CGARS, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 2
CGARS
Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancato riconoscimento della violazione degli artt. 7 l.s. 241/90 e 8 l.r. 10/91, eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione del procedimento amministrativo. Violazione diritto di difesa

    L'ordine di demolizione è un'attività vincolata per cui non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990. Per quanto concerne il diniego di condono, non è stata reiterata la censura relativa al preavviso di cui all'art. 10-bis legge cit. Inoltre, la censura non è accompagnata dall'indicazione di circostanze che avrebbero potuto influire sul contenuto del provvedimento.

  • Rigettato
    Mancato riconoscimento della violazione dell’art. 3 l.s. 241/90 e dell’art. 3 l.r. 10/91 - eccesso di potere per insufficienza e genericità della motivazione

    L'ordine di demolizione di un immobile abusivo, in ragione della sua natura vincolata, non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico o una comparazione con gli interessi privati sacrificati. Il provvedimento impugnato reca tutti gli elementi essenziali richiesti dalla legge.

  • Rigettato
    Mancato riconoscimento della violazione e falsa applicazione dell’art. 35 della l. n. 47/1985 – violazione dei principi che regolano l’esercizio del potere di autotutela – eccesso di potere per insufficienza e genericità della motivazione in ordine all’interesse pubblico

    Il silenzio assenso non si è formato in quanto sulla istanza di sanatoria era stato adottato un provvedimento di concessione successivamente annullato in autotutela, atto non impugnato. Inoltre, per ottenere la sanatoria, è necessario il consenso del legittimo proprietario del bene, che non è stato acquisito in modo univoco nel caso di specie, né può desumersi implicitamente dal verbale di mediazione.

  • Rigettato
    Nullità della sentenza per omessa motivazione

    Il motivo non è idoneo a devolvere al giudice d'appello le censure all'azione amministrativa non esaminate in primo grado, in quanto non riporta il contenuto delle doglianze né indica quali fatti decisivi siano stati asseritamente non esaminati. La motivazione della sentenza impugnata consente di individuare con chiarezza la ratio decidendi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    CGARS, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 2
    Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
    Numero : 2
    Data del deposito : 5 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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