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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/10/2025, n. 2237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2237 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZ. LAVORO E PREVIDENZA Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere –sezione lavoro e previdenza- in persona del giudice, dr.ssa Fabiana Iorio, alla odierna udienza all'esito della discussione, ha emesso –dandone lettura in udienza- la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4173/2022 R.G. TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato, difeso e assistito, come da mandato Parte_1 in atti, dall'Avv. Simone Forte ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Milano, Galleria San Babila 4/a
RICORRENTE E
in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi, come in atti Controparte_1 dall'avv.to G. Tellone, presso il cui studio in Caserta alla Via Arena elett.te domiciliano NONCHE' già Controparte_2 Controparte_3
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa come in atti dall'avv. M. Molfini con il quale
[...] elett.te domicilia come in atti RESISTENTE Conclusioni delle parti: come da verbale. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 17.6.2022, l'istante di cui in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120229013287614000, notificata in data 19/5/22 con la quale veniva a conoscenza di un debito, a suo carico, pari ad € 44.093,14 comprensiva di interessi e sanzioni consequenziali, relativa a diverse cartelle di pagamento e avvisi di addebito, tra i quali l'avviso di addebito n. 37120190018996852000 riferito al Modello DM10 per un Controparte_4 importo di € 19.775,85. Costituitosi il contraddittorio, i convenuti si opponevano alla domanda (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo). Acquisiti agli atti i documenti prodotti, la causa viene decisa in data odierna, all'esito della discussione e della camera di consiglio, con sentenza ex art. 429 c.p.c.., mediante lettura del dispositivo e dei motivi della decisione La parte ricorrente, come documentato con deposito del 17.10.2025, ha presentato istanza di definizione agevolata ex Legge n. 197/2022, cd. rottamazione quater, con riferimento anche all'avviso oggetto della presente opposizione, accolta dall' in data 28.7.2023, procedendo al pagamento CP_5 delle rate ivi indicate (cfr. fasc. d'ufficio) e all'odierna udienza ha dunque chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio, sostanzialmente rinunciando all'azione, come previsto dalla legge.
*****
Deve dichiararsi dunque la cessazione della materia del contendere anche in ragione della sostanziale e formale rinuncia all'azione formulata dalla parte che ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio 1 rendendo superfluo l'esame nel merito circa la fondatezza della domanda attesa l'adesione alla definizione agevolata dei debiti, sottesi agli atti impugnati(cfr. atti e verbali di causa, in fascicolo d'ufficio). La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Alla stregua delle esposte considerazioni, l'intervenuta adesione alla rottamazione determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Va revocata l'ordinanza di sospensione dei titoli esecutivi oppositi. Le spese, stante l'esito della lite, considerando il comportamento processuale delle parti e l'adesione della ricorrente alla definizione agevolata, istituto introdotto in corso di lite, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Fabiana Iorio, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese Santa Maria Capua Vetere, 28.10.2025
IL GIUDICE (dott.ssa Fabiana Iorio)
2
SEZ. LAVORO E PREVIDENZA Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere –sezione lavoro e previdenza- in persona del giudice, dr.ssa Fabiana Iorio, alla odierna udienza all'esito della discussione, ha emesso –dandone lettura in udienza- la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4173/2022 R.G. TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato, difeso e assistito, come da mandato Parte_1 in atti, dall'Avv. Simone Forte ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Milano, Galleria San Babila 4/a
RICORRENTE E
in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi, come in atti Controparte_1 dall'avv.to G. Tellone, presso il cui studio in Caserta alla Via Arena elett.te domiciliano NONCHE' già Controparte_2 Controparte_3
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa come in atti dall'avv. M. Molfini con il quale
[...] elett.te domicilia come in atti RESISTENTE Conclusioni delle parti: come da verbale. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 17.6.2022, l'istante di cui in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120229013287614000, notificata in data 19/5/22 con la quale veniva a conoscenza di un debito, a suo carico, pari ad € 44.093,14 comprensiva di interessi e sanzioni consequenziali, relativa a diverse cartelle di pagamento e avvisi di addebito, tra i quali l'avviso di addebito n. 37120190018996852000 riferito al Modello DM10 per un Controparte_4 importo di € 19.775,85. Costituitosi il contraddittorio, i convenuti si opponevano alla domanda (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo). Acquisiti agli atti i documenti prodotti, la causa viene decisa in data odierna, all'esito della discussione e della camera di consiglio, con sentenza ex art. 429 c.p.c.., mediante lettura del dispositivo e dei motivi della decisione La parte ricorrente, come documentato con deposito del 17.10.2025, ha presentato istanza di definizione agevolata ex Legge n. 197/2022, cd. rottamazione quater, con riferimento anche all'avviso oggetto della presente opposizione, accolta dall' in data 28.7.2023, procedendo al pagamento CP_5 delle rate ivi indicate (cfr. fasc. d'ufficio) e all'odierna udienza ha dunque chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio, sostanzialmente rinunciando all'azione, come previsto dalla legge.
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Deve dichiararsi dunque la cessazione della materia del contendere anche in ragione della sostanziale e formale rinuncia all'azione formulata dalla parte che ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio 1 rendendo superfluo l'esame nel merito circa la fondatezza della domanda attesa l'adesione alla definizione agevolata dei debiti, sottesi agli atti impugnati(cfr. atti e verbali di causa, in fascicolo d'ufficio). La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Alla stregua delle esposte considerazioni, l'intervenuta adesione alla rottamazione determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Va revocata l'ordinanza di sospensione dei titoli esecutivi oppositi. Le spese, stante l'esito della lite, considerando il comportamento processuale delle parti e l'adesione della ricorrente alla definizione agevolata, istituto introdotto in corso di lite, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Fabiana Iorio, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese Santa Maria Capua Vetere, 28.10.2025
IL GIUDICE (dott.ssa Fabiana Iorio)
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