TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 17262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17262 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 19222/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- RT EN Presidente
- Cecilia Pratesi Giudice
- TE AL Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 19222/2024, vertente tra
Parte_1 nata l'[...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Alfeo Rizzelli e dell'avv. Andrea Rizzelli
-ricorrente-
e
Parte_2
nato il [...] a [...]
con il patrocinio dell'avv. Pietro Cesare Vincenti e dell'avv. Luigi Di Gennaro
-resistente- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la Parte_1
propria separazione personale da rappresentando che Parte_2
il loro matrimonio è stato celebrato il 1° giugno 2017 e che, nel tempo, la loro relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile, chiedendo altresì provvedimenti accessori rispetto alla pronuncia sullo status.
senza opporsi alla pronuncia sullo status, ha Parte_2
formulato inizialmente richieste alternative in ordine ai provvedimenti accessori alla separazione.
Le parti sono quindi addivenute a un'intesa in ordine alle condizioni della loro separazione, come da memoria sottoscritta dalle parti e dai loro procuratori in data 15 settembre 2025, formulando così le seguenti conclusioni congiunte:
- Le parti con la seguente memoria confermano di non volersi
riconciliare e di volersi separare consensualmente;
- la sig.ra rinuncia alla richiesta avanzata nel Parte_1
ricorso introduttivo di richiedere al sig. il Parte_2
50% del valore del canone di locazione dell'immobile in
comproprietà tra le parti, nonché di richiedere al sig.
la corresponsione dell'assegno di Parte_2
mantenimento;
- i coniugi sono economicamente autosufficienti e dunque
rinunciano entrambi a reciproco mantenimento;
2 - il sig. provvederà a svincolare la sig.ra Parte_2
da ogni spesa afferente all'immobile in Parte_1
comproprietà, sito in Via Francesco Di Benedetto n. 133 lett.
A. sc. B int. 1 in Roma, nel quale attualmente vive il sig.
entro e non oltre la data del 15.06.2027; Parte_2
- le parti convengono che il sig. ove ne abbia le Pt_2
possibilità economiche, potrà vendere l'immobile di cui al
punto precedente anche prima della data suindicata, con
facoltà di trattenere la somma maggiore eventualmente
ricavata dalla vendita dell'immobile de quo;
- le parti convengono che, nell'ipotesi in cui il sig. non Pt_2
dovesse svincolare la sig.ra dal mutuo pendente Parte_1
sulla casa in comproprietà entro la data del 15.06.2027, come
convenuto al punto precedente, le stesse pattuiscono che
l'immobile della vendita, proprio al fine di evitare ulteriori
aggravi economici;
- i sig.ri e si danno Parte_1 Parte_2
reciprocamente atto di non avere null'altro a pretendere a
qualsiasi causa o titolo, avendo acclarato con il presente
accordo tutte le possibili o eventuali pretese scaturenti dal
vincolo di coniugio e/o da qualunque altra ragione;
- le parti, altresì, con la presente dichiarano di volersi avvalere
della facoltà di sostituire l'udienza personale delle parti fissata
3 per il 24.09 p.v. col deposito di note sintetiche di trattazione
scritta;
- le spese del presente giudizio sono integralmente
compensate fra le parti.
Orbene, quanto alla domanda principale, dalla lettura degli atti e delle dichiarazioni delle parti appare chiaro che tra di loro sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e risulta venuto meno il sentimento di affetto coniugale. Pertanto, la prosecuzione della convivenza tra la sig.ra il sig. non può che rivelarsi intollerabile;
deve Parte_1 Pt_2
quindi essere pronunciata la separazione personale tra le parti.
Deve ritenersi frutto di mero e ininfluente errore materiale il riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contenuto nella parte finale della suddetta scrittura privata del 15 settembre 2025: come dimostrato dai rispettivi atti introduttivi, il giudizio riguarda soltanto la separazione personale e, del resto, la medesima scrittura del 15 settembre 2025 è
intitolata “memoria congiunta per la separazione consensuale” e in essa è
scritto, prima di ogni altra condizione, che “le parti con la seguente memoria
confermano di non volersi riconciliare e di volersi separare
consensualmente”.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono poi essere fatti propri dal
Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge;
ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Spese del giudizio compensate come da domanda congiunta. 4
Per questi motivi
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio indicato in intestazione:
dichiara la separazione personale dei coniugi nata Parte_1
l'8 marzo 1988 a Roma e nato il [...] Parte_2
a Roma, i quali hanno celebrato matrimonio in Roma in data 1° giugno
2017; matrimonio trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Roma al n. 00237, parte 2, serie A01, anno 2017;
dispone, quanto alle condizioni accessorie, che la separazione avvenga nei termini di cui in motivazione;
spese della lite compensate.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 29 novembre 2025
Il Giudice estensore
TE AL
Il Presidente
RT EN
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- RT EN Presidente
- Cecilia Pratesi Giudice
- TE AL Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 19222/2024, vertente tra
Parte_1 nata l'[...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Alfeo Rizzelli e dell'avv. Andrea Rizzelli
-ricorrente-
e
Parte_2
nato il [...] a [...]
con il patrocinio dell'avv. Pietro Cesare Vincenti e dell'avv. Luigi Di Gennaro
-resistente- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la Parte_1
propria separazione personale da rappresentando che Parte_2
il loro matrimonio è stato celebrato il 1° giugno 2017 e che, nel tempo, la loro relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile, chiedendo altresì provvedimenti accessori rispetto alla pronuncia sullo status.
senza opporsi alla pronuncia sullo status, ha Parte_2
formulato inizialmente richieste alternative in ordine ai provvedimenti accessori alla separazione.
Le parti sono quindi addivenute a un'intesa in ordine alle condizioni della loro separazione, come da memoria sottoscritta dalle parti e dai loro procuratori in data 15 settembre 2025, formulando così le seguenti conclusioni congiunte:
- Le parti con la seguente memoria confermano di non volersi
riconciliare e di volersi separare consensualmente;
- la sig.ra rinuncia alla richiesta avanzata nel Parte_1
ricorso introduttivo di richiedere al sig. il Parte_2
50% del valore del canone di locazione dell'immobile in
comproprietà tra le parti, nonché di richiedere al sig.
la corresponsione dell'assegno di Parte_2
mantenimento;
- i coniugi sono economicamente autosufficienti e dunque
rinunciano entrambi a reciproco mantenimento;
2 - il sig. provvederà a svincolare la sig.ra Parte_2
da ogni spesa afferente all'immobile in Parte_1
comproprietà, sito in Via Francesco Di Benedetto n. 133 lett.
A. sc. B int. 1 in Roma, nel quale attualmente vive il sig.
entro e non oltre la data del 15.06.2027; Parte_2
- le parti convengono che il sig. ove ne abbia le Pt_2
possibilità economiche, potrà vendere l'immobile di cui al
punto precedente anche prima della data suindicata, con
facoltà di trattenere la somma maggiore eventualmente
ricavata dalla vendita dell'immobile de quo;
- le parti convengono che, nell'ipotesi in cui il sig. non Pt_2
dovesse svincolare la sig.ra dal mutuo pendente Parte_1
sulla casa in comproprietà entro la data del 15.06.2027, come
convenuto al punto precedente, le stesse pattuiscono che
l'immobile della vendita, proprio al fine di evitare ulteriori
aggravi economici;
- i sig.ri e si danno Parte_1 Parte_2
reciprocamente atto di non avere null'altro a pretendere a
qualsiasi causa o titolo, avendo acclarato con il presente
accordo tutte le possibili o eventuali pretese scaturenti dal
vincolo di coniugio e/o da qualunque altra ragione;
- le parti, altresì, con la presente dichiarano di volersi avvalere
della facoltà di sostituire l'udienza personale delle parti fissata
3 per il 24.09 p.v. col deposito di note sintetiche di trattazione
scritta;
- le spese del presente giudizio sono integralmente
compensate fra le parti.
Orbene, quanto alla domanda principale, dalla lettura degli atti e delle dichiarazioni delle parti appare chiaro che tra di loro sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e risulta venuto meno il sentimento di affetto coniugale. Pertanto, la prosecuzione della convivenza tra la sig.ra il sig. non può che rivelarsi intollerabile;
deve Parte_1 Pt_2
quindi essere pronunciata la separazione personale tra le parti.
Deve ritenersi frutto di mero e ininfluente errore materiale il riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contenuto nella parte finale della suddetta scrittura privata del 15 settembre 2025: come dimostrato dai rispettivi atti introduttivi, il giudizio riguarda soltanto la separazione personale e, del resto, la medesima scrittura del 15 settembre 2025 è
intitolata “memoria congiunta per la separazione consensuale” e in essa è
scritto, prima di ogni altra condizione, che “le parti con la seguente memoria
confermano di non volersi riconciliare e di volersi separare
consensualmente”.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono poi essere fatti propri dal
Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge;
ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Spese del giudizio compensate come da domanda congiunta. 4
Per questi motivi
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio indicato in intestazione:
dichiara la separazione personale dei coniugi nata Parte_1
l'8 marzo 1988 a Roma e nato il [...] Parte_2
a Roma, i quali hanno celebrato matrimonio in Roma in data 1° giugno
2017; matrimonio trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Roma al n. 00237, parte 2, serie A01, anno 2017;
dispone, quanto alle condizioni accessorie, che la separazione avvenga nei termini di cui in motivazione;
spese della lite compensate.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 29 novembre 2025
Il Giudice estensore
TE AL
Il Presidente
RT EN
5