Art. 12.
Al maggior onere di lire 100.000 derivante dalla presente legge sara' provveduto con i fondi stanziati sul capitolo 5 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1951-52.
Al maggior onere di lire 100.000 derivante dalla presente legge sara' provveduto con i fondi stanziati sul capitolo 5 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1951-52.