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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 15/09/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di L'Aquila
SEZIONE UNICA
UDIENZA 15/09/2025 RISERVATA
Ex art. 127 cpc
N. R.G.373/2022
Il giudice Anna Maria Mancini lette le “note in sostituzione di udienza” redatte e depositate da RA UL lette le “note in sostituzione di udienza” redatte e depositate dalla
[...]
; Parte_1
lette le note di discussione depositate dalle parti;
lette le note difensive conclusionali;
Il Giudice dato atto, si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, alle ore 22:13 dà lettura dell'allegata sentenza mediante invio della stessa tramite l'applicativo consolle del magistrato.
L'Aquila, lì 15/09/2025
Il giudice
Anna Maria Mancini REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E DI L ' A Q U I L A
Il Tribunale di L'Aquila in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Maria Mancini ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in I grado, iscritta al n.373/2022 R.G. decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 15/09/2025 vertente
T R A
RA UL elettivamente domiciliata in Avezzano via San Francesco n. 260 presso e nello studio dell'avv. PARIS GIANNI dal quale è rappresentata e difesa
Opponente
E
Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente
[...] domiciliato in Teramo Via Trento e Trieste, 29/31 presso e nello studio dell' avv. DE AMBROSIIS ALESSIA dal quale è rappresentata e difesa
Opposta
OGGETTO: contratto mutuo bancario
CONCLUSIONI DELLE PARTI
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9-octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n.
2-ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c. i verbali di causa e le note difensive conclusionali.
Appare tuttavia opportuno precisare l'oggetto del processo nonché riportare, sinteticamente, le rispettive domande, deduzioni ed eccezioni nella misura in cui le stesse siano rilevanti ai fini del decidere.
Con atto di citazione di data 23/02/2022 ritualmente notificato l'opponente,
IA ES, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
25/2022 di data 20/01/222 emesso dal Tribunale di L'Aquila nel giudizio n.85/2022
R.G. su conforme richiesta della società Controparte_1
con il quale le era stato ingiunto, il pagamento di €.32.032,00 per sorte
[...]
capitale, oltre interessi, nonché le spese della procedura monitoria, per saldo debitorio del contratto di mutuo chirografario n. 737128 datato 29/12/2017 di originari €
39.800,00 .
A fondamento dell' opposizione l'opponente deduceva la nullità del ricorso e conseguentemente del decreto ingiuntivo per carenza di petitum e causa petendi non avendo controparte indicato quali rate sarebbero risultate non pagate, nonché la infondatezza della domanda per contestazione del quantum dovuto per sorte capitale ed interessi essendo state pagate un numero di rate maggiori delle due rate indicate.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia al Giudice del Tribunale di L'Aquila, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione: revocare e/o dichiarare nullo decreto ingiuntivo n. 2512022, emesso in data
2O.O1.2O22 rg. n. 8512022 dal Giudice del Tribunale di L'Aquila per i motivi sopra esposti. Sempre in via principale accertare che la somma ingiunta con il decreto ingiuntivo opposto n.2512022 emesso in data 20.O1.2022 rg.n. 8512022 di €
32.O32,OO oltre gli interessi come da domanda e le spese di questa procedura di ingiunzione liquidate in € 286,00 per esborsi ed € 1.3O5,O0 per compensi oltre iva e cpa e 75o/o spese generali è errata in virtù dei motivi sopra indicati. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, oltre spese generali iva e cpa come per legge.”.
La società opposta Controparte_1
(indicata in prosieguo si costituiva ritualmente in giudizio contestando l' CP_2
avversa prospettazione fattuale e giuridica.
Chiedeva l' accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis:
1. concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, sussistendo i presupposti di legge per i motivi sopra esposti;
2. rigettare l'opposizione perché infondata e del tutto sfornita di prova e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
3. ritenere, pertanto, valido ed efficace il decreto ingiuntivo n. 25/2022 – R.G. 85/2022 reso dal Tribunale di L'Aquila e, per l'effetto condannare la sig.ra ES
IA al pagamento della somma ingiunta pari ad € 32.023,06, oltre interessi come da domanda e le competenze e spese liquidate nel giudizio monitorio, per i motivi spiegati in premessa;
4. condannare la parte opponente alla rifusione delle competenze legali del presente giudizio.”.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concessi i termini di cui all'art..183, 6° comma, c.p.c., istruito il giudizio a mezzo prove documentali, sulle conclusioni precisate dalle parti la causa viene decisa all'udienza odierna ex art. 281 sexies c.p.c., previa concessione del termine di dieci giorni prima di detta udienza per il deposito di note difensive conclusionali.
L'opposizione non è risultata fondata per le ragioni di seguito esposte.
Premesso che la più importante tra le condizioni speciali di ammissibilità dell'istanza monitoria è rappresentata dalla necessità che a fondamento del credito azionato venga fornita una prova scritta, va evidenziato che nella disciplina del procedimento monitorio le aziende bancarie hanno sempre avuto un accesso preferenziale, grazie alle agevolazioni probatorie concesse dalle disposizioni normative regolanti l'esercizio della loro attività, in particolare dall'articolo 102 della abrogata legge bancaria e ora dall'articolo dall'art. 50 t.u. l. banc. D.Lgs. 01/09/1993, n. 385che individua la «prova ingiuntiva» nell'«estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero
e liquido» esonerando la banca dalle formalità ordinarie per l'ottenimento dell'ingiunzione di pagamento.
Nella fattispecie la fondamento del credito azionato con l'istanza monitoria CP_2
ha fornito la prova scritta allegando il contratto di mutuo e la certificazione ex art. 50
TUB che indubitabilmente rivestono efficacia probatoria nel procedimento monitorio.
Quanto al presente giudizio di cognizione si osserva che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nonostante che l'opponente introduca la causa mediante un atto di citazione (art. 645 c.p.c.)e sia colui che evoca in ius la controparte, è soltanto il creditore opposto ad essere la reale parte attrice (in senso sostanziale) della controversia, in quanto, pur assumendo la veste di convenuto in senso formale, è il solo soggetto che avanza l'originaria pretesa sulla quale il Tribunale è chiamato a pronunciarsi. Da questa premessa deriva che ogni facoltà processuale del convenuto nel giudizio di opposizione deve andare (tendenzialmente) esercitata nei limiti in cui la stessa competa ad un normale attore in una causa ordinaria, giungendosi , ad opinare diversamente, ad una grave disparità di trattamento tra parti processuali che avanzano
- seppur in forme differenti, ordinaria e monitoria - analoghe istanze di giustizia (Cass.
Civ. Sez. 1, Sentenza n. 5390 del 11/03/2006 Cass. Civ. Sezione I, sentenza 2 agosto
2006 n. 17551; Cass. Civ. Sezione II, sentenza 27 ottobre 2006 n. 23294 ; Cassazione civile , sez. I, 21 maggio 2004, n. 9685).
In tale giudizio, poi, è il ricorrente- opposto ad assumere la veste sostanziale di attore,
e l'ingiunto - opponente quella di convenuto, ragione per la quale, in presenza, appunto di contestazioni del secondo, spetta al primo di provare l'esistenza della pretesa monitoriamente azionata e in sostanza la fondatezza nel merito della domanda avanzata nel ricorso per decreto ingiuntivo. Al convenuto invece, incombe l'onere di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto del creditore.
Dalla disamina dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, introduttivo del giudizio, è emerso che l'opponente non ha avanzato alcuna contestazione in merito alla sottoscrizione del citato contratto di mutuo chirografario né di aver ricevuto in prestito le somme mutuate, bensì ha contestato il saldo debitorio risultante dalla dichiarazione resa ex art. 50 L. n. 385/1993 dal Funzionario della NC .
Ebbene, il credito ingiunto ha trovato adeguata ed esaustiva dimostrazione nella documentazione prodotta da parte opposta.
Nel caso di specie, la società opposta, ha provato il fondamento giuridico CP_2
della pretesa creditoria ingiunta allegando in atti : il contratto di mutuo chirografario n.
737128 datato 29/12/2017 di originari € 39.800,00 da restituire mediante il pagamento di n. 95 rate posticipate mensili a partire dal 01/02/2018, con il relativo piano di ammortamento;
gli estratti conto con le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dalla data dell'erogazione del mutuo sino all'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca;
il piano di rientro con l'elenco delle rate pagate;
la lettera di risoluzione del contratto di mutuo di data 27 gennaio 2021 con l'invito al pagamento dell'esposizione debitoria di € 31.992, 61 oltre interessi di mora, spese e commissioni entro il termine di quindici giorni. L'opponente, al contrario, non ha introdotto in giudizio alcun fatto modificativo, impeditivo o estintivo del credito ingiunto, limitandosi ad una contestazione generica del quantum ingiunto e non assolvendo all'onere probatorio su di essa incombente.
L'opposizione, dunque, va rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Ogni altra questione resta nel merito assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione delle tariffe minime di cui al D.M. n. 147/2022, stante la semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle conclusioni e tra le parti indicate in epigrafe, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
-rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 25/2022 di data 20/01/22 emesso dal Tribunale di L'Aquila nel giudizio n. 85/2022;
-condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.809,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in L' Aquila, il 15/09/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Mancini
SEZIONE UNICA
UDIENZA 15/09/2025 RISERVATA
Ex art. 127 cpc
N. R.G.373/2022
Il giudice Anna Maria Mancini lette le “note in sostituzione di udienza” redatte e depositate da RA UL lette le “note in sostituzione di udienza” redatte e depositate dalla
[...]
; Parte_1
lette le note di discussione depositate dalle parti;
lette le note difensive conclusionali;
Il Giudice dato atto, si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, alle ore 22:13 dà lettura dell'allegata sentenza mediante invio della stessa tramite l'applicativo consolle del magistrato.
L'Aquila, lì 15/09/2025
Il giudice
Anna Maria Mancini REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E DI L ' A Q U I L A
Il Tribunale di L'Aquila in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Maria Mancini ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in I grado, iscritta al n.373/2022 R.G. decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 15/09/2025 vertente
T R A
RA UL elettivamente domiciliata in Avezzano via San Francesco n. 260 presso e nello studio dell'avv. PARIS GIANNI dal quale è rappresentata e difesa
Opponente
E
Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente
[...] domiciliato in Teramo Via Trento e Trieste, 29/31 presso e nello studio dell' avv. DE AMBROSIIS ALESSIA dal quale è rappresentata e difesa
Opposta
OGGETTO: contratto mutuo bancario
CONCLUSIONI DELLE PARTI
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9-octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n.
2-ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c. i verbali di causa e le note difensive conclusionali.
Appare tuttavia opportuno precisare l'oggetto del processo nonché riportare, sinteticamente, le rispettive domande, deduzioni ed eccezioni nella misura in cui le stesse siano rilevanti ai fini del decidere.
Con atto di citazione di data 23/02/2022 ritualmente notificato l'opponente,
IA ES, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
25/2022 di data 20/01/222 emesso dal Tribunale di L'Aquila nel giudizio n.85/2022
R.G. su conforme richiesta della società Controparte_1
con il quale le era stato ingiunto, il pagamento di €.32.032,00 per sorte
[...]
capitale, oltre interessi, nonché le spese della procedura monitoria, per saldo debitorio del contratto di mutuo chirografario n. 737128 datato 29/12/2017 di originari €
39.800,00 .
A fondamento dell' opposizione l'opponente deduceva la nullità del ricorso e conseguentemente del decreto ingiuntivo per carenza di petitum e causa petendi non avendo controparte indicato quali rate sarebbero risultate non pagate, nonché la infondatezza della domanda per contestazione del quantum dovuto per sorte capitale ed interessi essendo state pagate un numero di rate maggiori delle due rate indicate.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia al Giudice del Tribunale di L'Aquila, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione: revocare e/o dichiarare nullo decreto ingiuntivo n. 2512022, emesso in data
2O.O1.2O22 rg. n. 8512022 dal Giudice del Tribunale di L'Aquila per i motivi sopra esposti. Sempre in via principale accertare che la somma ingiunta con il decreto ingiuntivo opposto n.2512022 emesso in data 20.O1.2022 rg.n. 8512022 di €
32.O32,OO oltre gli interessi come da domanda e le spese di questa procedura di ingiunzione liquidate in € 286,00 per esborsi ed € 1.3O5,O0 per compensi oltre iva e cpa e 75o/o spese generali è errata in virtù dei motivi sopra indicati. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, oltre spese generali iva e cpa come per legge.”.
La società opposta Controparte_1
(indicata in prosieguo si costituiva ritualmente in giudizio contestando l' CP_2
avversa prospettazione fattuale e giuridica.
Chiedeva l' accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis:
1. concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, sussistendo i presupposti di legge per i motivi sopra esposti;
2. rigettare l'opposizione perché infondata e del tutto sfornita di prova e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
3. ritenere, pertanto, valido ed efficace il decreto ingiuntivo n. 25/2022 – R.G. 85/2022 reso dal Tribunale di L'Aquila e, per l'effetto condannare la sig.ra ES
IA al pagamento della somma ingiunta pari ad € 32.023,06, oltre interessi come da domanda e le competenze e spese liquidate nel giudizio monitorio, per i motivi spiegati in premessa;
4. condannare la parte opponente alla rifusione delle competenze legali del presente giudizio.”.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concessi i termini di cui all'art..183, 6° comma, c.p.c., istruito il giudizio a mezzo prove documentali, sulle conclusioni precisate dalle parti la causa viene decisa all'udienza odierna ex art. 281 sexies c.p.c., previa concessione del termine di dieci giorni prima di detta udienza per il deposito di note difensive conclusionali.
L'opposizione non è risultata fondata per le ragioni di seguito esposte.
Premesso che la più importante tra le condizioni speciali di ammissibilità dell'istanza monitoria è rappresentata dalla necessità che a fondamento del credito azionato venga fornita una prova scritta, va evidenziato che nella disciplina del procedimento monitorio le aziende bancarie hanno sempre avuto un accesso preferenziale, grazie alle agevolazioni probatorie concesse dalle disposizioni normative regolanti l'esercizio della loro attività, in particolare dall'articolo 102 della abrogata legge bancaria e ora dall'articolo dall'art. 50 t.u. l. banc. D.Lgs. 01/09/1993, n. 385che individua la «prova ingiuntiva» nell'«estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero
e liquido» esonerando la banca dalle formalità ordinarie per l'ottenimento dell'ingiunzione di pagamento.
Nella fattispecie la fondamento del credito azionato con l'istanza monitoria CP_2
ha fornito la prova scritta allegando il contratto di mutuo e la certificazione ex art. 50
TUB che indubitabilmente rivestono efficacia probatoria nel procedimento monitorio.
Quanto al presente giudizio di cognizione si osserva che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nonostante che l'opponente introduca la causa mediante un atto di citazione (art. 645 c.p.c.)e sia colui che evoca in ius la controparte, è soltanto il creditore opposto ad essere la reale parte attrice (in senso sostanziale) della controversia, in quanto, pur assumendo la veste di convenuto in senso formale, è il solo soggetto che avanza l'originaria pretesa sulla quale il Tribunale è chiamato a pronunciarsi. Da questa premessa deriva che ogni facoltà processuale del convenuto nel giudizio di opposizione deve andare (tendenzialmente) esercitata nei limiti in cui la stessa competa ad un normale attore in una causa ordinaria, giungendosi , ad opinare diversamente, ad una grave disparità di trattamento tra parti processuali che avanzano
- seppur in forme differenti, ordinaria e monitoria - analoghe istanze di giustizia (Cass.
Civ. Sez. 1, Sentenza n. 5390 del 11/03/2006 Cass. Civ. Sezione I, sentenza 2 agosto
2006 n. 17551; Cass. Civ. Sezione II, sentenza 27 ottobre 2006 n. 23294 ; Cassazione civile , sez. I, 21 maggio 2004, n. 9685).
In tale giudizio, poi, è il ricorrente- opposto ad assumere la veste sostanziale di attore,
e l'ingiunto - opponente quella di convenuto, ragione per la quale, in presenza, appunto di contestazioni del secondo, spetta al primo di provare l'esistenza della pretesa monitoriamente azionata e in sostanza la fondatezza nel merito della domanda avanzata nel ricorso per decreto ingiuntivo. Al convenuto invece, incombe l'onere di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto del creditore.
Dalla disamina dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, introduttivo del giudizio, è emerso che l'opponente non ha avanzato alcuna contestazione in merito alla sottoscrizione del citato contratto di mutuo chirografario né di aver ricevuto in prestito le somme mutuate, bensì ha contestato il saldo debitorio risultante dalla dichiarazione resa ex art. 50 L. n. 385/1993 dal Funzionario della NC .
Ebbene, il credito ingiunto ha trovato adeguata ed esaustiva dimostrazione nella documentazione prodotta da parte opposta.
Nel caso di specie, la società opposta, ha provato il fondamento giuridico CP_2
della pretesa creditoria ingiunta allegando in atti : il contratto di mutuo chirografario n.
737128 datato 29/12/2017 di originari € 39.800,00 da restituire mediante il pagamento di n. 95 rate posticipate mensili a partire dal 01/02/2018, con il relativo piano di ammortamento;
gli estratti conto con le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dalla data dell'erogazione del mutuo sino all'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca;
il piano di rientro con l'elenco delle rate pagate;
la lettera di risoluzione del contratto di mutuo di data 27 gennaio 2021 con l'invito al pagamento dell'esposizione debitoria di € 31.992, 61 oltre interessi di mora, spese e commissioni entro il termine di quindici giorni. L'opponente, al contrario, non ha introdotto in giudizio alcun fatto modificativo, impeditivo o estintivo del credito ingiunto, limitandosi ad una contestazione generica del quantum ingiunto e non assolvendo all'onere probatorio su di essa incombente.
L'opposizione, dunque, va rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Ogni altra questione resta nel merito assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione delle tariffe minime di cui al D.M. n. 147/2022, stante la semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle conclusioni e tra le parti indicate in epigrafe, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
-rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 25/2022 di data 20/01/22 emesso dal Tribunale di L'Aquila nel giudizio n. 85/2022;
-condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.809,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in L' Aquila, il 15/09/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Mancini