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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 02/05/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 315/2025 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. FOSCHI Parte_1 C.F._1
VITTORIA
IR AN, C.F. , con il patrocinio dell'avv. MAMMI C.F._2
LARA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il
28/01/2025 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 7
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 21/06/2016, innanzi al presidente del Tribunale di Modena
nella procedura di separazione consensuale RG.N. 4619/2016, omologata con decreto del
28/06/2016;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
1. “ I figli (C.F. ), di anni 15, studente di scuola Persona_1 C.F._3
media superiore e (C.F.: , di anni 12, Persona_2 C.F._4
studente di scuola media inferiore, vengono affidati ad entrambi i genitori secondo le disposizioni in materia di affidamento condiviso.
2. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sui figli minori, assumendo di comune accordo tutte le scelte e le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla formazione, alla residenza ed pagina 2 di 7 alla salute dei medesimi, nel rispetto delle esigenze, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di e . Per_1 Per_2
Entrambi i genitori, quando avranno presso di sé i figli, eserciteranno separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sui medesimi in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione
3. Entrambi i minori saranno collocati prevalentemente presso la madre e l'abitazione della medesima, di proprietà dei nonni materni, sita in Modena, via Giotto n. 250, ove manterranno la residenza anche ai fini anagrafici.
4. Allo scopo di assicurare ai figli il diritto di mantenere un rapporto continuativo e qualificato con entrambe le figure genitoriali, le parti convengono che, tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi e valutate le preferenze espresse dai figli, il padre potrà vedere i figli quando lo vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici degli stessi e quelli lavorativi della madre, e previ comunque gli opportuni accordi con quest'ultima.
Nel caso di mancato differente accordo, le parti convengono che e Per_1 Per_2
frequentino il padre non collocatario secondo il seguente calendario:
- il fine settimana, a settimane alternate, dal venerdì pomeriggio saranno prelevati dal padre al termine dei rispettivi impegni extra scolastici ovvero presso l'abitazione materna, sino al lunedì mattina, allorché il padre li riaccompagnerà a scuola o a casa della madre;
- nella settimana comprensiva di weekend, un pomeriggio infrasettimanale, indicativamente il lunedì, comprensivo di pernottamento, allorché saranno prelevati dal padre al termine dei rispettivi impegni extra scolastici ovvero presso l'abitazione materna sino all'indomani, allorché il padre li riaccompagnerà a scuola o a casa della madre;
-nella settimana non comprensiva di weekend, due pomeriggi infrasettimanali non consecutivi comprensivi di pernottamento, indicativamente il martedì ed il giovedì, allorché saranno prelevati dal padre al termine dei rispettivi impegni extra scolastici ovvero presso l'abitazione materna sino all'indomani allorché il padre li riaccompagnerà a scuola o a casa della madre;
pagina 3 di 7 - Quanto al calendario relativo ai periodi di vacanza scolastica e festivi le parti convengono che e trascorrano con il padre: Per_1 Per_2
• durante le vacanze natalizie un periodo di sei giorni anche non continuativi comprendenti ad anni alterni:
a) il giorno della Vigilia (24 dicembre), Santo Stefano (26 dicembre), 31 dicembre, ovvero b) Natale (25 dicembre), Capodanno (1° gennaio) e della Befana (6 gennaio);
• durante le vacanze pasquali un periodo di tre giorni comprendente ad anni alterni il giorno di Pasqua ovvero del Lunedì dell'Angelo;
• durante le vacanze estive i minori trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni anche consecutivi, la cui esatta decorrenza sarà concordata di anno in anno entro il
30 aprile. Nel caso in cui le parti non raggiungessero un accordo sui periodi di vacanza, ciascuno di essi potrà, ad anni alterni (negli anni dispari la madre ed in quelli pari il padre), imporre la propria scelta da comunicare comunque all'altro entro il 30 aprile di ogni anno.
Durante il periodo di vacanza dei minori con ciascun genitore il calendario di frequentazione dei minori con ciascun genitore sarà sospeso e riprenderà a decorrere al termine delle vacanze.
Prima della partenza per la villeggiatura i genitori saranno tenuti a comunicarsi la località e l'indirizzo del luogo in cui trascorreranno le vacanze con i figli, nonché il recapito telefonico impegnandosi ad essere reperibili.
5. Il sig. IR AN concorrerà al mantenimento ordinario dei figli e Per_1
– fino al conseguimento della loro piena indipendenza economica - Per_2
versando alla sig.ra la somma mensile di € 350,00 (pari ad € Parte_1
175.00 per ciascun figlio) per 12 mensilità annue entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese.
Detto importo sarà oggetto di rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, decorso un anno dalla data di pubblicazione della sentenza.
6. Entrambi i genitori contribuiranno altresì nella misura del 50 % al pagamento delle spese di carattere straordinarie da sostenersi per e , Per_1 Per_2
pagina 4 di 7 intendendosi per tali quelle di seguito specificate, come da protocollo adottato dal
Tribunale di Modena: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e- mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro
10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha pagina 5 di 7 fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
7.Ai fini dell'erogazione dell'assegno unico in favore dei figli, le parti concordano che lo stesso sarà percepito in via esclusiva dalla signora Parte_1
8. I coniugi rinunciano reciprocamente a richiedersi assegni a titolo di contributo al proprio personale mantenimento, godendo entrambi di redditi da lavoro adeguati al soddisfacimento delle rispettive esigenze di vita.
9. Le parti si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio ed al rinnovo dei documenti di identità validi per l'espatrio per sé e per i figli minori per espatrio a scopi turistici e/o culturali.
10. Le spese tutte relative al presente procedimento saranno sostenute dalle parti per una metà ciascuna, mentre ognuna provvederà al pagamento dei compensi del proprio legale.
11. Con l'esecuzione dei patti sopra riportati i coniugi dichiarano altresì di aver definito ogni rapporto economico tra loro in essere, dichiarando conseguentemente di null'altro avere a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro per ragione alcuna salvo l'adempimento delle condizioni sopra stabilite.”.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in MODENA il
23/06/2007 fra nata a [...] il [...] e AN Parte_1
IR nato a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2007 Atto n. 97 Parte II Serie A
pagina 6 di 7 3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data
16/04/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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