssa
Tagliamonte, nell'ambito del giudizio N.R.G. 3119/2013 R.G.A.C., pubblicata in data 24.04.2020 e notificata in pari data, accogliere le seguenti conclusioni:
1. Dichiarare che nessuna somma è dovuta dalla al Parte_1 CP_1 per l'attività di manutenzione effettuata quale fondo dominante sulle aree di
[...] proprietà del fondo servente.
Dichiarare che nessuna somma è dovuta dall'odierna appellante per le spese processuali, i compensi e gli onorari del difensore, le spese di consulenza tecnica.
2. In via subordinata. Rideterminare la somma dovuta dall quale fondo Parte_1 servente, decurtandola dagli importi non dovuti e pagati in più dal per CP_1
l'intervento manutentivo, riducendola inoltre all'effettivo, residuale e del tutto marginale vantaggio del fondo servente.
3. Condannare gli eventuali oppositori alla presente domanda al pagamento delle spese e competenze ed onorari del presente giudizio, gravate di spese generali, CPA ed IVA”, nonché a quelle del giudizio di primo grado.”
A tal fine si insiste nella richiesta di integrazione della CTU sul seguente punto:
“Calcoli il minor costo dell'intervento considerato che l'impresa esecutrice non ha realizzato una porzione del manufatto per 5,90 metri lineari includendo anche i minori costi di demolizione, minore sbancamento, minore realizzazione di massetti di sottofondazione”; per il appellato, come segue: “Il sottoscritto Avv. Giovanni De Stefano, CP_1 del Foro di Reggio Calabria, difensore di fiducia del (parte Controparte_1 appellata), nel giudizio n° 253/2020 R.G.A.C., per cui è stato notificato a mezzo pec dalla Corte D'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, termine per il deposito di note a trattazione scritta in sostituzione dell'udienza prefissata, in via preliminare si riporta integralmente ed insiste in tutte le conclusioni rassegnate nella memoria di costituzione e risposta ritualmente depositata nel giudizio di appello ed in particolare insiste in tutte le conclusioni ivi rassegnate, insiste altresì nelle eccezioni e deduzioni sollevate nel merito.
L'avvocato De Stefano impugna sul punto ogni difesa ex adverso così come formulata da controparte ed insiste nel rigetto di ogni domanda in quanto del tutto infondata in fatto e diritto.
L'avv. De Stefano, infine, chiede la condanna di controparte al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarre in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così lo svolgersi del processo di primo grado è compendiato nella sentenza impugnata:Controparte_1
l per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “In via preliminare Controparte_5 accertare e dichiarare che l'area cortilizia ed il muro di confine del più ampio stabile denominato è di proprietà della società conve nuta per non Controparte_1 avere la stessa mai ceduto le suddette aree al ...”, “…che le opere di CP_1 riparazione e manutenzione del muro di confine e cosa più importante dell'eliminazione dello stato di pericolo sono state eseguite a cura e carico del condominio per un importo di € 217.153,76, accertare e dichiarare che tale opera competeva e compete alla nella qualità di proprietaria e per l'effetto Controparte_5 dichiarare che la suddetta spesa deve essere sopportata integralmente dall CP_5
; “Condannare pertanto la alla restituzione in favore dei
[...] Controparte_5 condomini del della somma totale di € 217.153,76 pari Controparte_1 all'importo pagato per l'esecuzione delle opere oggetto del presente giudizio oltre rivalutazione ed interessi fino al soddisfo”; “Condannare controparte al pagamento delle spese e competenze del giudizio in favore dei procuratori..”.
Si costituiva ritualmente in giudizio la società convenuta dichiarando, in via preliminare, di voler chiamare in causa il terzo avv. quale Controparte_2 amministratore e legale rappresentante pro tempore del in Controparte_1 quanto nella sua qualità non avrebbe adempiuto agli obblighi ex art. 1710 c.c. omettendo di compiere tutti gli atti dovuti per la conservazione delle parti comuni del complesso , specificatamente del cortile e del muro di CP_6 CP_6 sostegno dei fabbricati;
nel merito, contestava la domanda attrice eccependone l'infondatezza per i motivi esposti nella comparsa di costituzione, chiedendone il rigetto “perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, accertando e dichiarando che il manufatto in questione è bene condominiale e disponendone, ove necessario , la ripartizione delle spese ex art. 1117-1123 cod. civ..”;
Chiedeva altresì “in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento integrale o parziale della domanda attrice, dichiarare il terzo avv tenuto al risarcimento Controparte_2 di tutte le somme che il Tribunale quantificherà nei limiti della domanda attrice e, per l'effetto, condannare quest'ultimo a dare e pagare tali somme…”;..”nella denegata ipotesi di accoglimento della richiesta di cui al punto 1) delle conclusioni di parte attrice, dichiarare che la società convenuta è tenuta soltanto a pagare le spese di demolizione del manufatto e non anche quelle di ricostruzione”.
Essendo stata autorizzata a ciò dal giudicante, in la So.co.mer notificava in data 04.12.2013 “Comparsa di risposta con chiamata di terzo” al Sig. Avv. CP_2
nella qualità di Amministratore del Condomini .
[...] CP_1
Il terzo chiamato amministratore si costituiva ritualmente in giudizio, CP_2 rilevando la nullità della chiamata in giudizio, per una serie di motivi espressi in comparsa, e limitandosi ai soli rilievi formali senza accettare il contraddittorio.
A fronte dell'eccezione sollevata, veniva dichiarata la nullità della citazione del terzo chiamato per la mancanza dell'avvertimento di cui all'art. 163,c.3 n.7 c.p.c. e veniva fissata nuova udienza invitando altresì parte convenuta a chiarire i caratteri della domanda proposta nei confronti del terzo chiamato e la posizione di quest'ultimo rispetto alla posizione di parte attrice.
Alla luce di quanto sopra, la convenuta notificava al sig. avv Controparte_2
“Atto di citazione del terzo” con il quale reiterava la domanda di manleva nei confronti de In data 03.11.2014 si costituiva il terzo chiamato avv , il CP_2 Controparte_2 quale in via preliminare dichiarava di voler chiamare in causa l q uale CP_7 compagnia assicuratrice da cui intendeva essere manlevato in virtù di polizza professionale;
sempre in via preliminare chiedeva di accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 163,c.4,c.p.c. la carenza degli elementi relativi all'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda siccome non riportati né esplicitati dal convenuto (né con la iniziale comparsa di costituzione e risposta né con il successivo atto di citazione del terzo notificato) e conseguentemente statui re in relazione alla definitiva decadenza dal diritto alla chiamata del terzo nei confronti di e pertanto disporre la conseguente estromissione dal giudizio Controparte_2
…; nel merito, il terzo chiamato chiedeva “di respingere ogni domanda di man leva operata dalla convenut perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi CP_5 dedotti ed articolati puntualmente in narrativa e, conseguentemente, rigettare la domanda della convenut ccertando e dichiarando che il manufatto in Controparte_5 questione è bene di proprietà esclusiva della stessa, o comunque non si tratta di bene condominiale ex art. 1117 c.c.; Dichiarare-nella denegata e non creduta ipotesi di soccombenza del i chiamati in caus Parte_2 Controparte_8
Europ Assistance Italia S.p.A….sono comunque tenuti a manlevare il convenuto da ogni pretesa avversa condannando questi a rifondere Controparte_2 quanto dovesse eventualmente essere tenuto a pagare alle altre parti processuali”.
Si costituiva ritualmente in giudizio con la Societ (gi Controparte_9 [...]
) che contestava nel merito la domanda svolta nei confronti del proprio CP_10 assicurato aderendo a tutte le eccezioni e deduzioni avanzate dallo stesso.
La causa, dopo essere stata riassegnata alla scrivente, veniva istruita tramite consulenza tecnica d'ufficio.
Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 2.12.2019 in cui venivano concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.>>.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Reggio Calabria così statuiva: “Il Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria, definitivamente pronunciando sulla causa avente r.g. n. 3119 /2013, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie parzialmente la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna la in persona del l.r.p.t., a rifondere al la CP_5 Controparte_1 somma di Euro 109.000,00, oltre interessi legali dalla data della notifica dell'atto di citazione sino al saldo;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Rigetta la domanda avanzata dal convenuto nei confronti del terzo chiamat
[...]
; CP_2
- Compensa al 50 % le spese tra attore e convenuta;
- Condanna il convenuto a rifondere all'attore il restante 50% delle spese di lite che liquida, operata già la decurtazione, in Euro 700,00 per spese ed Euro 4.000,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
- Condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute dal terzo chiamat , che si liquidano in € 50,00 per spese e € 8.000,00 Controparte_2 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario;
- Compensa le spese di lite tra il terzo chiamat e la compagnia assicurativa CP_2
Controparte_9
- Pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese di Ctu liquidate con separato decreto.”. Avverso la predetta sentenza proponeva appello la con atto di Parte_1 citazione notificato telematicamente il 20.05.2020, esponendo tre motivi di gravame.
In particolare, con il primo motivo l'appellante deduceva l'asserita erronea applicazione dei principi attinenti all'esercizio delle servitù e la falsa applicazione del disposto dell'art. 1069 c. c., per non avere il Tribunale considerato che i beni oggetto di lite servono in modo esclusivo all'uso ed al godimento dei singoli condomini, senza alcun vantaggio concreto per la società appellante.
Con la seconda censura veniva denunciata la ritenuta errata quantificazione dell'importo complessivo necessario per realizzare i lavori in concreto effettuati, i quali, nella realtà fattuale, sarebbero stati di minore entità rispetto a quelli pagati dal secondo quanto riportato dallo stesso C. T. U. Controparte_1
(alle pagg. 32-50 dell'elaborato peritale).
Con la terza ed ultima critica si stigmatizzava la presunta erroneità della statuizione sulle spese di C.T.U. - ritenuta peraltro priva di motivazione - in ragione del fatto che le predette avrebbero dovuto essere poste a carico di entrambe le parti nella misura di metà per ciascuna, così come era stato deliberato per quelle di lite.
Chiedeva pertanto, previa istanza di inibitoria e di integrazione della C.T.U., il totale accoglimento dello spiegato gravame, con la condanna del Controparte_1 al rimborso delle spese e competenze relative ad entrambi i gradi di
[...] giudizio.
Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 07.10.2020, il il quale resisteva Controparte_1 all'appello, chiedendone il rigetto, con condanna della società appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado.
Benché ritualmente citati, e la Controparte_2 [...] già , non si sono costituiti. Controparte_11 Controparte_10
Nel corso della trattazione nel presente grado non veniva svolta ulteriore attività istruttoria.
Indi, precisate le conclusioni, in epigrafe indicate, all'udienza collegiale del 07.10.2024
- svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. - su richiesta delle parti, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di e della Controparte_2 già , in persona del Controparte_11 Controparte_10 legale rappresentante pro-tempore, i quali, benché ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti. L'appello è nel merito infondato e va quindi respinto per le ragioni di seguito riportate.
Ed invero le conclusioni cui è giunto il Tribunale di Reggio Calabria nella adozione del provvedimento impugnato sono immuni da censure sotto il profilo logico -giuridico, nonché oggettivamente rispettose del dato probatorio emerso nel corso dell'istruttori a condotta in prime cure.
Quanto al primo motivo si osserva e rileva quanto segue.
Come è noto, in tema di “opere sul fondo servente”, l'art. 1069 c.c. stabilisce che: “Il proprietario del fondo dominante, nel fare le opere necessarie per conservare la servitù, deve scegliere il tempo e il modo che siano per recare minore incomodo al proprietario del fondo servente.
Egli deve fare le opere a sue spese, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo o dalla legge.
Se però le opere giovano anche al fondo servente, le spese sono sostenute in proporzione dei rispettivi vantaggi.”.
Orbene, in applicazione del terzo comma del citato articolo di legge, correttamente, il
Tribunale - basandosi sui dati incontrovertibili risultanti dalla C.T.U. versata in atti e di cui si dirà tra poco - ha ritenuto che le spese di demolizione e rifacimento del muro di sostegno del terreno andassero sostenute equamente tra i proprietari del fondo dominante e di quello servente in proporzione ai rispettivi vantaggi.
Alcuna importanza può avere - per come invece contrariamente sostenuto dall'appellante - la circostanza che la (irrisoria) porzione di cortile posta a ridosso del muro di contenimento e recinzione - di appena 11 metri quadrati - non sia più di proprietà della per averla essa ceduta ai singoli condomini Parte_1
(peraltro neanche convenuti in giudizio) per la creazione di sette posti auto di loro esclusiva proprietà, quando, di converso, la più ampia e consistente frazione della superficie di terreno in questione è rimasta in testa alla predetta società.
Tale rilievo, infatti, non modifica sostanzialmente la situazione di fatto sottostante, essendo incontestabile che il terreno sul quale insistono il cortile ed il muro di contenimento per cui è causa sono di proprietà esclusiva della Parte_1
Il dato di cui sopra è, peraltro, riportato in maniera inequivocabile nella C.T.U. espletata in prime cure – da condividersi nella sua totalità e nelle conclusioni raggiunte, stante il rigore logico, scientifico e metodologico da cui è permeata, anche sulla base della documentazione esaminata ed acquisita in atti - la quale, tra l'altro, afferma:
“Dalla consultazione dell'atto di acquisto del terreno, da parte dell del CP_5
07 Gennaio 1989 (n. repertorio 6107, n. raccolta 2908, Notaio Dott , Persona_1 emerge che “sono compresi, in giusto rapporto fra le parti ed il tutto, i diritti condominiali di quelle parti del maggior complesso edilizio, che, a norma dell'art. 1117 del codice civile e per destinazione urbanistica e di progetto, sono comuni negli edifici, con la precisazione che sono esclusi dalla proprietà condominiale i seguenti beni, dei quali la società permutante riserva la proprietà esclusiva: tutte le aree scoperte circostanti al fabbricato e destinate a parcheggio, a verde, a spazi di pertinenza del fabbricato stesso e ad ogni altro scopo”. Anche gli atti notarili di compravendita degli immobili stipulati dalla a favore dei condomini riportano un'espressa CP_5 riserva di proprietà dell'intera area cortilizia a vantaggio della parte venditrice. In particolare, viene riportato quanto segue: “Sono compresi nella presente vendita, a favore dei compratori, in giusto rapporto fra le parti ed il tutto, i diritti condominiali di quelle parti del maggior fabbricato e del maggior complesso edilizio che, a norma dell'articolo 1117 del codice civile, sono comuni negli edifici, con la precisazione ... che tutti i cortili e gli spazi di isolamento che circondano l'intero complesso edilizio (si precisa che in alcuni atti si fa riferimento al sub. 46, in altri al sub. 110, entrambi soppressi, seconda quanto già sopra descritto) sono esclusi da ogni diritto di proprietà condominiale e, pertanto, rimangono di piena ed esclusiva proprietà della società venditrice;
detti cortili e spazi di isolamento sono gravati, a favore delle singole unità immobiliari di cui si compone il maggior complesso edilizio, delle servitù di passaggio pedonale e carraio e delle servitù di luce, veduta e affaccio”.
Per completezza, si riporta di seguito un ulteriore passaggio della C.T.U. dal quale si evince a chiare note come il vantaggio ottenuto dalla demolizione e successiva ricostruzione del muro di contenimento sia stato equamente considerato tanto per il quanto per la società appellante: “L'intervento Controparte_1 consistente nella demolizione e ricostruzione del muro di contenimento è risultato, come descritto nei precedenti paragrafi, necessario per garantire l'incolumità pubblica e privata. Ciò ha consentito di mettere in sicurezza l'edificio retrostante, dal momento che il ribaltamento del muro avrebbe potuto creare seri danneggiamenti alle strutture portanti del fabbricato stesso (il Comune aveva anche ordinato lo sgombero dei condomini della "Scala A", fino alla messa in sicurezza dell'intera area), in quanto il muro stesso rappresentava un'opera di contenimento del terrapieno sul quale sono poggiate le fondazioni dell'intero complesso edilizio.
Il conseguente abbassamento della pavimentazione dell'area cortilizia, unitamente alla presenza di irregolarità del piano di calpestio (già parzialmente rilevati e documentati nella relazione dell'Arch. con allegata documentazione fotografica), Per_2 avevano causato gravi disagi ai condomini, a causa dell'impossibilità di impiego, in condizioni di piena sicurezza, dei posti auto ubicati nella stessa area cortilizia;
oltre a quanto rilevato, l'espandersi del sopracitato abbassamento avrebbe potuto causare problematiche legate anche alle difficoltà di accesso allo stabile .
Lo stesso intervento realizzato è andato a vantaggio anche della medesima area cortilizia, di proprietà della in quanto il crollo del muro avrebbe reso CP_5 certamente inutilizzabile il piazzale (del quale la stessa ditta, per come già riportato sopra, ad esclusione dei posti auto ceduti ai condomini, detiene la proprietà), generando conseguenze ben più gravose rispetto a quanto rilevato precedentemente all'inizio dell'attività di demolizione e ricostruzione. Il fenomeno fessurativo aveva, infatti, generato il distacco ed un inizio di ribaltamento di una parte del muro, unitamente allo svuotamento del materiale di sottofondo alla pavimentazione del cortile.
Da ciò deriva che tutte le opere eseguite e descritte nel computo metrico estimativo siano andate a vantaggio, oltre che del fondo dominante, anche del fondo servente.
L'area cortilizia, infatti, non potrebbe esistere senza la presenza del muro di sostegno, il quale rappresenta un elemento di contenimento dello stesso cortile (oltre che di contenimento del fabbricato esistente), la cui funzione risulta essere necessaria ed indispensabile ai fini dell'esistenza e della fruibilità del cortile stesso.
Ne deriva che la corretta e completa esecuzione di tutte le lavorazioni descritte nel computo metrico estimativo, ed eseguite sul muro esistente, consistenti (per come già ampiamente descritto nei precedenti paragrafi) nella demolizione e ricostruzione dello stesso, abbiano generato un vantaggio per il fondo servente, consistente nella prosecuzione dello svolgimento della funzione e della sua presenza in sito, dal momento che il cedimento del muro avrebbe comportato il crollo anche della stessa area cortilizia (oltre che del fabbricato)”.
In risposta al quinto quesito, il C.T.U. così conclude: “…il tecnico scrivente ritiene che la ripartizione dei costi dei lavori eseguiti vada eseguita in maniera equa tra la Parte
e la Parte Dominante, dal momento che i rispettivi vantaggi di cui hanno Pt_3 usufruito i due fondi sono tra loro equiparabili. Infatti, le opere di demolizione e ricostruzione hanno giovato equamente ad i due fondi, i quali, come detto, non potrebbero proseguire ad esistere in condizioni di piena sicurezza e fruibilità, senza la realizzazione delle opere eseguite sul muro di sostegno.”.
Pertanto, alla luce del dato sopra in rilievo, anche questo Collegio, in totale accordo con quanto statuito dal Tribunale con la sentenza impugnata, intende aderire all'indirizzo interpretativo delineato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 2637/1975
- che, seppur risalente, è stato tuttavia ripreso e ripercorso di recente da Cass. n.
16953/2022 e n. 24124/2020 - che così si è espressa: “L'art. 1069 cod. civ.. il quale stabilisce che, nel caso in cui le opere necessarie alla conservazione della servitù, eseguite dal proprietario del fondo dominante sul fondo servente, giovano anche a quest'ultimo, le relative spese debbono essere sostenute da entrambi i soggetti del rapporto giuridico di servitù in proporzione dei rispettivi vantaggi, non costituisce una norma eccezionale, ma, al contrario, rappresenta l'applicazione di un più generale principio di equità genericamente ispirato all'esigenza di evitare indebiti arricchimenti. Pertanto, tale norma è applicabile anche nel caso, da essa non specificamente contemplato, in cui sia stato il proprietario del fondo servente ad eseguire su quest'ultimo, sia pure nel proprio interesse, opere necessarie alla conservazione della servitù”.
Il secondo motivo è parimenti infondato.
L'appellante sostiene che, essendo emerso dalla C.T.U. che il muro effettivamente realizzato ha un minore sviluppo lineare di m. 5,90, avrebbe dovuto essere eventualmente condannata a rifondere una cifra inferiore rispetto a quella stabilita in sentenza, dovendosi scomputare dal totale la somma di €. 22.564,17, pari al costo delle opere non eseguite.
In verità, lo stesso C.T.U. ha rilevato una “…minore lunghezza complessiva del muro e (…) differenti altezze dei paramenti verticali, che hanno quindi generato un quantitativo di materiali (acciaio in barre, conglomerati cementizi per elementi in fondazione ed in elevazione, casseformi in elevazione ed in fondazione) inferiore a quanto computato…” ed evidenziato, in riferimento alle caratteristiche dei materiali previsti, di non potere
“…giudicare se siano effettivamente quelle descritte, nel computo (…)”, ma di potere unicamente fare “…affidamento al certificato di collaudo dell'Ing ”. Persona_3
La questione sollevata dall'appellante esula tuttavia dall'oggetto del presente giudizio, che verte in tema di ripartizione di spese per opere eseguite sul fondo servente (in ogni caso già anticipate dal e di cui in prime cure ne Controparte_1 aveva chiesto il totale rimborso nei confronti della , potendo Controparte_5 eventualmente essere fatta valere in altro procedimento.
Quanto alla terza critica mossa dall'appellante in riferimento alla presunta mancanza di motivazione sottesa alla condanna al totale rimborso delle spese di C.T.U. a carico della la stessa è inconsistente. Controparte_5
Risulta ben evidente, dal corpo motivazionale del provvedimento impugnato, che, in ordine alle spese di lite, il Tribunale ha giustificato la parziale compensazione (al 50%) delle stesse in base al comportamento complessivo processuale avuto dalla ma non anche in virtù di una reciproca soccombenza, così come Parte_1 pretenderebbe l'odierna appellante.
Viceversa ha posto definitivamente a carico della uelle di C.T.U., Parte_1 con ciò ritenendo totalmente vittorioso il pur Controparte_1 avendone ridotto al 50% le pretese creditorie.
Valga sul punto il principio stabilito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 32061 del 31 ottobre 2022, secondo cui “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c., comma 2”.
L'appellante si duole inoltre del fatto che le spese di CTU siano state poste interamente a suo carico, mentre le altre spese di lite sono state compensate.
La censura non è pertinente.
Ed invero secondo pacifica giurisprudenza (cfr., di recente, Cass. Civ. Sez. 3 -
Ordinanza n. 10277 del 18.04.2025) "Non viola l'art 92 c.p.c. il giudice di merito che, dopo avere dichiarato la compensazione delle spese fra le parti, pone a cari co dell'attore quelle della consulenza tecnica di ufficio, in quanto tale pronuncia sta solo ad indicare che la compensazione ha natura parziale.", di talché la regolazione delle spese della CTU può essere diversa dalle spese restanti.
Per quanto sopra argomentato, l'appello va integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo - in base al disposto dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come aggiornato dal successivo
D.M. n. 147 del 13/08/2022, secondo i parametri minimi per i giudizi contenziosi ed in rapporto al decisum della controversia (€. 109.000,00), attesa la bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto devolute - in complessivi €. 7.160,00, (così specificati: €.
1.489,00 per la fase di studio, €. 956,00 per la fase introduttiva, €. 2.163,00 per la fase istruttoria ed €. 2.552,00 per la fase decisionale), oltre accessori come per legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
Va altresì stabilito il non luogo a provvedere in ordine alle spese di li te in favore di
(già Controparte_12 Controparte_13 [...]
, stante la loro mancata costituzione in giudizio. CP_10
Sussistono altresì i presupposti per l'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del
D.p.r. 115/2002, in quanto l'impugnazione è stata respinta integralmente.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti del nonché di Controparte_1 Controparte_2
e della già ,
[...] Controparte_11 Controparte_10 con atto di citazione notificato telematicamente in data 20.05.2020, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede: 1) Dichiara la contumacia di e della Controparte_2 [...]
(già , in persona del legale Controparte_11 Controparte_10 rappresentante pro-tempore,
2) Rigetta l'appello;
3) Condanna la in persona del legale rappresentante pro- Controparte_5 tempore, alla rifusione delle spese e competenze del presente grado di giudizio in favore del in persona dell'amministratore pro- Controparte_1 tempore, che liquida in complessivi €. 7.160,00, oltre rimborso spese forfetarie del 15
% e accessori di legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario;
4) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.p.r. 115/2002, attesta che l'impugnazione è stata respinta integralmente;
5) Nulla sulle spese di lite per quanto riguarda gli appellati Controparte_2
e (già , in
[...] Controparte_11 Controparte_10 persona del legale rappresentante pro-tempore,
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 5 novembre 2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Massimo Sereno) (dott.ssa Patrizia Morabito)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Federica Rende Consigliere,
3) dott. Massimo Sereno Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 253/2020 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 7 ottobre 2024 e vertente
T R A
(P. , in persona del suo legale rappresentante Parte_1 PartitaIVA_1 pro-tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Via Malavenda n. 57, presso lo studio dell'Avv. Filippo Neri (p.e.c.: , che Email_1 la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Andrea Michele Viola (p.e.c.:
, giusta procura in atti;
Email_2
APPELLANTE
E
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_2 dell'amministratore pro-tempore, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via
Crisafi, 25, presso lo studio dell'Avv. Giovanni De Stefano (p.e.c.:
– fax: 0965/1870350), che lo rappresenta e difende, Email_3 giusta procura in atti;
APPELLATO
NONCHE'
(C.F. ; Controparte_2 C.F._1
APPELLATO/CONTUMACE
NONCHE'
(già (P. IVA Controparte_3 Controparte_4
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore; P.IVA_3 APPELLATA/CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 482/2020, emessa dal Tribunale di
Reggio Calabria in data 24.04.2020 nell'ambito del procedimento n. 3119/2013 R.G.
CONCLUSIONI
In riferimento all'udienza del 07.10.2024, svoltasi in modalità telematica, entrambe le parti costituite hanno precisato le conclusioni, mediante istanza di assegnazione a sentenza presentata in via telematica, rispettivamente, in data 05.10.2024 ed in data
07.10.2024, ovvero, per quanto riguarda l'appellante, come appresso: “…i sottoscritti procuratori precisano le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto di appello come di seguito trascritte. conclusioni
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Reggio Calabria, contrariis reiectis:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 482/2020 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria Seconda Sezione Civile, Giudice Dott.ssa
Tagliamonte, nell'ambito del giudizio N.R.G. 3119/2013 R.G.A.C., pubblicata in data 24.04.2020 e notificata in pari data, accogliere le seguenti conclusioni:
1. Dichiarare che nessuna somma è dovuta dalla al Parte_1 CP_1 per l'attività di manutenzione effettuata quale fondo dominante sulle aree di
[...] proprietà del fondo servente.
Dichiarare che nessuna somma è dovuta dall'odierna appellante per le spese processuali, i compensi e gli onorari del difensore, le spese di consulenza tecnica.
2. In via subordinata. Rideterminare la somma dovuta dall quale fondo Parte_1 servente, decurtandola dagli importi non dovuti e pagati in più dal per CP_1
l'intervento manutentivo, riducendola inoltre all'effettivo, residuale e del tutto marginale vantaggio del fondo servente.
3. Condannare gli eventuali oppositori alla presente domanda al pagamento delle spese e competenze ed onorari del presente giudizio, gravate di spese generali, CPA ed IVA”, nonché a quelle del giudizio di primo grado.”
A tal fine si insiste nella richiesta di integrazione della CTU sul seguente punto:
“Calcoli il minor costo dell'intervento considerato che l'impresa esecutrice non ha realizzato una porzione del manufatto per 5,90 metri lineari includendo anche i minori costi di demolizione, minore sbancamento, minore realizzazione di massetti di sottofondazione”; per il appellato, come segue: “Il sottoscritto Avv. Giovanni De Stefano, CP_1 del Foro di Reggio Calabria, difensore di fiducia del (parte Controparte_1 appellata), nel giudizio n° 253/2020 R.G.A.C., per cui è stato notificato a mezzo pec dalla Corte D'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, termine per il deposito di note a trattazione scritta in sostituzione dell'udienza prefissata, in via preliminare si riporta integralmente ed insiste in tutte le conclusioni rassegnate nella memoria di costituzione e risposta ritualmente depositata nel giudizio di appello ed in particolare insiste in tutte le conclusioni ivi rassegnate, insiste altresì nelle eccezioni e deduzioni sollevate nel merito.
L'avvocato De Stefano impugna sul punto ogni difesa ex adverso così come formulata da controparte ed insiste nel rigetto di ogni domanda in quanto del tutto infondata in fatto e diritto.
L'avv. De Stefano, infine, chiede la condanna di controparte al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarre in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così lo svolgersi del processo di primo grado è compendiato nella sentenza impugnata: <con atto di citazione del 14.07.2013 i conveniva in giudizio Parte_1 PartitaIVA_1 pro-tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Via Malavenda n. 57, presso lo studio dell'Avv. Filippo Neri (p.e.c.: , che Email_1 la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Andrea Michele Viola (p.e.c.:
, giusta procura in atti;
Email_2
APPELLANTE
E
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_2 dell'amministratore pro-tempore, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via
Crisafi, 25, presso lo studio dell'Avv. Giovanni De Stefano (p.e.c.:
– fax: 0965/1870350), che lo rappresenta e difende, Email_3 giusta procura in atti;
APPELLATO
NONCHE'
(C.F. ; Controparte_2 C.F._1
APPELLATO/CONTUMACE
NONCHE'
(già (P. IVA Controparte_3 Controparte_4
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore; P.IVA_3 APPELLATA/CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 482/2020, emessa dal Tribunale di
Reggio Calabria in data 24.04.2020 nell'ambito del procedimento n. 3119/2013 R.G.
CONCLUSIONI
In riferimento all'udienza del 07.10.2024, svoltasi in modalità telematica, entrambe le parti costituite hanno precisato le conclusioni, mediante istanza di assegnazione a sentenza presentata in via telematica, rispettivamente, in data 05.10.2024 ed in data
07.10.2024, ovvero, per quanto riguarda l'appellante, come appresso: “…i sottoscritti procuratori precisano le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto di appello come di seguito trascritte. conclusioni
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Reggio Calabria, contrariis reiectis:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 482/2020 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria Seconda Sezione Civile, Giudice Dott.ssa
Tagliamonte, nell'ambito del giudizio N.R.G. 3119/2013 R.G.A.C., pubblicata in data 24.04.2020 e notificata in pari data, accogliere le seguenti conclusioni:
1. Dichiarare che nessuna somma è dovuta dalla al Parte_1 CP_1 per l'attività di manutenzione effettuata quale fondo dominante sulle aree di
[...] proprietà del fondo servente.
Dichiarare che nessuna somma è dovuta dall'odierna appellante per le spese processuali, i compensi e gli onorari del difensore, le spese di consulenza tecnica.
2. In via subordinata. Rideterminare la somma dovuta dall quale fondo Parte_1 servente, decurtandola dagli importi non dovuti e pagati in più dal per CP_1
l'intervento manutentivo, riducendola inoltre all'effettivo, residuale e del tutto marginale vantaggio del fondo servente.
3. Condannare gli eventuali oppositori alla presente domanda al pagamento delle spese e competenze ed onorari del presente giudizio, gravate di spese generali, CPA ed IVA”, nonché a quelle del giudizio di primo grado.”
A tal fine si insiste nella richiesta di integrazione della CTU sul seguente punto:
“Calcoli il minor costo dell'intervento considerato che l'impresa esecutrice non ha realizzato una porzione del manufatto per 5,90 metri lineari includendo anche i minori costi di demolizione, minore sbancamento, minore realizzazione di massetti di sottofondazione”; per il appellato, come segue: “Il sottoscritto Avv. Giovanni De Stefano, CP_1 del Foro di Reggio Calabria, difensore di fiducia del (parte Controparte_1 appellata), nel giudizio n° 253/2020 R.G.A.C., per cui è stato notificato a mezzo pec dalla Corte D'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, termine per il deposito di note a trattazione scritta in sostituzione dell'udienza prefissata, in via preliminare si riporta integralmente ed insiste in tutte le conclusioni rassegnate nella memoria di costituzione e risposta ritualmente depositata nel giudizio di appello ed in particolare insiste in tutte le conclusioni ivi rassegnate, insiste altresì nelle eccezioni e deduzioni sollevate nel merito.
L'avvocato De Stefano impugna sul punto ogni difesa ex adverso così come formulata da controparte ed insiste nel rigetto di ogni domanda in quanto del tutto infondata in fatto e diritto.
L'avv. De Stefano, infine, chiede la condanna di controparte al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarre in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così lo svolgersi del processo di primo grado è compendiato nella sentenza impugnata:
l per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “In via preliminare Controparte_5 accertare e dichiarare che l'area cortilizia ed il muro di confine del più ampio stabile denominato è di proprietà della società conve nuta per non Controparte_1 avere la stessa mai ceduto le suddette aree al ...”, “…che le opere di CP_1 riparazione e manutenzione del muro di confine e cosa più importante dell'eliminazione dello stato di pericolo sono state eseguite a cura e carico del condominio per un importo di € 217.153,76, accertare e dichiarare che tale opera competeva e compete alla nella qualità di proprietaria e per l'effetto Controparte_5 dichiarare che la suddetta spesa deve essere sopportata integralmente dall CP_5
; “Condannare pertanto la alla restituzione in favore dei
[...] Controparte_5 condomini del della somma totale di € 217.153,76 pari Controparte_1 all'importo pagato per l'esecuzione delle opere oggetto del presente giudizio oltre rivalutazione ed interessi fino al soddisfo”; “Condannare controparte al pagamento delle spese e competenze del giudizio in favore dei procuratori..”.
Si costituiva ritualmente in giudizio la società convenuta dichiarando, in via preliminare, di voler chiamare in causa il terzo avv. quale Controparte_2 amministratore e legale rappresentante pro tempore del in Controparte_1 quanto nella sua qualità non avrebbe adempiuto agli obblighi ex art. 1710 c.c. omettendo di compiere tutti gli atti dovuti per la conservazione delle parti comuni del complesso , specificatamente del cortile e del muro di CP_6 CP_6 sostegno dei fabbricati;
nel merito, contestava la domanda attrice eccependone l'infondatezza per i motivi esposti nella comparsa di costituzione, chiedendone il rigetto “perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, accertando e dichiarando che il manufatto in questione è bene condominiale e disponendone, ove necessario , la ripartizione delle spese ex art. 1117-1123 cod. civ..”;
Chiedeva altresì “in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento integrale o parziale della domanda attrice, dichiarare il terzo avv tenuto al risarcimento Controparte_2 di tutte le somme che il Tribunale quantificherà nei limiti della domanda attrice e, per l'effetto, condannare quest'ultimo a dare e pagare tali somme…”;..”nella denegata ipotesi di accoglimento della richiesta di cui al punto 1) delle conclusioni di parte attrice, dichiarare che la società convenuta è tenuta soltanto a pagare le spese di demolizione del manufatto e non anche quelle di ricostruzione”.
Essendo stata autorizzata a ciò dal giudicante, in la So.co.mer notificava in data 04.12.2013 “Comparsa di risposta con chiamata di terzo” al Sig. Avv. CP_2
nella qualità di Amministratore del Condomini .
[...] CP_1
Il terzo chiamato amministratore si costituiva ritualmente in giudizio, CP_2 rilevando la nullità della chiamata in giudizio, per una serie di motivi espressi in comparsa, e limitandosi ai soli rilievi formali senza accettare il contraddittorio.
A fronte dell'eccezione sollevata, veniva dichiarata la nullità della citazione del terzo chiamato per la mancanza dell'avvertimento di cui all'art. 163,c.3 n.7 c.p.c. e veniva fissata nuova udienza invitando altresì parte convenuta a chiarire i caratteri della domanda proposta nei confronti del terzo chiamato e la posizione di quest'ultimo rispetto alla posizione di parte attrice.
Alla luce di quanto sopra, la convenuta notificava al sig. avv Controparte_2
“Atto di citazione del terzo” con il quale reiterava la domanda di manleva nei confronti de In data 03.11.2014 si costituiva il terzo chiamato avv , il CP_2 Controparte_2 quale in via preliminare dichiarava di voler chiamare in causa l q uale CP_7 compagnia assicuratrice da cui intendeva essere manlevato in virtù di polizza professionale;
sempre in via preliminare chiedeva di accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 163,c.4,c.p.c. la carenza degli elementi relativi all'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda siccome non riportati né esplicitati dal convenuto (né con la iniziale comparsa di costituzione e risposta né con il successivo atto di citazione del terzo notificato) e conseguentemente statui re in relazione alla definitiva decadenza dal diritto alla chiamata del terzo nei confronti di e pertanto disporre la conseguente estromissione dal giudizio Controparte_2
…; nel merito, il terzo chiamato chiedeva “di respingere ogni domanda di man leva operata dalla convenut perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi CP_5 dedotti ed articolati puntualmente in narrativa e, conseguentemente, rigettare la domanda della convenut ccertando e dichiarando che il manufatto in Controparte_5 questione è bene di proprietà esclusiva della stessa, o comunque non si tratta di bene condominiale ex art. 1117 c.c.; Dichiarare-nella denegata e non creduta ipotesi di soccombenza del i chiamati in caus Parte_2 Controparte_8
Europ Assistance Italia S.p.A….sono comunque tenuti a manlevare il convenuto da ogni pretesa avversa condannando questi a rifondere Controparte_2 quanto dovesse eventualmente essere tenuto a pagare alle altre parti processuali”.
Si costituiva ritualmente in giudizio con la Societ (gi Controparte_9 [...]
) che contestava nel merito la domanda svolta nei confronti del proprio CP_10 assicurato aderendo a tutte le eccezioni e deduzioni avanzate dallo stesso.
La causa, dopo essere stata riassegnata alla scrivente, veniva istruita tramite consulenza tecnica d'ufficio.
Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 2.12.2019 in cui venivano concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.>>.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Reggio Calabria così statuiva: “Il Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria, definitivamente pronunciando sulla causa avente r.g. n. 3119 /2013, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie parzialmente la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna la in persona del l.r.p.t., a rifondere al la CP_5 Controparte_1 somma di Euro 109.000,00, oltre interessi legali dalla data della notifica dell'atto di citazione sino al saldo;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Rigetta la domanda avanzata dal convenuto nei confronti del terzo chiamat
[...]
; CP_2
- Compensa al 50 % le spese tra attore e convenuta;
- Condanna il convenuto a rifondere all'attore il restante 50% delle spese di lite che liquida, operata già la decurtazione, in Euro 700,00 per spese ed Euro 4.000,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
- Condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute dal terzo chiamat , che si liquidano in € 50,00 per spese e € 8.000,00 Controparte_2 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario;
- Compensa le spese di lite tra il terzo chiamat e la compagnia assicurativa CP_2
Controparte_9
- Pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese di Ctu liquidate con separato decreto.”. Avverso la predetta sentenza proponeva appello la con atto di Parte_1 citazione notificato telematicamente il 20.05.2020, esponendo tre motivi di gravame.
In particolare, con il primo motivo l'appellante deduceva l'asserita erronea applicazione dei principi attinenti all'esercizio delle servitù e la falsa applicazione del disposto dell'art. 1069 c. c., per non avere il Tribunale considerato che i beni oggetto di lite servono in modo esclusivo all'uso ed al godimento dei singoli condomini, senza alcun vantaggio concreto per la società appellante.
Con la seconda censura veniva denunciata la ritenuta errata quantificazione dell'importo complessivo necessario per realizzare i lavori in concreto effettuati, i quali, nella realtà fattuale, sarebbero stati di minore entità rispetto a quelli pagati dal secondo quanto riportato dallo stesso C. T. U. Controparte_1
(alle pagg. 32-50 dell'elaborato peritale).
Con la terza ed ultima critica si stigmatizzava la presunta erroneità della statuizione sulle spese di C.T.U. - ritenuta peraltro priva di motivazione - in ragione del fatto che le predette avrebbero dovuto essere poste a carico di entrambe le parti nella misura di metà per ciascuna, così come era stato deliberato per quelle di lite.
Chiedeva pertanto, previa istanza di inibitoria e di integrazione della C.T.U., il totale accoglimento dello spiegato gravame, con la condanna del Controparte_1 al rimborso delle spese e competenze relative ad entrambi i gradi di
[...] giudizio.
Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 07.10.2020, il il quale resisteva Controparte_1 all'appello, chiedendone il rigetto, con condanna della società appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado.
Benché ritualmente citati, e la Controparte_2 [...] già , non si sono costituiti. Controparte_11 Controparte_10
Nel corso della trattazione nel presente grado non veniva svolta ulteriore attività istruttoria.
Indi, precisate le conclusioni, in epigrafe indicate, all'udienza collegiale del 07.10.2024
- svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. - su richiesta delle parti, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di e della Controparte_2 già , in persona del Controparte_11 Controparte_10 legale rappresentante pro-tempore, i quali, benché ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti. L'appello è nel merito infondato e va quindi respinto per le ragioni di seguito riportate.
Ed invero le conclusioni cui è giunto il Tribunale di Reggio Calabria nella adozione del provvedimento impugnato sono immuni da censure sotto il profilo logico -giuridico, nonché oggettivamente rispettose del dato probatorio emerso nel corso dell'istruttori a condotta in prime cure.
Quanto al primo motivo si osserva e rileva quanto segue.
Come è noto, in tema di “opere sul fondo servente”, l'art. 1069 c.c. stabilisce che: “Il proprietario del fondo dominante, nel fare le opere necessarie per conservare la servitù, deve scegliere il tempo e il modo che siano per recare minore incomodo al proprietario del fondo servente.
Egli deve fare le opere a sue spese, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo o dalla legge.
Se però le opere giovano anche al fondo servente, le spese sono sostenute in proporzione dei rispettivi vantaggi.”.
Orbene, in applicazione del terzo comma del citato articolo di legge, correttamente, il
Tribunale - basandosi sui dati incontrovertibili risultanti dalla C.T.U. versata in atti e di cui si dirà tra poco - ha ritenuto che le spese di demolizione e rifacimento del muro di sostegno del terreno andassero sostenute equamente tra i proprietari del fondo dominante e di quello servente in proporzione ai rispettivi vantaggi.
Alcuna importanza può avere - per come invece contrariamente sostenuto dall'appellante - la circostanza che la (irrisoria) porzione di cortile posta a ridosso del muro di contenimento e recinzione - di appena 11 metri quadrati - non sia più di proprietà della per averla essa ceduta ai singoli condomini Parte_1
(peraltro neanche convenuti in giudizio) per la creazione di sette posti auto di loro esclusiva proprietà, quando, di converso, la più ampia e consistente frazione della superficie di terreno in questione è rimasta in testa alla predetta società.
Tale rilievo, infatti, non modifica sostanzialmente la situazione di fatto sottostante, essendo incontestabile che il terreno sul quale insistono il cortile ed il muro di contenimento per cui è causa sono di proprietà esclusiva della Parte_1
Il dato di cui sopra è, peraltro, riportato in maniera inequivocabile nella C.T.U. espletata in prime cure – da condividersi nella sua totalità e nelle conclusioni raggiunte, stante il rigore logico, scientifico e metodologico da cui è permeata, anche sulla base della documentazione esaminata ed acquisita in atti - la quale, tra l'altro, afferma:
“Dalla consultazione dell'atto di acquisto del terreno, da parte dell del CP_5
07 Gennaio 1989 (n. repertorio 6107, n. raccolta 2908, Notaio Dott , Persona_1 emerge che “sono compresi, in giusto rapporto fra le parti ed il tutto, i diritti condominiali di quelle parti del maggior complesso edilizio, che, a norma dell'art. 1117 del codice civile e per destinazione urbanistica e di progetto, sono comuni negli edifici, con la precisazione che sono esclusi dalla proprietà condominiale i seguenti beni, dei quali la società permutante riserva la proprietà esclusiva: tutte le aree scoperte circostanti al fabbricato e destinate a parcheggio, a verde, a spazi di pertinenza del fabbricato stesso e ad ogni altro scopo”. Anche gli atti notarili di compravendita degli immobili stipulati dalla a favore dei condomini riportano un'espressa CP_5 riserva di proprietà dell'intera area cortilizia a vantaggio della parte venditrice. In particolare, viene riportato quanto segue: “Sono compresi nella presente vendita, a favore dei compratori, in giusto rapporto fra le parti ed il tutto, i diritti condominiali di quelle parti del maggior fabbricato e del maggior complesso edilizio che, a norma dell'articolo 1117 del codice civile, sono comuni negli edifici, con la precisazione ... che tutti i cortili e gli spazi di isolamento che circondano l'intero complesso edilizio (si precisa che in alcuni atti si fa riferimento al sub. 46, in altri al sub. 110, entrambi soppressi, seconda quanto già sopra descritto) sono esclusi da ogni diritto di proprietà condominiale e, pertanto, rimangono di piena ed esclusiva proprietà della società venditrice;
detti cortili e spazi di isolamento sono gravati, a favore delle singole unità immobiliari di cui si compone il maggior complesso edilizio, delle servitù di passaggio pedonale e carraio e delle servitù di luce, veduta e affaccio”.
Per completezza, si riporta di seguito un ulteriore passaggio della C.T.U. dal quale si evince a chiare note come il vantaggio ottenuto dalla demolizione e successiva ricostruzione del muro di contenimento sia stato equamente considerato tanto per il quanto per la società appellante: “L'intervento Controparte_1 consistente nella demolizione e ricostruzione del muro di contenimento è risultato, come descritto nei precedenti paragrafi, necessario per garantire l'incolumità pubblica e privata. Ciò ha consentito di mettere in sicurezza l'edificio retrostante, dal momento che il ribaltamento del muro avrebbe potuto creare seri danneggiamenti alle strutture portanti del fabbricato stesso (il Comune aveva anche ordinato lo sgombero dei condomini della "Scala A", fino alla messa in sicurezza dell'intera area), in quanto il muro stesso rappresentava un'opera di contenimento del terrapieno sul quale sono poggiate le fondazioni dell'intero complesso edilizio.
Il conseguente abbassamento della pavimentazione dell'area cortilizia, unitamente alla presenza di irregolarità del piano di calpestio (già parzialmente rilevati e documentati nella relazione dell'Arch. con allegata documentazione fotografica), Per_2 avevano causato gravi disagi ai condomini, a causa dell'impossibilità di impiego, in condizioni di piena sicurezza, dei posti auto ubicati nella stessa area cortilizia;
oltre a quanto rilevato, l'espandersi del sopracitato abbassamento avrebbe potuto causare problematiche legate anche alle difficoltà di accesso allo stabile .
Lo stesso intervento realizzato è andato a vantaggio anche della medesima area cortilizia, di proprietà della in quanto il crollo del muro avrebbe reso CP_5 certamente inutilizzabile il piazzale (del quale la stessa ditta, per come già riportato sopra, ad esclusione dei posti auto ceduti ai condomini, detiene la proprietà), generando conseguenze ben più gravose rispetto a quanto rilevato precedentemente all'inizio dell'attività di demolizione e ricostruzione. Il fenomeno fessurativo aveva, infatti, generato il distacco ed un inizio di ribaltamento di una parte del muro, unitamente allo svuotamento del materiale di sottofondo alla pavimentazione del cortile.
Da ciò deriva che tutte le opere eseguite e descritte nel computo metrico estimativo siano andate a vantaggio, oltre che del fondo dominante, anche del fondo servente.
L'area cortilizia, infatti, non potrebbe esistere senza la presenza del muro di sostegno, il quale rappresenta un elemento di contenimento dello stesso cortile (oltre che di contenimento del fabbricato esistente), la cui funzione risulta essere necessaria ed indispensabile ai fini dell'esistenza e della fruibilità del cortile stesso.
Ne deriva che la corretta e completa esecuzione di tutte le lavorazioni descritte nel computo metrico estimativo, ed eseguite sul muro esistente, consistenti (per come già ampiamente descritto nei precedenti paragrafi) nella demolizione e ricostruzione dello stesso, abbiano generato un vantaggio per il fondo servente, consistente nella prosecuzione dello svolgimento della funzione e della sua presenza in sito, dal momento che il cedimento del muro avrebbe comportato il crollo anche della stessa area cortilizia (oltre che del fabbricato)”.
In risposta al quinto quesito, il C.T.U. così conclude: “…il tecnico scrivente ritiene che la ripartizione dei costi dei lavori eseguiti vada eseguita in maniera equa tra la Parte
e la Parte Dominante, dal momento che i rispettivi vantaggi di cui hanno Pt_3 usufruito i due fondi sono tra loro equiparabili. Infatti, le opere di demolizione e ricostruzione hanno giovato equamente ad i due fondi, i quali, come detto, non potrebbero proseguire ad esistere in condizioni di piena sicurezza e fruibilità, senza la realizzazione delle opere eseguite sul muro di sostegno.”.
Pertanto, alla luce del dato sopra in rilievo, anche questo Collegio, in totale accordo con quanto statuito dal Tribunale con la sentenza impugnata, intende aderire all'indirizzo interpretativo delineato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 2637/1975
- che, seppur risalente, è stato tuttavia ripreso e ripercorso di recente da Cass. n.
16953/2022 e n. 24124/2020 - che così si è espressa: “L'art. 1069 cod. civ.. il quale stabilisce che, nel caso in cui le opere necessarie alla conservazione della servitù, eseguite dal proprietario del fondo dominante sul fondo servente, giovano anche a quest'ultimo, le relative spese debbono essere sostenute da entrambi i soggetti del rapporto giuridico di servitù in proporzione dei rispettivi vantaggi, non costituisce una norma eccezionale, ma, al contrario, rappresenta l'applicazione di un più generale principio di equità genericamente ispirato all'esigenza di evitare indebiti arricchimenti. Pertanto, tale norma è applicabile anche nel caso, da essa non specificamente contemplato, in cui sia stato il proprietario del fondo servente ad eseguire su quest'ultimo, sia pure nel proprio interesse, opere necessarie alla conservazione della servitù”.
Il secondo motivo è parimenti infondato.
L'appellante sostiene che, essendo emerso dalla C.T.U. che il muro effettivamente realizzato ha un minore sviluppo lineare di m. 5,90, avrebbe dovuto essere eventualmente condannata a rifondere una cifra inferiore rispetto a quella stabilita in sentenza, dovendosi scomputare dal totale la somma di €. 22.564,17, pari al costo delle opere non eseguite.
In verità, lo stesso C.T.U. ha rilevato una “…minore lunghezza complessiva del muro e (…) differenti altezze dei paramenti verticali, che hanno quindi generato un quantitativo di materiali (acciaio in barre, conglomerati cementizi per elementi in fondazione ed in elevazione, casseformi in elevazione ed in fondazione) inferiore a quanto computato…” ed evidenziato, in riferimento alle caratteristiche dei materiali previsti, di non potere
“…giudicare se siano effettivamente quelle descritte, nel computo (…)”, ma di potere unicamente fare “…affidamento al certificato di collaudo dell'Ing ”. Persona_3
La questione sollevata dall'appellante esula tuttavia dall'oggetto del presente giudizio, che verte in tema di ripartizione di spese per opere eseguite sul fondo servente (in ogni caso già anticipate dal e di cui in prime cure ne Controparte_1 aveva chiesto il totale rimborso nei confronti della , potendo Controparte_5 eventualmente essere fatta valere in altro procedimento.
Quanto alla terza critica mossa dall'appellante in riferimento alla presunta mancanza di motivazione sottesa alla condanna al totale rimborso delle spese di C.T.U. a carico della la stessa è inconsistente. Controparte_5
Risulta ben evidente, dal corpo motivazionale del provvedimento impugnato, che, in ordine alle spese di lite, il Tribunale ha giustificato la parziale compensazione (al 50%) delle stesse in base al comportamento complessivo processuale avuto dalla ma non anche in virtù di una reciproca soccombenza, così come Parte_1 pretenderebbe l'odierna appellante.
Viceversa ha posto definitivamente a carico della uelle di C.T.U., Parte_1 con ciò ritenendo totalmente vittorioso il pur Controparte_1 avendone ridotto al 50% le pretese creditorie.
Valga sul punto il principio stabilito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 32061 del 31 ottobre 2022, secondo cui “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c., comma 2”.
L'appellante si duole inoltre del fatto che le spese di CTU siano state poste interamente a suo carico, mentre le altre spese di lite sono state compensate.
La censura non è pertinente.
Ed invero secondo pacifica giurisprudenza (cfr., di recente, Cass. Civ. Sez. 3 -
Ordinanza n. 10277 del 18.04.2025) "Non viola l'art 92 c.p.c. il giudice di merito che, dopo avere dichiarato la compensazione delle spese fra le parti, pone a cari co dell'attore quelle della consulenza tecnica di ufficio, in quanto tale pronuncia sta solo ad indicare che la compensazione ha natura parziale.", di talché la regolazione delle spese della CTU può essere diversa dalle spese restanti.
Per quanto sopra argomentato, l'appello va integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo - in base al disposto dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come aggiornato dal successivo
D.M. n. 147 del 13/08/2022, secondo i parametri minimi per i giudizi contenziosi ed in rapporto al decisum della controversia (€. 109.000,00), attesa la bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto devolute - in complessivi €. 7.160,00, (così specificati: €.
1.489,00 per la fase di studio, €. 956,00 per la fase introduttiva, €. 2.163,00 per la fase istruttoria ed €. 2.552,00 per la fase decisionale), oltre accessori come per legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
Va altresì stabilito il non luogo a provvedere in ordine alle spese di li te in favore di
(già Controparte_12 Controparte_13 [...]
, stante la loro mancata costituzione in giudizio. CP_10
Sussistono altresì i presupposti per l'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del
D.p.r. 115/2002, in quanto l'impugnazione è stata respinta integralmente.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti del nonché di Controparte_1 Controparte_2
e della già ,
[...] Controparte_11 Controparte_10 con atto di citazione notificato telematicamente in data 20.05.2020, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede: 1) Dichiara la contumacia di e della Controparte_2 [...]
(già , in persona del legale Controparte_11 Controparte_10 rappresentante pro-tempore,
2) Rigetta l'appello;
3) Condanna la in persona del legale rappresentante pro- Controparte_5 tempore, alla rifusione delle spese e competenze del presente grado di giudizio in favore del in persona dell'amministratore pro- Controparte_1 tempore, che liquida in complessivi €. 7.160,00, oltre rimborso spese forfetarie del 15
% e accessori di legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario;
4) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.p.r. 115/2002, attesta che l'impugnazione è stata respinta integralmente;
5) Nulla sulle spese di lite per quanto riguarda gli appellati Controparte_2
e (già , in
[...] Controparte_11 Controparte_10 persona del legale rappresentante pro-tempore,
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 5 novembre 2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Massimo Sereno) (dott.ssa Patrizia Morabito)