Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 13/03/2026, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00530/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01677/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1677 del 2025, proposto dalla Cu.Ma. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B73340EEAD, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Maria Caianiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Fisciano Sviluppo s.p.a., Comune di Fisciano, Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Fisciano - Pellezzano – Siano, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Ecogest s.r.l., non costituito in giudizio;
Euro Servizi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Emilio Potena e dall’avvocato Giulio Potena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa adozione delle più giuste ed opportune misure di tutela cautelare
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) della nota della Fisciano Sviluppo prot. n. U2025000221 del 18.9.2025, trasmessa in pari data, recante aggiudicazione definitiva, in favore della Euro Servizi srl, della gara per il “Servizio di noleggio a lungo termine senza conducente di 9 automezzi costipatori da 5mc a carico posteriore alimentazione diesel, adibiti al servizio di raccolta differenziata sul territorio comunale della Città di Fisciano gestito dalla società Fisciano Sviluppo s.p.a.” (CIGB73340EEAD - CPV 34144512-0) indetta dalla CUC Valle dell'Irno giusta Determinazione dell'Amministratore Unico del 8.4.2025, integrata con Determinazione del 9.5.2025;
b) degli atti di gara, e segnatamente: b.1) il verbale di gara n. 1 del 24.7.2025; b.2) il verbale di gara n. 2 del 2.9.2025; b.3) il verbale di gara n. 3 del 4.8.2025; b.4) il verbale di gara n. 4 del 2.9.2025; b.5) il verbale di gara n. 5 del 8.9.2025;
c) della nota prot. n. 0023704/2025 del 3.9.2025;
d) della Determinazione di Amministratore Unico del 9.5.2025;
e) della nota prot. n. U2025000212 del 11.9.2025;
f) ove e per quanto occorra, del Disciplinare di gara nella parte in cui ha previsto un punteggio per i singoli criteri e sub-criteri dell'offerta tecnica inferiore al punteggio massimo raggiungibile (65 punti);
g) ove e per quanto occorra, del capitolato speciale di appalto nella parte in cui in cui ha previsto un punteggio per i singoli criteri e sub-criteri dell'offerta tecnica inferiore al punteggio massimo raggiungibile (65 punti);
i) ove e per quanto occorra, del bando di gara;
l) dei chiarimenti resi in sede di gara;
m) di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, comunque lesivi degli interessi della ricorrente,
nonché per la declaratoria della inefficacia del contratto che sia stato o dovesse essere stipulato nelle more del giudizio; ovvero con la domanda di subentro dell'odierna ricorrente nell'aggiudicazione e nel contratto stipulato nelle more del giudizio e, in via subordinata, per il risarcimento del danno nella ipotesi in cui non fosse possibile il subentro, per il ristoro di tutti i danni gravi subiti dalla ricorrente in ragione dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati con il ricorso, ovvero per il risarcimento del lucro cessante, danno emergente e danno curriculare e con riserva di ogni opportuna quantificazione nel corso del giudizio;
per quanto riguarda il ricorso incidentale:
- del provvedimento di ammissione di Cu.Ma. s.r.l. alla procedura d'appalto, esplicitato nei verbali di gara nn. 2 e 3; - parzialmente, del verbale di gara n. 4 nella misura in cui attribuisce un punteggio errato ad Euro Servizi s.r.l.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio e il ricorso incidentale proposto dalla Euro Servizi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. FF PO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- la ricorrente evidenzia che, con determina n. 263 del 2025, è stata dapprima annullata l’aggiudicazione e poi, con determina n. 912 del 2025, è stata annullata in autotutela l’intera procedura di gara per “l’affidamento del servizio di noleggio a lungo termine senza conducente di 9 automezzi costipatori da 5 mc a carico posteriore, alimentazione a diesel, adibiti al servizio di raccolta differenziata nel territorio comunale della Città di Fisciano”;
- dagli atti depositati dalla ricorrente risulta che l’annullamento della procedura deriva dalle “gravi incertezze interpretative della lex specialis , tali da inficiare la procedura … Considerato che le clausole del Disciplinare presentano ambiguità che hanno generato contestazioni e diverse interpretazioni, con potenziale violazione dei principi di parità di trattamento e di concorrenza”;
- la ricorrente, con la memoria da ultimo depositata, rilevato che l'annullamento dell'aggiudicazione e dell'intera procedura è successivo alla notifica e al deposito del ricorso e fondato sulle censure sollevate nel ricorso introduttivo, afferma che ciò soddisfa il suo interesse e chiede che “venga accertata la sopravvenuta carenza d’interesse al ricorso e dichiarata l’estinzione del presente giudizio”, con condanna delle controparti al pagamento delle spese di lite;
- la ricorrente incidentale contesta quest’ultima richiesta, anche alla luce delle censure mosse con il ricorso incidentale;
Considerato che:
- il ricorso introduttivo contesta (fondatamente, alla luce delle ragioni di annullamento dell’aggiudicazione) unicamente la posizione della controinteressata e ricorrente incidentale ma non le ambiguità nella formulazione della lex specialis che, stando agli atti depositati, hanno determinato il vizio radicale della procedura;
- dal ricorso incidentale emergono vizi riferiti alla presentazione della offerta tecnica da parte della ricorrente principale, che ha prodotto l’offerta tecnica a seguito di “soccorso istruttorio”, in violazione dell’art. 101 del d.lgs. n. 36 del 2023;
Ritenuto pertanto che:
- il ricorso introduttivo debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, alla luce del principio dispositivo che informa il processo amministrativo;
- a ciò segue l’improcedibilità del ricorso incidentale;
- le spese di lite possano essere compensate, tra le parti costituite, in ragione della fondatezza delle reciproche ragioni e, nei confronti dell’Amministrazione, in considerazione della rilevazione di un vizio più radicale della procedura, diverso da quello indicato dalle parti; il contributo unificato relativo al ricorso principale e al ricorso incidentale dovrà invece essere rimborsato alle parti dalla Fisciano Sviluppo:
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso incidentale, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili.
Spese compensate, ad eccezione del contributo unificato relativo al ricorso principale e al ricorso incidentale il cui importo dovrà invece essere rimborsato alle parti dalla Fisciano Sviluppo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AL EZ, Presidente
Antonio Andolfi, Consigliere
FF PO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FF PO | AL EZ |
IL SEGRETARIO