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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IX, sentenza 12/01/2026, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 170/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 9, riunita in udienza il 05/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ABBONDANDOLO ROCCO, Presidente
TRITTO CE, Relatore
PENZA RENATO, Giudice
in data 05/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4672/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84131 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250030044568000 IRES-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250030044568000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250030044568000 IVA-ALTRO 2020 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250030044568000 IVA-ALTRO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250030044568000 IVA-ALTRO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 6.10.2025 Ricorrente_1 s.r.l. ha impugnato la cartella di pagamento n. 100/2025/00300445/68/000, della somma di euro 80.122,51, emessa in seguito alle mancate liquidazioni periodiche Iva inerenti all'anno 2020-2021-2022, nonché relativa alla dichiarazione dei redditi anno 2018.
I motivi posti a base del ricorso riguardano l'omessa notifica degli atti prodromici, l'omessa e/o carente motivazione e, ancor prima, l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione ed è intervenuta l'Agenzia delle Entrate. Quest'ultima ha prodotto prova di aver comunicato a mezzo pec gli esiti dei controlli ex art. 36 bis di tutte le partite accertate, pertanto la società era ben al corrente dei controlli e degli esiti.
Concludono entrambe per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto.
L'Agenzia delle Entrate intervenuta nel giudizio ha prodotto prova di notifica a mezzo pec degli accertamenti ex 36 bis. Tale prova dimostra non solo che vi sono stati atti prodromici portati a conoscenza della società ricorrente ma anche che, tale preventiva conoscenza riduce la necessità di motivare in maniera analitica la pretesa, già nota al contribuente. Inoltre, la cartella è redatta sulla base di modelli predisposti dal Ministero dell'Economia e Finanze, nell'atto impugnato, per ogni ruolo, sono indicati correttamente tutti gli elementi per risalire in modo preciso e puntuale all'origine della pretesa.
Oltretutto, come dettagliatamente esposto in precedenza, nel caso di specie la parte era consapevole di essere debitrice delle imposte richieste con la cartella di pagamento sin dalla presentazione spontanea delle proprie dichiarazioni fiscali (annuali e liquidazioni periodiche IVA, in quanto le somme richieste sono riferibili a omessi versamenti di imposte dichiarate, e successivamente comunicate da quest'Ufficio con comunicazioni pec regolarmente consegnate.
Quanto poi alla contestazione relativa agli interessi la questione è stata definitivamente dipanata dalle SS.
UU. della Suprema Corte, con la sentenza n. 22281/2022 che ha limitato l'obbligo di motivazione sul calcolo degli interessi in cartella, stabilendo che è sufficiente, unitamente all'importo complessivo degli interessi, richiamare la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tributo.
Peraltro, il tasso di interesse vigente di anno in anno è determinato anch'esso normativamente, ed è quindi conoscibile da ogni cittadino come qualsiasi altro dato normativo. La Corte di Cassazione (sentenza del 15 aprile 2011, n. 8613) ha affermato che il tasso... annuo" degli interessi è noto e conoscibile perché determinato con provvedimento generale, e i limiti temporali di riferimento (dies a quo e dies ad quem) necessari per il calcolo sono anch'essi fissati in elementi cronologici ben individuati.
Ne consegue il rigetto del ricorso. Spese secondo soccombenza come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado così decide:
rigetta il ricorso.
condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 4624,00 oltre accessori come per legge.
Il relatore Il Presidente
dr.ES TT dr. CO Abbondandolo
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 9, riunita in udienza il 05/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ABBONDANDOLO ROCCO, Presidente
TRITTO CE, Relatore
PENZA RENATO, Giudice
in data 05/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4672/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84131 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250030044568000 IRES-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250030044568000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250030044568000 IVA-ALTRO 2020 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250030044568000 IVA-ALTRO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250030044568000 IVA-ALTRO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 6.10.2025 Ricorrente_1 s.r.l. ha impugnato la cartella di pagamento n. 100/2025/00300445/68/000, della somma di euro 80.122,51, emessa in seguito alle mancate liquidazioni periodiche Iva inerenti all'anno 2020-2021-2022, nonché relativa alla dichiarazione dei redditi anno 2018.
I motivi posti a base del ricorso riguardano l'omessa notifica degli atti prodromici, l'omessa e/o carente motivazione e, ancor prima, l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione ed è intervenuta l'Agenzia delle Entrate. Quest'ultima ha prodotto prova di aver comunicato a mezzo pec gli esiti dei controlli ex art. 36 bis di tutte le partite accertate, pertanto la società era ben al corrente dei controlli e degli esiti.
Concludono entrambe per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto.
L'Agenzia delle Entrate intervenuta nel giudizio ha prodotto prova di notifica a mezzo pec degli accertamenti ex 36 bis. Tale prova dimostra non solo che vi sono stati atti prodromici portati a conoscenza della società ricorrente ma anche che, tale preventiva conoscenza riduce la necessità di motivare in maniera analitica la pretesa, già nota al contribuente. Inoltre, la cartella è redatta sulla base di modelli predisposti dal Ministero dell'Economia e Finanze, nell'atto impugnato, per ogni ruolo, sono indicati correttamente tutti gli elementi per risalire in modo preciso e puntuale all'origine della pretesa.
Oltretutto, come dettagliatamente esposto in precedenza, nel caso di specie la parte era consapevole di essere debitrice delle imposte richieste con la cartella di pagamento sin dalla presentazione spontanea delle proprie dichiarazioni fiscali (annuali e liquidazioni periodiche IVA, in quanto le somme richieste sono riferibili a omessi versamenti di imposte dichiarate, e successivamente comunicate da quest'Ufficio con comunicazioni pec regolarmente consegnate.
Quanto poi alla contestazione relativa agli interessi la questione è stata definitivamente dipanata dalle SS.
UU. della Suprema Corte, con la sentenza n. 22281/2022 che ha limitato l'obbligo di motivazione sul calcolo degli interessi in cartella, stabilendo che è sufficiente, unitamente all'importo complessivo degli interessi, richiamare la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tributo.
Peraltro, il tasso di interesse vigente di anno in anno è determinato anch'esso normativamente, ed è quindi conoscibile da ogni cittadino come qualsiasi altro dato normativo. La Corte di Cassazione (sentenza del 15 aprile 2011, n. 8613) ha affermato che il tasso... annuo" degli interessi è noto e conoscibile perché determinato con provvedimento generale, e i limiti temporali di riferimento (dies a quo e dies ad quem) necessari per il calcolo sono anch'essi fissati in elementi cronologici ben individuati.
Ne consegue il rigetto del ricorso. Spese secondo soccombenza come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado così decide:
rigetta il ricorso.
condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 4624,00 oltre accessori come per legge.
Il relatore Il Presidente
dr.ES TT dr. CO Abbondandolo