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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 13/03/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 104/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 13 marzo 2025, previa lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 104/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. ALLEVA PIERGIOVANNI e Parte_1
SABBATINI MATTEO elett. dom.to in Indirizzo Telematico
APPELLANTE/I contro rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
LUCCHETTI ALESSANDRO elett.te dom.to in C.SO MAZZINI 156 ANCONA
APPELLATO/I
Avverso la sentenza n. 375/2023 del 30.10.2023 emessa dal Tribunale di Ancona, sezione lavoro
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, agente di Polizia Municipale in servizio presso il Comune di Parte_1
, propone appello avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha respinto la CP_1
propria domanda volta ad accertare l'avvenuto demansionamento da parte del comune pagina 1 di 18 datore di lavoro, nonché l'esistenza di condotte vessatorie a suo danno, e la conseguente domanda di risarcimento dei danni professionali, biologici, morali ed esistenziali subiti.
Riteneva, infatti, il primo giudice che, seppure poteva ritenersi effettivamente indebita la diffusione tra i colleghi del della lettera anonima diffamatoria di cui al ricorso, si Pt_1
trattava di condotta isolata inidonea a causare la patologia ansioso depressiva lamentata, mentre le altre condotte lamentate o non erano sufficientemente provate o non apparivano vessatorie, né costituenti demansionamento.
Ritiene, al contrario, l'appellante la erroneità e superficialità della decisione di primo grado per i seguenti motivi: 1) Violazione del diritto di difesa e violazione dell'obbligo di esaminare tutte le richieste delle parti;
2) Motivazione insufficiente, perplessa e apparente;
3) Omesso esame in ordine a circostanze in fatto e deduzioni giuridiche decisive oggetto di discussione tra le parti.; 4) Errata valutazione in ordine a ciascun singolo fatto illecito dedotto e violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
e degli artt. 2727 e 2729 c.c..
In sostanza, ritiene l'appellante che sia provato che il abbia inflitto al Dott. CP_1
ben quattro procedimenti disciplinari tutti rivelatisi infondati e strumentali, un Pt_1
procedimento penale accertato dalla magistratura come infondato e strumentale e due gravi violazioni di diritti primari del lavoratore quali sono il diritto alla privacy e quello all'incolumità fisica. Inoltre, il Comune di avrebbe anche di fatto umiliato il CP_1
ricorrente assegnandogli mansioni non congrue rispetto al suo inquadramento, isolandolo dagli altri colleghi del Corpo di Polizia Locale e obbligandolo ad indossare senza motivo scarponi da motociclista.
Dunque, secondo l'appellante sarebbe chiara l'idoneità offensiva della condotta del come anche la finalità vessatoria e persecutoria della Controparte_1
condotta medesima. Ad ogni modo, anche laddove fosse ritenuta assente la natura finalistica delle suddette condotte datoriali, ciò non impedirebbe la valutazione di ognuno degli atti del datore di lavoro come possibile violazione dei doveri di cui all'art. 2087 c.c. e quindi possibile causa di danni risarcibili.
pagina 2 di 18 Nel presente grado si è costituito in giudizio il eccependo la Controparte_1
genericità ed infondatezza dei motivi di appello e proponendo, a sua volta, appello incidentale nella parte in cui la sentenza ha considerata illegittima la condotta del che inviava la lettera anonima contenente i dati personali del Dott. al CP_1 Pt_1
personale di Polizia Locale, ritenendo, al contrario, trattarsi di comportamento del tutto lecito e giustificato anche ai sensi dell'art. 2087 c.c..
La Corte, all'udienza di discussione, ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, deciso allo stato degli atti, si ritiene solo parzialmente fondato.
Innanzitutto, si deve ritenere infondata la doglianza di genericità dell'appello sollevata da parte del appellato, in quanto, al contrario, le doglianze avverso la CP_1
motivazione ed il ragionamento effettuato dal giudice di prime cure appaiono sufficientemente circostanziate in modo da mettere chiaramente in evidenza le ragioni che, secondo la prospettazione dell'appellante, avrebbero potuto condurre all'accoglimento del ricorso.
Fra queste, sicuramente corretta appare l'impostazione di fondo suggerita da parte appellante, sulla scorta della prevalente giurisprudenza di legittimità secondo cui “ai sensi dell'art. 2087 cod. civ., “norma di chiusura” del sistema antinfortunistico e suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro, il datore è tenuto ad astenersi da iniziative che possano ledere i diritti fondamentali del dipendente mediante l'adozione di condizioni lavorative “stressogene”, e a tal fine il giudice del merito, pur se accerti l'insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare gli episodi in modo da potersi configurare una condotta di “mobbing”, è tenuto a valutare se, dagli elementi dedotti - per caratteristiche, gravità, frustrazione personale o professionale, altre circostanze del caso concreto - possa presuntivamente risalirsi al fatto ignoto dell'esistenza di questo più tenue danno”.
pagina 3 di 18 Per la verità, non sembra a questa Corte che il giudizio del primo giudice si sia esclusivamente focalizzato alla ricerca dell'intento persecutorio sotteso alle condotte denunciate in ricorso, essendo, per la maggior parte di esse, stata esclusa in radice la natura di atti anche solo illegittimi, tuttavia, è doveroso un approfondimento del materiale istruttorio emerso in primo grado, al fine di verificare, espressamente, anche soltanto l'esistenza di condizioni di lavoro stressogene o l'adozione di comportamenti lesivi della personalità morale del lavoratore.
I motivi di appello possono, dunque, essere valutati congiuntamente, andando ad analizzare le condotte che la parte appellante ha posto alla base della propria azione giudiziale, ritenute concretare demansionamento o vessazione, tenendo, comunque, presente che, per giurisprudenza consolidata, sul lavoratore grava l'onere della prova della sussistenza del danno e del nesso causale tra questo e l'ambiente di lavoro, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le misure necessarie.
1.- Lasciando per ultima la condotta che, invece, il primo giudice ha analizzato per prima, ritenendola l'unica “indebita” e seguendo un ordine tendenzialmente cronologico,
l'appellante ritiene che non sia stata debitamente valutata l'illegittima sottoposizione del a ben 4 procedimenti disciplinari per fatti poi rivelatisi infondati, costituenti un Pt_1
vero e proprio abuso del potere disciplinare da parte datoriale.
In particolare, con un primo procedimento disciplinare del mese di gennaio 2013, agli agenti e (coniuge del ricorrente) veniva rimproverato di essersi Pt_1 Tes_1
allontanati dal servizio senza attendere che i propri superiori si esprimessero sulle richieste di permessi brevi a tal fine formulate (vedi doc. 3: si trattava di segnalazione di
Contr un collega del ricorrente inviata al Comandante che, a sua volta, segnalava all tale condotta); in realtà il ricorrente non contesta di non aver atteso l'autorizzazione, anche Contr solo verbale, da parte del superiore, ma l' , considerata la motivazione addotta
(consistente nella preoccupazione per lo stato di salute della figlia) e il fatto che in altre occasioni i dipendenti si erano assentati dal servizio senza attendere l'autorizzazione, decideva di non instaurare alcun procedimento disciplinare, provvedendo direttamente pagina 4 di 18 all'archiviazione. Il secondo procedimento disciplinare del mese di gennaio 2014 veniva instaurato su segnalazione del Comandante di P.L. che aveva ricevuto telefonicamente le lamentele dell'Agente che era in pattuglia con il il 31/12/2013 (e che Parte_2 Pt_1
era in quel momento era il suo superiore gerarchico) circa il fatto che il non Pt_1
avrebbe collaborato per adempire l'ordine di servizio indicato dal medesimo
Comandante di controllare un furgone, per il solo fatto che l'ordine era stato riferito al solo capo pattuglia e non a lui personalmente;
instaurato il procedimento Parte_2
Contr disciplinare, l sentiva la collega la quale effettivamente riferiva delle Parte_2
difficoltà incontrate nella condivisione e nell'effettuazione dell'ordine di servizio, ma anche che il l'aveva poi effettivamente accompagnata per eseguire tale ordine di Pt_1
servizio; per tale motivo, anche tale procedimento veniva archiviato senza l'applicazione di qualsivoglia sanzione (doc. 7, 8, 9, 10 fascicolo di primo grado). A distanza di 4 anni, nell'aprile 2018, seguiva un terzo procedimento disciplinare in quanto un collega del segnalava al Comandante di P.L. un dedotto “comportamento provocatorio” Pt_1
tenuto dal ricorrente in occasione di una riunione sindacale (doc. 11 fascicolo di parte
Contr resistente di primo grado); l' concludeva il procedimento, dopo aver sentito tutte le persone presenti ai fatti, archiviando il relativo procedimento e accogliendo nel merito le difese del dipendente (doc. 12 fascicolo di primo grado), non senza richiamare però il dipendente alla attenzione nella gestione dei rapporti interpersonali che, dalla dinamica dell'episodio si dimostravano conflittuali con i colleghi (sul punto, peraltro, il CP_1
evidenzia che, per il medesimo episodio e con le medesime motivazioni, venivano instaurati anche altri tre procedimenti disciplinari a carico dei colleghi del Pt_1
coinvolti nelle discussioni avvenute in occasione della riunione sindacale (docc. 13, 14 e
15 fascicolo di primo grado).
Il ricorrente subiva, poi, un quarto procedimento disciplinare (a distanza di circa 3 anni dal precedente), venendo contestato al medesimo che, in data 18/08/2020, seppur assegnato al servizio operativo esterno in qualità di capo-pattuglia unitamente al collega sig. dopo aver iniziato regolarmente detto servizio, sospendeva tale Testimone_2
pagina 5 di 18 attività per accompagnare altro collega, il sig. presso la sede Persona_1
municipale per un incontro con la dirigente dott.ssa al fine di chiarimenti ed Per_2
informazioni circa la propria scheda di valutazione, senza aver ottenuto l'autorizzazione dei propri superiori e senza aver smarcato con il badge per la durata dell'assenza; per tale attività, inoltre il Dott. utilizzava il veicolo di polizia locale con il (doc. Pt_1 Per_1
Contr 16 fascicolo di primo grado). L , raccolte tutte le dichiarazioni dei soggetti coinvolti, decideva di soprassedere dall'applicazione di qualsivoglia sanzione (docc. 18
e 19 fascicolo di primo grado).
Da quanto sopra si evince, dunque, che il ricorrente, nel giro di oltre 7 anni, ha avuto 4
“inciampi” disciplinari, il primo dei quali, peraltro, archiviato senza neppure avviare la contestazione disciplinare. Pertanto, si tratta, sostanzialmente, di 3 procedimenti disciplinari, instaurati su segnalazione del Comandante che, a sua volta, aveva recepito segnalazioni dei colleghi, per fatti che, astrattamente, potevano costituire inadempimenti contrattuali. A prescindere dalla quantità, quasi fisiologica, di tali procedimenti in un arco di tempo piuttosto esteso, non si ravvisa alcuna situazione di abuso del potere disciplinare, soprattutto alla luce della speciale procedura in materia disciplinare propria del pubblico impiego che prevede che, in presenza di fatti che possono astrattamente costituire illeciti disciplinari, il superiore del dipendente interessato abbia il dovere di segnalare il fatto all'Ufficio procedimenti disciplinari che dovrà compiere i necessari accertamenti ed, eventualmente, archiviare de plano o procedere alla contestazione formale.
Nel caso in esame, solo in 3 casi si è proceduto alla contestazione ma, poi, a seguito di approfondimento istruttorio, tutti i procedimenti si sono chiusi senza irrogazione di sanzioni, essendo state accolte le difese del dipendente, il che non può che dimostrare l'assenza di ogni malanimo nei confronti del da parte dell'amministrazione Pt_1
comunale.
In questo quadro, seppure la sottoposizione a procedimento disciplinare costituisce un fattore sicuramente stressogeno, non si ravvisa alcun comportamento colposo pagina 6 di 18 dell'amministrazione e, per lei, del Comandante della P.L. che si è limitato a segnalare Contr all' fatti potenzialmente illeciti, meritevoli di approfondimento istruttorio, solo all'esito del quale è stato possibile appurare l'esistenza di ragioni poste a giustificazione del comportamento assunto.
L'assenza dell'elemento colposo impedisce, dunque, di configurare una responsabilità risarcitoria in capo al dovendosi, per di più, osservare che, come affermato dal CP_1
primo giudice, l'esiguità e la dilatazione nel tempo di tali episodi (attinenti, peraltro, a contestazioni di per sé di modesta gravità) appaiono di per sé inidonee, secondo l'id quod plerumque accidit, a causare lesioni permanenti all'integrità psicofisica del lavoratore.
2.- Lamenta, poi, il lavoratore che, con mail del 6 e 7 febbraio 2018, veniva comunicato che tutti gli agenti di PM (e, dunque, non solo al medesimo) l'obbligo di indossare, quale divisa, gli stivali e i pantaloni tipo motociclista per lo svolgimento dei servizi operativi esterni, e quindi con esclusione dei servizi di ufficio (doc. 22 fascicolo di primo grado), ordine che dovrebbe ritenersi illegittimo e lesivo del diritto alla salute, non disponendo il Comune di motociclette, tant'è che a causa di tale ordine, il ricorrente avrebbe contratto una tallonite.
Secondo il Comune, si tratterebbe di una disposizione del tutto legittima, essendo gli stivali del tipo da motociclista la normale divisa di tutte le forze di polizia italiane.
Ebbene, a prescindere dai profili di eventuale pericolosità per la salute dell'obbligo di usare tali stivali per andare in auto o a piedi (il che richiederebbe probabilmente una apposita CTU), risulta dalla documentazione in atti che il ricorrente oggi appellante ne ha fatto un uso piuttosto limitato nel tempo, atteso che già in data 23 aprile 2018, all'esito della visita medica per il giudizio di idoneità alla mansione specifica, egli veniva esonerato per tre mesi dall'indossare in servizio le calzature in questione (doc. 23 fascicolo di primo grado), mentre, nel periodo estivo del 2018, tale stivale non veniva richiesto perché non abbinabile al pantalone estivo della divisa. Dopo di ché, in data 20 novembre 2018, il trasmetteva il certificato medico ove si evidenziava che lo Pt_1
pagina 7 di 18 stesso era affetto da “tallonite acuta” per cui si sconsigliava l'uso degli stivali per 3 mesi e, in data 11/12/2018, a seguito di visita di sorveglianza sanitaria, veniva esonerato dall'uso degli stivali (docc. 25 e 26 fascicolo resistente di primo grado).
Ad ogni modo, a prescindere da tali elementi, il ricorrente non ha chiesto in ricorso il risarcimento del danno alla salute consistito nella tallonite, né l'avere indossato tali stivali per pochi mesi (e, comunque, solo per i servizi esterni) può ritenersi idoneo a causare la patologia psichica lamentata o anche soltanto un danno morale.
3.- Altro comportamento datoriale contestato consiste nell'aver ricevuto dal Comando
l'ordine di servizio di recarsi presso la Raffineria API a giugno 2019, a seguito di segnalazioni di fenomeni odorigeni, perché “senza dotazione dei necessari dispositivi di protezione individuale, senza idonea formazione su emergenze ambientali e con arma di dotazione carica (doc. n° 13)”, tanto che il comune veniva poi sanzionato dall . Pt_3
Ebbene, dal doc. 13 allegato al ricorso si evince solo la presenza in loco del ricorrente e non la tipologia di attività effettuata (come ispezione di cisterne o altro); anche il contenuto dell'ordine è rimasto del tutto indimostrato, non essendo stata chiesta alcuna prova al fine di dimostrare che al fosse stata chiesta una vera e propria ispezione Pt_1
presso gli impianti API. D'altronde, tutti i testimoni escussi sulla questione, hanno riferito come non fosse raro dover fare sopralluoghi presso la raffineria ma che, comunque, gli agenti di polizia municipale si erano sempre fermati alla guardiola a controllare i documenti. D'altronde, non si comprende neppure cosa fosse stato chiamato a fare il ricorrente all'interno degli impianti, non essendo evidentemente compito della polizia municipale quello di intervenire in caso di inquinamenti, essendo le relative competenze specialistiche riservate ad altri enti, tant'è che nel caso in esame,
l'ispezione era condotta dal personale dell che provvedeva ad ispezionare le Pt_4
cisterne.
Il fatto, poi, che il sia stato sanzionato dal Settore Igiene e Tutela dei luoghi di CP_1
lavoro dell (con una sanzione pecuniaria amministrativa di € 600,00) non assume Pt_3
rilievo, trattandosi della contestazione di una violazione di carattere meramente formale pagina 8 di 18 e generale, consistente nella mancata previsione nel DVR dell'attività relativa ad
«accessi ordinari per attività istituzionali in aziende produttive a rischio specifico», con prescrizione pertanto di integrare il DVR e nel quale, peraltro (come si evince dal doc.30 di parte convenuta) già «al punto 3.4.21 erano descritte le procedure e le modalità di comportamento da tenere da parte dei lavoratori in caso di accesso presso la Raffineria
API di Falconara Marittima…».
Dunque, non essendovi alcuna dimostrazione dell'emissione di un ordine illegittimo che andava oltre quelle che erano le competenze di intervento, in simili casi, della P.M.
(ossia mero ausilio agli enti preposti ai fini di conoscenza di potenziali situazioni pericolose per la cittadinanza), il fatto allegato non può ritenersi sussistente né tanto meno generatore di una responsabilità risarcitoria.
4.- Altro fatto contestato attiene alla ricezione da parte del di una mail del Pt_1
20.11.2020 (doc. 15 del ricorso) che lo invitava ad accedere presso il Comando (egli infatti, nel frattempo, era stato chiamato a svolgere la sua attività presso l'Ufficio
Tributi) soltanto per il tempo strettamente necessario a prendere la chiave dell'auto o ad accedere allo spogliatoio, evitando contatti con il personale del turno opposto e lo stazionamento all'interno del Comando.
Si tratta, all'evidenza, come sostenuto dal appellato, di una disposizione che si CP_1
colloca nell'ambito delle misure di sicurezza adottate dall'ente nel periodo della pandemia al fine di limitare al massimo le occasioni di contatto tra i lavoratori, al di fuori dei casi di inevitabile condivisione degli spazi nel medesimo turno di lavoro.
Simili disposizioni hanno riguardato tutto il restante personale, come affermato da tutti i testimoni escussi in giudizio (v. teste , sicché non si Tes_3 Tes_4 Tes_5
ravvede alcun profilo di illegittimità dell'ordine in questione, al contrario, finalizzato alla tutela della salute di tutti i dipendenti nel delicato periodo iniziale della pandemia, quando ancora non erano stati introdotti i vaccini.
Il fatto che il teste abbia dichiarato che a lui avevano dettato disposizioni in Tes_3
materia solo per via orale e non per iscritto come per il ricorrente, non assume alcun pagina 9 di 18 rilievo in termini di discriminazione, atteso che il teste ha ben spiegato che la sua situazione era diversa in quanto non aveva occasioni di contatto con il personale della
P.M., atteso che al mercato andava da solo e, per il resto, svolgeva la sua attività presso l'Ufficio tributi, sicché non risulta che per tale lavoratore si ponesse il problema di regolare il suo accesso ai locali della Polizia.
Dunque, anche tale condotta si presenta inidonea a fondare la richiesta risarcitoria, sia sotto il profilo del mobbing che sotto il profilo della creazione di condizioni di lavoro stressogene.
D'altronde, neppure risulta provato che il ricorrente, per tali limitazioni, abbia subito concrete ripercussioni nello svolgimento dell'attività sindacale che, soprattutto nel periodo di distanziamento sociale pandemico, ben poteva svolgersi in altri modi (mail, telefono etc.).
5.- Lamenta, poi, il ricorrente che il aveva sporto una denuncia Controparte_1
penale per diffamazione nei suoi confronti, rivelatasi del tutto infondata, tant'è che veniva archiviata.
Come si evince dagli atti, si trattava di una denuncia sporta dal Sindaco a seguito della pubblicazione di un articolo sul quotidiano on line in data 5 gennaio Parte_5
2021, dove, ad avviso del querelante, sarebbe stata ipotizzata una condotta illecita a carico del per aver arretrato un cartello stradale al fine di Controparte_1
legittimare le multe elevate con un autovelox. Come osservato dal primo giudice, la denuncia era stata avanzata nei confronti del solo Consigliere Comunale,
[...]
, sicché, solo in via meramente ipotetica, si potrebbe sostenere che, in realtà, Per_3
l'amministrazione volesse colpire il , quale segretario regionale della sigla UGL Pt_1
che pure aveva condiviso l'azione posta in essere dal consigliere comunale della Lega.
Si tratta, tuttavia, solo di una ipotesi che non trova alcuna conferma in altri elementi, essendo, peraltro, l'articolo sottoscritto solo dal . L'estensione dell'indagine al Per_3
che, comunque, dimostrava di essere estraneo all'iniziativa di stampa, è, Pt_1
pagina 10 di 18 pertanto, attribuibile ad una iniziativa della Procura della Repubblica che decideva di approfondire la questione.
Anche in questo caso, non è possibile ravvisare alcuna condotta illegittima né colposa da parte dell'amministrazione.
6.- Venendo, ora, alla doglianza attinente al demansionamento, l'appellante lamenta che il primo giudice non avrebbe correttamente valutato il profilo specifico di agente di polizia municipale, non avrebbe ammesso le prove testimoniali articolate per dimostrare l'inattività per i mesi da giugno a novembre 2021, non avrebbe considerato la questione della mancanza del nulla osta sindacale al trasferimento.
Ebbene, in proposito, si osserva, innanzitutto, come alcuna questione di demansionamento si possa porre, neppure astrattamente, per il periodo dal 2017 al 2020, allorquando il veniva “trasferito” presso l'Ufficio Tributi per seguire l'attività Pt_1
relativa alla rilevazione dei passi carrabili ed all'accertamento di eventuali difformità. In tale primo periodo, infatti, l'applicazione al diverso ufficio è stata limitata a solo un giorno alla settimana, sicché, anche laddove tali mansioni si ritenessero appartenenti ad un livello inferiore, al lavoratore sarebbe, comunque, sempre stato garantito lo svolgimento, in prevalenza, delle mansioni proprie del profilo di agente con la conservazione della relativa professionalità.
Per quanto, poi, riguarda la questione del nulla osta sindacale, a prescindere dal fatto che competente al rilascio di tale nulla osta era il lavoratore medesimo, quale segretario regionale della UGL, si osserva come la giurisprudenza di legittimità abbia chiarito (v.
Cass. Sez. L, Sentenza n. 14196 del 12/07/2016) che “Nel pubblico impiego privatizzato, la normativa sulle prerogative sindacali di cui all'accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998 (per tutte le P.A., inclusi gli Enti locali) rinvia ai concetti generali di unità operativa e sede, che, in mancanza di una definizione espressa, vanno intesi nel significato desumibile dalle prescrizioni rinvenibili nel rispettivo ordinamento, dovendosi far riferimento, quanto alla tutela dei dirigenti sindacali degli enti locali, al
d.P.R. n. 333 del 1990 (abrogato dal d.l. n. 5 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 35
pagina 11 di 18 del 2012) che condizionava al previo nulla osta del sindacato di appartenenza il trasferimento del dirigente sindacale in un'unità produttiva "ubicata in diverso comune
o circoscrizione comunale", sicché, ove il livello territoriale di riferimento sia quello comunale, la locuzione "ubicazione in sede diversa" identifica la diversa circoscrizione
e, dunque, la tutela opera in caso di trasferimento del dirigente sindacale da una circoscrizione ad un'altra”.
Nel caso in esame, il lavoratore nulla allega in merito alla dislocazione degli Uffici di
Polizia Municipale e dell'ufficio Tributi nel territorio comunale di , sicché non CP_1
può accertarsi la necessità del previo nulla osta. D'altro canto, si osserva che non si è trattato di un vero e proprio trasferimento che presuppone la stabilità dell'assegnazione, quanto di una mera applicazione ad altro ufficio per alcuni giorni alla settimana, senza mai far venire meno l'assegnazione originaria alla P.M., sicché, anche sotto tale punto di vista, si può escludere in radice la necessità del nulla osta.
D'altronde, se la finalità della normativa in materia è quella di evitare che sia compressa la libertà d'azione del sindacalista che si troverebbe ad essere allontanato dal luogo di svolgimento della propria attività di proselitismo ed assistenza, una applicazione part time non sembra poter determinare tale concreto allontanamento e, dunque, un vulnus alla libertà sindacale.
Un problema di demansionamento si potrebbe porre solo per il periodo da ottobre 2020 ad ottobre 2021, allorquando l'applicazione presso l'Ufficio tributi è arrivata a coprire la maggior parte dell'orario di lavoro dell'appellante (almeno 4 giorni alla settimana).
Anche in proposito, tuttavia, questa Corte ritiene di aderire al ragionamento svolto dal primo giudice che non ha ravvisato alcuna assegnazione a mansioni di livello inferiore, atteso che le attività di rilevazione dei passi carrabili, di controllo dell'esistenza delle autorizzazioni e del pagamento della relativa tassa, in quanto anche finalizzate ad eventuale attività sanzionatoria, rientrano pienamente nelle mansioni proprie della categoria C (tant'è che oltre al veniva applicato al medesimo ufficio anche Pt_1
l'agente . Tes_3
pagina 12 di 18 Nella Categoria C è, infatti, inquadrato il “lavoratore che svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati” e “Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: … agente di polizia municipale e locale”.
Nella missiva che applicava l'appellante all'Ufficio Tributi (doc. 53 è CP_1
chiaramente enucleato il ruolo di responsabile del procedimento assegnato al Pt_1
nello svolgimento dell'attività istruttoria di cui sopra. Inoltre, non può affermarsi che al medesimo sia stata sottratta l'attività sanzionatoria, atteso che è lo stesso Codice della
Strada a prevedere che “Chiunque apre nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li trasforma o ne varia l'uso senza l'autorizzazione dell'ente proprietario, oppure mantiene in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 173 a Euro 694. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi, a carico dell'autore della violazione stessa e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La sanzione accessoria non si applica se le opere effettuate possono essere regolarizzate mediante autorizzazione successiva. Il rilascio di questa non esime dall'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria”.
Le stesse considerazioni valgono anche in relazione all'assegnazione al ricorrente di mansioni di verifica delle esenzioni l'attività di sopralluogo finalizzata Per_4
all'accertamento consisteva nel verificare le autocertificazioni prodotte dagli Per_4
utenti, nella quali erano state dichiarate le condizioni di non utilizzo dell'immobile dovute all'assenza di utenze e suppellettili e il , nelle funzioni proprie dell'agente Pt_1
di Polizia Locale.
Non è un caso, dunque, se il stesso, dopo la prima applicazione del 2017, si era Pt_1
dichiarato disponibile a proseguire il lavoro presso l'Ufficio Tributi così affermando in una mail del 18/2/2020 (v. doc. 52 fascicolo convenuto di primo grado): “Per quanto riguarda la mia posizione, ti confermo la disponibilità a collaborare con la stessa pagina 13 di 18 modalità con cui è avvenuto il mio impiego per i pasi carrabili ma senza cambio di profilo e/o ruolo, in sintesi senza togliere la divisa”, raccomandazione che risulta essere stata accolta, avendo il conservato il proprio ruolo anche presso la P.M. ove Pt_1
prontamente rientrava un anno dopo, una volta terminate le attività richieste.
Al medesimo, veniva, inoltre, assicurato anche il mantenimento dell'indennità per il servizio esterno, essendosi, all'uopo, provveduto a modificare il contratto integrativo di secondo livello, attribuendo anche ai soggetti applicati ad altri uffici comunali tali indennità (doc. 54 fascicolo resistente di primo grado).
Non si ravvisa, dunque, alcuna ipotesi di demansionamento, anche tenendo conto del fatto che, nell'impiego pubblico contrattualizzato, l'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, nel disciplinare le mansioni a cui dev'essere adibito il dipendente, assegna esclusivo rilievo al criterio della loro equivalenza formale con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita (v. da ultimo Cass.. Sez. L - , Ordinanza n. 26084 del 04/10/2024).
Quanto alla presunta condizione di inattività nei mesi da giugno a settembre 2021, correttamente risulta non essere stata ammessa la prova testimoniale sul punto, alla luce della documentazione versata in atti che porta ad escludere tale evenienza. Lo stesso
, infatti, nella mail del 28/7/2021 (doc. 55 fascicolo resistente), dichiarava: “lo Pt_1
scrivente veniva impiegato nel periodo 20/6-15/7 circa, in attività di imbustamento prima e servizio di postalizzazione dopo…” e che “nel periodo recente ho chiuso gli accertamenti/sopralluoghi relativi alla TARI/ESENZIONI … da via del Castello di
Barcaglione e via del Tesoro …”, con ciò, dunque, ammettendo che le attività di postalizzazione lo avevano impegnato per circa un mese e non quattro e che le stesse non erano le uniche svolte.
7.- Venendo, dunque, all'ultima delle condotte lamentate dal ricorrente appellante, la stessa è stata ritenuta effettivamente “indebita” da parte del primo giudice.
Da quanto emerge dagli atti, il Comitato Unico di Garanzia aveva ricevuto una nota anonima in cui veniva rappresentato che il dipendente creava “evidente turbativa Pt_1
pagina 14 di 18 al benessere lavorativo”, non instaurando un clima di collaborazione, ma anzi aumentando i contrasti e le polemiche tra i colleghi. In data 16/3/2018, il CUG trasmetteva al Comandante della Polizia Locale, Dott. lo stralcio del Persona_5
verbale del 15/11/2017 e la nota anonima prot. 025507 del 28/06/2017. Nell'occasione della seduta del 15/11/2017, il CUG, rilevato che non aveva poteri disciplinari o di audizione o inchiesta, decideva di trasmettere la segnalazione anonima al Comandante della Polizia Locale perché tale lettera “….anche se anonima e probabilmente priva di qualsiasi fondamento, potrebbe anche, al contrario essere il segnale dell'esistenza di una effettiva criticità e/o di un malessere all'interno del Corpo di Polizia Locale, di cui il
Comandante Dirigente deve essere portato a conoscenza, per i provvedimenti che eventualmente riterrà di propria competenza”. Il Comandante della Polizia Locale inviava agli appartenenti al Corpo, con e-mail del 18 giugno 2018, una nota (la prot. n.
D.F. 1624/2018) in cui era allegato un questionario con il quale veniva chiesto ai destinatari se condividessero, o meno, i giudizi riportati in tale lettera anonima, con particolare riferimento al “grande stato di disagio che deriva dagli atteggiamenti e comportamenti nei confronti dei colleghi da parte del dipendente che Parte_1
creano evidente turbativa al benessere lavorativo” e con possibilità di inserire ulteriori dichiarazioni. A tale mail veniva allegata anche la suddetta lettera anonima che, dunque, poteva essere letta da tutti i colleghi del . Pt_1
Ebbene, appare innegabile come tale missiva contenga valutazioni critiche nei confronti dell'appellante, ossia giudizi negativi sul suo comportamento e sulla sua persona, tanto da dubitare della sua idoneità al porto d'armi, come tali obiettivamente offensivi della sua reputazione (v. “Lo stesso non solo non instaura un clima collaborativo e sereno con gli altri colleghi ma si adopera continuamente per aumentare divisioni e contrasti e polemiche tra i dipendenti al di fuori di qualsiasi logica sana e costruttiva. Egli va d'accordo solo con chi lo asseconda e lo segue nelle sue convinzioni ed in conflitto con tutti gli altri, indipendentemente da ruoli e gerarchie tanto che molti non sono contenti di lavorarci insieme e qualcuno dovrebbe anche averlo chiesto espressamente.
Nel tempo ha collezionato dissapori, polemiche e contrasti con la maggior parte dei colleghi e la maggior parte delle (poche) persone che hanno un minimo rapporto con lui vivono quasi in uno stato
pagina 15 di 18 di apprensione e sudditanza, marcata dai suoi evidenti limiti caratteriali (ricordiamoci che il soggetto porta oltretutto una divisa ed è armato siamo sicuri che è idoneo??”).
Come correttamente ritenuto dal primo giudice, chi compie la divulgazione si assume sostanzialmente la paternità dei giudizi ivi formulati e, comunque, l'avere diffuso tra i colleghi del tale lettera contenente pesanti giudizi sulla sua persona appare Pt_1
condotta sicuramente lesiva della personalità morale e dell'onore del lavoratore.
Né potrebbe ritenersi, come sostenuto da parte del appellato che ha, sul punto, CP_1
proposto appello incidentale, che si tratterebbe di condotta scriminata e, comunque, adottata per fini leciti.
Infatti, seppure è indubitabile che il Comune avesse il diritto di approfondire quanto segnalato al fine di accertare l'esistenza di conflitti sul lavoro ed, eventualmente, intervenire per garantire la necessaria serenità delle condizioni di lavoro, anche ai fini della tutela della salute dei dipendenti, tuttavia, tale azione poteva sicuramente essere condotta senza la divulgazione indiscriminata della lettera in questione, in caso chiamando, singolarmente, ogni agente a riferire se avesse riscontrato problemi nei rapporti con il . Pt_1
Va, pertanto, confermato il carattere illecito della divulgazione della missiva anonima in questione, anche a prescindere dalla violazione della normativa sulla privacy (che, comunque, è stata ritenuta sussistente dall'Autorità Garante con relativa irrogazione di sanzione), essendo tale condotta idonea a causare la mortificazione morale del lavoratore, in una sorta di gogna pubblica, seppure limitata al Corpo della Polizia locale.
Come affermato dal primo giudice, si tratta di condotta che non può ritenersi, per il carattere isolato e contingente e per la limitata diffusività, idonea a causare la dedotta patologia ansioso depressiva sofferta dal lavoratore (peraltro diagnosticata solo nel
2021, mancando ogni certificazione anteriore) ma sicuramente idonea a causare un perturbamento dell'animo, ovvero una sofferenza interiore meritevole di risarcimento.
Infatti, pur se secondo la giurisprudenza (v. da ultimo Cass. Ordinanze nn. 20269 del
22/07/2024 e 8861 del 31/03/2021), il pregiudizio da sofferenza morale e reputazionale, derivante dall'attribuzione di condotte disonorevoli non può dirsi in re ipsa, tuttavia, pagina 16 di 18 esso si presume iuris tantum, secondo una valutazione ordinaria, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima ed in difetto di elementi opposti che, quali fatti modificativi o anche impeditivi della pretesa risarcitoria, ricadono nell'area di onere probatorio dell'autore dell'illecito.
Nel caso in esame, in assenza di elementi contrari offerti dal deve ritenersi che CP_1
le espressioni offensive anche in merito ai propri “limiti caratteriali” tanto da far dubitare l'inabilità al porto d'armi, divulgate all'interno del posto di lavoro verso i colleghi, quotidiani compagni di lavoro, facciano presumere l'esistenza di un danno morale risarcibile.
Ai fini della quantificazione, per poter orientare il giudizio equitativo, ritiene questa
Corte che possano utilizzarsi, sebbene solo quale parametro indicativo, le Tabelle di
Milano elaborate per il caso della diffamazione a mezzo stampa, tenendo, in particolare, conto degli importi per le diffamazioni di tenue gravità, attesa l'obiettiva maggiore gravità del mezzo della stampa e che prevedono un danno liquidabile nell'importo da euro 1.175,00 ad euro 11.750,00 nei casi di - limitata/assente notorietà del diffamante, - tenuità dell'offesa considerata nel contesto fattuale di riferimento, - minima/limitata diffusione del mezzo diffamatorio, - minimo/limitato spazio della notizia diffamatoria, - assente risonanza mediatica, - tenue intensità elemento soggettivo, - intervento riparatorio/rettifica del convenuto.
Considerata, dunque, da un lato, l'assenza del mezzo stampa ma dall'altro, l'offesa di modesta gravità, la diffusione ad oltre 20 colleghi, l'assenza di intervento riparatorio, si stima congruo un importo di poco inferiore alla media, pari ad euro 5.000,00.
L'appello va, dunque, accolto limitatamente a tale domanda, con conseguente rigetto dell'appello incidentale sul punto.
Considerato il residuale accoglimento dell'originaria domanda, sussistono eccezionali motivi per compensazione integrale delle spese del giudizio per entrambi i gradi.
P. Q. M.
pagina 17 di 18 La Corte così provvede: 1) in parziale accoglimento dell'appello e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna il a risarcire il danno Controparte_1
morale all'appellante che liquida in euro 5.000,00 oltre interessi come per legge;
2) rigetta l'appello incidentale;
3) compensa integralmente le spese di lite per entrambi i gradi del giudizio;
4) conferma nel resto la sentenza impugnata.
Così deciso nella camera di consiglio del 13 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 13 marzo 2025, previa lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 104/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. ALLEVA PIERGIOVANNI e Parte_1
SABBATINI MATTEO elett. dom.to in Indirizzo Telematico
APPELLANTE/I contro rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
LUCCHETTI ALESSANDRO elett.te dom.to in C.SO MAZZINI 156 ANCONA
APPELLATO/I
Avverso la sentenza n. 375/2023 del 30.10.2023 emessa dal Tribunale di Ancona, sezione lavoro
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, agente di Polizia Municipale in servizio presso il Comune di Parte_1
, propone appello avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha respinto la CP_1
propria domanda volta ad accertare l'avvenuto demansionamento da parte del comune pagina 1 di 18 datore di lavoro, nonché l'esistenza di condotte vessatorie a suo danno, e la conseguente domanda di risarcimento dei danni professionali, biologici, morali ed esistenziali subiti.
Riteneva, infatti, il primo giudice che, seppure poteva ritenersi effettivamente indebita la diffusione tra i colleghi del della lettera anonima diffamatoria di cui al ricorso, si Pt_1
trattava di condotta isolata inidonea a causare la patologia ansioso depressiva lamentata, mentre le altre condotte lamentate o non erano sufficientemente provate o non apparivano vessatorie, né costituenti demansionamento.
Ritiene, al contrario, l'appellante la erroneità e superficialità della decisione di primo grado per i seguenti motivi: 1) Violazione del diritto di difesa e violazione dell'obbligo di esaminare tutte le richieste delle parti;
2) Motivazione insufficiente, perplessa e apparente;
3) Omesso esame in ordine a circostanze in fatto e deduzioni giuridiche decisive oggetto di discussione tra le parti.; 4) Errata valutazione in ordine a ciascun singolo fatto illecito dedotto e violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
e degli artt. 2727 e 2729 c.c..
In sostanza, ritiene l'appellante che sia provato che il abbia inflitto al Dott. CP_1
ben quattro procedimenti disciplinari tutti rivelatisi infondati e strumentali, un Pt_1
procedimento penale accertato dalla magistratura come infondato e strumentale e due gravi violazioni di diritti primari del lavoratore quali sono il diritto alla privacy e quello all'incolumità fisica. Inoltre, il Comune di avrebbe anche di fatto umiliato il CP_1
ricorrente assegnandogli mansioni non congrue rispetto al suo inquadramento, isolandolo dagli altri colleghi del Corpo di Polizia Locale e obbligandolo ad indossare senza motivo scarponi da motociclista.
Dunque, secondo l'appellante sarebbe chiara l'idoneità offensiva della condotta del come anche la finalità vessatoria e persecutoria della Controparte_1
condotta medesima. Ad ogni modo, anche laddove fosse ritenuta assente la natura finalistica delle suddette condotte datoriali, ciò non impedirebbe la valutazione di ognuno degli atti del datore di lavoro come possibile violazione dei doveri di cui all'art. 2087 c.c. e quindi possibile causa di danni risarcibili.
pagina 2 di 18 Nel presente grado si è costituito in giudizio il eccependo la Controparte_1
genericità ed infondatezza dei motivi di appello e proponendo, a sua volta, appello incidentale nella parte in cui la sentenza ha considerata illegittima la condotta del che inviava la lettera anonima contenente i dati personali del Dott. al CP_1 Pt_1
personale di Polizia Locale, ritenendo, al contrario, trattarsi di comportamento del tutto lecito e giustificato anche ai sensi dell'art. 2087 c.c..
La Corte, all'udienza di discussione, ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, deciso allo stato degli atti, si ritiene solo parzialmente fondato.
Innanzitutto, si deve ritenere infondata la doglianza di genericità dell'appello sollevata da parte del appellato, in quanto, al contrario, le doglianze avverso la CP_1
motivazione ed il ragionamento effettuato dal giudice di prime cure appaiono sufficientemente circostanziate in modo da mettere chiaramente in evidenza le ragioni che, secondo la prospettazione dell'appellante, avrebbero potuto condurre all'accoglimento del ricorso.
Fra queste, sicuramente corretta appare l'impostazione di fondo suggerita da parte appellante, sulla scorta della prevalente giurisprudenza di legittimità secondo cui “ai sensi dell'art. 2087 cod. civ., “norma di chiusura” del sistema antinfortunistico e suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro, il datore è tenuto ad astenersi da iniziative che possano ledere i diritti fondamentali del dipendente mediante l'adozione di condizioni lavorative “stressogene”, e a tal fine il giudice del merito, pur se accerti l'insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare gli episodi in modo da potersi configurare una condotta di “mobbing”, è tenuto a valutare se, dagli elementi dedotti - per caratteristiche, gravità, frustrazione personale o professionale, altre circostanze del caso concreto - possa presuntivamente risalirsi al fatto ignoto dell'esistenza di questo più tenue danno”.
pagina 3 di 18 Per la verità, non sembra a questa Corte che il giudizio del primo giudice si sia esclusivamente focalizzato alla ricerca dell'intento persecutorio sotteso alle condotte denunciate in ricorso, essendo, per la maggior parte di esse, stata esclusa in radice la natura di atti anche solo illegittimi, tuttavia, è doveroso un approfondimento del materiale istruttorio emerso in primo grado, al fine di verificare, espressamente, anche soltanto l'esistenza di condizioni di lavoro stressogene o l'adozione di comportamenti lesivi della personalità morale del lavoratore.
I motivi di appello possono, dunque, essere valutati congiuntamente, andando ad analizzare le condotte che la parte appellante ha posto alla base della propria azione giudiziale, ritenute concretare demansionamento o vessazione, tenendo, comunque, presente che, per giurisprudenza consolidata, sul lavoratore grava l'onere della prova della sussistenza del danno e del nesso causale tra questo e l'ambiente di lavoro, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le misure necessarie.
1.- Lasciando per ultima la condotta che, invece, il primo giudice ha analizzato per prima, ritenendola l'unica “indebita” e seguendo un ordine tendenzialmente cronologico,
l'appellante ritiene che non sia stata debitamente valutata l'illegittima sottoposizione del a ben 4 procedimenti disciplinari per fatti poi rivelatisi infondati, costituenti un Pt_1
vero e proprio abuso del potere disciplinare da parte datoriale.
In particolare, con un primo procedimento disciplinare del mese di gennaio 2013, agli agenti e (coniuge del ricorrente) veniva rimproverato di essersi Pt_1 Tes_1
allontanati dal servizio senza attendere che i propri superiori si esprimessero sulle richieste di permessi brevi a tal fine formulate (vedi doc. 3: si trattava di segnalazione di
Contr un collega del ricorrente inviata al Comandante che, a sua volta, segnalava all tale condotta); in realtà il ricorrente non contesta di non aver atteso l'autorizzazione, anche Contr solo verbale, da parte del superiore, ma l' , considerata la motivazione addotta
(consistente nella preoccupazione per lo stato di salute della figlia) e il fatto che in altre occasioni i dipendenti si erano assentati dal servizio senza attendere l'autorizzazione, decideva di non instaurare alcun procedimento disciplinare, provvedendo direttamente pagina 4 di 18 all'archiviazione. Il secondo procedimento disciplinare del mese di gennaio 2014 veniva instaurato su segnalazione del Comandante di P.L. che aveva ricevuto telefonicamente le lamentele dell'Agente che era in pattuglia con il il 31/12/2013 (e che Parte_2 Pt_1
era in quel momento era il suo superiore gerarchico) circa il fatto che il non Pt_1
avrebbe collaborato per adempire l'ordine di servizio indicato dal medesimo
Comandante di controllare un furgone, per il solo fatto che l'ordine era stato riferito al solo capo pattuglia e non a lui personalmente;
instaurato il procedimento Parte_2
Contr disciplinare, l sentiva la collega la quale effettivamente riferiva delle Parte_2
difficoltà incontrate nella condivisione e nell'effettuazione dell'ordine di servizio, ma anche che il l'aveva poi effettivamente accompagnata per eseguire tale ordine di Pt_1
servizio; per tale motivo, anche tale procedimento veniva archiviato senza l'applicazione di qualsivoglia sanzione (doc. 7, 8, 9, 10 fascicolo di primo grado). A distanza di 4 anni, nell'aprile 2018, seguiva un terzo procedimento disciplinare in quanto un collega del segnalava al Comandante di P.L. un dedotto “comportamento provocatorio” Pt_1
tenuto dal ricorrente in occasione di una riunione sindacale (doc. 11 fascicolo di parte
Contr resistente di primo grado); l' concludeva il procedimento, dopo aver sentito tutte le persone presenti ai fatti, archiviando il relativo procedimento e accogliendo nel merito le difese del dipendente (doc. 12 fascicolo di primo grado), non senza richiamare però il dipendente alla attenzione nella gestione dei rapporti interpersonali che, dalla dinamica dell'episodio si dimostravano conflittuali con i colleghi (sul punto, peraltro, il CP_1
evidenzia che, per il medesimo episodio e con le medesime motivazioni, venivano instaurati anche altri tre procedimenti disciplinari a carico dei colleghi del Pt_1
coinvolti nelle discussioni avvenute in occasione della riunione sindacale (docc. 13, 14 e
15 fascicolo di primo grado).
Il ricorrente subiva, poi, un quarto procedimento disciplinare (a distanza di circa 3 anni dal precedente), venendo contestato al medesimo che, in data 18/08/2020, seppur assegnato al servizio operativo esterno in qualità di capo-pattuglia unitamente al collega sig. dopo aver iniziato regolarmente detto servizio, sospendeva tale Testimone_2
pagina 5 di 18 attività per accompagnare altro collega, il sig. presso la sede Persona_1
municipale per un incontro con la dirigente dott.ssa al fine di chiarimenti ed Per_2
informazioni circa la propria scheda di valutazione, senza aver ottenuto l'autorizzazione dei propri superiori e senza aver smarcato con il badge per la durata dell'assenza; per tale attività, inoltre il Dott. utilizzava il veicolo di polizia locale con il (doc. Pt_1 Per_1
Contr 16 fascicolo di primo grado). L , raccolte tutte le dichiarazioni dei soggetti coinvolti, decideva di soprassedere dall'applicazione di qualsivoglia sanzione (docc. 18
e 19 fascicolo di primo grado).
Da quanto sopra si evince, dunque, che il ricorrente, nel giro di oltre 7 anni, ha avuto 4
“inciampi” disciplinari, il primo dei quali, peraltro, archiviato senza neppure avviare la contestazione disciplinare. Pertanto, si tratta, sostanzialmente, di 3 procedimenti disciplinari, instaurati su segnalazione del Comandante che, a sua volta, aveva recepito segnalazioni dei colleghi, per fatti che, astrattamente, potevano costituire inadempimenti contrattuali. A prescindere dalla quantità, quasi fisiologica, di tali procedimenti in un arco di tempo piuttosto esteso, non si ravvisa alcuna situazione di abuso del potere disciplinare, soprattutto alla luce della speciale procedura in materia disciplinare propria del pubblico impiego che prevede che, in presenza di fatti che possono astrattamente costituire illeciti disciplinari, il superiore del dipendente interessato abbia il dovere di segnalare il fatto all'Ufficio procedimenti disciplinari che dovrà compiere i necessari accertamenti ed, eventualmente, archiviare de plano o procedere alla contestazione formale.
Nel caso in esame, solo in 3 casi si è proceduto alla contestazione ma, poi, a seguito di approfondimento istruttorio, tutti i procedimenti si sono chiusi senza irrogazione di sanzioni, essendo state accolte le difese del dipendente, il che non può che dimostrare l'assenza di ogni malanimo nei confronti del da parte dell'amministrazione Pt_1
comunale.
In questo quadro, seppure la sottoposizione a procedimento disciplinare costituisce un fattore sicuramente stressogeno, non si ravvisa alcun comportamento colposo pagina 6 di 18 dell'amministrazione e, per lei, del Comandante della P.L. che si è limitato a segnalare Contr all' fatti potenzialmente illeciti, meritevoli di approfondimento istruttorio, solo all'esito del quale è stato possibile appurare l'esistenza di ragioni poste a giustificazione del comportamento assunto.
L'assenza dell'elemento colposo impedisce, dunque, di configurare una responsabilità risarcitoria in capo al dovendosi, per di più, osservare che, come affermato dal CP_1
primo giudice, l'esiguità e la dilatazione nel tempo di tali episodi (attinenti, peraltro, a contestazioni di per sé di modesta gravità) appaiono di per sé inidonee, secondo l'id quod plerumque accidit, a causare lesioni permanenti all'integrità psicofisica del lavoratore.
2.- Lamenta, poi, il lavoratore che, con mail del 6 e 7 febbraio 2018, veniva comunicato che tutti gli agenti di PM (e, dunque, non solo al medesimo) l'obbligo di indossare, quale divisa, gli stivali e i pantaloni tipo motociclista per lo svolgimento dei servizi operativi esterni, e quindi con esclusione dei servizi di ufficio (doc. 22 fascicolo di primo grado), ordine che dovrebbe ritenersi illegittimo e lesivo del diritto alla salute, non disponendo il Comune di motociclette, tant'è che a causa di tale ordine, il ricorrente avrebbe contratto una tallonite.
Secondo il Comune, si tratterebbe di una disposizione del tutto legittima, essendo gli stivali del tipo da motociclista la normale divisa di tutte le forze di polizia italiane.
Ebbene, a prescindere dai profili di eventuale pericolosità per la salute dell'obbligo di usare tali stivali per andare in auto o a piedi (il che richiederebbe probabilmente una apposita CTU), risulta dalla documentazione in atti che il ricorrente oggi appellante ne ha fatto un uso piuttosto limitato nel tempo, atteso che già in data 23 aprile 2018, all'esito della visita medica per il giudizio di idoneità alla mansione specifica, egli veniva esonerato per tre mesi dall'indossare in servizio le calzature in questione (doc. 23 fascicolo di primo grado), mentre, nel periodo estivo del 2018, tale stivale non veniva richiesto perché non abbinabile al pantalone estivo della divisa. Dopo di ché, in data 20 novembre 2018, il trasmetteva il certificato medico ove si evidenziava che lo Pt_1
pagina 7 di 18 stesso era affetto da “tallonite acuta” per cui si sconsigliava l'uso degli stivali per 3 mesi e, in data 11/12/2018, a seguito di visita di sorveglianza sanitaria, veniva esonerato dall'uso degli stivali (docc. 25 e 26 fascicolo resistente di primo grado).
Ad ogni modo, a prescindere da tali elementi, il ricorrente non ha chiesto in ricorso il risarcimento del danno alla salute consistito nella tallonite, né l'avere indossato tali stivali per pochi mesi (e, comunque, solo per i servizi esterni) può ritenersi idoneo a causare la patologia psichica lamentata o anche soltanto un danno morale.
3.- Altro comportamento datoriale contestato consiste nell'aver ricevuto dal Comando
l'ordine di servizio di recarsi presso la Raffineria API a giugno 2019, a seguito di segnalazioni di fenomeni odorigeni, perché “senza dotazione dei necessari dispositivi di protezione individuale, senza idonea formazione su emergenze ambientali e con arma di dotazione carica (doc. n° 13)”, tanto che il comune veniva poi sanzionato dall . Pt_3
Ebbene, dal doc. 13 allegato al ricorso si evince solo la presenza in loco del ricorrente e non la tipologia di attività effettuata (come ispezione di cisterne o altro); anche il contenuto dell'ordine è rimasto del tutto indimostrato, non essendo stata chiesta alcuna prova al fine di dimostrare che al fosse stata chiesta una vera e propria ispezione Pt_1
presso gli impianti API. D'altronde, tutti i testimoni escussi sulla questione, hanno riferito come non fosse raro dover fare sopralluoghi presso la raffineria ma che, comunque, gli agenti di polizia municipale si erano sempre fermati alla guardiola a controllare i documenti. D'altronde, non si comprende neppure cosa fosse stato chiamato a fare il ricorrente all'interno degli impianti, non essendo evidentemente compito della polizia municipale quello di intervenire in caso di inquinamenti, essendo le relative competenze specialistiche riservate ad altri enti, tant'è che nel caso in esame,
l'ispezione era condotta dal personale dell che provvedeva ad ispezionare le Pt_4
cisterne.
Il fatto, poi, che il sia stato sanzionato dal Settore Igiene e Tutela dei luoghi di CP_1
lavoro dell (con una sanzione pecuniaria amministrativa di € 600,00) non assume Pt_3
rilievo, trattandosi della contestazione di una violazione di carattere meramente formale pagina 8 di 18 e generale, consistente nella mancata previsione nel DVR dell'attività relativa ad
«accessi ordinari per attività istituzionali in aziende produttive a rischio specifico», con prescrizione pertanto di integrare il DVR e nel quale, peraltro (come si evince dal doc.30 di parte convenuta) già «al punto 3.4.21 erano descritte le procedure e le modalità di comportamento da tenere da parte dei lavoratori in caso di accesso presso la Raffineria
API di Falconara Marittima…».
Dunque, non essendovi alcuna dimostrazione dell'emissione di un ordine illegittimo che andava oltre quelle che erano le competenze di intervento, in simili casi, della P.M.
(ossia mero ausilio agli enti preposti ai fini di conoscenza di potenziali situazioni pericolose per la cittadinanza), il fatto allegato non può ritenersi sussistente né tanto meno generatore di una responsabilità risarcitoria.
4.- Altro fatto contestato attiene alla ricezione da parte del di una mail del Pt_1
20.11.2020 (doc. 15 del ricorso) che lo invitava ad accedere presso il Comando (egli infatti, nel frattempo, era stato chiamato a svolgere la sua attività presso l'Ufficio
Tributi) soltanto per il tempo strettamente necessario a prendere la chiave dell'auto o ad accedere allo spogliatoio, evitando contatti con il personale del turno opposto e lo stazionamento all'interno del Comando.
Si tratta, all'evidenza, come sostenuto dal appellato, di una disposizione che si CP_1
colloca nell'ambito delle misure di sicurezza adottate dall'ente nel periodo della pandemia al fine di limitare al massimo le occasioni di contatto tra i lavoratori, al di fuori dei casi di inevitabile condivisione degli spazi nel medesimo turno di lavoro.
Simili disposizioni hanno riguardato tutto il restante personale, come affermato da tutti i testimoni escussi in giudizio (v. teste , sicché non si Tes_3 Tes_4 Tes_5
ravvede alcun profilo di illegittimità dell'ordine in questione, al contrario, finalizzato alla tutela della salute di tutti i dipendenti nel delicato periodo iniziale della pandemia, quando ancora non erano stati introdotti i vaccini.
Il fatto che il teste abbia dichiarato che a lui avevano dettato disposizioni in Tes_3
materia solo per via orale e non per iscritto come per il ricorrente, non assume alcun pagina 9 di 18 rilievo in termini di discriminazione, atteso che il teste ha ben spiegato che la sua situazione era diversa in quanto non aveva occasioni di contatto con il personale della
P.M., atteso che al mercato andava da solo e, per il resto, svolgeva la sua attività presso l'Ufficio tributi, sicché non risulta che per tale lavoratore si ponesse il problema di regolare il suo accesso ai locali della Polizia.
Dunque, anche tale condotta si presenta inidonea a fondare la richiesta risarcitoria, sia sotto il profilo del mobbing che sotto il profilo della creazione di condizioni di lavoro stressogene.
D'altronde, neppure risulta provato che il ricorrente, per tali limitazioni, abbia subito concrete ripercussioni nello svolgimento dell'attività sindacale che, soprattutto nel periodo di distanziamento sociale pandemico, ben poteva svolgersi in altri modi (mail, telefono etc.).
5.- Lamenta, poi, il ricorrente che il aveva sporto una denuncia Controparte_1
penale per diffamazione nei suoi confronti, rivelatasi del tutto infondata, tant'è che veniva archiviata.
Come si evince dagli atti, si trattava di una denuncia sporta dal Sindaco a seguito della pubblicazione di un articolo sul quotidiano on line in data 5 gennaio Parte_5
2021, dove, ad avviso del querelante, sarebbe stata ipotizzata una condotta illecita a carico del per aver arretrato un cartello stradale al fine di Controparte_1
legittimare le multe elevate con un autovelox. Come osservato dal primo giudice, la denuncia era stata avanzata nei confronti del solo Consigliere Comunale,
[...]
, sicché, solo in via meramente ipotetica, si potrebbe sostenere che, in realtà, Per_3
l'amministrazione volesse colpire il , quale segretario regionale della sigla UGL Pt_1
che pure aveva condiviso l'azione posta in essere dal consigliere comunale della Lega.
Si tratta, tuttavia, solo di una ipotesi che non trova alcuna conferma in altri elementi, essendo, peraltro, l'articolo sottoscritto solo dal . L'estensione dell'indagine al Per_3
che, comunque, dimostrava di essere estraneo all'iniziativa di stampa, è, Pt_1
pagina 10 di 18 pertanto, attribuibile ad una iniziativa della Procura della Repubblica che decideva di approfondire la questione.
Anche in questo caso, non è possibile ravvisare alcuna condotta illegittima né colposa da parte dell'amministrazione.
6.- Venendo, ora, alla doglianza attinente al demansionamento, l'appellante lamenta che il primo giudice non avrebbe correttamente valutato il profilo specifico di agente di polizia municipale, non avrebbe ammesso le prove testimoniali articolate per dimostrare l'inattività per i mesi da giugno a novembre 2021, non avrebbe considerato la questione della mancanza del nulla osta sindacale al trasferimento.
Ebbene, in proposito, si osserva, innanzitutto, come alcuna questione di demansionamento si possa porre, neppure astrattamente, per il periodo dal 2017 al 2020, allorquando il veniva “trasferito” presso l'Ufficio Tributi per seguire l'attività Pt_1
relativa alla rilevazione dei passi carrabili ed all'accertamento di eventuali difformità. In tale primo periodo, infatti, l'applicazione al diverso ufficio è stata limitata a solo un giorno alla settimana, sicché, anche laddove tali mansioni si ritenessero appartenenti ad un livello inferiore, al lavoratore sarebbe, comunque, sempre stato garantito lo svolgimento, in prevalenza, delle mansioni proprie del profilo di agente con la conservazione della relativa professionalità.
Per quanto, poi, riguarda la questione del nulla osta sindacale, a prescindere dal fatto che competente al rilascio di tale nulla osta era il lavoratore medesimo, quale segretario regionale della UGL, si osserva come la giurisprudenza di legittimità abbia chiarito (v.
Cass. Sez. L, Sentenza n. 14196 del 12/07/2016) che “Nel pubblico impiego privatizzato, la normativa sulle prerogative sindacali di cui all'accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998 (per tutte le P.A., inclusi gli Enti locali) rinvia ai concetti generali di unità operativa e sede, che, in mancanza di una definizione espressa, vanno intesi nel significato desumibile dalle prescrizioni rinvenibili nel rispettivo ordinamento, dovendosi far riferimento, quanto alla tutela dei dirigenti sindacali degli enti locali, al
d.P.R. n. 333 del 1990 (abrogato dal d.l. n. 5 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 35
pagina 11 di 18 del 2012) che condizionava al previo nulla osta del sindacato di appartenenza il trasferimento del dirigente sindacale in un'unità produttiva "ubicata in diverso comune
o circoscrizione comunale", sicché, ove il livello territoriale di riferimento sia quello comunale, la locuzione "ubicazione in sede diversa" identifica la diversa circoscrizione
e, dunque, la tutela opera in caso di trasferimento del dirigente sindacale da una circoscrizione ad un'altra”.
Nel caso in esame, il lavoratore nulla allega in merito alla dislocazione degli Uffici di
Polizia Municipale e dell'ufficio Tributi nel territorio comunale di , sicché non CP_1
può accertarsi la necessità del previo nulla osta. D'altro canto, si osserva che non si è trattato di un vero e proprio trasferimento che presuppone la stabilità dell'assegnazione, quanto di una mera applicazione ad altro ufficio per alcuni giorni alla settimana, senza mai far venire meno l'assegnazione originaria alla P.M., sicché, anche sotto tale punto di vista, si può escludere in radice la necessità del nulla osta.
D'altronde, se la finalità della normativa in materia è quella di evitare che sia compressa la libertà d'azione del sindacalista che si troverebbe ad essere allontanato dal luogo di svolgimento della propria attività di proselitismo ed assistenza, una applicazione part time non sembra poter determinare tale concreto allontanamento e, dunque, un vulnus alla libertà sindacale.
Un problema di demansionamento si potrebbe porre solo per il periodo da ottobre 2020 ad ottobre 2021, allorquando l'applicazione presso l'Ufficio tributi è arrivata a coprire la maggior parte dell'orario di lavoro dell'appellante (almeno 4 giorni alla settimana).
Anche in proposito, tuttavia, questa Corte ritiene di aderire al ragionamento svolto dal primo giudice che non ha ravvisato alcuna assegnazione a mansioni di livello inferiore, atteso che le attività di rilevazione dei passi carrabili, di controllo dell'esistenza delle autorizzazioni e del pagamento della relativa tassa, in quanto anche finalizzate ad eventuale attività sanzionatoria, rientrano pienamente nelle mansioni proprie della categoria C (tant'è che oltre al veniva applicato al medesimo ufficio anche Pt_1
l'agente . Tes_3
pagina 12 di 18 Nella Categoria C è, infatti, inquadrato il “lavoratore che svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati” e “Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: … agente di polizia municipale e locale”.
Nella missiva che applicava l'appellante all'Ufficio Tributi (doc. 53 è CP_1
chiaramente enucleato il ruolo di responsabile del procedimento assegnato al Pt_1
nello svolgimento dell'attività istruttoria di cui sopra. Inoltre, non può affermarsi che al medesimo sia stata sottratta l'attività sanzionatoria, atteso che è lo stesso Codice della
Strada a prevedere che “Chiunque apre nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li trasforma o ne varia l'uso senza l'autorizzazione dell'ente proprietario, oppure mantiene in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 173 a Euro 694. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi, a carico dell'autore della violazione stessa e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La sanzione accessoria non si applica se le opere effettuate possono essere regolarizzate mediante autorizzazione successiva. Il rilascio di questa non esime dall'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria”.
Le stesse considerazioni valgono anche in relazione all'assegnazione al ricorrente di mansioni di verifica delle esenzioni l'attività di sopralluogo finalizzata Per_4
all'accertamento consisteva nel verificare le autocertificazioni prodotte dagli Per_4
utenti, nella quali erano state dichiarate le condizioni di non utilizzo dell'immobile dovute all'assenza di utenze e suppellettili e il , nelle funzioni proprie dell'agente Pt_1
di Polizia Locale.
Non è un caso, dunque, se il stesso, dopo la prima applicazione del 2017, si era Pt_1
dichiarato disponibile a proseguire il lavoro presso l'Ufficio Tributi così affermando in una mail del 18/2/2020 (v. doc. 52 fascicolo convenuto di primo grado): “Per quanto riguarda la mia posizione, ti confermo la disponibilità a collaborare con la stessa pagina 13 di 18 modalità con cui è avvenuto il mio impiego per i pasi carrabili ma senza cambio di profilo e/o ruolo, in sintesi senza togliere la divisa”, raccomandazione che risulta essere stata accolta, avendo il conservato il proprio ruolo anche presso la P.M. ove Pt_1
prontamente rientrava un anno dopo, una volta terminate le attività richieste.
Al medesimo, veniva, inoltre, assicurato anche il mantenimento dell'indennità per il servizio esterno, essendosi, all'uopo, provveduto a modificare il contratto integrativo di secondo livello, attribuendo anche ai soggetti applicati ad altri uffici comunali tali indennità (doc. 54 fascicolo resistente di primo grado).
Non si ravvisa, dunque, alcuna ipotesi di demansionamento, anche tenendo conto del fatto che, nell'impiego pubblico contrattualizzato, l'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, nel disciplinare le mansioni a cui dev'essere adibito il dipendente, assegna esclusivo rilievo al criterio della loro equivalenza formale con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita (v. da ultimo Cass.. Sez. L - , Ordinanza n. 26084 del 04/10/2024).
Quanto alla presunta condizione di inattività nei mesi da giugno a settembre 2021, correttamente risulta non essere stata ammessa la prova testimoniale sul punto, alla luce della documentazione versata in atti che porta ad escludere tale evenienza. Lo stesso
, infatti, nella mail del 28/7/2021 (doc. 55 fascicolo resistente), dichiarava: “lo Pt_1
scrivente veniva impiegato nel periodo 20/6-15/7 circa, in attività di imbustamento prima e servizio di postalizzazione dopo…” e che “nel periodo recente ho chiuso gli accertamenti/sopralluoghi relativi alla TARI/ESENZIONI … da via del Castello di
Barcaglione e via del Tesoro …”, con ciò, dunque, ammettendo che le attività di postalizzazione lo avevano impegnato per circa un mese e non quattro e che le stesse non erano le uniche svolte.
7.- Venendo, dunque, all'ultima delle condotte lamentate dal ricorrente appellante, la stessa è stata ritenuta effettivamente “indebita” da parte del primo giudice.
Da quanto emerge dagli atti, il Comitato Unico di Garanzia aveva ricevuto una nota anonima in cui veniva rappresentato che il dipendente creava “evidente turbativa Pt_1
pagina 14 di 18 al benessere lavorativo”, non instaurando un clima di collaborazione, ma anzi aumentando i contrasti e le polemiche tra i colleghi. In data 16/3/2018, il CUG trasmetteva al Comandante della Polizia Locale, Dott. lo stralcio del Persona_5
verbale del 15/11/2017 e la nota anonima prot. 025507 del 28/06/2017. Nell'occasione della seduta del 15/11/2017, il CUG, rilevato che non aveva poteri disciplinari o di audizione o inchiesta, decideva di trasmettere la segnalazione anonima al Comandante della Polizia Locale perché tale lettera “….anche se anonima e probabilmente priva di qualsiasi fondamento, potrebbe anche, al contrario essere il segnale dell'esistenza di una effettiva criticità e/o di un malessere all'interno del Corpo di Polizia Locale, di cui il
Comandante Dirigente deve essere portato a conoscenza, per i provvedimenti che eventualmente riterrà di propria competenza”. Il Comandante della Polizia Locale inviava agli appartenenti al Corpo, con e-mail del 18 giugno 2018, una nota (la prot. n.
D.F. 1624/2018) in cui era allegato un questionario con il quale veniva chiesto ai destinatari se condividessero, o meno, i giudizi riportati in tale lettera anonima, con particolare riferimento al “grande stato di disagio che deriva dagli atteggiamenti e comportamenti nei confronti dei colleghi da parte del dipendente che Parte_1
creano evidente turbativa al benessere lavorativo” e con possibilità di inserire ulteriori dichiarazioni. A tale mail veniva allegata anche la suddetta lettera anonima che, dunque, poteva essere letta da tutti i colleghi del . Pt_1
Ebbene, appare innegabile come tale missiva contenga valutazioni critiche nei confronti dell'appellante, ossia giudizi negativi sul suo comportamento e sulla sua persona, tanto da dubitare della sua idoneità al porto d'armi, come tali obiettivamente offensivi della sua reputazione (v. “Lo stesso non solo non instaura un clima collaborativo e sereno con gli altri colleghi ma si adopera continuamente per aumentare divisioni e contrasti e polemiche tra i dipendenti al di fuori di qualsiasi logica sana e costruttiva. Egli va d'accordo solo con chi lo asseconda e lo segue nelle sue convinzioni ed in conflitto con tutti gli altri, indipendentemente da ruoli e gerarchie tanto che molti non sono contenti di lavorarci insieme e qualcuno dovrebbe anche averlo chiesto espressamente.
Nel tempo ha collezionato dissapori, polemiche e contrasti con la maggior parte dei colleghi e la maggior parte delle (poche) persone che hanno un minimo rapporto con lui vivono quasi in uno stato
pagina 15 di 18 di apprensione e sudditanza, marcata dai suoi evidenti limiti caratteriali (ricordiamoci che il soggetto porta oltretutto una divisa ed è armato siamo sicuri che è idoneo??”).
Come correttamente ritenuto dal primo giudice, chi compie la divulgazione si assume sostanzialmente la paternità dei giudizi ivi formulati e, comunque, l'avere diffuso tra i colleghi del tale lettera contenente pesanti giudizi sulla sua persona appare Pt_1
condotta sicuramente lesiva della personalità morale e dell'onore del lavoratore.
Né potrebbe ritenersi, come sostenuto da parte del appellato che ha, sul punto, CP_1
proposto appello incidentale, che si tratterebbe di condotta scriminata e, comunque, adottata per fini leciti.
Infatti, seppure è indubitabile che il Comune avesse il diritto di approfondire quanto segnalato al fine di accertare l'esistenza di conflitti sul lavoro ed, eventualmente, intervenire per garantire la necessaria serenità delle condizioni di lavoro, anche ai fini della tutela della salute dei dipendenti, tuttavia, tale azione poteva sicuramente essere condotta senza la divulgazione indiscriminata della lettera in questione, in caso chiamando, singolarmente, ogni agente a riferire se avesse riscontrato problemi nei rapporti con il . Pt_1
Va, pertanto, confermato il carattere illecito della divulgazione della missiva anonima in questione, anche a prescindere dalla violazione della normativa sulla privacy (che, comunque, è stata ritenuta sussistente dall'Autorità Garante con relativa irrogazione di sanzione), essendo tale condotta idonea a causare la mortificazione morale del lavoratore, in una sorta di gogna pubblica, seppure limitata al Corpo della Polizia locale.
Come affermato dal primo giudice, si tratta di condotta che non può ritenersi, per il carattere isolato e contingente e per la limitata diffusività, idonea a causare la dedotta patologia ansioso depressiva sofferta dal lavoratore (peraltro diagnosticata solo nel
2021, mancando ogni certificazione anteriore) ma sicuramente idonea a causare un perturbamento dell'animo, ovvero una sofferenza interiore meritevole di risarcimento.
Infatti, pur se secondo la giurisprudenza (v. da ultimo Cass. Ordinanze nn. 20269 del
22/07/2024 e 8861 del 31/03/2021), il pregiudizio da sofferenza morale e reputazionale, derivante dall'attribuzione di condotte disonorevoli non può dirsi in re ipsa, tuttavia, pagina 16 di 18 esso si presume iuris tantum, secondo una valutazione ordinaria, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima ed in difetto di elementi opposti che, quali fatti modificativi o anche impeditivi della pretesa risarcitoria, ricadono nell'area di onere probatorio dell'autore dell'illecito.
Nel caso in esame, in assenza di elementi contrari offerti dal deve ritenersi che CP_1
le espressioni offensive anche in merito ai propri “limiti caratteriali” tanto da far dubitare l'inabilità al porto d'armi, divulgate all'interno del posto di lavoro verso i colleghi, quotidiani compagni di lavoro, facciano presumere l'esistenza di un danno morale risarcibile.
Ai fini della quantificazione, per poter orientare il giudizio equitativo, ritiene questa
Corte che possano utilizzarsi, sebbene solo quale parametro indicativo, le Tabelle di
Milano elaborate per il caso della diffamazione a mezzo stampa, tenendo, in particolare, conto degli importi per le diffamazioni di tenue gravità, attesa l'obiettiva maggiore gravità del mezzo della stampa e che prevedono un danno liquidabile nell'importo da euro 1.175,00 ad euro 11.750,00 nei casi di - limitata/assente notorietà del diffamante, - tenuità dell'offesa considerata nel contesto fattuale di riferimento, - minima/limitata diffusione del mezzo diffamatorio, - minimo/limitato spazio della notizia diffamatoria, - assente risonanza mediatica, - tenue intensità elemento soggettivo, - intervento riparatorio/rettifica del convenuto.
Considerata, dunque, da un lato, l'assenza del mezzo stampa ma dall'altro, l'offesa di modesta gravità, la diffusione ad oltre 20 colleghi, l'assenza di intervento riparatorio, si stima congruo un importo di poco inferiore alla media, pari ad euro 5.000,00.
L'appello va, dunque, accolto limitatamente a tale domanda, con conseguente rigetto dell'appello incidentale sul punto.
Considerato il residuale accoglimento dell'originaria domanda, sussistono eccezionali motivi per compensazione integrale delle spese del giudizio per entrambi i gradi.
P. Q. M.
pagina 17 di 18 La Corte così provvede: 1) in parziale accoglimento dell'appello e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna il a risarcire il danno Controparte_1
morale all'appellante che liquida in euro 5.000,00 oltre interessi come per legge;
2) rigetta l'appello incidentale;
3) compensa integralmente le spese di lite per entrambi i gradi del giudizio;
4) conferma nel resto la sentenza impugnata.
Così deciso nella camera di consiglio del 13 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
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