CA
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/11/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA n.
N.R.G. 338 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA ALLA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
Dott. SILVIA MARINA RVAZZONI PRESIDENTE
Dott. SUSANNA MANTOVANI CONSIGLIERE
Dott. LAURA BOVE GIUDICE AUSILIARIO Rel.
Nella pubblica udienza del 10 giugno 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 238/2025 del Tribunale di Busto Arsizio, estensore Giudice Dott. Emanuela Fedele, promossa
DA
c.f. Parte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio P.IVA_1 dell'Avv. Grazia Guerra e Avv. Roberto Maio ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale dell'Ente in Milano, via Savarè n.1
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. Stefania CP_1 C.F._1
TA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vanzago (MI), Via
Pasubio n. 7
APPELLATO
(c.f. ) Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto di appello depositato in data 02/04/2025.
1
Per l' appellato: come da memoria difensiva depositata in data 16/05/2025.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 238/25 il Tribunale di Busto Arsizio, sulla opposizione proposta da avverso la intimazione di pagamento notificatagli in data 09/01/24, CP_1 riportante n.1 cartella di pagamento n. 4 avvisi di addebito, relativi a debiti contributivi, accoglieva parzialmente il ricorso “per intervenuta prescrizione dei crediti contributivi portati dalla cartella n. 06820070000558611000 e dagli Avvisi di addebito n. 36820130000345804000 e n. 36820130000345905000, rigettandola quanto ai crediti contributivi di cui agli avvisi di addebito n.
36820160023812271000 e n. 36820170015142432000”, con compensazione tra le parti delle spese di lite.
Sulla eccezione di prescrizione sollevata dal il Tribunale ha ritenuto maturata CP_1 la prescrizione in relazione alla cartella ed a due avvisi di addebito, rigettando la domanda relativa agli altri due.
Ha proposto appello l' sulla base di un unico motivo, impugnando la parte della Pt_1 sentenza che ha ritenuto prescritti i crediti portati dagli avvisi di addebito n.
36820130000345804000 e n. 36820130000345905000, in quanto “non compiutamente provata la notificazione per compiuta giacenza”.
L' ribadisce la ritualità delle dette notifiche allegando e riproducendo la copia Pt_1 della intestazione degli avvisi e relative cartoline con apposito timbro di “compiuta giacenza”. Chiede pertanto in riforma parziale della sentenza appellata dichiarare l'esistenza del credito portato dai due avvisi di addebito oggetto di appello.
Si è costituito resistendo al gravame e chiede il rigetto della CP_1 impugnazione con il favore delle spese.
Non si è costituita l' , ritualmente convenuta. Controparte_3
Alla udienza del 10 giugno 2025, dichiarata la contumacia della parte non costituite, la causa è stata discussa e decisa, come da dispositivo in calce, di cui è stata data lettura.
L'appello è fondato.
Per quanto riguarda la notifica degli avvisi di addebito, in base all'art. 30 d.l.
78/2010, questa può essere operata direttamente dall' , il quale può eseguirla Pt_1
“…anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”.
2
Si applica quindi nel caso di specie l'art. 38 del dpr 655/82 (“Recapito delle corrispondenze a domicilio”).
Inoltre, l'indicazione del numero della cartella sull'avviso di ricevimento ha valore sul piano presuntivo e ai fini del giudizio sul riparto dell'onere della prova, laddove ai sensi dell'art. 1355 c.c., incombe sul destinatario l'onere di provare l'asserita non corrispondenza della comunicazione ricevuta (perché la raccomandata non conteneva alcun atto o conteneva un atto diverso) rispetto a quella indicata dal mittente, non potendo il destinatario limitarsi a una generica contestazione dell'invio della raccomandata medesima (Cass. 22687/17)
In conclusione non può ritenersi la nullità della notifica né a causa della mancata identificazione del soggetto ricevente, né a causa della illeggibilità della firma, ma neppure a causa del mancato invio di notizia al destinatario a mezzo raccomandata, non trovando applicazione alla notifica in parola le disposizioni di cui alla l. 890/82
(e dunque la norma di cui all'art.
7. co. 5, che disciplina il caso di consegna del plico a soggetto diverso dal destinatario).
Nel caso di specie l' ha prodotto le copie delle due raccomandate riportanti il Pt_1 numero degli avvisi di addebito in contestazione ed inviate presso la residenza del contribuente, nonché attestazione dell'Ufficio Postale di compiuta giacenza delle stesse in data 13/03/13, provando così di avere legittimamente interrotto i termini prescrizionali.
In accoglimento del gravame, assorbita ogni altra questione, il capo della sentenza appellata che ha accertato l'avvenuta prescrizione degli VA (dettagliatamente indicati in dispositivo) deve pertanto essere riformato, con conseguente rigetto delle relative domande proposte dal con il ricorso di primo grado. CP_1
Le spese processuali del doppio grado, compensate per un quinto, sono poste a carico della parte soccombente come da dispositivo, ai sensi del DM CP_1
13 agosto 2022, n.147, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, dell'assenza di attività istruttoria;
di conseguenza va CP_1 condannato nei confronti della per le spese del primo Controparte_2 grado al pagamento del residuo per Euro 800,00 oltre spese generali ed accessori di legge;
nulla per le spese del grado nei confronti della stessa Controparte_2
, attesa la contumacia della stessa;
nei confronti dell' per il doppio
[...] Pt_1
3
grado di giudizio, al pagamento del residuo per euro 2.400,00, oltre spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.
In riforma parziale della sentenza n. 238/25 del Tribunale di Busto Arsizio rigetta la opposizione proposta da relativamente agli avvisi di addebito n. CP_1
36820130000345804000 e n. 36820130000345905000. Conferma le restanti statuizioni di merito.
Compensa per un quinto nei confronti della le spese Controparte_2 del primo grado e condanna al pagamento del residuo a favore della CP_1
per Euro 800,00 oltre spese generali ed accessori di Controparte_2 legge;
nulla per le spese del grado nei confronti della Controparte_2
.
[...]
Compensa per un quinto le spese del doppio grado nei confronti dell' e Pt_1 condanna al pagamento del residuo a favore dell' per euro CP_1 Pt_1
2.400,00, oltre spese generali ed accessori di legge.
Milano, 10 Giugno 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
UR VE VI IN ON
4
N.R.G. 338 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA ALLA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
Dott. SILVIA MARINA RVAZZONI PRESIDENTE
Dott. SUSANNA MANTOVANI CONSIGLIERE
Dott. LAURA BOVE GIUDICE AUSILIARIO Rel.
Nella pubblica udienza del 10 giugno 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 238/2025 del Tribunale di Busto Arsizio, estensore Giudice Dott. Emanuela Fedele, promossa
DA
c.f. Parte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio P.IVA_1 dell'Avv. Grazia Guerra e Avv. Roberto Maio ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale dell'Ente in Milano, via Savarè n.1
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. Stefania CP_1 C.F._1
TA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vanzago (MI), Via
Pasubio n. 7
APPELLATO
(c.f. ) Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto di appello depositato in data 02/04/2025.
1
Per l' appellato: come da memoria difensiva depositata in data 16/05/2025.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 238/25 il Tribunale di Busto Arsizio, sulla opposizione proposta da avverso la intimazione di pagamento notificatagli in data 09/01/24, CP_1 riportante n.1 cartella di pagamento n. 4 avvisi di addebito, relativi a debiti contributivi, accoglieva parzialmente il ricorso “per intervenuta prescrizione dei crediti contributivi portati dalla cartella n. 06820070000558611000 e dagli Avvisi di addebito n. 36820130000345804000 e n. 36820130000345905000, rigettandola quanto ai crediti contributivi di cui agli avvisi di addebito n.
36820160023812271000 e n. 36820170015142432000”, con compensazione tra le parti delle spese di lite.
Sulla eccezione di prescrizione sollevata dal il Tribunale ha ritenuto maturata CP_1 la prescrizione in relazione alla cartella ed a due avvisi di addebito, rigettando la domanda relativa agli altri due.
Ha proposto appello l' sulla base di un unico motivo, impugnando la parte della Pt_1 sentenza che ha ritenuto prescritti i crediti portati dagli avvisi di addebito n.
36820130000345804000 e n. 36820130000345905000, in quanto “non compiutamente provata la notificazione per compiuta giacenza”.
L' ribadisce la ritualità delle dette notifiche allegando e riproducendo la copia Pt_1 della intestazione degli avvisi e relative cartoline con apposito timbro di “compiuta giacenza”. Chiede pertanto in riforma parziale della sentenza appellata dichiarare l'esistenza del credito portato dai due avvisi di addebito oggetto di appello.
Si è costituito resistendo al gravame e chiede il rigetto della CP_1 impugnazione con il favore delle spese.
Non si è costituita l' , ritualmente convenuta. Controparte_3
Alla udienza del 10 giugno 2025, dichiarata la contumacia della parte non costituite, la causa è stata discussa e decisa, come da dispositivo in calce, di cui è stata data lettura.
L'appello è fondato.
Per quanto riguarda la notifica degli avvisi di addebito, in base all'art. 30 d.l.
78/2010, questa può essere operata direttamente dall' , il quale può eseguirla Pt_1
“…anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”.
2
Si applica quindi nel caso di specie l'art. 38 del dpr 655/82 (“Recapito delle corrispondenze a domicilio”).
Inoltre, l'indicazione del numero della cartella sull'avviso di ricevimento ha valore sul piano presuntivo e ai fini del giudizio sul riparto dell'onere della prova, laddove ai sensi dell'art. 1355 c.c., incombe sul destinatario l'onere di provare l'asserita non corrispondenza della comunicazione ricevuta (perché la raccomandata non conteneva alcun atto o conteneva un atto diverso) rispetto a quella indicata dal mittente, non potendo il destinatario limitarsi a una generica contestazione dell'invio della raccomandata medesima (Cass. 22687/17)
In conclusione non può ritenersi la nullità della notifica né a causa della mancata identificazione del soggetto ricevente, né a causa della illeggibilità della firma, ma neppure a causa del mancato invio di notizia al destinatario a mezzo raccomandata, non trovando applicazione alla notifica in parola le disposizioni di cui alla l. 890/82
(e dunque la norma di cui all'art.
7. co. 5, che disciplina il caso di consegna del plico a soggetto diverso dal destinatario).
Nel caso di specie l' ha prodotto le copie delle due raccomandate riportanti il Pt_1 numero degli avvisi di addebito in contestazione ed inviate presso la residenza del contribuente, nonché attestazione dell'Ufficio Postale di compiuta giacenza delle stesse in data 13/03/13, provando così di avere legittimamente interrotto i termini prescrizionali.
In accoglimento del gravame, assorbita ogni altra questione, il capo della sentenza appellata che ha accertato l'avvenuta prescrizione degli VA (dettagliatamente indicati in dispositivo) deve pertanto essere riformato, con conseguente rigetto delle relative domande proposte dal con il ricorso di primo grado. CP_1
Le spese processuali del doppio grado, compensate per un quinto, sono poste a carico della parte soccombente come da dispositivo, ai sensi del DM CP_1
13 agosto 2022, n.147, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, dell'assenza di attività istruttoria;
di conseguenza va CP_1 condannato nei confronti della per le spese del primo Controparte_2 grado al pagamento del residuo per Euro 800,00 oltre spese generali ed accessori di legge;
nulla per le spese del grado nei confronti della stessa Controparte_2
, attesa la contumacia della stessa;
nei confronti dell' per il doppio
[...] Pt_1
3
grado di giudizio, al pagamento del residuo per euro 2.400,00, oltre spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.
In riforma parziale della sentenza n. 238/25 del Tribunale di Busto Arsizio rigetta la opposizione proposta da relativamente agli avvisi di addebito n. CP_1
36820130000345804000 e n. 36820130000345905000. Conferma le restanti statuizioni di merito.
Compensa per un quinto nei confronti della le spese Controparte_2 del primo grado e condanna al pagamento del residuo a favore della CP_1
per Euro 800,00 oltre spese generali ed accessori di Controparte_2 legge;
nulla per le spese del grado nei confronti della Controparte_2
.
[...]
Compensa per un quinto le spese del doppio grado nei confronti dell' e Pt_1 condanna al pagamento del residuo a favore dell' per euro CP_1 Pt_1
2.400,00, oltre spese generali ed accessori di legge.
Milano, 10 Giugno 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
UR VE VI IN ON
4