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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 20/05/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E N E V E N T O
II Sezione Civile Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 1124 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto appello avverso sentenza del Giudice di Pace, trattenuta in decisione all'udienza del 25.6.2024 e vertente
TRA
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. CUTOLO DANIELE, con studio in Napoli alla Via D.
Cimarosa n. 186, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Raffaele D'Amore, in virtù di procura in atti;
Appellante
E
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._1 CP_2
), (C.F. , C.F._2 CP_3 C.F._3 CP_4
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._4 Controparte_5
, (C.F. ), C.F._5 Controparte_6 C.F._6
(C.F. ) e (C.F. CP_7 C.F._7 Controparte_8
) tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Monetti ed elettivamente C.F._8
domiciliati presso lo studio, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Appellati
E
(C.F. ), (C.F. Controparte_9 C.F._9 Controparte_10
), (C.F. ), C.F._10 Controparte_11 C.F._11 [...]
(C.F. ), (C.F. CP_12 C.F._12 Controparte_13
1 ) e (C.F. ) tutti C.F._13 Controparte_14 C.F._14 rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Monetti nel primo grado di giudizio;
Appellati contumaci
FATTO
Con separati ricorsi monitori, gli odierni appellati - come in epigrafe indicati - chiedevano ed ottenevano la condanna della società alla consegna dei singoli contratti di Pt_1
telefonia mobile da loro stipulati con la predetta società, rappresentando - a fondamento delle richieste - la necessarietà di disporre di tale documentazione al fine di contestare inadempienze contrattuali al gestore telefonico. provvedeva al pagamento delle somme di lite e contestualmente si opponeva Pt_1 all'ingiunzione con singoli atti di opposizione incardinati innanzi al Giudice di Pace , il CP_15
quale disponeva la riunione di tutti i giudizi di opposizione ai singoli decreti ingiuntivi a quello precedentemente incardinato n. 1568-2018 RG. Nello specifico, la Pt_1
provvedeva – preliminarmente - a contestare la competenza del giudice adito dalla controparte in sede monitoria tanto sotto il profilo del valore che della materia, indicando quale giudice competente per questi aspetti il Tribunale di Benevento;
nel merito, invece, deduceva la carenza di un effettivo interesse degli opposti ad agire in sede monitoria, nonché
l'impossibilità di richiedere detta documentazione mediante ricorso per decreto ingiuntivo, in quanto la procedura di attivazione della SIM secondo il meccanismo di proposta/accettazione prevedeva la consegna del modulo contrattuale dall'operatore al cliente, il quale lo restituiva sottoscritto, nonché la violazione della procedura di cui all'art. 7 D.lgs n.196/2003 in quanto i contratti sarebbero stati richiesti in via stragiudiziale per il tramite dall'Avv. Monetti, privo di procura, sebbene gli stessi contenessero dati personali.
Si costituivano in giudizio gli opposti, chiedendo il rigetto di tutti i motivi di opposizione e la conferma dei singoli decreti ingiuntivi.
Con sentenza n. 726/2020 il Giudice di Pace di rigettava le opposizioni di cui alle CP_15
procedure relative ai giudizi intrapresi dagli appellati qui costituiti rilevando l'infondatezza delle eccezioni preliminari di incompetenza per valore e per materia sollevate dalla Pt_1
deducendo invece nel merito l'inadempimento dell'opponente in considerazione
[...] dell'interesse delle parti opposte alla consegna dei contratti al fine di azionare il giudizio di merito avente ad oggetto il risarcimento del danno, confermando i decreti ingiuntivi opposti e condannando la società opponente al pagamento delle spese di giudizio.
2 Con la medesima sentenza, poi, il Giudice di Pace accoglieva l'opposizione con riferimento alle posizioni delle odierne parti appellati contumaci, avendo la Parte_1
compiutamente provato di aver già consegnato la documentazione contrattuale prima della notifica del decreto ingiuntivo opposto.
Avverso la suddetta sentenza la proponeva appello, chiedendo che fosse Pt_1
riformata la sentenza di primo grado nella parte relativa all'intervenuto rigetto delle opposizioni, con accoglimento dell'eccezioni di incompetenza, per materia e/o valore, già sollevate e riproposte in appello, o comunque previo accertamento - nel merito - dell'insussistenza dell'interesse ad agire dei ricorrenti, tenuto conto del fatto che il documento
Par contrattuale era stato consegnato ai clienti al momento della attivazione della , e che l'acquisizione del contratto non poteva ritenersi unico strumento per la prova della titolarità di un rapporto che avrebbe potuto essere dimostrato in forza di altri elementi;
il mancato rispetto della procedura di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003, in quanto la richiesta della consegna della copia del contratto era stata formalizzata in assenza della procura o delega dell'intestatario dell'utenza e del relativo documento di riconoscimento.
L'appellante chiedeva, infine, la condanna degli appellati alla restituzione di tutti gli importi a qualsiasi titolo corrisposti da in loro favore alla luce dei decreti ingiuntivi Parte_1
opposti, oltre al rimborso delle spese di lite relative al presente grado di giudizio.
L'atto di appello veniva regolarmente notificato con PEC ricevuta il 1.3.2021 dall'Avvocato domiciliatario nominato da tutti gli originari ricorrenti in sede monitoria, che si costituiva – però – solo per quelli nei cui confronti veniva richiesta la riforma della sentenza di primo grado, di talchè occorre dichiarare la contumacia degli altri.
Acquisito il fascicolo relativo al primo grado, all'udienza del 25.6.2024 la causa veniva trattenuta in decisione, previa precisazione delle conclusioni delle parti (che si riportavano ai rispettivi atti) e concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
DIRITTO
Preliminarmente, occorre dare atto che nel fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio si rinviene soltanto il fascicolo attinente alla procedura n. 1568/2018 RG e non dei fascicoli ad esso riuniti. Sul punto occorre precisare che non costituisce condizione essenziale per la validità del giudizio d'appello l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado (ex multis, Cass. sez. II ord. n. 29743 del 29.12.2020) e che, nel caso che ci occupa, parte appellata allegava alla propria produzione di parte anche i ricorsi monitori con pedissequi
3 decreti ingiuntivi relativi ai giudizi oggetto di riunione in primo grado.
Pertanto, passando alla disamina dei singoli motivi di gravame sollevati dalla Pt_1 occorre esaminare le eccezioni attinenti all'incompetenza del giudice adito dagli appellati in sede monitoria, trattandosi di questioni che, sotto il profilo sia logico che strettamente processuale, si pongono come preliminari rispetto a qualsivoglia accertamento circa la fondatezza nel merito delle domande avanzate in sede di ricorso monitorio.
Richiamando quanto brevemente esposto nella premessa in fatto, si riporta che tali eccezioni preliminari di incompetenza venivano sviluppate dall'appellante, fin dalla propria costituzione nei singoli giudizi di opposizione riuniti al 1568/2018 RG, sotto un duplice profilo argomentativo: l'incompetenza per valore e l'incompetenza per materia.
Quanto ai due profili elencati – da ritenersi unitariamente trattabili alla luce dell'identità delle questioni ad essi sottesi – le argomentazioni svolte sono da intendersi come prive di pregio giuridico, e pertanto meritevoli di rigetto in quanto fondate su un'errata individuazione dell'oggetto della controversia.
Quest'ultimo, individuabile nella consegna al richiedente di copia di un documento contrattuale, veniva infatti dall'appellante qualificato già in sede di opposizione all'ingiunzione come una prestazione assimilabile ad un obbligo di facere infungibile, ragion per cui ne veniva evidenziata l'insindacabilità da parte del giudice della fase monitoria alla luce di quanto disposto dall'art. 633 c.p.c., il quale, come noto, prevede che il Giudice possa pronunciare ingiunzione di pagamento o consegna “su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata”. Proprio il richiamo, nel caso di specie, ad una prestazione concretizzantesi in un facere non suscettibile di ingiunzione appare però non pertinente al caso in esame: invero, di un obbligo di facere, che anche solo concettualmente richiama il compimento di un'attività materiale a rilevanza esterna, potrebbe correttamente parlarsi solo in rapporto a quelle prestazioni aventi ad oggetto un'attività diretta alla redazione e formazione di un documento che prima non esisteva, cui si aggiunga poi la successiva consegna dello stesso, e non - a contrario - nei casi in cui il documento dedotto in obbligazione risulti essere già materialmente esistente prima della ricezione della richiesta di consegna;
proprio in questi ultimi casi può pacificamente farsi rientrare quello, corrispondente al caso in esame, della consegna di un contratto o di una copia dello stesso, in quanto il documento contrattuale viene materialmente in esistenza con la stipulazione del contratto ad
4 opera delle parti e, di conseguenza, la successiva richiesta di consegna non potrà che riguardare per l'appunto la semplice consegna al richiedente di tale documento ovvero di una copia dello stesso su carta o su altro supporto conforme (la cui formazione comunque non richiede un'attività sussumibile in un'obbligazione di facere in quanto essa importa solo la trasposizione su carta dei dati presenti nella documentazione già in possesso dell'ingiunto).
Stabilita, perciò, la riconducibilità della richiesta avanzata dagli appellati in sede monitoria ad un obbligo di consegna di cosa mobile determinata e non, invece, ad un obbligo di facere infungibile, ne discende quale logica conseguenza la contestuale infondatezza anche dei profili di doglianza attinenti all'insussistenza della competenza per valore del giudice del decreto ingiuntivo. Indipendentemente, infatti, da se il contratto in oggetto possieda o meno, come evidenziato dall'appellante, un valore indeterminabile alla luce della periodicità delle prestazioni in esso dedotte, l'art. 14 c.p.c. dispone che “nelle cause relative a somme di danaro o beni mobili, il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore”. Nel caso di specie, era stato dichiarato che il valore della causa fosse da intendersi ricompreso nei limiti del valore di € 1.000,00, ragion per cui anche sotto il profilo del valore risulta correttamente incardinata la competenza del Giudice di Pace adito con il ricorso monitorio.
Passando al merito, in applicazione del “principio della ragione più liquida” - al fine di addivenire ad una più rapida e agevole soluzione della controversia, tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti - occorrerà affrontare la questione relativa alle richieste stragiudiziali che hanno preceduto i ricorsi monitori.
Sin dal primo grado di giudizio, infatti, la ebbe a giustificare la mancata risposta alle Pt_1
richieste stragiudiziali di consegna del contratto, richiamando correttamente la normativa stabilita dal D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la quale all'art. 9 n. 2 prevede che “Nell'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 (Diritti di accesso ai dati personali ed altri diritti) l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti associazioni od organismi”. Al successivo n. 4 prevede che “L'identità dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento.
La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitariamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento
5 dell'interessato”.
Nel caso in esame, invece, le richieste stragiudiziali di consegna del contratto risultavano a sola firma dell'Avv. Monetti, solo in alcuni casi risulta apposta anche una sottoscrizione dell'utente, ma priva di procura e di documento d'identità (non ci si può esimere dall'evidenziare – del resto – che le richieste risultano scritte a nome del solo Avvocato).
Sin dal primo grado di giudizio, l'odierna appellante documentava di aver richiesto all'Avv.
Monetti di integrare le proprie istanze (cfr. fascicoli di parte di primo grado depositati il
9.6.2021), ma il professionista procedeva solo nei confronti di alcuni dei suoi numerosi clienti, quelli per i quali – poi – la documentava di aver già inviato la Pt_1
documentazione contrattuale prima della notifica del decreto ingiuntivo, di talchè veniva accolta l'opposizione spiegata già da parte del Giudice di Pace.
L'opposizione, però, merita accoglimento anche con riferimento alle altre posizioni.
Alla luce della normativa citata, infatti, correttamente la compagnia telefonica non ebbe a consegnare copia del contratto, tutelando doverosamente i dati personali riservati attinenti alle utenze indicate nelle richieste. Se li avesse divulgati, la sarebbe incorsa in un grave Pt_1
illecito, non solo civile. Giova evidenziare, per quanto di immediata intuizione, la ratio che sottende alla normativa in materia di accesso e protezione dei dati personali di cui al D.Lgs.
196/2003, segnatamente quando tali dati attengono alla riservatezza di utenze telefoniche e quindi alla protezione della inviolabilità, libertà e segretezza di ogni forma di comunicazione
(art. 15 Costituzione).
Se fosse consentito ad ogni avvocato (ma anche ad enti, associazioni, organismi), mediante semplice richiesta scritta a suo nome, di accedere ai contratti telefonici e a tutti gli altri dati personali relativi ad un'utenza telefonica, la libertà e segretezza delle comunicazioni telefoniche di ogni persona sarebbe vanificata o comunque facilmente violabile.
Anche la semplice richiesta di ricevere la copia del contratto relativa ad un'utenza telefonica potrebbe costituire violazione della segretezza del nominativo dell'intestatario dell'utenza e/o dell'effettivo suo utilizzatore, anche sotto forma di verifica indiretta del fatto che un certo utente utilizzi o non utilizzi un'utenza non a lui intestata. Senza tener conto del fatto che, una volta ottenuta indebitamente la copia del contratto, si apre la strada all'accesso a tutta una serie di dati personali dell'intestatario dell'utenza, ivi compresa la possibilità di accedere ai tabulati attraverso la registrazione ai sistemi informatici di conoscenza del tempo e della durata di ogni conversazione telefonica, messi dal gestore telefonico a disposizione dei soli
6 utenti intestatari dell'utenza.
Ne consegue che la sentenza di primo grado andrà riformata nella parte impugnata e, per l'effetto, dovranno essere revocati tutti i decreti ingiuntivi opposti in primo grado, con assorbimento di tutte le altre questioni dedotte in giudizio.
Quanto alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, appaiono sussistere i presupposti per disporre la compensazione delle stesse ex art. 92 c.p.c. (come integrato dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 77/18), tenuto conto della esistenza, in materia, di precedenti giurisprudenziali contrastanti.
Appare meritevole di accoglimento – inoltre - la richiesta formulata dall'appellante in merito alla condanna delle controparti alla restituzione degli importi corrisposti da Parte_1
quale conseguenza dei decreti ingiuntivi opposti e della sentenza di primo grado, precisando che le spese legali liquidate nella sentenza di primo grado dovranno essere recuperate nei confronti del procuratore antistatario, e non nei confronti delle parti (cfr. Cass. n. 8215 del
4.4.20131 e Cass. n. 13752 del 20.9.2002 ex multis).
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) DICHIARA la contumacia di , Controparte_9 [...]
, , CP_16 Controparte_11 CP_12 Controparte_13
e ; Controparte_14
2) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata n. 726/2020 emessa dal Giudice di Pace di , revoca i decreti ingiuntivi n. 620/2018, n. 168/2018, n. CP_15
547/2018, n. 462/2018, n. 523/2018, n. 619/2018, n. 522/2018, n. 521/2018, n. 429/2018, con condanna del procuratore antistatario alla restituzione di ogni somma ricevuta da Parte_1
sia in forza dei decreti ingiuntivi che in forza della sentenza riformata;
[...]
3) Compensa tra le parti le spese di lite relative ad entrambi i gradi del giudizio.
Benevento, 20/05/2025 Il Giudice
(dott.ssa Ida Moretti)
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In tema di distrazione delle spese ai sensi dell'articolo 93 cod. proc. civ., allorché sia riformata in appello la sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna alle spese in favore del difensore della parte vittoriosa, il soggetto tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è il difensore distrattario, quale parte del rapporto intercorrente tra chi ha ricevuto il pagamento non dovuto e chi lo ha effettuato, il quale ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita e cioè alla restituzione della somma corrisposta, con gli interessi dal giorno del pagamento